...

Aree di interesse ecologico: aspetti applicativi e casi

by user

on
Category: Documents
18

views

Report

Comments

Transcript

Aree di interesse ecologico: aspetti applicativi e casi
PRIMO PIANO
NUOVA PAC Il 5% dei seminativi deve essere costituito da Ecological focus area
di Angelo Frascarelli
Aree di interesse ecologico:
aspetti applicativi e casi pratici
Come rispettare
le EFA senza
diminuire la
produzione?
L
e aree di interesse ecologico sono uno
dei tre impegni del greening (tab. 1), che
è entrato in vigore con la nuova Pac, dal 1°
gennaio 2015. Molto spesso le aree di interesse ecologico sono anche indicate come
ecological focus area (EFA), secondo la terminologia inglese.
L’applicazione delle EFA è molto complessa e
suscita molte domande, per i suoi vari aspetti
applicativi nei tanti casi pratici che in questi
mesi devono affrontare gli agricoltori italiani. L’obiettivo di ogni imprenditore agricolo è
quello di rispettare le EFA, ai fine di percepire il pagamento greening, senza diminuire la
produzione e senza aumentare i costi.
Quando si applicano le EFA?
Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei
seminativi dell’azienda ad aree di interesse
ecologico (EFA).
Il 5% di EFA si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti (tab. 1). Le
aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a
seminativo sono esonerate dall’obbligo delle
aree di interesse ecologico (tab. 2).
La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018, a seguito di
una relazione della Commissione, che dovrà
essere presentata entro il 31 marzo 2017, e
di un atto legislativo del Parlamento europeo
e del Consiglio.
Il greening è stato fortemente criticato dal
nuovo Parlamento europeo, dal nuovo Commissario all’Agricoltura Phil Hogan e dalla
maggior parte degli Stati membri, per cui
l’ipotesi di aumentare le EFA al 7% nel 2018
appare poco probabile.
Quando non si applicano le EFA?
L’impegno di destinare il 5% dei seminativi ad
EFA non si applica nelle aziende:
•con superfici a seminativo inferiori a 15 ettari;
•i cui seminativi sono utilizzati per più del
75% per la produzione di erba o altre piante
erbacee da foraggio, per terreni lasciati
a riposo, investiti a colture leguminose o
sottoposti a una combinazione di tali tipi di
impieghi, a condizione che i seminativi non
sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 3);
Tab. 2 – L’ applicazione delle EFA
Superficie aziendale a
seminativo
fino a 15 ettari
maggiore di 15 ettari
Percentuali da rispettare
0%
5%
Tab. 1 – Superfici e impegni del greening
Impegni
Diversificazione
Mantenimento dei prati e pascoli
permanenti
Aree di interesse ecologico
10 terra vita
010_016_PrimoPiano.indd 10
Superficie agricola
Seminativi
Prati e pascoli permanenti
Seminativi
Colture
Colture avvicendate, comprese serre
Prati permanenti, pascoli permanenti,
pascoli magri
Colture avvicendate, comprese serre
•la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o
altre piante erbacee da foraggio o investita
a colture sommerse (es. riso) o sottoposta
a una combinazione di tali tipi di impieghi, a
condizione che i seminativi non sottoposti
a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 4).
Tipologie di aree ecologiche
Gli Stati membri decidono cosa può essere
considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal
Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2):
a)terreni lasciati a riposo;
b)terrazze;
c)e lementi caratteristici del paesaggio,
compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda, tra cui possono rientrare
elementi caratteristici del paesaggio che
non sono inclusi nella superficie ammissibile;
d)fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a
condizione che queste siano distinte dalla
superficie agricola ammissibile adiacente
e)ettari agro-forestali che ricevono, o che
hanno ricevuto, un sostegno dai PSR;
f)fasce di ettari ammissibili lungo le zone
periferiche delle foreste;
g)superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale
e/o prodotti fitosanitari;
h)s uperfici oggetto di imboschimento, ai
sensi dei PSR;
i)superfici con colture intercalari o manto
vegetale ottenuto mediante l’impianto o
la germinazione di sementi.
j)superfici con colture azotofissatrici.
Il significato tecnico e la descrizione delle
suddette tipologie di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5.
n. 7-2015 14 febbraio
10/02/15 18:14
Tab. 3 - Casi particolari di non applicazione (art. 46, par. 4, lett. a)
Superficie a
seminativo (ha)
100
110
110
80
160
200
45
Colture
loietto: 76 ha
mais: 24 ha
loietto: 55 ha
mais: 25 ha
soia: 30 ha
loietto: 55 ha
mais: 30 ha
grano: 25 ha
set aside: 64 ha
grano duro: 16 ha
loietto: 128 ha
grano tenero: 32 ha
erba medica: 160 ha
grano duro: 30 ha
set aside: 10 ha
set aside: 15 ha
favino: 10 ha
trifoglio: 10 ha
grano duro: 10 ha
Erba + set aside +
leguminose
76%
Altri seminativi
(ha)
24 ha
Rispetto EFA
77%
25 ha
SI
SI
73%
55 ha
NO
80%
16 ha
SI
78%
32 ha
NO
85%
30 ha
SI
78%
10 ha
SI
Tab. 4 - Casi particolari di non applicazione (art. 46, par. 4, lett. b)
Superficie agricola
Colture
(ha)
200
prato permanente: 175 ha
orzo: 25 ha
155
prato permanente: 120 ha
mais: 35 ha
130
prato permanente: 70 ha
erba medica: 30 ha
grano tenero: 30 ha
120
prato permanente: 70 ha
loietto: 20 ha
grano tenero: 30 ha
100
riso: 70 ha
erba medica: 10 ha
mais: 20 ha
100
riso: 70 ha
grano: 10 ha
mais: 20 ha
Prato permanente + erba
+ colture sommerse
88%
Altri seminativi
(ha)
25 ha
Rispetto
EFA
SI
77%
35 ha
NO
77%
30 ha
SI
75%
30 ha
NO
80%
20 ha
SI
70%
30 ha
NO
Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito che sono considerate
come EFA tutte quelle elencate dal art. 46,
par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture intercalari.
Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le
colture azotofissatrici, utilizzabili come
aree di interesse ecologico (tab. 6). Su tali
colture azotofissatrici sono posti due vincoli:
•rispetto dei vincoli della direttiva 91/676/
CEE (Direttiva Nitrati);
•distanza di almeno dieci metri dal ciglio di
sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del de-
DEFINIZIONI: ERBA
O ERBACEE
DA FORAGGIO
Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei
pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di
sementi per pascoli o prati
nello Stato membro, utilizzati
o meno per il pascolo degli
animali (art. 4, par. 1, lett. i),
Reg. 1307/2013).
In questa definizione rientra
l’erba medica, il loietto, il trifoglio e colture simili. Non rientrano il mais insilato o altri
erbai.
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento.
I terreni a riposo, le terrazze, gli ettari agroforestali, fasce lungo le zone periferiche delle
foreste e le colture azotofissatrici devono
essere sui seminativi dell’azienda.
Il bosco ceduo a rotazione rapida e le superfici oggetto di imboschimento, visto che queste superfici sono classificate come “colture
permanenti”, possono essere situate anche
al di fuori dei seminativi dell’azienda.
Gli elementi caratteristici del paesaggio e le
fasce tampone possono essere situate anche adiacenti ai seminativi dell’azienda (fig.
1), ma non fuori dall’adiacenza dei seminativi
(fig. 2 e 3).
Il calcolo del 5%
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad
almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei
restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli
obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.
Sulle colture azotofissatrici non ci sono vincoli realtivi all’uso dei diserbanti e/ concimazioni.
Le aree di interesse ecologico (EFA) devono
essere situate (tab. 7):
•sui seminativi dell’azienda;
•anche adiacenti ai seminativi dell’azienda, nel caso in cui gli elementi caratteristici
del paesaggio e le fasce tampone;
•
al di fuori dei seminativi, se trattasi delle
Il calcolo delle EFA deve tener conto dei seminativi e di alcuni elementi caratteristici delle EFA (art. 46, par. 1, Reg. 1307/2013).
Più precisamente, quando vengono considerati alcuni elementi caratteristici, il calcolo
delle EFA è pari a:
EFA = 5% * (S + c + d + g + h)
S = seminativi;
c = superfici occupate da terrazze;
d = superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio;
g = superfici con bosco ceduo a rapida rotazione;
h = superfici oggetto di imboschimento con
»»»
PSR.
n. 7-2015 14 febbraio
010_016_PrimoPiano.indd 11
terra vita
11
10/02/15 18:14
PRIMO PIANO
Terreni a riposo
Per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo,
incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un
periodo minimo continuativo
di otto mesi nell’anno di domanda.
Il terreno lasciato a riposo prevede comunque un’attività di
gestione e può essere:
a)terreno nudo totalmente
privo di vegetazione;
Pertanto il calcolo delle EFA è pari:
•al 5% dei seminativi, se l’azienda dichiara
solo i seminativi come EFA;
•al 5% dei seminativi più alcuni elementi caratteristici delle EFA.
Ad esempio, un’azienda con 100 ettari di seminativi e 10 ettari di bosco ceduo a rapida
rotazione (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 110 ettari, pari quindi 5,5
ettari di EFA.
Altro esempio: un’azienda con 50 ettari di seminativi e 3 ettari di siepi e fasce tampone
(dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di
EFA su 53 ettari, pari quindi 2,65 ettari di EFA.
Fattori di conversione
e ponderazione
I tipi di aree di interesse ecologico, elencate
nella tabella 5, sono molto diversi tra di loro,
b)terreno coperto da vegetazione spontanea;
c)terreno seminato esclusivamente per la produzione
di piante da sovescio o per
la produzione di compost,
ammendanti o fertilizzanti
naturali.
Sui terreni a riposo utilizzati
come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni
altra operazione di gestione
del suolo, nel periodo compre-
so fra il 1° marzo e il 31 luglio
di ogni anno.
Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche
nei seguenti casi:
a)pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio
o piante biocide,
b)terreni interessati da interventi di ripristino di habitat
e biotopi;
c)colture a perdere per la fauna;
d)lavorazioni del terreno allo
sia per unità di misura (ad esempio le siepi
di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di
un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di ettaro una coltura azotofissatrice).
Per semplificare l’amministrazione e tener
conto delle caratteristiche dei tipi di aree di
interesse ecologico, nonché per facilitarne
la misurazione, gli Stati membri si avvalgono,
quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall’area di interesse ecologico dell’azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell’allegato X del
Reg. 1307/2013. L’Italia ha adottato gli stessi
fattori di conversione e/o di ponderazione del
regolamento comunitario (tab. 8).
Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari.
Bordo di campo.
scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere
una produzione agricola
nella successiva annata agraria;
e)lavorazioni di affinamento
sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo
migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
f)lavorazioni funzionali all’esecuzione d’interventi di
miglioramento fondiario.
Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA.
Ad esempio, il fattore di conversione delle
siepi (m/m²) è pari a 5 e il fattore di conversione è 2, quindi 1.000 metri lineari di siepe
corrisponde a 10.000 m² di EFA.
Altro esempio: il fattore di conversione dei
fossati (m/m²) è pari a 3 e il fattore di conversione è 2, quindi 2.000 metri lineari di fossato
corrisponde a 12.000 m² di EFA.
Altro esempio: il fattore di ponderazione delle
colture azotofissatrici è pari a 0,7; quindi 10
ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA.
Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone,
ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento, colture azotofissatrici, terreni
Greening fossato.
Bordo di campo.
12 terra vita
010_016_PrimoPiano.indd 12
n. 7-2015 14 febbraio
10/02/15 18:14
Tab. 5 - Tibologie di aree di interesse ecologico (EFA)
EFA
Terreni lasciati a riposo
Terrazze
Elementi caratteristici
del paesaggio
Fasce tampone
Ettari agroforestali
Fasce di ettari
ammissibili
Superfici con bosco
ceduo a rotazione
rapida
Superfici oggetto
di imboschimento
Superfici con colture
intercalari (1)
Superfici con colture
azotofissatrici
Descrizione
Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola.
Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre terrazze. Altezza minima 0,5 metri.
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi
adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a
norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
a)siepi o fasce alberate di larghezza 2-20 metri;
b)alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; in base al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 2) sono
considerati, in filari, anche alberi con chioma inferiore ai 4 metri se appartenenti alla specie Cupressus semprevirens (varietà pyramidalis o stricta) e
Populus nigra, varietà italica, con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all’art. 7 della legge
14 gennaio 2013, n. 10;
c)alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo
cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri;
d)gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi;
e)bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
f)stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica;
g)fossati di larghezza massima di 10 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i
canali con pareti di cemento;
h)muretti di pietra tradizionali: lunghezza minima 10 metri, altezza 0,3-5 metri, larghezza 0,5-5 metri.
Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente.
Larghezza 1-5 metri. Nelle fasce tampone sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.
Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa
superficie. Vengono considerate quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie.
Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Larghezza minima 1 metro.
Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui
ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che
sarà determinato dagli Stati membri.
Nelle superfici non è consentito l’uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l’utilizzo d’interventi biotecnologici come l’uso di
trappole a feromoni e di concimi organici.
Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 3) stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi,
salici, ontani, olmi, platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con
un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire
per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate
dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni.
Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi.
Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre
2014 (art. 19, comma 4) ha fissato l’elenco delle colture azotofissatrici ammissibili come EFA (tab. 6). Tali colture sono presenti durante il ciclo vegetativo.
La coltivazione delle colture azofissatrici è consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle
Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi
d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.
Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa
direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.
(1) EFA non utilizzabile dall’Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il
divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del
22.7.1992).
Fonte: Reg. 639/2014 e decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.
lasciati a riposo, ecc.) per poi trasformarli in
EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o di
ponderazione.
Se tali elementi non sono sufficienti, dovrà
introdurre qualche nuova area ecologica (ad
esempio una coltura azotofissatrice o ter-
reni lasciati a riposo) per soddisfare il 5%
di EFA.
Facciamo un esempio. Un agricoltore deve
avere la presenza di 5 ettari di EFA. In primo
luogo, l’agricoltore rileva le EFA strutturali
presenti nella propria azienda: siepi, bordi di
campi, alberi isolati, fossati e bosco ceduo
(tab. 9). Tali elementi, considerando i relativi fattori di conversione e di ponderazione,
sviluppano 29.300 m2 di EFA (2,93 ettari), che
non sono sufficienti per soddisfare il 5% di
»»»
EFA (5 ettari).
n. 7-2015 14 febbraio
010_016_PrimoPiano.indd 13
terra vita
13
10/02/15 18:14
PRIMO PIANO
Tab. 6-Elenco specie azotofissatrici
Tab. 7 - Le EFA e loro posizionamento
EFA
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago sp)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus sp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)
Sui seminativi
Terreni lasciati a riposo
Terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio
Fasce tampone
Ettari agroforestali
Fasce di ettari ammissibili
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida
Superfici oggetto di imboschimento
Superfici con colture azotofissatrici
Adiacenti ai
seminativi
X
X
X
X
X
X
Al di fuori dei
seminativi
X
X
X
X
X
Tab. 8 - Fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle EFA
Elementi caratteristici
Fonte: decreto ministeriale n. 6513,18/11/2014 (Alleg. III).
Per raggiungere questo obiettivo, l’agricoltore introduce 3 ettari di favino, che sviluppano
2,1 ettari di EFA, in modo da raggiungere i 5
ettari di EFA (tab. 9).
Le pratiche equivalenti
Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg.
1307/3013 (art. 43, par. 3) prevede un sistema
di equivalenza d’inverdimento in base al quale
si considera che le prassi favorevoli all’ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi
del greening.
Le pratiche equivalenti sono elencate nell’allegato IX del Reg. 1307/2013 e sono contemplate da:
•i regimi agroambientali dei PSR (Reg.
1698/2005 o Reg. Ce 1305/013) che adottano misure equivalenti;
Terreni lasciati a riposo (per m²).
Terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio:
a) Siepi/fasce alberate
b) Alberi isolati
c) Alberi in filari
d) Gruppi di alberi/ boschetti
e) Bordi dei campi
f) Stagni
g) Fossati
h) Muretti di pietra tradizionali
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda
Fasce tampone
Ettari agroforestali
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:
Senza produzione
Con produzione
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida
Superfici oggetto di imboschimento
Superfici con colture azotofissatrici
U.M.
m2
m2
ml
n.
ml
m2
ml
m2
ml
ml
m2
ml
m2
ml
ml
ml
m2
m2
m2
Fattore
Fattore
di conversione
di
(m/albero/m²) ponderazione
2
5
20
5
6
3
1
6
6
6
-
1
1
2
1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
1
1
1,5
1
1,5
0,3
0,3
1
0,7
EFA
(se si
applicano
entrambi i
fattori)
1 m2
2 m2
10 m2
30 m2
10 m2
1,5 m2
9 m2
1,5 m2
6 m2
1 m2
1 m2
9 m2
1 m2
9 m2
1,8 m2
0,3 m2
1 m2
0,7 m2
Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014 e emanando decreto ministeriale.
Tab. 9 - Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione
14
Elementi caratteristici
Unità di misura
EFA rilevate in azienda
Siepe
Bordi di campo
Alberi isolati
Fossati
Bosco ceduo a rotazione rapida
Favino - coltura azotofissatrice
TOTALE
metro lineare
metro lineare
n.
metro lineare
m2
m2
200
100
10
2.500
30.000
30.000
terra vita
010_016_PrimoPiano.indd 14
Fattore di conversione Fattore di ponderazione Entrambi i fattori
(m/albero/m2)
(m2)
5
2
10
20
1,5
30
20
1,5
30
3
2
6
n.p.
0,3
0,3
n.p.
0,7
0,7
EFA
(m2)
2.000
3.000
300
15.000
9.000
21.000
50.300
5,03 ettari
n. 7-2015 14 febbraio
10/02/15 18:14
Fig. 1 - Adiacenza
Fig. 2 - Non adiacenza
Questa siepe è adiacente ai seminativi quindi è considerata come
una potenziale EFA.
Seminativi
•i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali.
Il decreto ministeriale, in corso di emanazione, ha previsto che nel 2015 gli agricoltori
non possono avvalersi delle pratiche equivalenti, ai fini del rispetto del greening.
Questa scelta è dovuta al fatto che le pratiche equivalenti dovevano essere individuate
dallo Stato membro per ogni PSR, ma i PSR
2014-2020 devono essere ancora approvati. Quindi l’individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire all’interno
dei PSR 2007-2013. Questa individuazione
avrebbe avuto la validità per il solo anno 2015,
mentre dal 2016 l’individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire con
i nuovi PSR 2014-2020. Per questa ragione,
»»»
il decreto ministeriale ha evitato l’u-
Questa siepe, a causa della strada, non è ammissibile perché non
adiacente ai seminativi. Quindi questa siepe non è considerata EFA.
S
i
e
p
e
S
t
r
a
d
a
Seminativi
S
i
e
p
e
Fig. 3 - Non adiacenza sul lato lungo
Il lato lungo di questa siepe non è adiacente, in quanto è il lato più corto che tocca la superficie a
seminativo. Quindi questa siepe non è considerata come EFA.
Seminativi
Prato permanente
S
i
e
p
e
Prato permanente
Coltura azotofissatrice: (a sinistra) soia
e (a destra) erba medica.
n. 7-2015 14 febbraio
010_016_PrimoPiano.indd 15
terra vita
15
10/02/15 18:14
PRIMO PIANO
Criteri aggiuntivi per definire correttamente un’area di interesse ecologico
I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a
seminativo.
Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7*.
Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa
l’altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali. Altezza minima 0,5 metri.
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2
*o 3*, nonché i seguenti elementi: siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; alberi isolati con chioma del diametro
minimo di quattro metri; alberi in filari con chioma del diametro minimo di quattro metri (lo spazio tra le chiome non deve
essere superiore a 5 metri; in base al decreto ministeriale n. 6513 del 18/11/2014 sono considerati, in filari, anche alberi
con chioma inferiore ai 4 metri se appartenenti alla specie Cupressus semprevirens (varietà pyramidalis o stricta) e Populus
nigra, varietà italica, con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui
all’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10); gruppi di alberi le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su
una superficie massima di 0,3 ettari in entrambi i casi; bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali
è assente qualsiasi produzione agricola; stagni della superficie massima di 0,1 ha (non sono considerati Efa i serbatoi di
cemento o di plastica); fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio
(non sono considerati Efa i canali con pareti di cemento); muretti di pietra tradizionali.
Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o
CGO 10* e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma
non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in
modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua
esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente
qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo
sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. Larghezza 1-5 metri.
Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di
pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni
a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall’art. 44 Reg. (CE) n. 1698/2005 o dall’art. 23 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di
consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni.
Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono
autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di
queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri.
Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari,
gli Stati membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva
ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai
concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati.
Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco
stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano
all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri
stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici rispondenti ai requisiti di area di interesse
ecologico. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di
produzione. L’Italia non ha previsto condizioni aggiuntive, ad eccezione del rispetto dei vincoli della direttiva 91/676/
CEE (Direttiva Nitrati) e della distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e
Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda
dei restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.
L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un
anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in
filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della
riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/11/2009: conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 21/5/1992:conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
*BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua; nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e
ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’art.3, par. 2 della
direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi
d’acqua previste nell’allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione dev’ssere conforme ai programmi
d’azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell’art.5, par. 4 della direttiva 91/676/CEE.
*CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991: protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
*CGO 10 Reg.(CE) n. 1107/2009 del Parlamento UE e del Consiglio, del 21/10/2009:immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari; abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24/11/2009, pag.1)
Fonte: Reg. 639/2014 e decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.
16 terra vita
010_016_PrimoPiano.indd 16
Bosco ceduo a rapida rotazione.
tilizzo della pratiche equivalenti per il 2015,
rimandando questa decisione al 2016.
Gli effetti delle aree ecologiche
L’impegno delle aree di interesse ecologico
provoca maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo.
Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà ad destinare il 5% dei
seminativi ad aree di interesse ecologico, in
quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a riposo o dove
sono presenti elementi caratteristici del paesaggio.
Invece, l’obbligo delle EFA è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura
specializzata sia al Nord (es. maiscoltura della
pianura padana) che al Centro-sud Italia (es.
granidurocoltura del Tavoliere delle Puglie).
Un’azienda interamente a seminativi dovrà
sottrarre almeno il 5% della superficie per
aree di interesse ecologico. In tali casi, l’agricoltore che non ha la convenienza ad introdurre il set aside ecologico (terreni lasciati
a riposo), potrà valutare l’introduzione di una coltura azotofissatrice, come la soia che,
oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato. Oppure potrà scegliere di rinunciare al
pagamento greening; alcuni maiscoltori della
pianura padana hanno già valutato di rinunciare al pagamento greening pur di proseguire la monocoltura di mais.
La maggior parte degli agricoltori sta trovando soluzioni efficienti al vincolo delle EFA con
le colture azoto-fissatrici, ad esempio la soia
al Nord e le leguminose al centro-sud.
n
n. 7-2015 14 febbraio
10/02/15 18:14
Fly UP