...

VERTENZA AL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. PER EMOLUMENTI

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

VERTENZA AL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. PER EMOLUMENTI
Vademecum dell' Allenatore
VERTENZA AL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. PER EMOLUMENTI NON PERCEPITI
Data
Spett./le
Collegio Arbitrale
presso la
~Lega:Nazion31e Dilettanti F.I.G.C.
Via Allegri, 14
00198 ROMA
~Spett./le
Società
p.è,
Speft.lle
A.IA.t.
Vi-fl G. D'Annunzio, 138/D
50135 -,,-FrRENZE
Il sottoscritto allenatore dilettante (specificare la qualifica
) iscritto nei ruoli-del S.T.F.
della F.I.G.C.,residente
e domiciliato in
: __ assunto.in qualità di allenatore della
squadra
della Società in indirizzo partecipante al campionato, espone quanto ségue:
= con scrittura privata redatta in data
a firma del legale rappresentante, la Società stessa si è impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di eurocosi ripartita:
1.
per premio di tesseramento annuale Ìn -=---=,.. rate da euro
scadute ciascuna al -"",
1. _
per rimborsi spese
Comunica di essere stato esonerato in data
(solo in caso di esonero)
Premesso quanto sopra con il presen_te reclamo lo scrivente lamentando il pagamento di:
chiede che Codesto Collegio voglia far obbligo alla Società
perché provveda al pagamento a favore del sottoscritto della complessiva somma di €
relativa alle rate scadute il
oltre agli interessi di mora ed
al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Chiede inoltre di essere sentito ove ritenuto opportuno.
Distinti saluti,
FIRMA
Allegati:
- scrittura privata in originale;
- ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte;
- altri allegati
- copie di ricevute di eventuali emolumenti già percepiti.
Esecuzione delibere collegio arbitrale L.N.D.
Nel corso del Consiglio Federale, svolto si a Roma il 13 Giugno
2005, è stato deciso di introdurre, nel testo delle N.O.l.F., una
nuova norma riguardante le Società che si venissero a trovare in
situazione di morosità rispetto all'esecuzione dei lodi arbritrali
emessi dai Collegi Arbitrali della Lega Nazionale Dilettanti relativi a vertenze promosse da allenatori per il mancato ricevimento degli emolumenti pattuiti. Questo il testo della norma introdotta:
Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere
effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7,
comma bis, del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità
della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro
il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della successiva stagione sportiva.
Questo, invece, il testo dell'art. n.7 comma bis del Codice di Giustizia Sportiva:
Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma Il,
delle N.O.I.R, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
della penalizzazione di uno oPiù punti in classifica di cui all'art. 13,
comma 1, letto R La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle
somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori
tesserati con società dilettantistiche.
Questa nuova norma rappresenta una forma di ulteriore garanzia per
tutti i colleghi e questo grazie anche al lavoro compiuto congiuntamente dall'A.I.A.C. e dall'A.I.C. ed al determinante apporto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo Tavecchio.
- 48 -
Fly UP