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allegato C schema subconcessione temple datata
Allegato C alla Disposizione dell’AU SGP n° 1 del 5 Gennaio SCHEMA DI SUB-CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZIONE --------------------------------- DI LOCALI PRESSO LA CASA NEL PARCO PER ATTIVITA’ DI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. L’anno duemilaundici il giorno ( ) del mese di, nella Sede Legale della società “Sassuolo Gestioni Patrimoniale S.r.l”., via Fenuzzi n. 5, tra i signori: 1) , nato a , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della “Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.” a socio unico, P.IVA/C.F. e Registro imprese di Modena n. 03014250363 , che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito nel presente atto denominato SGP oppure concedente 2) , nato a il residente in , via , che agisce nel presente atto in qualità di Presidente dell’associazione di promozione sociale , con sede in , codice fiscale e partita IVA …….………………, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «sub-concessionario»; PREMESSO CHE - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28 Dicembre 2010, a valere quale atto di indirizzo, si stabiliva che Sassuolo Gestioni Patrimoniali, Srl a socio unico - concessionaria del bene - affidasse in uso, con carattere di gratuità relativamente al canone, all’associazione di promozione sociale i locali posti al piano terra e primo piano della 1^ Casa nel Parco, oltre all’area esterna di pertinenza, definendo altresì alcune linee di indirizzo riguardo le condizioni di utilizzo. TUTTO CIO’ PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE Oggetto del contratto è la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla sub-concessione dei locali posti nell’immobile “Casa nel parco” ubicato a Sassuolo, Largo Bezzi, 4, meglio individuati nella planimetria, allegata sub A al presente atto, e costituiti dai locali destinati a bar-birreria “Temple bar” e relative pertinenze, oltre allo spazio adibito a teatro e sala attigua, posti al primo piano. La sub-concessionaria dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento dei locali nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate ed adottande, relative all'esercizio degli immobili destinati a circoli. All'atto della consegna è stato redatto apposito verbale di consegna, allegato sotto la lettera “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. ART. 2 - DURATA La durata della sub-concessione, è stabilita in anni cinque con decorrenza dalla data di stipula. Il soggetto concedente (Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. a socio unico), trascorso il primo triennio contrattuale, si riserva di procedere alla verifica dei risultati della gestione, in termini di accertamento della qualità delle prestazioni rese, da acquisire mediante relazione del servizio: in caso di andamento non positivo della gestione, può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, da approvare con espresso provvedimento che sarà comunicato al sub-concessionario con un preavvi so di almeno tre mesi. - 1 - Art. 3 - FINALITA' L'Associazione sub-concessionaria, deve mantenere l’iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Modena e deve svolgere, all'interno dei locali in questione, attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi in uno o più dei settori di intervento di cui all’art 2 della L.R. n.34/2002 con particolare riferimento allo sviluppo di attività ricreative, formative, culturali, educative e di impiego del tempo libero, e segnatamente rivolte alla promozione di iniziative rivolte ai giovani senza alcun fine di lucro, secondo quanto previsto dal progetto gestionale presentato. ART. 4 - ATTIVITA' L'Associazione sub-concessionaria svolge all'interno dei locali assegnati le seguenti specifiche attività meglio descritte nel progetto gestionale: - riunioni e incontri rivolti ai soci per la programmazione e l’organizzazione delle attività; segreteria amministrativa e tenuta degli archivi dell’associazione attività ricreative, aggregative e di carattere culturale in senso lato (corsi, conferenze, serate a tema, musica, proiezioni, readings, piccole rappresentazioni teatrali etc.). A tale proposito, la subconcessionaria dovrà garantire l’apertura dei locali indicativamente 6 volte la settimana con la previsione di due serate di attività di media. Nel periodo estivo dovrà essere garantita l’apertura del punto ristoro anche in orari mattutini, 6 giorni su 7. La programmazione dettagliata del calendario di attività dovrà essere preventivamente sottoposta al Comune di Sassuolo. La programmazione dovrà prevedere anche di interventi promossi di concerto con l’assessorato Giovani e l’agenzia Giovani. Sarà in ogni caso garantita all’amministrazione comunale la disponibilità degli spazi a titolo gratuito per iniziative da questa promosse. somministrazione di alimenti e bevande limitata ai soli soci di circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’interno, ai sensi del DPR n°235 del 4/4/2001, art 2, in gestione diretta, con le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie e nel rispetto della normativa fiscale, secondo quanto esplicitamente previsto al successivo art 5 e 6 Il soggetto utilizzatore potrà promuovere temporanee attività di pubblico spettacolo e di animazione all’aperto, aperte al pubblico, e si impegna a garantire un pubblico servizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche pomeridiano, coerentemente con quanto previsto nel progetto gestionale, da autorizzarsi in via temporanea ai sensi dell’art 10 comma 3 e segg. Della LR 14/2003. ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE SUB-CONCESSIONARIA L’Associazione sub-concessionaria è tenuta a custodire e a conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e in particolare deve: a) provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali (rivestimenti, infissi, tinteggiatura ecc.) b) provvedere agli interventi migliorativi (ad esclusione delle manutenzioni straordinarie) di cui al progetto presentato. Nel caso di lavori, forniture e sostituzioni, il progetto dovrà essere preventivamente sottoposto ai tecnici di SGP per autorizzazione e per il necessario raccordo con gli interventi che la società intenda eventualmente promuovere in proprio. Tali interventi accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della sub-concessione. c) Effettuare a proprie spese i servizi di pulizia in quantità e frequenza adeguati all’utilizzo dei diversi locali assegnati e garantire il rispetto delle norme igieniche; mantenere sempre pulita e in ordine anche dell’area esterna di pertinenza dei locali, che dovrà essere riordinata e pulita da mozziconi, bicchieri e rifiuti di qualsiasi genere subito dopo ciascuna attività serale; d) custodire i locali medesimi, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza, necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura e la sicurezza dei soci della associazione e di terze persone a qualunque titolo presenti nella struttura. e) consentire alla SGP e all'Amministrazione Comunale, tramite propri organi tecnici, di accedere alle strutture in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, per verificare le modalità di utilizzo dell'immobile assegnato, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso. - 2 - f) a munirsi delle prescritte autorizzazioni di ordine amministrativo e sanitario collegate alla somministrazione di cibi e bevande; g) ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali, tributari e contributivi inerenti la gestione e all’eventuale impiego di personale dipendente; h) all'apertura e alla chiusura dei locali nel rispetto scrupoloso degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali e non; durante l’apertura dei locali deve inoltre assicurare un servizio di sorveglianza continua onde impedire l'accesso o l’utilizzo improprio dei locali a persone non autorizzate; i) ad assumere le spese per le utenze (gas, luce, acqua; eventualmente telefono e internet) stipulando direttamente i relativi contratti di somministrazione La sub-concessionaria non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dell’immobile che la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e il Comune proprietario, intendessero fare a propria cura e spese nè potrà pretendere indennizzo alcuno a causa dell’eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell’attività, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori medesimi. A tal proposito si prevede di intervenire sull’edificio nel corso del 2011, con i seguenti interventi: allacci alla rete fognaria pubblica, rifacimento dei 2 bagni interni e rifacimento di parte della pavimentazione esterna. Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., si impegna, nel perseguimento dello spirito di collaborazione con l’associazionismo, a consultare la sub-concessionaria, in ordine ad interventi che intendesse eventualmente realizzare, che saranno oggetto di confronto e valutazione congiunta fra le parti. L’Associazione sub-concessionaria si impegna ad utilizzare l’immobile assegnato, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire dei locali, anche parzialmente, per usi differenti da quanto pattuito e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione urbanistica. Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere restituiti alla SGP nello stato di fatto in cui furono consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. La Associazione sub-concessionaria è tenuta inoltre ai seguenti impegni: A) trasmissione a SGP Srl, entro il giorno 30 gennaio di ogni anno, e al termine del periodo contrattuale, di una relazione circostanziata -a consuntivo- inerente le attività svolte nel corso dell’anno precedente, nonchè copia di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese connesse alla gestione dei locali concessi in sub-concessione, con l’impegno a utilizzare eventuali avanzi di gestione per finanziare attività culturali e ricreative rivolte ai giovani. B) ) trasmettere a SGP Srl, entro 1 mese dalla approvazione, copia del bilancio associativo dell’anno sociale concluso, corredato dal relativo verbale dell’assemblea dei soci C) disponibilità a concedere gratuitamente al Comune e a S.G.P. gli spazi per la realizzazione di iniziative istituzionali dallo stesso organizzate o patrocinate per 12 giornate annue, previa comunicazione tempestiva della data prevista; D) garantire l’utilizzo gratuito dello spazio adibito a teatro a quanti più soggetti possibile, nel rispetto del vigente regolamento d’uso. Dovranno essere prioritariamente garantite le richieste di utilizzo gratuito da parte delle scuole in orario scolastico e quelle dell’amministrazione comunale per propri usi istituzionali o attività patrocinate. E) impegno a non apportare, senza preventiva autorizzazione da parte della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l, modifiche di qualsiasi natura all'immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio. F) La possibilità, previa autorizzazione scritta del concedente a condividere gli spazi assegnati con altre associazioni, aventi finalità comuni, secondo tempi e modalità da concordare. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la presente sub-concessione, anche con particolare riferimento a quanto richiesto alla lett. A), la società Gestioni Patrimoniali s.r.l. provvede a trasmettere la segnalazione al Comune per gli adempimenti di competenza. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici si precisa che l’immobile è dotato di punto di consegna di energia elettrica e gas metano a norma e dotato delle necessarie sicurezza. Ogni successiva modifica agli impianti dovrà essere autorizzata, in via preventiva, dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e dovrà essere eseguita da impresa qualificata ai sensi delle vigenti normative. Al termine dei lavori e prima dell’inizio dell’utilizzo degli stessi dovrà essere consegnata alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali - 3 - srl la documentazione tecnica dei lavori eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008. ART 6 – OBBLIGHI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ DI BAR L’ autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati, disciplinata dal DPR 235/2001, è operante limitatamente al periodo di vigenza del presente sub-concessione. Il soggetto utilizzatore potrà promuovere temporanee attività di pubblico spettacolo e di animazione all’aperto, aperte al pubblico, e si impegna a garantire un pubblico servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità di cui all’art.4. La gestione diretta del bar-ristorazione è subordinata ai seguenti indirizzi: devono essere praticati prezzi per le consumazioni non superiori a quelli del listino concordato dalle associazioni degli Esercenti PPEE di Modena • compete al sub-concessionario adottare comportamenti tesi ad evitare l’abuso da parte dell’utenza nell’assunzione di alcoolici e superalcoolici; L'Amministrazione Comunale e SGP sono estranee ad eventuali controversie della subconcessionaria relative alla gestione del bar. In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare a tale titolo il sub-concessionario, nè nei confronti del Comune, né SGP, nè nei confronti di un eventuale successivo subconcessionario. • Art 7 – UTILIZZO DEL TEATRO L’associazione sub-concessionaria, a fronte dell’assunzione degli oneri derivanti dalla gestione del teatro, avrà la disponibilità dello spazio subordinatamente: alle richieste di utilizzo da parte delle scuole alle richieste di utilizzo da parte dell’amministrazione comunale per propri usi istituzionali o attività da questi patrocinate e potrà metterà le restanti ore a disposizione di chi ne farà richiesta, in conformità al regolamento d’uso del teatro, La raccolta delle domande di utilizzo avverrà a cura dell’associazione sub-concessionaria, che dovrà provvedere alla stesura di un quadro di utilizzo da sottoporre periodicamente alla SGP, informando anche sulle domande a cui non è stato possibile dare risposta positiva. La gestione del contenitore teatrale per l’utilizzo proprio e di terzi, comprende le attività di informazione al pubblico, ricevimento prenotazioni, custodia, pulizie, apertura e chiusura dei locali, pianificazione del calendario attività, controllo sull’afflusso e deflusso dell’utenza, controllo sull’uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte di terzi, verifica e comunicazione dei danni eventualmente apportati alle strutture, allestimenti e attrezzature oggetto di sub-concessione; mantenere puliti i locali, in particolare dopo le attività condotte dalle scuole, e garantire il rispetto delle norme igieniche; sono a carico dell’associazione le pulizie ordinarie dei locali, consistente in alcune operazioni da effettuarsi dopo ciascun utilizzo (svuotamento cestini, raccolta carta di grossa pezzatura, riordino materiali e attrezzature) e pulizie settimanali (pulizia pavimenti, spolvero e asportazione ragnatele, pulizia infissi); assumere gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria e gli interventi di riparazione, sostituzione di materiale, allestimenti, arredi e altro, danneggiati dalla medesima o da terzi utilizzatori, durante l’espletamento delle attività nel teatro, con possibilità di rivalersi economicamente sul soggetto responsabile del danno arrecato. La concessionaria è tenuta a segnalare prontamente a SGP ogni problema inerente la manutenzione straordinaria, affinché possano essere attivati i necessari interventi. - 4 - Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE SUBCONCESSIONARIA Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali di cui al presente sub-concessione sono a carico dell'Associazione sub-concessionaria, che, in conseguenza, ha contratto idonee polizze assicurative con compagnie di primaria importanza, come di seguito specificate, relative a: copertura assicurativa della Responsabilià Civile per danni a Terzi (in seguito denominata Rct) avente le seguenti caratteristiche minime: • massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro,per danni a persone e/o cose e/o animali; • copertura della Rct per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in sub-concessione, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell’ambito dei locali anzidetti; • estensione della garanzia alla Rct personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera la sub-concessionaria si avvale; • estensione del novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento dell’attività della sub-concessionaria, nell’ambito dei locali e degli spazi in genere concessi in subconcessione; • estensione della garanzia alla Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.c.o.) ove la subconcessionaria ne abbia, con massimali non inferiori rispettivamente a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per dipendente/prestatore d’opera infortunato; • in caso di danni ai beni di proprietà del sub-concessionario, lo stesso rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e della società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni; Le coperture assicurative stipulate dalla sub-concessionaria dovranno essere mantenute in essere fino al termine della sub-concessione e di sue eventuali proroghe. L’Amministrazione Comunale e la Società Gestioni Patrimoniali s.r.l. saranno, in ogni caso, tenuti indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative. L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la sub-concessionaria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti. Il Comune di Sassuolo e La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. restano in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità relativa a: a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto del presente sub-concessione; b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività del circolo o altre attività espletate o comunque consentite dalla sub-concessionaria all’interno dei locali. d) eventuali danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, agli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, al mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali. Il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. rimarranno estranei all’attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dalla sub-concessionaria, la quale solleva il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. La sub-concessionaria è obbligata a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o dei suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o a terzi, nonché a tenere estranea la Società concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei locali. Art. 9 – ARREDI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSUOLO - 5 - La Associazione sub concessionaria utilizza, per l’esercizio della attività, arredi e attrezzature, definite nell’elenco allegato sub…….., di proprietà del Comune di Sassuolo, impegnandosi alla restituzione nelle condizioni di cui al verbale di consegna, fatto salvo il deperimento legato all’uso. ART. 10 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI La sub-concessionaria potrà eseguire, previo consenso della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione volti a garantire la buona conservazione e la migliore fruizione dei locali , ulteriori a quelli previsti dal progetto presentato dalla Associazione, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso; in particolare può intervenire nella fornitura di arredi o attrezzature, serramenti, volte a migliorare la funzionalità dell’impianto. Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della sub-concessione. Art. 11 – CAUSE DI REVOCA La presente sub-concessione potrà essere risolto dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l in qualsiasi momento prima del termine di cui all’art. 2, con decisione motivata, a giudizio insindacabile della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l’esecuzione di eventuali interventi straordinari, che risultassero necessari e improrogabili, o alienazione dell’immobile o per affrontare qualsiasi necessità di utilità pubblica. Potrà altresì essere revocato anticipatamente in presenza delle seguenti circostanze: a) venir meno delle finalità dichiarate all’art.3 e/o dei requisiti di iscrizione al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R 34/2002; b) verifica del mancato svolgimento delle attività di cui al precedente art.4; c) utilizzo improprio dei locali concessi o di parte degli stessi, ovvero utilizzo diverso da quello pattuito; d) fruizione del bene stesso da parte di diverso sub-concessionario che non risulti regolarmente autorizzato; e) gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con la presente sub-concessione, dopo che, salvo il caso di recidiva, l’Associazione sub-concessionaria all’uopo diffidata dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l, non abbia ripristinato, nel termine assegnatole, le condizioni previste. Della volontà di risoluzione del contratto sarà dato avviso al sub-concessionario con preavviso di 60 giorni. ART. 12 - RECESSO Il sub-concessionario potrà recedere dal presente sub-concessione dandone comunicazione motivata con un anticipo di almeno 60 giorni. ART. 13 - SPESE Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione del presente contratto sono a carico della sub-concessionaria. Letto, approvato e sottoscritto: L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. - 6 - IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE ___________________