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Editrice Il principio di non contestazione riguarda i soli fatti noti alla

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Editrice Il principio di non contestazione riguarda i soli fatti noti alla
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 19.3.2015
La Nuova Procedura Civile, 1, 2015
Editrice
Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio
BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA
(Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI
(Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma)
- Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale
civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI
(Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema
Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI
(Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto
commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI
(Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere
parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano
SCHIRO’ (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte
Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell’Ufficio legislativo finanze del Ministro dell’economia e
delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte
di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).
Il principio di non contestazione riguarda i soli fatti noti alla parte
Il criterio di cui al vigente art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo sostituito
dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è regolato in base
alla non contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non
necessitanti di prova e riguarda i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad
essa ignoti. Tale criterio opera anche nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il quale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.1.2015, n. 451
…omissis…
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2011, Lxxxxxx. proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo n. 13811/2011, emesso il 29.9.2011, con cui
il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente
xxxxxxxx la somma di euro 5.199,80 oltre interessi ai sensi del D. L.vo
231/2002 e spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo di € 7.800,00
pattuito con il contratto del 10.3.2009, avente ad oggetto servizi telematici,
"consistenti nell'accesso alle banche dati proprietarie a valore aggiunto di C.(le
Banche Dati di xxxxx) nonché alle banche date camerali (le Banche Dati
Camerali) gestite per conto del sistema camerale da xxxxxxxxx con sede legale
in Roma, ed alle altre banche dati l'accesso alle quali è distribuito da xxxxxxxx
medesima (...)" (documento n. 2 del ricorso monitorio), di cui alle fatture n.
G/09-14827 del 27.8.2009 e n. 101007715 del 22.2.2010, ciascuna
dell'importo di euro 2.600,40 (documento n. 3 del ricorso monitorio).
La società opponente proponeva al Tribunale di Roma la seguente domanda:
"a) in via preliminare dichiarare la nullità e/o inesistenza del ricorso depositato
e, per l'effetto, dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n° 013811n° rg 36447/2011 opposto; b) in via gradata e nel merito, accertare i fatti
esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficace e revocare il decretò
ingiuntivo n° 013811 - n° rg 36447/2011 opposto, perché emesso sulla scorta
di pretese inammissibili, improcedibili e comunque, oltre che temerarie,
infondate in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio."
A sostegno della domanda, L. xxxxxxxxxxx eccepiva la nullità del ricorso
monitorio per mancanza di sottoscrizione, e la sua inefficacia in quanto, al pari
della documentazione prodotta, assumendo che era "privo dei requisiti richiesti
dall'art. 633 cpc. "; sosteneva che il credito non era certo, liquido ed esigibile e
la domanda "destituita da ogni fondamento" ed eccepiva il pagamento
dell'importo di euro 2.599,20 effettuato in data 1.6.2009.
xxxxxxxxxxx. si costituiva, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui
chiedeva il rigetto. Esponeva che il ricorso monitorio era dotato di
sottoscrizione, essendo stato trasmesso al Tribunale con il sistema telematico,
che aveva prodotto la documentazione prevista dagli art. 633 e segg. c.p.c. e
ricevuto il pagamento indicato dall'opponente, imputato all'estinzione del
debito riferito alla prima delle tre rate di pari importo, costituenti il complessivo
corrispettivo dei suddetti servizi forniti.
Respinta l'istanza prevista dall'art. 648 c.p.c., assegnati i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, all'udienza del 9.7.2014 le parti
precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione, con i termini previsti
dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni. L'eccezione di nullità
del ricorso monitorio è infondata, in quanto tale atto è stato redatto e
sottoscritto con firma digitale dal difensore di xxxxxxxxx., il quale lo ha
trasmesso al Tribunale tramite il sistema telematico ovvero a norma del
decreto legislativo 12.2.1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), e in base alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e all'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che
prevede: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici, ì contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché altrimenti priva della specificità necessaria a
radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro
verso, il dovere del giudice di la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. (xxxxxx)"
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
xxxxxx ha prodotto il contratto e le fatture commerciali di cui alla domanda
proposta con il ricorso monitorio, indicando i predetti fatti costitutivi della
domanda.
La società opponente non ha prodotto alcuna memoria nei termini previsti
dall'art. 183, comma VI, c.p.c., né ha contestato la prestazione dei servizi
oggetto del contratto de quo, né lo svolgimento del relativo rapporto.
Il vigente art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma
14, della legge 18 giugno 2009, n. 69 decorrente dal 4.7.2009 e, ai sensi
dell'art. 58, comma 1°, di tale legge, applicabile ai giudizi instaurati dopo la
data della sua entrata in vigore, prescrive che il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove, "nonché i fatti non specificamente
contestati dalla parte costituita."
Questo criterio, in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761), è regolato in base alla non
contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non necessitanti di
prova e riguarda i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 3576 del 13.2.2013) e "Nel caso in cui il fatto
costitutivo del diritto si connoti per .la concomitante ricorrenza di più
circostanze, occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si 1-4
appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo
procedere ad uno specifico esame.xxxxxxx (Cass., Sez. 3, sentenza n. 13079
del 21.5.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 603161).
Al riguardo, si rileva che "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad
esaminare la domanda così come letteralmente espressa nel ricorso per
decreto ingiuntivo, ma deve interpretarla, tenendo conto del contenuto
sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte,
delle deduzioni e delle richieste formulate dalle parti nel giudizio di opposizione
(...)." (Cass. civ., 24.11.1990, n. 11345, ivi, Rv. 469901).
Il contenuto generico dell'atto ex art. 645 c.p.c. non contiene la contestazione
dell'adempimento effettuato dalla società opposta alle obbligazioni contrattuali
previste dal contratto di servizi sottoscritto da Lxxxxxxxxxx il 10.3.2009
(documento al fascicolo monitorio e alla seconda memoria dell'opposta ex art.
183, comma VI, c.p.c.), avente ad oggetto la fornitura dei suindicati servizi da
parte di xxxxxxx per il periodo di ventiquattro mesi ed corrispettivo di E
7.800,00, suddiviso in tre rate, né l'opponente ha allegato o dimostrato di aver
effettuato alcun pagamento ulteriore rispetto all'importo di E 2.599,20.
Va considerato, inoltre, che "La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua
formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra
parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale
rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido
elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il
debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso
dell'esecuzione del rapporto." (Cass. civ., sez. III, 13.6.2006, n. 13651, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del
3.7.1998; Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L,
sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006).
L'eccezione di nullità del contratto per inosservanza delle disposizioni stabilite
dal D. L.vo 206/2005, è inammissibile, essendo stata formulata dall'opponente
con la comparsa conclusionale, che ha una mera funzione illustrativa; inoltre,
tale testo normativo non può essere applicato al contratto concluso
dall'opponente, che è una società commerciale, in base alle disposizioni ivi
contenute (cfr. art. 3 contenente la definizione di consumatore o utente).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano
come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o
domanda, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
13811/2011 (n. 36447/2011 R.G.), di cui dichiara l'esecutorietà; condanna
xxxxxxxx, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di
xxxxxx della somma di euro 2.430,00 (E 405,00 fase di studio, E 405,00 fase
introduttiva, € 810,00 fase di trattazione e istruttoria, € 810,00 fase decisoria)
a titolo di spese processuali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 15.12.2014
Editrice
Fly UP