Comments
Transcript
Il regime del margine,Il Regime dei Minimi
Il regime del margine Il D.L. 41/1995 e successive modificazioni disciplina un regime IVA particolare, detto regime del margine, che si applica alla cessione dei beni usati, degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. Il regime del margine ha come scopo quello di evitare la doppia tassazione dei beni per i quali il rivenditore ha pagato un prezzo comprensivo di IVA senza poter detrarre tale imposta. Per evitare che ciò si verifichi viene assoggettata ad IVA solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di IVA. Tale differenza costituisce il cosiddetto margine. L’applicazione del regime del margine presuppone la presenza di tre requisiti: ■ ■ ■ il requisito soggettivo; il requisito oggettivo; il requisito territoriale. Il regime del margine può essere applicato solamente da taluni soggetti: vediamo quali. REQUISITO SOGGETTIVO DEL REGIME DEL MARGINE Il regime del margine si applica ai soggetti che esercitano abitualmente il commercio di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione relativamente agli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA. Ciò si verifica in caso di: ■ ■ ■ acquisto effettuato da un privato; acquisto effettuato da un soggetto passivo IVA che non ha detratto l’IVA sull’acquisto; acquisto effettuato da soggetto passivo IVA che beneficia, del regime di franchigia per le piccole imprese (esempio: regime dei minimi); acquisto effettuato da un soggetto che ha applicato all’operazione il regime speciale del margine. Il regime del margine è applicabile anche ai soggetti che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione sempre con riferimento ad acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA. In questo caso l’unico metodo applicabile è quello ordinario, detto anche analitico, e solamente in alcune ipotesi è applicabile il regime forfettario. REQUISITO OGGETTIVO DEL REGIME DEL MARGINE Il regime del margine si applica solamente ad alcune categorie particolari di beni. Esse sono: ■ ■ ■ ■ beni mobili usati suscettibili di reimpiego nel loro stato originario o previa riparazione; oggetti d’arte; oggetti d’antiquariato; oggetti da collezione. Il regime del margine non si applica alle cessioni di beni ottenuti utilizzando, quali materie prime e semilavorate, materiali ricavati da altri beni usati. E’ il caso, ad esempio, di un mobile che viene realizzato con il legno ricavato da alcune porte o quello della rigenerazione di prodotti come i pneumatici o le batterie (Circolare Ministeriale 22/06/1995 n.177). Per quanto riguarda gli oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato ai quali è applicabile il regime del margine, essi sono espressamente indicati nella tabella allegata al D.L.41/1995. Per la precisione si tratta di: A) OGGETTI D’ARTE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ quadri e quadretti simili incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) esemplari unici di ceramica, smalti su rame, fotografie eseguite dell’artista, B) OGGETTI DA COLLEZIONE ■ ■ francobolli, marche da bollo, marche postali, collezioni ed esemplari per collezioni. C) OGGETTI DI ANTIQUARIATO ■ i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00). Il regime del margine è applicabile solamente quanto sussistono i tre requisiti: soggettivo, oggettivo e territoriale. In merito al requisito territoriale va detto che, affinché il regime del margine sia applicabile è necessario che i beni siano stati acquistati in Italia o in un paese dell’Ue. Il regime del margine non si applica ai beni importati da paesi al di fuori dell’Ue. In questi casi, infatti, trattandosi di una importazione, l’IVA viene pagata in dogana e, di conseguenza, non è applicabile il regime del margine. Tuttavia, solamente per ciò che concerne gli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione importanti da rivenditori, è possibile optare per il regime del margine. L’opzione deve essere fatta in sede di dichiarazione di inizio attività o in sede di dichiarazione IVA. L’opzione vale fino a revoca e comunque almeno per il biennio successivo all’anno di effettuazione. In caso di opzione per il regime del margine si applica il metodo ordinario (detto anche analitico) Per quanto riguarda le esportazioni, va detto che il margine è non imponibile ai fini IVA nei seguenti casi: ■ ■ ■ ■ ■ cessione all’esportazione (art.8 Dpr 633/72); operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni (art.8 bis Dpr 633/72); cessioni nei confronti dei viaggiatori extracomunitari (art.38 quater Dpr 633/72); operazioni con Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art.71 Dpr 633/72); operazioni con organismi comunitari (art.72 Dpr 633/72). Inoltre il regime può essere applicato con tre metodi diversi: ■ ■ ■ ordinario (o analitico); forfettario; globale. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO I rivenditori abituali di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione che adottano il regime del margine analitico hanno l’obbligo di istituire un apposito registro di carico e scarico. Tale registro non è obbligatorio per i soggetti che effettuano solo occasionalmente tali operazioni. Il registro di carico e scarico in origine doveva essere vidimato secondo le norme IVA. Con l’abrogazione dell’obbligo di vidimazione dei registri IVA, rimane solamente l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine. Il registro è esente da imposta di bollo e può essere tenuto anche con l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili. Sul registro di carico e scarico del regime del margine occorre indicare, per ogni bene: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ la data di acquisto e quella di cessione; la natura, la qualità e la quantità del bene; il prezzo di acquisto; i costi di riparazione e le spese accessorie; il prezzo di vendita; il margine conseguito. Il prezzo di acquisto, i costi di riparazione e le spese accessorie e il prezzo di vendita vanno annotati al lordo di IVA. Gli acquisti vanno annotati nel registro di carico e scarico entro 15 giorni, ma non oltre la data di registrazione della cessione. Le cessioni vanno annotate nel registro entro il primo giorno non festivo successivo all’operazione. Esempio: acquisto del bene usato effettuato in data 13-05 vendita del bene usato effettuato in data 30-05. Poiché tra la data di acquisto e la data della vendita sono trascorsi più di 15 giorni, l’acquisto va registrato entro 15 giorni. Quindi: acquisto registrato entro il 28-05; vendita registrata entro il 31-05 (01/05 se il 31/05 è festivo). IL METODO ORDINARIO O ANALITICO Il metodo ordinario o analitico, proprio del regime del margine, è considerato il metodo di applicazione generale. Esso è applicabile dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, ma anche dai soggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni. In particolare i rivenditori abituali di tali beni possono scegliere di applicare uno qualsiasi dei tre metodi consentiti (il metodo analitico, quello forfettario o quello globale). I soggetti che effettuano solo occasionalmente la vendita di tali beni devono necessariamente applicare il regime analitico. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Applicando il regime del margine analitico, la base imponibile viene determinata con riferimento ad ogni singola operazione. Essa viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, aumentato di eventuali spese di riparazione e accessorie (tutti i prezzi di acquisto/vendita e accessori sono sempre comprensive di IVA, cioè si calcola l’iva sul prezzo di vendita ed anche sul prezzo di acquisto del bene usato). In tal modo si determina il margine lordo realizzato. Se esso è positivo, l’IVA a debito viene determinata mediante il procedimento dello scorporo in base all’aliquota IVA applicabile al bene in questione. Se il margine lordo dovesse risultare negativo sull’operazione non è dovuta l’IVA. Il margine negativo non può essere sottratto dal margine lordo relativo alle operazioni successive eventualmente poste in essere, dato che il metodo analitico prevede l’applicazione con riferimento ad ogni singola operazione. Qualora siano state effettuate cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, poiché tali operazioni sono non imponibili, il margine non deve essere calcolato. FATTURAZIONE In fattura deve essere evidenziato il corrispettivo lordo, pertanto non deve essere scorporata l’IVA. Va inoltre indicato che trattasi di “operazione in regime speciale ai sensi dell’art.36 e seguenti del DL 41/1995 e successive modificazioni”. La fattura è esente da imposta di bollo. ULTERIORI ADEMPIMENTI I rivenditori abituali che adottano il regime analitico del margine devono istituire un apposito registro di carico e scarico, detto prima. Coloro che applicano il regime del margine analitico non hanno l’obbligo di annotare nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro IVA acquisti, le fatture emesse e i corrispettivi incassati né le spese accessorie sostenute, poiché nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi devono essere annotati i margini complessivi del periodo distinti per aliquote. OPZIONE PER IL REGIME NORMALE IVA Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione, il regime normale IVA. L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio a posteriori con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione. Qualora, relativamente ad una cessione, venga applicato il regime normale IVA è obbligatoria l’emissione della fattura. Inoltre è ammessa la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto del bene e sulle operazioni accessorie. Tuttavia la detrazione diventa possibile solamente nel momento in cui il bene viene rivenduto. Pertanto la detrazione dell’iva sugli acquisti va effettuata nella liquidazione periodica in cui viene contabilizzata la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle spese accessorie nell’apposito registro. Esempio: bene acquistato nel mese di marzo; spese accessorie sostenute nel mese di marzo e nel mese di aprile; rivendita del bene nel mese di maggio. L’IVA pagata relativamente alle spese accessorie è detraibile nella liquidazione IVA del mese di maggio. IL CALCOLO DEL MARGINE CON IL METODO ANALITICO Nel regime del margine analitico per poter determinare la base imponibile e l’IVA relative ad un’operazione di vendita occorre calcolare, innanzitutto, il suo margine. Il margine è dato da: PREZZO DI VENDITA (IVA compresa) - PREZZO DI ACQUISTO (IVA compresa) - SPESE DI RIPARAZIONE E SPESE ACCESSORIE DI ACQUISTO (IVA compresa). Si precisa che nel calcolo del margine si deve tenere conto delle sole spese accessorie relative all’acquisto, mentre non si deve tenere conto delle eventuali spese accessorie relative alla vendita (quali ad esempio spese di trasporto, provvigioni ad agenti e rappresentanti, ecc.). Esempio: Prezzo di vendita: 1.126. Prezzo di acquisto: 300 Spese di riparazione: 100. Spese di trasporto a carico del venditore 121. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Aliquota applicabile: 21%. Ecco come viene effettuato il calcolo del margine: Prezzo di vendita 1.126 - Prezzo di acquisto - 300 - Spese riparazione - 100 = Margine = 726 Nel calcolo del margine non si tiene conto delle spese di trasporto trattandosi di spese accessorie alla vendita. Una volta stabilito l’ammontare del margine, occorre procedere alla determinazione della base imponibile, che viene calcolata effettuando lo scorporo dell’IVA dal margine in base all’aliquota IVA applicabile al bene in questione. Nel nostro esempio l’aliquota IVA applicabile è quella del 21%. Quindi lo scorporo si effettua moltiplicando il margine per 100 e dividendo il valore ottenuto per 121 (oppure semplicemente diviso 1.21) Margine 726 Base imponibile =Margine x 100/121 726 x 100/121 = 600 IVA =Base imponibile x 21% 600 x 21% = 126 L’IVA relativa all’operazione è pari a 126 euro. Ora supponiamo che l’impresa effettui la liquidazione IVA mensilmente e che nello stesso mese vengano effettuate solamente altre due operazioni. Seconda operazione: Prezzo di vendita: 750. Prezzo di acquisto: 500. Spese di riparazione: 300. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Aliquota applicabile: 21%. Ecco come viene effettuato il calcolo del margine: Prezzo di vendita 750 - Prezzo di acquisto - 500 - Spese riparazione - 300 = Margine negativo = -50 Poiché il margine lordo risulta negativo su questa seconda operazione non è dovuta l’IVA. Passiamo ad esaminare l’ultima operazione effettuata nel corso del mese. Terza operazione: Prezzo di vendita: 962 Prezzo di acquisto: 450 Spese di riparazione: 270 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA Aliquota applicabile: 21%. Procediamo con i nostri calcoli: Prezzo di vendita 962 - Prezzo di acquisto - 450 - Spese riparazione - 270 = Margine = 242 Margine 242 Base imponibile =Margine x 100/121 242 x 100/121 = 200 IVA = Base imponibile x 21% 200 x 21% = 42 L’IVA da versare relativa al mese in esame è pari a: IVA I operazione 126 IVA II operazione 0 IVA III operazione 42 Totale IVA da versare 168 Il prezzo di vendita, il prezzo di acquisto, le spese di riparazione e le spese accessorie di acquisto: Tutti questi valori devono essere presi al lordo di IVA. N.B.: Va precisato che l’IVA è indetraibile se si tratta di spese di riattivazione di beni usati destinati alla vendita. L’IVA, invece, è detraibile nei modi ordinari se trattasi di spese di manutenzione e riparazione di beni acquistati per essere destinati ad uso strumentale nell’esercizio dell’impresa. Le spese accessorie e le spese di riparazione del bene vanno considerate nel calcolo del margine solamente nel caso in cui esse si riferiscono a prestazioni rese da terzi. Di esse, invece, non si tiene conto nel calcolo del margine se sono eseguite dal rivenditore stesso con la propria struttura interna. Le spese di ripristino non sono rilevanti ai fini del calcolo del margine nel caso di soggetti che effettuano occasionalmente la vendita di beni usati o di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. IL METODO FORFETTARIO O PERCENTUALE Il metodo forfettario o percentuale, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati. Il regime forfettario del margine è applicabile solamente ai seguenti beni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante; francobolli da collezione, collezioni di francobolli; parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche; libri di antiquariato; prodotti editoriali, prodotto editoriali di antiquariato; beni ceduti in forma ambulante. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Con il regime del margine forfettario, il margine lordo viene calcolato applicando una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA. La percentuale da applicare varia in funzione del tipo di bene oggetto della cessione. Le percentuali fissate dalla legge sono: 60% Cessioni di oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca, non è determinabile1 o è irrilevante. 1 50% Cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche.Cessioni di libri di antiquariato ceduti in sede fissa.Cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante (esclusi i prodotti editoriali di antiquariato). 25% Cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti.Cessione di prodotti editoriali (esclusi quelli di antiquariato ceduti in sede fissa). - Il prezzo di acquisto è indeterminabile quanto l’acquisto è avvenuto a stock. La percentuale forfettaria è considerata comprensiva di tutti i costi che rientrerebbero nel margine analitico. Quindi non è detraibile l’IVA assolta sulle spese accessorie e di riparazione. Una volta determinato il margine si procede allo scorporo dell’IVA. I soggetti che adottano il regime forfettario del margine non devono istituire il registro di carico e scarico. La vendita deve essere annotata, al lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in un’apposita colonna. La registrazione va fatta con le regole e nei termini consueti. Non esiste nessun obbligo di registrazione degli acquisti: i relativi documenti devono essere semplicemente numerati progressivamente e conservati. OPZIONE PER IL REGIME NORMALE IVA Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione, il regime normale IVA. L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio a posteriori con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione. (vedi sopra). CALCOLO BASE IMPONIBILE METODO FORFETTARIO Nel regime del margine forfettario, per poter determinare la base imponibile e l’IVA, relative ad un’operazione di vendita occorre applicare una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA (percentuale che varia a seconda del tipo di bene). Esempio: Vendita di un oggetto d’arte al quale è applicabile la percentuale forfettaria del 60%. Il prezzo di vendita è pari a 1.210. Aliquota applicabile: 21%. Ecco come viene effettuato il calcolo del margine: Prezzo di vendita 1.210 Percentuale 60%: 1.210 x 60% = 726 Nel calcolo del margine non si tiene conto di eventuali spese accessorie e di riparazione, e si rammenta, inoltre, che l’IVA assolta su tali spese non è detraibile. Una volta stabilito l’ammontare del margine, occorre procedere alla determinazione della base imponibile. Essa viene calcolata effettuando lo scorporo dell’IVA dal margine in base all’aliquota IVA applicabile al bene in questione. Nel nostro esempio avremo: Margine 726 Base imponibile = (Margine x 100/121) 726 x 100/121 = 600 IVA = Base imponibile x 21% 600 x 21% = 126 L’IVA relativa all’operazione è pari a 126 euro. IL METODO GLOBALE Il metodo globale del regime del margine, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati. Il metodo globale del regime del margine si applica solamente ai rivenditori abituali e mai a quelli occasionali. Il regime globale del margine è applicabile nel caso di rivenditori abituali dei seguenti beni: ■ ■ ■ ■ ■ veicoli; monete e altri oggetti da collezione; materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento compresi quelli accessori; beni, anche se di generi diversi, acquistati per masse con compendio unitario e con prezzo indistinto; qualsiasi altro bene con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro. Sono in ogni caso escluse dall’applicazione del metodo globale le cessioni di: ■ ■ ■ prodotti editoriali di antiquariato e prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; francobolli da collezione e collezioni di francobolli; parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. Per tali beni si applica sempre il regime forfettario del margine. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Con il regime del margine globale, il margine lordo non viene calcolato con riferimento alla singola operazione, bensì come differenza tra l’ammontare delle cessioni e quello degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivamente effettuati nel mese o nel trimestre. Un’eccezione a tale regola si ha nel caso in cui siano state effettuate: ■ cessioni all’esportazione; ■ operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. Tali operazioni non sono imponibili ai fini IVA, di conseguenza il costo di acquisto di tali beni non deve concorrere al calcolo del margine globale. Nello stesso modo occorre operare qualora un bene, il cui costo di acquisto è stato considerato nel calcolo del margine globale, venga successivamente rottamato. Qualora dovesse essere determinato un margine negativo esso genera un credito di margine (non d’imposta) che viene portato in diminuzione del margine globale del periodo successivo. Una volta determinato il margine globale si procede allo scorporo dell’IVA. Nel caso in cui, sui beni entrati nel conteggio del margine, si devono applicare aliquote IVA diverse, si procede calcolando i rapporti tra i corrispettivi soggetti alle differenti aliquote e quelli globali e scomponendo, successivamente, il margine globale in base a tali rapporti. ULTERIORI ADEMPIMENTI I soggetti che adottano il regime globale del margine devono istituire due appositi registri: ■ ■ un registro per le cessioni dei beni soggette a regime del margine; un registro per gli acquisti dei beni soggetti a regime del margine. Nel registro delle cessioni e in quello degli acquisti occorre indicare: ■ ■ ■ data dell’operazione; natura, qualità e quantità dei beni; corrispettivi lordi (nel registro delle cessioni) e prezzo di acquisto(nel registro degli acquisti) distinti per aliquote . Nel caso di acquisti per masse di beni appartenenti a categorie merceologiche diverse, nell’ambito dello stesso genere, è sufficiente annotare la quantità globale con l’indicazione del genere. Vanno invece eseguite separate annotazioni, con le rispettive quantità, nel caso in cui si acquistino per masse beni appartenenti a generi diversi (es. acquisto per masse di vestiti, scarpe e borse, appartenenti al genere dell’abbigliamento, oppure di sedie, tavoli e armadi, appartenenti al genere mobilia). Gli acquisti vanno annotati nell’apposito registro entro 15 giorni, ma non oltre la data di registrazione della cessione. Le spese di riparazione e le spese accessorie possono essere registrate anche dopo la data di registrazione della cessione, purché entro15 giorni dal ricevimento delle relative fatture. Le cessioni vanno annotate nell’apposito registro entro il primo giorno non festivo successivo all’operazione. I soggetti che applicano il regime del margine con metodo globale e, occasionalmente, effettuano anche operazioni per le quali si applica l’IVA nei modi ordinari, possono registrare queste ultime operazioni sugli stessi registri tenuti per il metodo globale, purché siano evidenziati distintamente i relativi elementi. I soggetti ammessi al metodo globale del regime del margine possono optare per il metodo analitico del margine. L’opzione riguarda tutta l’attività esercitata. L’opzione va esercitata nella dichiarazione d’inizio attività o nella dichiarazione IVA. Essa vale fino a revoca e, in ogni caso, per almeno il biennio successivo all’anno di effettuazione. Non è possibile, invece, optare per il regime normale IVA per singole operazioni. CALCOLO DELLA BASE IMPOIBILE Nel regime del margine globale, il calcolo della base imponibile e dell’IVA si effettua partendo dalla determinazione del margine lordo dato dalla differenza tra l’ammontare delle cessioni e quello degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivi del mese o del trimestre. Esempio: Liquidazione IVA mensile. Corrispettivi delle cessioni del mese: 100.000. Costi di acquisto del mese: 32.000. Spese di riparazione ed accessorie del mese: 7.500. Tutti i valori sono comprensivi di IVA. Aliquota applicabile: 21%. Ecco come viene effettuato il calcolo del margine: Corrispettivi delle cessioni 100.000 - Costi di acquisto - 32.000 - Spese di riparazione e accessorie - 7.500 Margine globale (lordo) 60.500 L’imponibile e l’IVA vengono determinate nel modo seguente: Margine globale Imponibile: 60.500 x 100/121 = IVA: 50.000 x 21% = 60.500 50.000 10.500 L’IVA da versare per il mese in esame ammonta a 10.500 €. Qualora dovesse essere determinato un margine negativo esso genera un credito di margine che viene portato in diminuzione del margine globale del periodo successivo. Esempio: Il mese di marzo si sia chiuso con un credito di margine di 5.000. Supponiamo che nel mese di aprile si verifichi la seguente situazione: Corrispettivi delle cessioni del mese di aprile: 131.550. Costi di acquisto del mese di aprile: 40.000. Spese di riparazione ed accessorie del mese di aprile: 20.000. Ecco come viene effettuato il calcolo del margine relativo al mese di aprile: Corrispettivi delle cessioni 131.550 - Costi di acquisto - 40.000 - Spese di riparazione e accessorie - 20.000 - Margine negativo del mese precedente - 5.000 Margine globale 66.550 L’imponibile e l’IVA vengono determinate nel modo seguente: Margine globale 66.550 Imponibile: 66.550 x 100/121 = 55.000 IVA: 55.000 x 21% = 11.550 Supponiamo il caso di un’impresa che ceda esclusivamente beni soggetti al regime del margine metodo globale. Supponiamo che sulle cessioni di tali beni si applichino aliquote IVA differenti e, per la precisione, le aliquote del 10% e del 21%. Inoltre immaginiamo che la nostra impresa effettui la liquidazione IVA mensile. I dati da prendere in esame per la liquidazione IVA del mese sono i seguenti: Costi di acquisto 48.000; Spese accessorie di acquisto e spese di riparazione 2.000; Corrispettivi delle cessioni 150.000. I corrispettivi delle cessioni, pari a 150.000 euro, sono: per 50.000 euro soggetti ad aliquota del 10%; per 100.000 euro soggetti ad aliquota del 21%. Vediamo come procedere al calcolo dell’IVA da versare. Per prima cosa occorre determinare il margine globale, dato dalla differenza tra i corrispettivi delle cessioni e i costi di acquisto aumentati delle spese accessorie e di riparazione. Avremo: Corrispettivi delle cessioni 150.000 - costi di acquisto - 48.000 - spese accessorie e di riparazione - 2.000 = Margine lordo = 100.000 Ora calcoliamo il rapporto tra i vari corrispettivi delle cessioni soggetti alle differenti aliquota IVA e il corrispettivo globale. Il risultato di tali rapporti, che esprimeremo in termini percentuali, va arrotondato alla seconda cifra decimale. Aliquota 10% (50.000/ 150.000) x 100 = 33,33% Aliquota 21% (100.000/ 150.000) x 100 = 66,67% Totale 100,00% Il totale delle percentuali calcole deve essere pari a 100 e qualora ciò non fosse, è necessario determinare la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare come differenza tra 100 e la somma delle altre percentuali. Ora scomponiamo il margine globale in base ai rapporti calcolati e avremo: Aliquota 10% 100.000 x 33,33% = 33.330 Aliquota 21% 100.000 x 66,67% = 66.670 Infine, effettuiamo lo scorporo dei margini così calcolati in modo da determinare la relativa base imponibile e l’IVA. Avremo: Aliquota Base imponibile IVA 10% 33.330 x 100/110 = 30.300 3.030 21% 66.670 x 100/121 = 55.099 11.571 Totale IVA 14.601 Il totale IVA da versare, relativo al mese in esame, è pari a 14.601 euro. I TRE METODI A CONFRONTO REGIME DEL MARGINE BENI Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezioneBeni mobili usati suscettibili di reimpiego anche previa lavorazione ACQUISTATI DA PrivatiSoggetti IVA che non hanno potuto detrarre l’IVA sull’acquistoOperatori comunitari esonerati nel proprio paeseOperatori in regime del margine TERRITORIALITA’ Beni acquistati in Italia o in un paese Ue METODO ANALITICO SOGGETTI Rivenditori abitualiSoggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni MARGINE Determinato per singola cessioneDato dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto aumentato delle spese accessorie (tutti al lordo di IVA)Nel caso di margine negativo non viene determinata l’imposta IVA L’IVA viene scorporata dal margine FATTURAZIONE Non va esposta l’IVA ma solamente il corrispettivo lordo ALTRI ADEMPIMENTI Istituzione registro carico e scarico OPZIONI E’ possibile optare, per singole operazioni, per il regime ordinario METODO FORFETTARIO SOGGETTI Rivenditori abitualiSoggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni BENI USATI Oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevanteFrancobolli da collezione, collezioni di francobolliParti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccanicheLibri di antiquariatoProdotti editoriali, prodotto editoriali di antiquariato MARGINE Il margine viene determinato applicando una percentuale fissata dalla legge sul corrispettivo pattuitoL’eventuale margine negativo genera un credito di margine IVA L’IVA viene scorporata dal margine FATTURAZIONE Non va esposta l’IVA ma solamente il corrispettivo lordo ALTRI ADEMPIMENTI Non va istituito il registro carico e scaricoLe vendite vanno annotate nel registro dei corrispettiviI documenti relativi agli acquisti vanno numerati progressivamente e conservati OPZIONI E’ possibile optare, per singole operazioni, per il regime ordinario METODO GLOBALE SOGGETTI Rivenditori abituali che esercitano il commercio non in forma ambulante BENI USATI VeicoliMonete e altri oggetti da collezioneMateriali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento compresi quelli accessoriBeni, anche se di generi diversi, acquistati per masse con compendio unitario o a peso con prezzo indistintoQualsiasi altro bene con prezzo d’acquisto inferiore a 516,46 euro MARGINE Determinato non con riferimento alla singola cessione, ma con riferimento alle operazioni effettuate nel mese o nel trimestreDato dalla differenza tra i corrispettivi delle cessioni e quelli degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione e accessorie, effettuati nell’arco del mese o del trimestre. I corrispettivi vanno considerati tutti al lordo di IVA FATTURAZIONE Non va esposta l’IVA ma solamente il corrispettivo lordo IVA L’IVA viene scorporata dal margine ALTRI ADEMPIMENTI Istituzione di due distinti registri: uno per le cessioni e l’altro per gli acquisti OPZIONI E’ possibile optare, con riferimento a tutta l’attività esercitata, per il regime analitico RIVENDITA DI BENE ACQUISTATO DA PRIVATO - aspetti contabili e fiscali Può accadere che un’impresa acquisti da un privato un bene mobile oggetto della propria attività e che, successivamente, si trovi a rivendere tale bene. Da un punto di vista contabile e fiscale l’acquisto non sarà stato assoggettato ad IVA poiché effettuato da privato, mancando, dunque, il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta. Esempio: l’impresa ha acquistato un bene mobile da un privato pagandolo 2.500 euro. L’impresa, all’atto dell’acquisto, avrà provveduto a rilevare il costo in contabilità: Merci c/acquisti a Debiti v/fornitori 2.500 L’operazione deve confluire sia nel libro giornale che nel registro IVA acquisti. Al momento della rivendita del bene, l’impresa dovrà applicare il regime del margine, con il metodo analitico o, per talune particolari categorie di beni con il metodo forfettario. L’operazione è rilevante ai fini IVA, ma la fattura di vendita non dovrà esporre l’IVA distintamente. l’impresa rivende il bene precedentemente acquistato a euro 3.105 IVA compresa. La fattura sarà registrata nel modo seguente: Crediti verso clienti a Ricavi per vendite 3.105 La registrazione confluisce sia nel libro giornale che nel registro delle fatture emesse. Quindi l’impresa provvederà al calcolo del margine e del relativo debito IVA. Supponendo che venga adottato il metodo del margine analitico, il calcolo sarà il seguente: Corrispettivo di vendita 3.105 - Costo di acquisto - 2.500 = Margine = 605 Base imponibile: 605 x 100/121 = 500 IVA: 500 x 21% = 105 Contabilmente occorre rettificare il ricavo per vendite dell’importo dell’IVA e rilevare il debito IVA, nel modo seguente: Ricavi per vendite a IVA a debito 105 Ricordiamo che l’impresa che vende un bene mobile precedentemente acquistato da un privato può optare, con riferimento alla singola cessione, per il regime IVA normale. In questo caso essa può detrarre l’eventuale IVA pagata su spese accessorie di acquisto e spese di riparazione del bene. Tale IVA non è detraibile, invece, se viene applicato il regime del margine dato che tali spese concorrono alla determinazione del margine stesso. FAC-SIMILE REGISTRO DI CARICO E SCARICO REGIME DEL MARGINE Riportiamo un fac simile di registro di carico e scarico del regime del margine. N. progres. N. bene AVS* Dataoperazione NaturaQualitàdel bene Quan tità Fornitore/Cliente Estremidocumen. Prezzo Costi Prezzovendita Margineconseguito acquisto riparaz./Speseaccess. * A = Acquisto/ V = Vendita/ S = Spese accessorie e di riparazione Fac-simile fattura in caso di applicazione del regime del margine (Dati dell’emittente) Cognome e Nome Via….. n…. CAP …. – Città….. Partita IVA………………/ Codice fiscale…………… (Dati del cliente) Spett.le Ditta/Ragione o Denominazione sociale………. Via….. n…. CAP …. – Città….. Partita IVA………………… Fattura ….. del ……… Descrizione Quantità Prezzo unitario Importo ….. ….. ….. …. ….. …. ….. …. Totale fattura1 (operazione soggetta al regime del margine art.36 e seguenti del DL 41/1995 e successive modificazioni. DL.41/95) ….. __________________________________________________________ Il totale fattura corrisponde al corrispettivo pattuito tra le parti. Non devono essere indicate separatamente il valore dell’imponibile e quello dell’IVA. 1- Sulla fattura non va applicata l’imposta di bollo. Fac-simile ricevuta per acquisto da privato - esempio di ricevuta rilasciata da un privato in caso di vendita (Dati del cedente – Privato) Cognome e Nome Via….. n…. CAP …. – Città….. Codice fiscale……………… (Dati del cessionario – azienda) Ditta/Ragione o Denominazione sociale………. Via….. n…. CAP …. – Città….. Partita IVA………………… Ricevuta n. ….. del ……… per acquisto di bene da privato. Descrizione del bene ……………………………….. Corrispettivo concordato ………………………….. (Operazione non imponibile ai sensi degli artt.1, 2, 4 e 5 DPR 633/72 e successive modificazioni). Firma del cedente ………………………. __________________________________________________________ Sulla ricevuta va applicata l’imposta di bollo pari a 1,81 euro nel caso in cui il corrispettivo superi l’importo di 77,42 euro. Il Regime dei Minimi E’ il regime per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti) quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all’anno precedente oppure, mediante previsione, a quello d’inizio (quindi per le nuove imprese o professioni): ■ ■ ■ ■ volume d’affari/ricavi non superiore a € 30.000,00. non effettuazione di esportazioni. assenza di dipendenti o collaboratori. acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 nei 3 anni precedenti. (ai fini dell’individuazione del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.) ■ ■ ■ ■ l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà,(sono esclusi i tirocini obbligatori per arti e professioni e le collaborazioni occasionali e i co.co.pro.). Possono accedere al regime agevolato i lavoratori disoccupati in mobilità. non applicano regimi speciali ai fini dell’IVA. non effettuano in via esclusiva cessioni di fabbricati e terreni edificabili. non partecipano a società di persone(o Srl trasparenti ) dal 1° gennaio 2012. Il nuovo regime, inoltre, può trovare applicazione al massimo per 5 anni e comunque fino ai 35 anni di età del contribuente È comunque possibile optare per l’applicazione ordinaria delle imposte (regime semplificato e ordinario), comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale. IMPORTANTE: I soggetti in possesso dei requisiti citati, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. DURATA: Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa. Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti anzi detti. TASSAZIONE: Sul reddito imponibile determinato, si applica l’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali), ridotta al 5 per cento. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Ricapitolando, l’applicazione di tale sistema comporta: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ eliminazione di qualunque obbligo contabile; determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, applicazione di un’imposta sostitutiva dei redditi e delle relative addizionali, pari al 5%, esclusione IRAP, esclusione dagli studi di settore e dai parametri, esclusione IVA, esclusione della ritenuta d’acconto, si decade immediatamente dal regime se si supera di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, Libri e registri conseguenti al regime: nessuno. GLI “EX-MINIMI” Coloro che per effetto delle disposizioni citate per il nuovo regime dei minimi, pur avendo i requisiti di cui all’art. 1, co. 96-99 della L.244/2007 non possono beneficiare di tale regime ricadono nei cd. “ex-minimi” che pur mantenendo alcune agevolazioni dovranno, in ogni caso, tornare al sistema impositivo ordinario. Si tratta di quelle persone fisiche, esercenti attività d’impresa che: ■ ■ ■ Nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 €, Nell’anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all’esportazione e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati, Nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Tale regime “ex-mimini” può essere mantenuto fino a quando non si superano i limiti di reddito o di beni strumentali detti prima, quindi non è prevista una durata. Tali soggetti: ■ ■ ■ ■ ■ Sono esclusi delle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA, presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, versamento annuale dell’ Iva, dell’acconto e del saldo dell’Irpef e relative addizionali, soggetti a ritenuta d’acconto, devono rideterminare il reddito con le regole ordinarie, per cui calcoleranno le imposte in funzione ■ ■ ■ ■ ■ ■ delle aliquote e scaglioni progressivi, sono esonerati dalla dichiarazione IRAP e quindi anche dal versamento dell’imposta, sono nuovamente sottoposti a studi di settore, conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro, comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro). gli ex minimi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sia ai fini delle dirette sia delle indirette. I tre regimi ‘‘minimi’’ allo specchio Minimi Contribuenti ammessi Nuovi minimi dal 2012 Vecchi minimi dal 2012 Persona fisica, professionista o imprenditore individuale anche se impresa familiare (sono escluse le società di persone e le società di capitali) Durata Fino al mantenimento dei requisiti • cinque anni • anche per più di cinque anni, ma non oltre l’anno in cui il contribuente compie 35 anni Fino al mantenimento dei requisiti Requisiti • Possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali: a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente; b) nessun dipendente nell’anno precedente; c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro. • Possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali: a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente; b) nessun dipendente nell’anno precedente; c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro; • inizio o proseguimento attività dal 1º gennaio 2008; • nessuna attività nei tre anni precedenti; • non deve trattarsi di prosecuzione di attività svolta da altri; • se si tratta di prosecuzione di attività svolta da altri, i ricavi dell’anno precedente non devono essere superiori al limite di 30.000 euro • Possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali: a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente; b) nessun dipendente nell’anno precedente; c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro. • Mancanza dei requisiti introdotti dalla norma in vigore dal 2012 (ad esempio, attività iniziata nel 2007 o in anni precedenti) Tassazione Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 20% Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 5% IRPEF e relative addizionali con regole ordinarie Agevolazioni Esclusione da: • IVA • IRAP • studi di settore tenuta scritture contabili Esclusione da: • IVA • IRAP • studi di settore tenuta scritture contabili Esclusione da: • IRAP • tenuta scritture contabili • versamenti IVA periodici (si versa solo il saldo annuale) Cause di decadenza del regime Perdita requisiti Perdita dei requisiti, termine del quinquennio, o compimento 35 anni Perdita dei requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007 Opzione Comportamento concludente È possibile applicare il regime ordinario Il regime ordinario vincola per un triennio (poi comportamento concludente)