Aree di interesse ecologico: aspetti applicativi e casi
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Aree di interesse ecologico: aspetti applicativi e casi
PRIMO PIANO NUOVA PAC Il 5% dei seminativi deve essere costituito da Ecological focus area di Angelo Frascarelli Aree di interesse ecologico: aspetti applicativi e casi pratici Come rispettare le EFA senza diminuire la produzione? L e aree di interesse ecologico sono uno dei tre impegni del greening (tab. 1), che è entrato in vigore con la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015. Molto spesso le aree di interesse ecologico sono anche indicate come ecological focus area (EFA), secondo la terminologia inglese. L’applicazione delle EFA è molto complessa e suscita molte domande, per i suoi vari aspetti applicativi nei tanti casi pratici che in questi mesi devono affrontare gli agricoltori italiani. L’obiettivo di ogni imprenditore agricolo è quello di rispettare le EFA, ai fine di percepire il pagamento greening, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi. Quando si applicano le EFA? Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Il 5% di EFA si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti (tab. 1). Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico (tab. 2). La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio. Il greening è stato fortemente criticato dal nuovo Parlamento europeo, dal nuovo Commissario all’Agricoltura Phil Hogan e dalla maggior parte degli Stati membri, per cui l’ipotesi di aumentare le EFA al 7% nel 2018 appare poco probabile. Quando non si applicano le EFA? L’impegno di destinare il 5% dei seminativi ad EFA non si applica nelle aziende: •con superfici a seminativo inferiori a 15 ettari; •i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 3); Tab. 2 – L’ applicazione delle EFA Superficie aziendale a seminativo fino a 15 ettari maggiore di 15 ettari Percentuali da rispettare 0% 5% Tab. 1 – Superfici e impegni del greening Impegni Diversificazione Mantenimento dei prati e pascoli permanenti Aree di interesse ecologico 10 terra vita 010_016_PrimoPiano.indd 10 Superficie agricola Seminativi Prati e pascoli permanenti Seminativi Colture Colture avvicendate, comprese serre Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri Colture avvicendate, comprese serre •la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 4). Tipologie di aree ecologiche Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2): a)terreni lasciati a riposo; b)terrazze; c)e lementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile; d)fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente e)ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai PSR; f)fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; g)superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari; h)s uperfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei PSR; i)superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi. j)superfici con colture azotofissatrici. Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5. n. 7-2015 14 febbraio 10/02/15 18:14 Tab. 3 - Casi particolari di non applicazione (art. 46, par. 4, lett. a) Superficie a seminativo (ha) 100 110 110 80 160 200 45 Colture loietto: 76 ha mais: 24 ha loietto: 55 ha mais: 25 ha soia: 30 ha loietto: 55 ha mais: 30 ha grano: 25 ha set aside: 64 ha grano duro: 16 ha loietto: 128 ha grano tenero: 32 ha erba medica: 160 ha grano duro: 30 ha set aside: 10 ha set aside: 15 ha favino: 10 ha trifoglio: 10 ha grano duro: 10 ha Erba + set aside + leguminose 76% Altri seminativi (ha) 24 ha Rispetto EFA 77% 25 ha SI SI 73% 55 ha NO 80% 16 ha SI 78% 32 ha NO 85% 30 ha SI 78% 10 ha SI Tab. 4 - Casi particolari di non applicazione (art. 46, par. 4, lett. b) Superficie agricola Colture (ha) 200 prato permanente: 175 ha orzo: 25 ha 155 prato permanente: 120 ha mais: 35 ha 130 prato permanente: 70 ha erba medica: 30 ha grano tenero: 30 ha 120 prato permanente: 70 ha loietto: 20 ha grano tenero: 30 ha 100 riso: 70 ha erba medica: 10 ha mais: 20 ha 100 riso: 70 ha grano: 10 ha mais: 20 ha Prato permanente + erba + colture sommerse 88% Altri seminativi (ha) 25 ha Rispetto EFA SI 77% 35 ha NO 77% 30 ha SI 75% 30 ha NO 80% 20 ha SI 70% 30 ha NO Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dal art. 46, par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le colture azotofissatrici, utilizzabili come aree di interesse ecologico (tab. 6). Su tali colture azotofissatrici sono posti due vincoli: •rispetto dei vincoli della direttiva 91/676/ CEE (Direttiva Nitrati); •distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del de- DEFINIZIONI: ERBA O ERBACEE DA FORAGGIO Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali (art. 4, par. 1, lett. i), Reg. 1307/2013). In questa definizione rientra l’erba medica, il loietto, il trifoglio e colture simili. Non rientrano il mais insilato o altri erbai. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento. I terreni a riposo, le terrazze, gli ettari agroforestali, fasce lungo le zone periferiche delle foreste e le colture azotofissatrici devono essere sui seminativi dell’azienda. Il bosco ceduo a rotazione rapida e le superfici oggetto di imboschimento, visto che queste superfici sono classificate come “colture permanenti”, possono essere situate anche al di fuori dei seminativi dell’azienda. Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone possono essere situate anche adiacenti ai seminativi dell’azienda (fig. 1), ma non fuori dall’adiacenza dei seminativi (fig. 2 e 3). Il calcolo del 5% creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. Sulle colture azotofissatrici non ci sono vincoli realtivi all’uso dei diserbanti e/ concimazioni. Le aree di interesse ecologico (EFA) devono essere situate (tab. 7): •sui seminativi dell’azienda; •anche adiacenti ai seminativi dell’azienda, nel caso in cui gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone; • al di fuori dei seminativi, se trattasi delle Il calcolo delle EFA deve tener conto dei seminativi e di alcuni elementi caratteristici delle EFA (art. 46, par. 1, Reg. 1307/2013). Più precisamente, quando vengono considerati alcuni elementi caratteristici, il calcolo delle EFA è pari a: EFA = 5% * (S + c + d + g + h) S = seminativi; c = superfici occupate da terrazze; d = superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio; g = superfici con bosco ceduo a rapida rotazione; h = superfici oggetto di imboschimento con »»» PSR. n. 7-2015 14 febbraio 010_016_PrimoPiano.indd 11 terra vita 11 10/02/15 18:14 PRIMO PIANO Terreni a riposo Per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda. Il terreno lasciato a riposo prevede comunque un’attività di gestione e può essere: a)terreno nudo totalmente privo di vegetazione; Pertanto il calcolo delle EFA è pari: •al 5% dei seminativi, se l’azienda dichiara solo i seminativi come EFA; •al 5% dei seminativi più alcuni elementi caratteristici delle EFA. Ad esempio, un’azienda con 100 ettari di seminativi e 10 ettari di bosco ceduo a rapida rotazione (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 110 ettari, pari quindi 5,5 ettari di EFA. Altro esempio: un’azienda con 50 ettari di seminativi e 3 ettari di siepi e fasce tampone (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 53 ettari, pari quindi 2,65 ettari di EFA. Fattori di conversione e ponderazione I tipi di aree di interesse ecologico, elencate nella tabella 5, sono molto diversi tra di loro, b)terreno coperto da vegetazione spontanea; c)terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali. Sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compre- so fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: a)pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, b)terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; c)colture a perdere per la fauna; d)lavorazioni del terreno allo sia per unità di misura (ad esempio le siepi di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di ettaro una coltura azotofissatrice). Per semplificare l’amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri si avvalgono, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall’area di interesse ecologico dell’azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell’allegato X del Reg. 1307/2013. L’Italia ha adottato gli stessi fattori di conversione e/o di ponderazione del regolamento comunitario (tab. 8). Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari. Bordo di campo. scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria; e)lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; f)lavorazioni funzionali all’esecuzione d’interventi di miglioramento fondiario. Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA. Ad esempio, il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è pari a 5 e il fattore di conversione è 2, quindi 1.000 metri lineari di siepe corrisponde a 10.000 m² di EFA. Altro esempio: il fattore di conversione dei fossati (m/m²) è pari a 3 e il fattore di conversione è 2, quindi 2.000 metri lineari di fossato corrisponde a 12.000 m² di EFA. Altro esempio: il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7; quindi 10 ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA. Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento, colture azotofissatrici, terreni Greening fossato. Bordo di campo. 12 terra vita 010_016_PrimoPiano.indd 12 n. 7-2015 14 febbraio 10/02/15 18:14 Tab. 5 - Tibologie di aree di interesse ecologico (EFA) EFA Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Fasce tampone Ettari agroforestali Fasce di ettari ammissibili Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture intercalari (1) Superfici con colture azotofissatrici Descrizione Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola. Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre terrazze. Altezza minima 0,5 metri. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio: a)siepi o fasce alberate di larghezza 2-20 metri; b)alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; in base al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 2) sono considerati, in filari, anche alberi con chioma inferiore ai 4 metri se appartenenti alla specie Cupressus semprevirens (varietà pyramidalis o stricta) e Populus nigra, varietà italica, con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10; c)alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d)gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e)bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f)stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g)fossati di larghezza massima di 10 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h)muretti di pietra tradizionali: lunghezza minima 10 metri, altezza 0,3-5 metri, larghezza 0,5-5 metri. Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente. Larghezza 1-5 metri. Nelle fasce tampone sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri. Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono considerate quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie. Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Larghezza minima 1 metro. Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Nelle superfici non è consentito l’uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l’utilizzo d’interventi biotecnologici come l’uso di trappole a feromoni e di concimi organici. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 3) stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, ontani, olmi, platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni. Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi. Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 4) ha fissato l’elenco delle colture azotofissatrici ammissibili come EFA (tab. 6). Tali colture sono presenti durante il ciclo vegetativo. La coltivazione delle colture azofissatrici è consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno. (1) EFA non utilizzabile dall’Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992). Fonte: Reg. 639/2014 e decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. lasciati a riposo, ecc.) per poi trasformarli in EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o di ponderazione. Se tali elementi non sono sufficienti, dovrà introdurre qualche nuova area ecologica (ad esempio una coltura azotofissatrice o ter- reni lasciati a riposo) per soddisfare il 5% di EFA. Facciamo un esempio. Un agricoltore deve avere la presenza di 5 ettari di EFA. In primo luogo, l’agricoltore rileva le EFA strutturali presenti nella propria azienda: siepi, bordi di campi, alberi isolati, fossati e bosco ceduo (tab. 9). Tali elementi, considerando i relativi fattori di conversione e di ponderazione, sviluppano 29.300 m2 di EFA (2,93 ettari), che non sono sufficienti per soddisfare il 5% di »»» EFA (5 ettari). n. 7-2015 14 febbraio 010_016_PrimoPiano.indd 13 terra vita 13 10/02/15 18:14 PRIMO PIANO Tab. 6-Elenco specie azotofissatrici Tab. 7 - Le EFA e loro posizionamento EFA arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) Sui seminativi Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Fasce tampone Ettari agroforestali Fasce di ettari ammissibili Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture azotofissatrici Adiacenti ai seminativi X X X X X X Al di fuori dei seminativi X X X X X Tab. 8 - Fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle EFA Elementi caratteristici Fonte: decreto ministeriale n. 6513,18/11/2014 (Alleg. III). Per raggiungere questo obiettivo, l’agricoltore introduce 3 ettari di favino, che sviluppano 2,1 ettari di EFA, in modo da raggiungere i 5 ettari di EFA (tab. 9). Le pratiche equivalenti Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 3) prevede un sistema di equivalenza d’inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli all’ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Le pratiche equivalenti sono elencate nell’allegato IX del Reg. 1307/2013 e sono contemplate da: •i regimi agroambientali dei PSR (Reg. 1698/2005 o Reg. Ce 1305/013) che adottano misure equivalenti; Terreni lasciati a riposo (per m²). Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate b) Alberi isolati c) Alberi in filari d) Gruppi di alberi/ boschetti e) Bordi dei campi f) Stagni g) Fossati h) Muretti di pietra tradizionali i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda Fasce tampone Ettari agroforestali Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: Senza produzione Con produzione Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture azotofissatrici U.M. m2 m2 ml n. ml m2 ml m2 ml ml m2 ml m2 ml ml ml m2 m2 m2 Fattore Fattore di conversione di (m/albero/m²) ponderazione 2 5 20 5 6 3 1 6 6 6 - 1 1 2 1,5 2 1,5 1,5 1,5 2 1 1 1,5 1 1,5 0,3 0,3 1 0,7 EFA (se si applicano entrambi i fattori) 1 m2 2 m2 10 m2 30 m2 10 m2 1,5 m2 9 m2 1,5 m2 6 m2 1 m2 1 m2 9 m2 1 m2 9 m2 1,8 m2 0,3 m2 1 m2 0,7 m2 Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014 e emanando decreto ministeriale. Tab. 9 - Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione 14 Elementi caratteristici Unità di misura EFA rilevate in azienda Siepe Bordi di campo Alberi isolati Fossati Bosco ceduo a rotazione rapida Favino - coltura azotofissatrice TOTALE metro lineare metro lineare n. metro lineare m2 m2 200 100 10 2.500 30.000 30.000 terra vita 010_016_PrimoPiano.indd 14 Fattore di conversione Fattore di ponderazione Entrambi i fattori (m/albero/m2) (m2) 5 2 10 20 1,5 30 20 1,5 30 3 2 6 n.p. 0,3 0,3 n.p. 0,7 0,7 EFA (m2) 2.000 3.000 300 15.000 9.000 21.000 50.300 5,03 ettari n. 7-2015 14 febbraio 10/02/15 18:14 Fig. 1 - Adiacenza Fig. 2 - Non adiacenza Questa siepe è adiacente ai seminativi quindi è considerata come una potenziale EFA. Seminativi •i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali. Il decreto ministeriale, in corso di emanazione, ha previsto che nel 2015 gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti, ai fini del rispetto del greening. Questa scelta è dovuta al fatto che le pratiche equivalenti dovevano essere individuate dallo Stato membro per ogni PSR, ma i PSR 2014-2020 devono essere ancora approvati. Quindi l’individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire all’interno dei PSR 2007-2013. Questa individuazione avrebbe avuto la validità per il solo anno 2015, mentre dal 2016 l’individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire con i nuovi PSR 2014-2020. Per questa ragione, »»» il decreto ministeriale ha evitato l’u- Questa siepe, a causa della strada, non è ammissibile perché non adiacente ai seminativi. Quindi questa siepe non è considerata EFA. S i e p e S t r a d a Seminativi S i e p e Fig. 3 - Non adiacenza sul lato lungo Il lato lungo di questa siepe non è adiacente, in quanto è il lato più corto che tocca la superficie a seminativo. Quindi questa siepe non è considerata come EFA. Seminativi Prato permanente S i e p e Prato permanente Coltura azotofissatrice: (a sinistra) soia e (a destra) erba medica. n. 7-2015 14 febbraio 010_016_PrimoPiano.indd 15 terra vita 15 10/02/15 18:14 PRIMO PIANO Criteri aggiuntivi per definire correttamente un’area di interesse ecologico I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7*. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l’altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali. Altezza minima 0,5 metri. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2 *o 3*, nonché i seguenti elementi: siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; alberi isolati con chioma del diametro minimo di quattro metri; alberi in filari con chioma del diametro minimo di quattro metri (lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; in base al decreto ministeriale n. 6513 del 18/11/2014 sono considerati, in filari, anche alberi con chioma inferiore ai 4 metri se appartenenti alla specie Cupressus semprevirens (varietà pyramidalis o stricta) e Populus nigra, varietà italica, con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10); gruppi di alberi le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ettari in entrambi i casi; bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; stagni della superficie massima di 0,1 ha (non sono considerati Efa i serbatoi di cemento o di plastica); fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio (non sono considerati Efa i canali con pareti di cemento); muretti di pietra tradizionali. Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o CGO 10* e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. Larghezza 1-5 metri. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall’art. 44 Reg. (CE) n. 1698/2005 o dall’art. 23 Reg. (UE) n. 1305/2013. Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri. Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati. Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici rispondenti ai requisiti di area di interesse ecologico. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. L’Italia non ha previsto condizioni aggiuntive, ad eccezione del rispetto dei vincoli della direttiva 91/676/ CEE (Direttiva Nitrati) e della distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/11/2009: conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 21/5/1992:conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) *BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua; nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’art.3, par. 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua previste nell’allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione dev’ssere conforme ai programmi d’azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell’art.5, par. 4 della direttiva 91/676/CEE. *CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991: protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) *CGO 10 Reg.(CE) n. 1107/2009 del Parlamento UE e del Consiglio, del 21/10/2009:immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24/11/2009, pag.1) Fonte: Reg. 639/2014 e decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. 16 terra vita 010_016_PrimoPiano.indd 16 Bosco ceduo a rapida rotazione. tilizzo della pratiche equivalenti per il 2015, rimandando questa decisione al 2016. Gli effetti delle aree ecologiche L’impegno delle aree di interesse ecologico provoca maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà ad destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio. Invece, l’obbligo delle EFA è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. maiscoltura della pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. granidurocoltura del Tavoliere delle Puglie). Un’azienda interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l’agricoltore che non ha la convenienza ad introdurre il set aside ecologico (terreni lasciati a riposo), potrà valutare l’introduzione di una coltura azotofissatrice, come la soia che, oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato. Oppure potrà scegliere di rinunciare al pagamento greening; alcuni maiscoltori della pianura padana hanno già valutato di rinunciare al pagamento greening pur di proseguire la monocoltura di mais. La maggior parte degli agricoltori sta trovando soluzioni efficienti al vincolo delle EFA con le colture azoto-fissatrici, ad esempio la soia al Nord e le leguminose al centro-sud. n n. 7-2015 14 febbraio 10/02/15 18:14