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USL 9 - Azienda USL 9 di Grosseto

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USL 9 - Azienda USL 9 di Grosseto
AZIENDA U.S.L. 9 dì GROSSET 0
Via Cimabue 109 - 58100 GROSSETO - Tel. 05641485 11 1 - 48555 1 - C. Fisc. P. Iva 003 15940536
DELIBERAZIONE
OGGETTO: TRASFERIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO AL SSN DEL PERSONALE SANITARIO OPERANTE
NELLA SANITÀ PENITENZIARIA - ADEGUAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO lN APPLICAZIONE DELLE
LINEE DI MDIRiZZO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 784 D ~ 0 8 . 2 0 1 0
STRUTTURA PROPONENTE: U.O. GEST. PERS. E AA.CC.NN.
Responsabile &l procedimento: Dott. Ignazio Troisi
(~irmd~e,vp&m%&fe del pr8cedimento)
L
V
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ORDINARIO
SOGGETTO A CONTROLLO
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(Indicare se SI o NO)
Da partecipare alla struttura/llnità Operativa proponente e alla:
Direzione Generale
O
Direzione Amministrativa
•
Direzione Sanitaria
Direttore dei Servizi Sociali
Distretto Colline Metallifere
Distretto Colline dell'Albegna
•
Distretto Amiata Grossetana
Distretto Area Grossetana
Presidio Ospedaliero
Area Tecnica
•
U.O. Awocatura, Affari Legali e Generali
•
U.O. Gestione Economica e Finanziaria
U.O. Gestione e Politiche del Personale
U.O. Pianif.1controllo fabbisogni e forniture
U.O. Pianificazione Programmazione Budget
•
e Controllo di Gestione
Controlli interni regolarità amm.vo contabile
Uff. Contabilità Analitica
U.O. Sistema Informativo
O
U.O.S. Gestione del rischio clinico
U.O. Assicurazione Qualità e Relazioni Esterne
U.F. Agenzia Formazione
U.O. Educazione e Promozione alla Salute
Uff. Convenzione Uniche
Dipartimento Prevenzione
U.F. Dipendenze
U.F. Salute Mentale
U.O. Farmaceutica Territoriale
U.O. Farmaceutica Ospedaliera
U.F. Sistema di Prevenzione e Protezione
Comitato Etico Locale
U.O.S. Gestione rapporti c0nv.e supporto attività distr. O
I L DIRETTORE GENERALE
DOTT. FAUSTO MARIOTTI
Acquisiti i PARERI ai sensi del D. Lgs.502192 e successive modifiche ed iaegrazioni del:
DIRETTORE S A N I T A R I O
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AMMiNISTRATIVO
IL DIRETTORE DELL'U.0. GESTIONE DEL PERSONALE e AA.CC.NN.
Premesso:
- che il D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabilisce il trasferimento al S.S.N. di tutte le
funzioni sanitarie riguardanti la medicina penitenziaria;
- che l'art. 6 del citato D.P.C.M. ha previsto il trasferimento al S.S.N. delle risorse finanziarie per
l'espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria;
- che l'art. 2 della L. n. 74011970 sancisce che ai Medici che svolgano a qualsiasi titolo attività
nell'ambito degli Istituti Penitenziari non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità
e al cumulo di impieghi nonché le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle
convenzioni con il SSN ed ogni altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato;
-
Vista la deliberazione n. 48112008 avente ad oggetto "Trasferimento al1'A.U.S.L. 9 di Grosseto dei
rapporti di lavoro relativi alla sanità penitenziaria in attuazione del D.P.C.M. 1/4/2008 ed ulteriori
provvedimenti conseguenti" con la quale sono state adottate le prime determinazioni in ordine alla sanità
subentrando, con decorrenza giuridica ed economica dall' 1/10/2008, nei rapporti di lavoro
in essere con le Case Circondariali di Grosseto e Massa Marittima e con il Ministero di Grazia e
Giustizia, alle medesime condizioni contrattuali intrattenute con gli Istituti di detenzione, prorogando i
relativi rapporti di lavoro; con la medesima deliberazione, al fine di continuare a garantire l'assistenza
infermieristica all'intemo degli Istituti penitenziari, in attesa della riorganizzazione da parte dell'Azienda
dei servizi sanitari sul territorio, è stato disposto di ricorrere alle prestazioni in attività aggiuntiva degli
infermieri dipendenti dell'azienda che già operavano presso le case circondariali per effetto di una
convenzione fra le medesime e l'Azienda U.S.L. 9 di Grosseto;
Viste le note prot. n. 330108 del 27/12/2010, n. 87864 del 7/04/201 1, n. 103987 del 21/04/2011, n.
130672 del 20/05/20 1 1 della G.R.T. - Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con le quali
sono state fornite alle Aziende Sanitarie della Toscana alcune precisazioni ed indicazioni operative in
materia di salute in carcere;
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Preso atto che le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 1/4/2008 in ordine ai rapporti di lavoro in essere
con deliberazione della G.R.T. n. 784 del 30/8/2010 che ha definito, nelle more delle
nazionali ed in attesa della definizione dei modelli contrattuali a livello nazionale ed
regionale, le linee di indirizzo per la definizione dei rapporti di lavoro del S.S.N. del
personale operante negli istituti penitenziari toscani, contenute in apposito documento allegato alla
medesima deliberazione, che, fra le altre cose, prevedono quanto segue:
1) Personale medico incaricato definitivo a tempo indeterminato nominato
dall'Amministrazione Penitenziaria con decreto ufficiale, inquadrato ai sensi dell'art. 4
della L. n. 740/1970: sono collocati in apposito elenco nominativo ad esaurimento presso le
Aziende sanitarie di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla L. n. 740/1970 fino
alla naturale scadenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1/4/2008. A tale personale è
garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico attualmente in essere, ivi compresi i
trattamenti contributivi e previdenziali, fermo restando il riconoscimento dell'incremento
biennale previsto dalla normativa. A tali medici si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della
L. n. 74011970 e successive modifiche ed integrazioni con possibilità di ricoprire incarichi di
tipo professionale con corresponsione di indennità di responsabilità; a domanda, entro termini
prestabiliti, possono chiedere di transitare al S.S.R. con il contratto della Medicina dei Servizi e
saranno assoggettati alla disciplina dellYACNper la Medicna Generale con la rinuncia esplicita
ai benefici derivanti dalla applicazione della L. n. 74011970.
2) Personale medico addetto al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS, guardia
medica interna agli istituti di pena) nominati ai sensi dell'art. 51 della L. n. 74011970: in
attesa della definizione di profili specifici per tale funzione in sede di contrattazione collettiva
nazionale è applicata una forma contrattuale assimilata a quella per la Medicina dei Servizi di
cui al capo IV dell'ACN della Medicina Generale, con adeguamento economico e applicazione
di alcune disposizioni contrattuali dell'ACN della Medicina Generale (artt. 78, 84, 85, 89 e 90).
A tali medici si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della L. n. 74011970; al personale è
proposto un nuovo contratto secondo i criteri previsti dallYACNper la medicina generale
(Medicina dei Servizi) con la rinuncia esplicita ai benefici derivanti dalla applicazione della L.
n. 74011970.
3) Personale medico specialista varie branche incaricato dal Direttore dell'Istituto mediante
convenzioni ai sensi dell'art. 52 della L. 74011970: -viene garantito lo stesso trattamento
giuridico ed economico attualmente in essere (contratti libero-professionali) e si applicano le
deroghe previste dall'art. 2 della L. n. 74011970, con adeguamento delle tariffe con riferimento
all'iqdennikl di accesso e I'adeguamento economico per gli specialisti psichiatri ed
infettivologi; tali medici, previa rinuncia volontaria ai benefici della legge n. 74011970, possono
essere inquadrati nell'ambito del1'A.C.N. per la specialistica ambulatoriale con conferma dello
stesso numero di ore effettuate al momento del passaggio dal Ministero della giustizia alle
Aziende del Servizio sanitario regionale;
Dato atto che presso le case circondariali ricadenti nell'ambito di competenza dell'Azienda U.S.L. 9 di
Grosseto (Massa Marittima e Grosseto) operava alla data del 15/03/2008 il seguente personale sanitario
inquadrato ai sensi della L. n. 74011970:
Dr. Paolo Pedicelli (C.C. Grossetu): medico incaricato definitivo a tempo indeterminato nominato
dall'Amministrazione Penitenziaria con decreto ufficiale, inquadrato ai sensi dell'art. 4 della L. n.
74011970
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''"1 0 Dr.ssa Anna Nucci (C.C. Grosseto): 70 ore mensili, medico addetto al Servizio Integrativo di
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-- - --;'I: Assistenza Sanitaria (SIAS, guardia medica interna agli istituti di pena) nominati ai sensi dell'art. 5 1
L. n. 74011970;
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5 5 2 - Dr. Roberto Nucciotti (Grosseto): 70 ore mensili, medico addetto al Servizio Integrativo di
L k T Assistenza Sanitaria (SIAS, guardia medica interna agli istituti di pena) nominati ai sensi dell'art. 51
della L. n. 74011970;
Giuseppe Puoti (C.C. Massa Marittima): 20 ore mensili, medico addetto al Servizio Integrativo
5 -diDr.
Assistenza Sanitaria (SIAS, guardia medica interna agli istituti di pena) nominati ai sensi dell'art. 5 1
della L. n. 74011970;
- Dr. Paolo Richard (C.C. Grosseto): 70 ore mensili, medico addetto al Servizio Integrativo di
Assistenza Sanitaria (SIAS, guardia medica interna agli istituti di pena) nominati ai sensi dell'art. 51
della L. n. 74011970;
Dr. Arnaldo Briganti (C.C. Grosseto): 8 ore settimanali, medico specialista branca Psichiatria
incaricato dal Direttore dell'Istituto mediante convenzioni ai sensi dell'art. 52 della L. 74011970;
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Considerato che in conseguenza di quanto previsto dalle linee di indirizzo allegate alla D.G.R.T. n.
78412010 i suddetti medici sono stati invitati, con note raccomandate a.r. conservate agli atti d'ufficio, a
manifestare la loro scelta in ordine a quanto previsto dalle linee di indirizzo allegate alla suddetta
deliberazione e riassunte per la parte che qui interessa nei punti l), 2) e 3) della presente deliberazione;
Preso atto che i suddetti medici hanno manifestato le seguenti scelte:
- Dr. Paolo Pedicelli: mantenimento del rapporto di lavoro disciplinato dalla L. n. 74011970 e delle
deroghe previste dall'art. 2 della medesima legge, ad esaurimento;
- Dr.ssa Anna Nucci: mantenimento del rapporto di lavoro disciplinato dalla L. n. 74011970 (forma
contrattuale assimilata a quella prevista per la Medicina dei Servizi) e delle deroghe previste dalla
medesima legge, ad esaurimento;
- Dr. Roberto Nucciotti: mantenimento del rapporto di lavoro disciplinato dalla L. n. 74011970 (forma
contrattuale assimilata a quella prevista per la Medicina dei Servizi) e delle deroghe previste dalla'
medesima legge, ad esaurimento;
- Dr. Giuseppe Puoti: mantenimento del rapporto di lavoro disciplinato dalla L. n. 74011970 (forma
contrattuale assimilata a quella prevista per la Medicina dei Servizi) e delle deroghe previste dalla
medesima legge, ad esaurimento;
- Dr. Paolo Richard: mantenimento del rapporto di lavoro disciplinato dalla L. n. 74011970 (forma
contrattuale assimilata a quella prevista per la Medicina dei Servizi) e delle deroghe previste dalla
medesima legge, ad esaurimento;
- Dr. Arnaldo Briganti: mantenimento del rapporto di lavoro disciplinato dalla L. n. 74011970
(contratto libero-professionale) e delle deroghe previste dall'art. 2 della medesima legge, ad
esaurimento;
Ritenuto per quanto sopra espresso
- di prendere atto delle scelte effettuate da ciascun medico disponendo il loro inquadramento giuridico ed
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economico a far data dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della presente deliberazione;
- di invitare i suddetti medici alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro (il cui schema
risulta allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale) che tenga conto delle
opzioni manifestate in conformità alle previsioni contenute nella deliberazione della G.R.T. n. 784 del
3018120 10, incaricando il Direttore dell'U.0. Gestione del Personale e AA.CC.NN. della sottoscrizione
dei contratti in rappresentanza del Direttore Generale dell'Azienda;
- di continuare a garantire I'assistenzcr infermieristica all'interno degli Istituti penitenziari attraverso il
ricorso all'attività aggiuntiva degli infermieri dipendenti dell'azienda che già operavano all'interno delle
case circondariali per effetto di una convenzione fra le medesime e l'Azienda U.S.L. 9 di Grosseto per
un periodo massimo di sei mesi, in attesa che il Direttore dellYU.O.Infermieristica ed ostetrica proweda
a riorganizzare i servizi sanitari sul territorio che consentirà di assicurare l'assistenza infermieristica in
orario di servizio;
- di nominare quale Responsabile del presidio sanitario presso la Casa Circondariale di Grosseto il Dr.
Paolo Pedicell i, Medico incaricato definitivo ad esaurimento;
- di nominare il Dr. Paolo Richard Responsabile del Presidio Sanitario presso la Casa Circondariale di
Massa Marittima, così come richiesto dal responsabile della zona Distretto delle Colline Metallifere con
notadel 2111012011;
- di adeguare i compensi spettanti al personale infermieristico di cui sopra alla tariffa di € 20,OO orarie a
decorrere a decorrere dal primo del mese successivo alla comunicazione della R.T. (nota prot. n. 330108
del 2711212010);
- di adeguare i compensi spettanti ai medici SIAS, a prescindere dalla scelta effettuata, alla tariffa di €
26,40 orarie a decorrere da11'11412010 come previsto nella nota della R.T. prot. n. 330 108 del
27/12/2010;
- di adeguare il compenso spettante al medico psichiatra ad orario che ha mantenuto la convenzione
regolata dalla L. n. 74011970 alla tariffa di € 40,OO orarie a decorrere dal primo del mese successivo alla
comunicazione della R.T. (nota prot. n. 330 108 del 27112120 10);
- di riconoscere ai sanitari medici Responsabili dei presidi l'indennità di Presidio Sanitario di cui
all'Allegato B alla DGR 78412010 determinata dalla R.T. (nota prot. n. 130672 del 2010512011) in €
100,OO mensili per dodici mensilità a decorrere dall' 1/4/2010 (nota prot. n. 330 108 del 27/12/20 IO), per
il Dr. Paolo Pedicelli, data di effettivo svolgimento delle funzioni, e dal primo del mese successivo alla
esecutività della presente deliberazione per il Dr. Paolo Richard;
- di riconoscere al Dr. Paolo Pedicelli e al Dr. Paolo Richard, l'indennità di prestazioni medico-legali di
cui all'Allegato B alla DGR 78412010, determinata dalla R.T. (nota prot. n. 130672 del 20/05/2011)
nella misura di E: 200,OO mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/11/2010, primo giorno del mese
successivo alla esecutività della deliberazione n. 4834 del 14/10/2010 che individuava i suddetti quale
personale titolare autorizzato ad erogare prestazioni medico-legali in favore del personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria;
- di confermare che le prestazioni medico-legali a favore del Corpo di Polizia Penitenziaria potrà essere
garantito, oltre che dal Dr. Paolo Pedicelli (Casa Circondariale di Grosseto) e dal Dr. Paolo Richard
(Casa Circondariale di Massa Marittima), anche dal personale dell'U.0. Medicina Legale dell'Azienda
U.S.L. n. 9 di Grosseto, presso gli ambulatori di via Cimabue, 109 - Grosseto, come previsto dallo
schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 434120 10;
- di incaricare il Direttore dell'U.0. Gestione del personale e AA.CC.NN. ad adottare i necessari
prowedimenti per l'eventuale conferimento ai medici di nuovi incarichi prowisori o di sostituzione,
anche di durata superiore a tre mesi, da inquadrare nell'ambito dell'ACN della Medicina Generale
(Medicina dei servizi), utilizzando, in questa prima fase, la graduatoria valida della Continuità
assistenziale;
- di prendere atto che l'U.O. Gestione del personale e AA.CC.NN., avendo ricevuto la richiesta dal
Responsabile della Zona Distretto delle Colline Metallifere di reperire una figura professionale medica
alla quale conferire un incarico di sostituzione di Medici SIAS per garantire la regolare erogazione dei
servizi assistenziali presso la Casa Circondariale di Massa Marittima in conseguenza della cessazione dal
servizio del Dr. Giuseppe Puoti (nota del 30/6/201 l), ha pubblicato un awiso all'esito del quale è stato
formalmente incaricato il Dr. Enrico Rustici dichiaratosi disponibile;
Ritenuto, pertanto, in attuazione di quanto previsto nelle note della R.T. del 27/12/2010 e del
24/05/20 1 1,
- di prendere atto della cessazione dall'attività di Medico SIAS del Dr. Giuseppe Puoti;
- di dover conferire al Dr. Enrico Rustici un incarico prowisorio annuale, eventualmente rinnovabile, di
Medico della medicina dei servizi, con impegno orario pari a 24 ore settimanali, a decorrere dal primo
del mese successivo alla esecutività della presente deliberazione;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
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per le motivazioni espresse in premessa che espressamente si richiamano:
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1) di prendere atto delle scelte effettuate da ciascun medico disponendo il loro inquadramento giuridico
ed economico a far data dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della presente
deliberazione;
2) di invitare i suddetti medici alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro che tenga
conto delle opzioni manifestate in conformità alle previsioni contenute nella deliberazione della G.R.T.
n. 784 del 30/8/2010, incaricando il Responsabile dell'U.0. Gestione del Personale e AA.CC.NN. della
sottoscrizione dei contratti in rappresentanza del Direttore Generale dell' Azienda;
3) di continuare a garantire l'assistenza infermieristica all'interno degli Istituti penitenziari attraverso il
ricorso all'attività aggiuntiva degli infermieri dipendenti dell'azienda che già operavano all'interno delle
case circondariali per effetto di una convenzione fra le medesime e l'Azienda U.S.L. 9 di Grosseto per
un periodo massimo di sei mesi, in attesa che il Direttore dell'U.0. Infermieristica ed ostetrica provveda
a riorganizzare i servizi sanitari sul territorio che consentirà di assicurare l'assistenza infermieristica in
orario di servizio;
4) di nominare quale Responsabile del presidio sanitario presso la Casa Circondariale di Grosseto il Dr.
Paolo Pedicelli, Medico incaricato definitivo ad esaurimento;
5) di nominare quale Responsabile del Presidio Sanitario presso la casa Circondariale di Massa
Marittima il Dr. Paolo Richard;
6) di adeguare i compensi spettanti al personale infermieristico di cui sopra alla tariffa di € 20,OO orarie a
decorrere dall' 1/1/201 1;
7) di adeguare i compensi spettanti ai medici SIAS, a pres~inde~e
dalla scelta effettuata, alla tariffa di €
26,40 orarie a decorrere da11'11412010 come previsto nella nota della R.T. prot. n. 330108 del
27112120 1o;
*
8) di adeguare il compenso spettante al medico psichiatra ad orario che ha mantenuto la convenzione
regolata dalla L. n. 74011970 alla tariffa di € 40,OO orarie a decorrere dall'11112011;
9) di riconoscere ai sanitari medici Responsabili dei presidi l'indennità di Presidio Sanitario pari ad €
100,OO mensili per dodici mensilità a decorrere da11'1/4/2010 per il Dr. Paolo Pedicelli (data di effettivo
svolgimento delle funzioni) e dal primo del mese successivo alla esecutività della presente deliberazione
per il Dr. Paolo Richard;
10) di riconoscere al Dr. Paolo Pedicekli e al Dr. Paolo Richard, l'indennità di prestazioni medico-legali
pari ad € 200,OO mensili per dodici mensilità dall' 111112010;
11) di confermare che le prestazioni medico-legali a favore del Corpo di Polizia Penitenziaria potrà
essere garantito, oltre che dal Dr. Paolo Pedicelli (Casa Circondariale di Grosseto) e dal Dr. Paolo
Richard (Casa Circondariale di Massa Marittima), anche dal personale dell'U.0. Medicina Legale
dell'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, presso gli ambulatori di via Cimabue, 109 - Grosseto, come
previsto dallo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 43412010;
12) di incaricare il Direttore dell'U.0. Gestione del personale e AA.CC.NN. ad adottare i necessari
provvedimenti per l'eventuale conferimento ai medici di nuovi incarichi provvisori o di sostituzione,
anche di durata superiore a tre mesi, da inquadrare nell'ambito dell'ACN della Medicina Generale
(Medicina dei servizi), utilizzando, in questa prima fase, la graduatoria valida della Continuità
assistenziale;
13) di prendere atto della cessazione dall'attività di Medico SIAS del Dr. Giuseppe Puoti;
14) di conferire al Dr. Enrico Rustici un incarico annuale, eventualmente rinnovabile, di Medico della
medicina dei servizi, con impegno orario pari a 24 ore settimanali, a decorrere dal primo del mese
successivo alla esecutività della presente deliberazione;
2
/
+re
U.O. Gestion del Personale e AA.CC.NN.
CONTRATTO D1 LAVORO AUTONOMO
L'anno duemilaundici questo dì
del mese di
dellfAzienda U.S.L.9 di Grosseto, Via Cimabue n. 109
, in Grosseto, presso la sede legale
TRA
I1 Dott. Rosini Dario, nato a Casteldelpiano il 04.08.1970, nella sua qualità di Responsabile
dell'U.0. Gestione del Personale e AA.CC.NN. dell'Azienda U.S.L. 9 di Grosseto (Cod. Fisc.
00315940536) in nome e per conto della quale interviene al presente atto, in esecuzione della
deliberazione nr.
del
,
IlILa Dr./ssa
residente
fiscale
a
, nata a
il
in
di seguito denominato "prestatore d'opera"
PREMESSO CHE
sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione G.R.T. n.
a)
, transitato dall'Amministrazione
784120 10 il Dr1Dr.ssa
penitenziaria, ha scelto di avere garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico
attualmente in essere, oltre all'applicazione delle deroghe previste dall'art. 2 della legge
740170 e s.m.i.;
b)
le tariffe orarie e di accesso sono quelle stabilite con la suddetta
deliberazione e successivi documenti di modifica od integrazione della stessa;
l'attività specialistica oggetto del presente contratto dovrà essere svolta
C)
secondo le direttive dell'Azienda USL 9
autonomamente dal Dr.1Dr.ssa
di Grosseto impartite dal Referente Sanitario di Presidio, o in sua assenza dal Responsabile
della Zona Distretto nel cui ambito è ubicato l'Istituto penitenziario;
è stata disposta la stipula del presente
d)
con deliberazione n.
contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del C.C.con il Dr.1 Dr.ssa
per lo svolgimento dell'attività di assistenza Sanitaria nella
branca medica di
,
e
codice
ART. 5 - Compenso e modalità di pagamento
Al Professionista è corrisposto un compenso pari ad E. 40,OO (quaranta/OO) orari per prestazioni
specialistiche di Infettivologia e Psichiatria, secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione G..R.T.
n. 78412010 e successivi documenti di modifica o integrazione, il compenso sopra definito è da
intendersi omnicomprensivo ed esclude ogni altra indennità o gratificazione e ogni trattamento
previdenziale e assicurativo. I1 pagamento dei compensi avrà cadenza mensile e di norma sarà
effettuato entro i 30 giorni successivi al mese nel quale l'attività sanitaria e stata espletata, ovvero
30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. La fattura, da presentare alla U.O. Gestione del
Personale e AA.CC.NN. dovrà essere accompagnata da apposita documentazione indicando
l'attività svolta e debitamente vistata dal Responsabile sanitario.
ART. 6 - Modalità di esecuzione della prestazione
Il professionista Medico effettuerà l'attività medico - specialistica presso gli Istituti Penitenziari
ricompresi nell'ambito territoriale competente dell'Azienda USL 9 di Grosseto, secondo il modello
organizzativo disposto dall'Azienda USL 9 di Grosseto di intesa con il Referente Aziendale con il
Carcere (Responsabile Sistema Offerta Sanitaria Territoriale).
ART. 7 -Durata e tacito rinnovo
Le parti stabiliscono che il presente contratto ha durata di anni 1 (uno) dalla data della
sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato per ogni anno solare successivo, salvo recesso di una delle
due parti secondo le seguenti disposizioni:
il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Azienda USL 9 di Grosseto
a)
su segnalazione del Responsabile sanitario dell'Istituto Penitenziario per inosservanza degli
obblighi assunti con il presente contratto e per motivi di particolare gravità che pregiudichino il
buon andamento del Servizio Penitenziario Sanitario
il provvedimento con il quale si procede al recesso dal contratto deve essere motivato
b)
e comunicato per iscritto all'interessato.;
Costituisce condizione risolutiva del presente rapporto la definizione dei modelli contrattuali a
livello nazionale che regoleranno i profili specifici per tale funzione.
ART. 8
-
Privacy
Ai sensi del D.Lgs 19612003 i dati personali forniti dall'interessato saranno raccolti presso le
Strutture organizzative competenti dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto per le finalità di instaurazione
del rapporto e saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata, anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Le medesime informazione potranno essere
comunicate ad altre amministrazioni pubbliche. L'interessato gode dei diritti di cui alla vigente
normativa tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Azienda USL 9 di Grosseto.
ART. 9
1
- Controversie
Per controversie che dovessero sorgere in ordine a tutti gli aspetti applicativi del presente contratto,
ART. 5 - Compenso e modalità di pagamento
Al Professionista è corrisposto un compenso pari ad C. 40,OO (quarantaIO0) orari per prestazioni
specialistiche di Infettivologia e Psichiatria, secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione G..R.T.
n. 78412010 e successivi documenti di modifica o integrazione, il compenso sopra definito è da
intendersi omnicomprensivo ed esclude ogni altra indennità o gratificazione e ogni trattamento
previdenziale e assicurativo. I1 pagamento dei compensi avrà cadenza mensile e di norma sarà
effettuato entro i 30 giorni successivi al mese nel quale l'attività sanitaria è stata espletata, ovvero
30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. La fattura, da presentare alla U.O. Gestione del
Personale e AA.CC.NN. dovrà essere accompagnata da apposita documentazione indicando
l'attività svolta e debitamente vistata dal Responsabile sanitario.
ART. 6 - Modalità di esecuzione della prestazione
I1 professionista Medico effettuerà l'attività medico - specialistica presso gli Istituti Penitenziari
ricompresi nell'ambito territoriale competente dell'Azienda USL 9 di Grosseto, secondo il modello
organizzativo disposto dall'Azienda USL 9 di Grosseto di intesa con il Referente Aziendale con il
Carcere (Responsabile Sistema Offerta Sanitaria Territoriale).
ART. 7 -Durata e tacito rinnovo
Le parti stabiliscono che il presente contratto ha durata di anni 1 (uno) dalla data della
sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato per ogni anno solare successivo, salvo recesso di una delle
due parti secondo le seguenti disposizioni:
il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Azienda USL 9 di Grosseto
a)
su segnalazione del Responsabile sanitario dell'Istituto Penitenziario per inosservanza degli
obblighi assunti con il presente contratto e per motivi di particolare gravità che pregiudichino il
buon andamento del Servizio Penitenziario Sanitario
il provvedimento con il quale si procede al recesso dal contratto deve essere motivato
b)
e comunicato per iscritto all'interessato.;
Costituisce condizione risolutiva del presente rapporto la definizione dei modelli contrattuali a
livello nazionale che regoleranno i profili specifici per tale funzione.
ART. 8 - Privacy
Ai sensi del D.Lgs 19612003 i dati personali forniti dall'interessato saranno raccolti presso le
Strutture organizzative competenti dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto per le finalità di instaurazione
del rapporto e saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata, anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. I1 conferimento di tali dati è obbligatorio. Le medesime informazione potranno essere
comunicate ad altre amministrazioni pubbliche. L'interessato gode dei diritti di cui alla vigente
normativa tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Azienda USL 9 di Grosseto.
ART. 9
-
Controversie
Per controversie che dovessero sorgere in ordine a tutti gli aspetti applicativi del presente contratto,
foro competente è quello di Grosseto.
ART. 10
- Registrazione
Il presente contratto viene redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso. I1 relativo
onere farà carico alla parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo fanno carico al prestatore
d'opera.
Il presente contratto è soggetto a registrazione a cura di una delle parti solo in caso di uso, con onere
a carico della parte richiedente.
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui al Libro V, Titolo 111, del
Codice Civile.
I1 Prestatore d'Opera
I1 Direttore
U.O. Gestione del Personale e AA.CC.NN
(Dott. Rosini Dario)
AZIENDA USL N. 9 DI GROSSETO
Contratto Incaricati che mantengono il rapporto in essere ai sensi della L. 74011970.
il giorno
L'anno duemilaundici del mese di
AA.CC.NN. dell'Azienda USL N. 9 di Grosseto
presso I'U.0. Gestione del personale e
TRA
L'Azienda USL N. 9 di Grosseto (00315940536) con Sede in Grosseto, Viale Cimabue, 109
rappresentata dal Dr. Dario Rosini nato a Caste1 del Piano il 04/08/1970, Direttore dell'U.0. Gestione
del personale e AA.CC.NN. a ciò delegata dal Direttore Generale con deliberazione n. ..............,
esecutiva a termini di legge
I l Dr.
i l 1- / l 9
nato a
e residente in
- Codice fiscale
PREMESSO CHE
-
La Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 784 del 30.08.201C) ha dettato le linee di indirizzo
per le definizioni dei rapporti di lavoro nel SSN del personale operante negli istituti penitenziari, aventi
carattere transitorio in attesa della definizioni dei modelli contrattuali a livello nazionale ed integrativo
regionale;
-
IIDr.
ha titolo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Azienda
USL N. 9 di Grosseto in quanto già medico Incaricato definitivo nominato dall'Amministrazione
Penitenziaria con decreto ufficiale;
-
I l Dr.
non ha espresso, entro i l termine previsto dalla D.G.R.T. n.
784/2010 (90 giorni), la volontà di transitare al S.S.R. con il contratto per la Medicina dei Servizi e che
pertanto deve ritenersi confermata la sua volontà di mantenere il rapporto in essere ai sensi della L.
740170, autorizzato con deliberazione del Direttore generale n. 481 del 09/10/2008, per effetto della
quale è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro
-
E necessario adeguare il contratto individuale di lavoro a suo tempo sottoscritto secondo le linee di
indirizzo e le indicazioni disposte dalle G.R.T. con deliberazione n. 78412010.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
I l Dr.
assume l'incarico di medico penitenziario ( ex "Medico incaricato" )
presso l'Azienda USL N. 9 di Grosseto
I l rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e non esclusivo.
L'orario di lavoro è di diciotto ore settimanali da prestarsi ordinariamente su .... giorni lavorativi su turni .... . ..
secondo il modello organizzativo disposto dall'Azienda U.S.I. N. 9 di Grosseto d'intesa con il Referente
Aziendale per il carcere (Responsabile sistema offerta sanitaria territoriale).
L'Azienda USL può richiedere prestazioni orarie diverse a fronte di eventuali esigenze del tutto eccezionali e
transitorie .
ART. 2
Il rapporto di lavoro decorre dalla data del
.
-
DECORRENZA
.
ART. 3 - SEDE DI SERVIZIO
IIILa Dr./Dr.ssa ..........................................................è assegnatola come prima destinazione al
................................................................ con il seguente Orario di
Carcere di
.
.
servizio..
L'Azienda si riserva la possibilità, in presenza di gravi ed eccezionali motivi e10 motivate esigenze di
organizzazione, di offrire turni in altri Istituti Penitenziari afferenti all'ambito territoriale di propria competenza.
..........................................................................................................................
ART. 4 - GIURIDICO ED ECONOMICO
E' garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento ivi compresi i trattamenti
contributivi e previdenziali.
ART. 5
- COMPITI
Sono affidati compiti professionali da garantire nell'ambito della struttura di assegnazione, con precisi ambiti di
autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi e direttive tecnico-professionali impartite dal Referente per la
salute in carcere (Responsabile Sistema Offerta Sanitaria Territoriale) sono attribuite altresì funzioni di
collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
A tali fini i l Referente per la salute in carcere predispone e assegna un programma di attività finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi tecnico-professionali e gestionali , secondo le direttive impartite dalla direzione
aziendale e le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Il Dr.
, per effetto di quanto previsto nella deliberazione n.
del
, esecutiva ai sensi di legge, viene nominato quale Responsabile del presidio sanitario presso
la Casa Circondariale di Grosseto;
ART. 6
-
LIBERA PROFESSIONE
Instaurandosi un rapporto di lavoro non esclusivo, può essere esercitata attività libero professionale nei modi
previsti dalla normativa e dalla regolamentazione aziendale, a condizione che non si ponga in conflitto di
interessi con il SSN.
ART. 7 - RESPONSABILITA'
E' dovere del medico penitenziario svolgere un servizio adeguato alle esigenze dell'lstituto presso il quale
presta servizio , ad osservare le disposizioni dell'Azienda USL N. 9 di Grosseto, le regole deontologiche
professionali nonché il regolamento carcerario per le materie di competenza dell'Amministrazione penitenziaria.
La partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale specificamente organizzate in ambito regionale o
aziendale ha carattere di obbligatorietà. La mancata partecipazione senza giustificato motivo è causa di
decadenza dall'iiicarico.
I1 medico è personalmente responsabile dell'attività professionale nonché dell'eventuale mancata esecuzione e10
inosservanza delle direttive aziendali.
ART. 8 - COMPETENZE IN MATERIA DI POTERE DISCIPLINARE
A seguito dell'abrogazione delle norme in materia disciplinare contenute agli artt. 24 e segg. della L.740170,
operata dall'art. 32 della L.39511990, il potere disciplinare è esercitato dall9Azienda USL N. 9 di Grosseto in
ossequio ai principi ed alla regolamentazione aziendale per quanto concerne le competenze nonché gli aspetti
procedurali.
In particolare i l potere disciplinare è esercitato :
- dal Referente per la salute in carcere per le sanzioni dal richiamo alla sospensione dal servizio fino al
massimo di 10 giorni;
-
dall'ufficio per i Procedimenti Disciplinari per la Dirigenza per le sanzioni superiori a quelle previste al
punto precedente.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si richiamano le norme della L. 740170.
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs l9612003 i dati personali forniti dall'interessato saranno raccolti presso le Strutture
organizzative competenti dellYAziendaUSL N. 9 di Grosseto per le finalità di instaurazione del rapporto e
saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata, anche successivamente all'instaurazione del
rapporto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I l conferimento di tali dati è obbligatorio. Le medesime informazione potranno essere comunicate ad altre
amministrazioni pubbliche. L'interessato gode dei diritti di cui alla vigente normativa tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Azienda USL N. 9 di
Grosseto.
ART. 10 - CONTROVERSIE
Per controversie che dovessero sorgere in ordine a tutti gli aspetti applicativi del presente contratto, i l foro
competente è quello di Grosseto.
ART. Il - REGISTRAZIONE
11 presente contratto è soggetto a registrazione a cura di una delle parti solo in caso di uso, con onere a carico
della parte richiedente.
ART. 12
- NOTA INTEGRATIVA
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto la nota allegata che riporta le disposizioni di cui
alla legge n. 740170 compatibili con la normativa di riferimento per i l personale del SSN, che vengono applicate
al rapporto di lavoro.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firenze, lì
IL CONTRAENTE
IL DIRETTORE
...............................................
(Dott. ...............)
0
.
NOTA INTEGRA TIVA ALLEGA TA
AL CONTRATTO INDIWDUALE DI LA VORO
(disposizioni ex L. 740/70 vigenti)
1 ) RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO ( art. 17 della L. 740170 )
E' garantito 1 giorno di riposo settimanale.
Per disposizione aziendale, fermo restando il debito orario e compatibilmente con le esigenze di
servizio, possono essere autorizzati ulteriori giorni festivi diversi dalla domenica.
Durante le assenze per festività , è conservato il normale trattamento economico .
Nei giorni in cui non presta servizio, il medico è tenuto a rendersi reperibile o comunque ad assicurare
a m e n o di un sostituto l'eventuale intervento d'urgenza
2 ) ASSENZE RETRIBUITE ( art. 18 della L. 740170 )
In relazione alle esigenze personali, e compatibilmente con le esigenze di servizio , sono concessi
dall' Azienda 30 giorni di assenza, anche non consecutivi.
In caso di infermità è concessa I'assenza per la durata massima di 2 mesi .
La sussistenza dell'infermità può essere accertata dai competenti servizi medico legali aziendali.
Durante le assenze di cui ai precedenti commi , e garantito il normale trattamento economico.
3 ) ASSENZE NON RETRIBUITE ( art. 19 della L. 740170 )
L'Azienda USL può autorizzare I'assenza non retribuita nei casi e nei modi sotto indicati :
a) per infermità che comporti una assenza dal servizio di durata superiore a quella prevista dal
precedente articolo per una durata massima complessiva di 10 mesi ;
b) per richiamo alle armi per la durata del richiamo stesso;
C) per motivi privati o di studio per la durata massima di 12 mesi;
d) per matrimonio per 15 giorni .
Per il caso di cui al punto a) la sussistenza dell'infermità può essere accertata dai competenti servizi
medico legali aziendali.
La durata massima complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni
caso i 12 mesi in un quinquennio.
4 ) DIMISSIONI ( art. 33 della L. 740ff0 )
Il medico può presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento in forma scritta: Esse avranno
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione, risultante al protocollo
aziendale.
Non essendo monetiuabili, all'atto della cessazione devono obbligatoriamente essere stati usufruiti
eventuali periodi di assenze retribuite di cui al punto 3, 1" cv. della presente nota .
5 ) DISPENSA ( art. 35 della L. 740170 )
L'inabilità per motivi di salute è ragione di dispensa dall' incarico
6 ) CESSAZIONE DALL'INCARICO PER LIMITI DI ETÀ ( art. 36 della L. 740170 )
Il rapporto di lavoro cessa improrogabilmente il primo giorno del mese successivo a quello di
compimento del 65 anno di età .
O
7 ) SANZIONI ( art. 20 della L. 740170 )
Il medico penitenziario è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) Il richiamo - b) La sospensione dall'incarico - C) L' esonero dall'incarico .
8 ) RICHIAMO ( art. 21 della L. 740170)
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed è inflitto per lievi mancanze.
9 ) SOSPENSIONE DALL'INCARICO ( art. 22 della L. 740170)
La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento
economico , per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore a 6 mesi.
E' inflitta per mancanze che non commportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero
dall'incarico.
La sospensione dall'incarico determina un ritardo di 2 anni nell'aumento periodico del compenso
mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo
all'applicazione della sanzione .
10 ) ESONERO DALL'INCARICO ( art. 23 della L. 740170)
L'esonero dall'incarico è inflitto:
a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico , che importino responsabilità con
gravi sanzioni irrogate dalllOrdine Professionale ;
b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio
al funzionamento del servizio affidato;
C) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attività svolta nel
disimpegno delle sue attribuzioni ;
d) per persistente insufficiente rendimento.
11 ) SOSPENSIONE CAUTELARE ( art. 27 della L. 740170)
Il medico penitenziario è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso
nei suoi confronti mandato o rdine di cattura .
Il medico penitenziario può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto :
a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave
b) a procedimento disciplinare per infrazioni di particolare gravità. La sospensione può essere
disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare nel caso in cui la natura dei fatti
addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico . Tale
sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni
dalla data del provvedimento di sospensione stessa.
Durante il periodo di sospensione al medico non compete alcun assegno .
12 ) COMPUTO DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE ( art. 28 della L. 740170)
Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora , a seguito del
procedimento disciplinare, venga irrogata la sospensione dall'incarico .
Se la sospensione dell'incarico è irrogata per una durata inferiore alla sospensione cautelare inflitta o
se è irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento, il medico
ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrisposti , per il tempo eccedente la durata della sanzione
inflitta.
13 ) REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE ( art. 29 della L. 740170)
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e
questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il
fatto non sussiste o perché il medico non lo ha commesso , la sospensione è revocata ed il medico
ha diritto a tutti gli assegni non percepiti .
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in
giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere
mantenuta qualora , nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico
procedimento disciplinare .
Tale procedimento deve iniziare , con la contestazione dell'addebito, entro 180 giorni dalla data in cui
è divenuta irrevocabile la sentenza di prosciglimenti o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data
in cui il medico abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al
precedente comma , e il procedimento disciplinare , per i fatti che formano oggetto del procedimento
penale, non può essere iniziato. In tale caso il medico ha diritto agli assegni non percepiti.
14 ) COMLINICAZIONE DEI PROWEDIMENTI IN MATERIA DISCIPLINARE ( art. 30 della L.
740170)
I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione ex art. 23 della L. 740170 ( esonero
dall'incarico ) ovvero alla sospensione cautelare sono comunicati al competente Ordine dei medici.
15 ) SOSPENSIONE DI DIRITTO DALL'INCARICO ( art. 31 della L. 740170)
Il medico penitenziario è sospeso di diritto dall'incarico , con perdita del trattamento economico , nel
caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata
di essa.
16 ) ESONERO DI DIRITTO DALL'INCARICO ( art. 32 della L. 740170)
Il medico penitenziario incorre nell'esonero dall'incarico , escluso il procedimento disciplinare , per
condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitti non colposi , esclusi quelli in materia
tributaria, e per la quale non sia stata concessa la sospensione condizionale.
Il medico esonerato ai sensi del precente comma , il quale venga successivamente assolto nel
giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 566, 2"c. del CPP, ha diritto a riassumere I'incarico
,esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.
17 ) DECADENZA DALL'INCARICO ( art. 34 della L. 740170)
Il medico penitenziario incorre nella decadenza dall'incarico :
a) per radiazione dall'albo professionale
b) per perdita della cittadinanza italiana
C) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale
d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine
prefissatogli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi
e) qualora sia accertato che I'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile .
18 ) CESSAZIONE DALL'INCARICO PER SOPPRESSIONE DI POSTO ( art. 37 e 40 della L. 740170)
Il medico penitenziario cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'lstituto o servizio cui è addetto
ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi, la soppressione
riguarda i medici aventi minore anzianità di incarico.
Al medico cessato dall'incarico ai sensi del precedente comma spetta l'indennizzo in misura pari
all'ammontare del compenso mensile , percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno
di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a 6 mesi .
PER RICEVUTA
Data
..................................
Firma
....................................
AZIENDA USL 9 DI GROSSETO
Contratto conferimento Incarico Assimilato di MEDICINA DEI SERVIZI (solo art. 78,84,85,89 e 90) e
mantenimento deroghe ad incompatibilità ai sensi art 2 della L. 74011970.
L'anno duemilaundici del mese di
personale e AA.CC.NN. dell'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto
i l giorno
presso I'U.0. Gestione del
TRA
L'Azienda USL 1V. 9 di Grosseto (00315940536) con Sede in Grosseto, Viale Cimabue, 109,
rappresentata dal Dott. Dario Rosini nato a Caste1 del Piano il 0410811 970, Direttore della U.O. Gestione
del personale e AA.CC.NN. a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n.
esecutiva a
termini di legge
Il Dr.
i l I- I19
nato a
e residente in
- Codice fiscale
PREMESSO CHE
-
La Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 784 del 30.08.2010 ha dettato le linee di indirizzo per le
definizioni dei rapporti di lavoro nel SSN del personale operante negli istituti penitenziari, aventi carattere
transitorio in attesa della definizioni dei modelli contrattuali a livello nazionale ed integrativo regionale;
-
ha titolo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Azienda USL
I l Dr.
n. 9 di Grosseto in quanto già medico Sias ai sensi della L. n. 740170 nell'ambito del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria;
-
ha espresso l'opzione per il contratto assimilato di Medicina dei
Il Dr.
Servizi (applicazione dei soli art. 78, 84, 85, 89 e 90) e mantenimento deroghe ai sensi art 2 della L.
740170 e I'instaurazione di detto rapporto di lavoro è stata autorizzata con deliberazione del Direttore
generale n.
del
con la quale sono state recepite le linee di indirizzo e le indicazioni
disposte dalle G.R.T. con deliberazione n. 7841201 0.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
-
OGGETTO
L'Azienda USL N. 9 di Grosseto conferisce incarico assimilato per la Medicina Dei Servizi come indicato in
che ACCETTA detto incarico.
premessa al Dr.
Nell'esercizio delle proprie funzioni i l medico assume l'impegno di assicurare l'assistenza sanitaria in f?vore dei
ore e massima d l 152 ore,
detenuti ed internati ristretti nell'lstituto Penitenziario con una frequenza minima di
nei tempi e con le modalità indicate dal Referente sanitario di Presidio, o in sua assenza dal Responsabile della
Zona Distretto nel cui ambito territoriale è ubicato l'Istituto penitenziario, stabilite da specifiche direttive
sull'organizzazione del servizio concertate con i l Referente Aziendale per la Tutela della salute in carcere
.
2
(Responsabile del sistema offerta sanitaria territoriale), intese anche a determinare la parità di condizioni e
l'equità nella suddi-visionedei turni.
I l Responsabile Sanitario dell'Istituto può autorizzare una frequenza minima inferiore per particolari esigenze di
servi zio
ART. 2
-
DECORRENZA
Il rapporto di lavoro decorre dalla data del
.
.20 1 1.
I l presente rapporto convenzionale ha validità fino alla definizione dei modelli contrattuali a livello nazionale ed
integrativo regionale.
ART. 3
Il medico Dr.
-
SEDE DI SERVIZIO
è assegnato come prima destinazione all'istituto penitenziario
L'Azienda si riserva la possibilità, in presenza di gravi ed eccezionali motivi e10 motivate esigenze di
organizzazione, di offrire turni in altri Istituti Penitenziari afferenti all'ambito territoriale di propria competenza.
ART. 4 - COMPITI E DOVERI (Art. 78 ACN Med. Servizi )
Nell'ambito delle direttive generali impartite dal Responsabile Sanitario di concerto con il
Referente Aziendale, il medico si impegna in modo specifico ad adempiere i seguenti compiti:
1. assicurare gli interventi sanitari per le urgenze cliniche e, comunque, integrare l'attività del
Responsabile Sanitario esercitando la professione medica secondo le norme del Codice
Deontologico.
2. prestare la propria opera professionale nel rispetto dell'ordinamento penitenziario e del suo
regolamento di esecuzione.
3. a compilare correttamente la cartella clinica del detenuto e ad emettere le eventuali certificazioni e
relazioni richieste dal Responsabile Sanitari, dalla Magistratura e dalla Direzione dell'lstituto.
E ad osservare i seguenti doveri:
1. attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 78 dell'ACN e a quelle che l'Azienda emana per
il buon funzionamento del servizio ed il perseguimento dei fini istituzionali.
2. osservare l'orario di attività affidato controllato dall' Azienda.
ART. 5
-
APPLICAZIONI AA.CC.NN
Al presente Rapporto convenzionale si applicano, altresì, gli art. 84 (Assenze non retribuite), 85
(Trattamento economico limitatamente al comma 2 relativo agli oneri previdenziali), 89 (assicurazione contro gli
infortuni derivanti dall'incarico) e 90 (Rapporti tra il medico convenzionato e la direzione sanitaria dell'Azienda).
Al medico si mantiene I' applicazione deroghe previste dall'art. 2 della Legge n. 74011970 e successive modifiche
ed integrazioni.
ART. 6
-
RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I1 medico è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto.
Saranno oggetto di contestazione disciplinare:
1. l'inosservanza degli obblighi assunti;
2. i motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento del servizio ovvero le esigenze
di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare;
3. richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta;
4. qualsiasi fatto grave che dimostri piena capacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
5. ripetute inosservanze delle disposizioni e dell'orario.
3
Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
richiamo verbale;
richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo
verbale.
Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiori al 20% per la
durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno
comportato il richiamo con diffida;
b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva di infrazioni che hanno
comportato la riduzione del trattamento economico;
C) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e10 finalizzate all'acquisizione di vantaggi
personali e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto.
L'Azienda, nella persona del Referente per la Salute in Carcere, contesta per iscritto l'addebito al
medico entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza. I1 medico ha la possibilità di
produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito se
lo richiede.
Si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dall'art. 30 ACN di medicina Generale.
Per gravi ed eccezionali motivi l'incarico può essere sospeso in via d'urgenza. L'eventuale
successiva accertata dei motivi di sospensione dell'incarico comporta da parte dell'Azienda la
corresponsione delle spettanze non godute.
ART. 7
-
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 19612003 i dati personali forniti dall'interessato saranno raccolti presso le Strutture
organizzative competenti dellYAziendaUSL n. 9 di Grosseto per le finalità di instaurazione del rapporto e
saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata, anche successivamente
all'instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I1 conferimento di tali dati è obbligatorio. Le medesime informazione potranno essere comunicate ad altre
amministrazioni pubbliche. L'interessato gode dei diritti di cui alla vigente normativa tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Azienda
USL 9 di Grosseto.
ART. 8 - CONTROVERSIE
Per controversie che dovessero sorgere in ordine a tutti gli aspetti applicativi del presente contratto, foro
competente è quello di Grosseto.
ART. 9
- REGISTRAZIONE
I1 presente contratto è soggetto a registrazione a cura di una delle parti solo in caso di uso, con onere a
carico della parte richiedente.
ART. 10
-
CLAUSOLA FINALE
Costituisce condizione risolutiva del presente rapporto la definizione dei modelli contrattuali a livello
nazionale che regoleranno i profili specifici per tale funzione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Grosseto, lì
IL DIRETTORE DELL'U.0. GESTIONE
DEL PERSONALE E AA.CC.NN.
DR. DARIO ROSINI
IL CONTRAENTE
(Dr.
)
I L DIRETTORE GENERALE
VISTO I'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché I'art. 36 della L.R.
n. 40/05;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della struttura indicata
in frontespizio;
PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonchè della regolarità formale e sostanziale espressa dal
Dirigente che propone il presente provvedimento;
DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del
procedimento è il Dott. Ignazio Troisi;
V I S T I i pareri espressi sul frontespizio del presente atto;
DELIBERA
- di far propria la proposta sopra riportata,
-
recependola integralmente nei termini indicati;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della
L.R. 40/05;
- di incaricare la U.O. Affari Generali:
-
di provvedere alla pubblicazione alllAlbo on line, ai sensi dell'art. 32, comma lo,
della legge n.
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usi9.~rosseto.it;
-
di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale,
ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;
-
di comunicare l'avvenuta
pubblicazione del presente atto al Responsabile della struttura
proponente;
- di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio
della delibera esecutiva alle strutture indicate nel
frontespizio ovvero all'interno del dispositivo del presente atto.
I L DIRElTORE GENERALE
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-
Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale il
3O 2
L, 2011
e pubblicato all'Albo
on line, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www. usl9.q rosseto. it, con decorrenza
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I l presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di
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pubblicazione.
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I l presente atto e immediatamente esecutivo.
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