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diritto penale e penitenziario
DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO PARTE STORICA Ai tempi dell'Ancien Regime il diritto penale rappresentava il potere dispotico della monarchia assoluta nelle mani di sovrano, chiesa e aristocrazia. Esistevano 3 classi di delitti: • crimini di lesa maestà umana; • crimini di lesa maestà divina; • crimini contro i privati. Il processo era segreto, i diritti dell'imputato non venivano considerati, le prove venivano raccolte con la tortura, e spesso la prova per eccellenza era la confessione. Le pene erano barbare e diseguali e variavano in base alla propria classe. Le pene erano divise in: capitali, infamanti, afflittive e non infamanti. Gli illuministi criticarono l'ancien régime. Beccaria nella sua opera “Dei delitti e delle pene” esprime chiaramente principi base del diritto penale moderno. Questi si concretizzano nella “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” del 1789 e poi nel codice penale francese del 1795. Questi principi sono: • Criterio dell'utile sociale (che viene sostituito dall'utile statuale); • Certezza e chiarezza del diritto; • Principio di uguaglianza di fronte alla legge. Per Beccaria la pena deve essere: 1. retributiva; 2. minima; 3. proporzionata (no pena di morte); 4. certa; 5. rapida. La scuola classica considera il reato un ente giuridico astratto e la pena è frutto di una corrispondenza matematica con l'entità del diritto violato. La magistratura deve essere neutrale e indipendente, che applichi la legge in modo imparziale. L'esponente principale fu Francesco Carrara. Con il Codice Zanardelli del 1889 viene introdotto il concetto di capacità di intendere e volere, che tutela soprattutto gli interessi della classe politica dominante e da ampio spazio alle misure di prevenzione. Il Socialismo Giuridico ebbe vita breve poiché criticò il codice Zanardelli in quanto suddetto codice tutela gli interessi della classe borghese ai danni del proletariato. La Scuola Positiva nacque a fine '800 inizio '900. Mette al centro la persona del reo e non il reato. Studia le motivazioni del reo, le sue caratteristiche psicologiche, organiche e sociali. Il delitto è innanzi tutto un'azione dell'uomo e la pena deve essere proporzionata alla personalità e alla pericolosità del reo e quindi non tanto alla gravità del fatto. Cesare Lombroso divide i delinquenti in categorie: • Delinquenti nati o per tendenza congenita; • Delinquenti pazzi; • Delinquenti abituali, • Delinquenti d'occasione; • Delinquenti per passione. Nel 1925 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che giudica tutti i diritti politici per cui viene reintrodotta la pena di morte. Nel 1930 viene creato il Codice Rocco (indirizzo tecnico giuridico che durò fino al fascismo) che fu un sistema repressivo ed autoritario dove gli interessi dello stato prevalgono su quelli del privato cittadino. I principi fondamentali sono: • le sanzioni vengono affiancate alle pene le misure di sicurezza, • viene parificata la responsabilità dei correi; • il tentativo viene punito in modo più repressivo; • non esistono le circostanze attenuanti; • vengono incriminate molte condotte a carattere politico. Questo codice sopravvive al fascismo e all'entrata in vigore della costituzione nel 1948. le urgenze del diritto penale attuale sono: dare vita ad un nuovo codice, individuare interessi protetti più adeguati alla sensibilità sociale, prevedere pene più miti ma certe, adeguare il codice penale ai valori della costituzione ed adeguare le discipline nazionali a quelle europee. 1° lezione, 4/10/2010 COS’E’ IL DIRITTO PENALE Diritto penale: insieme di leggi che ci dicono cosa è o non è reato. Reato: comportamento che viola una disposizione di legge. L’elenco dei reati cambia in base alla sensibilità del legislatore. L’illecito penale ha la sanzione più pesante del nostro ordinamento. Le sanzioni incidono sulla libertà personale (il bene che ci è più caro, oltre alla vita e all’integrità fisica). Quindi il reato è un comportamento vietato dalla legge a cui è ricollegata una sanzione penale. Sanzioni penali: l’art. 17 del codice penale è un elenco di sanzioni. I reati si distinguono in: • Delitti: ergastolo, reclusione e multa; • Contravvenzioni: arresto e ammenda. 1. Pena di morte (eliminata) diventa ergastolo. 2. Reclusione (minimo 15 giorni, massimo 24 anni). 3. Multa (diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero ad es. multa per divieto di sosta): prevede il versamento di una somma di denaro e comporta la fedina penale sporca. La multa incide per un meccanismo di conversione: se non viene pagata dopo i solleciti è convertita in prescrizioni, limitazioni di libertà controllata (es. il soggetto deve stare in casa in un determinato orario, recarsi dai carabinieri a firmare etc.). Fino a qualche anno fa invece una multa non pagata veniva convertita in giorni di carcere; poi il meccanismo fu tolto perché i poveri non potevano pagare e andavano in carcere, viceversa per gli abbienti (violava l’uguaglianza). 4. Arresto: pena detentiva (da 5 giorni a 3 anni) 5. Ammenda: pena pecuniaria, se non pagata è convertita in arresto ma in libertà controllata o lavoro sostitutivo. Arresto e ammenda sono contravvenzioni, mentre pena di morte, reclusione e multa sono delitti. Arrestato e recluso stanno in carcere. La differenza è di tipo formale, contravvenzioni e delitti determinano pene differenti. I delitti sono reati più gravi e le contravvenzioni i reati meno gravi. A volte comportamenti che ci sembrano meno gravi rientrano nella categoria dei delitti e viceversa. Per distinguere le categorie, si osserva la pena stabilita. C’è un diverso trattamento, ad esempio se tento di uccidere sono penalmente punibile, se tento di divulgare delle immagini non autorizzate non vengo punito. Codice penale: nato nel 1930. Le prime sentenze si ebbero a partire dal 1956, anno di nascita della Carta Costituzionale. E’ stato scritto in pieno periodo fascista ma la sua parte generale è ancora in linea di massima usata oggi. La parte speciale, che contiene i singoli reati, ha subito molte modifiche, anche attualmente. I reati sono suddivisi secondo il tipo di bene che vanno a ledere. I primi elencati sono quelli contro la personalità dello Stato e penultimi quelli che vanno a ledere la persona (impronta fascista nella logica espositiva dei reati). Alcuni reati sono stati spostati di categoria es. violenza sessuale, prima detta carnale: fino al 1996 era un delitto contro la morale pubblica e non, come oggi, contro la persona. Inoltre fino al ’78 era vietata l’interruzione di gravidanza. Infine molti delitti riguardavano l’ambito familiare, come il concubinato. E’ stato inserito un titolo contro il maltrattamento contro gli animali, materia che nel 1930 non aveva rilevanza sociale. Stesso discorso vale per i delitti informatici. Indirizzo tecnico giuridico: scuola di pensiero che conciliava il pensiero della scuola classica e della scuola positiva: Scuola classica: seconda metà dell’800, massimo esponente Carrara. Puntava tutto sul reato come ente giuridico, ignorando la persona che lo commette, perché lo studiava con spiegazioni scientifiche. Punta tutto sulla pena che deve restituire il contrappeso per il male portato dal reato (chi commette il reato deve essere punito). Scuola positiva: non importa il reato ma il reo; la sanzione va applicata non tanto per punire ma più per proteggere la comunità in quanto il reo è pericoloso. Fine ‘800 – inizio ‘900: massimi esponenti Lombroso e Ferri. Tra le due scuole, breve periodo di socialismo giuridico: Rocco, guardasigilli di Mussolini, unisce scuola classica e positiva: elementi soggettivi (reo) e oggettivi (reato); la pericolosità del reo viene dimostrata ma accanto alla pena si può affiancare una misura di sicurezza che serve a prevenire la pericolosità sociale, a neutralizzare il reo. Es. ospedale psichiatrico giudiziario, libertà vigilata, espulsione del reo dal territorio. In certi casi la misura di sicurezza avviene al posto della pena, in altri casi in concomitanza con essa. 2° e 3° lezione, 5/10/2010-11/10/2010 PRINCIPI COSTITUZIONALI Art. 25 Cost. comma 2: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”. Esprime il principio di legalità in materia penale. Si può articolare in tre sottoprincipi: 1. Riserva di legge 2. Determinatezza e tassatività 3. Irretroattività 1. Riserva di legge: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge”. Soltanto un atto avente forza di legge può regolare tale materia. Può essere assoluta (solo in materia penale) o relativa. Leggi: In senso formale (quella fatta dal Parlamento); In senso materiale, cioè decreti legge e decreti legislativi. Decreti legislativi delegati (d. lgs): una legge delega del Parlamento enuncia i contenuti che il decreto dovrà avere (art. 76 Cost. il decreto deve rispettare i limiti della legge). Il Governo sulle indicazioni del Parlamento emana il decreto, deve seguire e osservare i limiti, se questo non succede è incostituzionale per eccesso o difetto di delega. Se la questione è legittima (dopo l’interruzione del processo) la norma viene abolita. E’ molto utilizzato in materia penale, pone minori problemi del decreto legge perché ha tempi più lunghi e ponderati. Sentenza interpretativa di rigetto: la norma non viene abrogata, ma interpretata diversamente ed è vincolante per il giudice. Es. aggravante di clandestinità: aumento della sanzione per coloro che non hanno il permesso di soggiorno; questo porta ad un trattamento di disuguaglianza: ora questa norma presenta una nota in cui è dichiarata illegittima. Decreto legge: emanato dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza, è provvisorio. Deve essere convertito entro 60 giorni altrimenti o viene modificato o decade. Possono dettare norme penali perché sottoposti al controllo del Parlamento. Vengono utilizzati anche troppo penalmente. Se il decreto legge decade elimina tutti gli effetti prodotti da esso. Esempi: Legge Fini-Giovanardi sugli stupefacenti (2005), nata da un decreto legge per fronteggiare i rischi di doping alle Olimpiadi di Torino; Pacchetti sicurezza contro gli stupri e aumento della criminalità e immigrazioni (20082009); Il reato di stalking: introdotto nel 2009 (caso di abuso di decreto legge). Leggi regionali: non sono ammissibili per il diritto penale. Nell’art. 117 Cost. la materia penale è esclusa, se così non fosse i riferimenti sarebbero l’art. 3 (principio di uguaglianza) e l’art. 16 Cost. (libera circolazione sul territorio nazionale). Regolamenti: fatti dal Governo e dai Ministri, in materia penale hanno un ruolo molto ridotto, appartengono alle fonti secondarie. Svolgono funzione integrativa ovvero sono atti che precisano meglio il contenuto di una legge. Riserva relativa: i regolamenti sono ammessi. Riserva assoluta: i regolamenti NON sono ammessi. Esempio: legge sugli stupefacenti: governata con legge tramite art. 25; con il regolamento si stabiliscono quali sono le sostanze stupefacenti e i loro effetti. Si usano i regolamenti perché sono di più facile aggiornamento. Non può rientrare la pena. Usi e consuetudini: no fonte scritta ma comportamento condiviso dalla comunità. Possono dettare norme dove la legge lascia un vuoto (diritto agrario) ma non per il diritto penale, limiterebbe la podestà legislativa punitiva dello Stato. Non può quindi introdurre o eliminare i reati. C’è poi un’efficacia indiretta verso il legislatore perché non c’è una condivisione (es. reati di concubinato, adulterio, aborto e cambiamento del modo di sentire della popolazione e di opinione pubblica – stalking). Nella scala gerarchica all’apice ci sono gli atti internazionali, ma è molto discusso; ci vanno dei provvedimenti che li trasformino in decreto legislativo, decreto legge e legge regionale; forniscono da spunto. Il principio della riserva di legge in materia penale fatto nel 1948 (Costituzione) era già stato inserito nel codice penale del 1930: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge” (art. 25 comma 2), quindi già prevedeva gli stessi principi della Costituzione ma ci sono stati adeguamenti normativi come ad es. è stato fatto per la pena di morte. 2. Determinatezza e tassatività: detto anche principio di stretta legalità, scritto nell’art. 25, principio ricavato come implicito; i precetti e le sanzioni devono essere determinati nel modo più certo e preciso possibile in modo che ognuno sappia come orientare i propri comportamenti e che il giudice non sia troppo discrezionale nell'applicare la legge. La legge deve essere determinata: comando per il legislatore che deve scrivere le leggi in modo che l’interpretazione sia univoca e deve essere chiaro a quali leggi si ricollega ( interpretazioni il più univoche possibile). Esempi: omicidio volontario (chi causa la morte di un uomo è condannato a 21 anni di reclusione) ma per determinatezza si possono avere diversi interrogativi: che tipo di morte? Di uomo, donna o bambino? E se è un feto? atti sessuali con minori di 14 anni: l’età è un elemento rigido, ben definito. Cosa si intende per atti sessuali (elemento elastico, hanno almeno un’interpretazione certa)? Anche un bacio può essere considerato atto sessuale perché la bocca è una zona erogena secondaria. Sono davvero pochi gli elementi rigidi ma si escludono molti casi ad esempio elencare quali sono gli atti sessuali; sono comunque leggi recenti e il legislatore ha perso la capacità di scrivere. Non viene accertata la vaghezza che non ha nemmeno un’interpretazione certa (reato di plagio, art. 603). Ci sono molti elementi elastici, pochi elementi vaghi. Lo stalking introdotto nel 2009 con decreto legge è il classico esempio di elasticità per il concetto di “cambio di abitudini” e altre parole utilizzate non scelte in modo adeguato possono essere interpretate in diversi modi; altro esempio è il mobbing. Quindi elementi rigidi-elastici ma non vaghi. La tassatività si rivolge al giudice: divieto di analogia in base al quale le norme penali non si possono applicare al di fuori dei casi da esse stabiliti. Esempio: “chiunque compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere”: in questo caso la visione di film pornografici non è inclusa, ma con l’analogia la si potrebbe includere e punire con la medesima pena. In tal caso sarebbe non favorevole al reo (in malam partem). L’analogia è consentita solo se favorevole al reo (in bonam partem) attenuanti. Anche l’art. 1 del c.p. dice che nessuno può essere condannato se non nei casi espressamente previsti dalla legge. 3. Retroattività: “legge emanata prima del fatto commesso”: non vale se prima ho commesso il fatto e poi esce la legge. Vale anche per le leggi che aggravano la pena. Coloro che sono puniti per un reato che hanno commesso in passato non possono vedersi aggravare la pena. Il principio esiste per garantire il cittadino (principio di garanzia): l’applicazione retroattiva delle leggi penali favorevoli al reo nessuno può essere punito se non in forza di una legge. Quindi: se la pena è favorevole al reo si applica la retroattività. se la pena è sfavorevole al reo si applica l’irretroattività. a) esprime un principio di divieto rivolto al futuro, solo per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore. Es. stalking: prima del 2009 non era punito, se non unito con altri reati (es. minacce). b) può modificare una norma ma aumentare una pena, inserire pene accessorie, es può aumentare anni di reclusione, le sanzioni penali. c) Essendo un principio di garanzia deve tutelare il soggetto , deve agevolarlo, migliorare la situazione; può ad esempio depenalizzare un certo comportamento eliminando una norma. Es. emissione di assegni a vuoto: prima la pena era pecuniaria, dal 1990 non è più reato. Se cancella una norma può applicarsi retroattivamente, perché altrimenti ci darebbe una disparità di trattamento. Si deve applicare la retroattività. Ma se è già stato condannato? Occorre distinguere se il processo è: Ancora in corso: non si esegue mai prima perché c’è la presunzione di non colpevolezza o innocenza. L’imputato si considera innocente fino alla definitiva sentenza di condanna. La legge favorevole in questo caso si applica: la corte d’appello condanna l’imputato con la “nuova” pena. Qualunque tipo di legge penale nuova si applica (da noi i processi durano molti anni quindi questo accade di frequente). Terminato definitivamente (quando non è più possibile impugnare fine termini, no ricorso, ricorso non accettato): quando c’è una sentenza di condanna definitiva, cioè un processo chiuso che non può più essere impugnato, si tiene la legge in corso, per esigenze di stabilità. Si è stabilito che: Diminuiscono la pena ma mantengono il reato. Solo con il processo in corso si applica la nuova se definitiva. Per le leggi che cancellano il reato si applicano retroattivamente a tutti se la pena è in corso di esecuzione o di giudizio. Se dovevo pagare una somma, non la devo più pagare, se invece ho già pagato o scontato gli anni in carcere non è un fatto rimediabile. Molte volte è difficile scegliere la legge più favorevole: va fatta una valutazione in concreto, il fenomeno della successione di leggi è molto spinoso per il nostro ordinamento. Tutto questo è scritto nell’art. 2 c.p. “successione di leggi penali”. Se si tratta di leggi temporanee o eccezionali (es. legge delle Olimpiadi) e hanno periodo determinato, ad una certa data cesseranno, quindi quelle non possono essere applicate vale solo per i fatti connessi nella sua degenza (es. legge sui rifiuti in Campania). Art. 25 Cost. comma 3 “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza salvo nei casi previsti dalla legge”. Carcere o ospedale psichiatrico giudiziario o altre forme di sicurezza a meno che si sia sottoposti a perizia psichiatrica (?) Art. 27 Cost. “la responsabilità penale è personale” mentre quella civile può anche non essere personale. Ha due significati: 1. ognuno risponde dei propri reati e non dei fatti altrui. Es figli minori: i genitori rispondono civilmente e penalmente; 2. la dottrina penalistica è data dal fatto della rimproverabilità per aver causato il reato, solo se siamo colpevoli di fatto del comportamento dannoso. Esempio: investo un mio amico apposta rispondo della mia azione (dolo) in pieno. mi stavo sistemando il trucco c’è comunque rimproverabilità ma in modo inferiore (colpa). Un ladro scappa, io non lo vedo e lo investo non sono rimproverabile perché ci sono circostanze psicologiche diverse. Aborto: situazione diversa se è il marito a dare uno spintone o un uomo in coda con me alla posta il primo è rimproverabile il secondo no. Rapina in banca: quattro persone si accordano e uno uccide un poliziotto sono tutti colpevoli e rimproverabili in eguale misura sulla base del nesso di causalità. Rimproverabilità grado di prevedibilità. L’Art. 116 ha salvato la norma, perché la responsabilità per evento più grave c’è quando è prevedibile, quando ne rispondono tutti; se invece non lo è ne risponde solo il diretto interessato che è ritenuto colpevole. In apparenza molte norme confliggono, sono state modificate, ma alcune sono apertamente contraddittorie, ad esempio: rissa la pena è pecuniaria per il solo fatto di aver partecipato, tutti sono colpevoli e rispondono degli eventi. Se qualcuno si fa male la pena aumenta con la reclusione, fino a 5 giorni. Art. 27 comma 2 “principio di non colpevolezza”. Le pene vanno scontate a conclusione del processo; si possono avere misure cautelari per non inquinare le prove, ma ci sono eccezioni: i processi durano tantissimo quindi tramite custodia cautelare gli imputati scontano in carcere la pena già prima della conclusione del processo. Art. 27 comma 3 “principio di umanità della pena” e “principio della rieducazione del condannato”. Se sono già in carcere e non sono ancora stato giudicato, non posso essere rieducato, vale solo per i condannati. Le pene non posso consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il senso di umanità impone il rispetto della dignità e della personalità del condannato. Rieducare il condannato significa recuperare il soggetto alla vita associata correggendone l'antisocialità. Art. 27 comma 4 “non è ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi penali militari di guerra]”. Noi abbiamo due codici penali militari: uno applicato in tempo di pace e uno in tempo di guerra. Nel 1944 fu abolita la pena di morte per omicidio aggravato; nel 1994 la pena di morte è eliminata ma si poteva liberamente reintrodurla (nel codice penale); nel 2007 il legislatore ha abolito definitivamente la pena di morte anche a livello costituzionale. 4° lezione 12/10/2010 ELEMENTI COMUNI CHE CARATTERIZZANO IL REATO Il reato è composto da elementi: Oggettivi: ciò che è percepibile al mondo esterno, attiene alla condotta. Si suddividono in: 1. Positivi: fatto umano tipico. Ci devono essere perché sussista reato. Hanno a che fare con la tipicità del reato, ovvero la conformità del fatto rispetto alla norma penale (gli elementi verificati di ciò che è avvenuto in concreto devono essere conformi alla norma penale). condotta: azione compiuta; nesso causale: rapporto di causalità tra condotta ed evento; l’evento deve essere causato da quella condotta; evento: danno che deriva da quella condotta. 2. Negativi: fatto umani antigiuridico (fatto umano colpevole. Non ci devono essere perché sussista reato. Es: legittima difesa: è una situazione che “scrimina” il comportamento e fa venire meno il reato. Questa e altre situazioni simili (scriminanti) sono cause di giustificazione. Soggettivi: ciò che avviene a livello individuale nel mondo psichico; atteggiamento psicologico di chi tiene una determinata condotta. Questo elemento fa capire che la persona è colpevole. La colpevolezza ha tre forme: 1. Dolo 2. Colpa 3. Preterintenzione Forme di manifestazione del reato in base a: Gravità: reato commesso in assenza di circostanze vs reato circostanziato; Grado di realizzazione: reato consumato vs tentativo; Numero di partecipanti: reato monosoggettivo vs concorso di persone. Il reato può essere punito solo se è antigiuridico (se va contro la legge). Condotta: è un fatto umano. Si può essere riuniti solo per i comportamenti/fatti e non per i pensieri, per le idee principio di materialità del diritto penale. Esempio: pedofilia: non è punibile in quanto riguarda i pensieri (è una tendenza) e va contro il principio di materialità. Si può però punire un atto sessuale con minore di 14 anni che è una conseguenza della pedofilia. La progettazione di un reato non è punibile se non nel caso di associazione a delinquere (3 o più persone associate per commettere un reato): è punibile se l’associazione ha cominciato a collaborare (es. con distribuzione dei ruoli, pianificazione del progetto). NON è punibile l’istigazione a commettere un reato; se poi le persone istigate lo commettono è colpevole anche chi le ha istigate. La condotta non è sempre tradotta in un comportamento corporeo, ad esempio nel caso dell’ingiuria. La condotta può essere: Azione Omissione (es. mamma che lascia morire il bambino di fame omissione di soccorso). Ci sono due tipi di omissione di soccorso: 1. una prevista dal codice stradale nel caso di un sinistro con feriti; 2. una prevista dal codice penale nel caso in cui ci sia una persona che ha bisogno di aiuto (si può intervenire prestando l’assistenza necessaria o chiamando le autorità). A seconda della condotta possono esserci reati: attivi o commissivi: si fa qualcosa (es. violenza sessuale, rapina); omissivi: non si fa qualcosa (es. omissione di soccorso); misti: si possono commettere con una condotta commissiva e omissiva (es. uccido una persona guidando senza patente e ometto di soccorrerla). I reati in base alla condotta possono essere a forma: Libera: il legislatore non descrive la condotta; Vincolata: il legislatore descrive dettagliatamente la condotta. Questo è legato alla tipicità del reato. E’ più facile avere scappatoie se è a forma vincolata perché si può sostenere che il fatto compiuto non sia uguale a quello descritto dalla norma. I reati possono poi essere: Comuni: possono essere commessi da chiunque (sono la maggior parte); Propri: richiedono una certa qualifica dell’autore del reato. Es. concussione: pubblico ufficiale che si fa promettere denaro da un cittadino. Sono reati commessi da chi ha un ruolo preciso, es. pubblici ufficiali, genitori, coniugi (es. mancato assegno di sussistenza). Evento: danno causato dal reato, risultato della condotta. Due possibili modi di intendere l’evento: 1. in senso naturalistico: evento come modificazione della realtà esterna. Es. omicidio: morte della vittima. 2. in senso giuridico: evento come lesione del bene protetto dalla norma. Ingiuria; Evasione; Omissione di denuncia. Tutti i reati hanno sempre un senso giuridico, ma non tutti necessariamente un senso naturalistico. Il reato deve danneggiare il patrimonio della vittima. Facendo riferimento a questi casi si può fare un’ulteriore distinzione: Reati ad evento (in senso naturalistico): serve si concretizzi, es omicidio; Reati di sola condotta (in senso giuridico): es. ingiuria. Nesso di causalità (art. 40 e seguenti c.p): è la relazione che lega in senso naturalistico un atto od un fatto e l'evento che vi discende. Da un lato la prospettiva di chi agisce, dall'altro la prospettiva dell'osservatore cui perviene il risultato dell'azione. Nella dinamica descritta, la sintesi delle due prospettive si chiama nesso (da nectere, legare), ed altro non è che la forza naturalistica che causa l'evento. Il nesso di causalità è il rapporto fra le due prospettive, studiato al fine di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto o al fatto presupposto. Ciò che presuppone l'evento, dunque, è un fatto ovvero un atto. Nel caso si tratti di un atto, questo può prendere le forme di una data condotta umana e il prodotto di quella condotta, viene giuridicamente individuato come evento. Nel caso si tratti di un fatto, questo viene considerato perlopiù irrilevante per il diritto penale. Per verificarlo: Eliminare la condotta (mentalmente) e vedere se l’evento rimane. Esempi: 1. Tizio spara, Caio muore in questo caso c’è nesso di causalità perché se Tizio non sparava, Caio non moriva. 2. Do un appuntamento ad un’amica in un bar in cui lei non va abitualmente; nel bar un attentatore ha messo una bomba; io sono in ritardo per l’appuntamento l’evento morte viene meno perché se non le avessi dato l’appuntamento non sarebbe morta. Verifico se la condotta, secondo il giudizio di probabilità, può causare quel preciso evento. Il giudice deve però verificare la probabilità concreta. Esempio: somministrazione di zucchero ad una persona: se la persona non è diabetica non ci sono problemi; se lo è, la sua morte potrebbe essere causata dalla somministrazione di zucchero. In certi casi (es. SLA nei calciatori) il giudice non è in grado oggi di stabilire il nesso di causalità e sarà aiutato da alcuni periti esperti. Questi possono verificare la probabilità in base a dati statistici, leggi scientifiche (es. su un totale di persone che respirano le polveri di amianto se ne ammalano solo un certo numero). Quando la condotta è omissiva, l’accertamento della causalità è diverso: il giudice deve individuare il comportamento che è avvenuto; si decide quale comportamento avrebbe dovuto tenere e come sarebbe andato. Colpevolezza: art. 42 c.p. c’è un prerequisito per la colpevolezza ovvero l’imputabilità (capacità di intendere e volere, capire i propri comportamenti e determinarne le azioni). Se il soggetto ha una patologia psichica ed è ritenuto incapace di intendere e volere, non può essere condannato; si può però ricorrere ad una misura di sicurezza. Dolo: art. 43 c.p. è un atteggiamento mentale (elemento oggettivo). Il delitto è doloso quando è secondo intenzione, quando l'evento dannoso e pericoloso è preveduto e voluto. L'errore di fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. L'errore di diritto su una legge diversa da quella penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto-reato. Nessuno può invocare a propria difesa l'ignoranza della legge penale. Si compone di due atteggiamenti: 1. Rappresentazione o previsione: il soggetto prevede la possibilità di causare un certo evento; 2. volizione: volontà di causare l’evento. Esempio: tizio vuole uccidere il Presidente del Consiglio e mette una bomba nell’auto che userà per andare ad un corteo. L’esplosione provoca la morte di Berlusconi, del suo autista e di un passante. C’è dolo ma è in diverse forme, secondo il grado di previsione e volizione: Intenzionale: il soggetto è certo che l’evento si verificherà (se la bomba esplode la persona muore); la previsione è al massimo grado così come la volizione (morte di Berlusconi). Diretto: morte dell’autista: la previsione c’è perché tizio è certo che ci sarà la morte anche dell’autista che si trova nell’auto, però non era suo scopo ucciderlo (c’è comunque una forma di volizione anche se minore, perché tizio ha accettato l’evento). Per il diritto penale tizio è comunque colpevole per dolo. Eventuale: il soggetto non lo aveva previsto in termini di certezza ma solo di probabilità (morte del passante). La previsione meno intensa , la volizione c’è in termini di accettazione, non desiderio. Somiglia molto alla colpa in quanto l’evento non è mai stato desiderato ma accettato. Nella colpa il soggetto non accetta la possibilità. 5° lezione, 18/10/2010 Dolo: un’ulteriore classificazione del dolo si ha in base al tempo (da quando decido di commettere il reato a quando lo commetto). D’impeto: il soggetto esegue immediatamente la condotta, di solito c’è un sentimento (rabbia, gelosia), ma non necessariamente; Di premeditazione: trascorre un po’ di tempo prima di commettere il reato; il soggetto studia un piano per commettere l’azione, valuta i mezzi (è il dolo più grave); Di proposito: trascorre un po’ di tempo prima che il soggetto commetta l’azione però non ha tempo di pianificare tutto. La premeditazione è un’aggravante per la pena. Se si agisce d’impeto ci può essere uno sconto di pena. In base al fine il dolo si distingue in: Generico: il legislatore non chiede che il soggetto agisca per un fine; deve esserci una generica motivazione, generica finalità; la volontà e la previsione sono generici. Specifico: il legislatore richiede uno scopo particolare, una finalità specifica; se non c’è quello scopo da parte del soggetto non c’è reato; es. corruzione di minorenni (609 quinques). Colpa: art. 43 c.p. Si differenzia dal dolo perché in essa non c’è mai volizione. Il delitto è colposo quando è contro l'intenzione, quando l'evento non è voluto ma si realizza comunque a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (violazione di regole cautelari generiche) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti o discipline (violazione di norme cautelari specifiche) è più grave. Da questa classificazione deriva quella di colpa: Generica: violazione delle regole cautelari generiche; Specifica: violazione delle regole cautelari specifiche. Altra classificazione di colpa: Cosciente: con previsione, l’evento viene previsto come possibile ma non è voluto; il soggetto respinge l’idea che l’evento si verifichi. È molto simile al dolo eventuale, ma si differenzia perché nella colpa cosciente l’evento non è voluto ma accettato. Es. lanciatore di coltelli. Incosciente: senza previsione, non prevede che l’evento possa verificarsi. Preterintenzione: art. 43 c.p. “preter” oltre (l’intenzione). Quando va oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. Due esempi: 1. chiunque con atti diretti preveduti dagli art. 581 (percosse) e 582 (lesioni) cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. 2. una pena da 4 a 8 anni si applica a chiunque provochi l'interruzione di gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Due interpretazioni di preterintenzione: 1. dolo più colpa: evento più grave non voluto, viene attribuito all’agente a titolo di colpa perché avrebbe comunque potuto prevederlo; 2. dolo più responsabilità oggettiva: l’agente è responsabile perché c’è rapporto di causalità con la sua condotta. La lesione è diversa dalla percossa: la prima lascia un segno, la seconda è un comportamento violento che non lascia segni. La preterintenzione è meno grave del dolo e più grave della colpa. Art. 42 comma 2: c’è differenza tra delitti e contravvenzioni. Delle contravvenzioni si risponde sia in caso di dolo che di colpa. Dei delitti si risponde solo in caso di dolo (a meno che quel delitto sia punibile se colposo o preterintenzionale, ma deve essere esplicitamente espresso dal codice). Es. danneggiamento con tamponamento e lesioni al conducente. Responsabilità Oggettiva: il nostro codice penale prevede diversi casi di responsabilità oggettiva: • I delitti aggravati dall'evento; • L'aberratio delicti = se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo; • Il concorso di persone: reato diverso da quello voluto; • Il concorso di persone: mutamento del titolo di reato. ELEMENTI OGGETTIVI NEGATIVI – SCRIMINANTI O CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Situazioni che se presenti fanno venire meno il reato. Le cause di giustificazione possono essere: Comuni: non previste per singoli reati; si possono applicare a tutti i reati es. legittima difesa. Si trovano nella parte generale del codice. Speciali: si possono applicare a singoli reati previsti dal codice es. ingiuria: il soggetto viene scriminato se l’altro lo ha provocato. Art. 50 e seguenti: cause comuni. Art. 50: “consenso dell’avente diritto”: non è punibile/non commette reato chi lede o pone in pericolo il diritto della persona che lo autorizza a farlo, avendone il diritto. Non è valido per tutti i diritti. Il consenso può essere anche orale o implicito. I requisiti del consenso sono: deve provenire dal titolare, deve essere libero, non viziato da violenze e minacce e deve riguardare un diritto disponibile. Non punibile/beni disponibili Questo è valido per: Diritti patrimoniali (se soggetto > 18) Integrità sessuale (se soggetto > 14) Integrità fisica art. 5 Cost. nel caso di donazione organi c’è una legge speciale che autorizza alcuni casi. Interessi di natura pubblica o collettiva Punibile/beni indisponibili Non è valido per: Vita (non posso autorizzare il soggetto ad uccidermi o ad uccidere terzi, se anche do il consenso il soggetto è comunque punibile) omicidio del consenziente. Art. 51 “esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”: non è punibile chi commette un fatto che è di suo diritto perché gli è stato ordinato e sta eseguendo un dovere. Es. diritto di cronaca: giornalista che diffama un personaggio citando espressioni dichiarate da una persona; non è punibile se rientra nel diritto di cronaca. Il dovere può derivare da: norme giuridiche: es. testimonianza ad un processo; ordine della pubblica autorità: es. agente che sequestra una persona da arrestare. L’ordine deve essere legittimo. 6° lezione, 19 ottobre 2010 Art. 52 “legittima difesa” comma 1: non è punibile chi reagisce ad una aggressione per difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. L’offesa deve essere attuale e non passata (altrimenti sarebbe vendetta) o futura. Il soggetto deve preferire altri mezzi prima di attuare l’aggressione; la reazione contro l’aggressore deve essere l’ultima alternativa possibile. Deve preferire mezzi come telefonate alle forze dell’ordine, barricarsi in casa, fuggire.. Comma 2: “La difesa deve essere proporzionata all’offesa”: ci deve essere proporzione tra i beni che l’aggressore mette in pericolo e i diritti dell’aggressore che ledo per difendermi. Non c’è problema quando i beni sono gli stessi (es. integrità fisica del soggetto e dell’aggressore). I beni in gioco possono essere anche diversi però va discusso il caso. Caso problematico: difesa da lesione del patrimonio porta spesso a lesione dell’integrità fisica o della vita dell’aggressore. C’è stata una modifica di questo articolo da parte del legislatore: lo si voleva modificare con lo scopo di ampliare la proporzionalità per agevolare i cittadini (soprattutto nei casi di violazione del domicilio). non punibile chi reagisce con armi dopo violazione di domicilio per difendere beni propri o altrui se l’aggressore non desiste o vi è pericolo di aggressione (intenti minacciosi per l’integrità fisica del soggetto). Art. 54: “stato di necessità”: es. caso degli alpinisti, uno taglia la fune e lascia morire l’altro per salvarsi. Non è punibile chi ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Inoltre non ci deve essere un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. In questo caso si ledono i diritti di un terzo incolpevole, è diverso dalla legittima difesa. Devono sussistere: necessità; pericolo attuale; danno grave alla persona: il pericolo non è per qualsiasi diritto ma solo per i diritto personali (es. vita, integrità fisica, ma non per i diritti patrimoniali); inevitabilità: l’azione adottata deve essere l’unica possibile. Anche in questo caso viene valutata la proporzionalità. Lo stato di necessità è una scriminante che non può essere valida per le forze dell’ordine o per chi ha causato il pericolo volontariamente. Non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere al suo dovere usa od ordina di usare armi o altri mezzi di coazione fisica quando vi è costretto per respingere una violenza o di impedire resistenza all'autorità, delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Art. 53 “uso legittimo delle armi”: per i pubblici ufficiali che utilizzano armi per respingere la violenza o vincere una resistenza all’autorità. Non si fa riferimento alla proporzione ma se ne tiene conto comunque implicitamente. Questa scriminante è poco applicata. APPLICAZIONE DELLE SCRIMINANTI Si applicano anche se sono sconosciute al reo. Operano oggettivamente. Se la scriminante c’è si applica sia per chi ne è a conoscenza sia per chi non lo è. Es. rubo l’anello alla zia e poi scopro che voleva regalarmelo. Se il soggetto è convinto che ci sia un’aggressione ingiusta, un pericolo attuale si fa riferimento all’art. 27 e si applica la scriminante. Es. gioielliere che spara in una finta rapina fatta per scherzo da un amico che non ha riconosciuto. art. 59 comma 1: azione/errore determinato da colpa è comunque punibile come omicidio colposo. Esempi di Scriminanti Speciali: non si applicano le disposizioni degli articoli riguardanti violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale o a magistrato in udienza, quando il pubblico ufficiale eccede con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Oppure: non è punibile chi alcuno dei fatti previsti dagli articoli riguardanti ingiuria e diffamazione nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Oppure ancora: il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. CIRCOSTANZE DEL REATO Sono elementi accidentali, ci possono essere ma non sono obbligatori. Se ci sono reato circostanziato. Aumentano o diminuiscono la gravità del reato. Si suddividono in circostante: Attenuanti: aumentano la gravità e quindi aumentano la pena. Si imputano solo se conosciute dal reo o ignorate per colpa (vedere art. 59); Aggravanti: diminuiscono la gravità e quindi diminuiscono la pena. Si imputano in ogni caso, anche se sconosciute al reo. Comuni: previste dal c.p. nella parte generale, sono le più numerose; Speciali: previste dal c.p. nella parte speciale. Sono dei parametri che usa il giudice se non ci sono circostanze del reato art. 132 e 133: il giudice deve utilizzare i criteri stabiliti dalla legge ma li può applicare secondo la propria discrezione con l’obbligo di fornire una motivazione valida. Deve tener conto della gravità del reato, es. condotta, evento, colpevolezza. Si considera anche la capacità a delinquere del reo (motivi, carattere, precedenti penali e giudiziali prima dell’evento, condotta contemporanea e successiva al reato, condizioni di vita familiari/individuali e sociali). Alcuni esempi: Aggravanti (l'avere agito per motivi abietti o futili, aver commesso un reato per occultarne un altro, aver commesso un reato con abuso di potere, aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un minore, etc.). Attenuanti (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, l'aver reagito in stato d'ira per fatto ingiusto altrui, l'aver reagito per suggestione di una folla in tumulto, l'aver riparato completamente al danno prima del giudizio, etc). Le circostanze permettono al giudice di andare al di sotto del minimo o al di sopra del massimo della pena. Si suddividono in circostanze: ad effetto comune: aumentano o diminuiscono la pena fino ad ⅓. Il giudice prima decide utilizzando l’art. 133 e pensa alla pena che ci dovrebbe essere se non ci fossero circostanze, poi valuta se aumentarla o diminuirla. Limiti: non si può andare oltre tre volte il massimo della pena e meno di ¼ del minimo. ad effetto speciale: aumento della pena di oltre ⅓. In alcune circostanze ci possono essere diversi limiti ed i tipi delle pene possono cambiare (es. da reclusione a ergastolo, da reclusione a multa ecc.) a efficacia speciale: cambia il tipo di pena. Definite: fanno riferimento a situazioni ben determinate descritte in modo tassativo; Indefinite: fanno riferimento a concetti più generici che il giudice è tenuto a specificare meglio nel caso concreto; Obbligatorie; Facoltative; Oggettive: analizzano la gravità dell'offesa e la qualità e le condizioni dell'offeso; Soggettive: analizzano la qualità e le condizioni del colpevole ed i rapporti tra colpevole ed offeso. Se il codice non specifica l’effetto delle circostanze, queste saranno di effetto comune. Le circostanze di tipo comune sono previste dalla prima parte del codice (parte generale) e si applicano a tutti i tipi di reato (art. 61 e 62), mentre quelle speciali sono nella parte speciale del codice e si applicano a reati specifici. Circostanze tipiche: previste dal legislatore; Circostanze generiche: emesse dal giudice a sua discrezione. Art. 62 bis “circostanze attenuanti generiche”: sono ad effetto comune. Possono esserci ad esempio in caso di buon comportamento del reo durante il processo, se ha provato a risarcire il danno, se ha avuto un comportamento meritevole (per reati meno gravi). Sono ammissibili perché sono attenuanti. Le aggravanti devono essere specificate. In caso di singola circostanza il giudice stabilita la pena base,applica la circostanza secondo quanto stabilito dalla legge. In caso di concorso di circostanze si hanno 2 casi: • Omogeneo: il giudice, stabilita la pena base, applica tanti aumenti o tante riduzioni quante sono le circostanze; • Eterogeneo: vi è un giudizio di bilanciamento: vengono messe sul piatto aggravanti e attenuanti: Prevalenza delle Attenuanti = il giudice applica solo le riduzioni della pena base; Equivalenza = non si applicano entrambe; Prevalenza delle Aggravanti = il giudice applica solo gli aumenti della pena base. Dal 1990 le attenuanti si applicano oggettivamente. Le aggravanti solo se si conoscono le circostanze (art. 27). punto molto discusso dal codice del 1930 perché a seconda del giudice c’è differente discrezionalità, si va contro al principio di uguaglianza. 7° lezione, 26/10/2010 TENTATIVO DI REATO Reato tentato: quando un soggetto vuole commettere un reato ma qualcosa va storto. Le teorie del tentativo sono: • Oggettiva: il tentativo deve esserci in quanto anche attraverso di esso si realizza pur sempre la messa in pericolo del bene giuridico protetto; • Soggettiva: il tentativo meriterebbe il ricorso alla sanzione penale in virtù della pericolosità manifestata dall'autore, della ribellione manifestata contro l'ordinamento. Fasi del reato (non necessariamente valide per tutti i reati): Ideazione: progettazione; Preparazione: preparazione dei mezzi, appostamenti; esecuzione: viene tenuta la condotta; Consumazione: quando si realizza l’evento; può avvenire anche dopo un po’ di tempo dalla condotta. Tentativo di reato Per un tentativo di reato occorre tener conto della preparazione e dell’esecuzione perché è punibile solo l’atto; solo l’ideazione non è punibile. Nel codice Zanardelli non poteva essere punito chi preparava un reato se non c’era la condotta. Questo cambiò dopo il tentato omicidio di Mussolini. Nel 1930 si decise di punire anche gli atti preparatori. Art. 56 c.p. “risponde di delitto tentato chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un reato”. In base alla condotta: Tentativo incompiuto: rimango sulla fase della preparazione es. appostamento con fucile fuori dall’abitazione del mio obiettivo ma non sparo e mi scoprono. Es. cerco di avvelenare qualcuno ma questi non mangia. In questi casi la condotta non viene iniziata o non è portata a termine. Tentativo compiuto: ho portato a termine la condotta ma non raggiungo il mio obiettivo; l’evento non si realizza es. sparo ma sbaglio mira. L’atto deve essere: Idoneo: atto che poteva portare alla realizzazione dell’evento. L’idoneità va valutata dal giudice ex ante (a priori, cioè collocandosi mentalmente nel momento in cui si è svolto l’atto). Va valutata tenendo presente tutte le circostanze del caso concreto. Es. somministrazione zucchero ad un soggetto atto non idoneo; se il soggetto è diabetico atto idoneo. Non equivoco: gli atti devono manifestare in modo certo l’intenzione del soggetto di commettere quel delitto. Non si è puniti se si tenta di commettere una contravvenzione. Si risponde solo di tentato delitto doloso. La pena per un tentato reato è da ⅓ a ⅔ inferiore rispetto alla pena prevista per il reato consumato. Es. 21 anni sconto di 7 o 14 anni. Nel caso di ergastolo la pena minima prevista per il tentativo è di 12 anni. Il reato può non andare a termine se: Interviene qualcuno; Il soggetto si ferma volontariamente senza iniziare la condotta o cercando di interromperla. Il soggetto si pente e cerca di rimediare. Tentativo incompiuto: si ha desistenza volontaria: il soggetto o non inizia la condotta o la interrompe spontaneamente. Non si risponde del tentativo. Si risponde degli atti commessi fino a quel momento. Es. ladro di autoradio che si ferma prima di rubare l’autoradio risponde dello scasso dell’auto. Tentativo compiuto: la condotta è stata tenuta tutta e poi il soggetto si pente e cerca di rimediare. Si risponde di tentativo ma con un ulteriore sconto di pena (ridotta da ⅓ alla metà). Quindi la pena già ridotta da ⅓ a ⅔ rispetto alla pena prevista per reato consumato più un ulteriore riduzione da ⅓ alla metà. Si ha recesso attivo. Volontarietà: dettata dalla libertà del soggetto; non imposta da fattori esterni. Quando il soggetto ha alternative ragionevoli. Es. il ladro che, inseguito, si arrende non ha alternative ragionevoli. CONCORSO DI PERSONE Art. 110: “quando le persone concorrono nel medesimo reato ciascuna soggiace alla pena per quel reato”: Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuno di esso soggiace alla pena per questo stabilita. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se non ci fosse questo articolo le condotte non tipiche non sarebbero punibili. Es. rapina: anche il palo viene punito. Con il codice Zanardelli c’era una differenziazione di ruoli. Con quello del 1930 non ci sono differenziazioni ma ci possono essere aggravanti per alcune persone: capi promotori, datore di lavoro che induce a commettere reati ai suoi dipendenti, l’adulto che si serve di un minore per commettere reato, chi si serve di persone con malattie mentali per commettere reato (art. 112: aggravanti). I requisiti del concorso sono: • Pluralità di Soggetti: numero minimo di agenti pari a 2; • Realizzazione del fatto tipico: ciascun concorrente deve aver fornito un contributo obbiettivamente rilevante; • Elemento Soggettivo: in ogni concorrente vi sono la coscienza e volontà del fatto criminoso (dolo del fatto tipico) e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune (dolo di concorso). Il Trattamento Sanzionatorio: il principio su cui si basa il nostro sistema è quello della parificazione delle responsabilità: ogni compartecipe risponde in base ai limiti stabiliti per quel determinato reato. Esistono però: • Circostanze aggravanti: quando il numero di compartecipi è pari a 5, se si è promotori, organizzatori direttore delle attività dei correi, per chi ha una posizione di autorità, per chi ha indotto al reato un minore di 18 anni o un soggetto affetto da infermità o deficienza psichica; • Circostanze attenuanti: per chi ha dato un contributo di minima importanza, per chi è stato indotto a commettere un reato, specialmente se è minorenne o affetto da infermità (art. 114). Stato di necessità: se qualcuno mi minaccia e mi obbliga a uccidere qualcuno, risponde di omicidio chi mi ha obbligato. Differenza tra concorso di persone e associazione a delinquere: art. 416: punisce l’associazione a delinquere “quando tre o più persone partecipano per commettere dei delitti sono punibili”. Ad esempio di stampo mafioso. Associazione: deve avere almeno tre partecipanti; tende a stabilire un vincolo tra i partecipanti; c’è un progetto con una ripartizione di ruoli; si vogliono commettere reati (non determinati, non definiti); si è puniti solo per essersi associati. Se c’è solo un semplice accordo concorso di persone. Art. 116 “reato diverso da quello voluto da taluno dei contendenti”: se più persone si accordano per commettere un reato ma questo è diverso da quello che si voleva, chi lo commette è comunque punibile e se questo, grazie al nesso di causalità, si ricollega al reato che si voleva commettere, sono punibili anche le altre persone che volevano commettere il reato accordato precedentemente. alla luce dell’art. 27 non ci si basa solo sul nesso di causalità, ma il reato compiuto deve essere prevedibile alla luce delle circostanze del caso concreto (nesso di causalità psichica). Se non c’è prevedibilità gli altri non ne rispondono. Art. 117: “Mutamento del titolo di reato”: se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo di reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, il giudice può rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena. Concorso di reati: quando una persona commette più reati. Può essere: omogeneo: commetto reati dello stesso tipo; eterogeneo: commetto reati diversi; Formale: commetto più reati con una sola omissione/azione es. viaggio ad alta velocità ed investo più pedoni oppure più violazioni della stessa disposizione (art. 81). In casi di concorso formale di reati c’è un aumento di pena. Si aumenta la pena del reato più grave commesso fino a tre volte (cumulo giuridico). Materiale: si applica una somma delle pene previste per i vari reati (cumulo materiale). Eccezione: se il soggetto commette reati in base ad un disegno criminoso (reati collegati tra loro suddivisi nel tempo e progettati). Se i reati si ricollegano ad uno stesso disegno criminoso la pena sarà quella più grave per i reati commessi con un aumento. Questo però conviene a chi commette i reati perché alla fine la pena sarà comunque minore perché non c’è cumulo materiale ma giuridico. Fa eccezione il reato continuato, il quale afferma che: è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche n tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Quindi gli elementi costitutivi del reato continuato sono: Pluralità di azioni od omissioni, più violazioni di legge ed unicità del disegno criminoso. 8° lezione, 2/11/2010 IMPUTABILITA’ É un presupposto della colpevolezza. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, nel momento in cui lo ha commesso non era imputabile, ovvero non era in grado di intendere (capacità di rendersi conto della realtà esterna e del significato delle proprie azioni) e volere (capacità di autodeterminare i propri comportamenti esterni, in conformità delle rappresentazioni compiute). La capacità di intendere e volere è considerata esistente in tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni a meno che non sussista una causa di esclusione o diminuzione di tale capacità. Non è imputabile chi al momento in cui chi ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e volere (vizio di mente totale). Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente senza escluderla, la capacità di intendere e volere, risponde del reato commesso ma con la pena diminuita (vizio di mente parziale). Gli stati emotivi o passionali non escludono ne diminuiscono l'imputabilità. Nei casi di ubriachezza e di intossicazione da stupefacenti possiamo così riassumere l'imputabilità: Ubriachezza fortuita o per forza maggiore Esclude o diminuisce l'imputabilità Ubriachezza volontaria i colposa Il soggetto è imputabile Ubriachezza preordinata Il soggetto è imputabile e la pena è aumentata Ubriachezza abituale Il soggetto è imputabile e la pena è aumentata Intossicazione cronica Esclude o diminuisce l'imputabilità Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere e volere. Non è punibile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni; se il minore di 14 anni aveva la capacità di intendere e volere allora sarà imputabile ma con pena diminuita. L’imputabilità ha le seguenti caratteristiche: è presupposto della colpevolezza; se c’è si può essere assoggettati alla pena; si può però ricorrere a misure di sicurezza, soprattutto per soggetti affetti da turbe psichiche (es. ospedale psichiatrico giudiziario). Altre misure sono le colonie agricole e le case di lavoro: sono istituti che cercano di riportare alla realtà per tenere occupati gli internati. Per i minorenni c’era il riformatorio giudiziario, che oggi è sostituito con il collocamento in comunità. Ci sono anche misure non detentive: Libertà vigilata (diversa dagli arresti domiciliari in cui il soggetto è obbligato a restare a casa e questa è una misura cautelare); in caso di libertà vigilata il soggetto è libero di fare quello che vuole e viene controllato dalle forze dell’ordine. Espulsione dello straniero dal territorio; Divieto di frequentare le osterie: risalente al 1930. Per essere sottoposti a misure di sicurezza deve esserci pericolosità sociale, valutata dal giudice. La durata è indeterminata, dura finché il soggetto è pericoloso socialmente. Il giudice stabilisce un’ipotetica durata, allo scadere si riesamina la pericolosità sociale; se questa persiste la misura di sicurezza viene prorogata, se invece non persiste la misura viene revocata. La pericolosità può essere riesaminata anche prima della scadenza. Ci possono essere casi in cui il soggetto ha una capacità di intendere e volere limitata ma non totalmente assente. In questi casi la pena è ridotta. La misura di sicurezza anche in questo caso si applica se c’è pericolosità sociale. La pena e la misura di sicurezza non possono essere applicate insieme. Prima si applica la pena (perché la misura avendo durata indeterminata porterebbe alla non applicazione della pena, punendo il soggetto dopo troppo tempo dal reato commesso). In certi casi il giudice può applicare misure di sicurezza anche a soggetti capaci di intendere e volere in quanto potrebbero comunque essere socialmente pericolosi. La capacità di intendere e volere va valutata nel momento in cui il soggetto ha commesso il fatto. CAUSE CHE ESCLUDONO LA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE E QUINDI L’IMPUTABILITA’ Si presuppone che il soggetto maggiorenne abbia la capacità di intendere e volere. Art 85 e seguenti c.p. Vizio di mente per infermità (totale o parziale): es. per disturbo psichico (cleptomania) o fisico (delirio febbrile). Accertato dal giudice insieme ad esperti. Questi soggetti vengono assolti o hanno pena ridotta se parzialmente incapaci(OPG). (art. 88) Art. 90 “stati emotivi e passionali non escludono ne’ diminuiscono l’imputabilità”: occorre distinguere quindi lo stato psicologico da quello fisiologico (rabbia, gelosia). Si può avere uno sconto di pena ma non si può essere definiti incapaci di intendere e volere. Art. 96 “sordomutismo”: non viene più applicata se non nel caso in cui il sordomuto ha anche un vizio di mente. Quando il codice è stato scritto il sordomuto era definito incapace di intendere e volere. Minore età: due fasce: 1. prima fascia: fino ai 14 anni si è presunti incapaci di intendere e volere (presunzione assoluta); il soggetto viene assolto. Attualmente è una presunzione discussa: secondo alcuni occorre abbassare la soglia d’età. 2. Seconda fascia: 14-18 anni: il Tribunale dei minorenni, composto da giudici in carriera ed esperti di varie discipline (SS, psicologi, psichiatri) deve valutare caso per caso. Preferibilmente si tende ad adottare sanzioni ridotte (educative, punitive). Si valuta la maturità del soggetto, anche se dipende dalla tipologia di reato commesso. Se è imputabile la pena viene ridotta di ⅓. In genere ci si concentra sull’aspetto rieducativi della condanna. Assunzione di sostanze: in particolare alcool e stupefacenti. Quando il codice fu scritto si faceva riferimento principalmente all’alcool. Ora si applica la legge allo stesso modo anche per la droga. Prima del 1930, col codice Zanardelli, si aveva uno sconto di pena. Per evitare tali sconti si è poi deciso di valutare la persona considerandola capace di intendere e volere (fintamente imputabile). Vengono distinte diverse forme di ubriachezza: Fortuita o per cause di forza maggiore: accidentale, se il soggetto non sapendo assume la sostanza o se viene costretto. Esclude o diminuisce l’imputabilità, ma deve essere dimostrata; Volontaria o colposa: procurata consapevolmente (voglio ubriacarmi) o sottovalutando la capacità di perdere il controllo. Si fa finta che il soggetto sia stato capace di intendere e volere. Preordinata: il soggetto la procura per commettere il reato o per usarlo come scusa. Il soggetto è imputabile. Il legislatore prevede un aumento di pena (art. 91). Abituale e da intossicazione cronica (art. 92 e 95): se il soggetto beve abitualmente viene aumentata la pena. Nei casi di reati commessi per intossicazione cronica (il soggetto ha il fisico oramai compromesso dalla sostanza) si fa riferimento al vizio di mente, parziale o totale. Questi due ultimi casi è difficile distinguerli. La distinzione andava bene nel 1930, ora la dottrina vorrebbe che sia abolita l’ubriachezza abituale. PROCEDIMENTO PENALE 1. Ha inizio nel momento in cui il reato è oggetto di una notizia, la quale arriva a conoscenza di un pubblico ministero (magistrato, che non è un giudice). 2. Il pubblico ministero iscrive nel registro la notizia di reato (registro delle notizie di reato). Può essere fatta verso noti o ignoti. Da questo momento la persona diventa indagata. La notizia può essere di due tipi: Denuncia: reati procedibili d’ufficio chiunque può presentare notizia di reato, anche la vittima. C’è distinzione se presentata da: Privati: hanno ridotto obbligo di denuncia, non sono obbligati a denunciare i reati. Hanno l’obbligo per i reati contro lo Stato, se non denuncia commette reato. Pubblici ufficiali: hanno di regola l’obbligo di denunciare i reati di cui vengono a conoscenza. Vale per i reati procedibili d’ufficio, la querela la farà la vittima se vorrà. Se non denunciano commettono reato. Stessa cosa vale per i medici che hanno l’obbligo di referto. Tutto questo nell’esercizio della propria funzione. Querela: reati procedibili a querela per i reati che colpiscono interessi individuali solo il titolare dell’interesse leso può presentare la notizia di reato entro tre mesi dalla commissione. Se c’è espressa richiesta della vittima si continua il procedimento penale. Rientra nella querela la violenza sessuale; se questa è verso un minorenne la vittima non sceglie se procedere col procedimento ma la querela si attiva lo stesso. Può essere ritirata una sola volta, in qualsiasi momento (remissione), ad esempio a fronte di un risarcimento monetario. Con il recesso della querela termina il procedimento penale. Nel caso del minore (art. 120): fino a 14 anni la querela è presentata dal genitore, dai 14 ai 18 possono presentare querela autonomamente ma al loro posto può presentarla il genitore (anche se il minore non vuole). Differenza tra privati e pubblici ufficiali: i primi hanno un ridotto margine di denuncia, possono non denunciare un reato. Hanno però l’obbligo di denunciare quelli contro lo Stato, punibili con l’ergastolo. Per i pubblici ufficiali vale l’opposto, hanno l’obbligo di denuncia. Se non lo fanno commettono reato. 3. Inizia in questo momento il procedimento penale. 4. Il Pubblico Ministero inizia poi a svolgere le indagini preliminari e valuta se ci sono elementi sufficienti per chiedere il processo. Se sono sufficienti chiede il rinvio a giudizio, altrimenti archivia il procedimento. Il PM propone queste due possibili scelte ma sarà poi il giudice a decidere. Rinvio a giudizio: G.U.P. Giudice udienza preliminare Archiviazione: G.I.P. Giudice indagine preliminare Con l’archiviazione del caso termina il procedimento penale. Con il rinvio a giudizio il GUP fa un’udienza preliminare in cui viene valutato se terminare il procedimento penale (sentenza di proscioglimento) oppure continuare e attuare un processo penale. 9° lezione, 8/11/2010 FIGURE DI REATO REATI IN MATERIA SESSUALE E AFFINI. Nel codice sono collocati tra i delitti contro la persona (titolo XII) art. 609 e seguenti. Fino al 1996 erano collocati fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (titolo IX). La legge 66/’96 cambia quindi l’assetto normativo. Violenza sessuale: art. 609 bis comma 1: violenza, minaccia, abuso di autorità che costringe il soggetto ad acconsentire. La violenza sessuale è un reato a forma vincolata e riguarda persone costrette a compiere atti sessuali contro la loro volontà. Pena dai 5 ai 10 anni di reclusione. Prima del ’96 il legislatore prevedeva solo due reati: violenza carnale: rapporto sessuale (più grave) atti di libidine violenti: tutti gli atti escluso il rapporto sessuale (meno grave) Oggi si fanno rientrare in “atti sessuali” tutto ciò che interessa le zone erogene primarie o secondarie (il bacio per la giurisprudenza è un atto sessuale). Nel nostro sistema non esiste il reato di molestie sessuali (diverso il discorso per lo stalking, punito con leggi apposite). Tutto ciò che comunemente intendiamo come molestia sessuale nel linguaggio comune, se consumata a volte può anche non essere punita o viene fatta rientrare in altri reati (es. ingiuria). 2° comma: stessa pena a chi induce, ovvero convince, la vittima a compiere o subire atti sessuali attraverso una condotta punibile dal diritto (atto di convincimento). Questo ha rilevanza penale solo in due casi: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima (es. persona nel letto d’ospedale, in carcere, malata di mente, sotto l’effetto di sostanze). Se la vittima era malata di mente, prima del ’96 chiunque avesse avuto rapporti sessuali con questa commetteva reato perché si presumeva che questa non avrebbe voluto compierli. Questo oggi non vale più. Traendo in inganno la vittima, sostituendosi alla persona con cui il soggetto voleva compiere l’atto sessuale. Fa molto discutere in quanto solitamente è normale che la vittima riconosca chi compie l’atto sessuale. Questi reati possono essere commessi anche nell’ambito di una relazione coniugale o comunque verso tutti anche con le prostitute (se a queste vengono chieste cose che non sono tenute a fare), seppure la prostituzione non sia reato. Attenuanti: nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai ⅔. Valido ad esempio per palpeggiamento e bacio. Aggravanti (609 ter): In base all’età della vittima: < 14 anni: aumento pena, più 6-12 anni; < 10 anni: pena più 7-14 anni; < 16 anni: se chi commette il reato è il padre, il nonno o il tutore aumento della pena da 6 a 12 anni. In base alle condizioni della vittima: se questa ha libertà personale limitata (vittima di un sequestro); Se si usano armi o sostanze la pena aumenta. Se è l’autore del reato ad essere ubriaco o drogato si applicano le regole sull’imputabilità; Se l’autore è travisato (mascherata) o simula di essere un pubblico ufficiale; Dal 2009: se il reato è commesso all’interno o vicino ad un istituto di formazione frequentato dalla vittima (es. scuola). Non viene specificata però l’età della vittima quindi si applica a tutti. Fa molto discutere. Procedibilità della violenza sessuale: è procedibile a querela, che si presenta entro sei mesi dalla commissione del reato e una volta presentata non si può ritirare. Se è commessa nei confronti di un minorenne è procedibile d’ufficio. Si discute in caso in sui il minore abbia 16 anni e sia vicino alla maturità. Se l’autore del reato è un pubblico ufficiale c’è procedibilità d’ufficio. Se il reato è connesso ad un altro reato è procedibile d’ufficio perché comunque il processo di deve fare. Art. 609 quarter “atti sessuali con minorenne”: punito con la stessa pena dell’art. 609 bis chiunque compie atti sessuali con un minore di 14 anni (fuori dai casi di violenza sessuale e quindi se la vittima è consenziente, se il minore è costretto o indotto a violenza sessuale). Se chi compie il reato è tra i 14 e i 18 risponde di reato dopo che il giudice ha valutato la sua imputabilità. Se la vittima ha meno di 14 anni ma ha compiuto i 13 e la differenza di età fra i due soggetti è al massimo di tre anni non è reato. Il legislatore non specifica l’età minima della vittima perché se si considerano i bambini piccoli non vale questa legge. Il reato di atti sessuali con minorenne si ha anche nei casi in cui la vittima è minore di 16 anni e a compiere gli atti punibili è un genitore, tutore, ascendente o se c’è un legame che colloca il minore in una posizione di inferiorità (es. rapporto con insegnante, allenatore ecc.) e l’adulto ha posizione di autorità. Il soggetto se ha meno di 18 anni ed è vittima di atti sessuali con genitore o convivente del genitore è vittima di atto sessuale con minore. Se consenziente, deve avere 18 anni. Pena: reclusione da 5 a 10 anni come per la violenza sessuale. Attenuante: pena diminuita fino a ⅔ nei casi meno gravi, come per la violenza sessuale. Procedibilità: questo reato è di regola procedibile a querela a meno che sia commesso dal genitore, dal convivente del genitore, dal tutore, educatore, insegnante ecc., da pubblico ufficiale e se il reato è connesso ad un altro reato procedibile d’ufficio. Art. 609 quinquies “corruzione di minorenne”: atti sessuali in presenza di minori di anni 14 al fine di farli assistere: questa norma è a dolo specifico procedibilità d’ufficio. Art. 609 optis “violenza sessuale di gruppo”: introdotta dal 1996. Partecipazione di più persone ad atti di violenza sessuale. Pena: reclusione da 6 a 12 anni). Partecipazione intensa anche a chi partecipa moralmente; il legislatore valuterà poi il grado di partecipazione. E’ più grave della violenza sessuale compiuta da una sola persona. Aggravanti: previste negli articoli precedenti. Attenuanti: per chi ha avuto un ruolo di partecipazione marginale; non c’è l’attenuante rispetto alla gravità dell’atto come vale per la violenza sessuale. Questo reato è sempre procedibile d’ufficio data la gravità. Prostituzione: non è mai reato a meno che facendolo non si commettano altri reati previsti dal codice (es. atti osceni in luogo pubblico). Il cliente della prostituta non commette sempre reato, lo commette solo se la prostituta ha < di 18 anni e nei casi previsti dalla legge. Chi sfrutta la prostituzione altrui commette reato e quindi chi ne trae vantaggio economico. Legge Merlin: chiusura case chiuse (dopo 1958). Un altro reato è l’induzione alla prostituzione (convincere una persona a prostituirsi). Un altro reato è il favoreggiamento alla prostituzione: risponde di favoreggiamento chi agevola la persona a prostituirsi (es. chi fornisce un alloggio, preservativi, chi trova i clienti) solo l’attività isolata di fornire contraccettivi non è favoreggiamento; è fatto soprattutto da associazioni del sociale per identificare le prostitute che lo fanno non per loro volontà e aiutarle. (sulle slide: art. 600 schiavitù; 601 tratta di persona e 602 cessione, acquisto di schiavi) Chiunque abbia la proprietà di una casa di prostituzione o comunque la controlli, la diriga o la amministri; tolleri abitualmente in un albergo, un circolo, un locale di cui sia proprietario, gerente o preposto, la presenza di persone che si danno alla prostituzione; recluti una persona al fine di farla prostituire; induca alla prostituzione una persona di età maggiore, in qualsiasi modo favorisca la prostituzione altrui è punito con la reclusione da 2 a 6 anni con la multa da 258 a 10.329 euro. prostituzione adulta. Ogni tanto si senta di punire anche il cliente un tempo erano puniti se sorpresi a riaccompagnare la prostituta sul posto di lavoro. Riduzione in Schiavitù: chiunque esercita su di una persona i poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chi riduce una persona in condizioni di schiavitù è punito con la reclusione da 8 a 20 anni. In caso di aggravanti la pena aumenta da 1/3 alla metà. Chiunque commette tratta di persone, induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di uno stato di necessità è punito con la reclusione da 8 a 20 anni. Chiunque fuori dal caso di tratta di persone acquista o aliena una persona è punito con la reclusione da 8 a 20 anni (acquisto o alienazione di persona). In caso di aggravanti la pena aumenta da 1/3 alla metà. In entrambi i casi si procede sempre d'ufficio. Prostituzione minorile: art. 600 bis: introdotto nel 1998 (con legge 269). Comma 1: punito chi induce, sfrutta, favorisce la prostituzione del soggetto < di 18 anni. Pena da 6 a 12 anni di reclusione più multa fino ad un massimo di 155.000 euro. età fra i 16 e i 18 anni: in cambio di denaro o altra utilità economica è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 5.000 euro. età tra i 14 e i 16 anni: in cambio di utilità economiche è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Se il soggetto anche maggiorenne va con prostituta < di 18 anni commette reato; Se il minore ha meno di 14 anni il cliente non commette reato di prostituzione minorile ma risponde di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater); Se il minore ha 14-18 anni il cliente risponde di prostituzione minorile si sanziona il cliente con l’obiettivo di ridurre l’offerta e quindi la prostituzione. Qualunque atto sessuale compiuto in cambio di soldi è prostituzione. Se il cliente è minorenne ci sono delle attenuanti. Aggravanti e attenuanti: vedi atti sessuali con minorenni. 10° lezione, 9/11/2010 Legge anti-pedofilia: la pedofilia di per sé non è un fatto ma una tendenza, un’inclinazione e il legislatore non la può punire; la pedofilia quindi non è un reato in quanto è un comportamento interiore, anche se considerato deviante. Il legislatore può quindi punire i fatti e le azioni tipiche di chi ha una tendenza alla pedofilia. Anche la legge 600 bis contro la prostituzione minorile cerca di contrastare la pedofilia. Dal 1998 nel codice è stato introdotto l’argomento di pornografia minorile: art. 600: chi induce o utilizza minori di anni 18 e realizza esibizioni pornografiche o produce o fa commercio di materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni ed una multa fino a 259.000 euro. Chi con qualsiasi mezzo divulga distribuisce pubblicizza materiale pedopornografico o informazioni volte allo sfruttamento sessuale di minorenni è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e una multa fino a 52.000 euro. Chi offre o cede ad altri materiale pedo-pornografico è punito con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 5.000 euro. Chi si procura o detiene materiale pedo-pornografico è punito con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1600 euro. Nel 1998 materiale pedo-pornografico definito come materiale realizzato sfruttando soggetti < 18 anni sessualmente. Questo ha portato alla pornografia virtuale: utilizzando immagini di minorenni su corpi di altri soggetti o viceversa ma questi non erano punibili perché fatti senza sfruttare sessualmente i minori. Nel 2006 è stata introdotta la sanzione anche per materiale pornografico virtuale e come materiale pedo-pornografico si intende qualsiasi materiale (video, immagini) che vede protagonisti i ragazzi < di 18 anni anche se non realizzato sfruttando sessualmente il minore. Art. 600 quarter: “chi detiene, utilizza consapevolmente il materiale pedo-pornografico”. Il soggetto deve essere consapevole che si tratti di minorenni e di detenere tale materiale (es. immagini salvate nel pc dopo comparsa di finestre pop-up non volute dal soggetto). Aggravanti: se il materiale è di alta qualità, se il fatto è commesso da genitore o chi dovrebbe vigilare il minore, se il minore è minacciato, se si tratta di minorenni molto piccoli, se il minore è affetto da vizio di mente, se il fatto è commesso da pubblico ufficiale. Attenuanti: se il soggetto non è consapevole, se il materiale non è chiaro o è in numero limitato. Procedibilità: questo reato è procedibile d’ufficio. Art. 600 quinquies: “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” (turismo sessuale). Si sanzionano anche le condotte che riguardano i paesi esteri. Questo non punisce il turista ma chi organizza e propaganda viaggi finalizzati alla prostituzione minorile. Pena: da 6 a 12 anni di reclusione più multa fino ad un massimo di 155.000 euro. L’organizzatore risponde anche se il viaggio non si fa e anche se il viaggio si fa ma una volta giunti alla meta nessuno usufruisce del turismo sessuale. I viaggiatori rispondono a seconda del comportamento che tengono, rispondono eventualmente per il fatto commesso. Normalmente la legge penale non si applica all’estero, ma in questo caso sì. Un'aggravante è se il fatto è commesso su un infra quattordicenne. Art. 604: tutti i reati sessuali sono punibili anche quando il cittadino italiano commette il fatto all’estero. Il nostro sistema punisce reati di tratta di persone o riduzione in schiavitù. Tutela giudiziaria per la vittima di reati sessuali: art. 734 bis “ protezione della privacy della vittima”. Si applica anche a chi divulga le generalità della vittima o le immagini anche su giornali e tv. Quando la vittima è maggiorenne può chiedere che il procedimento si tenga a porte chiuse. Se la vittima è minorenne il procedimento si svolge sempre a porte chiuse. Durante il processo sono vietate le domande generali sulla vita privata e la sessualità della vittima se non strettamente necessarie perché incidono sulla sentenza. In casi di violenza sessuale la vittima può chiedere trattamenti di tipo sanitario sull’imputato per sapere se è portatore di malattie. La vittima per i reati sessuali, di gruppo, ha il patrocinio a spese dello Stato ovvero il suo difensore è pagato dallo Stato, anche se la vittima è abbiente discutibile perché c’è disparità di trattamento dato che vale solo per vittime di reati sessuali. Allontanamento dalla casa familiare per un determinato periodo se i reati sono stati commessi da genitori/tutori ecc. L’imputato viene quindi allontanato. La vittima rimane a casa. Per soggetti minorenni: Si da notizia al tribunale per i minorenni per avere la possibilità di condurre un’indagine (es. verifica potestà genitoriale); Al minorenne deve essere assicurata l’assistenza affettiva e il sostegno psicologico (di regola dai genitori, dai parenti..) con l’affiancamento dei SS, di amministrazioni territoriali e SS sociali minorili; Si procede sempre a porte chiuse; Si applicano comunque trattamenti sanitari sull’imputato anche in questi casi. Stalking (to stalk: appostarsi): non è un reato contro la libertà sessuale. È stato introdotto con decreto nel 2009. Nel codice si chiama “delitto di atti persecutori” art. 612 bis Solitamente lo stalker si comporta così per ragioni di invidia, gelosia, rifiuto sentimentale.. queste molestie invadono la vittima nella sua sfera personale e ne porta ansia, angoscia, paura, per la propria incolumità o quella dei cari della vittima e costringe la vittima a cambiare abitudini. Prima del 2009 alcuni comportamenti erano già punibili es. art. 660 molestia o disturbo alle persone, ingiuria, danneggiamento. Aggravanti: se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato, se è un ex fidanzato della vittima, se la vittima è minorenne o incinta, se è disabile. Procedibilità: di regola è procedibile a querela entro sei mesi ma può essere ritirata. Si procede d’ufficio se la vittima è disabile o minorenne o se il fatto è connesso ad un altro reato procedibile d’ufficio. Il legislatore solo per lo stalking ha introdotto l’ammonimento: la vittima prima di fare querela può rivolgersi in questura e lo stalker viene convocato e ammonito. Se questi ha porto d’armi può essere sospeso. Se la condotta continua dopo l’ammonizione, diventa procedibile d’ufficio. Dopo la querela può esserci divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima durante il procedimento. Lo stalker inoltre può avere un limite di distanza da cui deve stare rispetto alla vittima. Misure di sostegno (obbligo di informazione da parte delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari e da istituzioni pubbliche di informarla dei centri anti-violenza e se la vittima lo richiede devono immediatamente inserirla in uno di questi centri). Interruzione di gravidanza: legge 194/’78. prima questo era reato contro l’integrità e sanità della stirpe e le pene erano elevate. Si poteva interrompere la gravidanza solo se c’era pericolo grave per la vita della gestante. Secondo la legge 194 viene tutelata principalmente la donna. Lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'IVG non è uno strumento di controllo delle nascite. Principi: tutela della vita sin dal concepimento; diritto della donna al consenso informato; diritto alla riservatezza (non possono essere divulgate le generalità della donna); la richiesta dell'IGV deve provenire personalmente dalla donna; il padre del concepito può essere coinvolto solo se la donna lo vuole; diritto all’obiezione di coscienza degli operatori sanitari: deve essere formulata in anticipo. Diritto escluso se c’è pericolo per la salute della donna. Sanzioni penali per chi non rispetta i presupposti e le condizioni stabilite dalla legge. Sanzionato sia il medico che la donna. Requisiti: nei primi 90 giorni la donna può interrompere la gravidanza quando c’è pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna, considerando anche le situazioni ambientali, sociali. E’ possibile anche se ci sono previsioni di anomalie fetali. Ogni gravidanza non voluta mette in pericolo la salute psichica della donna. Procedura: la donna si reca dal medico di base o del consultorio che attestano lo stato di gravidanza ed emettono un certificato di interruzione di gravidanza. La donna è obbligata ad aspettare una settimana per riflettere sulla decisione, cercando alternative possibili, affiancata dal consultorio e dai SS (invito a soprassedere). Le procedure non sono a pagamento. Dopo i sette giorni la donna si reca presso una struttura pubblica o privata autorizzata e interrompe la gravidanza. Se c’è un problema serio, in casi di urgenza non c’è l’obbligo di aspettare la settimana. Per la minorenne ci va il consenso dei genitori. Se non vuole abortire non si fa interruzione di gravidanza. Se i genitori non danno il consenso o sono discordi si ricorre ad un giudice tutelare che entro 7 giorni convoca la minore e decide se autorizzare l’aborto. Se si violano questi requisiti: pene pecuniarie per la donna (multa max 50 euro); pene detentive per il medico, con pena aumentata fino alla metà se la donna è minorenne. Oltre i 90 giorni presupposti ristretti: si può abortire se c’è grave pericolo per la vita, salute fisica o psichica della donna, data da patologie in atto o se c’è accertamento di anomalie fetali (che comportano danni alla donna). Ci sarà un colloquio con uno psichiatra per accertarsi che l’anomalia fetale porti pericolo per la salute della donna. Quando il feto acquista possibilità di vita autonoma (7° mese) la gravidanza si può interrompere solo c’è pericolo per la vita della donna. Se è minorenne qui non occorre il consenso dei genitori. se si violano tali presupposti: sanzioni detentive sia per la donna (reclusione fino a sei mesi) che per il medico (da 1 a 4 anni), aumentate fino alla metà se la donna è minorenne. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. Chiunque cagiona alla donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena sopra citata ma ridotta fino alla metà. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza minaccia ovvero con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. 11° lezione, 15/11/2010 Sostanze stupefacenti: DPR 309/’90 T.U. in materia di stupefacenti La prima legislazione risale al ’23 dalla convenzione sull’oppio (Aja), con interventi per il tossicodipendente. Nel ’90 modifiche: si pensa alla realizzazione dei SERT. Punita in modo grave la condotta finalizzata alla circolazione di droga. Le droghe sono classificate in leggere e pesanti. Sostanze classificate in sei tabelle: Tabella 1 e 3: droghe pesanti, in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica e psichica; tabelle 2-4: droghe leggere, i pericoli di induzione e dipendenza fisica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle droghe pesanti; Tabelle 5-6: farmaci che possono creare dipendenza. Il legislatore lavora anche col Ministero della salute. Pena: dai 2 ai 6 anni per droghe leggere e dagli 8 ai 20 per le pesanti. Per il consumatore finale la detenzione di droga per uso personale può essere a seconda dei casi illecito amministrativo o reato. DMG: dose minima giornaliera: Quantità di principio attivo assunta dal tossicodipendente medio in un giorno. Per chi ne deteneva un quantitativo < DMG: illecito amministrativo. Si andava dal prefetto e si poteva concludere con la sospensione di alcuni documenti per massimo 4 mesi. Se invece quantitativo > DMG: reato. Il principio della DMG ha modificato quello della modica quantità, ovvero la quantità che si poteva avere con sé. Referendum abrogativo del ’93: Abrogazione della DMG; Detenzione di droga per spaccio reato; Detenzione per consumo illecito amministrativo; Per distinguere le finalità di chi detiene si considerano: criterio quantitativo; criterio economico (disponibilità economica del reo: più è ricco più ha la possibilità di acquistare droga); criterio della qualità della sostanza. Legge 49 del 2006: modifiche al T.U.: due tabelle, una con le droghe (no distinzione tra droghe leggere e pesanti - sostanze vietate, in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica e psichica, piante o sostanze i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali, eroina, cocaina, ecstasy, LSD, MDA, Cannabis) e una con i farmaci (prodotti usati con finalità terapeutica, che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope e quindi possono diventare oggetto d'abuso, analgesici, ansiolitici, antidepressivi, Psicostimolanti); pena minima 6 anni, massima 20 anni; se il possesso è lieve la pena dei sei anni viene diminuita con l’attenuante “fatto di lieve entità”. Limite quantitativo massimo: stabilito dal ministero della salute per ogni sostanza (fabbisogno di 12 giorni). Non è uguale al DMG. Il limite non è l’unico parametro che il giudice deve osservare. Coltivazione di sostanze: non rientra nel consumo personale ed è reato; Acquisto o importazione: illecito amministrativo; Uso di gruppo: si ritiene sia una cessione, non necessariamente a scopo di ottenere denaro; è comunque sanzionato penalmente; acquisto di gruppo: reato di cessione, dipende anche dalle singole dosi; se il soggetto è minorenne il Tribunale dei Minorenni può decidere di non procedere. Consumo in stato di flagranza: segnalazione al SERT, ma nessuna sanzione. Le forze dell’ordine quando trovano droga per consumo personale comunicano la notizia al prefetto della procura d’origine del soggetto, che contatta il NOT (nucleo operativo tossicodipendenze), in alcune Procure è divenuto NOD (nucleo operativo dipendenze), come la trasposizione da SERT in SERD. In realtà però i NOD continuano ad occuparsi della detenzione di sostanze stupefacenti. Convocano il soggetto in prefettura e l’AS valuta dove mandare il soggetto, se al SERT o in altri centri. Se il fatto è di lieve entità o se è la prima volta procedimento di ammonizione. Prima del 2006 si chiudeva il procedimento solo se si trattava di droghe leggere. Oggi in linea teorica con le droghe pesanti si potrebbe chiudere il procedimento ma in realtà non lo si fa. Soggetti che fanno uso di droghe pesanti o recidivi: fermo dei documenti (patente, porto d’armi, passaporto, permesso di soggiorno) da un mese ad un anno; ad eccezione della patente, la cui sospensione può arrivare fino a tre anni. Soggetto che ha bisogno di recupero: no sanzioni pesanti; se il soggetto si sottopone ad un programma riabilitativo al SERT, il prefetto revoca anticipatamente le sanzioni (il verdetto del SERT dovrà essere positivo). Soggetti con precedenti (es. furto) o socialmente pericolosi: sanzioni che incidono sulla libertà (es. obbligo di firmare, di non uscire in determinati orari); oltre alle sanzioni previste per i tossicodipendenti. Immigrazione: il legislatore la vuole controllare ma i mezzi utilizzati sono poco efficienti e costosi. E’ vero che gli stranieri compiono più reati ma sono reati “creati per loro”, ad esempio l’immigrazione clandestina. Vengono poi pubblicizzati troppo dai media i reati compiuti dagli immigrati, ciò ha portato nel 2009 a tre procedimenti sul tema. TU modificato da DGR 286/’98 Turco-Napoletano, modificato molte volte, tra cui nel 2002 in modo particolarmente incisivo riferimento per modifica con Bossi-Fini: impianto repressivo alla legge originale, la cui lettura è complessa poiché appunto è stata troppo modificata. Straniero: colui che non appartiene all’UE e l’apolide (colui che non ha cittadinanza perché gli è stata revocata dallo Stato d’origine). Per entrare in Italia deve essere in possesso di: Visto d’ingresso: rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese in cui si trova lo straniero. Può essere dato per motivi turistici, lavoro, ricongiungimento familiare, istruzione, cure mediche, motivi artistici o sportivi.. La finalità deve perciò essere documentata. La persona deve inoltre dimostrare di avere i mezzi economici adeguati per mantenersi nel periodo di soggiorno. Il visto deve essere mostrato col passaporto e può non essere concesso a soggetti ritenuti pericolosi. Permesso di soggiorno: necessariamente richiesto dal soggetto entro otto giorni lavorativi dall’arrivo nel Paese ospitante con le finalità espresse nel visto. Ha durata variabile, massimo due anni ed è rinnovabile a seconda delle condizioni. Senza la persona non è autorizzata a soggiornare. Solo se ci sono determinati requisiti si ottiene a durata indeterminata (es. condizioni economiche e di lavoro, soluzione abitativa idonea permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo). 12° lezione, 16/11/2010 Per minorenne: permesso di soggiorno particolare, anche se entrato irregolarmente. Mancano gli strumenti per sanare la situazione dello straniero irregolare, fatta eccezione per le sanatorie, come per le colf e per le badanti; attualmente da più di otto anni non ci sono sanatorie generalizzate. Fino al 2009: no sanzione per chi entrava clandestinamente: era infatti considerato illecito amministrativo. La sanzione vale solo per gli espulsi. Se si è senza documenti si viene respinti alla frontiera. E’ però difficile da attuare in Italia, per via della conformazione geografica delle coste. Espulsione: ordinata con decreto del prefetto eseguito dal questore. Stranieri irregolari: entrati regolarmente in Italia hanno chiesto e ottenuto permesso di soggiorno ma poi non l’hanno più rinnovato o non gli è stato rinnovato per determinati motivi. Straniero clandestino: non ha mai avuto il permesso di soggiorno, può avere anche il visto ma non il permesso. All’irregolare viene intimato di lasciare il Paese entro 15 giorni. Allo scadere se è ancora in Italia commette reato a seconda dei periodi ha avuto come sanzione una contravvenzione o, attualmente, la detenzione da 6 mesi a 1 anno. Struttura per stranieri: CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) ex CPT (Centro Permanenza Temporanea). Sono strutture paradetentive, non ci si può allontanare facilmente. Una tempo la permanenza massima era di 60 giorni, ora è di 180. Scaduto il termine hanno 5 giorni di tempo per andarsene dal Paese, se non lo fanno reclusione da 1 a 4 anni. La misura amministrativa è convalidata dal questore e non ha carattere sanzionatorio. Dovrebbe servire per accertare l’identità e predisporre il rimpatrio, ma spesso i giorni non sono sufficienti. Se nel CIE non c’è posto lo straniero è invitato ad andarsene; se non lo fa flagranza permanente: arresto obbligatorio. Se non c’è posto al CIE c’è l’invito ad andarsene, se non lo fanno flagranza permanente. Reato di ingresso clandestino o clandestinità: entrare nel Paese o permanere senza i requisiti necessari è reato Ammenda che può raggiungere 5000 euro. Il giudice può sostituire l’ammenda con l’espulsione o reclusione da 1 a 4 anni. È un reato punito a titolo di dolo. Se lo straniero dimostra di essersi prodigato per andarsene non viene accusato. Art. 6 TU: dovere di mostrare il permesso di soggiorno e un documento di identità; prima bastava uno dei due, altrimenti questura. Art. 495 c.p.: “tentativo di sottrarsi all’identificazione”: condanna da 1 a 6 anni. La pena aumenta se la condanna penale a suo carico è emessa sotto falso nome. Questo articolo vale anche per gli italiani. Art 495 ter: “fraudolenta alterazione delle impronte proprie o altrui”. Favoreggiamento immigrazione clandestina due reati: favoreggiamento ingresso (punito con o senza profitto); ? OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E DENUNCIA Dovere di segretezza: libero professionista agisce sul piano privato; pubblico ufficiale presta la sua attività nell’ambito di un istituzione di diritto pubblico; ha potere: autoritativo: emana atti che limitano i diritti altrui; deliberativo: assume decisioni in nome della pubblica amministrazione; certificativo. La rivelazione di informazioni di alcuni casi può essere sanzionata; se lo fa il cittadino lede i diritti contro la persona. Di fronte ad un reato procedibile a querela, per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per il responsabile di comunità terapeutiche e per chi non riveste queste qualifiche soggettive si applicano le disposizioni in materia di segreto. Di fronte ad un reato procedibile d'ufficio: per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, il segreto d'ufficio non può avere per oggetto una notizia di reato, il dovere di segretezza soccombe e prevale l'obbligo di denuncia; per il responsabile di comunità terapeutiche se il reato è commesso da tossicodipendenti affidati per l'esecuzione del programma definito da n servizio pubblico non c'è l'obbligo di denuncia; per chi non riveste qualifiche soggettive non c'è l'obbligo di denuncia. Non possono essere obbligati a deporre sui fatti che hanno conosciuto salvo casi particolari, i ministri religiosi, avvocati, notai, investigatori autorizzati e consulenti tecnici, gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Incaricati di pubblico servizio: non hanno i poteri sopra elencati anche se svolgono servizio pubblico. Art 622 c.p.: “rivelazione segreto professionale”. Da 1 anno o pena pecuniaria. Chiunque rivela un segreto senza giusto motivo o se lo usa per vantaggio proprio o altrui è punito. Nesso di tipo funzionale: la notizia deve essere ritenuta segreto. Se è un’informazione pubblica non riguarda il segreto professionale. Art 326 “violazione segreto d’ufficio”: l’utente confida il segreto al professionista e quindi all’intera istituzione. Il pubblico ufficiale che rivela notizie d’ufficio è punito dai 6 mesi a 3 anni. Art 364: “omessa denuncia di reato da parte del cittadino”: se sa di un reato contro la personalità dello stato e non fa immediata denuncia reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1032 € Art 361 “omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” multa. Art. 362: “omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio” multa. Non si applica se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa. Doveri di riservatezza dell'Assistente Sociale: La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente, e dovere dell'a.s., nei limiti della normativa vigente. L'a.s. ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge. L'a.s. ha l' obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo salvo che per gli obblighi della legge in particolari casi (rischio di grave danno all'utente, a terzi o all'a.s.). La L. 119/2001 stabilisce per gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale. Dispone inoltre che gli assistenti sociali iscritti all'albo applichino: le disposizioni di procedura civile e penale, i limiti per perquisizioni, ispezioni e sequestri, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili. Un a.s. può esercitare la professione o in rapporto di dipendenza con enti privati o in regime liberoprofessionale o in rapporto di dipendenza con enti pubblici o con organismi privati con finalità di pubblico servizio. Chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento è punito con la reclusione fino ad un anno oppure con una multa da 30 a 516 euro. I presupposti perché vi sia la rivelazione di segreto professionale sono: • Connessione tra l'esercizio della professione e l'apprendimento della notizia; • Carattere di segretezza della notizia; • Possibilità che dal fatto derivi nocumento; • Assenza di una giusta causa di rivelazione. I presupposti per la rivelazione di segreto d'ufficio invece sono: qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, connessione tra l'esercizio della professione e l'apprendimento della notizia, carattere di segretezza della notizia per ragioni d'ufficio. Vi sono due ipotesi particolari di segreto, ovvero: • In materia di interruzione di gravidanza = è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa da 30 a 516 €; • In materia di adozione = è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa da 103 a 1032 €. Per la rivelazione del segreto professionale si procede a querela della persona offesa, mentre per la rivelazione del segreto d'ufficio si procede d'ufficio. Principi Costituzionali: Art. 13: “la libertà personale è inviolabile”. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità Giudiziaria. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma che nessuno può essere privato intenzionalmente della vita, e che nessuno può essere sottoposto ne a torture ne a trattamenti inumani e degradanti. Infine nessuno può essere privato della libertà personale per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un obbligazione contrattuale. Fonti del Diritto Penitenziario: L'Ordinamento Penitenziario è la fonte principale, ma successivamente venne modificato da: • Legge Gozzini (663/86) = istituzione del tribunale di sorveglianza al posto della sezione di sorveglianza presso la corte d'appello, Introduzione del regime di sorveglianza particolare, istituzione dei permessi premio, ampliamento delle misure alternative e del lavoro esterno; • Legge Simeone (165/98) = introduzione della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive non superiori a tre anni, istituzione della possibilità di concessione delle misure alternative senza osservazione della personalità in istituto; • Legge 231/91 = introduzione della possibilità di disporre l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare senza limiti di pena per soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria; • Legge Finochiaro (40/01) = istituzione della detenzione domiciliare speciale per le detenute madri; • Legge Cirielli (251/05) = istituzione della detenzione domiciliare per i detenuti ultrasettantenni, introduzione di particolari limiti per la concessione delle misure alternative ai recidivi. Ragioni dell'ingresso in carcere: Un soggetto può essere condotto, ammesso e trattenuto in un istituto penitenziario solo in presenza di un legittimo titolo di custodia, rappresentato da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o dall'esecuzione di un arresto o un fermo da parte della polizia giudiziaria. Vi sono diversi titoli di custodia, ovvero: 1) Arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto: ovvero limitazioni provvisorie della libertà personale eseguite o dalla polizia giudiziaria o dal P.M. Nel caso di fermo, in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge. E' in stato di flagranza chi: viene colto nell'atto di commettere il diritto, subito dopo il delitto è inseguito dalla polizia giudiziaria o altri, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia aver commesso il reato immediatamente prima. Per esservi il fermo invece devono esserci: gravi indizi della commissione di un reato di una certa gravità, specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, provvedimento del P.M. o in caso di urgenza della polizia giudiziaria. Si procede partendo dall'arresto o dal fermo da parte della polizia giudiziaria e avviso al P.M. entro 24 ore; 2) Custodia Cautelare in carcere: è una misura cautelare personale, è una limitazione provvisoria della libertà personale che può essere disposta dal giudice nei confronti di una persona sottoposta ad indagini o imputata in un procedimento penale, per delitti particolarmente gravi, in presenza di determinati presupposti. Per esserci custodia cautelare devono sussistere: indizi di colpevolezza, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga o pericolo che il soggetto commetta gravi delitti, inadeguatezza di ogni altra misura cautelare meno afflittiva; 3) Sentenza irrevocabile di condanna. Lezione 22/11/2010 (Martina) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PENE Principi costituzionali che regolano la modalita di esecuzione della pena: art. 13 → tutela la liberta personale “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ”. Sancisce una riserva di legge e una di giurisdizione, solo l'autorità giudiziaria può sancire con atto motivato alla limitazione della liberta personale. In casi eccezionali l'autorità di pubblica sicurezza può eseguire l'arresto che ha carattere provvisorio e deve essere convalidata dall'autorità giudiziaria entro 48 ore, altrimenti vengono revocati. Questo principio ha un'applicazione fedele nell'arresto in flagranza di reato. La carcerazione preventiva in attesa di giudizio e regolata da termini di durata entro i quali non si può protrarre. Altrimenti si violerebbe l'art. 27 della stessa Costituzione. Art. 27 → “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. Principio di umanità delle pene. La violenza sessuale non e scontabile con l'indulto. La grazia e un provvedimento individuale sancito dal Presidente della Repubblica. L'amnistia (cancella il reato) e l'indulto(cancella la pena) sono provvedimenti collettivi, necessitano di maggioranze parlamentari qualificate. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa e l'unica contenuta nella costituzione. Ci sono altri tipi di finalità: retributiva (la pena deve consistere in un male che sia paragonabile al male inflitto alla società. E una finalità intrinseca ed irrinunciabile della pena, art.133 c.p..), preventiva (o deterrente speciale o generale, deve dissuadere l'imputato e la collettivita di commettere di nuovo il reato → principio estraneo alla costituzione. E ammissibile quando non contrasta con la costituzione). LE FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI DETENZIONE INTERNAZIONALI Risoluzione dell'ONU → 1955, stabilisce le regole minimo per il trattamento dei detenuti Regole penitenziarie europee → riscritte nel 2006 in materia di liberta dei detenuti e sulla serratura delle camere Legge 354/1975 → legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, la legge del 1931 era un nuovo modo di intendere le pene. Misure alternative al carcere. LE FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI DETENZIONE NAZIONALI Ha un suo regolamento esecutivo del 1976 che e stato riscritto nel 2000 perché ormai obsoleto. DPR 230/2000 per adeguare la normativa al regolamento: inserimento del mediatore culturale, trattamento degli stranieri. Ante il G/bis riguardo ai mafiosi e al trattamento penitenziario riservato e regolato diversamente Rispetto ai “reati normali”: Ante il DPR 309/1990 testo unico sulle sostanze stupefacenti, per le misure alternative riguardo ai tossicodipendenti. PERCHÉ SI ENTRA IN CARCERE? C'e un titolo di custodia (provvedimento formale che permette l'apertura o la chiusura delle porte del carcere), e di 3 tipi: 1. modo provvisorio → numero unitario di ore. Misura precautelare: arresto in flagranza (continuita temporale), fermo di indizio di delitto (gravi accuse, periodo di fuga, adozione di iniziative, provvedimento). Art. 13 comma 3. 2. misure cautelari → carcerazione preventiva, 2 presupposti: gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari ( pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). Solo per delitti da una certa pena in su. Applicata da un giudice (arresti domiciliari, divieto di espatrio usato quando le altre non bastano, allora carcere) 3. sentenza di condanna definitiva → stabilita per chi deve scontare un certo numero di anni. 3 gradi di giudizio: primo grado assoluzione condanna no appello (definitiva) appello secondo grado riforma conferma della condanna terzo grado (Cassazione) accoglimento verifica la legittimità dell'applicazione corretta delle leggi diventa definitiva la Cassazione si ritira al giudizio d'appello o se c'e errore riparte dal primo grado Lezione 29/11/2010 (Martina) Detenuti: classificabili a seconda della loro posizione giuridica: fermati o arrestati in flagranza indagati imputati → nei loro confronti e gia stato deciso il rinvio a giudizio ◦ giudicabili ◦ appellanti ◦ ricorrenti condannati → in via definitiva, la sentenza di condanna non e piu appellabili, al secondo del tipo di pena si dividono in: ◦ arrestati ◦ reclusi ◦ ergastolani internati → soggetti a cui e stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Gli imputati e indagati non sono soggetti a misure alternativa alla rieducazione per via della presunzione di innocenza, condannati e internati possono essere soggetti a misure alternative al carcere con forme meno invasive di detenzione. Istituti penitenziari: di custodia cautelare → destinati a indagati e imputati (case circondariali e case mandamentali) per l'esecuzione delle pene → (case d'arresto e case di reclusione) per l'esecuzione delle misure di sicurezza → (colonie agricole, case di lavoro, ospedali psichiatrici giudiziari in Italia sono 6). Per gli internati. a carattere particolare (istituti a custodia attenuata e istituti di particolare sicurezza “supercarceri”) → i detenuti non sono molto pericolosi, per il trattamento di particolari tipologie di detenuti (ad esempio madri e tossicodipendenti). Nelle supercarceri sono detenuti coloro che sono particolarmente pericolosi, quindi le misure di sicurezza hanno entita maggiore. *non presenti in Italia Gli uffici di sorveglianza: magistrato di sorveglianza → organo monocratico Tribunale di sorveglianza → organo collegiale, composizione mista (2 giudici togati + 2 giudici laici). I giudici sono suddivisi in competenza per materia e competenza per territorio. Il magistrato di sorveglianza presiede all'ufficio di sorveglianza, ovvero una porzione di territorio stabilita dal legislatore. E’ presente una corte d'appello per ogni capoluogo di provincia, regioni piu grandi ne hanno di più, il tribunale di sorveglianza e collocato in ogni sede della corte d'appello. Tribunale e magistrato sono organi diversi in base alle competenze, ma il personale e sempre piu o meno lo stesso a rotazione. Direttore dell'istituto → ogni istituto ha un direttore e uno o più vicedirettori, e una figura fondamentale perche ha competenze a tutto campo. Coordina tutto il personale interno all'istituto, si occupa della gestione amministrativo-contabile, si occupa del governo dei detenuti (presiede alla sicurezza e l'ordine dell'istituto, presiede l'area del trattamento rieducativo). Il personale presente nell'istituto si divide in personale civile e personale di polizia. Il personale di polizia si occupa di mantenere l'ordine e la sicurezza coordinati dal direttore, provvede alla traduzione (trasporto da un luogo all'altro) e piantonamento (in logo esterno al carcere), competenza sul piano trattamentale e rieducativo. Il personale civile e composto dagli educatori che coordinano l'area del trattamento, l'assistente sociale presta la sua attività all'esterno dell'istituto nell' U.E.P.E. (nuova denominazione dei centri di servizio sociale per adulti, sono uffici di giustizia sul territorio che si occupano del sostegno di soggetti detenuti e soggetti a misure alternative, assistenza alle famiglie e alla post-detenzione. La competenza di educatore e assistente sociale e diversa: l'uno fa da ponte tra il detenuto e le istituzioni, l' A.S. fa da ponte tra il detenuto e l'esterno. Una delle misure alternative e l'affidamento in prova all'U.E.P.E. In carcere operano altri professionisti, ad esempio il personale medico, il cappellano e gli assistenti volontari. Tutti i detenuti sono iscritti al sistema sanitario nazionale. Normative sulle madri detenute = L'art. 11 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Ordinamento Penitenziario" al comma 9 prevede che alle detenute madri e consentito di tenere presso di se i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalita indicate dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30 giugno 2000. L'art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge. L'art. 4 della legge 165/98 (Simeone - Saraceni) ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non debbano scontare pene per gravi reati di cui agli art. 90 e 94 del testo unico 309/90. La legge 8 marzo 2001 n. 40 ha modificato il citato articolo estendendo i benefici mediante la "detenzione domiciliare speciale", prevedendo anche la possibilità di revoca. Tale concessione e legata ad alcuni limiti previsti dalla normativa secondo i quali le detenute madri devono restare in carcere con i loro bambini. L'Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle madri detenute richieda una particolare attenzione, sin dall'anno 1976, al fine di dare attuazione alla normativa, ha autorizzato l'istituzione di asili nido presso gli istituti penitenziari destinati esclusivamente alle donne, situati a Pozzuoli, Roma Rebibbia, Trani, Perugia e Venezia. Ha altresì autorizzato l'organizzazione di asili nido anche presso le sezioni femminili presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli uomini, su richiesta delle Direzioni interessate. Cappellano del Carcere: seppur decaduto dal suo incarico di membro del Consiglio di disciplina, il cappellano carcerario continua a fare parte (da 26 anni) della commissione che redige il regolamento interno e le modalità del trattamento penitenziario. Rimanendo una figura di un certo 'peso politico'. Inoltre viene spesso coinvolto, ufficialmente od ufficiosamente a seconda dell'istituto di pena in questione, nelle decisioni riguardanti il trattamento e la fruizione delle misure alternative da parte dei detenuti. Addirittura la stessa frequenza e partecipazione alle funzioni religiose e un parametro preso in considerazione nella valutazione del comportamento del soggetto recluso. La funzione spirituale tipica della 'tonaca nera', in quest'ottica, e accuratamente messa in secondo piano. E parlare di 'strumentalizzazione' di un ruolo di 'potere morale' pare quanto mai riduttivo. Religione. Credere, sperare, affidare il proprio destino ad un volere superiore. Una risposta al bisogno di dare un senso alla propria vita, al di la di ciò che ci e dato vedere e sapere, una costante dell'uomo in ogni epoca storica, in ogni contesto sociale. Una necessita che cresce di intensità con l'aumentare dello sconforto. Carcere: luogo principe di 'raccolta' dello sconforto, scatola chiusa sulla solitudine umana, buco nero in cui la mente e il sentire si fanno preda della disperazione. Segregazione, annichilimento, paura che tutto non abbia più senso. Religione e carcere, due 'luoghi' all'interno dei quali si intersecano i momenti di 'passione' più intensi delle esperienze umane, sezioni circolari della nostra sfera emotiva elevate all'ennesima potenza. Due realtà che si intersecano, che si scontrano, che si ritrovano a 'lavorare' assieme, in simbiosi, per volere del diritto e della consuetudine storica che ha affiancato ad ogni istituzione totale e ad ogni funzione di controllo la magica 'rete di protezione' della fede e del culto religioso cattolico. La religione e sempre stata contemplata, e lo e tuttora, come un elemento fondamentale del trattamento penitenziario. Ogni struttura penitenziaria italiana 'ospita' almeno un cappellano cattolico, stipendiato e 'dipendente' nelle sue funzioni, nei suoi diritti e nei suoi doveri dallo Stato. Ed e fornita di una cappella per la celebrazione delle funzioni religiose. La 'domanda' di fede e di assistenza spirituale dietro le sbarre e molto più alta che nel mondo esterno, frutto della centrifugazione di dolore e sofferenza che la cattività opera sui suoi 'utenti'. 'L'offerta' di fede, come di conforto, di appoggio morale e materiale del cappellano, e per molti condannati alla prigionia la sola finestra sul mondo esterno, sulla liberta. Lezione 30/11/2010 IL TRATTAMENTO INFRAMURARIO I congiunti e i visitatori vengono perquisiti per evitare l'ingresso in carcere di oggetti proibiti. L'ordinamento garantisce ai detenuti almeno due ore di permanenza all'aperto, per motivi di sicurezza si può scendere fino all'ora ma mai al di sotto di questa. La socialità durante il momento all'aperto e essenziale per la salute fisica e psicologia, le aree all'aperto spesso non hanno coperture quindi le ore all'aperto spesso sono compromesse. L'isolamento durante la permanenza all'aperto per un massimo di 10 giorni e una delle sanzioni più afflittive per coloro che non rispettano le regole durante le ore all'aperto. La pena più grave e l'esclusione del detenuto da tutte le attività di gruppo (isolamento totale per 10 giorni). Al primo ingresso in carcere il detenuto viene perquisito nel rispetto della sua dignità personale da una guardia dello stesso sesso allo scopo di prelevare tutti gli oggetti che sono vietati all'interno del carcere. Dopo la perquisizione personale il detenuto viene immatricolato, ovvero vengono acquisiti i suoi dati personali, le impronte digitali e la foto segnaletica (eventuali segni particolari che aiutano l'identificazione). Questa e la prima fase di compilazione della cartella personale che viene aperta all'ingresso del carcere del detenuto e successivamente sempre aggiornata anche con informazioni di tipo sanitario. La cartella personale viene archiviata all'uscita dal carcere e verrà recuperata nel caso di un secondo ingresso in carcere del soggetto. Allo straniero e consentito di informare le autorità diplomatiche del paese di origine. Con la Circolare del 2007 si richiede una serie di interventi che sono troppo ambiziosi per la nostra amministrazione: all'impatto con la realtà carceraria, soprattutto se e la prima volta, sono frequenti i suicidi e atti di autolesionismo. Nel 1987 il D.A.P. voleva che fosse creato un servizio di sostegno ai nuovi giunti per valutare il grado di rischio di porre in essere atti di autolesionismo o che rendono il detenuto una vittima di atti violenti di altri. All'interno delle celle vengono tenute delle precauzioni particolari per evitare che il detenuto si faccia del male se l'esperto ha dichiarato lo stato di pericolo di autolesionismo. La circolare del 2007 stabilisce le “regole di accoglienza di detenuti provenienti dalla liberta”, ovvero la presenza di uno staff di accoglienza multidisciplinare e interventi urgenti di sostegno morale e materiale del detenuto. L'obbligo di visita medica entro e non oltre il giorno successivo dell'entrata in carcere per capire se il detenuto e portatore di malattie infettive o che impongono trattamento sanitario urgente o a lungo periodo. Aiuta ad accertare lo stato di impossibilita di entrare in carcere. Nei giorni successivi l'entrata in carcere si volge il colloquio con il direttore o con un suo delegato allo scopo di dare e ottenere informazioni. Il direttore ha lo scopo di verificare se il detenuto ha capito il perché sta in carcere. Alla fine di tutto questo il detenuto viene assegnato all'istituto più consono alla sua personale situazione (il più vicino a casa o il più lontano dal contesto criminale di appartenenza). A seconda della gravita del reato, dell'età ecc. i detenuti vengono separati. TRATTAMENTO PENITENZIARIO Trattamento a cui l'autorità penitenziaria e obbligata nei confronti dei condannati e degli internati. Nei confronti degli imputati il trattamento deve essere conformato al principio di non colpevolezza. I condannati sono sottoposti al trattamento finalizzati alla detenzione, conforme all'umanità e al rispetto della dignità della persona. Il trattamento deve essere imparziale. Anche se in realtà questa discriminazione esiste, ad esempio chi ha i soldi può comprare allo spaccio o chi ha la famiglia può ricevere dall'esterno. Queste occasioni non le hanno tutti, pensiamo agli stranieri, difficilmente hanno le risorse o hanno la famiglia vicina che può inviare cibo o beni. Deve essere attivato un trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale, ogni progetto e individuale. Il gruppo Osservazione e Trattamento ha lo scopo di attuare il piano rieducativo, e composto dal Direttore dell'Istituto, dall'Educatore, dall'Assistente Sociale (riferisce sul contesto di vita del detenuto e sulle risorse attivabili in suo favore), dal Medico (riferisce sullo stato di salute del soggetto), dal Rappresentante della Polizia Penitenziaria, da un Esperto (esperto dell'articolo 80, spesso e lo psicologo), e da eventuali Altri Soggetti (in grado di dare informazioni utili sul detenuto o il cappellano). Collegialmente devono svolgere alcune attività: quando il soggetto entra in istituto avvia l'osservazione scientifica della personalità del detenuto, spesso lo fa la polizia penitenziaria che ha maggiori contatti con il detenuto, questa osservazione si fa per rilevare le carenze fisiopsichiche del detenuto che lo hanno portato ad essere deviante dalle regole del vivere civile, questa osservazione deve durare al massimo 9 mesi. Dopo questa serie di colloqui alla luce di quanto appreso il gruppo si riunisce in una riunione di sintesi e si elabora la relazione di sintesi, in base a questa si crea un progetto di trattamento che individua le attività risocializzanti che verranno proposte dal detenuto. Questo programma trattamentario viene inviato al magistrato di sorveglianza che lo analizza per vedere se rispetta i diritti del detenuto, se questo accade viene rinviato e il G.O.T. lo deve rielaborare. All'atto dell'approvazione del trattamento il detenuto viene definitivamente assegnato all'istituto in cui sconterà la pena. Coloro che hanno i requisiti per il trattamento alternativo al carcere sono soggetti all'osservazione scientifica della personalità per poter ottenere il beneficio. Per alcuni reati sessuali l'osservazione scientifica della personalità deve essere condotta per almeno un anno, impedendo i benefici per il condannato. I condannati per reati sessuali sono più a rischio di recidiva, quindi l'osservazione scientifica deve essere più attenta e quindi per evitare scarcerazioni che porterebbero ad una nuova entrata in carcere per lo stesso reato. Elementi del trattamento: istruzione → nei vari istituti ci sono vari corsi di formazione attivati, l'offerta didattica e molto ampia lavoro → deve essere favorito in ogni modo, prima del 75 era visto come afflittivo per il detenuto, ora ha delle caratteristiche non afflittive. I detenuti che desiderano lavorare sono moltissimi proprio perché ora e remunerato. Anche se sono solo un 30% i detenuti che lavorano per via della scarsità di risorse. Il lavoro in carcere può essere remunerato meno del minimo (2/3) stabilito per i lavoratori esterni. Il lavoro deve far acquisire una preparazione adeguata alle richieste del mercato del lavoro esterno. I detenuti che lavorano hanno diritto alle prestazioni assicurative, agli orari e al riposo settimanale, alla corresponsione della tredicesima come i lavoratori esterni. Il lavoro e intramurario (lavori domestici, l'impiego dei detenuti per svolgere quelle attività necessarie all'andamento della struttura. Risparmio sulla manodopera e della carenza di lavoro carcerario. Lavorazioni penitenziari, lavori manuali commissionati da soggetti esterni ai carcerati)o esterno, disposto dal direttore e approvato dal magistrato di sorveglianza. Art.21: ammette il lavoro all'esterno. Vi possono accedere solo coloro che hanno commesso un tipo di reato. religione → i detenuti sono liberi di professare la loro fede religiosa e i loro culti a meno che questi non siano contrari all'ordine. In ogni carcere e presente un cappellano di religione cattolica, i detenuti di fede diversa possono richiedere l'assistenza in carcere dei propri ministri di culto. attivita culturale, ricreative e sportive → devono essere attivate attività volte alla realizzazione della personalità dei detenuti. Le attività vengono pianificate da una commissione composta dal direttore, dall'educatore, dall'Assistente Sociale e dai rappresentanti dei detenuti. rapporti con il mondo esterno e la famiglia Lezione 6/12/2010 (appunti Martina) I LIVELLO: alta sicurezza, per soggetti particolarmente pericolosi, in base al reato da loro commesso. Circuiti penitenziari II LIVELLO: media sicurezza per i detenuti che non rientrano ne’ nel primo ne’ nel terzo livello (cioè la maggior parte dei detenuti). III LIVELLO: custodia attenuata, per i tossicodipendenti non particolarmente pericolosi, recuperabili. TRATTAMENTO ORDINARIO: raccomandato dalla Direzione Generale dell’Amministrazione Penitenziaria. Trattamento intramurario dei tossicodipendenti ISTITUTO DI CUSTODIA ATTENUATA PER IL TRATTAMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE. Il detenuto deve sembrare realmente motivato. L’inserimento in queste sezioni è visto come punto di partenza per un percorso poi esterno al carcere e dipende dalla lunghezza della pena. Il detenuto, se ritiene che il trattamento sia troppo duro, può scegliere di tornare in carcere. E’ presente una sezione per donne madri, come opzione alternativa agli asili, che comportano problemi nel bambino e dove comunque sono ammessi solo in pochi. Come struttura ricorda quella per il trattamento dei tossicodipendenti, senza però finalità di trattamento. Alta sicurezza: art. 4 bis ordinamento penitenziario: elenco che comprende i principali reati per associazione (es. mafiosa, rapimento, violenza di branco, pornografia, prostituzione). Tali detenuti devono essere collocati nel circuito dell’alta sicurezza ed il trattamento è rigido. Ci sono molte restrizioni: non poter fare determinate attività lavorative, meno ore di libertà, consumo del cibo in cella, limitazioni rispetto ai colloqui e alle visite (sottoposti a controllo uditivo). Non possono usufruire di benefici come i permessi premio, ma si tratta di ostacoli che possono essere rimossi. Tale tipologia di detenuto può essere sottoposto a carcere duro, introdotto per la prima volta negli anni ’90 come misura d’emergenza e solo per un periodo ridotto, ora è diventato permanente. Il legislatore intendeva arginare il problema delle comunicazioni all’interno del carcere. E’ stato fatto un elenco con due gruppi, nel primo coloro che hanno commesso delitti in organizzazioni strutturate, nel secondo coloro che hanno commesso delitti non necessariamente di stampo associativo. Se il detenuto dimostra di non avere rapporti con la criminalità organizzata si può pensare di farlo ritornare in regime carcerario normale. A seconda che appartenga al primo o al secondo gruppo tale operazione sarà più difficile. Collaboratore di giustizia: soggetto che diventa alleato dell’Autorità Giudiziaria per combattere il crimine. Sono i cosiddetti pentiti. Per loro: sconti di pena, attenuanti, vengono rimossi gli ostacoli del 4 bis. Ci sono dei casi in cui non è possibile collaborare, ad esempio quando il condannato non era significativo all’interno dell’organizzazione o quando le informazioni da lui fornite sono già note. Può dimostrare che non ha rapporti con associazioni, ma è difficile. Prova diabolica: prova difficile da fornire. L’esigenza in questo caso non è di punire ma di neutralizzare l’attività svolta dal detenuto e dai membri della sua associazione. Per i soggetti del secondo gruppo, basta che non risultino nel loro fascicolo elementi che indichino appartenenza ad associazioni. E’ l’Autorità Giudiziaria che deve dimostrare il legame, se non ci riesce il condannato torna ad essere detenuto comune. I detenuti per violenza su minorenne e violenza di branco sono sottoposti ad un anno di osservazione. Nei confronti di coloro che fanno parte del primo gruppo, se sono particolarmente pericolosi si procede con il carcere duro: 41 bis o.p. per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, dovuti ai legami con l’esterno. I limiti del 4 bis sono automatici, con il 41 occorre la verifica sulla pericolosità, con elementi di prova significativi. E’ applicato dal Ministro della Giustizia, ma anche talvolta su richiesta di quello dell’Interno (legame stretto con la politica governativa). Dura finché non termina la pericolosità; proroghe periodiche che possono durare per tutta la vita del condannato. Consiste in una serie di limitazioni: sottocircuito destinato ai detenuti più pericolosi, meccanismi di controllo delle celle, possono accedere a spazi aperti in piccoli gruppi e per poco tempo, colloqui solo con parenti stretti (1 al mese invece di 6), vetro divisorio (tranne per i bambini sotto i 12 anni), registrazioni, colloqui telefonico se non si usufruisce della visita mensile. No telefonate a casa, i familiari si devono recare nel carcere più vicino per essere identificati e ricevere la chiamata. Limitazioni rispetto al numero di oggetti che possono essere tenuti, la corrispondenza è letta ed eventualmente censurata. Carcere senza rieducazione. No attività sportive ed individuali, se non in gruppi di 3 o 4 persone per 2 ore al giorno. Il cappellano celebra la messa in corridoio, il lavoro domestico solo all’interno della sezione. Sorveglianza particolare: 14 bis o.p. Presupposti diversi dal 41 bis: si applica ai detenuti che, a prescindere dal reato commesso, sono considerati pericolosi per il comportamento tenuto in carcere, es. evasione, violenza verso compagni… In questo caso il provvedimento è del Dipartimento Amministrativo Penitenziario (DAP). Alcune limitazioni coincidono con il 41, come quelle relative ai colloqui e all’ora d’aria. Sono un po’ meno focalizzati sul limitare i contatti con l’esterno. Tipologia di misure alternative: inventate nel 1975. Col tempo si sono arricchite e sono diventate più complesse. Novembre 2010: obbligo di far scontare la pena ai domiciliari per coloro che hanno una pena inferiore ai 12 mesi. Sistema di misure alternative come modo per evitare il carcere, in quanto spesso peggiora le condizioni del detenuto. Sospensione della pena quando il residuo è inferiore ai tre anni: il carcerato ha 30 giorni di tempo per chiedere una misura alternativa. Quando la pena è lunga non può essere totalmente scontata in misura alternativa. Serve al detenuto per reinserirsi meglio nella società, avendo egli perso i riferimenti. Le persone gravemente malate vengono mantenute al proprio domicilio. Per ottenere una misura alternativa occorre un’ottima condotta da parte del detenuto. Affidamento in prova al SS: è la misura più radicale ma è l’ultima che viene concessa. Il detenuto è libero, sotto il controllo dell’UEPE. La pena deve essere inferiore ai tre anni o il residuo deve essere pari o inferiore ai tre anni. Occorre che la misura sia idonea ad impedire la fuga o la reiterazione del reato. Deve però essere possibile la rieducazione. E’ concessa dal Tribunale di Sorveglianza. C’è un elenco di obblighi e divieti cui deve essere sottoposto il detenuto, che in teoria dovrebbero variare a seconda delle caratteristiche del soggetto, ma che spesso sono standardizzati. Al condannato è ordinato di avere continui contatti con AS dell’UEPE, che aiuta i soggetti al riadattamento, a superare le difficoltà, e attua il controllo sugli stessi. Periodicamente è stilato un resoconto. Si impone di segnalare il luogo di domicilio o il cambiamento di domicilio. Se non si ha domicilio non è possibile tale misura alternativa. In teoria il soggetto dovrebbe avere un lavoro, un reddito sufficiente al sostentamento o svolgere un altro tipo di attività, come gli studi universitari. Gli anziani possono essere mantenuti dai figli, accudendo i nipoti. Dipende sempre dal reato commesso, che determina anche divieti come quello di frequentare locali notturni, consumare doghe, bere, frequentare stadi e in generale determinati locali pubblici. Questo per evitare la reiterazione del reato, ma se la procedura è standardizzata va a colpire la libertà di soggetti che non avrebbero interesse di delinquere in tali luoghi. Può esserci il divieto di frequentare un determinato comune, o il divieto di allontanarsi dal comune/provincia di residenza. Obbligo di adoperarsi a favore della vittima del reato: una decina di anni fa fu costituita un’apposita Commissione di verifica. Si scoprì che, pur essendo un precetto obbligatorio, spesso non era considerato o non ne venivano controllati gli esiti. Non sempre è possibile riparare con il denaro, perciò il detenuto svolge attività di volontariato. Per ciò che riguarda la libertà di locomozione, in determinate ore il condannato deve rimanere in casa, soprattutto di notte. Ci possono essere modifiche temporanee (ad es. recita del figlio) o stabili (per lavoro). Il Magistrato di Sorveglianza può anche decidere se aggravare le misure qualora il condannato si comporti male. Il procedimento può anche essere revocato dal Tribunale, valutando l’entità della violazione. Si rientra in carcere, ed il Tribunale valuta se mantenere come valido il periodo trascorso in misura alternativa. Le misure alternative possono essere concesse unicamente ai condannati, non a coloro che sono in custodia cautelare. Se la persona si trova già in carcere quando la sentenza diventa definitiva l’ordine di esecuzione della pena diventa automatico. Se invece l’imputato fino alla sentenza si trovava in libertà, poiché non c’era pericolo di fuga, inquinamento prove o reiterazione del reato, e giunge la sentenza definitiva che lo vede colpevole, egli attende in libertà finché il Tribunale non decide sulla misura alternativa nei suoi confronti. Detenzione domiciliare: del 1986, con la Legge Zozzini. Attualmente ci sono 4 forme di detenzione domiciliare. Consiste nell’essere detenuto al proprio domicilio o in un luogo pubblico di assistenza ed accoglienza (es ospedale o comunità, soprattutto per stranieri e donne). Non può uscire di casa, se lo fa è come se evadesse e tornerebbe in carcere. Prescrizioni: divieto di ricevere visite o telefonate. Può essere autorizzato ad andare a scuola/lavoro/ospedale, ad esempio. Se madre le è concesso di fare attività con i figli, come andare al parco giochi. Hanno a disposizione un certo numero di ore per fare le commissioni per il proprio sostentamento. Hanno rapporti con le forze dell’ordine e l’UEPE. Il Tribunale può revocare la misura alternativa, mentre al Magistrato di Sorveglianza spettano eventuali modifiche. Possono esserci delle condizioni temporanee: sono malato, mi operano, faccio riabilitazione e poi torno in carcere. Le categorie della detenzione domiciliare furono introdotte in tempi diversi e talvolta risultano confusionarie. Detenzione ordinaria: non più di 4 anni di pena, in condizioni di salute particolare: donna incinta con figli minori di 10 anni. Il padre può ottenerlo solo se la madre non c’è o se non se ne può occupare. Se il figlio è disabile vale per qualunque età. Malati: necessità di avere costanti contatti con l’ospedale (es dialisi). Ultrasessantenni: devono essere almeno parzialmente disabili. Infraventunenni: per esigenze di studio, salute, lavoro. Detenzione generica: quando mancano i requisiti per l’affidamento in prova e se mancano non più di due anni alla fine della pena (limite non molto condiviso dalla Giors). Detenzione senza limite di pena: condizioni gravi, come i malati terminali, i malati conclamati di AIDS, anche se ergastolani. Si può sospendere l’esecuzione della pena temporaneamente, per poi riprenderla eventualmente. 2006 = detenzione senza limite di pena per coloro che hanno più di 70 anni, denominata Legge Salva Previti, che ne usufruì. Detenzione domiciliare speciale per le detenute madri: anche se devono scontare più di 4 anni, con figli piccoli, minori di 10 anni. Devono scontare comunque 1/3 della pena. E’ una categoria introdotta nel 2001. Il Tribunale la concede solo se non c’è pericolo di fuga o reiterazione. L’ergastolana può avere permessi premi, durante i quali può rimanere incinta, e quindi vale anche per loro. Lezione del 7/12/2010 (Martina) Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno: il legislatore ha riconosciuto un problema nella gestione delle pene in carcere per il sovraffollamento. Dovrà riformare il sistema per renderlo più efficace e creare nuove carceri, migliorando le vecchie. Questo sistema cesserà nel 2013. Si svolge al domicilio del detenuto, nei casi in cui non ci siano cause ostative: quando si tratta di un reato del 4 bis, quando sono delinquenti abituali o professionali, quando c’è il pericolo di fuga o reiterazione e quando non c’è domicilio idoneo ed effettivo (sottoposti a controllo). Non è ammessa tale misura per coloro che potrebbero fare del male alle vittime (es. maltrattamenti in famiglia). Per domicilio si può anche trattare di un luogo pubblico o privato di assistenza e cura (es. comunità). Non occorre che abbia finalità rieducativa e può essere revocata. Almeno il 70% dei condannati non può però usufruire di tale misura, che probabilmente non darà i risultati sperati. L’UEPE dovrà relazionare ogni tre mesi all’autorità giudiziaria. Il condannato non deve presentare istanza, il provvedimento deriva in automatico dall’Autorità Giudiziaria (Magistrato di Sorveglianza). Non è ne’ beneficio o una misura alternativa, in quanto è una misura adottata provvisoriamente per via del sovraffollamento. Semilibertà: è la misura più semplice da concedere sulla carta, rispetto alla liberazione anticipata, ma in realtà i detenuti in semilibertà sono pochi. Sono facilmente controllabili e devono svolgere attività utili. Il detenuto esce dal carcere al mattino e torna la sera. E’ simile al lavoratore all’esterno, che però terminato il lavoro deve tornare immediatamente in carcere. Vi sono una serie di prescrizioni, per il semilibero, come non allontanarsi entro un certo raggio di chilometri. Può essere concessa se il detenuto ha fino ad allora fatto progressi e se ci sono possibilità di reinserimento nel mondo esterno. Ergastolano: deve aver scontato almeno 20 anni, per gli altri detenuti, metà pena. La misura è concessa e revocata dal Tribunale di sorveglianza. Le prescrizioni sono stabilite dal gruppo “Osservazione e trattamento” e poi approvate dal Magistrato. Per i condannati a pene lunghe ci sono maggiori problemi come ad esempio per la ricerca del lavoro, ed i controlli sono maggiori. Liberazione anticipata: partecipare in modo attivo al trattamento (che si differenzia dal tenere un buon comportamento, es. partecipare attivamente agli incontri con psicologi e AS. Il condannato è spronato a fare bene, a non essere passivo. Deve aver scontato 1/3 della pena. Può essere concessa a tutti i condannati, anche agli ergastolani: i giorni di sconto vengono conteggiati come giorni di pena già scontata, per poter ricorrere alla semilibertà. La liberazione è concessa anche se il detenuto trascorre la detenzione in misura alternativa. Si può presentare richiesta due volte all’anno, un tempo era concessa dal Tribunale, ora dal Magistrato di Sorveglianza, senza udienza quindi. Il detenuto se non la ottiene può fare ricorso. Permessi: art. 30 e 30 ter delle norme sul trattamento penitenziario. Si distinguono in permessi di umanità, nei casi di pericolo di vita di familiari o convivente, e altri eventi come funerali, ma anche matrimoni o nascita di figli. Si hanno 5 giorni oltre il tempo del tragitto come durata massima del permesso. L’autorità giudiziaria può imporre particolari imposizioni, come la scorta. La seconda tipologia di permessi sono i permessi premio, nati con la Legge Zozzini. Il presupposto è la regolarità della condotta. Per gli ergastolani: dopo 10 anni di pena scontata. Coloro che hanno una pena superiore ai 3 anni ne devono scontare ¼ , coloro che hanno la pena inferiore ai 3 anni possono richiederla in ogni tempo. Vengono concessi per coltivare interessi affettivi, 45 giorni totali all’anno per una massimo di 15 giorni a richiesta. Non vale per tutti i carcerati e, appena richiesti, non sono di 45 giorni e sono di breve durata. Espulsione straniero: misura alternativa specifica di una determinata tipologia di reato. Per coloro che non devono scontare più di due anni di pena. Per alcuni reati non è applicabile. Lo straniero deve essere identificato e deve non appartenere all’UE o deve essere apolide per poter essere espulso. Trattamento malati di AIDS (conclamata): possono accedere all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare senza limiti di pena. Tossicodipendenti: affidamento in prova in casi particolari (affidamento terapeutico) e sospensione dell’esercizio della pena. Nel primo caso la pena residua o totale non deve essere superiore ai 6 anni. Vale per la dipendenza da droga e da alcol, e per tutti i tipi di reato. Non può però essere concesso per più di due volte. Nelle prime fasi, il detenuto rimane in comunità. Egli deve allegare alla richiesta di affidamento il comprovato stato di dipendenza e un programma con la certificazione ai fini dell’idoneità al recupero. Se manca uno solo di questi elementi il Tribunale rigetta. Art. 90: sospensione dell’esercizio della pena. Il soggetto è libero per 5 anni, se si comporta bene la pena è estinta. È valido solo per i reati collegati alla tossicodipendenza. Egli deve dimostrare di aver conseguito con profitto il programma di recupero.