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Commercio – Marzo 2014 CONTROLLO DI UN`OFFICINA PER

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Commercio – Marzo 2014 CONTROLLO DI UN`OFFICINA PER
Commercio – Marzo 2014
CONTROLLO DI UN’OFFICINA PER RIPARAZIONI MECCANICHE
Brig. RICCA Mario – Vice Comandante Capo Equipaggio Aliquota Radiomobile
Compagnia Carabinieri S.Angelo dei Lombardi (AV) Cavaliere della Repubblica al Merito.
CONTROLLO DI UN'OFFICINA PER RIPARAZIONI MECCANICHE
IPOTESI OPERATIVA
Gli Agenti di Polizia Locale vengono informati da alcune persone che all’interno di un locale vi
è un soggetto che esercita l’attività di autoriparazioni, arrecando disturbo. Gli Agenti, pertanto,
si recano sul posto, ed accertano che il soggetto non ha alcuna autorizzazione amministrativa
all’esercizio di tale attività ed inoltre non è in regola con le norme sui rifiuti e sullo smaltimento
dei reflui fognari.
COSA SAPERE
AGGIORNAMENTO
Le norme legislative di riferimento sono:
L. n. 122/92, art. 10 (Vigilanza e sanzioni)
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di
cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni
utilizzate per l'attività illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del
registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di
operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la
confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione
sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
D.Lgs. n. 152/06, art. 190 (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
D.Lgs. n. 152/06, art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari)
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di
cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00
a € 15.500,00 – PMR entro 60 giorni € 5.200,00. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15,500,00 a € 93.000,00 – PMR €
31.000,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un
anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le
misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da € 1.040,00 a €
6.200,00 – PMR € 2.080,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 2.070,00 a € 12.400,00 – PMR €
4.140,00 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori
a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti
fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
D.Lgs. n. 152/06, art. 124 (Autorizzazione agli scarichi)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico.
D.Lgs. n. 152/06, art. 133 (Sanzioni amministrative)
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie,
servite o meno da impianti pubblici di depurazione,senza l'autorizzazione di cui all'articolo
124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a
sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la
sanzione è da seicento euro a tremila euro.
L. n. 689/81, art. 13 (Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza
essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del
primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
D.P.R. n. 571/82, art. 4
Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che
procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose
sequestrate. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla
quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è
immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
D.P.R. n. 571/82, art. 7
Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente
secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.
Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un
livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere
custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente
preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso,
determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi
e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno
anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio
.Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.
L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di
procedura penale. (omissis)
COSA FARE
Occorre procedere alla identificazione del soggetto che materialmente esercita l’attività
abusiva, sia di eventuali persone presenti all’atto dell’accertamento.
Inoltre è necessario descrivere con dovizia di particolari, il contesto dei luoghi ove viene svolta
l’attività abusiva, rappresentando in modo dettagliato l’ambiente interno, la presenza di veicoli,
di contenitori di rifiuti, ecc.
Occorre quindi redigere:
1. verbale di accertata violazione dell'art. 10, comma 2 della L. n. 122/92, per avere esercitato
l'attività di autoriparatore senza essere iscritto nel registro di cui all'art. 2 della medesima
legge, procedendo, contestualmente, al sequestro delle attrezzature rinvenute;
2. verbale di sequestro amministrativo, ai sensi della L. n. 689/81 art. 13, comma 2, e dell’art.
dell'art. 10, comma 2 della L. n. 122/92, delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate
per l'attività illecita;
3. verbale di accertata violazione degli artt. 190 e 258, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, per
omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
4. Verbale di accertata violazione degli artt. 124 e 133, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, per
aver aperto o comunque effettuato scarichi di acque reflue domestiche, senza la prescritta
preventiva autorizzazione;
5. nota trasmissione verbale di sequestro all’Autorità competente (C.C.I.I.A.);
6. Verbale d’ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
7. relazione di servizio.
NOVITA' DAL 5 GENNAIO 2013
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche
alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova
attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
 meccatronica;
 carrozzeria;
 gommista
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di
meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di
“meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica e motoristica
sia per l'elettrauto.
L’art. 3 della Legge 224/2012 contiene disposizioni in merito alla fase transitoria della nuova
disciplina:
1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte
nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di
meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della
nuova attività di meccatronica;
2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel
Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di
meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i
cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla
gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della
citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui
alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione
professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto
non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R.
558/1999.
3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già
compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività fino al
compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
La modulistica

La corretta gestione delle procedure relative all’ipotesi operativa in trattazione,richiede
l’utilizzo del modello di seguito riportato:
Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo
Buon Lavoro a Tutti e se avete bisogno, chiamatemi. Cell.3313692321
Email – [email protected]
LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA
Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi
Aliquota Radiomobile
 0827/23250 -  0827/454329 -  Piazzale Capitano Antonio Pecora nr.3
VERBALE n°______________
DICHIARAZIONI
FATTO, DATA E
LOCALITA’
VERBALIZZANTI
VIOLAZIONE
OBBLIGATO
IN SOLIDO
TRASGRESSORE
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
Cognome e nome ...........................................................................................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………………………………….......................................................................... il .........................
residente a …………………………………………………………………....................................... in ................................................................................
identificato a mezzo ……………………………………………………………………...................... n. ................. rilasciat_ il .............. da .......................
Cognome e nome ...........................................................................................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………………………………….......................................................................... il .........................
residente a …………………………………………………………………....................................... in ................................................................................
identificato a mezzo ……………………………………………………………………...................... n. ................. rilasciat_ il .............. da .......................
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ESTREMI DELLA NORMA VIOLATA:
n. …………………………………………… art.. ……………………………………………………………………………………………………………………
 (altro) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NATURA DELLA VIOLAZIONE: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EDITTALE: ……………………………………………………………………………………………………
Prevista dalla Legge ……………………………………… n. ………………………………………… art. ……………………………………………………
I sottoscritti ………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
il giorno ………………….…………………. , alle ore ………………….……….., in ………………….………………….………………….………………….
presso ………………….………………….…………………………………….………………….………, con il presente verbale riferiscono quanto segue:
L’anno ……………il giorno …………………. del mese di …………………. In……………………………… ………………….………………………………
ai sensi di legge i verbalizzanti hanno accertato che la persona sopra generalizzata: ……..…………….………………….………………….………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
Quanto sopra costituisce infrazione alla legge rubricata, la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopraindicata,
per cui  si è proceduto contestualmente /  non si è potuto procedere a contestazione immediata.
il trasgressore spontaneamente dichiara: …….………………….………………….………………….………………….………………….……………………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
 a seguito del presente verbale e’ stato effettuato il sequestro amministrativo come risulta da separato verbale (n.
……………………………………………………………….)
AVVERTENZE
Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della L. n° 689/1981 (vedasi retro)
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n° 689/1981)  AMMESSO  NON AMMESSO
(in cifre)
Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta di Euro:
 a mezzo C.C.B. n. ………………………………………………………….
Intestato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Vedasi retro per le modalità di estinzione)
fatto, letto e sottoscritto
IL TRASGRESSORE
I VERBALIZZANTI
(firma per ricevuta)
__________________________
ESTRATTO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 E SUCC. MOD.
“MODIFICHE AL SISTEMA PENALE” (TESTO INTEGRATO)
Capo 1 - Sanzioni amministrative
Art. 2. ( Capacità di intendere e di volere).
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha
commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel
codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da
sua colpa o sia stato da preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde
chi tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 6. (Solidarietà).
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua
vece, I’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di
godimento, è obbligato in solido con I’autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore
è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti delI'autore della violazione.
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).
È’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
(Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi, l'art.
107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
Art. 17. (Obbligo del rapporto).
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o I'agente
che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nelI'art. 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alI'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale
si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20
giugno 1935, n° 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative
ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o I' agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare I'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
(Omissis)
Art. 18. (Ordinanza- ingiunzione).
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione,
gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi
sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle
spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con I’ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'art. 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se I' interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in
cui I'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione, o quando I'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
Art.19. (Sequestro).
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno
successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, I'opposizione si
intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, I'autorità competente può
disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi
prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca
obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata il sequestro cessa di avere efficacia se
non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due
mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è
avvenuto il sequestro.
Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola
confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata Ia ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando I' opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del
procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di
procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
MODALITA’ DI ESTINZIONE
PAGAMENTO:
Mediante versamento sul C.C.B. n. …………………………………………….. intestato a: …………………………………
…………………………………………………………………… indicando sulla causale del versamento la data, il numero
del presente verbale e l’Ente accertatore …………………………………………… entro 60 giorni dal ricevimento.
N.B. Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa o presentata, entro 10 gg.
dall’avvenuto pagamento, a “………………………………” anche a mezzo fax al n.
RICORSO AMMINISTRATIVO - CONTESTAZIONE
AUTORITA’ COMPETENTE (art. 18, L. n. 689/1981)
Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato può far pervenire all’autorità competente
Provincia………………………..…………………………….) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla
medesima autorità.
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