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Oggetto: fattura d`acquisto non ricevuta

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Oggetto: fattura d`acquisto non ricevuta
Cosa fare se non riceviamo la fattura di acquisto?
Capita talvolta che a seguito di un acquisto di un bene o di un servizio non perviene la fattura pur richiesta al
momento dell’acquisto medesimo o nonostante sia così contrattualmente stabilito. In questa informativa anche
in considerazione della corresponsabilità della cooperativa acquirente, forniamo l’iter da seguire per non
incorrere in sanzioni.
Fattura – obbligo di rilascio
In relazione ad ogni cessione di beni e/o prestazione di servizi, il fornitore è tenuto a emettere fattura, salvo le
specifiche esclusioni previste dalla normativa ai fini di semplificazione fiscale (es. soggetti agricoltori con
volume d’affari non superiore a € 7.000,00).
In linea generale, il documento deve essere emesso entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui l’operazione
viene effettuata, con la sola eccezione di talune ipotesi specificamente determinate, con riferimento alle quali è
possibile emettere fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione (es. “fatturazione
differita”). In particolare, se la cessione del bene è scortata da documento d’accompagnamento (DDT), la
fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce,
ma sempre con riferimento al mese di spedizione o consegna.
Nell’ipotesi in cui il fornitore non dovesse far pervenire la fattura e questa sia stata già interamente pagata (iva
compresa), alla cooperativa non resta che instaurare una causa civile nei confronti del fornitore allo scopo di
farsi risarcire il danno procurato (cfr. la parte relativa al comportamento da tenersi). Questo è un buon motivo
per disporre in amministrazione che il pagamento deve avvenire previa ricezione della fattura.
Fattura non pervenuta – il termine di quattro mesi
Ebbene, può capitare che nonostante l’acquisto effettuato dalla cooperativa, il fornitore non emetta fattura
(volontariamente o per errore) o comunque la cooperativa non la riceva (disguido postale). In questo caso la
cooperativa deve adempiere autonomamente a tale incombenza, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 8, del D.Lgs n. 471/1997.
In particolare, nel caso di operazione effettuata in Italia, la cooperativa, trascorsi 4 mesi dalla data di
effettuazione dell’operazione senza aver ricevuto la fattura dal fornitore, è tenuta ad emettere autofattura.
Il termine di quattro mesi decorre da:
• cessioni di beni immobili – dal momento della stipulazione dell’atto notarile di trasferimento;
 cessione di beni mobili – dal momento della consegna o della spedizione del bene;
 servizi: dal pagamento del corrispettivo.
Deroghe a tali regole generali si hanno nel caso di:
• cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione: il momento impositivo coincide con il
pagamento del corrispettivo;
• cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori (tipico nel settore dell’editoria): il momento
impositivo coincide con quello della rivendita a terzi, ovvero - per i beni non restituiti – con la scadenza
del termine pattuito e, comunque, decorso un anno dalla consegna o spedizione;
• per i servizi di carattere periodico o continuativo: con il mese successivo a quello di esecuzione.
Per completezza d’argomento si ricorda che, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo le
regole sopra elencate, venga emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, il momento di
effettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del
pagamento.
Fattura non ricevuta – l’adempimento a carico della cooperativa
Ebbene, la cooperativa una volta individuato il momento impositivo dell’operazione, nei 30 giorni successivi allo
scadere del quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione (in pratica entro 5 mesi da quest’ultima):
• deve versare, tramite modello F24, l’imposta relativa alla fattura non ricevuta (codice tributo 9399), se
trattasi di operazione imponibile;
• deve emettere, in duplice esemplare, un’autofattura;
 deve presentare all’Ufficio delle Entrate competente l’autofattura di cui sopra congiuntamente
all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’Iva.
Ad esempio:
• merce pervenuta il 15 settembre 2013;
• termine di quattro mesi: 15 gennaio 2014
entro il 14 febbraio 2014 occorre versare l’Iva con Mod. F24, emettere l’autofattura e far pervenire il
tutto all’ufficio.
Talvolta l’Ufficio richiede che l’autofattura sia accompagnata da un’apposita lettera nella quale devono essere
evidenziate le irregolarità commesse dal fornitore. Taluni uffici hanno predisposto apposita modulistica
personalizzata.
Ad ogni modo, l’Ufficio restituirà alla cooperativa una copia dell’autofattura con l’attestazione di pagamento, la
quale potrà essere annotata sul registro degli acquisti consentendo così di portare in detrazione la relativa
imposta secondo le regole ordinarie.
E’ del tutto evidente che in questo caso la cooperativa ha sostenuto il carico dell’Iva due volte:
• la prima per aver pagato la fattura al fornitore;
• la seconda per averla versata tramite l’autofattura.
Occorre evidenziare, inoltre, che nel caso in cui le operazioni di acquisto siano non imponibili o esenti,
l’autofattura dovrà comunque essere emessa, pur non essendo previsto, in questa ipotesi, ovviamente, alcun
versamento d’imposta.
La cooperativa non è tenuta ad informare il fornitore dell’attivazione della procedura, né quest’ultimo ha titolo
per ottenere una copia dell’autofattura emessa dall’acquirente.
Si suggerisce, con congruo anticipo rispetto al momento in cui si procede alla regolarizzazione, di precostituirsi
prova certa documentale (email certificata, raccomandata, telegramma) che dimostri di aver sollecitato l’invio
della fattura, poiché non si può escludere che la stessa sia stata inviata ma non recapitata per un disguido.
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Omessa regolarizzazione – la sanzione
Nell’ipotesi in cui la Cooperativa non provveda a completare l’esposto iter nel termine dei 30 giorni successivi al
trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, non si ha la perdita del diritto alla
detrazione dell’IVA laddove, successivamente, dovesse pervenire da parte del fornitore la fattura (Corte di
Cassazione n. 11208 del 2007).
Si ricorda, al riguardo che il termine per l’esercizio del diritto a detrazione è quello del secondo anno successivo
a quello in cui è nato il diritto alla detrazione.
Resta il fatto che la sanzione per la mancata regolarizzazione da parte dell’acquirente è pari al 100%
dell’imposta, con un minimo di € 258,00 (è possibile, comunque, utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso),
fermo restando che non è previsto da parte dell’ufficio il recupero dell’imposta nei confronti del cessionario o
committente, poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (Circolare n. 23 del 25 gennaio 1999,
punto 2.7).
Fatture non pervenute per acquisti UE
Nell’ipotesi di mancata ricezione - entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione della fattura emessa da parte del fornitore UE, la Cooperativa dovrà emettere un’autofattura (in unico
esemplare), entro il giorno 15 del mese seguente (terzo mese successivo), ma con riferimento al mese
precedente, nella quale dovrà essere riportato anche il numero di identificazione attribuito agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto al fornitore dallo Stato membro di appartenenza (art. 46, co. 5 del DL 331/93,
come sostituito a seguito delle previsioni di cui al co. 326 della L. 228/2012 e C.M. n. 12/2013).
L’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La stessa norma della L. 228/2012 che ha fissato la disciplina in caso di mancata ricezione della fattura del
fornitore comunitario, ha previsto che nell’ipotesi in cui sul documento del cedente/prestatore UE sia indicato un
corrispettivo inferiore a quello reale, il soggetto nazionale dovrà emettere fattura integrativa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di registrazione del documento originario.
Le fatture emesse a seguito:
 della mancata ricezione del documento del fornitore comunitario;
 del fatto che sul documento del fornitore UE sia indicato un corrispettivo inferiore a quello reale,
devono essere annotate entro il termine di emissione della autofattura ma con riferimento al mese precedente.
Anche in questo caso, naturalmente, il documento emesso deve essere annotato sul registro degli acquisti.
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