L`estromissione - Università degli Studi Guglielmo Marconi
by user
Comments
Transcript
L`estromissione - Università degli Studi Guglielmo Marconi
L’estromissione Prof. Leo Piccininni Introduzione La perdita della qualità di parte nel processo: l’estromissione. Estromissione: ipotesi di riduzione “successiva” dell’ambito soggettivo della vicenda processuale: l’estromissione implica che un soggetto sia estromesso da un processo con pluralità di parti. Ipotesi inversa rispetto alla fattispecie dell’intervento. Le ipotesi di estromissione previste nel c.p.c. L’estromissione nel c.p.c. • Estromissione del garantito (art. 108 c.p.c.); • Estromissione dell’obbligato (art. 109 c.p.c.); • Estromissione del dante causa nella successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111, 3° comma, c.p.c.). Le ipotesi di estromissione previste nel c.p.c. Di norma, a prescindere dalle figure tipicamente previste, il giudice dispone l’estromissione quando riscontri la carenza di legittimazione attiva o passiva di una parte coinvolta in un processo litisconsortile. Elemento comune alle tre figure di estromissione espressamente previste i d l codice: dal di • il giudice sancisce l’esclusione della parte prendendo atto di ragioni di estromissione sopravvenute. L’estromissione del garantito Art. 108 c.p.c. «Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, hi d qualora l l altre le lt parti ti non sii oppongano, la l propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso ». Presupposto applicativo: pluralità di parti in ragione di un rapporto di garanzia. L’estromissione del garantito Ricostruzione della vicenda processuale: a) Il giudizio verte tra due parti (es. Tizio rivendica la proprietà di un bene da Caio); b) Una parte deduce l’esistenza di un rapporto di garanzia e chiama in causa il garante (es. Caio chiama in giudizio Sempronio, che gli ha venduto il bene, per essere garantito); c) Il garante, chiamato in causa, può: • rimanere contumace; ovvero negare l’esistenza del rapporto di garanzia non può darsi estromissione; costituirsi, ammettere l’esistenza dell’obbligo di garanzia ed assumere la difesa può darsi estromissione. L’estromissione del garantito Costituitosi il garante ed assunta da questi la difesa, il garantito può essere estromesso se: • ne fa richiesta; • le altre parti (ossia la controparte originaria, non il garante) non si oppongono. L’estromissione del garantito Posizione del garantito, estromesso dal processo: Perdita della qualità di parte processuale: non gli sono imputabili gli effetti degli atti processuali compiuti dal garante, neanche ai fini della pronuncia sulle spese di lite; Conservazione della qualità di parte sostanziale: rimane tit l titolare d ll situazione della it i sostanziale t i l controversa. t La sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega effetti anche nei confronti dell’estromesso. L’estromissione del garantito Posizione del garante, costituitosi nel processo: Acquisto della qualità di parte processuale: può compiere atti processuali anche di natura dispositiva; è destinatario degli effetti degli atti processuali che compie, anche ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Ipotesi di legittimazione straordinaria, in particolare nella forma della sostituzione processuale. L’estromissione del garantito La pronuncia dell’estromissione: ¾ La lettera della legge pronuncia con ordinanza; ¾ Gli sviluppi interpretativi: a) In difetto di opposizione all’estromissione: ordinanza (non impugnabile); b) In caso di opposizione all’estromissione: sentenza (interpretazione evolutiva: è possibile pronunciare l’estromissione anche in presenza di opposizione di parte, ove la stessa sia ritenuta infondata). L’estromissione dell’obbligato Art. 109 c.p.c. «Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto ad eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo». Presupposto applicativo: pluralità di parti in una lite tra più pretendenti contro il medesimo obbligato. L’estromissione dell’obbligato Ricostruzione della vicenda processuale: a) Due parti avanzano la medesima pretesa verso lo stesso soggetto (es. Tizio e Caio pretendono da Sempronio la restituzione dello stesso bene lasciatogli in deposito); b) Il soggetto passivo del rapporto si ritiene obbligato e si dichiara pronto a consegnare la cosa all’avente diritto (es. Sempronio non nega di avere avuto in deposito il bene altrui, ma ha interesse che sia individuato il soggetto verso il quale è tenuto t t alla ll restituzione); tit i ) c) Il giudice ordina il deposito della somma o della cosa dovuta; d) Avvenuto il deposito, il giudice dispone l’estromissione dell’obbligato dal processo. L’estromissione dell’obbligato Posizione dell’obbligato estromesso: Perdita della qualità di parte processuale: l’obbligato, riconosciutosi tale, non ha interesse a difendersi; non gli sono imputabili gli effetti degli atti processuali compiuti dal garante, neanche ai fini della pronuncia sulle spese di lite; L’estromissione dell’obbligato Conservazione della qualità di parte sostanziale: ll’estromesso estromesso rimane titolare della situazione sostanziale controversa. La dichiarazione di essere obbligato ed il deposito del bene o della cosa dovuta non implicano abdicazione rispetto al bene o alla cosa stessa se non si stabilisce che il titolare del rapporto dal lato attivo è una delle controparti, il bene torna all’estromesso. La sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega effetti anche nei confronti dell’estromesso. L’estromissione dell’obbligato La pronuncia dell’estromissione: a) In difetto di opposizione all’estromissione: ordinanza (non impugnabile); b) In caso di (interpretazione opposizione evolutiva: all’estromissione: è possibile sentenza pronunciare l’estromissione anche in presenza di opposizione di parte, ove la stessa sia ritenuta infondata). L’estromissione del dante causa a titolo particolare Art. 111, 3° comma, c.p.c. « In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso». Presupposto applicativo: successione particolare nel diritto controverso. a titolo L’estromissione del dante causa a titolo particolare Ricostruzione della vicenda processuale: a) Una delle due parti in causa trasferisce a titolo particolare ad un terzo, per atto tra vivi o mortis causa, il diritto controverso (es. Tizio agisce contro Caio, suo debitore, per recuperare la somma p ; ovvero Tizio dovuta e in corso di causa cede il credito a Sempronio; e Caio controvertono circa la proprietà di un bene; Tizio muore e lascia in legato il bene a Sempronio); L’estromissione del dante causa a titolo particolare b) Benché in principio il processo prosegua tra le parti originarie, l’avente causa interviene – o è chiamato – nel processo (es. Sempronio vuole difendere e far valere il diritto acquisito, oggetto di controversia, nel processo pendente); parti non si oppongono, pp g , il dante causa ((il c)) Se le altre p successore universale, nel caso di trasferimento mortis causa) può essere estromesso dal processo. L’estromissione del dante causa a titolo particolare Posizione del dante causa estromesso: Perdita della qualità di parte processuale: non gli sono imputabili gli effetti degli atti processuali compiuti dal garante, neanche ai fini della pronuncia sulle spese di lite; Conservazione della qualità di parte sostanziale. La sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega effetti anche nei confronti dell’estromesso (art. 111, 4° comma, c.p.c.). L’estromissione del dante causa a titolo particolare La pronuncia dell dell’estromissione: estromissione: a) in difetto di opposizione all’estromissione: ordinanza (non impugnabile); b) in caso di opposizione all’estromissione: sentenza (interpretazione evolutiva: è possibile pronunciare l’estromissione anche in p presenza di opposizione pp di p parte,, ove la stessa sia ritenuta infondata). Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda S co da cche e il materiale ate a e d didattico datt co fornito o to è pe per uso pe personale so a e deg degli stude studenti, t, a al so solo o scopo d didattico. datt co Per e ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright©UNIMARCONI