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Iva ad hoc per tram e parcheggi

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Iva ad hoc per tram e parcheggi
Gli adempimenti e le regole del regime monofase applicato anche al settore trasporti pubblici
Iva ad hoc per tram e parcheggi
Imposta
a carico dell'esercente
Fattività e non del
rivenditore
a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il
corrispondente identificativo unitario, nonché il relativo prezzo unitario,
y
entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l'ultimo giorno non festivo del
mese di consegna o spedizione;
e) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese,
risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo
a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese anteriore.
Sul registro
corrispettivi
L'esercente annota entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore ed anche entro
il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni,
anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo relativo all'emissione
o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con
microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi
percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari.
Pagine a cura
DI F R A N C O CORNAGGIA
E N O R B E R T O VILLA
B
iglietti di viaggio e parcheggi alle prese con
la contabilità Iva. Il
regime monofase applicabile a tali attività lascia
qualche dubbio nell'individuare
gli esatti adempimenti contabili
degli operatori.
Il tutto parte dall'art. 74 del
dpr 633/72 il quale stabilisce
che l'Imposta sul valore aggiunto nel caso di vendita di
documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di
persone o di documenti di sosta
relativi ai parcheggi veicolari, è
dovuta dall'esercente l'attività
di trasporto ovvero l'attività di
gestione dell'autoparcheggio,
sulla base del prezzo di vendita
al pubblico. Viene pertanto stabilita l'applicazione di un regime Iva monofase come per altri
particolari settori (per esempio
per l'editoria).
Inoltre le «operazioni di vendite al pubblico» comprendono le
prestazioni di intermediazione
con rappresentanza a esse relative, nonché tutte le operazioni
di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano
essi primari o secondari
In pratica l'obbligo di assolvimento dell'Iva viene posto in
capo all'esercente l'attività di
trasporto, anziché al rivenditore
autorizzato del servizio stesso.
Le regole applicative di tale
regime monofase sono contenute
nel decreto 30 luglio 2009.
Come esplicitato dall'art. 74 il
regime si applica a chi esercita
attività di trasporto pubblico
urbano di persone o di gestione
di parcheggi. Con riguardo alla
definizione dell' «attività di trasporto urbano» l'amministrazione finanziaria nella risoluzione
44 del 19 ottobre 1989 ha chiarito che «per esercenti attività di
trasporto pubblico urbano di persone debbono intendersi esclusivamente le aziende di pubblico
trasporto, cioè municipalizzate,
operanti in base alla disciplina
di cui al Testo unico 15 ottobre
1925, n. 2578, nonché le aziende private che svolgono servizi
pubblici urbani su concessione
comunale in virtù della legge 28
settembre 1939, n. 1822, con le
modifiche apportate da dpr 28
giugno 1955, n. 771, con il quale
è stato operato il decentramento dei servizi del ministero dei
trasporti, qualunque sia il mez-
zo utilizzato per l'effettuazione
del trasporto. Restano pertanto
escluse dalla disciplina del decreto ministeriale di cui trattasi le operazioni concernenti le
vendite dei documenti di viaggio
relativi ai trasporti pubblici di
persone che, equiparati, ai fini
della esenzione dall'Iva prevista dall'art. 10, n. 14, del dpr n.
633/1972, a quelli urbani, per
effetto dello specifico richiamo
contenuto in detta norma, non
sono considerati urbani dalle
vigenti disposizioni in materia
di trasporti in quanto non caratterizzati dall'alta frequenza
delle corse e dalla brevità degli
intervalli fra le fermate, tipiche
del trasporto urbano».
Ciò che rileva in tale definizione è che la stessa si distanzia da
quanto invece previsto in tema
di esenzione da imposta dove
invece l'art. 10, n. 14 definisce
il «trasporto pubblico urbano»
quello «effettuato nel territorio
di un comune o tra comuni non
distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri».
Già tale definizione può creare qualche problema, in quanto
dalla stessa si evince come il
regime monofase non si applica ai trasporti extraurbani. Da
ciò consegue che in presenza di
esercizio delle due attività (trasporto urbano e trasporto extra
urbano) sarà necessario applicare due differenti regimi Iva.
In sostanza sono esclusi dalla
disciplina in esame le cessioni di
titoli di viaggio relativi a quelle
tipologie di trasporti pubblici di
persone che godono dell'esenzione di cui all'art. 10, n. 14 che
però non possono per tutti gli
effetti essere trasporti urbani
per mancanza di alcuni requisiti
(come la frequenza delle corse, la
brevità delle distanze tra le fermate o il fatto di non avere una
tariffa non differenziata rispetto
alla tratta percorsa).
Il regime monofase si applica
sull'intero corrispettivo dovuto e
pertanto l'assolvimento dell'imposta sul costo del biglietto al
pubblico comprende anche quella dovuta sulle prestazioni di intermediazione e di compravendita dei rivenditori autorizzati.
Ciò è confermato dal fatto che
l'art. 2, comma 4, del dm 30 luglio 2009, stabilisce che «per i
compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni di cui
all'art. 1, comma 1, da chiunque
effettuate, l'imposta è assolta
unitariamente dall'esercente
sulla base del prezzo di vendita
al pubblico».
È infine da puntualizzare che
in forza della previsione dell'art.
19, comma 3, lett. e (vedi anche
la risoluzione n. 111/1999) chi
applica tale regime monofase ha
diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni
e servizi afferenti l'attività esercitata tra cui anche quella relative alle provvigioni corrisposte ai
rivenditori autorizzati dei titoli
di viaggio e/o di sosta.
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