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Proprietà Intellettuale, diritto d`autore, licenze di software libero e

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Proprietà Intellettuale, diritto d`autore, licenze di software libero e
Laurea Specialistica in Informatica
Struttura e Configurazione di Sistemi Liberi
A.A. 2007-2008 www.math.unipd.it/~ruffatti/
Proprietà Intellettuale,
diritto d’autore, licenze di
software libero e open source
Parte I
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Contesto
Temi:
Acquisizione e trattamento di dati
Protezione delle invenzioni industriali
Contenimento delle responsabilità e delle garanzie
Controlli e verifiche
Interessi in gioco:
Fornitori di tecnologia e contenuti
facilità alla diffusione nel mercato ed all’acquisizione di dati, garanzie e
responsabilità ridotte, protezione delle invenzioni
Libertà degli utenti
Protezione dati personali, garanzie di acquisto, libertà di utenza, riproduzione
del software
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Tutele
Protezione della proprietà intellettuale (IP):
segreto industriale
protezione del segreto di produzione
marchio
immagine del prodotto riconosciuta pubblicamente
brevetto
monopolio garantito per un periodo su invenzioni e tecniche
diritto d’autore
sw: licenze d’uso dei programmi che non si possono copiare “tali e quali”
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Tutela del sw alle origini
Diritto dell’informatica:
complesso di norme, decisioni giurisprudenziali e letteratura giuridica in
materia d’informatica
Giannantonio , Manuale di diritto dell’informatica
Ha per oggetto i processi svolti da un elaboratore ed il risultato da essi
prodotto
USA: Computer ad the Law
Dottrina del diritto su temi quali la tutela giuridica del software, contratti
di utilizzazione di computer e/o applicativi, responsabilità contrattuali ed
extra contrattuali, tutela dei dati personali
Italia: legge 3 marzo 1989
per tutela della topografia dei semiconduttori introduce la distinzione
normativa tra hardware e software
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Creazioni intellettuali
Te categorie:
invenzioni industriali, modelli di utilità disegni ornamentali
(C.C. 2585, 2592, 2593)
opere dell’ingegno (C.C. 2575)
segni distintivi di impresa (ditta e insegna) e di prodotto
(marchio) (C.C. 2663-2574)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Tutela in Italia
Concorrenza sleale (C.C. art 2598 e segg.)
Confondibilità (sw richiama o ricalca nome o caratteristiche di altro sw sul
mercato)
Concorrenza parassitaria: sw copiato, ma distinguibile
Protezione dei Marchi
Commercializzazione di software con marchio di altra azienda
Sfruttamento di prodotto altrui rimuovendo il marchio
Protezione del segreto industriale
esistenza di invenzione scientifica o applicazione industriale (C.P. art. 623)
rivelazione di segreto professionale (C.P. art 622)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Istituto giuridico
Il software, in quanto creazione intellettuale,
è collocato nella categoria dei beni immateriali
(creazioni intellettuali come invenzioni, modelli industriali, opere
dell’ingegno artistico e scientifico)
I beni immateriali, quando presenti su supporto
materiale, restano indipendenti dal supporto e sono
riproducibili in un numero illimitato di volte
Viene impedito un diritto di proprietà specifico
(es.: le licenze proprietarie parlano di “diritto di proprietà”, ma non
cedono la proprietà, ma la “licenza d’uso”)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Tutela giuridica
Diversa a seconda della natura
Brevetto
sia applica a invenzioni industriali con carattere di novità
protegge il contenuto
Diritto d’autore
si applica alle opere dell’ingegno
tutela la forma espressiva
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti
Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito
un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un
territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad
altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza
autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed
originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto
o un processo (metodo, procedimento).
Al detentore di un brevetto viene riconosciuto il monopolio
temporaneo su un’invenzione della durata variabile in relazione
agli scopi: (es.: 20 anni per invenzioni industriali, 15 per modelli e
disegni ornamentali, 10 per modelli di utilità - DPR n. 338, 1979)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti - Storia
I principi alla base dei brevetti sono contenuti nella “Parte
Veneziana”, atto del Senato Veneziano del 19 Marzo 1474
“L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che
farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto
per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche
el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di
nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in
alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine
et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del
auctor, fino ad anni X.”
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti - Storia
Presupposti
viene concessa all’inventore l’esclusività sull’invenzione
limitata nel tempo e “nello spazio”
in cambio del rivelare i contenuti dell’invenzione
per accelerare l’innovazione in un contesto più ampio
Modalità
deposito di una domanda presso un ufficio amministrativo
che definisce precisamente il contenuto di ciò per cui si chiede
l’esclusiva
che deve rappresentare effettivamente un’innovazione
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti
Il diritto di esclusiva viene riconosciuto solo se si viene a creare una
forma di progresso culturale ed economico per l’intera società
Requisiti dei brevetti:
originalità dell’intero processo tecnico
novità rispetto a quanto esistente
materialità (applicazione pratica, utilità alla produzione o trasformazione
di prodotti)
liceità (nei confronti del buon costume ed ordine pubblico)
Eccezione di materialità:
invenzione di procedimento incorporato in mezzo materiale
non è il programma in sé a costituire l’invenzione, ma il supporto
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti - Storia
1623 Statuto sui Monopoli in Inghilterra
1790 Patent Act negli Stati Uniti
1883 Convenzione di Parigi, prima convenzione internazionale (Belgio,
Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Olanda, Portogallo, El Salvador,
Serbia, Spagna e Svizzera)
1970 PTC (Patent Cooperation Treaty) de Washington
1973 l’EPC (European Patent Convention) di Monaco crea l’EPO (Ufficio
Europeo dei Brevetti) e definisce il campo di brevettabilità
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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EPC 1973
Art. 52: Patentable inventions
(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of
industrial application, which are new and which involve an inventive step.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the
meaning of paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing
business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or
activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent
application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.
(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and
diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as
inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of
paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or
compositions, for use in any of these methods.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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EPC 1973
Art. 78: Requirement of the European Patent application
(1) A European patent application shall contain:
(a) a request for the grant of a European patent;
(b) a description of the invention;
(c) one or more claims;
(d) any drawings referred to in the description or the claims;
(e) an abstract.
(2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and
the search fee within one month after the filing of the application.
(3) A European patent application must satisfy the conditions laid down in the
Implementing Regulations.
Art. 82: Unity of invention
The European patent application shall relate to one invention only or to a group of
inventions so linked as to form a single general inventive concept.
Art. 83: Disclosure of the invention
The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently
clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti
invenzione
oggetto o tecnica nuova
innovazione
nuova idea (che può essere divulgata) inserita in un
contesto in cui non è mai stata applicata (un’invenzione
messa in pratica)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti - Europa
Il 24 settembre 2003 il Parlamento Europeo vota un emendamento alla
direttiva vietando chiaramente i brevetti software
Under the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 5
October 1973 and the patent laws of the Member States, programs for
computers together with discoveries, scientific theories, mathematical methods,
aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts,
playing games or doing business, and presentations of information are
expressly not regarded as inventions and are therefore excluded from
patentability. This exception applies because the said subject-matter and
activities do not belong to a field of technology.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti - Europa
Art. 2b.
”technical contribution”, also called ”invention”, means a contribution to the
state of the art in technical field. The technical character of the contribution is
one of the four requirements for patentability. Additionally, to deserve a
patent, the technical contribution has to be new, non-obvious, and susceptible
of industrial application. The use of natural forces to control physical effects
beyond the digital representation of information belongs to a technical field.
The processing, handling, and presentation of information do not belong to
a technical field, even where technical devices are employed for such
purposes.
Art. 3a.
Member states shall ensure that data processing is not considered to be a field
of technology in the sense of patent law, and that innovations in the field of
data processing are not considered to be inventions in the sense of patent
law.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Brevetti - Europa
6 luglio 2005
Il Parlamento Europeo respinge a larga maggioranza (729
membri, 689 presenti, 680 voti, 648 a favore, 14 contro, 18
astenuti) la direttiva su “the patentability of computer
implemented inventions", conosciuta come la software patent
directive (direttiva sulla brevettabilità del software)
Ma la storia continua ….
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[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Dal wiki Engineering
Aprile 2005
(ultimo aggiornamento aprile 2005)
Diverse informazioni su questo tema si possono ottenere in:
http://www.softwarelibero.it/documentazione/brevettisw.shtml
Un interessante articolo di Roberto Di Cosmo, professore ordinario all’università di Parigi 7,
risalente a giugno 2003, sugli strumenti giuridici per la tutela del software (brevetto, diritto
d’autore) it-up4-3DiCosmo.pdf
Ulteriori interventi di Di Cosmo sono al link: http://www.dicosmo.org/TALKS
Un ulteriore contributo è nell'articolo di week.it del 19/4/2005 all'indirizzo:
http://www.weekit.it/36164
Particolarmente interessante anche la posizione di Objectweb.org al link:
https://wiki.objectweb.org/Wiki.jsp?page=CWP_SoftwarePatents
Questo articolo e-Patents.pdf, disponibile anche all'indirizzo
http://www.vrijschrift.org/swpat/030508_1/index.html esamina cinque punti che
storicamente hanno giustificato i brevetti e giunge alla conclusione che nessuno di questi è
applicabile al software.
Engineering ha recentemente sottoscritto la seguente petizione promossa dalla sezione
italiana della Free Software Foundation Europe (FSFE) LetteraFSFE.doc ed ha ufficialmente
espresso, in diverse sedi, la sua posizione di contrarietà all'emanazione di una legislazione
sulla brevettabilità del software http://os3g.blogspot.com/2006/04/engineering-answer-to-ecconsultation.html
Brevetti software ultimo assalto (da week.it del 13/4/2005 all'indirizzo:
http://www.weekit.it/index.php?option=com_content&task=view&id=36342&Itemid=148
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Brevetti - Europa
“The European Patent Organisation (EPO) is continuing to grant thousands
of monopolies on “computer-implemented” algorithms and business
methods every year, against the letter and spirit of the written law, and is
now, for the third time, pushing for European legislation that would impose
this practise on reticent national courts. Patent interests in combination with
inter-governmental lawmaking have formed a caricature of “innovation
policy” and thereby are helping us to see clearly what is going wrong in
Europe today and what the alternatives are.”
“In July 2005, after several failed attempts to legalise software patents in
Europe, the patent establishment changed its strategy. Instead of
explicitely seeking to sanction the patentabilitty of software, they are now
seeking to create a central European patent court, which would establish
and enforce patentability rules in their favor, without any possibility of
correction by competing courts or democratically elected legislators.”
http://eupat.ffii.org
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Brevetti - Europa
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Brevetti - Europa
Alcuni link:
http://www.nosoftwarepatents.com/it/m/intro/index.html
http://eupat.ffii.org/patents/stats/index.en.html
Un interessante analisi è in:
Rossi M.A., Software Patents: a closer look at the european commision’s
proposal, 2005 http://swpat.ffii.org/dates/2005/bxl0601/pres/rossi.pdf
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Brevetti - Italia
La normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal
Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle
invenzioni industriali". Oggetto del brevetto (art. 2585):
"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica
di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali."
In generale, per la brevettabilità, oltre all'industrialità
dell'invenzione sono indispensabili i requisiti della novità e
dell'attività inventiva
2.5 Italia License
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Brevetti - Italia
L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto
a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate
dalla legge. Queste comprendono:
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciali e i programmi di elaboratori;
le presentazioni di informazioni
i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; possono
però esserlo i prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, impiegati
per l'attuazione dei metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici: non costituisce
invenzione il metodo, possono costituirla gli strumenti necessari alla sua
applicazione.
le razze animali, eccezione fatta per i procedimenti microbiologici
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Brevetti
Il software è espressione di algoritmi matematici, logici e statistici.
La legislazione Italiana non prevede la brevettabilità dei programmi
per elaboratore in quanto “principi scientifici, leggi naturali e metodi
matematici” non sono compresi nei diritti di esclusiva:
“ I programmi per elaboratore non vengono considerati innovazioni e
dunque non possono essere brevettati”
(L. 260 del 1979)
Un programma per elaboratore può essere brevettato se ideato per un
determinato procedimento industriale e se il programma è solo uno
dei tasselli dell’idea innovativa
(DPR. 338 del 1979)
Il ricorso al brevetto è possibile all’interno di uno schema che mette
in correlazione i principi immateriali con i dati espressivi del
procedimento empirico per arrivare a uno specifico risultato
materiale riproducibile con caratteri costanti
2.5 Italia License
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Brevettabilità del software
US
Nel 1981 la Corte Suprema, nell’ambito di una sentenza, stabilisce che non è
brevettabile solo ciò che ricade nel’ambito delle “leggi della natura, fenomeni
naturali e idee astratte” che devono “essere liberi per tutti e non riservati in modo
esclusivo a qualcuno”. In questo modo interpretava una precedente espressione
del Congresso intesa a garantire la brevettabilità di “qualsiasi cosa alla luce del
sole creata dall’uomo”.
L’USPTO (United States Patent Office) emette nel 1995 linee guida per l’esame
delle invenzioni implementate tramite computer che vanno a ricadere in quattro
categorie:
processi,
macchine
manufatti
composizione di oggetti
Gli algoritmi matematici ed i processi di business vengono ritenuti brevettabili
2.5 Italia License
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Brevetti
Condizioni formali
Appartenere ad un dominio brevettabile
Europa : EPC 1973 art. 52
US : “everything under the sun”
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Brevetti
Condizioni sostanziali
avere carattere di novità
Europa : primo depositante
US :
primo inventore
attività inventiva non deve essere “triviale”
(US: non-obviousness)
applicabilità industriale: deve poter essere industrializzata
(US : “utile”)
descrizione sufficiente
(US: disclosure)
2.5 Italia License
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Es.: appl. di diritto d’autore
Agatha Christie non si può appropriare delle avventure di
Sherlock Holmes, ovvero
copiare pezzi di libri di Arthur Conan Doyle
fare un search/replace “Sherlock Holmes” con “Hercule
Poirot”
sostituire il suo nome come autore al posto di Arthur Conan
Doyle
mettere in vendita il libro come suo
però, Arthur Conan Doyle non può vietare ad Agatha Christie
di riprendere l’idea di un detective che risolve casi difficili sulla
base della sua intelligenza deduttiva
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Es: appl. di brevetto
Arthur Conan Doyle può vietare ad Agatha Christie di
riprendere l’idea di un detective che risolve casi difficili sulla
base della sua intelligenza deduttiva
Agatha Christie non può quindi creare Hercule Poirot, se
Arthur Conan Doyle non accetta di concederle una licenza, alle
sue condizioni.
“Per chi pensa di esser Arthur Conan Doyle, il brevetto è
piuttosto interessante, ma non ha tenuto conto di Edgar Allan
Poe!”
http://www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/Papers/up4-3DiCosmo.pdf
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Brevetti
Il brevetto concede un diritto d’interdizione assoluto e discrezionale per:
impedire l’uso di una tecnologia essenziale ad un concorrente
chiamare a giudizio, dove l’accusato deve provare la sua innocenza
I brevetti divengono quindi un’arma
economica
Questo in generale avvantaggia le
grandi aziende, che approffittano
del cross-licensing gratuito e di
accordi schiacciando le aziende più
piccole
2.5 Italia License
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Diritto d’autore
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Diritto d’autore
Corpo di disposizione per la protezione morale e patrimoniale delle
opere di ingegno con carattere creativo che appartengono all’ambito
delle scienze, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del
teatro, della cinematografia.
Nelle scienze giuridiche il diritto d'autore è la posizione giuridica
soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno cui i diversi ordinamenti
nazionali e diverse convenzioni internazionali, quale la Convenzione di
Berna, riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e
sfruttamento della stessa, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato
come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento
economico (diritto morale d'autore).
In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di
civil law, laddove in quelli di common law si parla di copyright.
2.5 Italia License
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IP – Breve storia
1662 Licensing Act
Licensing of the Press Act: Atto del Parlamento inglese per “prevenire i
frequenti abusi nella stampa di libri “sediziosi” e per regolare le attività di
stampa”.
Regola, fra l’altro, l’importazione di libri, il permesso del licenziante, il
numero di stampe. Rende obbligatoria l’informazione sull’editore.
2.5 Italia License
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IP – Breve storia
1709 Statuto d’Anna
Copyright Act “for the encouragement of learning, by vesting the copies
of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the
times therein mentioned"
E’ considerata la prima vera legge sul copyright
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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IP – Breve storia
1886 Convenzione di Berna
Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche
Ha per la prima volta stabilito il riconoscimento reciproco del diritto
d'autore tra le nazioni aderenti.
Stabilisce che ogni contraente deve riconoscere come soggetto a diritto
d'autore il lavoro creato da cittadini degli altri stati contraenti. La tutela è
automatica, nessuna registrazione è richiesta e neppure è necessario
apporre un avviso di copyright. Inoltre alle nazioni firmatarie è proibito
richiedere alcuna formalità come una registrazione agli autori stranieri che
possa ostacolare il "godimento e l'esercizio" del diritto d'autore.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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IP – Breve storia
1961 Convenzione di Roma
Convenzione per la protezione di interpreti, esecutori, produttori di
strumenti audio e organizzazioni di trasmissione, approvata dai membri
della World Intellectual Property Organization
Per la prima volta la protezione del copyright viene estesa dall’autore di
un lavoro al creatore e proprietario di una specifica manifestazione della
proprietà intellettuale come audiocassette o filmati.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Diritto d’autore in Italia
Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in
ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella
branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a
colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere
creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare
all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera.
E’ disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni.
Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente
conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
40
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Diritto d’autore
Corpo di disposizione per la protezione morale e patrimoniale delle
opere di ingegno con carattere creativo che appartengono all’ambito
delle scienze, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del
teatro, della cinematografia.
Il software
è ascrivibile tra le opere scientifiche
è creativo
la creatività si concretizza nell’originalità (come opere letterarie)
Il diritto d’autore
protegge “l’espressione formale delle creazioni intellettuali (stile
di rappresentazione e organizzazione ideata dall’autore)
ma non
l’insegnamento che si può trarre dall’opera, ovvero il suo
riutilizzo in altre forme
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Diritto d’autore
Viene assegnata tutela giuridica agli “autori di progetti di
lavori d’ingegneria, o di altri lavori analoghi, che
costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici”
(art. 99 L. 633/41).
Doppia tutela
vieta la riproduzione pedissequa del programma e dei
contenuti correlati
concede all’autore il diritto a ricevere un “equo
compenso” da parte di coloro che realizzano il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Reverse Engineering
1991 Direttiva EU sui programmi software
Article 6 Decompilation
1. The authorization of the rightholder shall not be required where
reproduction of the code and translation of its form within the meaning of
Article 4 (a) and (b) are indispensable to obtain the information necessary to
achieve the interoperability of an independently created computer program
with other programs, provided that the following conditions are met :
(a) these acts are performed by the licensee or by another person having a right
to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorized to to so ;
(b) the information necessary to achieve interoperability has not previously
been readily available to the persons referred to in subparagraph (a) ; and (c)
these acts are confined to the parts of the original program which are necessary
to achieve interoperability.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
43
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Reverse Engineering
1991 Direttiva EU sui programmi software
2. The provisions of paragraph 1 shall not permit the information obtained
through its
application :
(a) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the
independently created computer program;
(b) to be given to others, except when necessary for the interoperability of the
independently created computer program; or (c) to be used for the
development, production or marketing of a computer program substantially
similar in its expression, or for any other act which infringes copyright.
3. In accordance with the provisions of the Berne Convention for the
protection of Literary and Artistic Works, the provisions of this Article may
not be interpreted in such a way as to allow its application to be used in a
manner which unreasonably prejudices the right holder’s legitimate interests
or conflicts with a normal exploitation of the computer program.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Reverse Engineering
Per produrre un programma B “concorrente” del programma A
la normativa sul diritti d’autore vieta:
La copia (di parti significative) del codice sorgente di A
La decompilazione (di parti significative) del codice di A se
ciò non è indispensabile per assicurare l’interoperabilità
E’ possibile:
osservare il funzionamento di A
riscrivere B con le funzionalità di A
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenza
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze
Una licenza è un contratto che pone delle regole rispetto alla
proprietà intellettuale
Il software è il cosa, la licenza è il come
e definisce:
Chi può utilizzare il software
Quando lo può utilizzare
Costi di utilizzo
Garanzia, responsabilità, riservatezza, distribuzione,
modifiche e opere derivate, altri diritti
Scopi di utilizzo
Dove utilizzare il software
Protezione di chi ha sviluppato il software (reputazione)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze
Le licenze non dicono nulla su:
Standards
Processo di sviluppo
Qualità
Funzionalità
Governance
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Terminologia
Termini e fraintendimenti:
open source
proprietà intellettuale / copyright
commerciale / non commerciale
open / closed
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Aspetti legali
OS non è “libero” da implicazioni legali
le implicazioni legali sono diverse da quelle del sw
proprietario:
Proprietario: restrizioni all’utente finale
OS: prescrizioni “legali” più aperte
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze Proprietarie
Esistono diversi schemi proprietari che generalmente pongono
limiti all’utilizzatore e riducono le responsabilità del vendor
Commerciali
Accademiche
Per valutazione
Shrink-wrap
non negoziabili
per singolo utente
a basso costo
spesso non lette
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze Proprietarie
Diverse modalità di vendita
per elaboratore/CPU/core
per postazione
per utente (single, floating)
Diverse condizioni d’uso
costi di supporto e manutenzione
limitazioni alla copia tra elaboratori
diritti di trasferimento
nessun accesso al codice o “reverse engineering”
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze NON FOSS
Public domain: senza copyright, utilizzabile da tutti
Freeware: software gratuito, ma non vendibile da terzi
Shareware: software con copyright, ceduto per piccolo
compenso (diritti d’autore per uso prolungato)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
53
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Licenze
Diversi esempi
Non FOSS, gratuito
Adobe Acrobate reader
Oracle DB 10g Express Edition
Non FOSS, non gratuito
Microsoft Windows, Office, Oracle DB 10g
FOSS, gratuito
Mozilla, Linux, OpenOffice, Apache web server, MySQL DB
FOSS, non gratuito
Distribuzioni commerciali di Linux (RedHat, Novell), Alfresco
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze FOSS
I prodotti FOSS sono prodotti con licenza.
L’ Open Source rappresenta una forma che regola
l’utilizzazione, la distribuzione e la modifica del software.
Alcuni “schemi”
GNU GPL/LGPL, Artistic License
mantiene il software “libero”, impedisce il fork di progetti
BSD/MIT/Apache
consente l’uso commerciale con pochi vincoli, fork di progetti
MPL (Mozilla Public License), EPL, CPL
consente l’add-on di moduli proprietari tramite API
Doppia licenza (copyleft+commerciale)
versione open source promozionale, versione “proprietaria” a pagamento
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze FOSS
http://www.gnu.org/philosophy/categories.html
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze – Aspetti principali
Proprietà Intellettuale
SW è soggetto a IP
Licenza sw è un contratto tra il proprietario ed il
licenziante che regola l’uso del sw
Il proprietario detiene diritti (di legge) per controllare
l’uso e la distribuzione del sw
Tali diritti sono regolati da:
US: Digital Millenium ACT (DCMA)
Europa: European Union Copyright Directive (EUCD),
Convenzione di Berna per la protezione di opere
letterarie ed artistiche, WIPO Copyright Treaty
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze – Proprietarie
Proprietà Intellettuale
termini generali
disponibilità del sorgente (generalmente non concessa, vietato il
reverse engineering)
licenziatario
restrizioni e distribuzioni
definizione di licenziatario e utente
licenziante rende indenne il licenziatario da pretese di terze parti
nuovo contratto ogni volta che il licenziatario ottiene il codice
garanzia e supporto
garanzia per difetti
possibilità di negoziare la garanzia
manutenzione e supporto
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze – FOSS
Proprietà Intellettuale
termini generali
disponibilità del sorgente
utilizzi commerciali
avviso di copyright e sulla garanzia
licenziatario
diritti di copia, distribuzione, creazione opere derivate
codice sorgente
modifiche del codice (derivative work) o combinazione di codice (larger
works)
condivisione delle modifiche
richiesta di royalties
garanzia e supporto
garanzia esclusa (software “as is”)
indennizzi esclusi
manutenzione e supporto esclusi (salvo diverso accordo)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze FOSS
Licenze Copyleft (FSF)
License Open Source (OSI)
Compatibilità tra licenze
Dual licensing
Creative Commons
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze Copyleft
(Free Software Foundation)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Free software
Il Free Software è stato formalizzato da
Stallman a metà anni ’80 per garantire
quattro libertà fondamentali:
Libertà di eseguire i programmi, per qualsiasi
scopo
Libertà di studiare i programmi e adattarli alle
proprie esigenze
Libertà di distribuire copie dei programmi
Libertà di migliorare i programmi e distribuirne
i miglioramenti
Libertà di condividere e modificare il software
libero, al fine di assicurare che i programmi siano
liberi per tutti i loro utenti.
Le licenze copyleft (GNU GPL/LGPL)
enfatizzano i diritti più che i doveri (che
sono necessari per proteggere tali diritti).
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Copyleft
Copyleft is a play on the word copyright and is the practice of
using copyright law to remove restrictions on the distribution of
copies and modified versions of a work for others and require the
same freedoms be preserved in modified versions.
Whereas copyright law predominantly and automatically restricts
the right to make and redistribute copies of an author's work, a
copyleft license uses copyright law in order to ensure that every
person who receives a copy of a work has the same rights to study,
use, modify, and also redistribute both the work, and derived
versions of the work as long as the same license terms apply to all
redistributed versions of the work.
(Wikipedia)
permesso d’autore vs diritto d’autore
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Copyleft
“Lo scopo di GNU non era solo quello di ottenere ampia
diffusione ma anche di offrire libertà agli utenti. Avevamo
quindi bisogno di termini di distribuzione che evitassero
che il software GNU fosse trasformato in software
proprietario. Il metodo che usammo si chiama <permesso
d’autore>. Il permesso d’autore (copyleft) usa le leggi sul
diritto d’autore (copyright), ma le capovolge per ottenere
lo scopo opposto: invece che un metodo per privatizzare il
software, diventa un mezzo per mantenerlo libero”.
(R. Stallman, 1999)
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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GNU GPL
Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo.
Imporre restrizioni sull'uso del Software Libero, in termini di tempo ("periodo di prova di 30
giorni", "la licenza scade il 1 Gennaio 2004") o di scopo ("il permesso è accordato per usi di
ricerca o non commerciali"), o limitazioni arbitrarie di area geografica ("non può essere usato
nel paese X") rende un programma non libero.
Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie
necessità.
Anche imporre restrizioni di fatto o di diritto sulla comprensione o la modifica di un
programma, ad esempio richiedendo l'acquisto di licenze speciali o la firma di un "NonDisclosure-Agreement" (NDA) o, per i linguaggi di programmazione che sono rappresentabili in
più forme, vietando l'accesso al mezzo più naturale per comprendere o modificare un
programma ("codice sorgente"), lo rende proprietario (non libero). Senza la libertà di
modificare un programma, la gente sarebbe alla mercè di un singolo fornitore.
Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo.
Il software può essere copiato e distribuito praticamente senza costi: se non si ha il permesso di
dare un programma a qualcuno che ne ha bisogno (anche dietro pagamento, se lo si vuole), il
programma non è libero.
Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i
miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.
Nessuno è un bravo programmatore in tutti i campi, qualcuno non sa programmare del tutto.
Questa libertà permette a chi non ha il tempo o le capacità per risolvere un problema di
accedere indirettamente alla libertà di modifica. Anche questo può avvenire dietro un compenso.
2.5 Italia License
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GNU GPL
Queste libertà sono diritti, non obblighi, anche se a volte
rispettare queste libertà per la società implica un obbligo per un
individuo. Chiunque può scegliere di non approfittarne o di
utilizzarle tutte. In particolare dev'essere chiaro che il
Software Libero non esclude l'uso commerciale: se un
programma non consente l'uso e la distribuzione
commerciale, non è Software Libero. In verità un numero
crescente di aziende basa il loro modello di business
completamente o parzialmente sul Software Libero, compresi
alcuni dei maggiori fornitori di software proprietario. Il Software
Libero rende possibile fornire aiuto e assistenza, non lo rende
obbligatorio.
www.gnu.org/licenses/gpl.html
2.5 Italia License
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Free software
Software che rispetta il diritto d’autore
L’autore sceglie liberamente di scrivere il codice
Non è di dominio libero né libero da diritti
L’autore protegge la libertà del suo software con una licenza libera
Il software non si inserisce in una logica di abbandono
L’autore sceglie un modo di valorizzare il suo software
Il software si inserisce in una logica di dono
Condivisione della conoscenza, valori etici
2.5 Italia License
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ASP Loophole
Caratteristica della GPL v2
La licenza GPL regola la distribuzione del software (clausola
copyleft).
L’utilizzo del software per erogare servizi (ASP, SaaS) non è
contemplato (es: i Web Services non esistevano quando è stata
creata la licenza), per cui è consentito utilizzare il software per
erogare servizi senza restituire nulla alla comunità
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Affero GPL
La licenza Affero General Public License è una GNU GPL V2 con una “caratteristica
addizionale” per la distribuzione di programmi applicativi tramite web services e reti
computer.
Affero believes that it's community of users, partners, and developers should have
certain rights to it's software if they begin to interact with it. Since the interaction
occurs only over a network, the GNU GPL wasn't designed for protecting their
freedoms. We did not wish to wait until the GNU GPL V3 was complete, so we began
to pursue the development of our own license. The FSF was in the process of drafting
GPL V3 and they allowed us to use GNU GPL V2 with this new provision.
Caratteristica addizionale:
If the Program as you received it is intended to interact with users through a
computer network and if, in the version you received, any user interacting with the
Program was given the opportunity to request transmission to that user of the
Program's complete source code, you must not remove that facility from your
modified version of the Program or work based on the Program, and must offer an
equivalent opportunity for all users interacting with your Program through a
computer network to request immediate transmission by HTTP of the complete
source code of your modified version or other derivative work
http://www.affero.org/oagpl.html
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Funambol HPL
Honest Public License
This license is a modified version of the GNU General Public License […] but has
not been made with their permission.
Principale modifica:
For the purposes of determining the right to obtain copies of the source code (as
well as the right to modify and distribute such source code and object code), the
term distribution shall include the communication of the Program or work based on
the Program which is intended to interact with third party users (meaning anyone
other than you or if you are an entity such as a corporation and not an individual,
that corporation), through a computer network and the user shall have the right to
obtain the source code of the Program or work based on the Program. This
provision is an express condition for the grants of license hereunder and any such
communication shall be considered a distribution under Section 1, 2 and 3.
http://www.mysql.com/company/legal/licensing/foss-exception.html
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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GPL V3
Revisione della licenza GPL per adattarla ai cambiamenti
intervenuti negli ultimi anni:
tecnologici
legali
Nuove leggi sul diritto d’autore (DMCA – USA, EUCD –
Europa)
DRM: Digital Rights (Restrictions) Management
Brevetti Software
Internazionalizzazione (i18n)
Compatibilità tra licenze
http://gplv3.fsf.org/
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GPL V3
GPL v3 Preamble
Modifiche
For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that
there is no warranty for this free software. For both users' and authors'
sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so
that their problems will not be attributed erroneously to authors of
previous versions.
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.odt
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GPL V3
GPL v3 Preamble
Digital Right Management
Some devices are designed to deny users access to install or run modified
versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This
is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to
change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of
products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.
Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for
those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand
ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as
needed to protect the freedom of users.
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.odt
2.5 Italia License
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GPL V3
GPL v3 Preamble
Brevetti
Every program is threatened constantly by software patents. States should
not allow patents to restrict development and use of software on generalpurpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger
that patents applied to a free program could make it effectively proprietary.
To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the
program non-free
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.odt
2.5 Italia License
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AGPL V3
GNU AFFERO GPL v3 Preamble
A secondary benefit of defending all users' freedom is that improvements made in
alternate versions of the program, if they receive widespread use, become available for
other developers to incorporate. Many developers of free software are heartened and
encouraged by the resulting cooperation. However, in the case of software used on
network servers, this result may fail to come about. The GNU General Public
License permits making a modified version and letting the public access it on a
server without ever releasing its source code to the public.
The GNU Affero General Public License is designed specifically to ensure that, in
such cases, the modified source code becomes available to the community. It
requires the operator of a network server to provide the source code of the
modified version running there to the users of that server. Therefore, public use of
a modified version, on a publicly accessible server, gives the public access to the
source code of the modified version.
An older license, called the Affero General Public License and published by Affero,
was designed to accomplish similar goals. This is a different license, not a version of
the Affero GPL, but Affero has released a new version of the Affero GPL which
permits relicensing under this license.
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Licenze Open Source
(Open Source Initiative)
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Open Source Software
Open Source Definition
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Distribuzione libera
Codice sorgente
Opere derivate
Integrità dell’autore del sorgente
Nessuna discriminazione per persone o gruppi
Nessuna discriminazione per campi di azione
Distribuzione della licenza
La licenza non è legata ad una specifica distribuzione
La licenza non può vincolare altro software
La licenza deve essere neutrale rispetto alla tecnologia
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Open Source Software
The Open Source Initiative is a marketing program for
free software. It’s a pitch for “free software” on solid
pragmatic grounds rather than ideological tub-thumping.
The winning susbstance has not changed, the losing
attitude and symbolism have …
Mainstream corporate CEOs and CTOs will never buy
“free software”. But if we take the very same tradition, the
same people, and same free-software licenses and change
the label to “open source”? That, they’ll buy.
www.opensource.org
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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Open Source Software
Per Categoria
Licenze popolari e di ampio uso (9)
Apache 2.0, New BSD, GPL, LGPL, MIT, MPL 1.1, CDDL
CPL, EPL
Licenze speciali (3)
ECL, NASA, Open Group Test Suite
Miscellanea (5)
Adaptive Public license, Artistic license, …
Ripetitive rispetto alle popolari (9)
Academic Free License, Fair License, …
Non riutilizzabili (24)
Apple, CA, IBM, Nokia, PHP, Python, W3C, Zope, …
Superate (4)
Apache 1.0, MPL 1,0 Eiffel, Lucent
Ritirate volontariamente (4)
Intel, Jabber, MITRE CVW, SISSL
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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BSD License
BSD License (Berkeley Software Distribution)
The following is a BSD license template. To generate your own license, change the
values of OWNER, ORGANIZATION and YEAR from their original values as given
here, and substitute your own.
Note: The advertising clause in the license appearing on BSD Unix files was officially
rescinded by the Director of the Office of Technology Licensing of the University of
California on July 22 1999. He states that clause 3 is "hereby deleted in its entirety."
Note the new BSD license is thus equivalent to the MIT License, except for the noendorsement final clause.
<OWNER> = Regents of the University of California
<ORGANIZATION> = University of California, Berkeley
<YEAR> = 1998
In the original BSD license, both occurrences of the phrase "COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS" in the disclaimer read "REGENTS AND
CONTRIBUTORS".
Here is the license template:
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>
All rights reserved.
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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BSD License
Consente l’incorporazione in prodotti proprietari
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
2.5 Italia License
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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BSD License
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
2.5 Italia License
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Academic Licenses
Berkeley (BSD), MIT (MIT/X), Apache
Ampi utilizzi del software, possibile estenderlo e venderlo
Non richiedono la stessa licenza per le opere derivate
(anche prodotti proprietari le possono includere)
Richiedono l’attribuzione originale e il mantenimento del
copyright
Escludono ogni garanzia (implicita o esplicita)
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
2.5 Italia License
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MPL
Modifiche della MPL vengono licenziate secondo la
stessa licenza (reciprocità nel “core”)
Consente la combinazione con altro software, anche
proprietario, che viene licenziato in un “lavoro più ampio
(larger work)”
Prende in considerazione diritti di brevettabilità presenti
nell’opera licenziata
Esclude ogni garanzia (implicita o esplicita)
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
2.5 Italia License
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CDDL
Common Development and Distribution License
(CDDL) Version 1.0
4. Versions of the License.
4.1. New Versions.
Sun Microsystems, Inc. is the initial license steward
and may publish revised and/or new versions of this
License from time to time. Each version will be given a
distinguishing version number. Except as provided in
Section 4.3, no one other than the license steward has the
right to modify this License.
Utilizzata da:
OpenSolaris
NeatBeans
GlassFish
2.5 Italia License
http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php
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Categoria A
Unrestricted
Classificazione
Categoria B
File-Based
Categoria C
Project-based
Possibilità di creare
Opere derivate dal codice
qualsiasi opera derivata iniziale devono mantenere la
stessa licenza
Tutto il codice del
progetto (codice iniziale,
modifiche e aggiunte) deve
mantenere la stessa licenza
Nessuna restrizione alle I files aggiunti possono
licenze
mantenere qualsiasi licenza
Codice aggiunto al
progetto deve mantenere
la stessa licenza del
progetto
Orientate a creare un
“mercato”
Sostengono la comunità
Limitano la competizione
BSD, MIT, Apache
Mozilla, CDDL (Sun), LGPL GPL
Simon Phipps, Sun Microsystems
2.5 Italia License
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MS Shared Source
Microsoft Permissive License (Ms-PL) – La meno restrittiva. Consente l’esame,
la modifica e la distribuzione del codice per scopi commerciali e non commerciali.
Utilizzata per tools di sviluppo, applicazioni e componenti.
Microsoft Community License (Ms-CL) – Utilizzata per progetti di sviluppo
colaborativo. Consente la modifica e la distribuzione del codice per scopi commerciali
e non commerciali su base di reciprocità (per-file reciprocal term)
Microsoft Reference License (Ms-RL) – La più restrittiva. Consente l’esame del
codice, non modifiche o re-distribuzioni.Utilizzata per le proprie tecnologie, come le
librerie di sviluppo.
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/sharedsourcelicenses.mspx
2.5 Italia License
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Gnutella
GPU è un client di Gnutella (ad-hoc grid computing) che collega
diversi PC per creare un supercomputer
E’ rilasciato secondo una versione modificata “no military use” della
GNU GPL che e proibisce l’uso del codice da parte dei militari.
"the program and its derivative work will neither be modified nor
executed to harm any human being nor through inaction permit
any human being to be harmed”
Secondo Tiziano Mengotti, Lead developer, “La licenza deve chiarire
agli utenti del software che uccidere esseri umani non è tra i suoi
scopi”.
La licenza contraddice lo spirito della GPL e non può essere
approvata da OSI in quanto discriminatoria
2.5 Italia License
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CeCILL
CeCILL - License française de logiciel libre
Scritte da avvocati e tecnici, fanno riferimento alla legge francese
CEA, CNRS and INRIA released CeCILL in july 2004 to write Free Software licenses
conforming to French law following the principles of the GNU GPL.
This license is meant to be used by companies, research institutions and all organisations
CeCILL, CeCILL-B and CeCILL-C are the first coherent family of Free Software licenses
CeCILL-B follows the principle of the popular BSD license and its variants (Apache, X11 or
W3C among others). In exchange for strong citation obligations (in all software incorporating
a program covered by CeCILL-B and also through a Web site), the author authorizes the reuse
of its software without any other constraints.
CeCILL-C is well suited to libraries and more generally software components. Anyone
distributing an application which includes components under the CeCILL-C license must
mention this fact and make any changes to the source code of these components available to
the community under CECILL-C while being free to choose the licence of its application.
http://www.cecill.info/index.en.html
2.5 Italia License
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EUPL
L’ European Union Public Licence (EUPL) è una licenza di software
libero realizzata sotto l’egida dell’Unione Europea.
La versione 1.0 è stata approvata dalla Commissione Europea il 9/1/2007
La licenza è stata realizzata per essere utilizzata nella distribuzione del
codice realizzato nell’ambito del programma IDABC (Interoperability
European Framework).
Testo redatto in tutte le 23 lingue dell’Unione Europea.
Testo stato redatto considerando le diverse leggi degli stati membri
(copyright, garanzie, esclusioni di responsabilità rispetto ai diritti degli
utenti,corte competente e legislazione di riferimento)
Prevede un elenco di licenze compatibili e consente la re-distribuzione di
opere derivare secondo una licenza compatibile per la componente aggiunta:
GPL V2, Cecill V2.0, OSL V2.1 o 3.0, Common Public Licence V 1.0,
Eclipse Public Licence V 1.0.
Se i vincoli della licenza compatibile sono in conflitto con la EUPL,
prevale la licenza compatibile.
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Evoluzione
Comunità
MS Shared Source
Apertura
BSD
MPL/LGPL
GPL
Dana Blakenhorn
2.5 Italia License
http://blogs.zdnet.com/open-source/?p=756
[Proprietà Intellettuale, licenze – Parte I]
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