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termini tecnici per definire la condizione di pagamento

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termini tecnici per definire la condizione di pagamento
TERMINI TECNICI PER
DEFINIRE LA CONDIZIONE
DI PAGAMENTO
Articoli a cura di Antonio Di Meo
tratto da
Fiscalità e Commercio Internazionale
rivista mensile di IPSOA,
n. 6 e 7 – Giugno/Luglio 2012
Studio DI MEO
www.studiodimeo.com
[email protected]
ART 13.
Pagamenti
internazionali
Vendite: termini tecnici
per definire la condizione
di pagamento
di Antonio Di Meo (*)
L'approfondimento
Se la scelta del mezzo di pagamento più adeguato
per coprirsi dal rischio di mancato incasso dei propri crediti rappresenta un aspetto di vitale importanza per l'esportatore, la formulazione della
clausola di pagamento e l'adozione della terminologia tecnica, universalmente adottata dagli operatori economici di tutto il mondo, è di fondamentale
importanza per evitare di creare malintesi con le
controparti estere; tali da favorire l'insorgere di
problemi nell'incasso dei crediti.
Una delle più grosse problematiche che gli operatori devono affrontare nelle vendite all'estero è quella
concernente la scelta del "mezzo" più rassicurante
per ottenere il pagamento delle proprie forniture
evitando e/o riducendo i rischi connessi al mancato o ritardato pagamento.
Solitamente chi vende cercherà di proporre clausole che lo rassicurino circa l'incasso del proprio credito, mentre chi acquista, si preoccuperà di avere la
liquidità per effettuare il relativo pagamento, cercando di posticiparlo rispetto alla consegna della mercé
o alla prestazione del servizio.
L'incontro tra queste esigenze contrapposte determinerà, comunque, la scelta della condizione di pagamento, che sarà influenzata da vari "elementi"
che, negli scambi internazionali, assumono una rilevanza maggiore in relazione a quanto di seguito
elencato:
- il rischio commerciale (insolvenza della controparte);
- la situazione politica ed economica del paese della
controparte (rischio paese/politico);
- la possibilità di attivare una copertura del rischio
commerciale e/o politico;
- la forza contrattuale, il rapporto e il grado di conoscenza esistente tra il venditore e il compratore;
- il sistema bancario e la Prassi bancaria del Paese
del compratore;
- la possibilità di attivare, in caso di mancato pagamento, azioni di recupero credito;
- il settore merceologico ed il mercato di riferimento;
- gli usi, le consuetudini, la normativa valutaria del
Paese e il regime all'import esistente nei singoli Paesi;
- il volume, le eventuali personalizzazioni delle commesse (grandi opere, impianti, ecc.) o la ripetitività
delle singole forniture;
- la distanza e la modalità di trasporto.
Se diversi sono gli elementi da considerare nella
scelta del mezzo di pagamento più sicuro, occorre
sottolineare l'importanza per l'esportatore di considerare sempre che nelle transazioni commerciali
con soggetti residenti in paesi esteri, i rapporti economici assumono una ben diversa portata nei loro
contenuti di rischio in quanto caratterizzati dalla
"diversità" e dalla "mancanza", spesse volte, di un
quadro di riferimento certo ed uniforme.
L'incertezza ed il rischio diventano, quindi, elementi che influenzano il comportamento dei rispettivi
operatori economici (venditore e compratore), tanto che la loro identificazione e valutazione diventa
necessaria per definire la forma di pagamento di una
fornitura di beni e/o di servizi. Proprio in considerazione di quanto sopra è importante che l'esportatore segua una strategia contrattuale che gli permetta di ridurre al minimo i rischi di mancato o ritar(*) Consulente specializzato in pagamenti internazionali .e crediti
documentari. Professore a contratto in Economia e Tecniche del
Commercio Internazionale presso le Università di Bergamo e Macerata. Studio DI MEO Padova.
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Pagamenti
dato pagamento che potrebbero riservargli danni
economici tali da impedire, a volte, la competitivita:
o la presenza su certi mercati. Non ci addentreremo,
in questo contesto, nell'esame degli strumenti che
possono essere adottati dalle imprese esportatrici per
superare e/o ridurre il rischio di mancato pagamento, tralasciando volutamente di analizzare i singoli
mezzi di pagamento nella loro articolazione, nelle
loro caratteristiche tecniche e nella valutazione dei
rischi che gli stessi presentano per le parti, limitandoci ad offrire ai lettori alcuni suggerimenti circa la
loro formulazione e la terminologia tecnica da utilizzare nella definizione della condizione dfpagamento nelle vendite con l'estero.
Prima, comunque, di analizzare la terminologia
tecnica con cui formulare la condizione di pagamento, è importante sottolineare come l'esportatore non possa e non debba trascurare di definire in un
accordo commerciale con l'estero, i seguenti punti:
- il momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura (quando pagare) cioè, se il pagamento
avverrà in via anticipata o posticipata rispetto alla
fornitura, oppure in via contestuale;
- il modo in cui sarà trasferito l'importo (come pagare);
- il luogo di pagamento (dove pagare);
- la moneta di pagamento (in che moneta pagare);
- le banche che interverranno nell'operazione;
- la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata.
Fatte queste dovute considerazioni soffermiamoci,
ora, sull'esame dei termini tecnici per definire il
pagamento del prezzo a seconda che il mezzo di
pagamento concordato sia rappresentato da una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario;
- bonifico bancario con il sistema COD;
- assegno bancario;
- incasso documentario;
- incasso semplice;
- bonifico bancario anticipato con Advance Payment Guarantee;
- bonifico bancario posticipato con Payment Guarantee o Stand by Letter of credit;
- bonifici bancari posticipati in caso di ordini aperti cori Stand by Letter of credit;
- credito documentario irrevocabile.
All'interno del presente articolo verranno affrontati
i termini tecnici per definire il pagamento relativa-
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mente alle prime 5 modalità sopra descritte, la trattazione sarà ultimata in uno dei prossimi numeri
dove verranno esaminati i termini tecnici per definire il pagamento , qualora-questo rappresenti una
delle 4 modalità rimanenti.
•"
Bonifico bancario
Nel caso in cui il pagamento a favore dell'impresa
esportatrice debba avvenire per bonifico bancario, è
opportuno ricordare all'esportatore di non usare
espressioni e termini generici quali "rimessa diretta"
oppure "rimessa diretta a 30 o 60 o 90 giorni data
fattura fine mese", solitamente abbreviate rispettivamente con le sigle "RD" o anche "RD a 30 o 60 o
90 GG DFFM". Tali espressioni, comunemente
adottate nel nostro Paese, potrebbero, in ambito internazionale, generare malintesi e/o interpretazioni
diverse da quanto si intendeva formulare. Potrebbero, pertanto, non essere considerate necessariamente come sinonimo di "bonifico bancario", provocando ritardi nel pagamento e/o addirittura mancati pagamenti. Nel caso in cui, quindi, il pagamento
a favore dell'esportatore debba avvenire a mezzo
bonifico bancario, sarà importante specificare:
"Pagamento a mezzo bonifico bancario via swift al...",
riportando la data in cui il bonifico bancario dovrà essere effettuato, oppure indicando la data a decorrere
dalla quale lo stesso sarà effettuato, vale a dire:
In italiano: "pagamento a mezzo bonifico bancario via
swift, da effettuare a xx giorni/mesi a decorrere dalla
data (ad esempio) della fattura o del documento di trasporto/spedizione".
In inglese: "Payment by banker's swift transfer or transmission (S.T.) at... or at xx days/months from invoice
date or transport document date (International consignment note or Air Way Bill (AWB) or Bill of Lading (B/L),
ecc.L"
Da non sottovalutare è la ripartizione delle spese e
commissioni che venditore e compratore dovranno
sopportare per l'esecuzione della transazione da parte delle banche (quella de! compratore e quella del
venditore) prevedendo che, salvo accordi diversi da
specificare nel contratto, le spese e le commissioni
della banca del compratore siano a carico del medesimo, mentre, quelle della banca del venditore saranno a carico di quest'ultimo.
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internazionali
In inglese: "Charges and commission of buyer's bank
(or outside Italy) on account of buyer and charges and
commission of seller's bank (or in Italy) on account of
seller."
Termine tecnico per specificare questo
è "Share"
E importante, inoltre, non trascurare l'indicazione
dell'indirizzo Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) della banca su
cui si richiede l'accredito, vale a dire il codice identificativo della propria banca (Bic Code - Bank
identification code).
Nei rapporti con controparti Uem (Unione Monetaria Europea), inoltre, il numero del conto corrente su cui disporre l'accrecUfo- dell'importo deve essere in formato Iban /Tntenational bank account number, cosa questa che permetterà di assimilare le spese, che la banca italiana tratterrà dall'importo ricevuto, alle spese domestiche, con notevole risparmio, quindi, di oneri per l'impresa
veuditrice. Sempre che l'importo del .bonifico
bancario non superi i 50.000 euro in base al regolamento CE n. 924/2009 in applicazione della
direttiva 2007/64/CE.
È possibile, anche se non viene molto usato, concordare che il pagamento avvenga con bonifico
bancario a mezzo assegno denominato "swift
check". Tale possibilità va formulata come segue:
"payment by swift check".
Sigle usate come sinonimo di bonifico
P.O. = payment order
M.T. = mai I transfer
S.T. = swift transfer or transmission
T.T. = telegraphic/telex trasmission
Bonifico bancario con il sistema COD
Nel caso in cui un venditore concordi con un proprio cliente che la consegna della mercé sarà effettuata soltanto a ricevimento dell'importo della fornitura da trasmettere a mezzo bonifico bancario via
swift, occorre prevedere nel contratto (fattura proforma o conferma d'ordine, ovvero in un qualsiasi
atto con il quale venditore e compratore definiscono gli elementi essenziali della loro compravendita),
in modo chiaro ed inequivocabile qual è il vincolo
alla consegna della mercé.
Tale determinazione è, ovviamente, subordinata a
quale sia il termine di consegna della mercé che le
parti hanno pattuito. Prevedendo che il termine di
consegna prescelto sia uno di quelli contenuti negli
Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale (ICC), questo permetterà di identificare il
momento esatto in cui avverrà la consegna della
mercé dal venditore al compratore.
Poniamo che tale termine sia, ad esempio, un CPT
(Carriage paia to ...), vale a dire un termine di consegna che, secondo gli Incoterms®, pone a carico del
venditore le spese del trasporto principale fino ad
una certa destinazione convenuta, ma che trasferisce il rischio viaggio della mercé alla partenza, cioè
nel momento in cui la mercé viene consegnata al
vettore che la prende in carico. Se il vettore è rappresentato dal mezzo di trasporto (ad esempio un
camion), che viene inviato dallo stesso, presso lo
stabilimento del venditore per il caricamento della
mercé, questo sta a significare che (prevedendo un
pagamento con il sistema COD, Cash on delivery), il
caricamento sul mezzo di trasporto verrà eseguito
soltanto con il ricevimento del bonifico bancario
per l'importo della fornitura. Proviamo a formulare in lingua italiana ed in lingua inglese, come definire nel contratto tale vincolo alla consegna della
mercé.
In italiano: "La consegna della mercé è vincolata al ricevimento del bonifico bancario via swift a favore del
venditore, con accredito in via definitiva e liberatoria
sul conto corrente presso la banca ... (indicare la banca
su cui far pervenire il bonifico bancario, con le coordinate IBAN e e/C Code, Swift)."
In ingese: "Delivery of goods is bound to thè receipt of
bank transfer via swift in favour of thè seller, with definitive and releasing accredit of thè amount on seller's
account held with bank ... (enter thè receiving bank>
IBAN number and BIC Code, Swif)."
Assegno bancario
Nel caso in cui si concordi un pagamento a mezzo
assegno bancario, occorre precisare se è sufficiente
un assegno di conto corrente bancario emesso direttamente dal cliente sulla banca presso cui intrattiene
il rapporto di conto oppure se l'assegno bancario
dovrà essere emesso da una banca all'ordine dell'impresa esportatrice. Nel primo caso avremo un paga-
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mento a mezzo assegno bancario che verrà denominato: "payment by check or by cheque".
Nel secondo caso avremo un pagamento a mezzo
assegno bancario che, in Italia, viene denominato,
anche se impropriamente, "assegno circolare", intendendo definire con questo termine un assegno
emesso da una banca e, quindi, equiparato ai "contanti". Il termine inglese per definire questo sarà:
"payment by International money order" oppure, anche "cashier's check issued by a first bank"
0 anche "by first class bank" o, ancora, "payment by
chek/cheque issued by first class bank". In ambedue
1 casi bisognerà sempre precisare, poi, la data entro
cui si vuoi ricevere tale assegno a pagamento della
fornitura.
La formulazione tecnica per definire il pagamento a
mezzo assegno di conto corrente potrebbe essere la
seguente:
In italiano "Pagamento a mezzo assegno di conto corrente bancario da spedire all'indirizzo
, entro xx
giorni/mesi dalla data del documento di trasporto o
dalla data della fattura commerciale, emesso all'ordine
di .... (indicare il nome del beneficiario)."
In inglese: "Payment by check (or cheque), to remit to
thè address ..., within xx days/months from transport
document date or commerciai invoice date issued to
thè order of ...(enter name of beneficiary)"
Nel caso, invece, di assegno emesso da banca la terminologia da adottare potrebbe essere quella che riportiamo di seguito:
In italiano: "Pagamento a mezzo assegno bancario
emesso da primaria banca da spedire all'indirizzo ...,
entro xx gioni/mesi dalla data del documento di trasporto o della data della fattura commerciale all'ordine
di ... (indicare il nome del beneficiario)".
In inglese: "Payment by International money order (oppure anche Cashier's check), issued by first bank (o
anche by first calss bank) to remit to thè address ...,
within xx days/months from transport document date or
commerciai invoice date, to thè order of... (enter name
of beneficiary)"
Incasso documentario
Nel caso in cui si dovesse optare per un pagamento
a mezzo incasso documentario, cioè incasso di documenti commerciali come, ad esempio, le fatture, i
documenti di trasporto, le liste di imballo (packing
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list), i certificati e qualsiasi altro documento che si
rendesse necessario ad introdurre la mercé in un
Paese specifico, la consegna degli stessi potrà avvenire contro pagamento "a vista" oppure contro firma
per acccttazione di un documento finanziario da
presentare per il pagamento ad una data di scadenza
successiva, oppure contro avallo o contro rilascio di
una garanzia bancaria con la quale il garante si impegna a pagare ad una certa data di scadenza predeterminata nel caso in cui il compratore/debitore
non dovesse pagare il documento finanziario da lui
stesso firmato per accettazione. Proviamo ad esaminare i tre casi.
Documenti contro Pagamento a vista
In italiano: "Pagamento a mezzo documenti ... (indicare i documenti) che saranno trasmessi dalla banca ...
(indicare la banca del venditore) alla banca ... (indicare
la banca del compratore), con consegna degli stessi al
compratore, soltanto contro pagamento "a vista" dell'importo di ..."
In inglese: "Documents against Payment - D/P (o, anche,
Cash against documents - CAD), to transmit from Remitting bank... to Presenting bank ... fordelivery to drawee
... only against payment at sight of thè amount of..."
Documenti contro accettazione
di documento finanziario
II documento finanziario può essere una cambiale
tratta, un pagherò cambiario, una ricevuta bancaria,
un assegno bancario, un impegno a pagare o qualsiasi altro documento analogo a quelli sopra descritti.
In italiano: "Documenti contro accettazione di ... (indicare il documento finanziario), di importo pari a ...
con scadenza ... (indicare la scadenza) che saranno trasmessi dalla banca ... (indicare la banca del venditore)
alla banca ... (indicare la banca del compratore), con
consegna degli stessi soltanto contro firma per accettazione del .... (indicare il documento finanziario da firmare per accettazione), con impegno a pagarlo alla
data ... (indicare la data di scadenza)."
In inglese: "Documents against Acceptance D/A of...
(bill of exchange, promissory note, receipt, draft, ...),
for thè amount of ... with expiry date '..., to transmit
from Remitting bank ... to Presenting bank ... for deliveryto drawee ... only against drawee's acceptance of...
to be paid at maturity date ..."
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