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MINISTERO DEL LAVORO: LAVORO INTERMITTENTE ED

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MINISTERO DEL LAVORO: LAVORO INTERMITTENTE ED
NEWSLETTER EBINTER
31 marzo 2016
MINISTERO DEL LAVORO: LAVORO INTERMITTENTE ED ATTIVITÀ DISCONTINUE PREVISTE
DAL R.D. N. 2657/1923
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 21 marzo 2016, conferma che in attesa dell’emanazione del decreto che
individui i casi di utilizzo del lavoro intermittente, rimangono in vigore le disposizioni vigenti. Conseguentemente, il ricorso al
lavoro intermittente può essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro
i 25 anni, e con più di 55 anni (causali soggettive) o, in assenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi, per le
mansioni previste dal R.D. n. 2657/1923.
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - lavoro intermittente - artt. 13 e 55, D.Lgs. n. 81/2015.
MINISTERO DEL LAVORO: ORARIO DI LAVORO DEI MINORI
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha precisato che i minori con un’età superiore a 15 anni,
ma inferiore a 16, ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che
costituisce anche una modalità di assolvimento del citato obbligo, possono effettuare un orario di lavoro non superiore
alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 977/1967.
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - orario di lavoro dei minori.
MINISTERO DEL LAVORO: TRACCIABILITÀ DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO
Il Ministero del Lavoro, ha pubblicato sul proprio sito internet, un comunicato stampa datato 22 marzo 2016, con il quale
preannuncia l’intenzione di rendere, attraverso un decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act, i voucher per le
prestazioni di lavoro accessorio pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare
preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati,
insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.
L’utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio
MINISTERO DEL LAVORO: ACCERTAMENTI ISPETTIVI SU ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO
Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 24 marzo 2016 pubblicato sul proprio sito, rende noto i primi risultati in
merito agli accertamenti eseguiti, dai propri ispettori, nei confronti delle aziende che hanno richiesto l’esonero contributivo per
le assunzioni a tempo indeterminato.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.lavoro.gov.it
INAIL: DATORI DI LAVORO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI TRASMETTERE CERTIFICATO MEDICO DI
INFORTUNIO
L’Inail, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, rende noto che, per effetto delle semplificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 151/15
in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati
dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. L'adempimento è posto a carico
del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia. Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail
entro due giorni, e di malattia professionale entro cinque giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella
denuncia, deve obbligatoriamente inserire i nuovi dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato
medico. L’Inail, invece, ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di
infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54,
56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.
MINISTERO DEL LAVORO: LA CONCILIAZIONE ESIGE RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAI CCNL
APPLICATI
Con nota prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016 e n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti
interpretativi in merito all'espletamento della procedura di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione sottoscritti in
sede sindacale ex art. 411 c.p.c.. Il Ministero ha precisato che in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione
in sede sindacale, la Direzione Territoriale del Lavoro deve verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente
richiesto dall'art. 411, comma 3, c.p.c. - anche il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall'art. 412 ter c.p.c., e il grado di rappresentatività del
soggetto sindacale. A tale proposito si ricorda che i contratti collettivi del sistema Confcommercio prevedono già specifiche
procedure in materia, nell'ambito delle quali i soggetti attuatori per parte dei lavoratori posseggono già i requisiti richiamati
nelle due note ministeriali, in quanto facenti capo a organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che disciplinano i rapporti in
questione. Pertanto, per l'utile espletamento dell'attività di deposito dei verbali ex art. 411 c.p.c., è necessario che la
conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle sedi e delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il soggetto sindacale deve dunque risultare in possesso di
elementi di specifica rappresentatività.
Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.
Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Richiesta di parere
Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Precisazioni
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