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Il riconoscimento di filiazione di cittadino straniero da parte di

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Il riconoscimento di filiazione di cittadino straniero da parte di
Il riconoscimento di filiazione di cittadino straniero da parte di
cittadino italiano: diritto applicabile, requisiti e condizioni.
In tema di riconoscimento di filiazione naturale di cittadino straniero da parte di
cittadino italiano occorre preliminarmente accertare quale sia il diritto applicabile,
ovvero determinare quale sia la legge ( italiana o straniera ) che disciplina la relativa
fattispecie.
L'art.33 della L.218/1995 stabilisce che la condizione di figlio è regolata dalla legge
nazionale del figlio medesimo al momento della nascita.
In materia di filiazione quindi il criterio applicato è quello della cittadinanza, nel senso
che lo status di figlio nei confronti di un determinato genitore deriva dalla
cittadinanza del figlio stesso ed è pertanto necessario rinviare alle leggi dello Stato
di cui il figlio è cittadino , ricordando che il rinvio ad altra legislazione è ammissibile
solo se questa consenta la determinazione dello status di figlio (art.13 comma 3
L.218/1995).
L'art.35 della L.218/1995 in tema di riconoscimento detta tuttavia un'apposita
disciplina per una particolare modalità, nota praticamente a tutti gli ordinamenti
giuridici, nella quale una manifestazione unilaterale di volontà del genitore costituisce
da sé sola il momento genetico della relazione tra genitore e figlio.
Il principio della nazionalità sancito da tale disposizione è reso tuttavia coerente con i
valori costituzionali , ponendo la centralità dell’interesse del figlio a vedersi
riconosciuto tale status.
Infatti per quanto attiene le condizioni per poter effettuare il riconoscimento di un
figlio naturale l’art.35 1° comma delle norme di diritto internazionale privato prevede
che siano sì determinate
dalla legge nazionale del figlio (ancora criterio della
cittadinanza) al momento del riconoscimento; si stabilisce tuttavia che le stesse
Tavola Rotonda
Riccione 19.11.2008
Dott.ssa Daniela Gemelli
possano
essere
regolate
dalla
legge
nazionale
del
soggetto
che
opera
il
riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, se tale legge risulta più favorevole
al riconoscimento stesso.
Al principio della prevalenza dell’interesse del figlio, si ispira palesemente la norma
che consente di derogare al criterio della legge nazionale del figlio quando, applicando
la legge nazionale di uno dei genitori, possa comunque derivare un vantaggio al figlio
sotto il profilo del favor filiationis .
In tema di riconoscimento di filiazione naturale quindi con il 1° comma dell'art.35 della
L.218/1995 il legislatore ha esplicitamente dato spazio al favor filiationis, attraverso
il richiamo alternativo della legge nazionale del figlio al momento della nascita o di
quella «del soggetto che fa il riconoscimento nel momento in cui questo avviene».
Come in tutti i casi di concorso alternativo, la scelta tra le leggi concorrenti deve
essere compiuta dal giudice o da altro operatore giuridico ( nel nostro caso dall'ufficiale di stato civile) a ragion veduta, cioè alla luce del risultato di cui il legislatore ha
voluto favorire il raggiungimento: ed è evidente che l’inciso «se più favorevole» è da
riferire allo stabilimento della filiazione. La legge che risulta applicabile sulla base
dell'art. 35, 1° comma determina quali condizioni debbano ricorrere ai fini del riconoscimento del figlio naturale e guida l'interprete nell'accertare se esse in concreto
sussistano nel caso di specie.
Lo stesso articolo 35 della L.218/1995 disciplina la capacità del genitore di
effettuare il riconoscimento, prevedendo che la stessa è regolata dalla legge
nazionale del genitore stesso.
Il legislatore ha preferito quindi sottoporre la capacità del genitore di compiere il
riconoscimento, pur essendo essa in principio configurabile come capacità speciale
d'agire , alla legge dello Stato di cui egli è cittadino, logicamente al momento di
effettuare il riconoscimento.
Tavola Rotonda
Riccione 19.11.2008
Dott.ssa Daniela Gemelli
La forma del riconoscimento è invece disciplinata dal 3° comma dell'art. 35, mediante
il richiamo, in alternativa tra loro, della legge dello Stato nel quale il riconoscimento
ha luogo e di quella competente a disciplinare la sostanza, ossia le condizioni per il
riconoscimento stesso (es. riconoscimento di cittadini italiani avvenuto all'estero è
valido se, nella sostanza, sono state rispettate le norme della legge del nostro paese).
Il favor filiationis si accompagna qui al favor validitatis cui la nostra legge
regolarmente si ispira in tema di forma.
Pertanto il riconoscimento di filiazione naturale di cittadino straniero da parte di
cittadino italiano sarà regolato dalla legge italiana per quanto attiene alla capacità del
genitore di effettuare il riconoscimento stesso, prevedendosi l’applicazione degli
artt.250 e 251 del c.c.
Ma tale legge italiana , sulla base del nominato principio della prevalenza dell’interesse
del figlio finisce per essere applicabile per determinare le condizioni per effettuare
tale riconoscimento
, in deroga al criterio della legge nazionale del figlio quando,
applicando la legge italiana ( quale legge nazionale del soggetto italiano che intende
effettuare il riconoscimento ) possa comunque derivare un vantaggio al figlio al fine
di determinarne la filiazione.
Il genitore italiano pertanto che voglia affermare la propria genitorialità (cioè il
rapporto di genitorialità rispetto al figlio) potrà provvedere al riconoscimento con una
delle forme dell'art.254 CC, in applicazione dei principi di cui agli artt. 250 e 251 del
c.c.
Il riconoscimento di figlio straniero avrà conseguenze sull’acquisto del nostro status
civitatis.
In particolare se il riconosciuto è minorenne assume automaticamente la cittadinanza
italiana ai sensi dell’art.2 punto 1 legge 91/92 con decorrenza “ex tunc” cioè dalla
nascita; se invece il riconosciuto è maggiorenne mantiene la propria cittadinanza
Tavola Rotonda
Riccione 19.11.2008
Dott.ssa Daniela Gemelli
d’origine ma può eleggere, entro un anno dal riconoscimento la cittadinanza italiana
(art. 2 punto 2 legge 91/92).
Il riconosciuto maggiorenne diventa cittadino italiano “ex nunc” , cioè a partire dal
giorno successivo a quello in cui a reso la dichiarazione .
Le considerazione sopra esposte riguardano il riconoscimento di filiazione di cittadino
straniero da parte di genitore italiano.
Altre considerazioni devono essere fatte nel caso in cui il riconoscimento di
filiazione naturale debba essere invece effettuato da un genitore straniero nei
confronti di un cittadino italiano. In questo caso la capacità del genitore straniero di
effettuare il riconoscimento di filiazione naturale pare regolato esclusivamente dalla
sua legge nazionale. Il comma 2 dell’art.35 della L.218/1995 non ha previsto infatti il
richiamo ad un criterio di collegamento diverso neppure nel caso in cui la legge
nazionale del genitore non gli consenta tale riconoscimento.
Tuttavia il principio del favor filiazionis di cui abbiamo parlato poc’anzi , e cioè il
principio per cui lo status di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio
medesimo al momento della nascita, pare permeare l’intero sistema di diritto
internazionale privato. E’ evidente che tale riflessione non è priva di rilevanza.
Se infatti si ritenga non derogabile il principio per cui la legge nazionale del genitore
determina la capacità dello stesso di effettuare il riconoscimento di filiazione
naturale , allora da ciò deriverebbe l’impossibilità da parte dell’ufficiale dello stato
civile di ricevere la relativa dichiarazione , quando l’autorità straniera di cui il
genitore è cittadino ometta o rifiuti di rilasciare apposita certificazione attestante
tale capacità. In tal caso l’ufficiale dello stato civile dovrebbe rifiutare di ricevere la
dichiarazione di riconoscimento; contro tale rifiuto l’interessato potrebbe ricorrere
al tribunale ai sensi dell’art.95 del DPR 396/00.
Se invece si ritenga che il principio del favor filiazionis sia comunque predominante,
Tavola Rotonda
Riccione 19.11.2008
Dott.ssa Daniela Gemelli
allora la mancanza di una dichiarazione attestante la capacità di effettuare il
riconoscimento da parte del genitore straniero non impedirebbe comunque di riceverla
e quindi consentirebbe di determinare il rapporto di filiazione nei confronti del figlio
italiano.
Tavola Rotonda
Riccione 19.11.2008
Dott.ssa Daniela Gemelli
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