Comments
Description
Transcript
Iva ad hoc per tram e parcheggi
Gli adempimenti e le regole del regime monofase applicato anche al settore trasporti pubblici Iva ad hoc per tram e parcheggi Imposta a carico dell'esercente Fattività e non del rivenditore a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonché il relativo prezzo unitario, y entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione; b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione; e) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese anteriore. Sul registro corrispettivi L'esercente annota entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore ed anche entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari. Pagine a cura DI F R A N C O CORNAGGIA E N O R B E R T O VILLA B iglietti di viaggio e parcheggi alle prese con la contabilità Iva. Il regime monofase applicabile a tali attività lascia qualche dubbio nell'individuare gli esatti adempimenti contabili degli operatori. Il tutto parte dall'art. 74 del dpr 633/72 il quale stabilisce che l'Imposta sul valore aggiunto nel caso di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Viene pertanto stabilita l'applicazione di un regime Iva monofase come per altri particolari settori (per esempio per l'editoria). Inoltre le «operazioni di vendite al pubblico» comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza a esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari In pratica l'obbligo di assolvimento dell'Iva viene posto in capo all'esercente l'attività di trasporto, anziché al rivenditore autorizzato del servizio stesso. Le regole applicative di tale regime monofase sono contenute nel decreto 30 luglio 2009. Come esplicitato dall'art. 74 il regime si applica a chi esercita attività di trasporto pubblico urbano di persone o di gestione di parcheggi. Con riguardo alla definizione dell' «attività di trasporto urbano» l'amministrazione finanziaria nella risoluzione 44 del 19 ottobre 1989 ha chiarito che «per esercenti attività di trasporto pubblico urbano di persone debbono intendersi esclusivamente le aziende di pubblico trasporto, cioè municipalizzate, operanti in base alla disciplina di cui al Testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, nonché le aziende private che svolgono servizi pubblici urbani su concessione comunale in virtù della legge 28 settembre 1939, n. 1822, con le modifiche apportate da dpr 28 giugno 1955, n. 771, con il quale è stato operato il decentramento dei servizi del ministero dei trasporti, qualunque sia il mez- zo utilizzato per l'effettuazione del trasporto. Restano pertanto escluse dalla disciplina del decreto ministeriale di cui trattasi le operazioni concernenti le vendite dei documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici di persone che, equiparati, ai fini della esenzione dall'Iva prevista dall'art. 10, n. 14, del dpr n. 633/1972, a quelli urbani, per effetto dello specifico richiamo contenuto in detta norma, non sono considerati urbani dalle vigenti disposizioni in materia di trasporti in quanto non caratterizzati dall'alta frequenza delle corse e dalla brevità degli intervalli fra le fermate, tipiche del trasporto urbano». Ciò che rileva in tale definizione è che la stessa si distanzia da quanto invece previsto in tema di esenzione da imposta dove invece l'art. 10, n. 14 definisce il «trasporto pubblico urbano» quello «effettuato nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri». Già tale definizione può creare qualche problema, in quanto dalla stessa si evince come il regime monofase non si applica ai trasporti extraurbani. Da ciò consegue che in presenza di esercizio delle due attività (trasporto urbano e trasporto extra urbano) sarà necessario applicare due differenti regimi Iva. In sostanza sono esclusi dalla disciplina in esame le cessioni di titoli di viaggio relativi a quelle tipologie di trasporti pubblici di persone che godono dell'esenzione di cui all'art. 10, n. 14 che però non possono per tutti gli effetti essere trasporti urbani per mancanza di alcuni requisiti (come la frequenza delle corse, la brevità delle distanze tra le fermate o il fatto di non avere una tariffa non differenziata rispetto alla tratta percorsa). Il regime monofase si applica sull'intero corrispettivo dovuto e pertanto l'assolvimento dell'imposta sul costo del biglietto al pubblico comprende anche quella dovuta sulle prestazioni di intermediazione e di compravendita dei rivenditori autorizzati. Ciò è confermato dal fatto che l'art. 2, comma 4, del dm 30 luglio 2009, stabilisce che «per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l'imposta è assolta unitariamente dall'esercente sulla base del prezzo di vendita al pubblico». È infine da puntualizzare che in forza della previsione dell'art. 19, comma 3, lett. e (vedi anche la risoluzione n. 111/1999) chi applica tale regime monofase ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti l'attività esercitata tra cui anche quella relative alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati dei titoli di viaggio e/o di sosta. ©Riproduzione riservata Hi