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Prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Avv. Marina Tona - Partner Trifirò & Partners - Avvocati Via San Barnaba, 32 – 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 – www.trifiro.it 1 La riforma Fornero ha aggiunto alla disciplina dei contratti a progetto l’art. 69 bis relativo alle «prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro autonomo» il cui compenso è pagato dietro emissione di una o più fatture. 2 Obiettivo della norma Al fine di impedire elusioni alla disciplina del rapporto a progetto e limitare le pratiche abusive (le cd. false partite IVA), la Riforma ha previsto che, a prescindere dalle modalità con cui il corrispettivo viene erogato, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni che presentino almeno 2 dei tre indicatori previsti dalla legge. 3 Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; che il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. «doppia presunzione» o «presunzione al quadrato» Si tratta, a ben vedere, di una “ doppia presunzione” poiché: a) un contratto di consulenza, in presenza dei presupposti di cui sopra, si presume una collaborazione coordinata e continuativa; b) in applicazione dell’art. 69 della legge Biagi, in mancanza di specificazione di un progetto nel contratto, esso si presume subordinato. 5 La prima presunzione è semplice (ammette la prova contraria) La Riforma ha, infatti, precisato che la presunzione del carattere di collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni rese alle condizioni di cui sopra consente al committente di fornire la prova contraria (dunque, si tratta di una presunzione semplice). 6 Segue. Oggetto della prova contraria La prova a carico del committente è diretta a dimostrare che il rapporto non aveva il carattere della coordinazione e/o della continuatività, ossia che: a) la prestazione è stata resa in totale autonomia; ovvero, b) a prescindere dalla complessiva durata del rapporto, si è trattato di singole prestazioni occasionali, non collegate tra loro. 7 La seconda presunzione è assoluta L’art. 69 prevede, invece, una presunzione assoluta: i rapporti di collaborazione instaurati in assenza di un progetto (perché non c’è o non è stato specificato nel contratto) «sono considerati» di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della loro costituzione. (In questo modo, il committente di un rapporto a “partita Iva” è favorito rispetto a quello di una collaborazione a progetto). 8 Le esclusioni In sede di ultima stesura della legge, sono state introdotte due ipotesi in cui la presunzione non si applica: se la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o specifiche capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell ’ esercizio concreto di attività … .. e .. … sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il reddito minimo imponibile a fini contributivi (per l ’ anno 2012 E. 18.662,50, ca. E. 1.550,00 mensili). 9 Segue. Le esclusioni La presunzione non opera, inoltre: se la prestazione è svolta nell’esercizio di attività per cui è richiesta l’iscrizione ad un ordine, appositi albi, ruoli o elenchi indicati con emanando decreto ministeriale. (La ricognizione delle attività e l’individuazione di specifici requisiti e condizioni per non essere soggetti alla presunzione verrà effettuata con decreto del Ministero del Lavoro, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, sentite le parti sociali) 10 Segue. Le esclusioni Le esclusioni limitano molto la portata della norma, inducendo a ritenere che il regime “ a partita IVA ” sia preferibile al contratto a progetto per le attività a contenuto intellettuale e/o altamente professionale. Una delle esclusioni della presunzione richiama l’art. 61 della legge Biagi, che esclude la necessità del progetto per le collaborazioni “il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l ’ iscrizione in appositi albi professionali ” ; si pongono, quindi, le stesse questioni interpretative. 11 Regime contributivo Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente. 12 Decorrenza La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 13 Regime transitorio Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 14