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zone vulnerabili da nitrati
18
Nitrati
Giuseppe Michelutti, Stefano Barbieri
ERSA - Servizio ricerca e sperimentazione
ZONE VULNERABILI DA NITRATI
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA FERTILIZZAZIONE
ED ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
La Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera di Giunta
regionale n. 1246 del 26 giugno 2008, ha individuato
il bacino scolante della laguna di Marano e di Grado
quale zona vulnerabile da nitrati di origine agricola. Il
provvedimento è finalizzato a ridurre, tramite le misure
previste dal Programma di azione, lo stato di eutrofizzazione delle acque della laguna, in ottemperanza a
quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) e dal D.Lgs. 152/2006.
La suddetta zona vulnerabile da nitrati di origine agricola
(ZVN) comprende 67 Comuni e si estende da Artegna a
Latisana su un areale di oltre 175.000 ettari. Questa
ZVN si aggiunge a quella del Comune di Montereale Valcellina individuata nel 2003 con delibera di Giunta regionale n. 1516 del 23 maggio 2003 (tabella 1).
Per conseguire il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle ZVN è stato predisposto
ed approvato, con deliberazione della
Giunta regionale n. 1947 del 25 settembre
2008, il Programma di azione. Si tratta di un
regolamento che prevede divieti e limitazioni alla fertilizzazione, modalità di applicazione dei fertilizzanti secondo criteri
agronomici ed obblighi per lo stoccaggio
degli effluenti di allevamento; sono previsti
inoltre degli adempimenti per le aziende
agricole, volti a definire e a verificare l'attuazione di una corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti.
Il Programma di azione è conforme ai criteri
ed ai principi previsti dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e al Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al Decreto ministeriale
19 aprile 1999. Il Programma riporta le misure previste dalla normativa nazionale, con
un adeguamento in relazione alle condizioni
pedoclimatiche ed alla pressione che il comparto agricolo esercita nella ZVN.
Le disposizioni del Programma di azione interessano, anche se in misura diversa, sia le
aziende zootecniche sia quelle prive di allevamenti. Sussistono alcuni obblighi che
sono specifici solamente per le prime, mentre alcuni divieti e limitazioni devono essere
rispettati da tutte le aziende agricole.
Al fine di divulgare i contenuti del Programma di azione regionale e del Decreto
ministeriale 7 aprile 2006, l’ERSA ha ritenuto
opportuno stilare la presente nota informativa.
Si tratta pertanto di un quadro informativo
sintetico delle misure che dovranno rispettare le aziende agricole che operano nelle
Zone ordinarie (ZO) e nelle ZVN. La nota si
avvale di una serie di tabelle esemplificative
che consentono di porre a confronto le ZO
con le ZVN.
Notiziario ERSA 3/2008
Le aziende zootecniche devono ottemperare:
1.agli obblighi di Comunicazione dell'avvio
dell'attività di spandimento degli effluenti
di allevamento, in conformità a quanto disposto dalla DGR 536/2007. Considerato
che sono previsti adempimenti diversi per
le aziende poste in ZVN rispetto a quelle
in ZO, è necessario che le aziende, che
producono un quantitativo superiore a
1000 kg di azoto al campo da effluenti di
allevamento, presentino o integrino la Comunicazione ed il Piano di Utilizzazione
Agronomica (tabella 2);
2.agli obblighi che impongono una adeguata
autonomia di stoccaggio degli effluenti di
allevamento (tabella 3). Nelle ZVN sono
previste delle autonomie di stoccaggio
maggiori di quelle delle ZO per i liquami
e/o i materiali ad essi assimilati e per la pollina di ovaiole in gabbia, disidratata in tunnel interni/esterni; l'esigenza di disporre,
nelle ZVN, di maggiore autonomia di stoccaggio deriva dal divieto di spandimento
imposto durante il periodo autunno-invernale. Sono previsti dei tempi per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio degli
allevamenti esistenti: entro il 12 maggio
2011 per la ZVN di Montereale Valcellina;
entro 5 anni dalla data di pubblicazione
della DGR di individuazione definitiva per
la ZVN del bacino scolante in laguna.
Tutte le aziende agricole devono rispettare:
1.dei quantitativi massimi di azoto, sia per gli
effluenti di allevamento sia per i fertilizzanti
azotati, in relazione alle colture effettuate. La
quantità massima di azoto, intesa come
quantitativo medio aziendale, che può essere apportata con gli effluenti di allevamento si riduce da 340 kg per ettaro per
anno a 170 kg, passando da ZO a ZVN.
Nelle ZVN devono essere inoltre rispettati
dei limiti massimi di apporto di fertilizzanti
azotati, organici e chimici, a seconda della
coltura, della precessione colturale, degli apporti naturali derivanti dal suolo e dalle precipitazioni atmosferiche e delle condizioni
pedoclimatiche (tabella 4);
Elenco dei comuni
che rientrano nelle Zone
vulnerabili da nitrati di
origine agricola della
Regione
Tab.1
Aiello del F.
Artegna
Bagnaria Arsa
Basiliano
Bertiolo
Bicinicco
Buia
Camino al T.
Campoformido
Campolongo al T.
Carlino
Cassacco
Castions di S.
Cervignano del F.
Chiopris-Viscone
Codroipo
Colloredo di M. A.
Coseano
Dignano
Fagagna
Flaibano
Gonars
Latisana
Lestizza
Magnano in R.
Majano
Marano L.
Martignacco
Mereto di T.
Montereale Valcell.
2.solo nelle ZVN, dei divieti di spandimento
nel periodo autunno-invernale, di norma dal
1° novembre alla fine di febbraio; il periodo
di divieto varia da 90 a 120 giorni a seconda
del tipo di effluente di allevamento e dell'ordinamento colturale (tabella 4);
3.nelle ZVN, le modalità di utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati, organici e chimici, previste dal Programma di
azione, al fine di garantire un'elevata efficienza dell'azoto applicato al suolo; mentre nelle ZO è raccomandata l'applicazione
di quanto previsto dal Codice di Buona
Pratica Agricola (tabella 4);
4.i divieti di fertilizzazione nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua e arenili, e nei suoli
declivi; tali divieti sono differenziati per i diversi tipi di fertilizzante (letami, liquami, concimi azotati, ecc.) e tra ZO e ZVN (tabella 5);
5.gli altri divieti di fertilizzazione in aree non
agricole, in terreni saturi d'acqua, su alcune colture, ecc. (tabella 5).
La necessità di rispettare le prescrizioni del
Programma di azione nelle ZVN potrà dare
luogo a riduzioni di redditività o a costi aggiuntivi legati all'adeguamento delle strutture di stoccaggio e/o all'acquisto di
attrezzature per la gestione degli effluenti di
allevamento; nel box di pag. 24 vengono illustrate, a cura della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, le possibili
misure di sostegno che la Regione metterà in
campo per le aziende agricole.
L'ERSA organizzerà incontri tecnici finalizzati
all'informazione e alla formazione degli agricoltori sui contenuti del Programma di
azione, sulle misure di sostegno e sulle tecniche di gestione degli effluenti di allevamento (trattamenti, modalità ed epoche di
distribuzione) per aumentarne l'efficienza e
minimizzare l’impatto sulle acque. Inoltre
l'ERSA, sempre a scopo divulgativo, ha predisposto sul proprio sito internet una specifica sezione relativa alla direttiva nitrati
(http://www.ersa.fvg.it/istituzionale/direttiva-nitrati).
Mortegliano
Moruzzo
Muzzana del T.
Pagnacco
Palazzolo dello S.
Palmanova
Pasian di P.
Pavia di Udine
Pocenia
Porpetto
Pozzuolo del F.
Pradamano
Precenicco
Ragogna
Reana del R.
Rive d'Arcano
Rivignano
Ronchis
Ruda
S. Daniele del F.
S. Giorgio di N.
S. Vito al Torre
S. Vito di F.
S. Maria la L.
Sedegliano
Talmassons
Tapogliano
Tarcento
Tavagnacco
Teor
Terzo d'Aquileia
Torviscosa
Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano U.
Udine
Varmo
Visco
20
Azoto al campo prodotto
(kg/anno)
Classe dimensionale
allevamento
Zone Ordinarie
(ZO)
Zone Vulnerabili
(ZVN)
Minore o uguale a 1000
Avicoli
≤ a 2174 posti ovaiole o a 4000 posti broilers
Suini
≤ a 90 grassi da 100 kg di p.v. o
a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg
Bovini
≤ a 12 vacche in produzione o a 23 vacche nutrici o
a 27 capi in rimonta o a 30 bovini all'ingrasso o
a 116 vitelli a carne bianca
Avicoli
da 2175 a 6520 posti ovaiole o
da 4001 a 12000 posti broilers
Suini
da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. o
da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg
Bovini
da 13 a 36 vacche in produzione o da 24 a 68 vacche nutrici o
da 28 a 83 capi in rimonta o da 31 a 90 bovini all'ingrasso o
da 117 a 348 vitelli a carne bianca
Avicoli
da 6521 a 13000 posti ovaiole o
da 12001 a 24000 posti broilers
Suini
da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. o
da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg
Bovini
da 37 a 72 vacche in produzione o da 69 a 136 vacche nutrici
o da 84 a 166 capi in rimonta o da 91 a 180 bovini
all’ingrasso o da 349 a 697 vitelli a carne bianca
Avicoli
da 13001 a 40000 posti ovaiole o
da 24001 a 40000 posti broilers
(limite superiore relativo alle aziende di cui al D.Lgs. 59/2005)
Suini
da 541 a 2000 grassi o
da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg
(limite superiore relativo alle aziende di cui al D.Lgs. 59/2005)
Bovini
da 73 a 416 vacche in produzione o da 137 a 421 vacche nutrici
o da 167 a 833 capi in rimonta o da 181 a 625 bovini all’ingrasso
o da 698 a 1920 vitelli a carne bianca
(il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)
Avicoli
oltre 40000 posti ovaiole
oppure oltre 40000 posti broilers
Suini
oltre 2000 grassi oppure
oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg
Bovini
Oltre 416 vacche in produzione oppure oltre 421 vacche nutrici
oppure oltre 833 capi in rimonta oppure oltre 625 bovini all'ingrasso
oppure oltre 1920 vitelli a carne bianca
Esonero dalla Comunicazione
Esonero dalla Comunicazione
Esonero dalla Comunicazione
Comunicazione semplificata
Comunicazione semplificata
Comunicazione completa e
Piano di Utilizzazione
Agronomica (PUA) semplificato
Comunicazione completa e
Piano di Utilizzazione
Agronomica (PUA) semplificato
Comunicazione completa e
Piano di Utilizzazione
Agronomica (PUA) completo
Da 1001 a 3000
Da 3001 a 6000
Maggiore di 6000
Allevamenti a cui si applica
il D.Lgs. 59/2005
Allevamenti > di 500 Unità
di Bestiame Adulto (UBA)
Tab.2
Integrazione tra le procedure di Integrazione tra le procedure di
autorizzazione ai sensi del
autorizzazione ai sensi del
D.Lgs. 59/2005 e la
D.Lgs. 59/2005 e la
Comunicazione completa e
Comunicazione completa e
Piano di Utilizzazione Agronomica Piano di Utilizzazione Agronomica
(PUA) completo
(PUA) completo
Comunicazione completa e
Comunicazione completa e
Piano di Utilizzazione
Piano di Utilizzazione
Agronomica (PUA) completo
Agronomica (PUA) completo
Schema esemplificativo degli obblighi di Comunicazione previsti dalla DGR 536/2007
Notiziario ERSA 3/2008
Tipo di effluente
Assimilazione
Zone Ordinarie
Zone Vulnerabili
(ZO)
(ZVN)
Autonomia di stoccaggio
(giorni)
Zone Ordinarie
Zone Vulnerabili
(ZO)
(ZVN)
Possibilità di portare direttamente in
campo evitando lo stoccaggio in azienda
BOVINI
< 90 giorni con
stoccaggio ≥ 90 giorni
Letami
letame
90
90
SI
Frazioni palabili risultanti
da trattamenti
letame
90
90
NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi
assimilati sottoposti a trattamento di
disidratazione e/o compostaggio
letame
90
90
NO
Liquami bovini da latte
liquame
90 con presenza di prati
e cereali a.v.
120 in assenza
120 con presenza di prati
e cereali a.v.
180 in assenza
NO
Liquami bovini
da carne
liquame
120
180
NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio
di letami e materiali separati
liquame
come i liquami
come i liquami
NO
SUINI
Liquami
liquame
120
180
NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio
di letami e materiali separati
liquame
120
180
NO
Letami
letame
90
90
Frazioni palabili risultanti
da trattamenti
< 90 giorni con
stoccaggio ≥ 90 giorni
SI
letame
90
90
NO
letame
90
90
NO
Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers,
faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)
letame
90
90
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata
su nastro ventilato
letame
90
90
NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata
in tunnel esterni/interni
letame
90
120
NO
Pollina di ovaiole in gabbia
su fossa profonda
letame
90
90
NO
Pollina non disidratata di ovaiole
in gabbia
liquame
120
180
NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture
mescolate a deiezioni non palabili
liquame
120
180
NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture
tenute separate dalle deiezioni
acque reflue
(D.Lgs. 152/2006,
art. 101 c.7)
90
90
NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi
assimilati sottoposti a trattamento di
disidratazione e/o compostaggio
AVICOLI
Tab.3
Quadro riassuntivo degli obblighi di stoccaggio degli effluenti di allevamento
SI, solo per allevamenti a ciclo
inferiore a 90 giorni
22
Zone Ordinarie
(ZO)
Zone Vulnerabili
(ZVN)
Dosi di applicazione e gestione del suolo
1. La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per
anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità è
comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando
sono tenuti al pascolo.
2. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno
complessivo di azoto raccomandato dal CBPA.
1. La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 170
kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità è calcolata in conformità alla
tabella 2 dell'allegato 1 del Programma d'azione ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi
quando sono tenuti al pascolo.
2. Le dosi di effluente di allevamento, di concimi azotati e ammendanti organici,applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, devono tenere conto delle colture e delle loro rese, della precessione colturale, delle condizioni
pedoclimatiche e della disponibilità irrigua, conformemente ai criteri riportati nell'allegato 4 del Programma di
azione.
3. Per la fertilizzazione di tutti i terreni è obbligatorio attenersi, per le diverse colture, agli apporti massimi di
azoto (organico e minerale) riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c, 2d e 2e dell'allegato 4 del Programma di azione.
Divieti temporali di spandimento
Nessuno.
Lo spandimento dei fertilizzanti azotati è vietato nella stagione autunno-invernale, in particolare sono previsti i
seguenti periodi minimi di divieto:
a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici, e più precisamente dal 15 novembre al 15 febbraio;
b) 90 giorni per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione delle deiezioni avicunicole di cui al punto
e), e più precisamente dal 15 novembre al 15 febbraio;
c) 90 giorni per liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, e legnose agrarie con inerbimento permanente, e più precisamente dal 15 novembre al 15 febbraio;
d) 120 giorni per liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, nei terreni destinati a colture diverse da prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, e legnose agrarie
con inerbimento permanente, e più precisamente dal 1° novembre al 28 febbraio;
e) 120 giorni per deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al
65%, e più precisamente dal 1° novembre al 28 febbraio.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), il titolare dell'azienda che ne ravvisa la necessità, per specifiche condizioni
pedologiche e gestionali della propria azienda, può derogare al suddetto periodo di divieto tramite comunicazione
di un periodo di sospensione dello spandimento di almeno 90 giorni continuativi compreso tra il 1° novembre e
il 28 febbraio; tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno al Comune, sede dell'Unità
Tecnica Economica (UTE).
Tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti
Per le tecniche di distribuzione sono raccomandate le indicazioni previste dal CBPA.
Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
a) l’uniformità di applicazione longitudinale e trasversale del fertilizzante;
b) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, favorendo il
frazionamento del quantitativo in più distribuzioni; non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiori
ai 100 kg/ha di azoto per le colture erbacee ed ortive ed a 60 kg/ha per le colture legnose agrarie, fatto salvo
l'uso di fertilizzanti azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione;
c) l’impiego, prioritariamente come fertilizzanti, ove disponibili, degli effluenti di allevamento;
d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione
del getto al fine di contenere la formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da
attività agricola;
e) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei materiali ad
essi assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione
di odori sgradevoli.
Tab.4
Dosi di applicazione, divieti temporali e tecniche di distribuzione degli effluenti
Notiziario ERSA 3/2008
Tipo di fertilizzante
Zone Ordinarie
(ZO)
Zone Vulnerabili
(ZVN)
Divieto di spandimento in prossimità di corsi idrici
Letami e materiali assimilati
- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei
corsi d'acqua;
- entro 5 metri di distanza dalle acque marinocostiere e quelle lacuali.
- entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali non significativi;
- entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e
di transizione lagunari.
Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende,
purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai
canali arginati.
Tali disposizioni non si applicano alle scoline e ai capifossi ad esclusivo utilizzo di una o più
aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. In
tali fasce di divieto è raccomandata una copertura vegetale permanente o, ove tecnicamente possibile, la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
- entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- entro 10 metri di distanza dalle acque marino-costiere e quelle lacuali.
- entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e
di transizione lagunari.
Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende,
purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai
canali arginati.
Tali disposizioni non si applicano alle scoline e ai capifossi ad esclusivo utilizzo di una o più
aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. In
tali fasce di divieto è raccomandata una copertura vegetale permanente o, ove tecnicamente possibile, la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
Concimi azotati e ammendanti
organici
Nessun divieto
Valgono i divieti stabiliti nelle ZVN per lo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati.
Fanghi di depurazione
Valgono le norme del D.Lgs. 99/92.
Valgono i divieti stabiliti nelle ZVN per lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.
Acque reflue
Valgono i divieti stabiliti nelle ZO per lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.
Liquami e materiali assimilati
Divieto di spandimento nei terreni declivi
Letami e materiali assimilati
Nessun divieto.
Sui terreni aventi pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea, a meno che i fertilizzanti non siano incorporati entro 24 ore dalla distribuzione.
Liquami e materiali assimilati
Su terreni con pendenza media superiore al
10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale.
Su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%;
tale limite può essere incrementato al massimo fino al 15% alle seguenti condizioni: a) su
prati permanenti con distribuzione a raso o a bassa pressione, b) rispetto delle migliori tecniche di spandimento previste dal CBPA, c) rispetto della disciplina della condizionalità.
Concimi azotati e ammendanti
organici
Nessun divieto.
Valgono i divieti stabiliti nelle ZVN per lo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati.
Fanghi di depurazione
Valgono le norme stabilite dal D.Lgs. 99/92.
Acque reflue
Valgono i divieti stabiliti nelle ZO per lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.
Altri divieti
Letami e materiali assimilati
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e
ripristino ambientale;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
Liquami e materiali assimilati
Oltre ai divieti espressi per i letami e i materiali ad essi assimilati, valgono i seguenti divieti:
a) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale e locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
b) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad
uso pubblico;
e) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
Tab.5
Divieti di utilizzazione dei fertilizzanti
24
MISURE DI SOSTEGNO PER L’APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE
Con l’approvazione del Programma di azione
(PdA) per le zone vulnerabili da nitrati
(ZVN), le aziende agricole ricadenti nelle
stesse saranno chiamate a rispettarne i divieti e le prescrizioni. Nella fattispecie dovranno essere adeguati i comportamenti
agronomici, per lo spargimento di letami, liquami e concimi chimici, e le dotazioni
aziendali strutturali, soprattutto relativamente allo stoccaggio delle deiezioni animali. Per il Comune di Montereale Valcellina,
delimitato quale ZVN nel 2003, l’adeguamento dovrà essere effettuato entro il 12
maggio 2011, mentre per le aziende ricadenti nella ZVN delimitata con DGR
1516/2008, ovvero quella situata nella provincia di Udine, l’adeguamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione
della delibera della Giunta regionale di individuazione definitiva.
Il PdA è un programma particolarmente
complesso, considerate le numerose casistiche che si propone di regolare. Nasce pertanto la necessità da parte delle aziende
agricole di essere accompagnate in questo
percorso. Subito dopo la delimitazione della
ZVN dello scorso giugno, è stata istituita
presso la Direzione centrale risorse agricole,
naturali e forestali una “Unità di crisi”, coordinata dal Direttore centrale e composta dall’ERSA, dalle Organizzazioni agricole,
dall’Associazione allevatori e dall’Ordine
degli Agronomi. L’Unità di crisi ha il compito
di affrontare le nuove problematiche dovute
alla delimitazione, tenendo conto anche
delle opinioni dei rappresentanti degli agricoltori e delle Associazioni che operano in
campo zootecnico a livello regionale. L’intervento dell’Amministrazione regionale non si
concluderà con l’approvazione del PdA, ma
la stessa si adopererà, soprattutto in ambito
agricolo, per fare in modo che la strada sia il
più possibile in discesa, mettendo in campo
tutti gli strumenti disponibili.
Innanzitutto sarà necessario far conoscere
alle aziende agricole i contenuti del PdA, attuando una politica di diffusione delle conoscenze che renda coscienti gli imprenditori
agricoli della problematica e che faccia conoscere al meglio le modalità di applicazione
del programma stesso. Saranno pertanto or-
ganizzati dalla Direzione e dall’ERSA incontri e convegni divulgativi e saranno predisposte opportune pubblicazioni in materia. Lo
strumento normativo principalmente utilizzato sarà la LR 26/2005, la legge regionale
che ha istituito il “Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale”, il cosiddetto SISSAR. La diffusione di un’agricoltura
sostenibile e che riduca l’impatto ambientale
è l’obiettivo in particolare dell’articolo 17
della LR 26 e saranno pertanto sostenuti i
soggetti erogatori dei servizi, e di conseguenza gli agricoltori, che presenteranno dei
progetti finalizzati alla divulgazione della
nuova normativa sulle ZVN e soprattutto all’assistenza specialistica che si renderà necessaria per una migliore gestione organizzativa dell’azienda con riferimento a queste
tematiche.
In secondo luogo la Regione metterà in
campo interventi di sostegno a livello aziendale sia dal punto di vista agronomico che
da quello strutturale.
Dal punto di vista agronomico, le azioni
agroambientali previste dalla misura 214 del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione, quali in particolare la rotazione dei seminativi e gli impegni aggiuntivi
(rotazione senza mais e conversione del seminativo in prato), saranno resi finanziariamente più appetibili in considerazione dei
nuovi limiti alle concimazioni individuati dal
PdA per le ZVN e non si esclude un loro ulteriore adeguamento per venire ancor più incontro alle esigenze delle aziende agricole
interessate.
Sempre attraverso il PSR, in particolare con
la misura 121 che finanzia, in conto capitale, gli investimenti delle aziende agricole,
sarà possibile il sostegno alle aziende che
devono investire per adeguare le strutture di
stoccaggio (vasche per il liquame, strutture
per l’accumulo di letami e di materiali non
palabili) alle nuove prescrizioni, ma anche
quelle che acquisteranno nuovi macchinari
per una gestione più razionale degli effluenti
a livello aziendale e per migliorare la distribuzione degli stessi e dei concimi minerali
in campo.
Altro strumento di incentivo agli investimenti
sarà la LR 80/82 che sostanzialmente prevede aiuti in forma di anticipazione (prestiti
o mutui) per le stesse tipologie di investimento sostenute dal PSR.
Infine per rendere tutti gli strumenti normativi sopradescritti più confacenti ad accompagnare nel miglior modo possibile le
aziende agricole situate nelle ZVN, potranno
essere previste particolari priorità a livello di
regolamenti regionali attuativi o potranno
anche essere destinate risorse finanziarie
specifiche.
Alessio CARLINO
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
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