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Normativa Italiana - servizio di fisica medica e radi

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Normativa Italiana - servizio di fisica medica e radi
Definizioni ( art.4 comma 2 D.Lgs 241/00)
Lavoratori non esposti ( All. III par 1.2 D. Lgs 241/00) Soggetti che per la loro attività, in un
anno solare, non sono suscettibili di ricevere una esposizione superiore a 1mSv/y
Limite dose efficace ≤ 1 mSv/y
Limite dose equivalente cristallino ≤ 15 mSv/y
Limite dose equivalente pelle ≤ 50 mSv/y calcolato indipendentemente dalla superficie esposta.
Lavoratori esposti: persone che per l'attività che svolgono sono suscettibili di ricevere in un
anno solare un'esposizione superiore a 1 mSv
Se.
> 1 mSv/y lavoratori esposti di cat. B ( all.III, par. 1.1 e 1.3)
> 15 mSv/y equivalenti (1/10 di 150 mSv/y) al cristallino
> 50 mSv/y equivalenti ( 1/10 di 500 mSv/y) alla pelle
Se
> 6 mSv/y efficaci (3/10 di 20 mSv/y) lavoratori esposti di cat A ( all.III, par. 3.1 )
> 45 mSv/y equivalenti (3/10 di 150 mSv/y) al cristallino
> 150 mSv/y equivalenti ( 3/10 di 500 mSv/y) alla pelle
Persone del Pubblico ( art.4 comma 3 lett. c) ( non esposti) sono individui della popolazione
ad esclusione degli esposti ( lavoratori,apprendisti, studenti)
Popolazione nel suo insieme ( art.4 comma 3 lett. d) sono gli esposti ( lavoratori, apprendisti, studenti) e le Persone del pubblico
Gruppi di riferimento ( gruppo critico) ( art.4 comma 2 lett. h) sono gruppi di persone la cui
esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata sorgente.
Il personale assistente alla poltrona è considerato “gruppo critico “ della popolazione in quanto suscettibile di una maggiore esposizione alle R.I. rispetto agli altri individui, ma a cui sono
attribuiti comunque gli stessi limiti di dose delle persone del pubblico.
Negli studi dentistici non sono prevedibili casi di persone che possano superare i limiti previsti
per i lavoratori esposti. I lavoratori sono classificati “Lavoratori non esposti”
Gli assistenti alla poltrona e personale di segreteria degli studi dentistici, non essendo classificato esposti perché non impiegano le R.I., di norma sono classificati “persona del pubblico”
che hanno gli stessi limiti di dose previsti per i lavoratori non esposti
Zona controllata (art.4 comma 4 lett.c D.Lgs.241/00) E’ un ambiente di lavoro in cui, indipendentemente dalla presenza dei lavoratori, sussiste in essa il rischio di superare, per i lavoratori che dovessero in essa operare, uno dei limiti di dose previsti per i lavoratori di cat. A (
6/45/150 mSv/y )( All. III par. 4.1 D.Lgs.241/00). La zona controllata ha l’accesso segnalato e
regolamentato e si fa coincidere con un ambiente entro barriere fisiche. (coincide di norma
con la sala in cui è installato l’apparecchio Rx anche se la valutazione del rischio la limiterebbe a 0,5 m attorno al tubo) (All. III par. 4.3 D.Lgs.241/00)
Zona Sorvegliata (art.4 comma 4 lett.c D.Lgs.241/00) E’ un ambiente di lavoro in cui, indipendentemente dalla presenza dei lavoratori, sussiste in essa il rischio di superare, per i lavoratori che dovessero in essa operare, uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico
(1/15/45 mSv/y All. IV) e non debba essere classificata zona controllata. ( Poiché si è estesa
la zona controllata all’intera sala in cui è installato il tubo Rx, la zona sorvegliata coincide
anch’essa con i limiti della sala).
Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 61 D.Lgs 241/00) - Obblighi dei datori di lavoro.
1. I datori di lavoro devono attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dalla legge
e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività debbono acquisire da un esperto qualificato
una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle
attività stesse. I datori di lavoro forniscono all'EQ i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.
La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4 comma 2, del D.Lgs.19 /09/94, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3. I datori di lavoro devono in particolare:
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano
individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente
regolamentato.
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione.
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che le norme siano consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle
zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in
relazione ai rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione radioprotezionistica e
in relazione alle loro mansioni, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione
sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche,
delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne.
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino
i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera
e);
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle
sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate con dei contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di
sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso;
4. Per gli obblighi sopra citati ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), i datori di lavoro
devono avvalersi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati.
Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, i datori di lavoro sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di
protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
I datori di lavoro comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono
a carico del datore di lavoro.
Nel caso di Studi dentistici non esistono gli obblighi relativi ai controlli dosimetrici individuali e
alla sorveglianza medica.
Esiste invece l’obbligo di classificare le aree e di contrassegnarle, di classificare il personale,
di predisporre le norme interne e della formazione per i Lavoratori (comunque classificati),
mentre l’obbligo non sussiste per il personale classificato “ persona del pubblico”
Comunicazione Preventiva di Pratica (art.22 D.Lgs. 241/00)( modalità All. VII)
Chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando i mezzi di protezione posti in
atto. L'ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati
alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di pratica ….
Per pratica (art. 4 comma 3, lett e D.Lgs. 241/00) si intende una attività umana suscettibile di
aumentare l’esposizione degli individui alle R.I. provenienti da una sorgente artificiale,
l’obbligo della Comunicazione è limitato ai casi di prima detenzione dell’apparecchio e non
riguarda le sue sostituzioni con apparecchi dello stesso tipo.
Comunicazione Preventiva di Cessazione di Pratica (art.24 D.Lgs. 241/00-sostituito da
art.1 comma 2 D.Lgs.257/01)
Chi intende cessare una pratica di cui all’art. 22 deve darne comunicazione almeno 30 gg
prima della prevista cessazione alle amministrazioni cui si era inviata la comunicazione di
pratica.
Ottimizzazione della Radioprotezione ( art.72 D.Lgs. 241/00)
In conformità ai principi generali il Datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività
debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione.
Notare che la norma impone la riduzione del rischio al minimo livello “ragionevolmente” ottenibile e non “concretamente” ottenibile come invece è imposto dalla norma sul rumore
(D.Lgs.277/91)
Rispetto dei Limiti ( art.73 D.Lgs. 241/00)
Il Datore di lavoro è tenuto ad attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati per i lavoratori, i lavoratori autonomi, gli studenti.
Sorveglianza Fisica ( art. 75 D.Lgs. 241/00)
La sorveglianza fisica della protezione deve essere effettuata quando le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate,
ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.
Nello studi dentistico, la presenza di zone controllate impone al datore di lavoro di assicurare
la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione mediante un E.Q.
Il Datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato Provinciale del Lavoro il nome dell’E.Q. allegando la dichiarazione di accettazione di incarico.
Documentazione della Sorveglianza Fisica della Protezione (art. 81 D.Lgs. 241/00)
L'E.Q. deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la
seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'art. 61, comma 2 e all'art.80, comma 1, nonché le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7;
b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b),c);
c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dell’art. 79 nonché copia delle prescrizioni formulate dagli organi di vigilanza;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi
individuali e delle introduzioni individuali;
e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza
e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la
valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
Il Datore di Lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione relativa alle verifiche
periodiche, dal punto di vista della sorveglianza fisica, delle apparecchiature;
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività che comporta esposizioni alle R.I. la documentazione relativa alla valutazione di radioprotezione effettuata prima dell’inizio delle attività,
della comunicazione al Datore di Lavoro dell’E.Q. e relativi adempimenti , all’esame preventivo e relativo benestare nonché le analisi e valutazioni dell’impegno di dose per i gruppi critici;
Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa la documentazione del personale va consegnata al medico della sorveglianza medica che provvede alla
sua trasmissione all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione.
In caso di cessazione definitiva dell'attività, il Datore di Lavoro consegna entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro i documenti della sorveglianza fisica.
Il titolare dello studio dentistico risponde della corretta applicazione dei criteri di ottimizzazione per la riduzione delle esposizioni dei lavoratori ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Egli ha l’obbligo di conservare la documentazione e di trasmetterla all’Ispettorato del lavoro
in caso di cessazione.
Compiti dell’Esperto Qualificato ( art. 79 D. Lgs 241/00)
Effettuare la valutazione di cui all’art. 61 e dare indicazioni al Datore di lavoro nell’attuazione
dei compiti previsti dall’art.61
Effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione
ed in particolare:
*) esame preventivo e benestare dei progetti di installazione nonché delle modifiche alle installazioni.
*) prima verifica delle nuove installazioni e delle modifiche
*) verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione
*) verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura
*) effettuare la sorveglianza ambientale nelle zone controllate e sorvegliate.
Comunicazioni al datore di Lavoro dell’E.Q. (art.80 D.Lgs. 241/00)
L’E.Q. indica con apposita relazione al Datore di Lavoro:
*) Individuazione e classificazione delle aree
*) classificazione del personale
*) frequenza delle valutazioni di cui art.79
*) tutti i provvedimenti che ritiene necessari per assicurare la sorveglianza fisica
*) la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti e dei gruppi critici di riferimento
Obblighi dei Lavoratori (art.68 D.Lgs. 241/00)
I lavoratori devono:
*) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi incaricati ai fini della protezione individuale e collettiva
*) usare secondo le istruzioni i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione predisposti o
forniti dal Datore di lavoro
*) segnalare al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi nonché le eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza
*) Non rimuovere ne modificare i dispositivi e i mezzi di sicurezza , di segnalazione, di protezione, di misurazione.
*) non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza che possono compromettere la sicurezza.
*) sottoporsi alla sorveglianza medica.
*) I lavoratori che svolgono attività R.I. per più datori di lavoro devono informare ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per
eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di
radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni.
Art. 68-bis - Scambio di informazioni.
Su richiesta di autorità competenti o di soggetti titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione, il lavoratore trasmette le informazioni relative alle dosi ricevute. La
richiesta deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la cat. A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'esposizione del lavoratore.
Negli studi dentistici solo il personale laureato può eseguire le radiografie pertanto gli obblighi
previsti sono riservati solo a loro.
Gli assistenti alla poltrona o le segretarie non sono di norma considerati appartenente alla
classe dei lavoratori che impiegano R.I. e a loro la norma non impone il rispetto degli obblighi
citati sopra.
Obbligo importante per i lavoratori è di usare correttamente i dispositivi di sicurezza e di segnalare ogni deficienza nella loro efficacia.
Compiti Datore di Lavoro per la protezione della Popolazione ( art 99 D.Lgs.
241/00)
Il datore di lavoro è chiamato a rispondere in prima persona circa l’attuazione delle misure
necessarie ad evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle previste . Deve inoltre adottare tutti i provvedimenti idonei a
ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile le dosi ricevute dai gruppi di riferimento
della popolazione.
Norme Operative di Sorveglianza ( art.103 D.Lgs. 241/00)
Il D.L. è tenuto a provvedere affinchè vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni
preventive di dose per i gruppi di riferimento della popolazione e il rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 99.
Il titolare dello studio dentistico deve adottare tutte le misure di protezione idonee a ridurre al
livello minimo le dosi ricevute dai gruppi critici della popolazione.
Deve provvedere affinché l’E.Q. effettui e registri per iscritto le valutazioni preventive del rischio per i gruppi critici della popolazione e vengano effettuate entro la scadenza prevista le
verifiche periodiche dell’efficacia dei dispositivi di protezione.
(D.Lgs.187/2000)
Compiti del datore di lavoro per la protezione del paziente (D.Lgs.187/2000)
Con l’entrata in vigore del Decreto 187 sono state modificate ed integrate, tra l’altro, le disposizioni che riguardano l’impiego dei raggi X in campo odontoiatrico già disciplinate
dall’art.109 al 114 del D. Lgs. 230/9S.
La ICRP 34/82 tratta la radioprotezione del paziente nella Radiodiagnostica
Campo di applicazione
Il campo di applicazione riguarda le esposizioni di tutti i pazienti dello studio dentistico sottoposti a radiografie, nonché degli eventuali loro accompagnatori presenti vicino al paziente.
Soggetti previsti
I soggetti previsti sono:
• l’esercente,
- il prescrivente,
- lo specialista,
- il responsabile dell’impianto radiologico,
- l’esperto in fisica medica,
• il tecnico sanitario di radiologia medica,
- l’esperto qualificato.
Esercente: “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa intesa come struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.”
Coincide con il “titolare” citato nella direttiva europea e nel datore di lavoro definito dal D.
Lgs. 626/94 i.
“Prescrivente: il medico chirurgo o l’odontoiatra iscritti nei rispettivi albi.”
“Specialista”: il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità
clinica per le esposizioni mediche individuali
Responsabile dell’impianto radiologico: “il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall’esercente. Può essere lo stesso esercente qualora
questo sia abilitato a svolgere direttamente l’indagine clinica.”
“Esperto in fisica medica: laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in
fisica sanitaria.
L’esercizio è consentito ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio
sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica
sanitaria o nelle discipline equipollenti. Esso opera o consiglia sulla dosimetria dei pazienti,
sullo sviluppo e l’impiego di attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sui controlli di qualità,
e sui problemi riguardanti la radioprotezione relativa al paziente
Principio di giustificazione nella pratica medica è rivolto allo specialista e al prescrivente.
Principi di giustificazione di carattere generale ( come nel caso di indagini di screening)
- confronto con tecniche diagnostiche alternative.
Principi di giustificazione di carattere individuale:
Ogni pratica che comporta un’esposizione medica deve essere giustificata per il singolo individuo e caso per caso. Questa valutazione non risulta necessaria nelle comuni procedure diagnostiche, ma può essere importante nei trattamenti radioterapici
Al fine di evitare esposizioni non necessarie ci si deve assicurare di non essere in grado di
procurarsi pertinenti precedenti informazioni diagnostiche.
- Il principio di giustificazione si applica anche in riferimento all’esposizione di persone che
accompagnano il paziente sottoposto a pratiche mediche con radiazioni ionizzanti. Tale esposizione é, comunque, vietata nei confronti dei minori e delle donne in stato di gravidanza.
Principio di ottimizzazione per il paziente è rivolto allo specialista.
Le dosi al paziente devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile
compatibilmente con l’acquisizione delle necessarie informazioni diagnostiche.
- Il principio di ottimizzazione riguarda:
- la scelta delle attrezzature,
- la produzione adeguata dell’informazione diagnostica ( es: l’impiego di una cassetta radiografica in fibra di carbonio anziché in alluminio).
- i programmi di garanzia di qualità, inclusi i controlli di qualità.
Ai fini dell’ottimizzazione si deve tenere conto dei Livelli Diagnostici dì Riferimento (LDR )
presenti nell’ All Il che però non indica gli LDR per il campo odontoiatrico. Le procedure di ottimizzazione per le persone che accompagnano il paziente sono quelle indicate nell’allegato
I, parte Il ( fornitura di indumenti protettivi, informazione sui rischi dell’esposizione e istruzioni
su norme di comportamento).
Procedure
Le norme sono rivolte a:
- esercente,
- responsabile dell’impianto radiologico,
- esperto in fisica medica,
- incaricato dell’esecuzione dei controlli di qualità.
Il Ministero della Sanità adotta linee guida per le procedure radiologiche, nonché raccomandazioni per le dosi che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile dell’impianto radiologico provvede, per ciascun tipo di pratica radiologica, ad
adottare protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura.
Programmi di garanzia della qualità
sono rivolti ai seguenti soggetti:
- esercente,
- responsabile dell’impianto radiologico,
- esperto in fisica medica,
- incaricato dell’esecuzione dei controlli di qualità.
Il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, provvede
a che siano:
- intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità,
- effettuate prove di accettazione prima dell’entrata in uso delle attrezzature radiologiche, prove di funzionamento sia periodiche che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione.
Il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’incaricato dell’esecuzione dei controlli di qualità, predispone il protocollo delle prove necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature.
In attesa dell’emanazione di linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilità
dell’attrezzatura, si applica quanto previsto nell’allegato 14
Il responsabile dell’impianto radiologico, quando accerta il verificarsi delle ipotesi previste segnala all’esercente la necessità di interventi compreso quello di mettere fuori servizio le attrezzature.
Attrezzature di nuova installazione devono essere munita, se fattibile, di un dispositivo che informi circa la quantità di radiazioni ionizzanti prodotte nel corso della procedura radiologica.
I dati relativi ai controlli e prove sono registrati e conservati per almeno cinque anni a cura del
responsabile dell’impianto radiologico, anche su supporto informatico in duplice copia.
“Il controllo di qualità di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), può essere svolto dal tecnico
sanitario di radiologia medica.
All’esercente sono attribuiti i seguenti altri compiti.
Art. 5 “l’esercente ha l’obbligo di identificare il responsabile dell’impianto radiologico.”
Art. 10 “... (omissis)... l’esercente delle strutture dove si svolgono indagini..... con radiazioni
ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo
per l’embrione, il feto... (omissis)...; tali avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta... (omissis)...”.
Il rispetto di tale disposizione, anche se rivolta a tutte le strutture in cui si svolgono attività radiodiagnostiche, non riguarda in modo particolare gli esami dentali, in quanto essi comportano una dose al feto < 0.01 mSv, come riportato dall’allegato VI, il che riduce drasticamente la
validità della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 10, da applicarsi con particolare attenzione
per dosi all’utero di 1 mSv.
Al prescrivente e allo specialista sono attribuiti i seguenti altri compiti.
Art. 5, “Responsabilità” Le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista... (omissis)...”.La scelta delle tecniche radiologiche idonee e la valutazione della possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista.
Ogni esposizione medica... (omissis)... è effettuata sotto la responsabilità dello specialista.
Art. 10, Il prescrivente e, al momento dell’indagine diagnostica... (omissis)..., lo specialista
devono effettuare una anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza...
(omissis)...”
“Lo specialista considera la dose che deriverà all’utero a seguito della prestazione diagnostica... (omissis)... nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la valutazione della dose è superiore a 1 mSv pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o
all’urgenza, considerando la possibilità di procrastinare l’indagine... .
Nel caso in cui l’indagine diagnostica o... (omissis)... non possano essere procrastinate informa la donna o chi per essa dei rischi derivanti all’eventuale nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque all’esposizione lo specialista deve porre particolare attenzione al
processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro. . Le raccomandazioni per
le esposizioni di cui sopra sono quelle riportate nell’allegato VI... (omissis)...”
Nel caso specifico del dentista tali obblighi non paiono sussistere in modo rigido e categorico
in quanto le azioni previste assumono rilevanza per dosi all’utero superiori ad 1 mSv, mentre
gli esami dentali comportano una dose al feto < 0.01 mSv, come riportato dall’allegato VI.
L’esposizione dell’embrione nel corso delle prime tre settimane dal concepimento non è considerata tale da produrre rilevanti effetti deterministi o stocastici sul nascituro. Successivamente a questo periodo (che coincide con la previsione della gravidanza), indagini e terapie
che comportano l’esposizione della donna devono essere evitate, se non in presenza di valide indicazioni cliniche
Al responsabile dell’impianto radiologico sono attribuiti i seguenti altri compiti.
Art. 9, Per le esposizioni che riguardano i bambini... (omissis)... il responsabile dell’impianto
radiologico provvede affinché un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche.
Nelle esposizioni che riguardano i bambini il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione e
della procedura diagnostica - . (omissis)... e il giudizio di accettabilità sono espressi dal responsabile dell’impianto radiologico.
Art. 11, “Esposizioni potenziali”
Il responsabile dell’impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre la probabilità e l’entità delle dosi, accidentali o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche.”
All’esercente e al responsabile dell’impianto radiologico sono attribuiti i seguenti altri
compiti.
Art. 12, “Valutazioni delle dosi alla popolazione
“L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico provvedono affinché le indagini... (omissis)... con radiazioni ionizzanti vengano registrate singolarmente, anche in forma sintetica.
(omissis)...” La registrazione dei dati di cui al comma i può avvenire anche su supporto informatico.”
Art. 7, “Formazione”:
“ Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria... (omissis)... è inserita l’attività didattica in materia di radio-protezione nell’esposizione medica
secondo i contenuti dell’allegato IV. (omissis)...”
“Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l’esposizione medica deve seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale; nell’ambito della formazio-
ne continua, art. 16-bis, D.Lgs. n. 502 è previsto un programma in materia di radioprotezione
“ Alla formazione continua possono essere ammessi anche professionisti che operano al di
fuori delle aziende e delle istituzioni di cui allo stesso decreto, con oneri a carico
dell’interessato
Art. 12, “Valutazione delle dosi alla popolazione”: Le regioni provvedono a valutare le esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e a gruppi di riferimento della
stessa, tenendo conto sia dei dati complessivi dell’attività sanitaria in loro possesso sia predisponendo indagini campionarie”
Il dentista in qualità di titolare dello studio o di specialista e/o di responsabile degli impianti
radiologici deve sovrintendere e svolgere responsabilmente la maggior parte dei compiti previsti per la tutela del paziente, essendo la figura del fisico sanitario di mera consulenza. Nel
caso che l’esercente sia dentista tutte le figure possono essere identificati tutti nel dentista
stesso.
L’attribuzione di responsabilità in capo al dentista è rimarcata dal fatto che le sanzioni sono
previste solo a suo carico (sia in quanto titolare dello studio, sia in quanto specialista e/o responsabile delle apparecchiature) e nessuna sanzione è invece prevista a carico dell’esperto
in fisica medica (art. 14).
• L’attuazione dei principi citati comporta:
- la stesura di programmi di garanzia della qualità, inclusi i controlli
di qualità,
- la stesura di procedure per l’impiego di ogni attrezzatura,
- la verifica dei livelli di dose di riferimento,
- la registrazione dei dati relativi ai programmi, controlli e verifiche
citati,
- registrazione di ogni singolo esame radiografico,
- tenuta di un inventano delle attrezzature.
• Tutte le disposizioni elencate sono a carico del dentista che si avvale di un esperto in fisica
medica e di un esecutore dei controlli di qualità da lui prescelti.
La responsabilità dell’impostazione dei programmi e delle procedure, nonché dei giudizi finali
sulla conformità alle norme é, comunque, attribuita al dentista, unico soggetto per cui sono
previste sanzioni.
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