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principali questioni in materia di compravendita

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principali questioni in materia di compravendita
PRINCIPALI QUESTIONI
IN MATERIA DI
COMPRAVENDITA
E APPALTO
di Gianluigi Morlini
Giudice presso il Tribunale di Ivrea
1
Sommario:
- 1. Premesse
- 2. E’ ammissibile l’azione di esatto adempimento nella compravendita?
2.1 La maggioritaria tesi giurisprudenziale della configurabilità dell’azione
solo nel preliminare, non anche nel definitivo di compravendita
2.2. Le tesi della minoritaria giurisprudenza
2.3 Le critiche dottrinali
2.4 Spunti conclusivi di riflessioni
- 3. La garanzia per qualità promesse nella compravendita ha una diversa disciplina
rispetto alla garanzia per vizi?
3.1 Il contrasto tra dottrina e giurisprudenza sulla disciplina applicabile
3.2 L’articolata posizione giurisprudenziale
3.3 La conseguente importanza della distinzione tra vizi e qualità
- 4. Risoluzione, riduzione prezzo e risarcimento del danno: i rapporti tra le tre azioni in
tema di vizi della compravendita
4.1 L’alternatività tra risoluzione e riduzione del prezzo
4.2 L’autonomia della domanda risarcitoria
- 5. E’ ancora configurabile la consegna di aliud pro alio, in tema di compravendita,
dopo l’entra in vigore dell’art. 1519 quater c.c.?
5.1 I brevi termini di decadenza e prescrizione come limitazione alla tutela del
compratore
5.2 L’aliud pro alio come limite all’applicazione dei brevi termini di
decadenza e prescrizione
5.3 I dubbi di parte della dottrina in ordine alla persistente vigenza dell’aliud
pro alio dopo l’entrata in vigore dell’articolo 1519 quater c.c.
5.4 Preferibilità della tesi circa la persistente vigenza della categoria dell’aliud
pro alio
- 6. Risoluzione, riduzione prezzo, esatto adempimento e risarcimento del danno: i
rapporti tra le azioni in tema di appalto
6.1 La cumulabilità della domanda di risarcimento con le domande di
adempimento e riduzione del prezzo
6.2 Il contenuto dell’azione di eliminazione dei vizi
6.3 I rapporti tra la normativa generale in tema di inadempimento e la
normativa speciale in tema di appalto
- 7. La responsabilità ex art. 1669 c.c.
7.1 L’ampia nozione giurisprudenziale circa il contenuto della norma
7.2 La disciplina e la natura extracontrattuale della responsabilità
- 8. E’ configurabile una responsabilità per vizi dell’appaltatore ove siano presenti
anche un progettista od un direttore dei lavori?
8.1 La responsabilità ex art. 1667 c.c.
8.2 La responsabilità ex art. 1669 c.c.
2
1. Premesse
Risulta evidente come, nelle due ore concesse per la conversazione e per il dibattito
relativi all’argomento trattato, sia oggettivamente impossibile affrontare, sia pure per linee
generali, tutte le problematiche che possono scaturire dall’analisi di quelli che sono forse i
due più rilevanti contratti disciplinati dal codice civile, cioè la compravendita e l’appalto.
E’ allora necessario, per non scivolare in una mera elencazione di questioni giuridiche
senza avere la possibilità di affrontarle in modo articolato, soffermarsi solo su alcune
tematiche, che, per la loro complessità o per la loro opinabilità in ordine alla soluzione,
possano rappresentare uno spaccato significativo, pur se non esaustivo, delle possibili
questioni in tema di compravendita ed appalto; e che, in aderenza alle finalità cui si ispira il
tirocinio per la formazione degli uditori giudiziari e l’aggiornamento dei magistrati,
riguardino temi di quotidiana applicazione giurisprudenziale e siano trattati con un taglio
concreto di interesse pratico.
Sì è quindi pensato di approfondire alcune specifiche problematiche, tutte
riconducibile alla più generale tematica della garanzia per vizi e difetti della cosa venduta o
appaltata.
E’ infatti un dato di comune esperienza quello per il quale, in molte situazioni, l’interesse
delle parti è quello di interpretare nel senso della compravendita o dell’appalto il contratto
stipulato, proprio al fine di potere utilizzare la disciplina sui vizi nel caso concreto ritenuta più
favorevole.
Sul punto, è appena il caso di accennare al fatto che, pur se in astratto la differenza tra
le due fattispecie appare evidente -essendo la compravendita il tipico contratto ad efficacia
reale avente un’obbligazione di dare, mentre l’appalto un contratto ad efficacia obbligatoria
connotato da un facere- nella realtà la distinzione è spesso sfumata, ed in particolare i
maggiori problemi si pongono nella distinzione tra appalto e vendita di cosa futura, che
rappresenta certamente la figura di confine tra i due istituti.
Ciò posto, ha spiegato la giurisprudenza che la soluzione data dall’interprete, a prescindere
dal nomen iuris utilizzato dai paciscenti, deve essere quella di scrutinare la causa concreta del
contratto alla stregua della comune intenzione delle parti, dovendosi parlare di compravendita
nel caso di prevalenza della materia sul lavoro rispetto all’opera fornita, rappresentando il
facere non lo scopo ultimo del negozio, ma solo un mezzo per il conseguimento della res;
dovendosi invece parlare di appalto nel caso contrario, ove cioè la materia costituisca un
mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo principale del contratto.
Conseguentemente, si avrà compravendita se il bene consegnato, pur con le modifiche
apportate per soddisfare le esigenze di controparte, rientri comunque nella normale attività
produttiva del fornitore, in ragione della marginalità e secondarietà dell’attività di modifica
rispetto all’attività di produzione, che non snaturano l’essenza del bene stesso; si avrà invece
appalto ove le attività di modifica del prodotto rendano lo stesso sostanzialmente diverso
rispetto a quello normalmente realizzato dal fornitore (ex pluribus, cfr. Cass. n. 8445/2000,
Cass. n. 14209/1999, Cass. n. 3678/1999, Cass. n. 5322/1998, Cass. n. 11643/1997, Cass. n.
3995/1997, Cass. n. 11522/1996, Cass. n. 2274/1996, Cass. n. 8630/1995, Cass. n. 3807/1995,
Cass. n. 7697/1994, Cass. n. 6171/1993, Cass. n. 5074/1993, Cass. Sez. Un. n. 7073/1992,
3
Cass. n. 811/1992, in dottrina, cfr. Bianca1, Caredda2, De Tilla3, Cianflone4, Giannatasio5,
Luminoso6, Moscarini7, Rubino-Iudica8).
Nel caso invece di vero e proprio contratto misto, in ragione dell’imprescindibile
presenza di elementi sia della vendita che dell’appalto, alla stregua dei principi generali in
materia, la maggioritaria giurisprudenza applica il criterio della prevalenza, utilizzando per
l’intero negozio ed unitariamente la disciplina del contratto comunque ritenuto nel caso
concreto prevalente tra appalto e compravendita (Cass. n. 3578/1999, Cass. n. 3395/1997,
Cass. n. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 2161/1987, Cass. n. 2626/1984, Cass. n.
1951/1982); minoritaria è invece l’applicazione del principio della combinazione, che utilizza
per ciascuna pattuizione negoziale la disciplina del contratto più simile tra compravendita ed
appalto (Cass. n. 12199/1997).
2. E’ ammissibile l’azione di esatto adempimento nella
compravendita?
2.1 La maggioritaria tesi giurisprudenziale della configurabilità
dell’azione solo nel preliminare, non anche nel definitivo di
compravendita
E’ noto che, in tema di compravendita, il legislatore codicistico ha espressamente
disciplinato, nel caso di vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., le sole azioni edilizie di
risoluzione del contratto (cd. azione redibitoria) e di riduzione del prezzo (cd. azione
estimatoria o quanti minoris), ferma in ogni caso la possibilità di domandare il risarcimento
dei danni subiti (cfr. artt. 1492 e 1494 c.c.).
Al contrario di quanto disposto dall’art. 1668 c.c. in tema di appalto e dall’art. 2236 c.c. in
tema di contratto d’opera, non è quindi stata espressamente prevista l’azione di esatto
adempimento, id est un’azione per ottenere da parte del venditore l’eliminazione dei vizi
tramite la riparazione o la sostituzione della res.
La tradizionale giurisprudenza ha sempre da ciò fatto derivare la conseguente
inconfigurabilità, nell’ambito della compravendita, di tale azione di esatto adempimento (per
la Suprema Corte, cfr. Cass. n. 5541/1995, Cass. n. 12507/1993, Cass. n. 11450/1992, Cass. n.
9352/1991, Cass. n. 3656/1988, Cass. n. 4382/1985, Cass. n. 4980/1983, Cass. n. 5237/1979,
Cass. n. 4565/19799, Cass. n. 5272/197810, Cass. n. 617/1977, Cass. n. 1194/1976, Cass. n.
2471/1974, Cass. n. 3405/197311, Cass. n. 1799/1972, Cass. n. 2484/1972, Cass. n.
3480/197112, Cass. n. 726/1970, Cass. n. 126/1966; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib.
1
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 47 ss.
Caredda, Vendita e appalto, in Codice della vendita, a cura di Buonocore e Luminoso, 2001, 260.
3
De Tilla, La compravendita, 1999, 55 ss.; e L’appalto privato e pubblico, 1996, 59 e ss..
4
Cianflone, Appalto di opere pubbliche, 1996, 66.
5
Giannatasio, L’appalto, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 26.
6
Luminoso, La compravendita, 1998, 13 ss.
7
Moscarini, voce Appalto, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 1984, 706.
8
Rubino-Iudica, voce Appalto, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro quarto, delle
obbligazioni, artt. 1665-1667, 1992, 43 ss.
9
In Giust. Civ. Mass., 1979, fasc. 8.
10
In Rivista Giuridica dell’Edilizia, 1979, I, 291.
11
In Giust. Civ., 1974, I, 899; ed in Giur. It., 1974, I, 1, 1294.
12
In Giur. It., 1972, I, 1, 1187.
2
4
Oristano 19/2/199913, Pret. Grottaglie 11/4/199014, Trib. Roma 30/10/198515 pur se resa in
tema di mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c..).
In particolare, si argomenta come la mancata previsione dell’azione di esatto adempimento in
tema di compravendita, e la sua conseguente inammissibilità, si spiegano alla luce del fatto
che le obbligazioni principali del venditore codificate dall’art. 1476 c.c., non hanno per
oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa
venduta, ma solo un dare; pertanto, la possibilità di esperire un’azione per la riparazione, di
fatto, connoterebbe con una prestazione di facere estranea alle originarie prestazioni
contrattuali, il contenuto delle obbligazioni di compravendita (per tutti, cfr. Gorla16). Quanto
alla sostituzione del bene, essa si risolverebbe in un’inammissibile condanna all’esecuzione di
un prestazione già eseguita, mal eseguita ma pur sempre eseguita (per tutti, cfr. Bianca17).
Pertanto, neppure nel caso di colpa del venditore -la cui configurabilità non è richiesta per la
proposizione delle azioni redibitoria ed estimatoria (giurisprudenza pacifica fin dalla remota
Cass. n. 1569/1952; da ultimo, cfr. Cass. n. 3425/2001)- è possibile esperire l’azione di esatto
adempimento.
L’azione stessa rimane quindi ammissibile solo ove le parti l’abbiano espressamente
prevista in via convenzionale tramite la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., ed
in tal caso all’azione di esatto adempimento non sono applicabili nemmeno i termini di
decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. propri della garanzia legale (cfr. Cass. n.
8578/1997, Cass. n. 5541/1995, Cass. n. 9352/1991, Cass. n. 3813/1980, Cass. n. 1174/1976,
Cass. n. 1262/1966, Cass. n. 3366/1959).
La stessa giurisprudenza che ritiene inammissibile l’azione di esatto adempimento
nella compravendita, è però, in larga misura, favorevole alla configurabilità dell’azione
medesima nel caso di preliminare di compravendita.
Va osservato in proposito che, a partire da Cass. Sez. Un. n. 1720/1985, la quasi unanime
posizione della Suprema Corte si è consolidata nell’estendere al preliminare la tutela dettata
dagli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di compravendita, accordando quindi la possibilità al
promittente acquirente, nel caso di vizi della cosa, di ottenere non solo la risoluzione del
contratto, ma anche la riduzione del prezzo, (ex pluribus, cfr. Cass. n. 12323/2001, Cass. n.
5121/2000, Cass. n. 1296/2000, Cass. n. 3679/1999, Cass. n. 9560/1997, Cass. n. 9470/1997,
Cass. n. 4459/1997, Cass. n. 5615/1996, Cass. n. 5096/1995, Cass. n. 947/1995, Cass. n.
9991/1994, Cass. n. 4895/1993, Cass. n. 11126/1990).
Si argomenta infatti che una pronuncia del giudice che tenga luogo del contratto non
concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare in seguito alla
scoperta del vizio, configura un legittimo intervento riequilibratore delle contrapposte
prestazioni. La conseguenza è che, in presenza di vizi e difformità del bene promesso in
vendita, il promissario acquirente può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di
concludere il contratto definitivo, anche contestualmente e cumulativamente con quella di
riduzione del prezzo. Così facendo, si supera il dogma dell’intangibilità del preliminare e
dell’impossibilità di ottenere ex art. 2932 c.c. un assetto di interessi che non sia perfettamente
identico a quello cristallizzato nel contratto preliminare, ammettendosi che il Giudice, con la
pronuncia che tiene luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di
pagamento che possano riequilibrare il sinallagma.
Pacifica ormai la possibilità di esperire l’azione di riduzione del prezzo contestualmente e
cumulativamente all’azione di esecuzione in forma specifica, si è detto che la maggioritaria
giurisprudenza si è spinta a ritenere che, cumulativamente all’azione ex art. 2932 c.c. ed
13
In Riv. Giur. Sarda, 2000, 787, con nota di Fadda.
In Arch. Civ, 1991, 331.
15
In Riv. Giur. Circol. Trasp., 1986, 344.
16
Gorla, Azione redibitoria, in Enc. Dir., IV, 879.
17
Bianca, Diritto civile, volume 5, la responsabilità, 1994, 242 ss;
e La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Vassalli, 1993, 1012.
14
5
alternativamente alla quanti minoris, il promittente acquirente possa anche ottenere dal
promittente venditore l’eliminazione dei vizi tramite la generale azione di esatto
adempimento, senza nemmeno soggiacere ai termini decadenziali di cui all’art. 1495 c.c. (ex
pluribus, cfr. Cass. n. 29/2002, Cass. n. 12323/2001, Cass. n. 9636/2001, Cass. n.
15958/2000, Cass. n. 5121/2000, Cass. n. 3626/1999, Cass. n. 4354/1998, Cass. n. 9560/1997,
Cass. n. 4459/1997, Cass. n. 5615/1996, Cass. n. 5096/1995, Cass. n. 4895/1993, Cass. n.
118/1992, Cass. n. 11126/1990; in dottrina, Giorgianni18, Luminoso19. Contra, nel senso
dell’inammissibilità dell’azione di esatto adempimento nel caso di preliminare di
compravendita, a meno di espressa pattuizione in tal senso delle parti, cfr. Cass. n. 5509/2002,
Cass. n. 7471/2000, Cass. n. 1296/2000, Cass. n. 9991/1994, Cass. n. 4980/1983, Cass. n.
1194/1976, Cass. n. 3405/1973, Cass. n. 726/1970, Cass. n. 1262/1966, Cass. n. 968/1963; in
dottrina, Bianca20, Gorla21, Mengoni22).
La tesi, in tutta evidenza volta a potenziare gli strumenti di tutela del promissario
acquirente, viene fondata sulle stesse argomentazione che, specularmente, sostengono
l’inconfigurabilità dell’azione di esatto adempimento nel caso di compravendita.
Si argomenta infatti che, mentre un obbligo di facere, quale la riparazione del vizio, è
incompatibile con la struttura della compravendita, contratto ad effetti reali essenzialmente
connotato da un obbligo di dare; tale incompatibilità non può essere ravvisata nel contratto
preliminare di compravendita, che è un contratto con effetti meramente obbligatori già di per
sé connotato da un obbligo di facere, quale la stipula del contratto definitivo.
2.2 Le tesi della minoritaria giurisprudenza
Sulla base di quanto sopra riportato, può quindi riassumersi che, allo stato, la
maggioritaria giurisprudenza ritiene inammissibile l’azione di esatto adempimento nella
compravendita, ed ammissibile l’azione stessa nel preliminare di compravendita. Tale duplice
approdo giurisprudenziale, peraltro, non può dirsi pacifico, soffrendo eccezioni relativamente
ad entrambe le conclusioni cui giunge.
Invero, con riferimento all’azione di esatto adempimento nella compravendita, alcune
pronunce della Suprema Corte hanno osservato come sia ben vero che la riparazione della
cosa venduta non sia ammissibile in via coattiva, se non nello specifico caso della garanzia
convenzionalmente pattuita di buon funzionamento; ma come sia comunque possibile
giungere ad un risultato simile in via indiretta e non coattiva, tramite l’azione di risarcimento
del danno.
In particolare, si argomenta come l’incompatibilità tra l’azione di esatto adempimento e la
tradizionale azione redibitoria, sia limitata alla fattispecie di un ordine coercitivo di
riparazione della res difettosa, rimanendo peraltro possibile per il venditore ritenere più
conveniente la facoltativa sostituzione o riparazione della res, anziché la restituzione del
prezzo ed il risarcimento del danno, questi sì coattivamente eseguibili. Pertanto, il compratore
potrebbe coevamente proporre la domanda di eliminazione dei vizi ad opera del venditore,
nonché quella, subordinata alla mancata esecuzione specifica della condanna all’eliminazione
dei vizi, di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno in misura pari all’importo delle
spese necessaria a detta eliminazione; in tal caso, spetterebbe la Giudice, in ipotesi di
accoglimento delle domande, fissare un termine alla cui scadenza il debitore che non abbia
eseguito la condanna all’esecuzione specifica, resti tenuto al risarcimento del danno per
18
Giorgianni, L’inadempimento, 1975, 74 ss.
Cfr. Luminoso, La compravendita, 1998, 48;
e I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir. Priv., diretto da Iudica-Zatti, 1995, 26.
20
Bianca, Diritto civile, volume 5, la responsabilità, 1994, 244.
21
Gorla, Azione redibitoria, in Enc. Dir., IV, 879 ss.
22
Mengoni, Profili per una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi della vendita, in Rivista di diritto
commerciale, 1953, I, 24 ss.
19
6
equivalente (Cass. n. 8336/1990, Cass. n. 5245/1983, Cass. n. 3257/1983; per la
giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Cagliari 10/1/197923).
In caso di effettiva sostituzione o riparazione del bene da parte del venditore, si avrebbe,
quindi, un risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (sul punto, cfr. in
dottrina Bianca24, Luminoso25), norma che, pur se dettata in tema di responsabilità
extracontrattuale, è applicabile anche alla materia contrattuale (per la pacifica giurisprudenza,
cfr. Cass. n. 2659/2001, Cass. n. 6035/1995, Cass. n. 3739/1984, Cass. n. 2763/1984, Cass. n.
3687/1982, Cass. n. 1386/1979, Cass. n. 1267/1979, Cass. n. 582/1973).
Peraltro, non va obliato che, trattandosi pur sempre di domanda risarcitoria, è necessario
l’accertamento della colpa del venditore; e che, essendo la domanda fondata sulla generale
disciplina codicistica e non sulla specifica normativa dettata in tema di compravendita, la
presunzione iuris tantum di colpa del promittente venditore si basa non sull’art. 1494 c.c.,
dettato in tema di compravendita, ma sulla norma generale di cui all’art. 1218 c.c..
Con riferimento invece alla ritenuta ammissibilità in linea generale dell’azione di
esatto adempimento in tema di preliminare di compravendita, già si è più sopra evidenziato
come un consistente, pur se minoritario, indirizzo giurisprudenziale, abbia sottoposto a vaglio
critico tale conclusione (cfr. Cass. n. 5509/2002, Cass. n. 7471/2000, Cass. n. 1296/2000,
Cass. n. 9991/1994, Cass. n. 4980/1983, Cass. n. 1194/1976, Cass. n. 3405/1973, Cass. n.
726/1970, Cass. n. 1262/1966, Cass. n. 968/1963).
In particolare, si argomenta che la parificazione della disciplina tra preliminare e
compravendita in tema di garanzia per vizi, dovrebbe essere completa: una volta deciso di
estendere al preliminare la disciplina dell’actio quanti minoris posta in tema di
compravendita, dovrebbe applicarsi al preliminare stesso nella sua interezza l’art. 1492 c.c.,
ove non vi è traccia alcuna della possibilità di chiedere l’azione di esatto adempimento.
2.3 Le critiche dottrinali
Al prudente atteggiamento giurisprudenziale, che si è visto tendenzialmente negare la
configurabilità dell’azione di esatto adempimento nella compravendita ed ammettere la
stressa nel preliminare di compravendita solo con una parte delle pronunce di legittimità, fa
riscontro una dottrina molto più possibilista ed aperta all’utilizzazione dell’azione stessa.
Infatti, alcuni qualificati autori (tra gli altri, cfr. Giorgianni26, Greco-Cottino27, Luminoso28,
Luzzato29, Messineo, Rubino30) hanno sempre sostenuto, pur se con diversi accenti,
l’ammissibilità dell’azione di esatto adempimento tramite l’utilizzo del rimedio generale di
cui all’art. 1453 c.c. (per il quale, “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può, a sua scelta, chiedere
l’adempimento…”), in base al quale il compratore sarebbe sempre legittimato a richiedere la
condanna del venditore alla riparazione della cosa od alla sua sostituzione.
Sotto questa prospettiva, quindi, la disciplina di settore della compravendita, delineata dal
codice civile agli articoli 1470-1547 c.c., deve intendersi come disciplina speciale che deroga
23
In Giur. It., 1981, I, 2, 304.
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 108 ss e 898 ss;
e Diritto civile, volume 5, la responsabilità, 1994, 244 ss.
25
Luminoso, La compravendita, 1998, 210.
26
Giorgianni, L’inadempimento, 1975, 74.
27
Greco- Cottino, Della vendita, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, sub. artt. 14701547, 1981, 280 ss.
28
Luminoso, La compravendita, 1998, 288.
29
Luzzato, La compravendita, edizione postuma a cura di Persico, 1961, 256.
30
Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 287 ss e 825 ss.
24
7
alle disposizioni generali, ferma peraltro restando la possibilità di far riespandere la norma
generale laddove la norma speciale nulla disponga.
In altre parole, la disciplina in tema di vizi della cosa venduta deroga alla disciplina generale
in tema di inadempimento, con riferimento alla nozione dell’inadempimento stesso (laddove
l’art. 1490 c.c. individua nei vizi che rendono la cosa inidonea all’uso, quei vizi di non scarsa
importanza che legittimano la risoluzione ex art. 1455 c.c.) e con riferimento alle modalità di
denuncia (laddove l’art. 1495 c.c. sottopone a brevi termini decadenziali e prescrizionali
un’azione che, se non diversamente disposto, sarebbe sottoposta alla generale prescrizione
decennale di cui all’art. 2946 c.c.). Ma, nulla disponendo in ordine all’azione di esatto
adempimento, la disciplina speciale della compravendita non può travolgere l’ammissibilità
dell’azione stessa, che rimane possibile in ragione della sua previsione nella normativa
generale ed ai sensi di cui all’art. 1453 c.c..
La stessa dottrina ha poi ritenuto che tali conclusioni si fossero rafforzate, negli anni, a
seguito dall’entrata in vigore nel nostro ordinamento dapprima della Convenzione di Vienna
11/4/1980, ratificata con legge n. 765/1985, e successivamente del recente D.Lgs n. 24/2002,
che ha recepito la direttiva comunitaria n. 44/1999.
Sul punto, basta osservare che tali normative hanno espressamente previsto un’azione di
esatto adempimento nel caso di vendita internazionale di beni mobili (cfr. art. 46 commi 1-3
Conv. Vienna, che prevedono in capo al compratore il diritto di ottenere l’adempimento, la
sostituzione dei beni viziati o l’eliminazione del difetto, in alternativa alla riduzione del
prezzo od alla risoluzione del contratto) e nel caso di vendita di beni mobili al consumo (cfr.
art. 1419 quater comma 2 c.c., ove si prevede il diritto per il compratore, senza spese per lui,
di ottenere il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione).
Ciò posto, non vi è chi non veda come l’espressa previsione, sia pure settoriale, di un’azione
di esatto adempimento nell’ambito della vendita internazionale di beni mobili e della vendita
di beni mobili al consumo, rende davvero arduo continuare a sostenere che l’azione di esatto
adempimento è inammissibile negli altri settori, sulla base di una pretesa incompatibilità
strutturale tra l’azione stessa e gli obblighi derivanti dalla compravendita.
Pertanto, poiché la configurabilità dell’azione di esatto adempimento è stata negata
dalla giurisprudenza sulla base di una pretesa inconciliabilità logica tra l’azione stessa e gli
obblighi nascenti in capo al venditore ex art. 1476 c.c.; e poiché tale inconciliabilità logica
resta travolta dal fatto che il legislatore stesso ha previsto l’azione in due settori della
compravendita; conseguentemente, non può che essere considerato non probante l’argomento
principale posto a fondamento della scelta giurisprudenziale di non ritenere ammissibile
l’azione di esatto adempimento nella compravendita, con necessità quindi di rimeditare le
conclusioni cui la Suprema Corte era in passato giunta.
2.4 Spunti conclusivi di riflessioni
Effettivamente, non pare essere seriamente revocabile in dubbio come, a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 765/1985 di ratifica della Convenzione di Vienna nonché
dell’art. 1519 quater c.c., appaia davvero arduo sostenere l’inammissibilità dell’azione di
esatto adempimento in quelle tipologie di compravendita -quali la compravendita immobiliare
e quella mobiliare non internazionale né al consumo- nelle quali l’azione non è
normativamente prevista, argomentando circa la pretesa incompatibilità logica tra l’azione
stessa ed il contratto di compravendita.
Come più sopra evidenziato, tale pretesa incompatibilità non può che essere in radice esclusa
dal fatto che, se l’incompatibilità fosse effettiva, non ci sarebbe spazio per configurare
un’azione di esatto adempimento in nessuna tipologia di vendita; ma tale conclusione è
8
travolta dal fatto che è stato il legislatore stesso a ritenere, nelle due tipologie di
compravendita sopra viste, configurabile l’azione di esatto adempimento.
Ciò detto, non pare tuttavia necessitata la conclusione cui la maggioritaria dottrina
sembra oggi approdare, e cioè la configurabilità dell’azione di esatto adempimento in ogni
tipologia di compravendita, valorizzando il dato dei principi generali di cui all’art. 1453 c.c. o
applicando analogicamente le due normative di settore date dalla legge n. 765/1985 e dall’art.
1519 quater c.c. anche alle diverse tipologie di compravendita.
In realtà, occorre riflettere sul fatto che il codice ha individuato la compravendita, già sotto il
profilo espositivo, come il primo tra i contratti tipici disciplinati; ha riservato alla stessa una
funzione centrale, derivante anche dalla particolare valorizzazione che il legislatore del 1942
ha ritenuto di accordare alla tutela della proprietà; ha poi soprattutto riservato all’istituto
un’imponente ed analitica regolamentazione, senza eguali negli altri contratti, fatta di ben
settantasette articoli. Questi elementi portano a ritenere che la disciplina dettata in tema di
compravendita sia stata ritenuta dal legislatore come esaustiva, completa ed autonoma, che
non dovrebbe abbisognare di un’integrazione da parte della disciplina dettata in via generale
sui contratti.
Se così è, la scelta di non prevedere l’azione di esatto adempimento, prevista invece nei
contratti di appalto e d’opera, non può essere ricondotta ad una sorta di vuoto od errore
normativo, colmabile tramite applicazione dei principi generali, quanto piuttosto ad una
precisa volontà del legislatore stesso. Alla luce di questa prospettiva, la successiva espressa
previsione dell’azione di esatto adempimento nelle vendite di beni mobili internazionali e
nelle vendite di beni mobili al consumo, non può che confermare l’inconfigurabilità
dell’azione stessa nelle altre tipologie di vendita, in base al noto brocardo latino per il quale
ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Per quanto concerne poi il tema della pretesa ammissibilità dell’azione di esatto
adempimento nel preliminare di compravendita, possono essere mosse almeno due obiezioni.
Sotto un profilo fattuale, è difficile giustificare la concessione dell’azione al promissario
acquirente, allorquando essa non è concessa all’acquirente stesso. Invero, appare davvero
singolare accordare una protezione minore ad una situazione, quella dell’acquirente, che
dovrebbe essere tutelata quantomeno alla pari, o più ragionevolmente in modo addirittura
superiore, rispetto ad una situazione avente un peso giuridico oggettivamente inferiore, se non
altro perché propedeutica all’acquisto del diritto dominicale, quale quella rappresentata dal
promissario acquirente.
Sotto un profilo giuridico, l’impostazione più corretta per giungere alla decisione in ordine
all’applicabilità o meno dell’azione di esatto adempimento al preliminare di compravendita,
deve necessariamente muovere dalla più ampia tematica della disciplina applicabile al
preliminare, ed in buona sostanza al tema della causa del preliminare stesso.
Infatti, se la causa del preliminare fosse vista come un mero obbligo di dare il consenso alla
stipula del definitivo, prescindendo dal contenuto di tale definitivo, non potrebbe esservi
dubbi sul fatto che l’unica disciplina applicabile sarebbe quella dettata dal codice in generale
sulla materia contrattuale, e non dovrebbero pertanto esservi ostacoli all’applicazione al
preliminare dell’azione di esatto adempimento ex art. 1453 c.c..
A diverse conclusioni dovrebbe invece giungersi se la causa del preliminare fosse ricostruita
come causa complessa, che non si esaurisce in un obbligo di fornire il consenso per il
definitivo, ma attinge anche dal regolamento di interessi che connota il definitivo stesso. Così
opinando, in un preliminare di compravendita, la causa dovrebbe essere rinvenuta anche nella
causa della compravendita, posto che il preliminare verrebbe visto come contratto già fonte
dell’impegno traslativo, che troverebbe piena attuazione con la conclusione del definitivo.
Consegue che al preliminare di compravendita dovrebbero potersi applicare anche le norme
9
dettate in tema di compravendita31. E consegue quindi che, non essendo configurabile l’azione
di esatto adempimento alla compravendita, l’azione stessa dovrebbe ritenersi inconfigurabile
anche nel preliminare di compravendita.
3. La garanzia per qualità promesse nella compravendita ha
una diversa disciplina rispetto alla garanzia per vizi?
3.1 Il contrasto tra dottrina e giurisprudenza sulla disciplina
applicabile
L’articolo 1497 c.c. dispone che, in caso di mancanza delle qualità promesse o
comunque essenziali all’uso per il quale la cosa è stata destinata, il compratore “ha diritto di
ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per
inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall’articolo 1495”.
E’ di tutta evidenza, quindi, che nel disciplinare la fattispecie relativa alla mancanza di
qualità, il codice si è limitato alla scarna enunciazione della possibilità di ottenere la
risoluzione del contratto alla stregua dei principi generali, id est dell’art. 1453 c.c., con l’unica
doppia precisazione che, per ottenere tale risoluzione, è necessario che il difetto ecceda i
limiti di tollerabilità stabiliti dagli usi, e che si rispettino i termini decadenziali e
prescrizionali previsti dall’art. 1495 c.c. in tema di garanzia per vizi. Nessun rinvio, invece,
viene espressamente posto in essere relativamente all’applicazione delle ulteriori norme
dettate in tema di garanzia per vizi ed astrattamente compatibili, quali quelle in tema di limiti
al patto con il quale si esclude o limita la garanzia (art. 1490 comma 2 c.c.), di esclusione
della garanzia per la conoscenza o la conoscibilità del vizio (art. 1491 c.c.), di possibilità di
ottenere la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.) od il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.), di
non necessità della denuncia nel caso di riconoscimento del difetto da parte del venditore (art.
1495 comma 2 c.c.).
Pur di fronte a questo inequivocabile dato normativo, la maggioritaria dottrina tende
ad assimilare la fattispecie dell’assenza di qualità a quella della presenza di vizi, equiparando
a tutti gli effetti le discipline, tramite un’estensione analogica ai casi di assenza di qualità
delle norme dettate in tema di garanzia per vizi (tra gli altri, Bianca32, Giorgianni33,
Luminoso34, Mengoni35, Rubino36, Siragusa37).
Più prudentemente, invece, la giurisprudenza tende ad escludere tale assoluta
equiparazione, distinguendo le due fattispecie e motivando tale scelta in base al dato letterale
31
E’ sostanzialmente ciò che fa la giurisprudenza con l’art. 1482 c.c., in tema di sospensione del pagamento del
prezzo in caso di esistenza sul bene di garanzie reali o vincoli derivanti da pignoramento o sequestro.
La norma, pur se dettata a proposito della compravendita, viene infatti estesa dalla Suprema Corte anche al
preliminare (cfr. Cass. n. 3565/2002, Cass. n. 15380/2000, Cass. n. 9498/1994, Cass. n. 3450/1984, Cass. n.
4450/1982).
32
Bianca, Diritto Civile, volume 5, La responsabilità, 1994, 326;
e La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 892 ss e 948 ss.
33
Giorgianni, L’inadempimento, 1975, 74.
34
Luminoso, La compravendita, 1998, 265 ss;
e I contratti tipici ed atipici, in Tratt. Dir. Priv. diretto da Iudica-Zatti, 1995, 145.
35
Mengoni, Profili per una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi della vendita, in Rivista di diritto
commerciale, 1953, I, 24 ss.
36
Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 757 ss. e 888 ss.
37
Siragusa, La vendita, a cura di Bin, IV, tomo 1, 1996, 753.
10
del richiamo, da parte del 1497 c.c., di una sola delle norme dettate per la garanzia dei vizi,
cioè quella della prescrizione e della decadenza di cui all’art. 1495 c.c., e del mancato
richiamo di tutte le altre.
Peraltro, pur movendo da tale chiaro assunto, le conclusioni sono talvolta distoniche rispetto
al principio esposto, poiché alcune delle norme dettate in tema di vizi vengono coerentemente
non ritenute applicabili alla fattispecie della mancanza di qualità; mentre altre norme, pur se
non richiamate dall’art. 1497 c.c., sono comunque analogicamente utilizzate anche per la
fattispecie della mancanza di qualità.
3.2 L’articolata posizione giurisprudenziale
Una panoramica delle principali decisioni giurisprudenziali sul tema può aiutare a
chiarire l’assunto sopra esposto.
Alcune pronunce della Suprema Corte, infatti, movendo dal sopra tratteggiato diverso
dettato normativo in tema di garanzia per vizi e garanzia per mancanza di qualità, evidenziano
le conseguenti divergenze di disciplina.
Così , è stato innanzitutto osservato che, per ottenere la risoluzione del contratto a seguito
della presenza di vizi, è sufficiente provare un’apprezzabile diminuzione del valore della res,
in base al disposto dell’art. 1490 c.c.; per ottenere invece la risoluzione del contratto a seguito
dell’assenza di qualità, occorre il più rigido requisito dettato dal fatto che il difetto sia di non
scarsa importanza, come acclarato dal rinvio disposto dall’art. 1497 c.c. alle disposizioni
generali, e cioè anche all’art. 1455 c.c., ed occorre altresì che il difetto ecceda i limiti di
tollerabilità stabiliti dagli usi, come evidenziato dallo stesso disposto dell’art. 1497 c.c. (cfr.
Cass. n. 247/1981, Cass. n. 2488/1967).
Da altra angolazione, si è chiarito che, mentre l’esercizio dell’azione di risoluzione per vizi
della cosa alienata non presuppone l’esistenza della colpa dell’alienante, giusto il tenore
dell’art. 1492 c.c., tale colpa è per converso richiesta nella diversa ipotesi di risoluzione per
mancanza di qualità, in ragione del rinvio dell’art. 1497 c.c. alle disposizioni generali in tema
di risoluzione per inadempimento, che come noto sono fondate sul principio della colpa
dell’inadempiente (Cass. n. 639/2000).
Inoltre, si è evidenziato come, in tema di vizi, la garanzia non è dovuta se i vizi stessi erano
conosciuti o quantomeno conoscibili dall’acquirente, per il disposto dell’art. 1491 c.c.; ma
come tale limitazione alla responsabilità del venditore non valga nel caso di mancanza di
qualità, non essendo la norma in parola richiamata dall’art. 1497 c.c. (Cass. n. 3803/1978,
Cass. n. 3695/1969, Cass. n. 500/1968, Cass. n. 2428/1956. In dottrina, cfr. nello stesso senso
Greco-Cottino38 e Siragusa39; contra Bianca40, Cabella-Pisu41, Mirabelli42, Rubino43).
Tuttavia, altre pronunce di legittimità, pur senza espressamente rinnegare il principio
della differente disciplina tra mancanza di vizi e di qualità, estendono alla seconda fattispecie
una parte della normativa dettata per la prima.
Pertanto, pur se l’art. 1497 c.c. richiama solo le disposizioni dell’art. 1495 c.c. in tema di
decadenza e prescrizione, si è innanzitutto esteso alla mancanza di qualità l’intero contenuto
della norma in parola (cfr. Cass. n. 1917/196644; in dottrina, Siragusa45). Conseguentemente,
38
Greco Cottino, Della vendita, in Comm. Scialoja Branca, sub artt. 1470-1547, 1981, 311 ss.
Siragusa, La vendita, a cura di Bin, IV, tomo 1, 1996, 749.
40
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 815 e 911.
41
Cabella-Pisu, Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali, 1983, 227.
42
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Commentario del codice civile, libro IV, tomo 3, 1991, 104.
43
Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 889.
44
In Giust. Civ., 1967, I, 93.
45
Siragusa, in La vendita, a cura di Bin, IV, tomo 1, 1996, 741.
39
11
devono ritenersi applicabili anche le disposizioni relative alla possibilità di derogare
convenzionalmente ai termini decadenziali di otto giorni (art. 1495 comma 1 c.c.), alla non
necessarietà della denuncia in caso di riconoscimento del vizio da parte del venditore (art
1495 comma 2 c.c.), alla possibilità per il compratore convenuto in giudizio per il pagamento
di far valere la garanzia anche oltre i termini prescrizionali, pur se a condizione dell’avvenuta
denuncia nei termini decadenziali (art. 1495 comma 3 c.c.).
Similmente, si è ritenuta applicabile la norma di cui all’art. 1490 comma 2 c.c. relativa al
patto di esclusione o limitazione della garanzia (Cass. n. 979/1972; in dottrina, Delogu46).
Si è poi ritenuta ammissibile la proposizione dell’actio quanti minoris, non espressamente
prevista dall’art. 1497 c.c., anche in tema di mancanza di qualità, sul presupposto che si tratti
di un rimedio generale posto a tutela del compratore (Cass. n. 247/1981; in dottrina, cfr.
Bianca47, Luminoso48, Stilo49).
Una volta ritenuta configurabile la quanti minoris, si è conseguentemente esteso alla
mancanza di qualità anche l’art. 1492 comma 3 c.c., dettato in tema di garanzia per vizi e non
richiamato dall’art. 1497 c.c., che esclude il rimedio della risoluzione e legittima la sola
quanti minoris nel caso di perimento della res per caso fortuito o per colpa del compratore,
ovvero nel caso di alienazione o trasformazione da parte del compratore stesso. La norma,
infatti, viene considerata di carattere generale, e come tale non limitabile al solo ambito
applicativo della specifica previsione in tema di vizi redibitori (Cass. n. 521/1988, Cass. n.
5407/1979, Cass. n. 5361/1978).
Nessun dubbio poi, può sussistere in ordine alla configurabilità dell’azione per il risarcimento
del danno, che, integrando un rimedio di carattere generale, non può essere subordinata
all’espressa previsione della singola fattispecie contrattuale (Cass. n. 5686/1985, Cass. n.
3190/1981, Cass. n. 247/1981, Cass. n. 1267/1979, Cass. n. 1028/1973). Peraltro, si è ritenuto
che il rinvio operato dall’art. 1497 c.c. all’art. 1495 c.c., comporti la sottoposizione anche
dell’azione risarcitoria ai termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla norma in parola
(Cass. n. 10728/2001).
3.3 La conseguente importanza della distinzione tra vizi e qualità
L’articolata posizione giurisprudenziale sopra tratteggiata in ordine alle differenze di
disciplina tra garanzia per vizi e garanzia per qualità, rende palese come sia rilevante
distinguere, nel caso concreto, se il difetto denunciato integri una presenza di vizio od una
mancanza di qualità.
Sul punto, ha spiegato la consolidata giurisprudenza come i vizi riguardino le
imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e
conservazione della cosa, ed in genere ogni altra imperfezione od alterazione, comportando ex
art. 1490 c.c. l’inidoneità della cosa all’uso per il quale era stata destinata, ovvero
un’apprezzabile diminuzione di valore; la mancanza di qualità attiene invece alla natura della
merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali -quali razza, materia, tessuto, fibra,
colore, metodo ed origine- che, nell’ambito del medesimo genere, esprimono funzionalità,
utilità o pregio, influendo sulla classificazione della cosa in una specie od in un tipo (Cass. n.
244/1997, Cass. n. 8537/1994, Cass. n. 1424/1994, Cass. n. 6988/1986, Cass. n. 4980/1983,
46
Delogu, in La vendita, a cura di Bin, IV, tomo 2, 1996, 1109.
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 953-954.
48
Luminoso, La compravendita, 1998, 280.
49
A. Stilo, Inadempimento contrattuale: azione per l’adempimento, risoluzione del contratto e risarcimento del
danno. La garanzia per vizi nei contratti di compravendita ed appalto, in Incontro di studi sul tema “corso di
riconversione nelle funzioni civili”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma il 2125/10/2002.
47
12
Cass. n. 1839/1982, Cass. n. 1261/1981, Cass. n. 3992/1980, Cass. n. 206/1978, Cass. n.
244/1977, Cass. n. 452/1973). Vizi redibitori e mancanza di qualità presuppongono peraltro
entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, e si distinguono così a loro volta dalla
consegna di aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa vendita appartiene ad un genere del
tutto diverso, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione
naturale (vedi infra paragrafo 5.2).
Quanto poi al contenuto della garanzia per qualità, non deve sfuggire come l’art. 1497
c.c. distingue tra qualità essenziali e qualità promesse. Ciò posto, ha chiarito la Suprema Corte
che le due limitazioni poste dalla norma in parola all’operatività della risoluzione, subordinata
al fatto che le qualità mancanti siano essenziali all’uso tipico per il quale la cosa è destinata ed
eccedano la tolleranza stabilita dagli usi, valgono solo per il caso di qualità essenziali, non
anche per il caso di qualità promesse. Pertanto, la risoluzione per inadempimento nel caso di
mancanza di qualità promesse è possibile senza dover accertare l’essenzialità e l’intollerabilità
del requisito mancante, essendo tale accertamento, ai fini della funzione economico sociale
del contratto, già stato concretamente posto in essere dai contraenti (Cass. n. 4657/1998, Cass.
n. 3550/1995, Cass. n. 4923/1977, in dottrina, contra Greco-Cottino50).
La promessa di una qualità, poi, oltre che esplicitamente, può essere posta in essere anche
implicitamente (Cass. n. 4681/1992, Cass. n. 6240/1993, Cass. n. 508/1982, Cass. n.
5257/1978).
Infine, va evidenziato come l’istituto in parola sia del tutto autonomo rispetto
all’annullamento per errore. Tra le due fattispecie, infatti, non sussiste alcun rapporto di
incompatibilità od esclusione, atteso che l’annullamento per errore attiene al momento
formativo del contratto, ed esclude la validità dello stesso sin dal suo sorgere; la risoluzione
per mancanza di qualità riguarda invece il profilo funzionale della causa, ed attiene quindi
all’inadempimento del venditore di trasferire al compratore la cosa alienata con le qualità
promesse od essenziali all’uso cui è destinata (cfr. Cass. n. 2453/1984, Cass. n. 1151/1976,
Cass. n. 1781/1972; in dottrina, Bianca51, Greco-Cottino52, Rubino53).
4. Risoluzione, riduzione prezzo e risarcimento del danno: i
rapporti tra le tre azioni in tema di vizi della compravendita
4.1 L’alternatività tra risoluzione e riduzione del prezzo
Si è già più sopra evidenziato come, secondo il dettato codicistico, le azioni previste in
caso di vizi che rendono la cosa compravenduta “inidonea all’uso per cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490 c.c.), siano quelle della risoluzione
del contratto e della riduzione del prezzo (cfr. art. 1492 c.c.), oltre che della generale azione
per il risarcimento del danno (cfr. art. 1494 c.c.). Ciò detto, diviene fondamentale capire quali
siano i rapporti tra le tre azioni, ed in particolare la loro cumulabilità o la loro alternatività
nella proposizione.
50
Greco-Cottino, Della vendita, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, sub. artt. 14701547, 1981, 308.
51
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 1056.
52
Greco-Cottino, Della vendita, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, sub. artt. 14701547, 1981, 304.
53
Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 906.
13
Sul punto, ha spiegato la giurisprudenza che la risoluzione del contratto e la riduzione
del prezzo si pongono in regime di sostanziale alternatività, fondandosi sui medesimi
presupposti.
Infatti, contrariamente a quanto potrebbe apparire a seguito di un’affrettata lettura della
norma, il legislatore non ha riservato alla situazione di inidoneità all’uso l’azione di
risoluzione, ed alla situazione di diminuzione del valore l’azione della riduzione del prezzo.
Se ritenuto opportuno, quindi, il compratore ben potrebbe esperire la quanti minoris anche nel
caso di res inidonea all’uso, o la redibitoria anche nel caso di mera diminuzione del valore.
Pertanto, essendo alla base delle due azioni i medesimi presupposti dell’inidoneità all’uso o
della diminuzione del valore, potendo il compratore liberamente scegliere tra le due azioni
indipendentemente dalla gravità del vizio denunciato, ed essendo la scelta irrevocabile ex art.
1492 comma 2 c.c. se proposta con domanda giudiziale54, consegue l’inammissibilità della
proposizione in via subordinata della domanda di riduzione del prezzo rispetto a quella di
risoluzione: al rigetto della prima domanda non potrebbe che seguire anche il rigetto della
seconda, per il cui accoglimento sono richiesti i medesimi presupposti richiesti per
l’accoglimento della prima domanda (giurisprudenza costante a partire da Cass. Sez. Un. n.
2565/1988, che ha sanato il contrasto giurisprudenziale in materia: per le conformi pronunce
successive, cfr. Cass. n. 1153/1995, Cass. n. 11036/1995, Cass. n. 3299/1996, Cass. n.
3398/1996; già prima delle Sezioni Unite, sulla medesima posizione erano Cass. n.
4471/1985, Cass. n. 4980/1983, Cass. n. 582/1982, Cass. n. 3519/1978, Cass. n. 2188/1978).
Tuttavia, l’assolutezza del principio esposto relativo all’inammissibilità di una
domanda giurisdizionale che gradui le due azioni, deve essere stemperato alla luce del fatto
che, per alcune fattispecie, è il codice stesso a limitare la scelta tra le due azioni.
Infatti, ex art. 1492 comma 3 c.c., è possibile richiedere la sola riduzione del prezzo ove si
abbia il perimento della cosa per caso fortuito o per colpa del compratore, ovvero
l’alienazione o la trasformazione da parte del compratore, posto che tali attività attestano la
volontà dell’acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio (Cass. n.
489/2001, Cass. n. 15104/2000, Cass. n. 3500/1998, Cass. n. 68/1996, Cass. n. 5552/1994,
Cass. n. 1212/1993). Specularmente, sempre ex art. 1492 comma 3 c.c., la scelta viene
nuovamente a mancare totalmente, ed è possibile solo chiedere la risoluzione, se la cosa
consegnata è perita per effetto dei vizi.
Pertanto, nei casi in cui sia in discussione ed oggetto di accertamento giudiziale il fatto storico
del perimento, dell’alienazione o della trasformazione della cosa, appare ragionevole
consentire al compratore di graduare le richieste, senza sanzionare come inammissibile la
subordinata. In tali casi, infatti, l’accertamento in un senso o nell’altro dei fatti storici indicati,
preclude in radice l’esperibilità di una delle due azioni descritte dall’art. 1492 c.c. (Cass. n.
9098/2000, Cass. n. 11036/1995, Cass. Sez. Un. n. 2565/1988).
Si noti che l’azione di risoluzione per vizi in tema di compravendita si differenzia
dalla generale azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c. per alcuni caratteri:
individua nell’inidoneità all’uso o nella diminuzione apprezzabile del valore, il generico
parametro della non scarsa importanza dell’inadempimento, precludendo quindi all’interprete
la possibilità di apprezzare l’incidenza dei vizi secondo i parametri di cui all’art. 1455 c.c.
(Cass. n. 3398/1996, Cass. n.. 3299/1996); rende irrilevante l’esistenza di una situazione
soggettiva di colpa in capo al venditore (ex pluribus, cfr. Cass. n. 639/2000, Cass. n.
8338/1998, Cass. n. 8533/1994, Cass. n. 1325/1992); soggiace ai brevi termini decadenziali e
prescrizionali di cui all’art. 1495 c.c.; fa un esplicito richiamo agli usi nell’ambito dell’art.
1492 c.c.
54
Per un’autorevole dottrina, tale irrevocabilità consegue anche ad una scelta stragiudiziale, purché accettata dal
debitore: cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 852.
14
In caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al
compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore
deve restituire la cosa se questa non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.).
4.2 L’autonomia della domanda risarcitoria
Emerge dal dato testuale offerto dal codice come, a differenza di quanto disposto per
le azioni edilizie dagli artt. 1490 e 1492, per poter domandare il risarcimento del danno è
anche richiesto il presupposto dell’imputabilità dell’inadempimento.
Pertanto, il venditore deve rispondere dei danni subiti dal venditore se è in colpa, pur se la
colpa è presunta iuris tantum ex art. 1494 c.c. (“in ogni caso, il venditore è tenuto verso il
compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della
cosa”) in conformità alla regola generale di cui all’art. 1218 c.c., e vien meno soltanto se il
venditore prova di avere ignorato l’esistenza dei vizi nonostante l’uso della ordinaria
diligenza (Cass. n. 639/2000, Cass. n. 8338/1998, Cass. n. 4464/1997, Cass. n. 7863/1995,
Cass. n. 7986/19991, Cass. n. 4564/1991).
Al contrario di quanto previsto dall’azione generale di responsabilità ex art. 1453 c.c.,
ove il risarcimento del danno è accordato sul semplice presupposto della colpa del debitore ed
anche nel caso in cui la domanda di risoluzione sia rigettata per la scarsa importanza
dell’inadempimento, in tema di compravendita l’ammissibilità del risarcimento stesso è pur
sempre sottoposta all’esistenza di vizi tali, ex art. 1490 c.c., da comportare l’inidoneità all’uso
della res o la sua diminuzione apprezzabile di valore.
Quanto al rapporto tra azione per danni ed azioni edilizie, è stato chiarito che il
risarcimento può essere sia cumulato con le azioni di cui all’art. 1492 c.c., sia esercitato
autonomamente ed alternativamente, sempre che, come sopra evidenziato, sussistano i
requisiti della garanzia per vizi e la colpa del venditore (Cass. n. 5541/1995, Cass. n.
1425/1992, Cass. n. 1325/1992, Cass. n. 8336/1990, Cass. n. 5062/1986, Cass. n. 4382/1985,
Cass. n. 4980/1983, Cass. n. 3190/1981; in dottrina, Bianca55, Luminoso56, Rubino57).
E’ di non poco momento la conclusione della Suprema Corte secondo la quale, pur se
esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, la domanda di danni è comunque
soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c. dettati per tali azioni
(Cass. n. 6234/2000, Cass. n. 3257/1993, Cass. n. 1696/1980).
Infine, per la prevalente tesi giurisprudenziale, le lesioni dei diritti assoluti provocate
dalla cosa viziata, in modo indiretto ed ulteriore rispetto ai danni contrattuali, possono dar
luogo ad illecito extracontrattuale.
In tal caso, pertanto, è ammissibile il concorso tra azione contrattuale ed azione aquiliana, con
la conseguenza che venditore risponde ex empto verso il compratore per i vizi
tempestivamente denunciati ex art. 1495 c.c.; e risponde altresì , a titolo di illecito, del danno
cagionato dai vizi all’utilizzatore, anche se terzo rispetto al contratto e senza necessità del
rispetto dei termini di cui all’art. 1495 c.c., essendo l’azione assoggettata ai soli ordinari
termini ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 1158/1998, Cass. n. 11845/1997, Cass. n. 12577/1995, Cass.
n. 3418/1993, Cass. n. 4089/1988, Cass. n. 4833/1986, Cass. n. 1696/1980; in dottrina,
Bianca58).
55
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 981.
Luminoso, La compravendita, 1998, 182.
57
Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 824.
58
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 881 e 986-987.
56
15
5. E’ ancora configurabile la consegna di aliud pro alio, in
tema di compravendita, dopo l’entra in vigore dell’art. 1519
quater c.c.?
5.1 I brevi termini di decadenza e prescrizione come limitazione alla
tutela del compratore
Si è più sopra cercato di tratteggiare il complesso sistema di tutela offerto dal
legislatore codicistico per la garanzia del compratore nel caso di difetto della cosa venduta,
sistema che mira alla protezione del compratore stesso nel caso di presenza di vizi o di
assenza di qualità, assicurando le azioni di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo e
di risarcimento del danno.
Giusto quanto sopra esposto, peraltro, deve essere rimarcato come l’operatività
dell’intero meccanismo di tutela, compresa l’azione di risarcimento del danno (cfr. Cass. n.
10728/2001, Cass. n. 15395/2000, Cass. n. 6234/2000), sia subordinata al rispetto delle
condizioni di cui all’art. 1495 c.c., cioè alla denuncia del difetto nel termine di decadenza di
otto giorni dalla scoperta ed all’esercizio dell’azione nel termine di prescrizione di un anno
dalla consegna, con l’unica eccezione data dal riconoscimento del vizio o del suo
occultamento da parte del venditore (art. 1495 comma 2 c.c.).
Trattasi, in tutta evidenza, di disposizioni assolutamente onerose per il compratore, tenuto al
rispetto di termini particolarmente brevi, non solo se rapportate alla disciplina generale in
tema di contratti, che non conosce la decadenza e prevede una prescrizione decennale ex art.
2946 c.c. per far valere un diritto; ma anche se rapportate alla similare disciplina del contratto
d’appalto, che ex art. 1667 c.c. prevede una decadenza di sessanta giorni ed una prescrizione
biennale.
Anche probabilmente a fronte di tale oggettiva situazione di difficoltà per il
compratore, la giurisprudenza ha reagito con un’interpretazione volta a depotenziare gli effetti
pratici del disposto normativo di cui all’art. 1495 c.c..
Così , è stato innanzitutto chiarito come il termine decadenziale decorre dal momento in cui il
compratore ha acquisito la certezza oggettiva circa l’esistenza del difetto, non essendo
sufficiente il semplice sospetto della loro esistenza (ex pluribus, cfr. Cass. n. 11452/2000,
Cass. n. 6735/2000, Cass. n. 4657/1998, Cass. n. 12011/1997, Cass. n. 7541/1995, Cass. n.
1082/1995, Cass. n. 7202/1994, Cass. n. 1458/1994, Cass. n. 4116/1990), e tale certezza
oggettiva in taluni casi può addirittura essere esclusa fino all’espletamento di un accertamento
tecnico preventivo (Cass. n. 6735/2000, Cass. n. 7541/1995).
Quanto alla denuncia del difetto, la comunicazione al venditore non richiede specifiche
formalità e può quindi essere posta in essere anche verbalmente (Cass. Sez. Un. n. 328/1991,
Cass. n. 6326/1986, Cass. n. 539/1986, Cass. n. 3907/1981); non abbisogna sin dall’inizio di
una specifica indicazione dei vizi, che ben possono essere precisati un secondo tempo (Cass.
n. 6234/2000, Cass. n. 5878/1993, Cass. n. 3816/1986); è ritualmente assolta se l’invio della
contestazione è stato posto in essere entro gli otto giorni, non rilevando la data di ricezione
della denuncia da parte del venditore, trattandosi di un atto giuridico in senso stretto (Cass. n.
539/1986, Cass. n. 1470/197559; in dottrina, Bianca60, Luminoso61, Rubino62). Peraltro,
incombe sul compratore dimostrare la tempestività della denuncia in caso di contestazione da
59
In Foro Pad., 1975, I, 52; in Giur It., 1976, I, 1, 788; ed in Riv. Not., 1977, 447.
Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 1029.
61
Luminoso, La compravendita, 1998, 285.
62
Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 832.
60
16
parte del venditore, integrando la denuncia stessa una condizione per l’esercizio dell’azione
(Cass. n. 11519/1999, Cass. n. 844/1997).
Inoltre, l’impegno assunto dal venditore, dopo la conclusione del contratto, di attivarsi al fine
di eliminare i vizi, dà luogo ad un’autonoma obbligazione rispetto agli obblighi di garanzia
nascenti dalla vendita, alla quale non possono essere applicati i termini di cui all’art. 1495
c.c., dovendosi invece applicare i termini ordinari decennali di prescrizione (ex pluribus,
Cass. n. 15758/2001, Cass. n. 8294/2000, Cass. n. 6089/2000, Cass. n. 8439/1997, Cass. n.
8234/1997, Cass. n. 381/1995, Cass. n. 9562/1994).
Il riconoscimento dei vizi, che ex art. 1495 comma 2 c.c. esclude in radice la necessità per il
compratore di porre in essere la denunzia, può poi avvenire non solo in modo esplicito od in
una forma determinata, ma anche tacitamente, per facta concludentia univocamente
incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere
l’eccezione di decadenza (ex pluribus, cfr. Cass. n. 15758/2001, Cass. n. 5597/2001, Cass. n.
87294/2000, Cass. n. 4464/1997, Cass. n. 1561/1997, Cass. n. 6641/1991, Cass. n. 8226/1990,
Cass. n. 857/1990).
5.2 L’aliud pro alio come limite all’applicazione dei brevi termini di
decadenza e prescrizione
Tuttavia, il più rilevante arresto giurisprudenziale in tema di decadenza e prescrizione
del diritto di far valere i difetti della cosa venduta, è quello relativo alla creazione della
categoria dell’aliud pro alio, non espressamente prevista dal legislatore, ma individuata
appunto dalla giurisprudenza.
Si è così chiarito come vizi e mancanza di qualità vadano nettamente distinti dalla più
grave situazione dell’aliud pro alio, che riguarda la consegna non già di un bene meramente
viziato o privo delle qualità promesse od essenziali, ma piuttosto di un bene i cui vizi o le cui
mancanze di qualità promesse od essenziali, siano tali da farlo ritenere come bene
radicalmente diverso da quello dedotto in contratto.
Infatti, le garanzie per vizi e per qualità presuppongono entrambe l’appartenenza della cosa al
genere pattuito; con l’aliud pro alio si vende invece una cosa appartenente ad un genere
diverso, o che comunque difetta delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua
naturale funzione economico-sociale o a quella particolare funzione che le parti abbiano
concretamente assunta come essenziale (per la pacifica giurisprudenza, cfr. da ultimo, Cass. n.
13925/2002, Cass. n. 10188/2000, Cass. 2712/1999, Cass. n. 4899/1998, Cass. n. 1038/1998,
Cass. n. 272/1998).
L’importanza della distinzione tra consegna di un bene difettoso o di aliud pro alio,
emerge con tutta chiarezza dalle importanti conseguenze in ordine alla disciplina applicabile
che derivano dall’inquadramento nell’una o nell’altra delle due categorie.
Con costante e mai smentito insegnamento, la Suprema Corte ha infatti in proposito statuito
che, in caso di aliud pro alio, il compratore ha diritto ad esperire non l’azione ex art. 1495
c.c., ma la normale azione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., ben più incisiva in
quanto non soggetta né a decadenza per mancata tempestiva denuncia in otto giorni, né a
prescrizionale annuale (cfr., ex pluribus e tra le più recenti, Cass. n. 10188/2000, Cass. n.
2712/1999, Cass. n. 4899/1998, Cass. n. 1038/1998, Cass. n. 844/1997, Cass. n. 244/1997).
Pertanto, l’art. 1495 c.c. si applica solo alle meno gravi ipotesi di vizi o difetti della cosa
venduta.
Sempre in aderenza ai principi generali di cui all’art. 1453 c.c., e senza dover soggiacere a
termini diversi rispetto all’ordinaria prescrizione decennale, è poi esperibile, in alternativa alla
risoluzione del contratto, l’azione di esatto adempimento, la cui ammissibilità si è visto essere
17
negata nel caso di vizi redibitori; nonché l’azione di risarcimento del danno, autonomamente
o cumulativamente con la risoluzione o l’esatto adempimento (Cass. n. 272/1998).
Tra i più studiati casi giurisprudenziali di consegna di aliud pro alio, va certamente
segnalata la vendita di immobili privi del certificato di abitabilità.
Ha spiegato infatti la giurisprudenza di legittimità che, nella vendita di immobili destinati ad
abitazione, l’abitabilità è un elemento che caratterizza l’immobile stesso (ex pluribus, cfr.
Cass. n. 15969/2000, Cass. n. 7681/1999, Cass. n. 1391/1998, Cass. n. 442/1996, Cass. n.
10703/1994, Cass. n. 12860/1992, Cass. n. 6576/1991, Cass. n. 8450/1990, Cass. n.
8199/1990), tanto che la mancanza di abitabilità importa inadempimento del venditore per
consegna di aliud pro alio, anche se il compratore era a conoscenza della mancanza del
certificato, ma non vi ha espressamente rinunciato (cfr. Cass. n. 2729/2002, Cass. n.
7681/1999, Cass. n. 442/1996, Cass. n. 11521/1995, Cass. n. 10703/1994, Cass. n. 6576/1991,
Cass. n. 521/1988, Cass. n. 829/1983), posto che, nella compravendita di case di abitazione,
deve intendersi come implicito il requisito della abitabilità legale, a meno che il contrario non
sia stato espressamente stabilito tra le parti (Cass. n. 10616/1990, Cass. n. 829/1983).
5.3 I dubbi di parte della dottrina in ordine alla persistente vigenza
dell’aliud pro alio dopo l’entrata in vigore dell’articolo 1519 quater
c.c..
Una delle più recenti ed interessanti normative settoriali in tema di compravendita è
certamente quella rappresentata dal D. Lgs. n. 24/2002, che, recependo la direttiva CE
44/1999, ha introdotto gli articoli 1519 bis-1519 nonies nel codice civile, disciplinando i
settori della vendita, somministrazione, permuta, appalto ed opera di beni mobili al consumo
(cfr. art. 1519 bis c.c.).
Tra le novità più rilevanti proposte dal legislatore del 2002, per quanto concerne il
tema qui trattato e tenendo presente che la novella vale ovviamente solo per il caso della
vendita di cose mobili al consumo, ve ne sono almeno tre che meritano menzione.
La prima è rappresentata dal fatto che, in aderenza a quanto già in precedenza disposto
dall’art. 35 della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili63 ed
utilizzandone il modello, vi è l’individuazione di un concetto unitario di difformità del bene
rispetto al contratto, che supera la parcellizzazione operata dal legislatore del 1942 tra
presenza di vizi e mancanza di qualità promesse ed essenziali ex artt. 1490 e 1497 c.c.. In
particolare, ex art. 1519 quater c.c., si presume la conformità del bene allorquando coesistano
quattro circostanze: il bene è idoneo all’uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso
tipo; è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità che il venditore ha
presentato come campione o modello; presenta qualità e prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi anche tenuto conto della
pubblicità fatta al prodotto; è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.
La seconda novità è data dal fatto che vengono sensibilmente ampliati i ristretti termini di
decadenza e prescrizione previsti dal codice all’articolo 1495 c.c., portando il termine
decadenziale per la denuncia da otto giorni a due mesi, come nel caso dell’appalto previsto
dall’art. 1667 c.c.; ed il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione da un anno a due
anni e due mesi, superiore quindi anche ai due anni previsti per l’appalto sempre dall’art.
1667 c.c. (cfr. art. 1519 sexies c.c.).
63
Convenzione di Vienna 11/4/1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, ratificata in Italia con la legge
11/12/21985 n. 765.
18
La terza novità consiste poi nel fatto che, in presenza di un difetto di conformità e nel rispetto
dei termini decadenziali e prescrizionali, al consumatore viene espressamente garantita la
scelta non solo tra risoluzione del contratto o riduzione del prezzo, come accade in tema di
disciplina generale della compravendita, ma anche la possibilità di optare per l’esatto
adempimento mediante riparazione o sostituzione del bene (cfr. art. 1519 quater c.c.). Ed
anzi, l’esatto adempimento è visto come il rimedio principale, posto che risoluzione e quanti
minoris sono possibili solo nei casi previsti dall’art. 1519 quater comma 7 c.c., id est se
l’esatto adempimento sia impossibile od eccessivamente oneroso, se il venditore abbia
inadempiuto alla riparazione o sostituzione, se la riparazione o la sostituzione abbiano
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Ciò posto, autorevole dottrina ha sostenuto come l’entrata in vigore di tale normativa
di settore comporti la necessità di ripensare completamente la posizione giurisprudenziale in
tema di aliud pro alio, figura che dovrebbe considerarsi ormai non più configurabile.
Si argomenta che, quantomeno con riferimento ai contratti relativamente ai quali il legislatore
ha previsto la generale figura del difetto di conformità, come nel caso di vendita di beni
mobili al consumo ex art. 1519 bis e seguenti c.c. o nel caso di vendita di beni mobili
internazionali ex convenzione di Vienna, non vi sarebbe più necessità di distinguere tra vizi
redibitori e aliud pro alio (tra gli altri, Bin64, Calvo65, Fadda66, Luminoso67, Pardolesi68,
Patti69, Pietravalle70, Stilo71; contra Di Prisco72). Infatti, accolta da parte del legislatore una
nozione unitaria di difetto, comprendente ogni difformità del bene rispetto al contratto,
verrebbe preclusa la possibilità di configurare un residuo spazio operativo per quel particolare
tipo di difetto rappresentato dall’aliud pro alio; ed inoltre, previsti termini di decadenza e di
prescrizione molto più ampi rispetto a quelli di cui all’art. 1495 c.c., verrebbe a mancare
anche la ragione pratica per giustificare la creazione giurisprudenziale della figura.
64
Cfr. Bin, La non conformità dei beni nella convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, in Riv. Trim.
dir. proc. civ., 1990, 755, con riferimento alla vendita internazionale di beni mobili;
nonché, con riferimento alla vendita di beni mobili al consumo, Per un dialogo con il futuro legislatore
dell’attuazione: ripensare l’intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva
comunitaria, in Contratto ed impresa/Europa, a cura di Galgano e Bin, 2/2000, 407.
65
Calvo, L’attuazione della direttiva n. 44 del 1999: Una chance per la revisione in senso unitario della
disciplina sulle garanzie e rimedi nella vendita, in Contratto ed impresa/Europa, a cura di Galgano e Bin,
2/2000, 466, con riferimento alla vendita di beni mobili al consumo.
66
Fadda, Garanzia per i vizi della cosa venduta, in Codice della vendita, a cura di Buonocore e Luminoso, 2001,
art. 1490 c.c., 499 ss e 560 ss, con riferimento alla vendita di beni mobili al consumo;
e Il contenuto della direttiva 1999/44/CE: una panoramica, in Contratto e Impresa/Europa, a cura di Galgano e
Bin, 2/2000, 423, sempre con riferimento alla vendita di beni mobili al consumo.
67
Luminoso, La compravendita, 1998, 335, con riferimento alla vendita internazionale di beni mobili;
nonché, con riferimento alla vendita di beni mobili la consumo, relazione al Convegno Le nuove norme sulle
garanzie nella vendita dei beni al consumo, organizzato dall’Università degli studi di Torino e dall’Unioncamere
Piemonte a Torino il 22/3/2002.
68
Pardolesi, in Foro It., 2001, I, 1906 ss.
69
Patti, relazione al Convegno Secola dell’8 giugno 2001, citato da Bianca, Consegna di aliud pro alio e
decadenza dai rimedi per omessa denunzia nella direttiva 1999/44/CE, in Contratto e Impresa/Europa, a cura di
Galgano e Bin, 1/2000, 20.
70
Pietravalle, Rimedi per l’inadempimento del venditore, art. 51, in Convenzione di Vienna sui contratti di
vendita internazionale di beni mobili, 1992, 246, con riferimento alla vendita internazionale di beni mobili.
71
A. Stilo, Inadempimento contrattuale: azione per l’adempimento, risoluzione del contratto e risarcimento del
danno. La garanzia per vizi nei contratti di compravendita ed appalto, in Incontro di studi sul tema “corso di
riconversione nelle funzioni civili”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma il 2125/10/2002, pag. 49.
72
Di Prisco, Rimedi per l’inadempimento del venditore, artt. 45-46, in Convenzione di Vienna sui contratti di
vendita internazionale di beni mobili, 1992, 207, con riferimento alla vendita internazionale di beni mobili.
19
5.4 Preferibilità della tesi circa la persistente vigenza della categoria
dell’aliud pro alio
Pur se autorevolmente sostenuta, la tesi sopra esposta non pare convincente, e cioè per
una molteplicità di ragioni.
Sotto un profilo strettamente giuridico, non sembra revocabile in dubbio il fatto che, se
la generale nozione di difetto di conformità ricomprende certamente nel suo genus le
categorie della presenza di vizi e dell’assenza di qualità, rappresentandone la sommatoria, non
può peraltro sostenersi che l’esistenza di tale figura di difetto di conformità sia di per sé
incompatibile con l’esistenza di un’ulteriore figura, ad essa contrapposta, quale quella
dell’aliud pro alio, rappresentata da un difetto di conformità che sia di tale gravità ed entità da
impedire di potere qualificare la res consegnata come appartenente allo stesso genus di quella
dedotta in contratto.
In altre parole, se l’aliud pro alio era configurabile nei confronti dei difetti ex art. 1492 c.c. o
delle mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. particolarmente rilevanti, non si vede perché tale
figura non possa più esistere laddove semplicemente si racchiuda in un’unitaria categoria
quella dei difetti e delle mancanze di qualità in precedenza codificati da due diverse norme.
Secondariamente, è proprio il riferimento alla Convenzione di Vienna che appalesa
l’inaccoglibilità della tesi qui contestata.
Infatti, posto che la dizione di cui all’art. 1519 quater c.c. in tema di vendita di beni mobili al
consumo è stata pedissequamente ricalcata dall’art. 35 della Convenzione di Vienna in tema
di vendita internazionale di beni mobili; e posto che, dopo poco meno di venti anni dal
recepimento della Convenzione, la giurisprudenza non ha mai messo in discussione
l’applicabilità della categoria dell’aliud pro alio alle vendite internazionali di beni mobili; se
ne inferisce che non vi è motivo di ritenere che, la stessa dizione, possa far ritenere
insussistente tale categoria nel settore delle vendite di beni mobili al consumo.
L’argomentazione più forte, e probabilmente dirimente, che milita a favore della
persistente vigenza dell’aliud pro alio, peraltro, è quella che muove dall’interpretazione
sistematica della norma alla luce della sua ratio (in questo senso, Bianca73, De Cristofaro74,
Ubaldi75).
Invero, è facile osservare come apparirebbe davvero singolare un’interpretazione abrogatrice
dell’aliud pro alio a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 24/2002 ed in attuazione della
direttiva 1999/44/CE, posto che entrambe le norme espressamente chiariscono come
l’intenzione del legislatore sia quella di offrire una maggior tutela per il consumatore.
Ciò posto, nel caso di fornitura di beni mobili al consumo aventi difetti tali da integrare una
situazione di aliud pro alio, l’entrata in vigore dell’art. 1519 sexies c.c. comporterebbe un
pesante regresso di tutela per il compratore-consumatore: nella situazione preesistente, infatti,
egli avrebbe potuto agire nei confronti del venditore con l’unico limite del rispetto della
prescrizione decennale; nella situazione successiva al vigore dell’art. 1519 sexies c.c., invece,
l’esperibilità dell’azione sarebbe subordinata alla denuncia del vizio entro sessanta giorni ed
all’esercizio nel termine prescrizionale di due anni e due mesi.
73
Bianca, Consegna di aliud pro alio e decadenza dai rimedi per omessa denunzia nella direttiva 1999/44/CE,
in Contratto e Impresa/Europa, a cura di Galgano e Bin, 1/2000, 19;
e Rimedi per l’inadempimento del venditore, art. 35, in Convenzione di Vienna sui contratti di vendita
internazionale di beni mobili, 1992, 147.
74
De Cristofaro, Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore, 2000, 241.
75
Ubaldi, Rimedi per l’inadempimento del venditore, art. 36, in Convenzione di Vienna sui contratti di vendita
internazionale di beni mobili, 1992, 155, con riferimento alla vendita internazionale di beni mobili.
20
6. Risoluzione, riduzione prezzo, esatto adempimento e
risarcimento del danno: i rapporti tra le azioni in tema di
appalto
6.1 La cumulabilità della domanda di risarcimento con le domande
di adempimento e riduzione del prezzo
L’articolo 1668 c.c. prevede la possibilità per il committente di ottenere, in caso di
difformità o di vizi dell’opera, non solo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo,
così come avviene in tema di compravendita ex art. 1492 c.c.; ma altresì l’esatto
adempimento, tramite l’eliminazione del vizio a spese dell’appaltatore.
Il tutto, con salvezza di richiedere altresì il risarcimento dei danni, nel caso l’appaltatore versi
in colpa, anche senza chiedere la risoluzione (Cass. n. 5632/2002); e potendo altresì contare
sulla presunzione iuris tantum ex art. 1218 c.c. di tale colpa, posto che essa è presunta,
vertendosi in tema di inadempimento contrattuale (Cass. n. 14124/2000, Cass. n. 4839/1988,
Cass. n. 4637/1983, Cass. n. 4367/1982, Cass. n. 3223/1982, Cass. n. 4606/1981, Cass. n.
163/1981, Cass. n. 432/1980, Cass. n. 129/1978, Cass. n. 2798/1976; in dottrina, Rubino76,
Stolfi77, Giannatasio78, Ulisse79, Cosentino80).
Ciò posto, così come nel caso della vendita, si pone il problema di capire quale sia il
rapporto tra le diverse azioni.
Punto di partenza della riflessione non può che essere il dato testuale codicistico, che
consente di acclarare due elementi differenziali rispetto alla compravendita.
Il primo è che, al contrario di quanto disposto dall’art. 1492 c.c., ove tramite il comune
richiamo all’art. 1490 c.c. si rende palese come i presupposti alla base delle azioni di
risoluzione e di riduzione del prezzo siano i medesimi, l’art. 1668 c.c. disciplina
differentemente i presupposti per l’operatività delle azioni. Invero, in caso di difformità o vizi,
il primo comma della norma prevede la possibilità di ottenere la riduzione del prezzo o la
quanti minoris; solo nel caso di difformità o vizi tali da rendere l’opera “del tutto inadatta
alla sua destinazione”, il secondo comma legittima l’azione di risoluzione. Inevitabile
conseguenza logica è che la risoluzione del contratto di appalto implica un inadempimento
più grave rispetto a quello fissato dalla normativa generale di cui all’art. 1455 c.c., ove per
risolvere il contratto è sufficiente che l’inadempimento sia di non scarsa importanza, o dalla
normativa speciale dell’art. 1492 c.c. per la compravendita, ove per risolvere il contratto basta
la presenza di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore (per tutte, Cass. n.
9613/1990).
Il secondo elemento differenziale è dato dall’assenza, in tema di appalto, di un espresso
divieto, quale quello imposto dall’art. 1492 c.c. comma 2 relativamente alla vendita, di
irrevocabilità della domanda fatta con domanda giudiziale.
Alla luce di tale doppia peculiarità, dottrina e giurisprudenza deducono la non
reciproca incompatibilità tra le domande di risoluzione, riduzione del prezzo ed adempimento,
76
Rubino, L’appalto, in Trattato di Diritto Civile, diretto da Vassalli, 1993, 521; Rubino-Iudica,
voce Appalto, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro quarto, delle obbligazioni, artt.
1665-1667, 1992.
77
Stolfi, Appalto-trasporto, in Trattato di diritto civile, diretto da Grosso e Santoro Passarelli, 1966, pag. 62.
78
Giannatasio, L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 194.
79
Ulisse, Profili peculiari della tutela del committente in presenza di vizi o difformità dell’opera appaltata, in
Giust. Civ., 1984, II, 333 e ss..
80
Cosentino, La responsabilità civile dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, in Il contratto
internazionale di appalto, 1992, 170 ss..
21
in tema di appalto, e la conseguente possibilità di proporle cumulativamente in un unico
giudizio.
In particolare, da una prima angolazione ben è possibile proporre la quanti minoris in
subordine alla risoluzione (Cass. n. 9239/2000, Cass. n. 1475/1999, Cass. n. 4921/1993, Cass.
n. 736/1986, Cass. n. 1264/1979, Cass. n. 290/197781, Cass. n. 2236/1976), posto che, da un
lato, non essendo la quanti minoris una domanda di esatto adempimento, non opera il divieto
di cui all’art. 1453 comma 2 c.c.; da altra angolazione, non esiste un’apposita norma quale
l’art. 1492 c.c.; da ultimo e soprattutto, concettualmente è ben possibile che il vizio venga
ritenuto non tale da integrare i parametri di cui all’art. 1668 c.c. comma 2, che legittimano la
risoluzione, ma tale da integrare almeno quelli di cui all’art. 1668 comma 1 c.c., che
legittimano la quanti minoris, e pertanto risulterebbe eccessivamente limitativa della tutela del
committente una soluzione che imporrebbe ab origine la scelta di una sola tra le due azioni
(cfr. anche L. Rubino82).
Relativamente invece al cumulo tra domanda di risoluzione e di eliminazione vizi, è ben vero
che sembrerebbe dover operare il generale divieto posto dall’art. 1453 comma 2 c.c.,
considerando che l’azione di eliminazione vizi rientra certamente nel genus di quella di esatto
adempimento. Tuttavia, l’ultima argomentazione sopra svolta, e cioè la possibile presenza di
vizi che legittimino la sola richiesta di esatto adempimento ex art. 1668 comma 2 c.c. e non
anche la risoluzione ex art. 1668 comma 2 c.c., impone di preferire la tesi che consente la
proposizione di una subordinata di eliminazione vizi rispetto alla principale di risoluzione
(Cass. n. 1457/199583, Cass. n. 4921/1993); e di ritenere quindi che la disciplina speciale
dell’appalto codificata dall’art. 1668 c.c. deroga ai principi generali posti dall’art. 1453 c.c..
Quanto invece al possibile cumulo tra quanti minoris ed eliminazione dei vizi, la risposta
dovrebbe essere negativa, posto che è ben vero che non opererebbe il divieto di cui all’art.
1453 c.c. capoverso, non essendo nessuna delle due azioni finalizzata alla risoluzione del
contratto; ma è altrettanto vero che i presupposti per l’accoglimento delle due domande sono,
giusto il disposto dell’art. 1668 c.c., assolutamente identici, e pertanto il rigetto della
principale comporterebbe inevitabilmente il rigetto della subordinata (arg. ex Cass. n.
3398/1996, Cass. n. 3299/1996, Cass. n. 11036/1995, Cass. n. 1153/1995, Cass. Sez. Un. n.
2565/1988, Cass. n. 4471/1985, Cass. n. 4980/1983, Cass. n. 582/1982, Cass. n. 3519/1978,
Cass. n. 2188/1978, citate al paragrafo 4.1 in tema di compravendita relativamente al rapporto
tra l’actio quanti minoris e la domanda di risoluzione).
La cumulabilità tra le azioni di risoluzione e quanti minoris, nonché di risoluzione ed
esatto adempimento, non risolve peraltro il distinto e diverso problema circa la possibilità di
passare da una all’altra domanda in corso di causa. In tutta evidenza, infatti, altro è ammettere
la possibilità di proporre sin dall’inizio ed in modo gradato diverse domande; altro è
consentire la possibilità di formulare una sola di queste domande, e successivamente
sostituirla con un’altra o prevederne una subordinata inizialmente non spiegata.
Sul punto, non devono trarre in inganno le molteplici massime della Suprema Corte presenti
nelle riviste e nelle banche dati, che sembrano ammettere la modifica tra le domande di
risoluzione, riduzione del prezzo ed esatto adempimento, fino all’udienza di precisazione
delle conclusioni, trattandosi infatti di massime dettate nel vigore del cosiddetto vecchio rito,
cioè per controversie iniziate prima dell’entrata in vigore delle leggi n. 353/1990 e n.
534/1995.
81
In Foro It., 1977, I, 194.
L. Rubino, Principali questioni in tema di vendita ed appalto, in Relazione svolta nel corso della settimana di
studio relativa al tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari, tenuta a Roma il 14/3/2001, pag. 22-23.
83
Tale sentenza, che suo testo integrale chiaramente esprime il principio sopra richiamato, è peraltro in alcune
banche dati massimata in modo impreciso, ed addirittura contrario al senso espresso dal provvedimento.
82
22
Pertanto, attualmente la possibilità di mutare domanda nel corso di causa deve essere
scrutinata alla luce del disposto di cui all’articolo 183 comma 5 c.p.c., che consente,
nell’appendice scritta successiva alla prima udienza di trattazione, di precisare o modificare le
domande, cioè di emendare le stesse, ma non anche di proporre domande nuove.
In base a tale presupposto, ed in attesa di un consolidamento giurisprudenziale sul punto, è
quindi quantomeno opinabile la possibilità di muovere in corso di causa da una domanda
all’altra.
In prima approssimazione, e senza pretesa di completezza, si può forse argomentare che,
ferma restando la medesimezza della causa petendi, pare ammissibile la proposizione di una
domanda di riduzione del prezzo rispetto a quella iniziale di risoluzione, sul presupposto che
essa integrerebbe una mera riduzione del petitum (cfr. anche Paladini84; in senso contrario,
però, sembra Cass. n. 9239/2000, che ammette tale possibilità, ma chiarisce che si tratta di
controversia soggetta al vecchio rito, così implicitamente avvalorando la tesi che solo per tale
fattispecie la soluzione sia possibile); ugualmente ammissibile il passaggio da una domanda di
eliminazione vizi ad una di risoluzione, sul presupposto che il mutamento non potrebbe
importare alcun pregiudizio alla difesa di controparte, dovendosi anzi dare prova di un vizio
più grave (cfr. Rubino85); inammissibile il passaggio da una domanda di riduzione del prezzo
ad una di eliminazione vizi, sul presupposto della sostanziale diversità del petitum (cfr. anche
Lapertosa)86 e per gli stessi motivi, inammissibile il passaggio dalla domanda di risoluzione a
quella di adempimento (Rubino87); sempre in ragione del sostanziale mutamento di petitum,
problematico è infine immaginare il passaggio dalla domanda di adempimento a quella di
riduzione del prezzo o di risoluzione.
6.2 Il contenuto dell’azione di eliminazione dei vizi
Pur se in tema di appalto non viene richiamata la norma di cui all’art. 1497 c.c. dettata
per la vendita, ha chiarito la giurisprudenza che la garanzia a cui è tenuto l’appaltatore non è
relativa ai soli vizi ed alle difformità dell’opera, ma si estende anche alla mancanza di qualità
promesse, essenziali o pattuite, non essendo ipotizzabile una diversità di disciplina tra le
predette ipotesi (Cass. n. 15247/2000, Cass. n. 1334/1996, Cass. n. 9001/1992).
Quanto all’ambito di operatività della garanzia, la Suprema Corte ha poi statuito che,
anche in presenza dei più gravi presupposti codificati dall’art. 1668 comma 2 c.c. che
legittimerebbero la proposizione dell’azione di risoluzione, ben può il committente limitarsi a
richiedere la riduzione del prezzo, l’esatto adempimento od il risarcimento del danno (Cass. n.
5632/2002, Cass. n. 3454/1996).
In tal caso, l’ordinamento non prevede un limite all’obbligazione dell’appaltatore,
relativamente alla consistenza ed al costo dei lavori di riparazione od alla misura massima
della diminuzione del corrispettivo. L’appaltatore stesso, quindi, potrebbe essere chiamato a
rispondere pur nel caso in cui la riduzione del prezzo fosse particolarmente gravosa rispetto
all’opera svolta, ovvero l’eliminazione dei vizi particolarmente onerosa, al limite anche
tramite l’integrale rifacimento dell’opera già eseguita (Cass. n. 7061/2002, Cass. n.
3454/1996, Cass. n. 8043/1994, Cass. n. 9064/1993).
84
Paladini, I rimedi per l’inadempimento con specifico riferimento ai contratti di vendita ed appalto, in
Relazione svolta nel corso di aggiornamento per magistrati, tenuto a Roma il 23/4/2002, pag. 45.
85
L. Rubino, Principali questioni in tema di vendita ed appalto, in Relazione svolta nel corso della settimana di
studio relativa al tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari, tenuta a Roma il 14/3/2001, pag. 29.
86
Lapertosa, La responsabilità dell’appaltatore nell’appalto privato, relazione tenuta all’incontro di studio sul
tema L’appalto privato e pubblico, organizzato dal CSM il 13-15/3/2000, pag. 17
87
L. Rubino, Principali questioni in tema di vendita ed appalto, in Relazione svolta nel corso della settimana di
studio relativa al tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari, tenuta a Roma il 14/3/2001, pag. 30.
23
L’unico, ovvio limite, è allora quello per il quale non è possibile richiedere la risoluzione del
contratto, ma solo la riduzione del prezzo o l’esatto adempimento, laddove i vizi siano di
entità tale da integrare i parametri di cui all’art. 1668 comma 1 c.c., ma non anche quelli di
cui all’art. 1668 comma 2 c.c. (per tutte, Cass. n. 9078/1994).
Per quanto concerne più specificamente i presupposti per l’esercizio dell’azione di
esatto adempimento, la locuzione usata dal legislatore relativamente al fatto che “il
committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore”,
ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
La tesi più favorevole al committente ritiene infatti che egli possa non solo richiedere
all’appaltatore l’esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione dei vizi, ma possa anche,
in alternativa, richiedere la condanna dello stesso al pagamento della somma necessaria per
provvedere a tale eliminazione, ferma restando, in tale caso, la possibilità per l’appaltatore di
eliminare personalmente i vizi prima della sentenza di condanna (Cass. n. 169/1996, Cass. n.
2110/1991, Cass. n. 2974/1989, Cass. n. 3315/1980, Cass. n. 1386/1979, Cass. n. 1032/1973,
Cass. n. 1825/1968). Tale ricostruzione, che ha oggettivamente il pregio di essere più aderente
al dato letterale, di tener conto che ben è ammissibile in via generale il risarcimento per
equivalente pecuniario, e di considerare che appare irragionevole mantenere in vita un
rapporto contrattuale quale l’appalto laddove sia oramai venuto meno il rapporto fiduciario tra
le parti, è tuttavia oggi minoritaria.
Prevale così come nettamente maggioritaria la ricostruzione meno favorevole al committente,
che ritiene invece come lo stesso possa solo chiedere la condanna dell’appaltatore ad
eliminare il vizio, e solo in caso di inadempimento possa poi ottenere l’eliminazione del
difetto a spese dell’appaltatore tramite il procedimento di esecuzione coattiva degli obblighi
di fare ex artt. 2931 c.c. e 612 c.p.c. (Cass. n. 10571/2001, Cass. n. 15247/2000, Cass. n.
1334/1996, Cass. n. 2346/1995, Cass. n. 9078/1994, Cass. n. 7851/1994, Cass. n. 9001/1992,
Cass. n. 3600/1989, Cass. n. 4839/1988, Cass. n. 4839/1988, Cass. n. 4836/1988, Cass. n.
2073/1988, Cass. n. 1016/1983, Cass. n. 5245/1983, Cass. n. 4367/1982, Cass. n. 1264/1979,
in dottrina, Giannatasio88, Mirabelli89, Musolino90, Rubino91, Voltaggio-Lucchesi92).
6.3 I rapporti tra la normativa generale in tema di inadempimento e
la normativa speciale in tema di appalto
Come nel caso della vendita, anche nell’appalto l’intero architrave di tutela disegnato
dal legislatore è subordinato al rispetto del termine decadenziale per la denuncia dei vizi e di
quello prescrizionale per l’esercizio dell’azione, termini rispettivamente previsti dall’art. 1667
c.c. in sessanta giorni ed in due anni, decorrenti dalla conoscenza dei vizi e dalla consegna
dell’opera; con la previsione, peraltro, che la garanzia nemmeno è dovuta, laddove l’opera sia
stata accettata, per difformità e vizi conosciuti o conoscibili, ed in quest’ultimo caso non in
malafede taciuti dall’appaltatore.
Il vantaggio per il committente di poter contare su termini di decadenza e di prescrizione
sensibilmente più ampi rispetto a quelli di otto giorni e di un anno previsti dall’art. 1495 c.c.
in tema di vendita, è peraltro bilanciato dalla mancata previsione, in tema di appalto, della
figura giurisprudenziale dell’aliud pro alio (in dottrina, favorevole a tale conclusione è
88
Giannatasio, L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1971, 211.
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. Del cod. civ., libro IV, tomo 3, 1991, 445.
90
Musolino, La responsabilità dell’appaltatore, in Riv. Trim. appalti, 1993, 98.
91
Rubino, L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, pag. 509;
e Rubino-Iudica, voce Appalto, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro quarto, delle
obbligazioni, artt. 1665-1667, 1992, 377.
92
Voltaggio-Lucchesi, L’eliminazione dei vizi e delle difformità dell’opera appaltata,1956, 836.
89
24
Rubino93; contra, Gabrielli94, M. Lipari95, Musolino96). Pertanto, i vizi e le difformità di tale
gravità da snaturare l’essenza dell’opera appaltata, non soggiacciono alla disciplina generale
posta dall’art. 1453 c.c., non soggetta a decadenza e soggetta alla sola ordinaria prescrizione
decennale, ma possono al più essere inquadrati nell’alveo dell’art. 1669 c.c., che prevede una
garanzia decennale, esercitabile se il vizio è denunciato in un anno dalla scoperta e l’azione è
promossa entro un anno dalla denuncia.
Ciò posto, così come più sopra evidenziato in tema di vendita, la giurisprudenza ha
interpretato in senso certamente favorevole al committente il disposto dell’art. 1667 c.c..
Così , da un primo punto di vista, è stato evidenziato che non è necessaria una denuncia
specifica ed analitica delle difformità e dei vizi, tale da consentire l’individuazione di ogni
anomalia della cosa, essendo invece sufficiente ad impedire la decadenza una sia pure
sintetica indicazione delle difformità, suscettibile peraltro di conservare l’azione di garanzia
anche con riferimento a quei difetti accertabili nella loro reale sussistenza in un secondo
momento (Cass. n. 644/1999, Cass. n. 6479/1981); e che il termine per operare la denuncia
stessa decorre solo allorché si abbia un’adeguata conoscenza del difetto e delle sue cause,
conoscenza che può conseguire anche all’esito del deposito di una CTU (Cass. n. 5311/1998).
In ogni caso, però, l’onere di dimostrare la tempestiva denuncia incombe sul committente,
trattandosi di una condizione dell’azione (Cass. n. 6774/2001, Cass. n. 5677/1994).
Da altra angolazione, poi, si è chiarito che l’art. 1667 c.c. disciplina la garanzia per
vizi solo ed esclusivamente nel caso di effettiva realizzazione, ultimazione e consegna di
un’opera difettosa, ma non anche nelle diverse fattispecie relative all’omessa ultimazione dei
lavori od al ritardo nella consegna.
In tali casi di omessa ultimazione o ritardata consegna, pertanto, s’applicano i principi
generali in materia di inadempimento, codificati dagli articoli 1453 e seguenti c.c., che
integrano quindi la disciplina speciale dell’appalto dettata in tema di esecuzione viziata del
lavoro. Alla stregua di tali principi generali, l’azione di risoluzione, di esatto adempimento, di
riduzione del prezzo o di risarcimento dei danni patiti a seguito della mancata o ritardata
consegna dell’opera appaltata, non presuppongono alcuna denuncia a pena di decadenza, né
l’esercizio dell’azione nel rispetto di termini prescrizionali diversi da quelli generali di cui
all’art. 2946 c.c. (ex pluribus, cfr. Cass. n. 4415/1999, Cass. n. 10255/1998, Cass. n.
3239/1998, Cass. 7364/1996, Cass. n. 10772/1995, Cass. n. 8903/1993, Cass. n. 11950/1990).
L’impegno dell’appaltatore di provvedere all’eliminazione dei vizi dell’opera, implica
poi il riconoscimento unilaterale dell’esistenza dei vizi stessi, e dà vita ad un’obbligazione
nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui
all’art. 1667 c.c. e soggetta invece all’originaria prescrizione decennale (ex pluribus, cfr.
Cass. n. 1320/2001, Cass. n. 5984/2000, Cass. n. 10364/1997, Cass. n. 8439/1997, Cass. n.
7495/1995, Cass. n. 7216/1995, Cass. n. 7651/1994, Cass. n. 7147/1990). E tale impegno, in
aderenza ai principi generali, può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti
(Cass. n. 7216/1995, Cass. n. 4936/1981).
Da ultimo, il riconoscimento dei vizi o l’accettazione dell’opera, che ex art. 1667
comma 1 c.c. escludono in radice la necessità per il compratore di porre in essere la denunzia,
possono avvenire non solo in modo esplicito, ma anche tacitamente per facta concludentia
93
Rubino, L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, 484;
e Rubino-Iudica, voce Appalto, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro quarto, delle
obbligazioni, artt. 1665-1667, 1992, 361.
94
Gabrielli, La consegna di cosa diversa, 1987, 86.
95
Lipari, La garanzia per i vizi e le difformità dell’oipera appaltata: risoluzione del contratto, mancanza di
qualità promesse ed aliud pro alio, in Giust. Civ., 1986, I, 2942.
96
Musolino, La responsabilità dell’appaltatore, in Riv. Trim. appalti, 1993.
25
(Cass. n. 1320/2001, Cass. n. 8384/2000, Cass. n. 10364/1997, Cass. n. 4606/1981, Cass. n.
972/1981).
7. La responsabilità ex art. 1669 c.c.
7.1 L’ampia nozione giurisprudenziale circa il contenuto della
norma
Già si è più sopra evidenziato come la giurisprudenza abbia ritenuto di non applicare
all’appalto la figura dell’aliud pro alio, che esaurisce quindi i suoi effetti nell’ambito della
compravendita. Non è improbabile, peraltro, che tale scelta sia in parte dovuta al fatto che la
normativa speciale in tema di appalto già conosce all’art. 1669 c.c. una specifica disciplina
per i vizi di particolare gravità, in qualche modo assimilabili ai vizi che, per la loro
consistenza, snaturano il prodotto e sostanzialmente comportano la dazione di un aliud
rispetto a quanto pattuito.
In particolare, la norma in commento prevede che, in tema di edifici od altri immobili
destinati per loro natura a lunga durata, se nei dieci anni dal compimento, l’opera “per vizio
del suolo o per difetto di costruzione rovina in tutto od in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti”, l’appaltatore è responsabile verso committente ed aventi
causa, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta e ferma la prescrizione del diritto
in un anno dalla denuncia. Il rimedio consentito, in tale caso, è unicamente quello del
risarcimento del danno.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che le modalità per fare valere il diritto, pur se non paragonabili
a quelle poste dalla disciplina generale sull’inadempimento, che si limita a sancire una
prescrizione decennale dell’azione, sono sensibilmente più vantaggiose per il committente
rispetto a quelle previste dall’art. 1668 c.c. per far valere le difformità di cui all’art. 1667 c.c.,
atteso che la denuncia è richiesta in un anno e non in sessanta giorni, e che l’azione può essere
esperita in un anno dalla denuncia e non in un anno dalla consegna.
Ciò posto, la giurisprudenza, fors’anche al fine di estendere ulteriormente la tutela del
committente in relazione alla mancata disponibilità dell’azione di aliud pro alio, ha dato una
lettura particolarmente ampia della norma, valorizzando il dato letterale della presenza di
“gravi difetti” in luogo di quello del “pericolo di crollo”.
Così , si è chiarito che nella nozione di gravi difetti rientrano non solo quelli che possono
pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’edificio, ma anche quelli da cui deriva un
apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale
godimento dell’edificio o del suo valore di scambio, rivestendo il carattere della gravità tutte
quelle alterazioni che incidono sulla sostanza dell’opera e su tutti quegli elementi che devono
essere presenti affinché l’opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua
funzione economica e pratica (ex pluribus, cfr. Cass. n. 1468/1999, Cass. n. 456/1999, Cass.
n. 2977/1998, Cass. n. 1393/1998, Cass. n. 1203/1998, Cass. n. 7992/1997, Cass. n.
10624/1996, Cass. n. 13106/1995, Cass. n. 5103/1995, Cass. n. 1164/1995, Cass. n.
1081/1995, Cass. n. 245/1995, Cass. n. 10218/1994, Cass. n. 13112/1992, Cass. n. 9081/1992,
Cass. n. 1686/1991, Cass. n. 3339/1990).
Consegue che può integrare la fattispecie prevista dall’art. 1669 c.c. anche un difetto
dell’impianto centrale di riscaldamento (Cass. n. 1081/1995, Cass. n. 5002/1994, Cass. n.
7924/1992), della canna fumaria (Cass. n. 5252/1986 e Cass. n. 2763/1984, Cass. n.
3971/1981), della rete fognaria (Cass. n. 2775/1997, Cass. n. 13016/1995, Cass. n.
3339/1990), ovvero un difetto del tetto che importi infiltrazioni di acqua piovana negli
26
appartamenti (Cass. n. 117/2000, Cass. n. 4692/1999, Cass. n. 2260/1998, Cass. n. 3301/1996,
Cass. n. 13112/1992, Cass. n. 9082/1991).
7.2 La disciplina e la natura extracontrattuale della responsabilità
Detto dell’ampia interpretazione fornita dalla Suprema Corte in ordine
all’applicazione della norma, è interessante segnalare i più rilevanti profili di disciplina della
fattispecie, che confermano una posizione giurisprudenziale volta alla massima tutela
possibile della posizione del committente.
Innanzitutto, al pari di quanto già evidenziato in tema di vizi della compravendita e di
vizi dell’appalto rientranti nell’alveo dell’art. 1667 c.c., non è richiesta alcuna forma speciale
per la denuncia (Cass. n. 6404/1984).
Il termine per la denuncia stessa decorre poi solo dal giorno in cui il committente
consegue un’apprezzabile grado di conoscenza dell’oggettiva gravità degli stessi e della loro
derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente far
riferimento a manifestazioni ancora di scarsa rilevanza od addirittura a semplici sospetti (per
la pacifica giurisprudenza, cfr. tra le più recenti cfr. Cass. n. 4622/2002, Cass. n. 9199/2001,
Cass. n. 5319/2001, Cass. n. 6092/2000, Cass. n. 81/2000, Cass. n. 7612/1999, Cass. n.
3756/1999, Cass. n. 1993/1999, Cass. n. 1052/1999, Cass. n. 8689/1998, Cass. n. 1203/1998),
e tale conoscenza ben potrebbe conseguire anche solo all’esito di una consulenza tecnica (ex
pluribus, cfr. Cass. n. 4622/2002, Cass. n. 9199/2001, Cass. n. 1993/1999, Cass. n.
14218/1999, Cass. n. 11613/1998, Cass. n. 5311/1998, Cass. n. 2977/1998, Cass. n.
10218/1994, Cass. n. 5920/1993, Cass. n. 10106/1992, Cass. n. 2805/1990).
Non è invece applicabile all’art. 1669 c.c. la norma eccezionale sancita dall’ultimo
comma dell’art. 1667 c.c., secondo la quale il committente convenuto per il pagamento può
sempre far valere la garanzia purché abbia denunciato i vizi nei termini, valendo invece il
principio generale dell’art. 2934 c.c., per il quale la prescrizione estingue il diritto ed il diritto
prescritto è paralizzato dalla semplice eccezione sollevata da controparte (Cass. n.
6393/1996). Consegue che, se convenuto in giudizio per il pagamento, il committente non può
far valere la garanzia ex art. 1669 c.c. una volta passato un anno dalla denuncia del vizio.
Da altra angolazione, la presunzione iuris tantum di responsabilità del costruttore
posta dall’art. 1669 c.c., può essere vinta non già con la prova dell’essere stata da lui usata
tutta la diligenza possibile nella scelta dei materiale e nell’esecuzione dell’opera, bensì solo
mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da
fatti positivi, specifici e concordanti (Cass. n. 15488/2000, Cass. n. 3756/1999, Cass. n.
1993/1999, Cass. n. 12106/1998, Cass. n. 2123/1991, Cass. n. 241/1985, Cass. n. 5624/1984,
Cass. n. 5227/1983, Cass. n. 3529/1983, Cass. n. 4203/1976).
Contrariamente a quanto visto a proposito dell’art. 1667 c.c., con l’azione ex art. 1669
c.c. il committente può chiedere la condanna dell’appaltatore alternativamente al pagamento
della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l’eliminazione dei
difetti, ovvero all’esecuzione diretta di tali opere. Infatti, il richiamo alla responsabilità
risarcitoria senza la precisazione delle forme tramite le quali essa deve avvenire, impone di
ritenere richiamato il principio generale di cui all’art. 2058 c.c., per il quale il risarcimento
può essere disposto in forma specifica, o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario, per
equivalente pecuniario (Cass. n. 14449/1999, Cass. n. 10624/1996, Cass. n. 5103/1995, Cass.
n. 3037/1995, Cass. n. 1406/1989, Cass. n. 2763/1984).
Fermo restando il disposto dell’art. 2058 comma 2 c.c., che esclude il solo risarcimento in
forma specifica ove troppo gravoso, l’appaltatore è tenuto alla garanzia indipendentemente
dall’entità della somma di denaro occorrente per l’eliminazione dei vizi (Cass. n. 1203/1998,
Cass. n. 1686/1991, Cass. n. 1948/1989, Cass. n. 241/1985).
27
Quanto all’eventualità per la quale l’appaltatore riconosca l’esistenza dei vizi, è vero
che l’art. 1669 c.c. non richiama il disposto dell’art. 1667 c.c., che prevede in tal caso la
superfluità della denuncia da parte del committente; tuttavia, si è ritenuto tale prescrizione
come espressione di un principio generale, come tale applicabile anche all’ipotesi di cui
all’art. 1669 c.c. (Cass. n. 11672/2000, Cass. n. 6682/2000, Cass. n. 11272/1995, Cass. n.
6404/1984, Cass. n. 4936/1981).
Infine, deve essere rimarcato come la Suprema Corte abbia chiarito che la
responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, rivestendo l’articolo in
parola natura di norma speciale e derogatoria rispetto a quella generale codificata dall’art.
2043 c.c. (per la pacifica giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass. n. 4622/2002, Cass. n.
6997/2001, Cass. n. 15488/2000, Cass. n. 13003/2000, Cass. n. 6997/2000, Cass. n.
1290/2000, Cass. n. 81/2000. Contra la maggioritaria dottrina, a favore di un ricostruzione nei
termini di responsabilità contrattuale: cfr. in particolare Abello97, Cianflone98, Costanza99,
Giannattasio100, Marinelli101, Musolino102, Rubino103).
Tale inquadramento dogmatico comporta che l’obbligazione risarcitoria non opera solo a
carico dell’appaltatore nei confronti del committente, e cioè tra le parti contrattuali, come nel
caso dei vizi di cui all’art. 1667 c.c.; ma ben può essere invocata da qualsiasi danneggiato
terzo rispetto al contratto di appalto, quale l’acquirente, nei confronti del costruttore-venditore
(ex pluribus, cfr. Cass. n. 4622/2002, Cass. n. 12406/2001, Cass. n. 13003/2000, Cass. n.
10719/2000, Cass. n. 8109/1997, Cass. n. 6393/1996, Cass. n. 1081/1995, Cass. n.
10218/1994, Cass. n. 7550/1994, Cass. n. 5514/1994, Cass. n. 5002/1994, Cass. n. 4198/1994,
Cass. n. 12304/1993, Cass. n. 4900/1993, Cass. n. 13112/1992, Cass. n. 11450/1992, Cass. n.
2805/1990, Cass. n. 8/1990).
8. E’ configurabile una responsabilità per vizi
dell’appaltatore ove siano presenti anche un progettista od
un direttore dei lavori?
7.1 La responsabilità ex art. 1667 c.c.
E’ certamente consueto che, nel caso di appalti relativi ad opere di una certa
importanza o complessità, all’attività dell’appaltatore si affianchi quella del direttore dei
lavori, nominato dal committente, e/o del progettista. Ciò posto, è di tutta evidenza che, in tali
situazioni, è necessario chiarire il rapporto tra le responsabilità dei singoli nell’eventualità
della presenza di vizi dell’opera.
Con riferimento ai vizi di cui all’art. 1667 c.c. ed alla presenza di un progettista, non è
in discussione che lo stesso risponda verso il committente nel caso in cui i vizi siano
riconducibili ad un errore del progetto.
97
Abello, Appalto, in Trattato di dir. civ., diretto da Fiore e Brugi, 1992, 670.
Cianflone, Appalto di opere pubbliche, 1996, 826.
99
Costanza, voce Perimento e deterioramento dell’opera, in Enc. Dir., XXXIII, 1983, 64.
100
Giannattasio, L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu-Messineo, 1977, 226.
101
Marinelli, La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669: un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in Giust.
Civ., 1983, I, 948.
102
Musolino, La responsabilità dell’appaltatore, in Riv. Trim. appalti, 1993, 119.
103
Rubino, L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1993, pag. 580;
e Rubino-Iudica, voce Appalto, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro quarto, delle
obbligazioni, artt. 1665-1667, 1992, 424.
98
28
Tuttavia, ha spiegato la giurisprudenza come, in questo caso, l’appaltatore risponda
solidalmente con il progettista nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia
tempestivamente denunciati al committente; ovvero anche nel caso in cui, pur non essendosi
accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali
cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine
di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare
alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze.
Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori
non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso;
ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente,
questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto
ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus
minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro
subordinato (ex pluribus, cfr. Cass. n. 1154/2002, Cass. n. 10550/2001, Cass. n. 14598/2000,
Cass. n. 11783/2000, Cass. n. 6088/2000, Cass. n. 187/2000, Cass. n. 8075/1999, Cass. n.
5455/1999, Cass. n. 3520/1997, Cass. n. 8395/1996, Cass. n. 169/1996, Cass. n. 5099/1995,
Cass. n. 967/1994, Cass. n. 11290/1993, Cass. n. 6171/1993, Cass. n. 4921/1993, Cass. n.
3050/1992, Cass. n. 13039/1991).
Simili considerazioni valgono, sempre in tema di vizi ex art. 1667 c.c., relativamente
all’opera del direttore dei lavori.
Infatti, il direttore risponde nei confronti del committente, ed in solido con l’appaltatore, nel
caso in cui i vizi derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del
direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto (ex
pluribus, cfr. Cass. n. 194/2002, Cass. n. 15124/2001, Cass. n. 11359/2000, Cass. n.
7180/2000, Cass. n. 3264/1995, Cass. n. 3801/1991). Parimenti, nel caso poi i vizi derivino da
carenze progettuali, ferma la responsabilità del progettista e dell’appaltatore in base a quanto
sopra argomentato, nei confronti del committente è tenuto a rispondere solidalmente anche il
direttore dei lavori, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità
dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della
tecnica (da ultimo, cfr. Cass. n. 15124/2001, Cass. n. 11359/2000, Cass. n. 7180/2000), fino al
punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali (Cass. n. 7180/2000).
Essendo poi l’obbligazione del direttore dei lavori un’obbligazione di mezzi e non di risultati,
ad essa non si applica la disciplina dell’art. 2226 c.c., con la conseguenza che l’accettazione
dell’opera oggetto dell’appalto da parte del committente, non esonera il direttore dalla
responsabilità nei confronti del committente stesso per inadempimento delle obbligazioni
assunte (Cass. n. 3269/1995, Cass. n. 11116/1991, Cass. n. 5463/1985).
Alla stregua dei principi generali, poi, qualora il danno sia provocato da più soggetti
(id est appaltatore, e/o progettista e/o direttore dei lavori) per inadempimento rispetto a diversi
contratti (id est di appalto o d’opera) rispettivamente intercorsi tra ciascuno di essi ed il
danneggiato (id est il committente), in base alla responsabilità solidale dei debitori, il
creditore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere il risarcimento di tutto il
danno, ed il debitore escusso ha poi regresso verso ciascuno degli altri responsabili per la
ripetizione della parte da ciascuno di essi dovuta, da presumersi uguale in mancanza di un
accertamento contrario.
Infatti, al fine di ritenere la solidarietà di tutte le parti all’obbligo risarcitoria, è sufficiente che
le azioni o le omissioni di ciascuna di esse abbiano concorso in modo efficiente a produrre
l’evento, a nulla rilavando che costituiscano autonomi fatti illeciti o violazioni di norme
giuridiche diverse (per tutte, Cass. n. 13039/1991, Cass. n. 1114/1986, Cass. n. 4356/1980).
29
7.1 La responsabilità ex art. 1669 c.c.
I medesimi principi sopra esposti relativamente alla responsabilità di progettista,
direttore lavori ed appaltatore, valgono anche in tema di rovina o difetti inquadrabili
nell’ambito dell’art. 1669 c.c..
Pertanto, come già chiarito, l’appaltatore risponderà ex art. 1669 c.c. anche ove abbia agito in
presenza di un direttore dei lavori od abbia seguito un progetto, con il solo limite
dell’irresponsabilità nel caso in cui abbia agito quale nudus minister; ed il direttore dei lavori
risponderà ex art. 1669 c.c. ove abbia omesso di riscontrare la progressiva conformità
dell’opera al progetto o non abbia controllato che le modalità dell’esecuzione dell’opera
fossero in linea anche con le regole della tecnica (ex pluribus, cfr. Cass. n. 1290/2000, Cass.
n. 187/2000, Cass. n. 8838/1999, Cass. n. 5455/1999, Cass. n. 2745/1999, Cass. n. 8689/1998,
Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 8395/1996, Cass. n. 7550/1995, Cass. n. 8904/1994, Cass. n.
11290/1993, Cass. n. 4900/1993, Cass. n. 3050/1992, Cass. n. 2123/1991, Cass. n.
5690/1990).
Peraltro, deve essere evidenziato che l’azione ex art. 1669 c.c. può essere esperita non
solo dal committente nei confronti di appaltatore, progettista e direttore dei lavori,
solidalmente tra loro, così come nel caso dell’art. 1667 c.c..
Ma può altresì essere esperita, in ragione della sua natura extracontrattuale sulla quale ci si è
diffusamente soffermati nel capitolo precedente, ed a differenza dell’azione contrattuale ex
art. 1667 c.c., da parte del terzo acquirente nei confronti del costruttore-venditore,
dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, per i danni subiti (ex pluribus, cfr.
Cass. n. 12406/2001, Cass. n. 13003/2000, Cass. n. 10719/2000, Cass. n. 8109/1997, Cass. n.
7619/1997, Cass. n. 5002/1994, Cass. n. 12304/1993, Cass. n. 4900/1993, Cass. n.
2805/1990).
Anche in questa sede, va infatti chiarito che la solidarietà dal lato passivo non è
esclusa dal fatto che le azioni o le omissioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o
violazioni di norme giuridiche provenienti da fonti diverse, se le singole azioni od omissioni
di venditore, appaltatore, progettista e direttore dei lavori, concorrono tutte in modo
casualmente efficiente a produrre l’illecito extracontrattuale previsto dalla norma (Cass. n.
7992/1997, Cass. n. 8904/1994, Cass. n. 11290/1993, Cass. n. 4900/1993, Cass. n. 1406/1989,
Cass. n. 2676/1984, Cass. n. 5342/1982).
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