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Prestazioni lavorative rese in regime di lavoro

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Prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
Altre prestazioni lavorative
rese in regime di lavoro
autonomo
Avv. Marina Tona
- Partner Trifirò & Partners - Avvocati
Via San Barnaba, 32 – 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 – www.trifiro.it
1
La
riforma Fornero ha aggiunto alla disciplina dei
contratti a progetto l’art. 69 bis relativo alle «prestazioni
lavorative svolte in regime di lavoro autonomo» il cui
compenso è pagato dietro emissione di una o più
fatture.
2
Obiettivo della norma
Al
fine di impedire elusioni alla disciplina del
rapporto a progetto e limitare le pratiche abusive (le
cd. false partite IVA), la Riforma ha previsto che, a
prescindere dalle modalità con cui il corrispettivo
viene erogato, si considerano rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa le
prestazioni che presentino almeno 2 dei tre
indicatori previsti dalla legge.
3
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che
sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno
due dei seguenti presupposti:
che la collaborazione
con
il
medesimo
committente abbia una
durata
complessiva
superiore a otto mesi
annui per due anni
consecutivi;
che il corrispettivo,
anche se fatturato a
più
soggetti
riconducibili
al
medesimo
centro
d'imputazione
di
interessi, costituisca
più dell'80 per cento
dei corrispettivi annui
complessivamente
percepiti
dal
collaboratore nell'arco
di due anni solari
consecutivi;
che il collaboratore
disponga
di
una
postazione fissa di
lavoro presso una delle
sedi del committente.
«doppia presunzione» o
«presunzione al quadrato»
Si tratta, a ben vedere, di una “ doppia
presunzione” poiché:
a) un contratto di consulenza, in presenza dei
presupposti di cui sopra, si presume una
collaborazione coordinata e continuativa;
b) in applicazione dell’art. 69 della legge Biagi, in
mancanza di specificazione di un progetto nel
contratto, esso si presume subordinato.
5
La prima presunzione è semplice
(ammette la prova contraria)
La
Riforma ha, infatti, precisato che la presunzione
del carattere di collaborazione coordinata e
continuativa delle prestazioni rese alle condizioni di
cui sopra consente al committente di fornire la
prova contraria (dunque, si tratta di una presunzione
semplice).
6
Segue. Oggetto della prova contraria
La
prova a carico del committente è diretta a
dimostrare che il rapporto non aveva il carattere della
coordinazione e/o della continuatività, ossia che: a) la
prestazione è stata resa in totale autonomia; ovvero,
b) a prescindere dalla complessiva durata del
rapporto, si è trattato di singole prestazioni
occasionali, non collegate tra loro.
7
La seconda presunzione è assoluta
L’art.
69 prevede, invece, una presunzione assoluta: i
rapporti di collaborazione instaurati in assenza di un
progetto (perché non c’è o non è stato specificato nel
contratto) «sono considerati» di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, sin dalla data della loro costituzione.
(In questo modo, il committente di un rapporto a “partita Iva” è
favorito rispetto a quello di una collaborazione a progetto).
8
Le esclusioni
In sede di ultima stesura della legge, sono state introdotte due
ipotesi in cui la presunzione non si applica:
se la prestazione sia connotata
da competenze teoriche di
grado
elevato
acquisite
attraverso
significativi
percorsi
formativi
o
specifiche capacità tecnicopratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate
nell ’ esercizio concreto di
attività …
.. e ..
… sia svolta da soggetto
titolare di un reddito
annuo da lavoro autonomo
non inferiore a 1,25 volte il
reddito
minimo
imponibile
a
fini
contributivi
(per l ’ anno 2012 E.
18.662,50, ca. E. 1.550,00
mensili).
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Segue. Le esclusioni
La presunzione non opera, inoltre:
se la prestazione è svolta nell’esercizio di attività per
cui è richiesta l’iscrizione ad un ordine, appositi albi,
ruoli o elenchi indicati con emanando decreto
ministeriale.
(La ricognizione delle attività e l’individuazione di specifici requisiti e condizioni
per non essere soggetti alla presunzione verrà effettuata con decreto del Ministero del
Lavoro, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, sentite le parti
sociali)
10
Segue. Le esclusioni
Le
esclusioni limitano molto la portata della norma,
inducendo a ritenere che il regime “ a partita IVA ” sia
preferibile al contratto a progetto per le attività a contenuto
intellettuale e/o altamente professionale.
Una delle esclusioni della presunzione richiama l’art. 61 della
legge Biagi, che esclude la necessità del progetto per le
collaborazioni “il cui contenuto concreto sia riconducibile alle
attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l ’ iscrizione in appositi albi professionali ” ; si
pongono, quindi, le stesse questioni interpretative.
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Regime contributivo
Quando
la prestazione lavorativa di cui al comma 1
si configura come collaborazione coordinata e
continuativa, gli oneri contributivi derivanti
dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata
dell'INPS, sono a carico per due terzi del
committente e per un terzo del collaboratore, il
quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha
il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente.
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Decorrenza
La
presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione
dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
13
Regime transitorio
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore
della Riforma Fornero, al fine di consentire gli
opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
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