Comments
Transcript
consiglio dell`ordine degli avvocati cremona
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA COMUNICATO DIFESE D’UFFICIO Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2015 ed emanato a norma dell’art. 16 della riforma forense - Legge 31 dicembre 2012 n. 247) ed a seguito delle recenti segnalazioni con cui Magistrati del Tribunale di Cremona censuravano la mancata presenza in udienza del difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 3 c.p.p., questo Consiglio ritiene improcrastinabile un’approfondita riflessione. Se, infatti, l’assistenza del difensore d’ufficio deve essere sempre connotata da effettività e competenza è, comunque, necessario tutelare i Colleghi iscritti nei relativi elenchi e preservarli da eccessive e non giustificate stigmatizzazioni. Il contesto normativo delineato dal sopra menzionato Decreto - che dispone la tenuta “centralizzata”, presso il C.N.F., degli elenchi e prevede, tra i requisiti necessari per la permanenza negli elenchi, quello di “non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento” - e dalla Legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) - che, all’art. 50, ha devoluto ai neo-istituiti Consigli Distrettuali di Disciplina (C.D.D.) la competenza in materia di procedimenti disciplinari – “amplifica”, rendendole maggiormente gravose, le conseguenze delle segnalazioni di ingiustificata assenza del difensore d’ufficio eventualmente inoltrate al Consiglio dell’Ordine da parte dei Magistrati (facoltà espressamente prevista, tra l’altro, nel “Protocollo d’intesa per la regolamentazione della difesa d’ufficio nel processo penale” sottoscritto in data 11 dicembre 2014 tra il Presidente del Tribunale di Cremona, l’Ordine degli Avvocati di Cremona e la Camera Penale “Sandro Bocchi” di Cremona e Crema). Il Consiglio dell’Ordine, infatti, è tenuto a trasmettere al C.D.D., per l’instaurazione del relativo procedimento disciplinare, ogni esposto ricevuto, essendo privo di ogni facoltà discrezionale in ordine alla possibilità di delibare preventivamente la posizione del Collega interessato e la fondatezza delle contestazioni mossegli. Al fine di evitare detto epilogo, invero spiacevole, si invitano i difensori d’ufficio nominati ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 3 c.p.p. a presenziare (personalmente, ovvero a mezzo di idonei sostituti tempestivamente designati) a tutte le udienze del processo e quelli di turno a garantire la presenza in udienza entro i termini (15 minuti per le udienze “ordinarie”, 10 minuti in caso di “udienza filtro”) previsti nel sopra citato protocollo d’intesa. ________________________________________________________________________________________________ - PALAZZO DI GIUSTIZIA - Via Tribunali, 13 - Telefono 0372-27117 Fax 0372-25479 [email protected] – www.ordineavvocaticremona.it CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA Si rende noto che questo Consiglio, in ottica di tutela dei Colleghi, ha concordato con i Magistrati della Sezione Penale del locale Tribunale una temporanea moratoria delle segnalazioni disciplinari al fine di consentire la piena ed effettiva operatività delle nuove previsioni normative. Si invitano i Colleghi iscritti a segnalare al Consiglio (referenti: Marco Simone e Marcello Lattari) ogni criticità e/o disfunzione. Con l’occasione, si ricorda che l’art. 1 del D. Lgs. n. 6/2015 - modificando l’art. 29 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - ha introdotto nuovi requisiti per l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio. Chi intenda chiedere l’inserimento in detto elenco, infatti, deve dimostrare il possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti (previsti nel “nuovo” comma 1 bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p.): a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Ai sensi dell’art. 2 del citato D. Lgs. n. 6/2015 (norma transitoria), i Colleghi già iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio mantengono detta iscrizione, ma, alla scadenza del termine di un anno, dovranno presentare la documentazione prevista dal neo introdotto articolo 29, comma 1 quater disp. att. c.p.p. e volta ad attestare di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento e di aver esercitato continuativamente attività professionale nel settore penale (comprovata dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio). Cremona, lì 24 Marzo 2014 Il Consiglio dell’Ordine Avvocati ________________________________________________________________________________________________ - PALAZZO DI GIUSTIZIA - Via Tribunali, 13 - Telefono 0372-27117 Fax 0372-25479 [email protected] – www.ordineavvocaticremona.it