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Il regime del margine,Il Regime dei Minimi

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Il regime del margine,Il Regime dei Minimi
Il regime del margine
Il D.L. 41/1995 e successive modificazioni disciplina un regime IVA particolare, detto regime del
margine, che si applica alla cessione dei beni usati, degli oggetti d’arte, d’antiquariato e
da collezione.
Il regime del margine ha come scopo quello di evitare la doppia tassazione dei beni per i quali il
rivenditore ha pagato un prezzo comprensivo di IVA senza poter detrarre tale imposta.
Per evitare che ciò si verifichi viene assoggettata ad IVA solamente la differenza tra il prezzo di
vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di IVA. Tale differenza costituisce il cosiddetto margine.
L’applicazione del regime del margine presuppone la presenza di tre requisiti:
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il requisito soggettivo;
il requisito oggettivo;
il requisito territoriale.
Il regime del margine può essere applicato solamente da taluni soggetti: vediamo quali.
REQUISITO SOGGETTIVO DEL REGIME DEL MARGINE
Il regime del margine si applica ai soggetti che esercitano abitualmente il commercio di beni
usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione relativamente agli acquisti
effettuati senza applicazione dell’IVA.
Ciò si verifica in caso di:
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acquisto effettuato da un privato;
acquisto effettuato da un soggetto passivo IVA che non ha detratto l’IVA sull’acquisto;
acquisto effettuato da soggetto passivo IVA che beneficia, del regime di franchigia per le piccole
imprese (esempio: regime dei minimi);
acquisto effettuato da un soggetto che ha applicato all’operazione il regime speciale del margine.
Il regime del margine è applicabile anche ai soggetti che effettuano occasionalmente cessioni
di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione sempre con riferimento ad
acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA. In questo caso l’unico metodo applicabile è
quello ordinario, detto anche analitico, e solamente in alcune ipotesi è applicabile il regime
forfettario.
REQUISITO OGGETTIVO DEL REGIME DEL MARGINE
Il regime del margine si applica solamente ad alcune categorie particolari di beni.
Esse sono:
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beni mobili usati suscettibili di reimpiego nel loro stato originario o previa riparazione;
oggetti d’arte;
oggetti d’antiquariato;
oggetti da collezione.
Il regime del margine non si applica alle cessioni di beni ottenuti utilizzando, quali materie prime e
semilavorate, materiali ricavati da altri beni usati. E’ il caso, ad esempio, di un mobile che viene
realizzato con il legno ricavato da alcune porte o quello della rigenerazione di prodotti come i
pneumatici o le batterie (Circolare Ministeriale 22/06/1995 n.177).
Per quanto riguarda gli oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato ai quali è applicabile il
regime del margine, essi sono espressamente indicati nella tabella allegata al D.L.41/1995.
Per la precisione si tratta di:
A) OGGETTI D’ARTE
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quadri e quadretti simili
incisioni, stampe e litografie originali,
opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria,
arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00)
esemplari unici di ceramica,
smalti su rame,
fotografie eseguite dell’artista,
B) OGGETTI DA COLLEZIONE
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francobolli, marche da bollo, marche postali,
collezioni ed esemplari per collezioni.
C) OGGETTI DI ANTIQUARIATO
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i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00
00).
Il regime del margine è applicabile solamente quanto sussistono i tre requisiti: soggettivo, oggettivo
e territoriale.
In merito al requisito territoriale va detto che, affinché il regime del margine sia applicabile è
necessario che i beni siano stati acquistati in Italia o in un paese dell’Ue.
Il regime del margine non si applica ai beni importati da paesi al di fuori dell’Ue. In questi casi,
infatti, trattandosi di una importazione, l’IVA viene pagata in dogana e, di conseguenza, non è
applicabile il regime del margine. Tuttavia, solamente per ciò che concerne gli oggetti d’arte, di
antiquariato e da collezione importanti da rivenditori, è possibile optare per il regime del margine.
L’opzione deve essere fatta in sede di dichiarazione di inizio attività o in sede di dichiarazione IVA.
L’opzione vale fino a revoca e comunque almeno per il biennio successivo all’anno di effettuazione.
In caso di opzione per il regime del margine si applica il metodo ordinario (detto anche analitico)
Per quanto riguarda le esportazioni, va detto che il margine è non imponibile ai fini IVA nei seguenti
casi:
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cessione all’esportazione (art.8 Dpr 633/72);
operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni (art.8 bis Dpr 633/72);
cessioni nei confronti dei viaggiatori extracomunitari (art.38 quater Dpr 633/72);
operazioni con Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art.71 Dpr 633/72);
operazioni con organismi comunitari (art.72 Dpr 633/72).
Inoltre il regime può essere applicato con tre metodi diversi:
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ordinario (o analitico);
forfettario;
globale.
IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
I rivenditori abituali di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione che adottano
il regime del margine analitico hanno l’obbligo di istituire un apposito registro di carico e
scarico.
Tale registro non è obbligatorio per i soggetti che effettuano solo occasionalmente tali operazioni.
Il registro di carico e scarico in origine doveva essere vidimato secondo le norme IVA. Con
l’abrogazione dell’obbligo di vidimazione dei registri IVA, rimane solamente l’obbligo di numerazione
progressiva delle pagine. Il registro è esente da imposta di bollo e può essere tenuto anche con
l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili.
Sul registro di carico e scarico del regime del margine occorre indicare, per ogni bene:
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la data di acquisto e quella di cessione;
la natura, la qualità e la quantità del bene;
il prezzo di acquisto;
i costi di riparazione e le spese accessorie;
il prezzo di vendita;
il margine conseguito.
Il prezzo di acquisto, i costi di riparazione e le spese accessorie e il prezzo di vendita vanno
annotati al lordo di IVA.
Gli acquisti vanno annotati nel registro di carico e scarico entro 15 giorni, ma non oltre la data di
registrazione della cessione.
Le cessioni vanno annotate nel registro entro il primo giorno non festivo successivo all’operazione.
Esempio:
acquisto del bene usato effettuato in data 13-05
vendita del bene usato effettuato in data 30-05.
Poiché tra la data di acquisto e la data della vendita sono trascorsi più di 15 giorni, l’acquisto va
registrato entro 15 giorni. Quindi:
acquisto registrato entro il 28-05;
vendita registrata entro il 31-05 (01/05 se il 31/05 è festivo).
IL METODO ORDINARIO O ANALITICO
Il metodo ordinario o analitico, proprio del regime del margine, è considerato il metodo di
applicazione generale.
Esso è applicabile dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati,
di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, ma anche dai soggetti che
effettuano occasionalmente la vendita di tali beni.
In particolare i rivenditori abituali di tali beni possono scegliere di applicare uno qualsiasi dei tre
metodi consentiti (il metodo analitico, quello forfettario o quello globale).
I soggetti che effettuano solo occasionalmente la vendita di tali beni devono necessariamente
applicare il regime analitico.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Applicando il regime del margine analitico, la base imponibile viene determinata con riferimento
ad ogni singola operazione.
Essa viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, aumentato
di eventuali spese di riparazione e accessorie (tutti i prezzi di acquisto/vendita e accessori sono
sempre comprensive di IVA, cioè si calcola l’iva sul prezzo di vendita ed anche sul prezzo di acquisto
del bene usato).
In tal modo si determina il margine lordo realizzato. Se esso è positivo, l’IVA a debito viene
determinata mediante il procedimento dello scorporo in base all’aliquota IVA applicabile al bene in
questione.
Se il margine lordo dovesse risultare negativo sull’operazione non è dovuta l’IVA. Il margine
negativo non può essere sottratto dal margine lordo relativo alle operazioni successive
eventualmente poste in essere, dato che il metodo analitico prevede l’applicazione con riferimento
ad ogni singola operazione.
Qualora siano state effettuate cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, poiché tali
operazioni sono non imponibili, il margine non deve essere calcolato.
FATTURAZIONE
In fattura deve essere evidenziato il corrispettivo lordo, pertanto non deve essere scorporata
l’IVA. Va inoltre indicato che trattasi di “operazione in regime speciale ai sensi dell’art.36 e seguenti
del DL 41/1995 e successive modificazioni”.
La fattura è esente da imposta di bollo.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
I rivenditori abituali che adottano il regime analitico del margine devono istituire un
apposito registro di carico e scarico, detto prima.
Coloro che applicano il regime del margine analitico non hanno l’obbligo di annotare nei registri
delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro IVA acquisti, le fatture emesse e i corrispettivi
incassati né le spese accessorie sostenute, poiché nei registri delle fatture emesse o
dei corrispettivi devono essere annotati i margini complessivi del periodo distinti per
aliquote.
OPZIONE PER IL REGIME NORMALE IVA
Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione,
il regime normale IVA. L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio a posteriori con la
dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione.
Qualora, relativamente ad una cessione, venga applicato il regime normale IVA è obbligatoria
l’emissione della fattura. Inoltre è ammessa la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto del bene e
sulle operazioni accessorie. Tuttavia la detrazione diventa possibile solamente nel momento in cui il
bene viene rivenduto.
Pertanto la detrazione dell’iva sugli acquisti va effettuata nella liquidazione periodica in cui viene
contabilizzata la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle spese accessorie nell’apposito
registro.
Esempio:
bene acquistato nel mese di marzo;
spese accessorie sostenute nel mese di marzo e nel mese di aprile;
rivendita del bene nel mese di maggio.
L’IVA pagata relativamente alle spese accessorie è detraibile nella liquidazione IVA del mese di
maggio.
IL CALCOLO DEL MARGINE CON IL METODO ANALITICO
Nel regime del margine analitico per poter determinare la base imponibile e l’IVA relative ad
un’operazione di vendita occorre calcolare, innanzitutto, il suo margine.
Il margine è dato da:
PREZZO DI VENDITA (IVA compresa)
- PREZZO DI ACQUISTO (IVA compresa)
- SPESE DI RIPARAZIONE E SPESE ACCESSORIE DI ACQUISTO (IVA compresa).
Si precisa che nel calcolo del margine si deve tenere conto delle sole spese
accessorie relative all’acquisto, mentre non si deve tenere conto delle eventuali spese accessorie
relative alla vendita (quali ad esempio spese di trasporto, provvigioni ad agenti e rappresentanti,
ecc.).
Esempio:
Prezzo di vendita: 1.126.
Prezzo di acquisto: 300
Spese di riparazione: 100.
Spese di trasporto a carico del venditore 121.
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
Aliquota applicabile: 21%.
Ecco come viene effettuato il calcolo del margine:
Prezzo di vendita
1.126
- Prezzo di acquisto
- 300
- Spese riparazione
- 100
= Margine
= 726
Nel calcolo del margine non si tiene conto delle spese di trasporto trattandosi di spese accessorie
alla vendita.
Una volta stabilito l’ammontare del margine, occorre procedere alla determinazione della base
imponibile, che viene calcolata effettuando lo scorporo dell’IVA dal margine in base all’aliquota
IVA applicabile al bene in questione.
Nel nostro esempio l’aliquota IVA applicabile è quella del 21%. Quindi lo scorporo si effettua
moltiplicando il margine per 100 e dividendo il valore ottenuto per 121 (oppure semplicemente
diviso 1.21)
Margine
726
Base imponibile =Margine x
100/121
726 x 100/121 =
600
IVA =Base imponibile x 21%
600 x 21% =
126
L’IVA relativa all’operazione è pari a 126 euro.
Ora supponiamo che l’impresa effettui la liquidazione IVA mensilmente e che nello stesso mese
vengano effettuate solamente altre due operazioni.
Seconda operazione:
Prezzo di vendita: 750. Prezzo di acquisto: 500.
Spese di riparazione: 300.
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Aliquota applicabile: 21%.
Ecco come viene effettuato il calcolo del margine:
Prezzo di vendita
750
- Prezzo di acquisto
- 500
- Spese riparazione
- 300
= Margine negativo
= -50
Poiché il margine lordo risulta negativo su questa seconda operazione non è dovuta l’IVA.
Passiamo ad esaminare l’ultima operazione effettuata nel corso del mese.
Terza operazione:
Prezzo di vendita: 962
Prezzo di acquisto: 450 Spese di riparazione: 270
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Aliquota applicabile: 21%.
Procediamo con i nostri calcoli:
Prezzo di vendita
962
- Prezzo di acquisto
- 450
- Spese riparazione
- 270
= Margine
= 242
Margine
242
Base imponibile =Margine x
100/121
242 x 100/121 =
200
IVA = Base imponibile x 21%
200 x 21% =
42
L’IVA da versare relativa al mese in esame è pari a:
IVA I operazione
126
IVA II operazione
0
IVA III operazione
42
Totale IVA da versare
168
Il prezzo di vendita, il prezzo di acquisto, le spese di riparazione e le spese accessorie di acquisto:
Tutti questi valori devono essere presi al lordo di IVA.
N.B.: Va precisato che l’IVA è indetraibile se si tratta di spese di riattivazione di beni usati
destinati alla vendita. L’IVA, invece, è detraibile nei modi ordinari se trattasi di spese di
manutenzione e riparazione di beni acquistati per essere destinati ad uso
strumentale nell’esercizio dell’impresa.
Le spese accessorie e le spese di riparazione del bene vanno considerate nel calcolo del margine
solamente nel caso in cui esse si riferiscono a prestazioni rese da terzi. Di esse, invece, non si
tiene conto nel calcolo del margine se sono eseguite dal rivenditore stesso con la propria struttura
interna.
Le spese di ripristino non sono rilevanti ai fini del calcolo del margine nel caso di soggetti che
effettuano occasionalmente la vendita di beni usati o di oggetti d’arte, di antiquariato e da
collezione.
IL METODO FORFETTARIO O PERCENTUALE
Il metodo forfettario o percentuale, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche
categorie di beni usati.
Il regime forfettario del margine è applicabile solamente ai seguenti beni:
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oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante;
francobolli da collezione, collezioni di francobolli;
parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche;
libri di antiquariato;
prodotti editoriali, prodotto editoriali di antiquariato;
beni ceduti in forma ambulante.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Con il regime del margine forfettario, il margine lordo viene calcolato applicando
una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA.
La percentuale da applicare varia in funzione del tipo di bene oggetto della cessione.
Le percentuali fissate dalla legge sono:
60%
Cessioni di oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto
manca, non è determinabile1 o è irrilevante.
1
50%
Cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di
apparecchiature elettromeccaniche.Cessioni di libri di
antiquariato ceduti in sede fissa.Cessioni di beni da parte di
soggetti che operano esclusivamente in forma
ambulante (esclusi i prodotti editoriali di antiquariato).
25%
Cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti
da ambulanti.Cessione di prodotti editoriali (esclusi quelli di
antiquariato ceduti in sede fissa).
- Il prezzo di acquisto è indeterminabile quanto l’acquisto è avvenuto a stock.
La percentuale forfettaria è considerata comprensiva di tutti i costi che rientrerebbero nel
margine analitico. Quindi non è detraibile l’IVA assolta sulle spese accessorie e di riparazione.
Una volta determinato il margine si procede allo scorporo dell’IVA.
I soggetti che adottano il regime forfettario del margine non devono istituire il registro di carico
e scarico. La vendita deve essere annotata, al lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in
un’apposita colonna. La registrazione va fatta con le regole e nei termini consueti.
Non esiste nessun obbligo di registrazione degli acquisti: i relativi documenti devono
essere semplicemente numerati progressivamente e conservati.
OPZIONE PER IL REGIME NORMALE IVA
Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione,
il regime normale IVA. L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio a posteriori con la
dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione. (vedi sopra).
CALCOLO BASE IMPONIBILE METODO FORFETTARIO
Nel regime del margine forfettario, per poter determinare la base imponibile e l’IVA, relative
ad un’operazione di vendita occorre applicare una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo
di vendita del bene comprensivo di IVA (percentuale che varia a seconda del tipo di bene).
Esempio:
Vendita di un oggetto d’arte al quale è applicabile la percentuale forfettaria del 60%.
Il prezzo di vendita è pari a 1.210.
Aliquota applicabile: 21%.
Ecco come viene effettuato il calcolo del margine:
Prezzo di vendita
1.210
Percentuale 60%: 1.210 x 60% =
726
Nel calcolo del margine non si tiene conto di eventuali spese accessorie e di riparazione, e si
rammenta, inoltre, che l’IVA assolta su tali spese non è detraibile.
Una volta stabilito l’ammontare del margine, occorre procedere alla determinazione della base
imponibile. Essa viene calcolata effettuando lo scorporo dell’IVA dal margine in base all’aliquota
IVA applicabile al bene in questione.
Nel nostro esempio avremo:
Margine
726
Base imponibile = (Margine x 100/121)
726 x 100/121 =
600
IVA = Base imponibile x 21%
600 x 21% =
126
L’IVA relativa all’operazione è pari a 126 euro.
IL METODO GLOBALE
Il metodo globale del regime del margine, può essere applicato solamente nel caso di alcune
specifiche categorie di beni usati.
Il metodo globale del regime del margine si applica solamente ai rivenditori abituali e mai a quelli
occasionali.
Il regime globale del margine è applicabile nel caso di rivenditori abituali dei seguenti beni:
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■
■
■
■
veicoli;
monete e altri oggetti da collezione;
materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento compresi quelli accessori;
beni, anche se di generi diversi, acquistati per masse con compendio unitario e con prezzo
indistinto;
qualsiasi altro bene con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.
Sono in ogni caso escluse dall’applicazione del metodo globale le cessioni di:
■
■
■
prodotti editoriali di antiquariato e prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche.
Per tali beni si applica sempre il regime forfettario del margine.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Con il regime del margine globale, il margine lordo non viene calcolato con riferimento alla singola
operazione, bensì come differenza tra l’ammontare delle cessioni e quello degli acquisti,
aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivamente effettuati nel mese o nel
trimestre.
Un’eccezione a tale regola si ha nel caso in cui siano state effettuate:
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cessioni all’esportazione;
■
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
Tali operazioni non sono imponibili ai fini IVA, di conseguenza il costo di acquisto di tali
beni non deve concorrere al calcolo del margine globale.
Nello stesso modo occorre operare qualora un bene, il cui costo di acquisto è stato considerato nel
calcolo del margine globale, venga successivamente rottamato.
Qualora dovesse essere determinato un margine negativo esso genera un credito di
margine (non d’imposta) che viene portato in diminuzione del margine globale del periodo
successivo.
Una volta determinato il margine globale si procede allo scorporo dell’IVA.
Nel caso in cui, sui beni entrati nel conteggio del margine, si devono applicare aliquote IVA diverse,
si procede calcolando i rapporti tra i corrispettivi soggetti alle differenti aliquote e quelli globali e
scomponendo, successivamente, il margine globale in base a tali rapporti.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
I soggetti che adottano il regime globale del margine devono istituire due appositi registri:
■
■
un registro per le cessioni dei beni soggette a regime del margine;
un registro per gli acquisti dei beni soggetti a regime del margine.
Nel registro delle cessioni e in quello degli acquisti occorre indicare:
■
■
■
data dell’operazione;
natura, qualità e quantità dei beni;
corrispettivi lordi (nel registro delle cessioni) e prezzo di acquisto(nel registro degli
acquisti) distinti per aliquote .
Nel caso di acquisti per masse di beni appartenenti a categorie merceologiche diverse,
nell’ambito dello stesso genere, è sufficiente annotare la quantità globale con l’indicazione del
genere. Vanno invece eseguite separate annotazioni, con le rispettive quantità, nel caso in cui si
acquistino per masse beni appartenenti a generi diversi (es. acquisto per masse di vestiti, scarpe
e borse, appartenenti al genere dell’abbigliamento, oppure di sedie, tavoli e armadi, appartenenti al
genere mobilia).
Gli acquisti vanno annotati nell’apposito registro entro 15 giorni, ma non oltre la data di
registrazione della cessione.
Le spese di riparazione e le spese accessorie possono essere registrate anche dopo la data di
registrazione della cessione, purché entro15 giorni dal ricevimento delle relative fatture.
Le cessioni vanno annotate nell’apposito registro entro il primo giorno non
festivo successivo all’operazione.
I soggetti che applicano il regime del margine con metodo globale e, occasionalmente, effettuano
anche operazioni per le quali si applica l’IVA nei modi ordinari, possono registrare queste ultime
operazioni sugli stessi registri tenuti per il metodo globale, purché siano evidenziati
distintamente i relativi elementi.
I soggetti ammessi al metodo globale del regime del margine possono optare per il metodo
analitico del margine. L’opzione riguarda tutta l’attività esercitata.
L’opzione va esercitata nella dichiarazione d’inizio attività o nella dichiarazione IVA. Essa vale fino a
revoca e, in ogni caso, per almeno il biennio successivo all’anno di effettuazione.
Non è possibile, invece, optare per il regime normale IVA per singole operazioni.
CALCOLO DELLA BASE IMPOIBILE
Nel regime del margine globale, il calcolo della base imponibile e dell’IVA si effettua partendo
dalla determinazione del margine lordo dato dalla differenza tra l’ammontare delle cessioni e
quello degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivi del mese o
del trimestre.
Esempio:
Liquidazione IVA mensile.
Corrispettivi delle cessioni del mese: 100.000.
Costi di acquisto del mese: 32.000. Spese di riparazione ed accessorie del mese: 7.500.
Tutti i valori sono comprensivi di IVA. Aliquota applicabile: 21%.
Ecco come viene effettuato il calcolo del margine:
Corrispettivi delle cessioni
100.000
- Costi di acquisto
- 32.000
- Spese di riparazione e accessorie
- 7.500
Margine globale (lordo)
60.500
L’imponibile e l’IVA vengono determinate nel modo seguente:
Margine globale
Imponibile: 60.500 x 100/121 =
IVA: 50.000 x 21% =
60.500
50.000
10.500
L’IVA da versare per il mese in esame ammonta a 10.500 €.
Qualora dovesse essere determinato un margine negativo esso genera un credito di margine che
viene portato in diminuzione del margine globale del periodo successivo.
Esempio:
Il mese di marzo si sia chiuso con un credito di margine di 5.000.
Supponiamo che nel mese di aprile si verifichi la seguente situazione:
Corrispettivi delle cessioni del mese di aprile: 131.550.
Costi di acquisto del mese di aprile: 40.000.
Spese di riparazione ed accessorie del mese di aprile: 20.000.
Ecco come viene effettuato il calcolo del margine relativo al mese di aprile:
Corrispettivi delle cessioni
131.550
- Costi di acquisto
- 40.000
- Spese di riparazione e accessorie
- 20.000
- Margine negativo del mese precedente
- 5.000
Margine globale
66.550
L’imponibile e l’IVA vengono determinate nel modo seguente:
Margine globale
66.550
Imponibile: 66.550 x 100/121 =
55.000
IVA: 55.000 x 21% =
11.550
Supponiamo il caso di un’impresa che ceda esclusivamente beni soggetti al regime del margine
metodo globale.
Supponiamo che sulle cessioni di tali beni si applichino aliquote IVA differenti e, per la precisione, le
aliquote del 10% e del 21%.
Inoltre immaginiamo che la nostra impresa effettui la liquidazione IVA mensile.
I dati da prendere in esame per la liquidazione IVA del mese sono i seguenti:
Costi di acquisto 48.000; Spese accessorie di acquisto e spese di riparazione 2.000;
Corrispettivi delle cessioni 150.000.
I corrispettivi delle cessioni, pari a 150.000 euro, sono:
per 50.000 euro soggetti ad aliquota del 10%;
per 100.000 euro soggetti ad aliquota del 21%.
Vediamo come procedere al calcolo dell’IVA da versare.
Per prima cosa occorre determinare il margine globale, dato dalla differenza tra i corrispettivi delle
cessioni e i costi di acquisto aumentati delle spese accessorie e di riparazione. Avremo:
Corrispettivi delle cessioni
150.000
- costi di acquisto
- 48.000
- spese accessorie e di riparazione
- 2.000
= Margine lordo
= 100.000
Ora calcoliamo il rapporto tra i vari corrispettivi delle cessioni soggetti alle differenti aliquota IVA e
il corrispettivo globale. Il risultato di tali rapporti, che esprimeremo in termini percentuali, va
arrotondato alla seconda cifra decimale.
Aliquota 10%
(50.000/ 150.000) x 100 =
33,33%
Aliquota 21%
(100.000/ 150.000) x 100 =
66,67%
Totale
100,00%
Il totale delle percentuali calcole deve essere pari a 100 e qualora ciò non fosse, è necessario
determinare la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare come differenza tra 100 e
la somma delle altre percentuali.
Ora scomponiamo il margine globale in base ai rapporti calcolati e avremo:
Aliquota 10%
100.000 x 33,33% =
33.330
Aliquota 21%
100.000 x 66,67% =
66.670
Infine, effettuiamo lo scorporo dei margini così calcolati in modo da determinare la relativa base
imponibile e l’IVA. Avremo:
Aliquota
Base imponibile
IVA
10%
33.330 x 100/110 =
30.300
3.030
21%
66.670 x 100/121 =
55.099
11.571
Totale IVA
14.601
Il totale IVA da versare, relativo al mese in esame, è pari a 14.601 euro.
I TRE METODI A CONFRONTO
REGIME DEL MARGINE
BENI
Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezioneBeni mobili usati suscettibili di
reimpiego anche previa lavorazione
ACQUISTATI DA
PrivatiSoggetti IVA che non hanno potuto detrarre l’IVA sull’acquistoOperatori
comunitari esonerati nel proprio paeseOperatori in regime del margine
TERRITORIALITA’
Beni acquistati in Italia o in un paese Ue
METODO ANALITICO
SOGGETTI
Rivenditori abitualiSoggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni
MARGINE
Determinato per singola cessioneDato dalla differenza tra prezzo di vendita e
prezzo di acquisto aumentato delle spese accessorie (tutti al lordo di IVA)Nel caso
di margine negativo non viene determinata l’imposta
IVA
L’IVA viene scorporata dal margine
FATTURAZIONE
Non va esposta l’IVA ma solamente il corrispettivo lordo
ALTRI ADEMPIMENTI
Istituzione registro carico e scarico
OPZIONI
E’ possibile optare, per singole operazioni, per il regime ordinario
METODO FORFETTARIO
SOGGETTI
Rivenditori abitualiSoggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni
BENI USATI
Oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è
irrilevanteFrancobolli da collezione, collezioni di francobolliParti o pezzi di
ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccanicheLibri di
antiquariatoProdotti editoriali, prodotto editoriali di antiquariato
MARGINE
Il margine viene determinato applicando una percentuale fissata dalla legge sul
corrispettivo pattuitoL’eventuale margine negativo genera un credito di margine
IVA
L’IVA viene scorporata dal margine
FATTURAZIONE
Non va esposta l’IVA ma solamente il corrispettivo lordo
ALTRI ADEMPIMENTI
Non va istituito il registro carico e scaricoLe vendite vanno annotate nel registro
dei corrispettiviI documenti relativi agli acquisti vanno numerati progressivamente
e conservati
OPZIONI
E’ possibile optare, per singole operazioni, per il regime ordinario
METODO GLOBALE
SOGGETTI
Rivenditori abituali che esercitano il commercio non in forma ambulante
BENI USATI
VeicoliMonete e altri oggetti da collezioneMateriali tessili, abiti, biancheria e altri
prodotti di abbigliamento compresi quelli accessoriBeni, anche se di generi diversi,
acquistati per masse con compendio unitario o a peso con prezzo
indistintoQualsiasi altro bene con prezzo d’acquisto inferiore a 516,46 euro
MARGINE
Determinato non con riferimento alla singola cessione, ma con riferimento alle
operazioni effettuate nel mese o nel trimestreDato dalla differenza tra i
corrispettivi delle cessioni e quelli degli acquisti, aumentati delle spese di
riparazione e accessorie, effettuati nell’arco del mese o del trimestre. I corrispettivi
vanno considerati tutti al lordo di IVA
FATTURAZIONE
Non va esposta l’IVA ma solamente il corrispettivo lordo
IVA
L’IVA viene scorporata dal margine
ALTRI ADEMPIMENTI
Istituzione di due distinti registri: uno per le cessioni e l’altro per gli acquisti
OPZIONI
E’ possibile optare, con riferimento a tutta l’attività esercitata, per il regime
analitico
RIVENDITA DI BENE ACQUISTATO DA PRIVATO - aspetti contabili e fiscali
Può accadere che un’impresa acquisti da un privato un bene mobile oggetto della propria
attività e che, successivamente, si trovi a rivendere tale bene.
Da un punto di vista contabile e fiscale l’acquisto non sarà stato assoggettato ad IVA poiché
effettuato da privato, mancando, dunque, il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta.
Esempio:
l’impresa ha acquistato un bene mobile da un privato pagandolo 2.500 euro.
L’impresa, all’atto dell’acquisto, avrà provveduto a rilevare il costo in contabilità:
Merci c/acquisti
a
Debiti v/fornitori
2.500
L’operazione deve confluire sia nel libro giornale che nel registro IVA acquisti.
Al momento della rivendita del bene, l’impresa dovrà applicare il regime del margine, con
il metodo analitico o, per talune particolari categorie di beni con il metodo forfettario.
L’operazione è rilevante ai fini IVA, ma la fattura di vendita non dovrà esporre l’IVA distintamente.
l’impresa rivende il bene precedentemente acquistato a euro 3.105 IVA compresa.
La fattura sarà registrata nel modo seguente:
Crediti verso clienti
a
Ricavi per vendite
3.105
La registrazione confluisce sia nel libro giornale che nel registro delle fatture emesse.
Quindi l’impresa provvederà al calcolo del margine e del relativo debito IVA.
Supponendo che venga adottato il metodo del margine analitico, il calcolo sarà il seguente:
Corrispettivo di vendita
3.105
- Costo di acquisto
- 2.500
= Margine
= 605
Base imponibile: 605 x 100/121 =
500
IVA: 500 x 21% =
105
Contabilmente occorre rettificare il ricavo per vendite dell’importo dell’IVA e rilevare il debito
IVA, nel modo seguente:
Ricavi per vendite
a
IVA a debito
105
Ricordiamo che l’impresa che vende un bene mobile precedentemente acquistato da un privato
può optare, con riferimento alla singola cessione, per il regime IVA normale. In questo caso essa
può detrarre l’eventuale IVA pagata su spese accessorie di acquisto e spese di riparazione del bene.
Tale IVA non è detraibile, invece, se viene applicato il regime del margine dato che tali spese
concorrono alla determinazione del margine stesso.
FAC-SIMILE REGISTRO DI CARICO E SCARICO REGIME DEL MARGINE
Riportiamo un fac simile di registro di carico e scarico del regime del margine.
N. progres. N. bene AVS* Dataoperazione NaturaQualitàdel
bene
Quan
tità
Fornitore/Cliente Estremidocumen.
Prezzo
Costi
Prezzovendita Margineconseguito
acquisto riparaz./Speseaccess.
* A = Acquisto/ V = Vendita/ S = Spese accessorie e di riparazione
Fac-simile fattura in caso di applicazione del regime del margine
(Dati dell’emittente)
Cognome e Nome
Via….. n….
CAP …. – Città…..
Partita IVA………………/ Codice fiscale……………
(Dati del cliente)
Spett.le Ditta/Ragione o Denominazione
sociale……….
Via….. n….
CAP …. – Città…..
Partita IVA…………………
Fattura ….. del ………
Descrizione
Quantità
Prezzo unitario
Importo
…..
…..
…..
….
…..
….
…..
….
Totale fattura1 (operazione soggetta al regime del margine art.36 e seguenti del
DL 41/1995 e successive modificazioni. DL.41/95)
…..
__________________________________________________________
Il totale fattura corrisponde al corrispettivo pattuito tra le parti. Non devono essere indicate
separatamente il valore dell’imponibile e quello dell’IVA.
1-
Sulla fattura non va applicata l’imposta di bollo.
Fac-simile ricevuta per acquisto da privato
- esempio di ricevuta rilasciata da un privato in caso di vendita
(Dati del cedente – Privato)
Cognome e Nome
Via….. n….
CAP …. – Città…..
Codice fiscale………………
(Dati del cessionario – azienda)
Ditta/Ragione o Denominazione sociale……….
Via….. n….
CAP …. – Città…..
Partita IVA…………………
Ricevuta n. ….. del ……… per acquisto di bene da privato.
Descrizione del bene ………………………………..
Corrispettivo concordato …………………………..
(Operazione non imponibile ai sensi degli artt.1, 2, 4 e 5 DPR 633/72 e successive modificazioni).
Firma del cedente
……………………….
__________________________________________________________
Sulla ricevuta va applicata l’imposta di bollo pari a 1,81 euro nel caso in cui il corrispettivo superi
l’importo di 77,42 euro.
Il Regime dei Minimi
E’ il regime per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti) quando sussistono i seguenti
requisiti, riferiti all’anno precedente oppure, mediante previsione, a quello d’inizio (quindi per le
nuove imprese o professioni):
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volume d’affari/ricavi non superiore a € 30.000,00.
non effettuazione di esportazioni.
assenza di dipendenti o collaboratori.
acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 nei 3 anni precedenti. (ai fini
dell’individuazione del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più
attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.)
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l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, non opera
laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause
indipendenti dalla propria volontà,(sono esclusi i tirocini obbligatori per arti e professioni e le
collaborazioni occasionali e i co.co.pro.). Possono accedere al regime agevolato i lavoratori
disoccupati in mobilità.
non applicano regimi speciali ai fini dell’IVA.
non effettuano in via esclusiva cessioni di fabbricati e terreni edificabili.
non partecipano a società di persone(o Srl trasparenti ) dal 1° gennaio 2012.
Il nuovo regime, inoltre, può trovare applicazione al massimo per 5 anni e comunque fino ai 35 anni
di età del contribuente
È comunque possibile optare per l’applicazione ordinaria delle imposte (regime semplificato e
ordinario), comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale.
IMPORTANTE: I soggetti in possesso dei requisiti citati, che hanno intrapreso un’attività di
impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime
ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al
completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento
del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il
regime ordinario.
DURATA: Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i
quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età
possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime
fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio
ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in
possesso dei requisiti anzi detti.
TASSAZIONE: Sul reddito imponibile determinato, si applica l’imposta sostitutiva (delle imposte
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali), ridotta al 5 per cento. I ricavi e i compensi
relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del
sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti
che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Ricapitolando, l’applicazione di tale sistema comporta:
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eliminazione di qualunque obbligo contabile;
determinazione del reddito secondo il criterio di cassa,
applicazione di un’imposta sostitutiva dei redditi e delle relative addizionali, pari al 5%,
esclusione IRAP,
esclusione dagli studi di settore e dai parametri,
esclusione IVA,
esclusione della ritenuta d’acconto,
si decade immediatamente dal regime se si supera di oltre il 50% il limite di 30.000 euro,
Libri e registri conseguenti al regime: nessuno.
GLI “EX-MINIMI”
Coloro che per effetto delle disposizioni citate per il nuovo regime dei minimi, pur avendo i requisiti
di cui all’art. 1, co. 96-99 della L.244/2007 non possono beneficiare di tale regime ricadono nei cd.
“ex-minimi” che pur mantenendo alcune agevolazioni dovranno, in ogni caso, tornare al sistema
impositivo ordinario.
Si tratta di quelle persone fisiche, esercenti attività d’impresa che:
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Nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 €,
Nell’anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all’esportazione e non hanno sostenuto
spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, né erogato somme sotto forma di utili da
partecipazione agli associati,
Nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro.
Tale regime “ex-mimini” può essere mantenuto fino a quando non si superano i limiti di reddito o di
beni strumentali detti prima, quindi non è prevista una durata.
Tali soggetti:
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Sono esclusi delle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA,
presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva,
versamento annuale dell’ Iva, dell’acconto e del saldo dell’Irpef e relative addizionali,
soggetti a ritenuta d’acconto,
devono rideterminare il reddito con le regole ordinarie, per cui calcoleranno le imposte in funzione
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delle aliquote e scaglioni progressivi,
sono esonerati dalla dichiarazione IRAP e quindi anche dal versamento dell’imposta,
sono nuovamente sottoposti a studi di settore,
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi,
comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro,
comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro).
gli ex minimi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sia ai fini delle dirette sia delle
indirette.
I tre regimi ‘‘minimi’’ allo specchio
Minimi
Contribuenti ammessi
Nuovi minimi dal 2012
Vecchi minimi dal 2012
Persona fisica, professionista o imprenditore individuale anche se impresa
familiare (sono escluse le società di persone e le società di capitali)
Durata
Fino al mantenimento dei
requisiti
• cinque anni
• anche per più di cinque
anni, ma non oltre l’anno
in cui il contribuente
compie 35 anni
Fino al mantenimento dei
requisiti
Requisiti
• Possesso dei requisiti di
cui all’articolo 1, commi
da 96 a 99, della legge
244/2007, quali:
a) ricavi o compensi non
superiori a 30mila euro
nell’anno precedente;
b) nessun dipendente
nell’anno precedente;
c) beni strumentali,
acquistati nel corso del
triennio precedente, di
importo non superiore a
15mila euro.
• Possesso dei requisiti di
cui all’articolo 1, commi
da 96 a 99, della legge
244/2007, quali:
a) ricavi o compensi non
superiori a 30mila euro
nell’anno precedente;
b) nessun dipendente
nell’anno precedente;
c) beni strumentali,
acquistati nel corso del
triennio precedente, di
importo non superiore a
15mila euro;
• inizio o proseguimento
attività dal 1º gennaio
2008;
• nessuna attività nei tre
anni precedenti;
• non deve trattarsi di
prosecuzione di attività
svolta da altri;
• se si tratta di
prosecuzione di attività
svolta da altri, i ricavi
dell’anno precedente non
devono essere superiori al
limite di 30.000 euro
• Possesso dei requisiti di
cui all’articolo 1, commi
da 96 a 99, della legge
244/2007, quali:
a) ricavi o compensi non
superiori a 30mila euro
nell’anno precedente;
b) nessun dipendente
nell’anno precedente;
c) beni strumentali,
acquistati nel corso del
triennio precedente, di
importo non superiore a
15mila euro.
• Mancanza dei requisiti
introdotti dalla norma in
vigore dal 2012 (ad
esempio, attività iniziata
nel 2007 o in anni
precedenti)
Tassazione
Imposta sostitutiva di
IRPEF e relative
addizionali al 20%
Imposta sostitutiva di
IRPEF e relative
addizionali al 5%
IRPEF e relative
addizionali con regole
ordinarie
Agevolazioni
Esclusione da:
• IVA
• IRAP
• studi di settore tenuta
scritture contabili
Esclusione da:
• IVA
• IRAP
• studi di settore tenuta
scritture contabili
Esclusione da:
• IRAP
• tenuta scritture contabili
• versamenti IVA periodici
(si versa solo il saldo
annuale)
Cause di decadenza del
regime
Perdita requisiti
Perdita dei requisiti,
termine del quinquennio, o
compimento 35 anni
Perdita dei requisiti di cui
all’art. 1, commi 96 e 99,
della legge 244/2007
Opzione
Comportamento
concludente
È possibile applicare il
regime ordinario
Il regime ordinario vincola
per un triennio (poi
comportamento
concludente)
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