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TEORIA DELL`INTERPRETAZIONE (GUASTINI)

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TEORIA DELL`INTERPRETAZIONE (GUASTINI)
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Schemi a cura di Gianmarco Scioscia
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE (GUASTINI)
(l’interpretazione dei documenti normativi)
Interpretare vuol dire attribuire significato ai testi giuridici; l’interpretazione può essere svolta di chiunque
 Tesi interpretative: individuano norme inespresse da una disposizione
 Tesi dogmatiche: norme considerate già insite nel nostro ordinamento giuridico
Interpretare la consuetudine vuol dire assegnare valore alla prassi sociale.
Teoria ermeneutica dell’interpretazione: si compone di un processo a 3 cerchi
1. Precomprensione
2. Congruenza dell’ipotesi normativa con il sistema normativo cui appartiene
3. Congruenza tra fattispecie concreta e norme
Teoria dei giochi interpretativi: si possono distinguere:
1. Giochi senza reinterpretazione: il procedimento interpretativo consta di un unico atto che produce
un risultato indiscutibilmente accettato ( es. ordine rivolto da un sergente alla recluta)
2. Giochi a reinterpretazione:il procedimento interpretativo consta di 2 fasi:
 Interpretazione irriflessa il cui risultato sarà messo in discussione
 Reinterpretazione che potrà comportare la sostituzione del primo risultato o meno
La scelta finale è orientata da considerazioni opportunistiche dell’interprete in vista di un certo fine
pratico.
Abbiamo 3 distinte teorie sull’interpretazione:
1. Teoria cognitiva: “l’interpretazione è atto di scoperta o conoscenza” oggetto di tale scoperta è il
significato dei testi normativi. (ogni testo possiede un solo significato) =>
 Il significato preesiste all’interpretazione
 Ogni testo ha un solo significato ( tale tesi contrasta con i contrasti interpretativi e i mutamenti di interpretazione )
 Il significato è suscettibile di conoscenza
2. Teoria scettica: “l’interpretazione è atto di scelta o volontà” esistono 2 varianti:
 Variante estrema: l’interprete è libero di attribuire qualsivoglia significato al testo normativo
=> il significato non preesiste ma ne rappresenta il risultato
 Variante moderata: prima dell’interpretazione il testo normativo presenta più significati
configgenti tra loro, l’interprete dovrà scegliere quello più idoneo al caso
Gli antiscettici evidenziano l’esistenza di testi normativi aventi significato più che chiaro, tuttavia ciò
non nega l’esistenza di testi oscuri.
Kelsen appoggia lo scettiscimo estremo sostenendo che:
 Ogni testo normativo esprime potenzialmente più significati
 Con l’interpretazione cognitiva accertiamo tali significati
 Con l’interpretazione politica (decisoria) scegliamo 1 di tali significati
 L’interpretazione politica può essere compiuta da giuristi(priva di efficacia giuridica) o da
organi di applicazione (produce effetti giuridici)
Talvolta vengono attribuiti ai testi normativi significati nuovi ( non rientranti quindi tra quelli
accertati in sede di interpretazione scientifica) => tale interpretazione innovativa ( se formulata da
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organi di applicazione) produrrà effetti giuridici all’interno dell’ordinamento. Quindi secondo Kelsen
il diritto positivo non distingue tra interpretazioni che cadono “dentro” o “fuori” la cornice , anche
l’interpretazione che attribuisce ad un testo normativo un significato imprevedibile costituisce
“interpretazione autentica” . in tal senso nel diritto positivo un’interpretazione vale l’altra.
Tuttavia a tale tesi (teoria scettica) si può obiettare che “interpretare” significa attribuire al testo
un solo significato consentito dalle regole della lingua; ciò distingue interpretazione da creazione.
3. Teoria eclettica: tenta di conciliare le 2 teorie sostenendo che l’interpretazione è talora atto di
scelta talora atto di scoperta. Vi sono due versioni di tale teoria :
 L’interpretazione si configura come atto di conoscenza quando si deve decidere la
qualificazione giuridica di un fatto chiaro, si configura come atto di volontà quando si deve
decidere la qualificazione di un fatto dubbio. (tale versione batte solo sulla indeterminatezza di
qualunque disposizione giuridica, interessandosi esclusivamente della interpretazione in concreto
(non quella in astratto) lasciando fuori i fenomeni di equivocità)
 Se il testo è chiaro è atto di conoscenza (scoperta) del significato del testo, Se il testo è oscuro
l’interpretazione è atto di volontà (scelta) del significato tra i tanti. (tale versione batte
sull’equivocità dei testi normativi)
L’equivocità è data da 2 fattori :
(a) l’interpretazione non è attività neutrale
(b) sull’attività interpretativa si proiettano dogmi espressi dai giuristi, capaci di rendere equivoco il
più chiaro dei testi normativi
La distinzione tra casi chiari e scuri è dovuta all’ ”open texture” ossia alla vaghezza del riferimento
propria del linguaggio in cui le norme sono formulate. La vaghezza è una proprietà del significato ,
non delle norme. Pertanto la teoria dell’open texture ha ad oggetto la sola applicazione delle norme
ai casi concreti.
Definizione: determinazione del significato di un singolo vocabolo

Definizioni informative lessicali: descrivono il modo in cui il vocabolo è usato da qualcuno (Es.
definizione del vocabolario)

Definizioni stipulative: propongono di usare un certo vocabolo a preferenza di altri in modo
determinato; abbiamo:
a) Stipulazioni pure:si attribuisce ad un vocabolo o sintagma un significato nuovo
b) Ridefinizioni: si attribuisce ad un vocabolo in uso significato non ambiguo e meno vago
Interpretazione: attività volta a determinare il significato di singoli vocaboli o sintagmi (interpretazione
attività) ed è anche il risultato di tale attività (interpretazione prodotto)
 Interpretazione cognitiva (scientifica): atto di scoperta volto ad accertare significato\i di una
data espressione
 Interpretazione decisoria: atto di volontà volto ad attribuire ad una data espressione un
significato determinato a preferenza di altri
La norma rappresenta il risultato dell’attività interpretativa. I testi normativi sono equivoci perché si
prestano a più interpretazioni. Sono vaghi perché i loro contorni sono indefiniti.
L’equivocità scaturisce da 3 fattori:
1) Contesto nel quale si inserisce il testo normativo
2) I dogmi disorientano gli interpreti del diritto
3) Pluralità tecniche interpretative
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Spesso l’interprete si trova dinanzi a fattispecie rispetto alle quali l’applicabilità di una norma è dubbia (Es.
vendita di un bene a prezzo irrisorio => la compravendita potrebbe configurarsi come donazione dissimulata).
Anche le lacune e le antinomie si annoverano tra i problemi di interpretazione.
 Antinomie: il caso concreto è suscettibile di 2 diverse soluzioni indifferentemente applicabili
 Lacuna normativa: fattispecie per la quale nessuna norma dell’ordinamento prevede una
conseguenza giuridica
In realtà esse rappresentano il risultato delle decisioni interpretative degli operatori giuridici =>
l’interpretazione si configura come attività volta ad evitare lacune ed antinomie, non a risolverle in quante
esse nascono proprio dall’interpretazione.
L’antinomia può essere risolta non applicando una delle norme in contrasto (abrogandola, derogandola)
Le lacune possono essere colmate solo integrando l’ordinamento con norme nuove
Tutto ciò è creazione non interpretazione.
Il diritto presenta un alone di indeterminatezza causato da 2 problemi:
1. Indeterminatezza dell’ordinamento: è difficile individuare norme concretamente
appartenenti all’ordinamento giuridico(solleva problemi di interpretazione in astratto)
2. Indeterminatezza della singola norma: è difficile individuare le fattispecie che ricadono
nell’ambito di applicazione di una norma a causa della vaghezza del linguaggio ( solleva
problemi di interpretazione in concreto)
Perciò distinguiamo:

Interpretazione cognitiva: può configurarsi come rilevazione o descrizione di interpretazioni
passate ovvero come predizione di interpretazioni future; essa si esprime tramite enunciati del
linguaggio descrittivo e come tali veri o falsi (mette alla luce l’indeterminatezza dell’ordinamento
ossia l’equivocità dei testi normativi)

Interpretazione decisoria: sceglie uno dei significati assegnati al testo normativo, essa
presuppone l’interpretazione cognitiva che solleva il problema ch esso risolve. Si esprime
attraverso enunciati ascrittivi, come tali né veri né falsi (risolve l’indeterminatezza del’ordinamento
e l’equivocità dei testi normativi)

Interpretazione creativa: attribuisce al testo normativo un significato nuovo non rientrante nel
novero dei significati accertati dall’interpretazione cognitiva. Si esprime attraverso enunciati
ascrittivi, come tali né veri né falsi
Interpretazione(attribuisce un significato)≠integrazione(formula norme inespresse,ossia norme che
non costituiscono significato di alcuna disposizione)
Interpretazione in astratto: orientata ai testi senza riferimenti ai casi concreti(può essere cognitiva,
decisoria,creativa)
Interpretazione in concreto:orientata ai fatti al fine di individuare l’applicazione di una norma,
presuppone l’interpretazione in astratto. Quando fatta dal giudice di parla di applicazione del diritto
Interpretazione dottrinale:species di interpretazione in astratto operata dai giuristi accademici (è priva
di effetti giuridici)
Interpretazione giudiziale: compiuta dai giudici, è concreta e decisoria, produce effetti inter partes
Interpretazione autentica: compiuta dal legislatore, è astratta e decisoria,produce effetti erga omnes,
non innova il diritto, ma determina il significato di una legge preesistente per cui è ritenuta retroattiva
(l’interpretazione) => si sottolinea la prevalenza del potere normativo su quello interpretativo (soggezione
del giudice alla legge)
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Si contesta all’interpretazione autentica:
1. Le leggi interpretative sono retroattive illegittimamente
2. Minacciano il principio di separazione dei poteri; distinguiamo 2 concezioni

Il legislatore compiendo attività interpretativa invade il campo dei poteri riconosciuti agli
organi giurisdizionali => l’interpretazione deve essere interdetta al legislatore

L’interpretazione è attività creativa di diritto,sicché interpretare la legge significa produrla:
pertanto l’interpretazione dovrebbe essere interdetta al potere giudiziario(concezione
giacobina)
In realtà, il principio di separazione dei poteri, implica di vietare al legislatore di interpretare in
concreto e al giudice di interpretare in astratto.
Significato oggettivo: significato comune di un testo
Significato soggettivo: significato intenzionale dell’autore del testo
Significato originario: significato del testo normativo al momento dell’entrata in vigore
Significato attuale: significato che assume un testo normativo nel momento in cui viene interpretato
Disposizione: testo normativo(oggetto interpretazione)
Norma:significato del testo normativo (risultato interpretazione)
Norme congiunte: molte disposizioni esprimono più norme tra loro collegate
Norme disgiunte: molte disposizioni ambigue sono interpretate in modi diversi dando vita a più norme
disgiunte
Disposizioni sinonime: a 2 disposizioni corrisponde 1 sola norma
Combinato disposto:la norma è ricavata da più disposizioni tra loro combinate
Norma inespressa:norma che non costituisce il significato di una determinata disposizione; si ricava da 1
o più norme espresse, mediante un ragionamento che vede come premessa la norma espressa e come
conclusione quella inespressa
Vi sono 3 tipi di norme inespresse:
1) Ricavate con ragionamenti deduttivi/sillogistici, partendo da norme espresse(norme positive non
formulate)
2) Ricavati da enunciati interpretativi(prodotto dell’interpretazione)
3) Rilevate da tesi dogmatiche
Decisioni interpretative:sentenza del giudice costituzionale che si pronuncia su di una norma
Sentenza interpretativa di rigetto: una disposizione non è costituzionalmente legittima a meno che da
essa non si ricavi una determinata norma
Sentenza interpretativa di accoglimento: dichiarazione di incostituzionalità di una norma, la
disposizione dalla quale deriva la noma mantiene la sua validità
Ragionamento: sequenza di enunciati, uno di questi funge da conclusione, tutti gli altri fungono da
premesse
Ragionamento eletico: i componenti sono del discorso conoscitivo. Per essere valido deve avere carattere
deduttivo ( se le premesse sono vere, allora anche la conclusione è vera)
Ragionamento normativo: la conclusione è una norma , come tale né vera né falsa.
Secondo Jorgensen le norme hanno valore di verità perché corrispondono a doveri e valori(giustizia e
obbligatorietà) => i ragionamenti normativi sono possibili. D’altra parte ammette che nessun ragionamento
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normativo è valido perché le norme sono fatti e non entità concettuali =>non si può ragionare con
norme,ma si può ragionare con preposizioni fattuali (normative) in quanto hanno valore di verità. Non si
ragiona con norme nella loro interezza, ma solo con la loro parte descrittiva.
Ragionamento deduttivo: la conclusione è implicita nelle premesse, ha carattere cogente
Legge di Hume: non si possono produrre norme da proposizioni né proposizioni da norme
Per le decisioni degli organi amministrativi c’è l’obbligo di motivazione su base di norme precostituite,
mentre per quelle degli organi legislativi NO
Si distinguono 2 modelli di argomentazione:
1) Giustificazione interna: avente carattere logico/deduttivo, è costituito dalle premesse necessarie e
sufficienti s fondare il dispositivo del giudice(è sempre necessaria).
 Modello deontologico: decisione fondata su norme previamente individuate
 Modello teologico: decisione congruente ad un fine prefissato
Il carattere deduttivo garantisce la validità della conclusione, ma non la fondatezza giuridica
2) Giustificazione esterna:ulteriori premesse che contrastano le contestazioni sollevabili alle premesse
della giustificazione interna. Consiste in 2 serie di argomenti:
a) Argomenti adotti a sostegno della norma che si applica(premessa normativa). Può sollevare 3
tipi di problemi:
 Validità formale
 Interpretazione testi normativi(deve essere motivata)
 Validità materiale della norma assunta come premessa
b) Argomenti adotti a sostegno della premessa conoscitiva. Distinguiamo in:
 Ragionamenti del giudice di merito: la premessa conoscitiva è un fatto concreto assunto
come vero in rapporto di casualità con l’evento
 Ragionamenti del giudice di legittimità:la premessa conoscitiva è una preposizione la
quale conferma una contraddizione tra una decisione individuale e una norma o tra 2 norme
(giudicano su atti giuridici)
____________________________________________________________________________
Tecnica interpretativa:procedimento che parte da delle premesse per raggiungere ad una conclusione
Interpretazione letterale:interpretazione dichiarativa, che non estende né restringe il significato naturale
del testo normativo, si argomenta facendo appello alternativamente:
 Significato proprio delle parole: bisogna fare appello alle regole semantiche e sintattiche della
lingua. I termini comuni sono desumibili dai dizionari di lingua, i termini tecnici sono determinati
dallo stesso legislatore
 L’argomento al contrario (variante interpretativa):il legislatore ha detto ciò che voleva dire => No
interpretazione estensiva ( Es. art 48,1 cost.” Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età”. Argomentando al contrario si sosterrà che la disposizione in esame conferisca il
diritto di voto SOLO ai cittadini, nulla dicendo su stranieri ed apolidi) , vi è la creazione di una lacuna(l’art
48 non disciplina in alcun modo il caso di stranieri ed apolidi)
 L’argomento al contrario (variante produttiva):formula una norma inespressa che disciplina una
fattispecie non letteralmente prevista (Es. art 48,1 cost. esclude gli stranieri e gli apolidi dal diritto
di voto. “ se cittadini, allora D”(norma esplicita) si elabora la norma implicita “ Se non cittadini allora
non D”). Non vi è produzione di lacune
Interpretazione non letterale:
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 Intenzione del legislatore:rappresenta la volontà del legislatore che ha redatto un certo testo
normativo “la disposizione D esprime la norma N perché questa era l’intenzione del legislatore”.
Distinguiamo in :
a) Intenzione fattuale: attribuisce al testo normativo un significato a preferenza di altri (in
particolare il significato letterale)
b) Intenzione controfattuale:intenzione da attribuire alla fattispecie che si pensa la legge non
abbia disciplinato “ se il legislatore avesse previsto la fattispecie F, avrebbe disposto che…”.Tale
intenzione è una tecnica che serve a colmare le lacune
 Procedimento analogico: operazione che si compie risalendo da una norma espressa alla
formulazione di una inespressa (colma lacune)
 Finzione giuridica:tecnica giuridica tesa ad innovare una norma esistente così da adattarla alle
mutate condizioni sociali: estende ad una fattispecie conseguenze giuridiche dettate da altre
fattispecie ( Es. il vocabolo “uomo” viene inteso come comprensivo anche del genere femminile.. in
modo da estendere diritti degli uomini anche alle donne)
 L’argomento a fortiori:estende il campo di applicazione della norma oltre quello letterale. Il
legislatore, pur non avendo disciplinato una fattispecie, l’avrebbe sicuramente disciplinata se presa
in considerazione.
a) Se riguarda i diritti: assume la forma dell’argomento a majori ad minus (Es. se è consentito
praticare interessi al 20%, a maggior ragione, sarà consentito praticarli al 10%)
b) Se riguarda obblighi: assume la forma dell’argomento a minori ad majus ( Es. se è vietato
introdurre in un certo locale animali domestici, a maggior ragione, è vietato introdurre nello
stesso locale animali selvatici)
 Tecnica della dissociazione:introduce nel discorso del legislatore una distinzione cui il legislatore
non ha pensato affatto, in modo tale da ridurre il campo di applicazione di una disposizione ad alcune
soltanto delle fattispecie previste (Es. art 1428 c.c. “ l’errore è causa di annullamento del contratto”,
anche se non previsto espressamente la norma fa riferimento al solo errore unilaterale escludendo
quindi quello bilaterale)
 Interpretazione sistematica in senso lato:desume il significato di una disposizione dalla sua
collocazione nel sistema di diritto(poggia sulla c.d. sedes materiae). Tipica tecnica argomentativa è
quella della “incostanza terminologica”(ogni espressione del linguaggio legislativo riceve significato dal
contesto in cui è inserito)
 Interpretazione sistematica in senso stretto:previene le antinomie nell’ambito di un singolo testo
normativo, evitando di ricavare da una disposizione una norma in conflitto con un’ altra norma,
previamente ricavata dal medesimo testo normativo (il legislatore non intende contraddirsi)
 Interpretazione adeguatrice:adatta il significato di una disposizione al significato di altre di rango
superiore(previene le antinomie tra testi gerarchicamente ordinati). Es. sentenza interpretative di
rigetto della corte cost.
 Reductio ad absurdum:scarta una certa interpretazione, che se applicata, sfocerebbe in una norma
assurda
 Interpretazione evolutiva: la volontà del legislatore muta e si adatta continuamente alle
circostanze economiche, sociali, culturali ecc..Può essere sia estensiva che restrittiva (Es. nell’art 528
c.p. il vocabolo “osceno” esclude che siano considerati osceni scritti o spettacoli che in passato erano
ritenuti tali)
Art. 12,1 disp. prel. C.c.: disciplina l’interpretazione decisoria, imponendo ai giudici di scegliere quel
significato che corrisponde al significato proprio delle parole e alla volontà dell’autore del testo in
questione. In caso di conflitto l’interprete deve preferire l’intenzione del legislatore a prescindere da quello
che sia il significato letterale
Art 12,2 disp.Prel.c.c.:ammette l’integrazione del diritto in presenza di lacune ricorrendo all’analogia, in
seguito facendo ricorso a principi generali dell’ordinamento
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I principi:norme a fattispecie aperta e defettibile; sono norme fondamentali in quanto giustificano altre
norme (incorporano valori); essi sono percepiti come ovvi e giusti, non richiedono giustificazione.
 Principi costituzionali: vincolanti per il legislatore
 Principi legislativi:sono derogabili o abrogabili dalla legge stessa
 Principi generali: (di solito costituzionali) abbracciano l’intero ordinamento
 Principi settoriali: riguardano un determinato settore
 Principi espressi: formulati da disposizioni normative( Es. principio di uguaglianza)
 Principi inespressi:formulati dagli interpreti tramite integrazione del diritto (Es. principio di ordine
pubblico). Le tecniche di formulazione dei principi inespressi sono 3:
1) Estrapolare norme generali da norme particolari
2) Formulare ipotesi intorno agli scopi prefissati dal legislatore, in modo da desumere da una norma
la sua ratio
3) Elaborare una norma implicita, che si suppone strumentale all’attuazione di un principio, ed
elevare a rango di principio la norma implicita così costituita
I principi vengono utilizzati sia per giustificare una interpretazione adeguatrice sia per integrare il diritto in
presenza di lacune.
Possono esservi conflitti tra principi. Tali principi presentano 3 caratteristiche:
1)Conflitti tra principi costituzionali o di pari rango gerarchico
2)Il conflitto tra principi sono antinomie “in concreto”
3)Il conflitto tra principi sono antinomie del tipo parziale bilaterale
Sono risolti tramite la tecnica del “Bilanciamento (o ponderazione) dei principi” che consiste nell’istituire
tra i principi in conflitto una gerarchia assiologia mobile che vada ad attribuire , mediante un
soggettivo giudizio di valore, ad un principio valore superiore rispetto agli altri. Il principio di maggior
valore verrà applicato, gli altri verranno accantonati.(la soluzione così trovata vale solo inter partes,
potendo la gerarchia mobile mutare in base a fatti concreti diversi)
Lacune normative: fattispecie per la quale nessuna norma prevede una conseguenza giuridica
Lacune tecniche: manca una norma la cui esistenza sia condizione necessaria per l’efficacia di un’altra
norma (Es. una norma istituisce un certo organo elettivo,ma nessuna norma stabilisce quale sistema
elettorale debba adottarsi)
Lacune assiologiche: la fattispecie è disciplinata in maniera insoddisfacente, manca una norma giusta
per norma “giusta” possono intendersi 2 cose diverse:
 Una norma che è richiesta dal senso di giustizia di chi parla
 Una norma la cui emanazione è richiesta da un’altra norma
Lacune istituzionali: viene meno una delle istituzioni essenziali dell’ordinamento (Es. il presidente della
repubblica o le camere omettono la sostituzione dei giudici costituzionali, di nomina rispettivamente
presidenziale e parlamentare, cessati)
Dogma dalla completezza del diritto:il dritto è un sistema logico chiuso, tale completezza dipende non
solo dai testi normativi, ma anche dall’interpretazione che è capace di prevenire o produrre lacune.
Procedimenti volti a produrre lacune sono:
 L’argomento al contrario(variante interpretativa)
 L’argomento della dissociazione
Procedimenti volti a colmare l lacune sono:
 L’argomento dell’intenzione controfattuale
 L’argomento al contrario (variante produttiva)
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 L’interpretazione estensiva
 L’interpretazione evolutiva
La corte costituzionale sovente si astiene dal pronunciare una sentenza di accoglimento , in quanto
potrebbe provocare una lacuna dell’ordinamento,in tal caso la corte pronuncia sentenza di rigetto , ed al
contempo,rivolge un monito al legislatore affinchè adegui la norma in considerazione al dettato
costituzionale.
 Sentenze additive: la corte nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma ne aggiunge una
parte che la rende conforme alla costituzione
 Sentenze sostitutive:la corte sostituisce una parte della disposizione normativa con altra
Antinomie in astratto:2 norme distinte prevedono conseguenze giuridiche incompatibili per la stessa
fattispecie astratta (le fattispecie si sovrappongono concettualmente.
Antinomie in concreto: 2 norme(in sede di applicazione) connettono conseguenza giuridiche
incompatibili ad una medesima fattispecie concreta(fattispecie concettualmente indipendenti)
Antinomie totali: 2 norme antinomiche prevedono conseguenze incompatibili alla medesima classe di
fattispecie
Antinomie parziali unilaterali: la classe di una fattispecie normativa è interamente inclusa nella classe
di fattispecie disciplinata da altra norma
Antinomie parziali bilaterali: 2 classi di fattispecie si intersecano, sicché alcune delle fattispecie
disciplinate da una norma coincidono con alcuni fatti disciplinate dall’altra
Tecniche volte ad evitare le antinomie:
 Interpretazione sistematica in senso stretto
 Interpretazione adeguatrice
 Interpretazione restrittiva
 Argomento al contrario(variante interpretativa)
tecniche volte a risolvere le antinomie:
 Principio di specialità: “lex speciali derogat generali” (le 2 norme in contrasto sono contigue)
 Principio cronologico:la norma successiva abroga la precedente (le norme provengono da diverse
fonti, ma sono dello stesso tipo)
 Principio gerarchico:la norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore ( le norme
provengono da fonti diverse)
 Principio di competenza:legge regionale contrasta con una materia devoluta alla competenza
esclusiva dello stato
Antinomia tra norma comunitaria e legge: la legge viene disapplicata
Antinomia tra norma comunitaria e costituzione: prevale la norma comunitaria tranne nel caso il
conflitto comprenda norme costituzionali che sanciscano principi inviolabili
Antinomie tra principi costituzionali: si usa la tecnica del “bilanciamento dei principi”
Possono esservi casi di interferenza tra :
 Principio di specialità e quello gerarchico: prevale il principio gerarchico
 Principio di specialità e quello cronologico: prevale il principio cronologico
 Principio gerarchico e quello cronologico:prevale il principio gerarchico, ma se la norma di
rango superiore è successiva rispetto a quella inferiore i 2 principi concorrono. Potranno applicarsi
entrambi
Il diritto nasce dalla combinazione di legislazione ed interpretazione
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
I legislatori producono le disposizioni

L’interprete esercita un’attività interpretativa decisoria,volta alla scelta di una norma tra le tante
espresse dalla disposizione oggetto di interpretazione
L’interpretazione costituzionale differisce per i soggetti abilitati a porla in essere (organi
costituzionali). Non è possibile l’interpretazione autentica perché una costituzione successiva sarebbe
intesa come nuova costituzione
Due alternative metodologiche riguardano esclusivamente i testi costituzionali:
1) Interpretazione originalista: attribuisce al testo il suo significato originario. Si presenta nelle
varianti testualistica o intenzionalistica a seconda che si consideri il significato oggettivo o soggettivo
2) Interpretazione evolutiva:attribuisce al testo significati nuovi diversi da quello originario(tale
forma viola le norme di revisione costituzionale)
Sovra interpretazione:procedura di integrazione del diritto volta a manipolare un testo normativo al fine
di ricavarne norme inespresse(consente di ricavare dal testo costituzionale norme idonee a disciplinare
qualunque aspetto della vita sociale e politica)
Le disposizioni dell’ art. 12 disp.Prel.c.c si applicano anche all’interpretazione costituzionale?
Risposta negativa:tale articolo è anteriore alla costituzione per cui non può regolarla
Risposta positiva:i documenti costituzionali sono testi normativi per cui possono applicarsi metodi
comunemente impiegati per l’interpretazione della legge
Secondo la corte costituzionale l’art.2 cost. fa anche riferimento indiretto a diritti innominati. Essi sono
inviolabili (la repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo) e con efficacia erga omnes
Le disposizioni costituzionali possono far rinvio alla legge:
 Meri rinvii:l’interprete deve ricercare la disciplina della fattispecie in questione nella legge
 Riserve di competenza:la fattispecie in questione può essere disciplinata solo dalla legge e non da
altre fonti
Revisione costituzionale:non altera i principi costituzionali, si verifica nei casi di :
 Introduzione di una nuova legge
 Soppressione di una legge
 Sostituzione di una norma preesistente
Vi sono limiti inespressi alla revisione , tali limiti sono i valori supremi su cui la costituzione si fonda (non
sono removibili)
Il procedimento di revisione costituzionale può essere usato per modificare le stesse norme che lo
disciplinano?
SI, non vi è nulla di strano che una norma contraddica quella da cui trae validità
NO, perché una norma non può sensatamente riferirsi a se stessa
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