Delibera n. 19329 Radiazione del sig. Sandro Missiaglia
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Delibera n. 19329 Radiazione del sig. Sandro Missiaglia
Delibera n. 19329 Radiazione del sig. Sandro Missiaglia dall’albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15075 del 14 giugno 2005, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Sandro Missiaglia, nato a Montagnana (PD) il 16 ottobre 1964 e residente a […omissis…]; VISTA la propria delibera n. 18727 dell’11 dicembre 2013, notificata all’interessato il successivo 19 dicembre, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il Sig. Missiaglia è stato sospeso in via cautelare dall’attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni; VISTE le note del 4 dicembre 2012, 17 dicembre 2012, 16 gennaio 2013, 14 giugno 2013, 14 novembre 2013 e 6 dicembre 2013, con le quali Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha trasmesso alla Consob documentazione concernente irregolarità poste in essere dal Sig. Sandro Missiaglia nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario; CONSIDERATO, più in particolare, che dalle verifiche svolte dall’Intermediario in seguito ad una movimentazione anomala sui rapporti di pertinenza del Sig. […omissis…], cliente del promotore, è emerso che il promotore, nel corso del 2012, si è appropriato dell’importo complessivo di circa € 382.000,00 di pertinenza dei signori […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…] e […omissis…], clienti del Sig. Missiaglia; TENUTO CONTO che, a seguito dell’attività di indagine condotta dall’Intermediario, è risultato quanto segue: - il Sig. […omissis…] ha disconosciuto l’emissione di 2 assegni circolari (rispettivamente, del 26 settembre 2012 per la somma di € 60.000,00 a favore della società […omissis…] e del 22 ottobre 2012 per la somma di € 96.731,64 a favore della società […omissis…], incassati dalle suddette società, appartenenti l’una al settore della produzione dei moduli fotovoltaici e l’altra allo sviluppo di progetti immobiliari) per un importo complessivo pari a € 156.731,64, nonché la vendita di titoli presenti nel proprio portafoglio, eseguita nel corso del 2012 per costituire la provvista necessaria all’emissione dei citati assegni; 1 - il Sig. […omissis…]: - in data 30 luglio 2012 ha rilasciato al Sig. Missiaglia la procura al ritiro di un carnet di 10 assegni sul proprio conto corrente Banca Fideuram (società del medesimo gruppo di Sanpaolo Invest Sim S.p.A.), da quest’ultimo ritirati in data 31 luglio 2012; - poiché il cliente aveva firmato il modulo di estinzione del proprio rapporto di conto corrente, 3 di tali assegni erano stati consegnati al promotore affinché venissero restituiti alla Banca per essere annullati. Tali assegni non sono risultati essere pervenuti presso la filiale; diversamente, uno di questi, datato 31 dicembre 2012, è stato emesso a favore del Sig. […omissis…] per un importo pari a € 114.000,00. L’assegno, che non è stato negoziato in quanto è risultato scoperto, recava il timbro della società […omissis…]. La società, con […omissis…], ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sull’assegno ed ha denunciato l’uso fraudolento del timbro della società da parte di ignoti, nonché la falsificazione della sottoscrizione del legale rappresentante; - il Sig. […omissis…] ha consegnato al promotore, da marzo a novembre 2012, assegni e disposizioni di bonifico “in bianco” finalizzati a conseguire un investimento “assai remunerativo” mediante l’acquisto di obbligazioni JP Morgan. La somma complessiva di € 139.200,00 è stata, invece, utilizzata per effettuare bonifici ed emettere assegni bancari a favore della società […omissis…], con la quale il cliente ha dichiarato di non intrattenere alcun tipo di rapporto (il promotore rassicurava il cliente, sostenendo che […omissis…] era la società di intermediazione mobiliare tramite la quale sarebbe stato possibile effettuare l’acquisto delle suddette obbligazioni. E’ invece emerso che le consistenti uscite dal conto corrente del cliente non erano giustificate dagli investimenti presenti nel suo dossier titoli); - il Sig. […omissis…] ha negato di avere richiesto l’emissione di un carnet di assegni sul proprio conto corrente Banca Fideuram, ritirati dal promotore in data 27 giugno 2012. Dalle verifiche svolte è risultato che, dei citati 10 assegni: - 8 non sono stati utilizzati; - uno è stato emesso per un importo pari a € 1.000,00 a favore del promotore e dal medesimo incassato. In proposito il cliente ha negato di averlo emesso; - uno, datato 31 dicembre 2012, è stato emesso dalla società […omissis…] a favore del Sig. […omissis…] per un importo pari a € 114.000,00. L’assegno, che non è stato negoziato in quanto recante una firma di traenza non autorizzata, recava il timbro della società […omissis…]. La società, con […omissis…], anche relativamente all’assegno in parola ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sull’assegno medesimo ed ha denunciato l’uso fraudolento del timbro della società da parte di ignoti, nonché la falsificazione della sottoscrizione del legale rappresentante; - il Sig. […omissis…] ha disconosciuto un’operazione di bonifico eseguita a favore della società […omissis…] per un importo di € 35.000,00; - il Sig. […omissis…] ha disconosciuto un’operazione di bonifico eseguita in data 10 ottobre 2012 a favore della società svizzera […omissis…] per un importo di € 50.000,00. In proposito, l’Intermediario ha trasmesso una dichiarazione scritta con al quale il Sig. Missiaglia, in data 9 2 dicembre 2012, ha ammesso di avere disposto il citato bonifico “a titolo personale” e senza autorizzazione del cliente; VISTA la nota del 7 gennaio 2014, notificata all’interessato il successivo 16 gennaio, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Sandro Missiaglia la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere: acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; perfezionato operazioni non autorizzate dagli investitori; contraffatto la firma dei clienti; CONSIDERATO che, con istanza formulata per le vie brevi in data 6 febbraio 2014, il promotore ha chiesto di essere audito personalmente e che nel corso dell’audizione, tenutasi presso la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete, Promotori e Consulenti Finanziari il giorno 10 febbraio 2014, il promotore ha dichiarato quanto segue: - di avere proposto ai clienti l’acquisto di titoli delle società […omissis…], […omissis…] e […omissis…], promettendo loro alti rendimenti; - quasi tutti i clienti erano consapevoli, ad eccezione dei signori […omissis…] e […omissis…], che i bonifici effettuati a favore delle società sopra indicate erano finalizzati alla sottoscrizione di titoli ad alto rendimento; - i bonifici sono stati riscossi dalle società, senza che i titoli venissero successivamente intestati ai clienti sottoscrittori; - di riservarsi di produrre ulteriore documentazione (in seguito non trasmessa dal medesimo promotore); VISTA la nota del 3 luglio 2014 con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; TENUTO CONTO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione; VISTA la nota dell’8 luglio 2014, ricevuta dal promotore il successivo 15 luglio, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Missiaglia l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che in tale fase procedimentale il Sig. Missiaglia non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione; 3 VISTA la Relazione per la Commissione del 1° dicembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: VISTE le note del 29 aprile 2015 e dell’8 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; RILEVATO che il Sig. Sandro Missiaglia non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione sostanziatesi nell’acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela (per un importo complessivo di circa € 382.000,00), nell’esecuzione di operazioni non autorizzate dalla medesima clientela e nella contraffazione della firma degli investitori su assegni e modulistica bancaria, deponendo in tal senso la documentazione probatoria acquisita nonché le dichiarazioni rese dal promotore. Con riferimento alla fattispecie acquisitiva (realizzata anche mediante distrazione), infatti, il Sig. Missiaglia ha espressamente ammesso di avere eseguito operazioni di bonifico a valere sui rapporti di conto corrente di pertinenza dei signori […omissis…] e […omissis…] senza che i medesimi ne fossero a conoscenza (specificando, relativamente al Sig. […omissis…], di avere agito per scopi puramente personali) ed ha, inoltre, riconosciuto che, a fronte dell’esecuzione dei bonifici a favore delle società sopra indicate, non ha fatto seguito la successiva imputazione dei relativi titoli ai clienti sottoscrittori. Quanto alle altre fattispecie illecite, il promotore non ha svolto alcuna tesi difensiva volta a fornire un diverso quadro probatorio rispetto a quello delineato in sede di contestazione degli addebiti; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 7) del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del 4 cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori) e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo o comunque al medesimo collegati; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, unitamente alla loro pluralità e alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il Sig. Sandro Missiaglia, nato a Montagnana (PD) il 16 ottobre 1964 e residente […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 26 agosto 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5