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zone vulnerabili da nitrati
18 Nitrati Giuseppe Michelutti, Stefano Barbieri ERSA - Servizio ricerca e sperimentazione ZONE VULNERABILI DA NITRATI IN FRIULI VENEZIA GIULIA DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA FERTILIZZAZIONE ED ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE La Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera di Giunta regionale n. 1246 del 26 giugno 2008, ha individuato il bacino scolante della laguna di Marano e di Grado quale zona vulnerabile da nitrati di origine agricola. Il provvedimento è finalizzato a ridurre, tramite le misure previste dal Programma di azione, lo stato di eutrofizzazione delle acque della laguna, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) e dal D.Lgs. 152/2006. La suddetta zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVN) comprende 67 Comuni e si estende da Artegna a Latisana su un areale di oltre 175.000 ettari. Questa ZVN si aggiunge a quella del Comune di Montereale Valcellina individuata nel 2003 con delibera di Giunta regionale n. 1516 del 23 maggio 2003 (tabella 1). Per conseguire il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle ZVN è stato predisposto ed approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1947 del 25 settembre 2008, il Programma di azione. Si tratta di un regolamento che prevede divieti e limitazioni alla fertilizzazione, modalità di applicazione dei fertilizzanti secondo criteri agronomici ed obblighi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; sono previsti inoltre degli adempimenti per le aziende agricole, volti a definire e a verificare l'attuazione di una corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti. Il Programma di azione è conforme ai criteri ed ai principi previsti dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e al Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al Decreto ministeriale 19 aprile 1999. Il Programma riporta le misure previste dalla normativa nazionale, con un adeguamento in relazione alle condizioni pedoclimatiche ed alla pressione che il comparto agricolo esercita nella ZVN. Le disposizioni del Programma di azione interessano, anche se in misura diversa, sia le aziende zootecniche sia quelle prive di allevamenti. Sussistono alcuni obblighi che sono specifici solamente per le prime, mentre alcuni divieti e limitazioni devono essere rispettati da tutte le aziende agricole. Al fine di divulgare i contenuti del Programma di azione regionale e del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, l’ERSA ha ritenuto opportuno stilare la presente nota informativa. Si tratta pertanto di un quadro informativo sintetico delle misure che dovranno rispettare le aziende agricole che operano nelle Zone ordinarie (ZO) e nelle ZVN. La nota si avvale di una serie di tabelle esemplificative che consentono di porre a confronto le ZO con le ZVN. Notiziario ERSA 3/2008 Le aziende zootecniche devono ottemperare: 1.agli obblighi di Comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento, in conformità a quanto disposto dalla DGR 536/2007. Considerato che sono previsti adempimenti diversi per le aziende poste in ZVN rispetto a quelle in ZO, è necessario che le aziende, che producono un quantitativo superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti di allevamento, presentino o integrino la Comunicazione ed il Piano di Utilizzazione Agronomica (tabella 2); 2.agli obblighi che impongono una adeguata autonomia di stoccaggio degli effluenti di allevamento (tabella 3). Nelle ZVN sono previste delle autonomie di stoccaggio maggiori di quelle delle ZO per i liquami e/o i materiali ad essi assimilati e per la pollina di ovaiole in gabbia, disidratata in tunnel interni/esterni; l'esigenza di disporre, nelle ZVN, di maggiore autonomia di stoccaggio deriva dal divieto di spandimento imposto durante il periodo autunno-invernale. Sono previsti dei tempi per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio degli allevamenti esistenti: entro il 12 maggio 2011 per la ZVN di Montereale Valcellina; entro 5 anni dalla data di pubblicazione della DGR di individuazione definitiva per la ZVN del bacino scolante in laguna. Tutte le aziende agricole devono rispettare: 1.dei quantitativi massimi di azoto, sia per gli effluenti di allevamento sia per i fertilizzanti azotati, in relazione alle colture effettuate. La quantità massima di azoto, intesa come quantitativo medio aziendale, che può essere apportata con gli effluenti di allevamento si riduce da 340 kg per ettaro per anno a 170 kg, passando da ZO a ZVN. Nelle ZVN devono essere inoltre rispettati dei limiti massimi di apporto di fertilizzanti azotati, organici e chimici, a seconda della coltura, della precessione colturale, degli apporti naturali derivanti dal suolo e dalle precipitazioni atmosferiche e delle condizioni pedoclimatiche (tabella 4); Elenco dei comuni che rientrano nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Tab.1 Aiello del F. Artegna Bagnaria Arsa Basiliano Bertiolo Bicinicco Buia Camino al T. Campoformido Campolongo al T. Carlino Cassacco Castions di S. Cervignano del F. Chiopris-Viscone Codroipo Colloredo di M. A. Coseano Dignano Fagagna Flaibano Gonars Latisana Lestizza Magnano in R. Majano Marano L. Martignacco Mereto di T. Montereale Valcell. 2.solo nelle ZVN, dei divieti di spandimento nel periodo autunno-invernale, di norma dal 1° novembre alla fine di febbraio; il periodo di divieto varia da 90 a 120 giorni a seconda del tipo di effluente di allevamento e dell'ordinamento colturale (tabella 4); 3.nelle ZVN, le modalità di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, organici e chimici, previste dal Programma di azione, al fine di garantire un'elevata efficienza dell'azoto applicato al suolo; mentre nelle ZO è raccomandata l'applicazione di quanto previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola (tabella 4); 4.i divieti di fertilizzazione nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua e arenili, e nei suoli declivi; tali divieti sono differenziati per i diversi tipi di fertilizzante (letami, liquami, concimi azotati, ecc.) e tra ZO e ZVN (tabella 5); 5.gli altri divieti di fertilizzazione in aree non agricole, in terreni saturi d'acqua, su alcune colture, ecc. (tabella 5). La necessità di rispettare le prescrizioni del Programma di azione nelle ZVN potrà dare luogo a riduzioni di redditività o a costi aggiuntivi legati all'adeguamento delle strutture di stoccaggio e/o all'acquisto di attrezzature per la gestione degli effluenti di allevamento; nel box di pag. 24 vengono illustrate, a cura della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, le possibili misure di sostegno che la Regione metterà in campo per le aziende agricole. L'ERSA organizzerà incontri tecnici finalizzati all'informazione e alla formazione degli agricoltori sui contenuti del Programma di azione, sulle misure di sostegno e sulle tecniche di gestione degli effluenti di allevamento (trattamenti, modalità ed epoche di distribuzione) per aumentarne l'efficienza e minimizzare l’impatto sulle acque. Inoltre l'ERSA, sempre a scopo divulgativo, ha predisposto sul proprio sito internet una specifica sezione relativa alla direttiva nitrati (http://www.ersa.fvg.it/istituzionale/direttiva-nitrati). Mortegliano Moruzzo Muzzana del T. Pagnacco Palazzolo dello S. Palmanova Pasian di P. Pavia di Udine Pocenia Porpetto Pozzuolo del F. Pradamano Precenicco Ragogna Reana del R. Rive d'Arcano Rivignano Ronchis Ruda S. Daniele del F. S. Giorgio di N. S. Vito al Torre S. Vito di F. S. Maria la L. Sedegliano Talmassons Tapogliano Tarcento Tavagnacco Teor Terzo d'Aquileia Torviscosa Treppo Grande Tricesimo Trivignano U. Udine Varmo Visco 20 Azoto al campo prodotto (kg/anno) Classe dimensionale allevamento Zone Ordinarie (ZO) Zone Vulnerabili (ZVN) Minore o uguale a 1000 Avicoli ≤ a 2174 posti ovaiole o a 4000 posti broilers Suini ≤ a 90 grassi da 100 kg di p.v. o a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini ≤ a 12 vacche in produzione o a 23 vacche nutrici o a 27 capi in rimonta o a 30 bovini all'ingrasso o a 116 vitelli a carne bianca Avicoli da 2175 a 6520 posti ovaiole o da 4001 a 12000 posti broilers Suini da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. o da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini da 13 a 36 vacche in produzione o da 24 a 68 vacche nutrici o da 28 a 83 capi in rimonta o da 31 a 90 bovini all'ingrasso o da 117 a 348 vitelli a carne bianca Avicoli da 6521 a 13000 posti ovaiole o da 12001 a 24000 posti broilers Suini da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. o da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini da 37 a 72 vacche in produzione o da 69 a 136 vacche nutrici o da 84 a 166 capi in rimonta o da 91 a 180 bovini all’ingrasso o da 349 a 697 vitelli a carne bianca Avicoli da 13001 a 40000 posti ovaiole o da 24001 a 40000 posti broilers (limite superiore relativo alle aziende di cui al D.Lgs. 59/2005) Suini da 541 a 2000 grassi o da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al D.Lgs. 59/2005) Bovini da 73 a 416 vacche in produzione o da 137 a 421 vacche nutrici o da 167 a 833 capi in rimonta o da 181 a 625 bovini all’ingrasso o da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA) Avicoli oltre 40000 posti ovaiole oppure oltre 40000 posti broilers Suini oltre 2000 grassi oppure oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini Oltre 416 vacche in produzione oppure oltre 421 vacche nutrici oppure oltre 833 capi in rimonta oppure oltre 625 bovini all'ingrasso oppure oltre 1920 vitelli a carne bianca Esonero dalla Comunicazione Esonero dalla Comunicazione Esonero dalla Comunicazione Comunicazione semplificata Comunicazione semplificata Comunicazione completa e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) semplificato Comunicazione completa e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) semplificato Comunicazione completa e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo Da 1001 a 3000 Da 3001 a 6000 Maggiore di 6000 Allevamenti a cui si applica il D.Lgs. 59/2005 Allevamenti > di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA) Tab.2 Integrazione tra le procedure di Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e la D.Lgs. 59/2005 e la Comunicazione completa e Comunicazione completa e Piano di Utilizzazione Agronomica Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo (PUA) completo Comunicazione completa e Comunicazione completa e Piano di Utilizzazione Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo Agronomica (PUA) completo Schema esemplificativo degli obblighi di Comunicazione previsti dalla DGR 536/2007 Notiziario ERSA 3/2008 Tipo di effluente Assimilazione Zone Ordinarie Zone Vulnerabili (ZO) (ZVN) Autonomia di stoccaggio (giorni) Zone Ordinarie Zone Vulnerabili (ZO) (ZVN) Possibilità di portare direttamente in campo evitando lo stoccaggio in azienda BOVINI < 90 giorni con stoccaggio ≥ 90 giorni Letami letame 90 90 SI Frazioni palabili risultanti da trattamenti letame 90 90 NO Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio letame 90 90 NO Liquami bovini da latte liquame 90 con presenza di prati e cereali a.v. 120 in assenza 120 con presenza di prati e cereali a.v. 180 in assenza NO Liquami bovini da carne liquame 120 180 NO Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati liquame come i liquami come i liquami NO SUINI Liquami liquame 120 180 NO Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati liquame 120 180 NO Letami letame 90 90 Frazioni palabili risultanti da trattamenti < 90 giorni con stoccaggio ≥ 90 giorni SI letame 90 90 NO letame 90 90 NO Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori) letame 90 90 Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato letame 90 90 NO Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni letame 90 120 NO Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda letame 90 90 NO Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia liquame 120 180 NO Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili liquame 120 180 NO Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni acque reflue (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c.7) 90 90 NO Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio AVICOLI Tab.3 Quadro riassuntivo degli obblighi di stoccaggio degli effluenti di allevamento SI, solo per allevamenti a ciclo inferiore a 90 giorni 22 Zone Ordinarie (ZO) Zone Vulnerabili (ZVN) Dosi di applicazione e gestione del suolo 1. La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. 2. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto raccomandato dal CBPA. 1. La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità è calcolata in conformità alla tabella 2 dell'allegato 1 del Programma d'azione ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. 2. Le dosi di effluente di allevamento, di concimi azotati e ammendanti organici,applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, devono tenere conto delle colture e delle loro rese, della precessione colturale, delle condizioni pedoclimatiche e della disponibilità irrigua, conformemente ai criteri riportati nell'allegato 4 del Programma di azione. 3. Per la fertilizzazione di tutti i terreni è obbligatorio attenersi, per le diverse colture, agli apporti massimi di azoto (organico e minerale) riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c, 2d e 2e dell'allegato 4 del Programma di azione. Divieti temporali di spandimento Nessuno. Lo spandimento dei fertilizzanti azotati è vietato nella stagione autunno-invernale, in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto: a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici, e più precisamente dal 15 novembre al 15 febbraio; b) 90 giorni per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione delle deiezioni avicunicole di cui al punto e), e più precisamente dal 15 novembre al 15 febbraio; c) 90 giorni per liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, e legnose agrarie con inerbimento permanente, e più precisamente dal 15 novembre al 15 febbraio; d) 120 giorni per liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, nei terreni destinati a colture diverse da prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, e legnose agrarie con inerbimento permanente, e più precisamente dal 1° novembre al 28 febbraio; e) 120 giorni per deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, e più precisamente dal 1° novembre al 28 febbraio. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), il titolare dell'azienda che ne ravvisa la necessità, per specifiche condizioni pedologiche e gestionali della propria azienda, può derogare al suddetto periodo di divieto tramite comunicazione di un periodo di sospensione dello spandimento di almeno 90 giorni continuativi compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio; tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno al Comune, sede dell'Unità Tecnica Economica (UTE). Tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti Per le tecniche di distribuzione sono raccomandate le indicazioni previste dal CBPA. Le tecniche di distribuzione devono assicurare: a) l’uniformità di applicazione longitudinale e trasversale del fertilizzante; b) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni; non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiori ai 100 kg/ha di azoto per le colture erbacee ed ortive ed a 60 kg/ha per le colture legnose agrarie, fatto salvo l'uso di fertilizzanti azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione; c) l’impiego, prioritariamente come fertilizzanti, ove disponibili, degli effluenti di allevamento; d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto al fine di contenere la formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola; e) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli. Tab.4 Dosi di applicazione, divieti temporali e tecniche di distribuzione degli effluenti Notiziario ERSA 3/2008 Tipo di fertilizzante Zone Ordinarie (ZO) Zone Vulnerabili (ZVN) Divieto di spandimento in prossimità di corsi idrici Letami e materiali assimilati - entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; - entro 5 metri di distanza dalle acque marinocostiere e quelle lacuali. - entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali non significativi; - entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi; - entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Tali disposizioni non si applicano alle scoline e ai capifossi ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. In tali fasce di divieto è raccomandata una copertura vegetale permanente o, ove tecnicamente possibile, la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua; - entro 10 metri di distanza dalle acque marino-costiere e quelle lacuali. - entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Tali disposizioni non si applicano alle scoline e ai capifossi ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. In tali fasce di divieto è raccomandata una copertura vegetale permanente o, ove tecnicamente possibile, la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. Concimi azotati e ammendanti organici Nessun divieto Valgono i divieti stabiliti nelle ZVN per lo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati. Fanghi di depurazione Valgono le norme del D.Lgs. 99/92. Valgono i divieti stabiliti nelle ZVN per lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati. Acque reflue Valgono i divieti stabiliti nelle ZO per lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati. Liquami e materiali assimilati Divieto di spandimento nei terreni declivi Letami e materiali assimilati Nessun divieto. Sui terreni aventi pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea, a meno che i fertilizzanti non siano incorporati entro 24 ore dalla distribuzione. Liquami e materiali assimilati Su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale. Su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; tale limite può essere incrementato al massimo fino al 15% alle seguenti condizioni: a) su prati permanenti con distribuzione a raso o a bassa pressione, b) rispetto delle migliori tecniche di spandimento previste dal CBPA, c) rispetto della disciplina della condizionalità. Concimi azotati e ammendanti organici Nessun divieto. Valgono i divieti stabiliti nelle ZVN per lo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati. Fanghi di depurazione Valgono le norme stabilite dal D.Lgs. 99/92. Acque reflue Valgono i divieti stabiliti nelle ZO per lo spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati. Altri divieti Letami e materiali assimilati a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. Liquami e materiali assimilati Oltre ai divieti espressi per i letami e i materiali ad essi assimilati, valgono i seguenti divieti: a) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale e locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; b) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; d) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; e) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. Tab.5 Divieti di utilizzazione dei fertilizzanti 24 MISURE DI SOSTEGNO PER L’APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE Con l’approvazione del Programma di azione (PdA) per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN), le aziende agricole ricadenti nelle stesse saranno chiamate a rispettarne i divieti e le prescrizioni. Nella fattispecie dovranno essere adeguati i comportamenti agronomici, per lo spargimento di letami, liquami e concimi chimici, e le dotazioni aziendali strutturali, soprattutto relativamente allo stoccaggio delle deiezioni animali. Per il Comune di Montereale Valcellina, delimitato quale ZVN nel 2003, l’adeguamento dovrà essere effettuato entro il 12 maggio 2011, mentre per le aziende ricadenti nella ZVN delimitata con DGR 1516/2008, ovvero quella situata nella provincia di Udine, l’adeguamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale di individuazione definitiva. Il PdA è un programma particolarmente complesso, considerate le numerose casistiche che si propone di regolare. Nasce pertanto la necessità da parte delle aziende agricole di essere accompagnate in questo percorso. Subito dopo la delimitazione della ZVN dello scorso giugno, è stata istituita presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali una “Unità di crisi”, coordinata dal Direttore centrale e composta dall’ERSA, dalle Organizzazioni agricole, dall’Associazione allevatori e dall’Ordine degli Agronomi. L’Unità di crisi ha il compito di affrontare le nuove problematiche dovute alla delimitazione, tenendo conto anche delle opinioni dei rappresentanti degli agricoltori e delle Associazioni che operano in campo zootecnico a livello regionale. L’intervento dell’Amministrazione regionale non si concluderà con l’approvazione del PdA, ma la stessa si adopererà, soprattutto in ambito agricolo, per fare in modo che la strada sia il più possibile in discesa, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili. Innanzitutto sarà necessario far conoscere alle aziende agricole i contenuti del PdA, attuando una politica di diffusione delle conoscenze che renda coscienti gli imprenditori agricoli della problematica e che faccia conoscere al meglio le modalità di applicazione del programma stesso. Saranno pertanto or- ganizzati dalla Direzione e dall’ERSA incontri e convegni divulgativi e saranno predisposte opportune pubblicazioni in materia. Lo strumento normativo principalmente utilizzato sarà la LR 26/2005, la legge regionale che ha istituito il “Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale”, il cosiddetto SISSAR. La diffusione di un’agricoltura sostenibile e che riduca l’impatto ambientale è l’obiettivo in particolare dell’articolo 17 della LR 26 e saranno pertanto sostenuti i soggetti erogatori dei servizi, e di conseguenza gli agricoltori, che presenteranno dei progetti finalizzati alla divulgazione della nuova normativa sulle ZVN e soprattutto all’assistenza specialistica che si renderà necessaria per una migliore gestione organizzativa dell’azienda con riferimento a queste tematiche. In secondo luogo la Regione metterà in campo interventi di sostegno a livello aziendale sia dal punto di vista agronomico che da quello strutturale. Dal punto di vista agronomico, le azioni agroambientali previste dalla misura 214 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione, quali in particolare la rotazione dei seminativi e gli impegni aggiuntivi (rotazione senza mais e conversione del seminativo in prato), saranno resi finanziariamente più appetibili in considerazione dei nuovi limiti alle concimazioni individuati dal PdA per le ZVN e non si esclude un loro ulteriore adeguamento per venire ancor più incontro alle esigenze delle aziende agricole interessate. Sempre attraverso il PSR, in particolare con la misura 121 che finanzia, in conto capitale, gli investimenti delle aziende agricole, sarà possibile il sostegno alle aziende che devono investire per adeguare le strutture di stoccaggio (vasche per il liquame, strutture per l’accumulo di letami e di materiali non palabili) alle nuove prescrizioni, ma anche quelle che acquisteranno nuovi macchinari per una gestione più razionale degli effluenti a livello aziendale e per migliorare la distribuzione degli stessi e dei concimi minerali in campo. Altro strumento di incentivo agli investimenti sarà la LR 80/82 che sostanzialmente prevede aiuti in forma di anticipazione (prestiti o mutui) per le stesse tipologie di investimento sostenute dal PSR. Infine per rendere tutti gli strumenti normativi sopradescritti più confacenti ad accompagnare nel miglior modo possibile le aziende agricole situate nelle ZVN, potranno essere previste particolari priorità a livello di regolamenti regionali attuativi o potranno anche essere destinate risorse finanziarie specifiche. Alessio CARLINO Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali