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MINISTERO DEL LAVORO: LAVORO INTERMITTENTE ED
NEWSLETTER EBINTER 31 marzo 2016 MINISTERO DEL LAVORO: LAVORO INTERMITTENTE ED ATTIVITÀ DISCONTINUE PREVISTE DAL R.D. N. 2657/1923 Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 21 marzo 2016, conferma che in attesa dell’emanazione del decreto che individui i casi di utilizzo del lavoro intermittente, rimangono in vigore le disposizioni vigenti. Conseguentemente, il ricorso al lavoro intermittente può essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro i 25 anni, e con più di 55 anni (causali soggettive) o, in assenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi, per le mansioni previste dal R.D. n. 2657/1923. art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - lavoro intermittente - artt. 13 e 55, D.Lgs. n. 81/2015. MINISTERO DEL LAVORO: ORARIO DI LAVORO DEI MINORI Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha precisato che i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16, ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento del citato obbligo, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 977/1967. art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - orario di lavoro dei minori. MINISTERO DEL LAVORO: TRACCIABILITÀ DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO Il Ministero del Lavoro, ha pubblicato sul proprio sito internet, un comunicato stampa datato 22 marzo 2016, con il quale preannuncia l’intenzione di rendere, attraverso un decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act, i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata. L’utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio MINISTERO DEL LAVORO: ACCERTAMENTI ISPETTIVI SU ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 24 marzo 2016 pubblicato sul proprio sito, rende noto i primi risultati in merito agli accertamenti eseguiti, dai propri ispettori, nei confronti delle aziende che hanno richiesto l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.lavoro.gov.it INAIL: DATORI DI LAVORO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI TRASMETTERE CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO L’Inail, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, rende noto che, per effetto delle semplificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 151/15 in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. L'adempimento è posto a carico del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia. Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail entro due giorni, e di malattia professionale entro cinque giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i nuovi dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. L’Inail, invece, ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965. MINISTERO DEL LAVORO: LA CONCILIAZIONE ESIGE RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAI CCNL APPLICATI Con nota prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016 e n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'espletamento della procedura di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.. Il Ministero ha precisato che in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, la Direzione Territoriale del Lavoro deve verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'art. 411, comma 3, c.p.c. - anche il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall'art. 412 ter c.p.c., e il grado di rappresentatività del soggetto sindacale. A tale proposito si ricorda che i contratti collettivi del sistema Confcommercio prevedono già specifiche procedure in materia, nell'ambito delle quali i soggetti attuatori per parte dei lavoratori posseggono già i requisiti richiamati nelle due note ministeriali, in quanto facenti capo a organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che disciplinano i rapporti in questione. Pertanto, per l'utile espletamento dell'attività di deposito dei verbali ex art. 411 c.p.c., è necessario che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle sedi e delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il soggetto sindacale deve dunque risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività. Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Richiesta di parere Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Precisazioni EBINTER - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06.57305405 - Fax 06.57135472 - www.ebinter.it - [email protected] Hai ricevuto questa e-mail perchè iscritto alla Newsletter di EBINTER Per cancellarsi o modificare i propri dati mandare una mail a: [email protected] Copyright © 2016 EBINTER - Diritti riservati