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GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione Infortuni “GLOBAL ATTIVA” Ed. 3/AT2 FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: • • NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa NOTA INFORMATIVA Data ultimo aggiornamento 17/11/2015 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del sito internet della Società nella sezione dedicata ai “Prodotti”. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano (Italia) c) Recapito telefonico: 02-4333501 Sito internet www.globalassistance.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] d) Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione presso l’IVASS: n. 1.00111 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato in data 27/03/2015. Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2014 ad € 6.935.224; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad € 5.000.000, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 1.935.224. L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,580. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile (a decorrere dal 30/10/2013) sul sito istituzionale della Società www.globalassistance.it, un’Area riservata attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di accesso secondo le modalità ivi rese note. AVVERTENZA: il contratto è di durata annuale con tacito rinnovo pertanto in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’annualità di polizza, la polizza è prorogata per un anno e così successivamente fino alla data, specificata sul Modulo di Polizza, di “Ultimo Rinnovo”. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 7 – “Termini di disdetta e proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte dal presente contratto sono i casi Morte e Invalidità Permanente conseguenti ad Infortunio regolamentati dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art.11 – “Oggetto dell’assicurazione”, Art.17 – “Criteri di indennizzabilità”, Art.18 – “Morte e morte presunta”, Art.19 – “Aumento automatico della somma assicurata in caso di morte per incidente stradale”, 1 di 5 Nota Informativa - “Global Attiva” Ed.3/AT2 Art.20 – “Aumento automatico della somma assicurata in caso di morte contemporanea di entrambi i coniugi (o conviventi “more uxorio”) per incidente stradale”, Art.21 – “Invalidità permanente da infortunio”, Art.23 – “Supervalutazione dell’Invalidità Permanente”. E’ possibile includere nella copertura assicurativa, a scelta del Contraente, anche la Garanzia “Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio” (in breve “Diaria”) regolamentata dall’Art. 24 – “Indennità Giornaliera da Ricovero” delle Condizioni di Assicurazione. Le somme assicurate esplicitate sul Modulo di polizza in corrispondenza di ogni garanzia sono, in base al “Piano” scelto dal Contraente all’atto della sottoscrizione (previste tre opzioni di combinazioni), offerte per il caso Morte con un capitale da € 50.000 ad € 200.000, per il caso Invalidità Permanente con un capitale da € 75.000 ad € 250.000 mentre il massimale giornaliero per la Diaria è sempre previsto pari ad € 50 a prescindere dal “Piano” scelto. AVVERTENZA I: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alla “Premessa” ed ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, Art.11 – “Oggetto dell’assicurazione”, Art.12 – “Delimitazione dell’assicurazione / Esclusioni”, Art.15 – “Persone non assicurabili”. AVVERTENZA II: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 22 – “Franchigia relativa per Invalidità permanente, Art. 23 – “Supervalutazione dell’invalidità permanente” e Art. 24 – “Indennità Giornaliera da Ricovero”. La franchigia, espressa in percentuale, è relativa al grado di Invalidità Permanente (I.P.) riportata dall’Assicurato in seguito all’infortunio. In particolare non viene corrisposta alcuna indennità quando l’I.P. accertata è di grado inferiore o pari al 5%. Nel caso di I.P. superiore al 5% e fino al 35% viene corrisposta la sola parte eccedente il 5%. Per I.P. superiore al 35% e fino al 65% non si applica alcuna franchigia indennizzando l’Assicurato dei punti effettivi accertati. In caso di I.P. superiore al 65% viene liquidata l’intera somma assicurata. A titolo esemplificativo: Grado di I.P. accertato 2% 7% 65% 66% Franchigia 5% 5% 0 0 Somma Assicurata € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 Indennità riconosciuta 0 50.000 x (7% - 5%) = 50.000 x 2% = € 1.000 50.000 x 65% = € 32.500 € 50.000 Il massimale, riferito all’indennità giornaliera corrisposta in caso di ricovero ospedaliero per infortunio, è riconosciuto all’Assicurato, per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 365 giorni. A titolo esemplificativo: Giorni di ricovero Diaria giornaliera Indennità riconosciuta 10 € 50 € 50 x 10 = € 500 365 € 50 € 50 x 365 = € 18.250 400 € 50 € 50 x 365 = € 18.250 AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l’assicurazione non può essere sottoscritta da persone di età pari o superiore ai 74 anni. Il contratto non si rinnova più qualora l’Assicurato raggiunga l’età di 75 anni ovvero superi l’annualità di “Ultimo rinnovo” indicata sul Modulo di polizza. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 14 – “Limite di età” delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per la descrizione di tali conseguenze si rinvia all’Art. 1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione. 2 di 5 Nota Informativa - “Global Attiva” Ed.3/AT2 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oltre che di variazioni della professione. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione: Art.4 – “Aggravamento del rischio”, Art.5 – “Diminuzione del rischio”. A titolo esemplificativo: un impiegato che modifica la propria professione in corso di contratto in quella di operaio edile, aggrava la sua esposizione al rischio con conseguente aumento del premio dovuto. In caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della nuova attività professionale senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, l’indennizzo sarà ridotto come da tabella sotto riportata: Professione dichiarata alla sottoscrizione della polizza Impiegato (classe A) Professione esercitata al momento del sinistro Operaio edile (classe C) % Indennizzo riconosciuto (ridotto per l’aggravamento del rischio) 70 % Nel caso in cui la variazione della professione in corso di contratto ricada tra le categorie non assicurabili, l’assicurazione cessa. 6. Premi Il pagamento del premio, stabilito in base al “Piano” scelto, alla presenza o meno della garanzia “Diaria” ed alla professione (sono previste 4 classi di rischio) dichiarata dall’Assicurato alla sottoscrizione, avviene con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti del premio. Il premio di polizza deve essere pagato alla Società con accredito sul conto corrente dell’intermediario che ha in gestione il contratto. AVVERTENZA: possono essere riconosciuti sconti di premio ai dipendenti o amministratori (sia attivi che in quiescenza) di Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese o ad esso collegate, in base ad accordi sottoscritti con la Società. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad automatismi di variazione nel tempo. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: sia per il Contraente che per la Compagnia è prevista la possibilità di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità descritte all’art. 7 – “Termini di disdetta e Proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. 11. Regime Fiscale Imposta sui premi: I premi delle assicurazioni sugli infortuni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile. Detraibilità fiscale dei premi: Relativamente ai Premi delle Garanzie Morte (100% del premio) e Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 5% (quota parte del premio), a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a carico di quest’ultimo, si ha diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. 3 di 5 Nota Informativa - “Global Attiva” Ed.3/AT2 C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA: l’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso ovvero l’infortunio, per il quale è prestata la copertura assicurativa. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione della data in cui è avvenuto, delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all’intermediario o alla Sede della Compagnia, entro tre giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all’Art. 16 – “Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi” ed all’Art. 17 – “Criteri di indennizzabilità” delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: [email protected]). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa www.globalassistance.it nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA, utilizzando l’apposito Modello presente nel sito www.ivass.it alla sezione “Per il Consumatore”, corredando l’esposto con i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall’Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net ) o all'IVASS (chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 14. Arbitrato Nel presente contratto è previsto l’utilizzo dell’arbitrato irrituale quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. AVVERTENZA: è tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria. In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. GLOSSARIO Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati: Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Attività: Occupazione lavorativa principale svolta dall’Assicurato in base alla quale viene determinato il premio di polizza. Contraente: Il soggetto che stipula il contratto e si impegna al pagamento del premio ed è titolare di conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese. Copertura Assicurativa: la garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro. Franchigia: E’ la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle coperture assicurative di cui alla presente polizza. Infortunio: L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili. 4 di 5 Nota Informativa - “Global Attiva” Ed.3/AT2 Intermediario: Global Assicurazioni S.p.A., Via Feltre n.75, 20134 - Milano, Società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Società iscritte al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D. Società capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese: Credito Valtellinese s.c., Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio. Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese. Invalidità Permanente: La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall’Assicurato. Modulo di polizza: Il documento contrattuale che riepiloga le caratteristiche del contratto assicurativo sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia Global Assistance S.p.A. Parti: Il Contraente, l’Assicurato e la Società. Polizza: I documenti che disciplinano i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato, ovvero il Fascicolo Informativo. Premio: La somma dovuta alla Società, a fronte delle coperture assicurative prestate. Ricovero: La degenza comportante pernottamento in istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro. Società: La Compagnia di Assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE SPA. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Ultimo rinnovo: Termine superato il quale la polizza non si rinnova ulteriormente. *** GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. __________________ Dott. Pietro Rinaldi (Il Legale Rappresentante) 5 di 5 Nota Informativa - “Global Attiva” Ed.3/AT2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data ultimo aggiornamento 17/11/2015 INDICE § DEFINIZIONI …………………………………………………………………………………………………….………. pag. 02 ________________________________________________________________________________________ § NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ……………………………..………………...... pag. 02 ________________________________________________________________________________________ § NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI …….…………………….……..………………...... pag. 03 ________________________________________________________________________________________ § TABELLA DELLE ATTIVITA’ ………………………………………….…………………………..….……………...... pag. 08 ________________________________________________________________________________________ 1 di 11 Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 DEFINIZIONI Le definizioni sono integralmente riportate nel Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Premessa Il presente contratto assicurativo può essere sottoscritto unicamente da soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) residenti in Italia. Tale condizione si estende anche agli Assicurati. Qualora venga meno tale condizione in corso di contratto, il Contraente deve darne immediata notifica alla Società e l’assicurazione contestualmente cessa. La Società restituirà al Contraente il rateo di premio per il periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte versate. Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio Il premio di polizza deve essere pagato alla Società con accredito del relativo importo sul conto corrente dell’Intermediario che ha in gestione il contratto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio alla firma, ovvero il premio annuo di polizza, risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se ad ogni rinnovo il Contraente non paga il premio delle annualità successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Al fine dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito. Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Deve essere altresì indicata per iscritto la data di effetto delle modifiche stesse. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. La Società, preso nota dell’aggravamento del rischio, provvederà alla verifica dell’assicurabilità ed in caso di conferma di tale requisito effettuerà, con il successivo rinnovo di polizza, la variazione del premio, che il Contraente sarà tenuto a pagare, formalizzando ciò con apposita appendice. Nel caso l’aggravamento del rischio sia conseguente ad un cambiamento dell’Attività professionale dell’Assicurato, la Società non applicherà per i sinistri intercorrenti nel periodo tra la data di comunicazione e la scadenza di polizza le riduzioni di indennizzo come indicato all’art. 11. Se invece la nuova attività svolta dall’Assicurato risulti tra quelle espressamente non assicurabili a termini di polizza (art. 15) il contratto si intenderà concluso e la Società rimborserà al Contraente la parte di premio versata per il periodo di copertura non goduto. Gli aggravamenti di rischio non resi noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La riduzione del premio verrà formalizzata dalla Società con apposita appendice e si applicherà dal rinnovo annuale successivo alla comunicazione del Contraente. Nessun rimborso di rateo-premio verrà effettuato in corso di annualità. Art. 6 - Pagamento dell’indennizzo Valutato il danno e verificata l’operatività della garanzia, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Art. 7 – Termini di disdetta e Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta, che può essere effettuata sia dal Contraente che dalla Società, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alla data di “Ultimo rinnovo” specificata sul Modulo di polizza, calcolata all’atto della sottoscrizione in base a quando l’Assicurato raggiungerà i “Limiti di età” come da Art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione. 2 di 11 Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro Competente Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Filiale della Banca presso cui è stata sottoscritta la Polizza ovvero la città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Art. 10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione Garanzie Prestate: -Morte e Morte presunta per infortunio -Invalidità permanente da infortunio -Diaria da ricovero derivante da infortunio (quest’ultima se espressamente scelta dal Contraente e indicata sul modulo di polizza). La Compagnia, in presenza di un infortunio che abbia prodotto all’Assicurato effetti indennizzabili a termini di polizza, corrisponderà un indennizzo, secondo le modalità, i criteri e le limitazioni descritte nei successivi articoli. L’assicurazione vale in tutto il mondo per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio: a) delle occupazioni principali e secondarie dichiarate; b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, intendendosi per tali anche le prestazioni attinenti al governo della casa, compresi gli hobbies ed i lavori domestici di ordinaria manutenzione, di giardinaggio e di orticoltura; c) di attività professionali diverse da quelle dichiarate. A tale proposito, fermo il disposto degli artt. 1, 4, 5, 12, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività l’indennizzo sarà corrisposto: - integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio; - nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio: TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INDENNIZZO attività dichiarata CLASSE attività svolta al momento del sinistro A B C D A 100 100 100 100 B 85 100 100 100 C 70 85 100 100 D 55 75 85 100 A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla «Tabella delle attività», in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, ove sono indicate anche le corrispondenti classi di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Valgono inoltre le seguenti estensioni: 1) MALORE - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza non dovuto a condizione patologica. 2) COLPI Dl SOLE E PUNTURE Dl INSETTI - La garanzia è estesa alle conseguenze di colpi di sole e di calore nonché di punture di insetti (esclusa la malaria), morsi di animali e rettili. 3) NEGLIGENZA GRAVE - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale. 4) TUMULTI POPOLARI - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria. 5) FORZE DELLA NATURA E CONTATTO CON CORROSIVI - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi, nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. 6) RAPINA - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. 7) RISCHIO GUERRA - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 3 di 11 Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 8) GUIDA Dl QUALSIASI VEICOLO O NATANTE A MOTORE - L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta. 9) SFORZI MUSCOLARI, ERNIE - La garanzia vale per le conseguenze di sforzi muscolari e per le ernie aventi esclusivamente carattere traumatico. Per queste ultime: - se l’infortunio determina ernia operabile, non verrà corrisposta alcuna indennità; - nel caso in cui l’ernia anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere del medico, verrà corrisposta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico. 10) UBRIACHEZZA - la garanzia vale anche per gli infortuni subiti dall’Assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione. 11) RISCHIO VOLO - L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate con la Società direttamente dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: Per persona: € 1.050.000,00 per il caso di Morte € 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale Complessivamente per aeromobile: € 2.600.000,00 per il caso di Morte € 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. 12) CALAMITÀ NATURALI - A parziale deroga dell’art. 1912 del C.C., l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che, in caso di evento che colpisca una pluralità di persone assicurate con la medesima tipologia di contratto ovvero contratti di assicurazione infortuni con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di € 2.600.000,00. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate e la Società restituirà ad ognuno il premio in proporzione alla somma non liquidata. 13) ALPINISMO - Si intendono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato durante la pratica dell’alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai: - fino al 3° grado, anche senz a accompagnamento; - oltre il 3° grado purché con accompagnamento di Gui da professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino riconosciute da Club Alpini Nazionali. 14) MANCINISMO - A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società dà atto che se l’Assicurato è mancino il grado dell’invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa. 15) RINUNCIA ALLA RIVALSA - La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto. 16) SERVIZIO DI LEVA VOLONTARIA- L’Assicurazione resta valida durante il servizio di leva volontaria purché in tempo di pace. L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all’Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l’Assicurato ha diritto di ottenere la proroga dell’assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. 17) DIABETE - La garanzia s'intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le relative conseguenze. Art. 12 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 11/11 – Rischio volo); b) dall’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 11/13 - Alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idroscì, sci acrobatico, bob (guidoslitta), rugby, football americano, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere; c) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di: - raduni automobilistici o gare di regolarità pura; - altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l’impiego di veicoli o natanti a motore; - regate veliche o raduni cicloturistici; Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 4 di 11 d) da stato di ubriachezza (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente art. 11/10 - Ubriachezza) nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; e) da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 11/7 – Rischio Guerra) e da atti di terrorismo causati da sostanze nucleari, biologiche, chimiche non utilizzate per scopi pacifici; f) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio; h) da tentato suicidio e/o autolesionismo; i) sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie (salvo quelle traumatiche di cui al precedente Art. 11/9 – Sforzi Muscolari, Ernie). Art. 13 - Limiti territoriali L’assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che le indennità liquidabili a termini di polizza saranno corrisposte in Italia. Art. 14 - Limite di età L’età massima dell’Assicurato alla sottoscrizione della polizza è di 74 anni. Il contratto non viene più rinnovato quando l’Assicurato ha compiuto i 75 anni di età e pertanto l’assicurazione cessa allo scadere dell’annualità indicata sul Modulo di Polizza come data “Ultimo Rinnovo”. Art. 15 - Persone non assicurabili La Società presta l’assicurazione su dichiarazioni rese dal Contraente, unitamente all’Assicurato, che quest’ultimo, all’atto della sottoscrizione del Modulo di polizza, non è affetto: da infermità gravi e permanenti quali ad esempio, alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); da invalidità permanenti da infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%; dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, disturbi schizofrenici, paranoici, forme maniacodepressive. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall’art.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato stesso, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale il Contraente è tenuto a darne informativa alla Società come previsto dall’ Art. 4 “Aggravamento del rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Non sono in ogni caso assicurabili le persone appartenenti alle seguenti categorie professionali: • Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo; • Sportivi, inclusi gli insegnanti di alpinismo, judo, karate e simili; • Forze dell’ordine, Militari e Vigili del fuoco; • Stunt-men / Acrobati; • Artificieri / Addetti alla fabbricazione di esplosivi; • Minatori/ Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale • Guardie giurate; • Investigatori privati; • Palombari. Art. 16 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all’Intermediario o alla Sede della Società, entro tre giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato. Art. 17 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, I’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, I’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. L’Art. 1910 del Codice Civile sugli obblighi da parte del Contraente in presenza di una pluralità di Assicurazioni in capo al medesimo soggetto Assicurato, per il medesimo rischio, viene abrogato. Tuttavia si conviene che laddove coesistano, in capo allo stesso Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 5 di 11 Assicurato, più polizze per il medesimo rischio stipulate con la Società, la liquidazione individuale non potrà superare l’importo cumulativo massimo di € 600.000 (per il caso Morte e Invalidità permanente Totale), salvo quanto specificato all’Art. 11 al punto 11_“RISCHIO VOLO”. In tal caso la Società rimborserà al Contraente/Assicurato il pro rata dei premi di tali polizze in proporzione alla singola somma assicurata ed all’importo non liquidato. Art. 18 - Morte e Morte presunta Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, I’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. Art. 19 - Aumento automatico della somma assicurata in caso di morte per incidente stradale La Società corrisponderà ai beneficiari, in caso di morte dell’assicurato causata da incidente stradale, la somma prevista per morte indicata sul modulo di polizza, aumentata del 50%. Art. 20 - Aumento automatico della somma assicurata in caso di morte contemporanea di entrambi i coniugi (o conviventi “more uxorio”) per incidente stradale In caso di incidente stradale che provochi la morte contemporanea dell’Assicurato e del proprio coniuge (o convivente “more uxorio”), anche se non assicurato, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma prevista per morte indicata sul modulo di polizza, aumentata del 100% purché tale somma non superi il cumulo previsto all’art. 17. Si precisa che tale aumento verrà riconosciuto solamente in presenza di figli minori e/o figli portatori di handicap con invalidità superiore al 50%. Art. 21 - Invalidità permanente da Infortunio L'indennizzo per il caso di invalidità permanente da infortunio è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di validità di polizza. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri di cui all’allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Art. 22 - Franchigia relativa per Invalidità Permanente La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità: non viene corrisposta alcuna indennità per invalidità permanente quando questa, valutata in base alle norme ed alle altre disposizioni contrattuali, è di grado inferiore o pari al 5% della totale. Nel caso di invalidità superiore al 5% e fino al 35% viene corrisposta la sola parte eccedente il 5%. Per invalidità permanente superiore al 35% non si applica alcuna franchigia indennizzando l’assicurato dei punti effettivi accertati. Art. 23 - Supervalutazione dell’Invalidità Permanente Se in seguito ad infortunio vengono accertati postumi invalidanti superiori al 65% della invalidità totale, la Società parifica al 100% l’indennità risarcibile e liquida l’intera somma assicurata. Art. 24 - Indennità giornaliera da ricovero La presente garanzia è operante se espressamente scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Polizza ed entro la somma assicurata ivi indicata. Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 6 di 11 Se in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato viene ricoverato in istituto di cura legalmente riconosciuto, la Società corrisponde l'indennità giornaliera assicurata, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 365 giorni. L'indennità viene liquidata a degenza ultimata dietro presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza. L'indennizzo dovuto con la presente garanzia è cumulabile con quelli dovuti per morte e invalidità permanente. Art. 25 - Cumulo di indennità Non sono cumulabili le indennità per morte e invalidità permanente. Non sono cumulabili inoltre le indennità per morte causata da incidente stradale e per morte contemporanea dei coniugi a seguito di incidente stradale. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo I’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o in difetto agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto. Art. 26 - Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all’art. 17, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’indennizzo. Art. 27 - Indipendenza da obblighi assicurativi di Legge Il presente contratto è stipulato dal Contraente in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future. Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 7 di 11 TABELLA DELLE ATTIVITA’ CLASSE A DESCRIZIONE AGENTE D'AFFARI: BORSA, CAMBIO, IMMOBILIARE AGENTE DI ASSICURAZIONI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN GENERE I140 CODICE IMPRENDITORE IN GENERE SENZA LAVORO MANUALE I160 A150 INDOSSATRICI/INDOSSATORE I200 A160 INGEGNERE SENZA ACCESSO AI CANTIERI I220 I270 I290 AGENTE DI COMMERCIO / MARITTIMO /DOGANALE A170 ALBERGATORE SENZA PRESTAZIONI MANUALI A210 INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. E NON DI PRAT. PROF. INTERPRETE AMBASCIATORE A290 MAGISTRATO M110 AMMINISTRATORE A300 MANICURE: ADDETTO M150 ANTIQUARIO SENZA RESTAURO A330 MASSAGGIATORE M190 ARCHITETTO SENZA ACCESSO AI CANTIERI A340 MEDICO M240 ASSICURAZIONI: ISPETTORE E LIQUIDATORE A410 MUSICISTA M340 ATTORE A430 AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI TEORIA A460 AUTOTRASPORTI: TITOLARE/DIPENDENTE SENZA LAVORO MANUALE A480 NEGOZIO DI ABITI E CONFENZIONI IN GENERE: ADDETTO NEGOZIO DI ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE: ADDETTO AVVOCATO / PROCURATORE LEGALE A510 BABY-SITTER B120 BALLO: INSEGNANTE B110 BANDITORE D'ASTE B130 BARBIERI BENESTANTE SENZA ALCUNA ATTIVITA' PROFESSIONALE P120 BIBLIOTECARIO B170 B160 N100 N110 NEGOZIO DI ARTICOLI SANITARI, FARMACIA: ADDETTO N150 NEGOZIO DI CARTOLIBRERIA: ADDETTO N130 NEGOZIO DI CINE-FOTO-OTTICA, STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO N140 NEGOZIO DI GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI: ADDETTO N120 NEGOZIO DI OREFICIERIA, OROLOGERIA: ADDETTO N160 NEGOZIO DI PANETTERIA, GELATERIA SENZA PRODUZIONE: ADDETTO N170 N190 N280 BIOLOGO B210 CALLISTA C120 NEGOZIO DI TABACCHERIA, PROFUMERIA, VINI: ADDETTO NOTAIO CANTO: MAESTRO C170 ODONTOTECNICO O100 CASALINGA C250 CENTRI ELETTRONICI: ADDETTO C320 OSTETRICO/A PARRUCCHIERE/A O160 P120 CINEMATOGRAFI: ADDETTO C390 PEDICURE P150 CLERO: APPARTENENTE C400 P180 COLLABORATORE FAMILIARE B120 PENSIONATO/A SENZA ATTIVITA' LAVORATIVA PERITO LIBERO PROFESSIONISTA OCCUPATO ANCHE ALL'ESTERO COMMERCIALISTA C440 PITTORE: ARTISTA P210 PUERICULTRICE P290 P190 CONCESSIONARI AUTOMOTOVEICOLI: ADDETTO VENDITA C490 DIRIGENTI ESCLUSO ACCESSO CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE RADIOLOGO R130 I160 REVISORE DI CONTI R150 DISEGNATORE D100 FARMACISTA F150 RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI: ADDETTO DI LABORATORIO R180 SAGRESTANO S100 SARTO S140 SCENOGRAFO S170 SCRITTORE S180 STUDENTI S330 UFFICIALE GIUDIZIARIO U100 VETRINISTA V140 FOTOGRAFO F210 GEOMETRA SENZA ACCESSO AI CANTIERI G130 GIORNALAIO G200 GRAFICO G240 IMPIEGATI E QUADRI SENZA ACCESSO A CANTIERI PONTEGGI OFFICINE IMPALCATURE I140 Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 8 di 11 CLASSE B DESCRIZIONE CODICE ADDETTO ALLE ANALISI DI LABORATORIO A310 AGRICOLTORE SENZA LAVORO MANUALE A180 AGRONOMO A200 ALBERGATORE CON PRESTAZIONI MANUALI A220 ALLEVATORE SENZA LAVORO MANUALE A260 ARCHITETTO CON ACCESSO AI CANTIERI A350 ASSISTENTE SOCIALE A420 FOTOREPORTERS F220 GEOLOGO G120 GEOMETRA CON ACCESSO AI CANTIERI G140 GESTORI DI AUTORIMESSE (SENZA RIPARAZIONE) S290 GIARDINIERE E VIVAISTA G150 GIOCOLIERE G180 GIOIELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE G190 GIORNALISTA: CRONISTA, CORRISPONDENTE G210 GOMMA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI G230 GUANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE G250 G280 AUTISTA DI AUTOVETTURE PRIVATE, TAXI, AUTOAMBULANZE, AUTOFUNEBRI A440 GUARDIA CAMPESTRE AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI GUIDA A470 GUARDIAPESCA G270 BAGNINO B100 GUIDA TURISTICA G300 BARISTA B140 IMPAGLIATORE I130 BECCHINO B150 BIDELLO B190 IMPIEGATI E QUADRI CON ACCESSO A CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE I150 IMPIEGATO TECNICO IN GENERE I150 IMPRENDITORE EDILE CHE OCCAS. LAVORA MANUALMENTE I180 IMPRENDITORE IN GENERE CHE OCCASIONALMENTE LAVORA MANUALMENTE I170 INCISORE I190 INFERMIERE/A I210 INGEGNERE CON ACCESSO AI CANTIERI I230 BISCOTTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE B230 CAFFE' E SURROGATI: ADDETTO ALLA TORREFAZIONE C100 CAMERIERE C140 CANESTRI, CESTE E SIMILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE C150 CARAMELLE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C190 CARTA E CARTONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C240 CARTOLINE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C230 INSEGNANTE DI ED. FISICA, SCI, BASKET, TENNIS, NUOTO I260 CAVATORI: PROPRIETARI E ADDETTI SENZA LAVORO MANUALE C290 INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. ANCHE IN LABORATORIO I280 CERAMISTA: PRODUZIONE E DECORAZIONE C340 LAVANDERIE STIRERIE: ADDETTO L140 CERE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C330 CESALLATORE C350 COMBUSTIBILI: ADDETTO NEI DEPOSITI C430 LAVORATORI DIPENDENTI DIVERSI DA IMPIEGATI QUADRI E DIRIGENTI SENZA USO DI MACCHINE E ACCESSO A OFFICINE CANTIERI PONTEGGI E IMPALCATURE O120 COMMERCIANTE AMBULANTE C460 LEGATORE DI LIBRI L150 COMMESSO VIAGGIATORE C470 LINO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE L160 CONIATORE DI MONETE, MEDAGLIE E SIMILI CORDE E SPAGHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE C500 C510 LITOGRAFO L180 CORNICIAIO C520 LUCIDATORE DI MOBILI L200 COSMETICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE C530 MANEGGIO: PROPRIETARIO M130 CUOCO C550 MARINA MERCANTILE: UFFICIALE M160 MATERASSAIO M200 DIRIGENTE CON ACCESSO A CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE I170 MEDIATORE DI BESTIAME M230 MUGNAIO M320 NEGOZIO DI CAFFETTERIA, BAR, BOTTIGLIERIA: ADDETTO N250 DISTILLERIE: ADDETTO D120 DOLCIUMI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE D150 DOMESTICO D130 ENOLOGO E ENOTECNICO E140 ESTETISTA E150 FACCHINO DI PICCOLI COLLI F110 FATTORINO F160 FLORICOLTORE F180 NEGOZIO DI CASALINGHI, ARMI: ADDETTO NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI, RADIO SENZA INSTALLAZIONE: ADDETTO N210 N230 NEGOZIO DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI: ADDETTO N220 NEGOZIO DI FRUTTA E VERDURA: ADDETTO N200 Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 9 di 11 NEGOZIO DI PANETTERIA, GELATERIA C/PROD.: ADDETTO N180 NEGOZIO DI PIZZERIA, RISTORANTE: ADDETTO N260 NEGOZIO DI SALUMERIA, ROSTICCERIA: ADDETTO N240 OMBRELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE O110 OPERAIO SPECIALIZZATO (TECNICO) O120 ADDETTO IMBOTTIGL. ACQUE MINERALI A110 ADDETTO INDUSTRIA ALIMENTARE E CONSERVIERA A240 ADDOBBATORE A130 ALLENATORE SPORTIVO A250 ALLEVATORE DI EQUINI CON LAVORO MANUALE A270 ALLEVATORE DI QUALSIASI SPECIE DI ANIMALI A280 ORAFO: FABBRICAZIONE DI OGGETTI O140 ORTOPEDICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ANTENNISTA A320 O150 ARROTINO A380 OTTICA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI O170 BICICLETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE B180 PAGLIA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI P100 BILANCE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE B200 PARAMEDICI I210 PASTICCERE P130 BIRRA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE E IMBOTTIGLIAM. B220 PELLICCIAIO P170 BOTTONI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE B250 POMPE FUNEBRI: TITOLARE E ADDETTI P260 PORTIERE DI STABILI P280 BRONZO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI B260 RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE R110 CALZOLAIO C130 CANTONIERE C180 CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI C220 CASALINGHI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C260 CASEIFICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C270 CASSEFORTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C280 CHIMICO C360 CICLOMOTORI: ADDETTI ALLA PRODUZIONE C380 COLORI E VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE C410 COLTELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE C420 CONCERIE: ADDETTO ALLA CONCIA C480 CROMATORE DI METALLI C540 CUOIO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE C560 DISINFESTATORE D110 ELETTRAUTO E110 E120 REGISTA R140 RESTAURATORE IN GENERE SENZA USO DI IMPALCATURE R160 SANITARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI S120 SAPONI E DETERSIVI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE S130 SAUNA: GESTORE O ADDETTO S150 SIGARI E SIGARETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE S230 SPAZZOLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE SPORTS: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI STAZIONI DI SERVIZIO: ADDETTO SENZA MANUTENZIONE E LAVAGGIO STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE S250 S270 S290 S310 SUGHERO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI S340 ELETTRICISTA TAPPEZZIERE T110 ELETTRODOMESTICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE E130 TIMBRI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE T140 FILATURA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE F190 TINTORIE: ADDETTO T150 GALVANISTA G100 TOPOGRAFO T170 GAS: ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI G110 VETERINARIO ZUCCHERO: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E RAFFINAZIONE V120 GIARDINI ZOOLOGICI: ADDETTO G160 GIOCATTOLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE G170 GIOSTRAIO G220 IDRAULICO I100 Z110 CLASSE C IMBIANCHINO SOLO ALL'INTERNO DI EDIFICI I110 CODICE LAMIERE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE L100 ADDETTO ALLA DISTILLAZIONE DI ALCOOLICI A230 LAMPADARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE L110 ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARMI A370 LAMPADINE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE L120 ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI D'ARGENTERIA A360 ADDETTO ALLE AFFISSIONI A140 ADDETTO FABBR / INSTALLAZ / MANUTENZ / ASCENSORI A390 DESCRIZIONE LAVORATORI DIPENDENTI DIVERSI DA IMPIEGATI QUADRI E DIRIGENTI CON USO DI MACCHINE E ACCESSO AD OFFICINE CANTIERI PONTEGGI E IMPALCATURE LIQUORI, VINI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 O130 L170 10 di 11 LUBRIFICANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE MAIOLICHE E PIASTRELLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. MARINA MERCANTILE: ADDETTO DI MACCHINA O COPERTA L190 CLASSE D DESCRIZIONE M120 CODICE ADDETTO ABBATTIMENTO PIANTE A100 M170 ADDETTO IMPRESA DI ASFALTATURA A400 MARMISTA M180 AGRICOLTORE CON LAVORO MANUALE A190 MATERIALI DA COSTRUZIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. M210 AUTISTA DI AUTOBUS, MOTOCARRI,MACCHINE OPERATRICI A450 MECCANICO M220 MINIERE: DIRETTORE TECNICO O INGEGNERE M280 AUTOTRASPORTI: TIT/DIP. GUIDA AUTOCARRI / CARICO/SCARICO A490 BOMBOLE: ADDETTO AL RIEMPIMENTO B240 CANTIERI NAVALI: OPERAIO C160 CARPENTIERE IN LEGNO O FERRO C210 MOTOCICLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE O RIPARAZIO M310 NETTURBINO OPERATORE ECOLOGICO N270 OPERAIO GENERICO O130 PAVIMENTATORE PIASTRELLISTA P140 CAVATORI: SENZA USO DI ESPLOSIVI CON LAV. MANUALE C300 PELLI: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE PLASTICA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI P160 CUSTODE DI CARCERI E CASE DI PENA C200 P220 DRAGATORE DI FIUMI E CANALI D140 PNEUMATICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE P230 EBANISTA E100 PNEUMATICI: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE P240 FABBRO F100 FACCHINO ADDETTO AL CARICO E SCARICO DI MERCI F120 PORCELLANA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI P270 FALEGNAME F130 PULIZIA: TITOLARE O ADDETTO DI IMPRESA P300 FERRO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE F170 FONDERIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE F200 IMBIANCHINO ANCHE ALL'ESTERNO DI EDIFICI I120 LATTONIERE ANCHE CON USO DI IMPALCATURE O PONTI L130 RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE RADIOTECNICO: RIPARAZIONE E INSTALLATORE DI ANTENNE R100 R120 RESTAURATORE DI MOBILI O CON USO DI IMPALCATURE R170 RISCALDAMENTO: INSTALLATORE E MANUT. DI IMPIANTI MACELLAIO CON PARTECIPAZIONE ALLA MACELLAZIONE M100 R190 MANEGGIO: ADDETTO M140 ROULOTTES: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE R200 METALLURGIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE M250 SALDATORE S110 MOBILIERE: FABBRICAZIONE INSTALLAZIONE M300 SCARPE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE S160 MURATORE M330 SCULTORE S190 PESCATORE: PESCA COSTIERA P200 SPECCHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE S260 SEGHERIE DI LEGNAMI: ADDETTO S200 STAGNINO S280 SEGHERIE DI MARMI: ADDETTO S210 STAZIONI DI SERVIZIO: ADDETTO CON MANUTENZIONE E LAVAGGIO S300 SERRAMENTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE / INSTALLAZIONE S220 STUCCATORE S320 SPAZZACAMINO S240 TAPPARELLISTA T100 VETRAIO: PRODUZIONE E INSTALLAZIONE V130 TELEFONI: ADDETTO ALLA INSTALLAZIONE T120 ZOO: ADDETTO Z100 TESSITORE E OPERAIO TESSILE T130 TIPOGRAFO T160 TORNITORE T180 TRAFILERIE: ADDETTO T190 TRASLOCHI: ADDETTO T200 UTENSILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE U110 VALIGE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE V100 VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE V110 Condizioni di Assicurazione - “Global Attiva” Ed.3/AT2 11 di 11 Modello IPBA2013-03 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali-generali e sensibili Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da Società a cui la Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nei casi in cui al punto 3, comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o Società a cui la Compagnia ha affidato attività in outsourcing, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I dati personali possono essere trasferiti sia verso Paesi dell’Unione Europea, sia verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 8. DIRITTI DELL’INTERESSATO Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz, 6.