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Cass. civ. Sez. III, Sent., 30/07/2015, n. 16196 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente Dott. SESTINI Danilo - Consigliere Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere Dott. RUBINO Lina - Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 16340-2012 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA ….., in persona del suo Presidente p.t. Ing. M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO MARINO giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente contro …………………..; - intimati Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995 avverso la sentenza n. 146/2012 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/02/2012, R.G.N. 733/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7 marzo 1990 …. e …. hanno convenuto davanti al Tribunale di Nocera Inferiore il Comune di ….., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di loro proprietà a seguito dello straripamento del (OMISSIS), in occasione dell'alluvione del 6 ottobre 1988, straripamento che sarebbe stato determinato da omessa sorveglianza e manutenzione. Il convenuto ha resistito, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa quali responsabili il Consorzio di Bonifica ….. e la Comunità Montana ….. Ha resistito il Consorzio di Bonifica, eccependo fra l'altro l'incompetenza per materia del giudice adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Esperita l'istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 712/2009 il Tribunale ha attribuito al Consorzio l'esclusiva responsabilità del sinistro e lo ha condannato al risarcimento dei danni nell'importo di Euro 303.337,61, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Proposto appello dal Consorzio, a cui hanno resistito il Comune di …., …. e gli eredi di ….., deceduta nelle more, con sentenza depositata il 15 novembre 2011 n. 146 la Corte di appello di Salerno ha ridotto la somma liquidata ad Euro 28.258,17, oltre rivalutazione monetaria e interessi, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il Consorzio propone cinque motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e) nel capo in cui la Corte di rinvio non ha ravvisato la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP). 1.1.- Il motivo non è fondato. Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995 La norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e) dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunale delle acque pubbliche le controversie per risarcimento dei danni che siano dipendenti "da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa" ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2 e successive modificazioni. La norma fa riferimento alle domande risarcitorie conseguenti a specifici atti o provvedimenti della p.a. e - letta ed applicata nel contesto complessivo dell'art. 140 e delle fattispecie da esso contemplate - concerne i casi in cui vengano in questione i danni provocati nell'esercizio dei poteri di governo delle acque nell'interesse generale della collettività: i casi in cui si discuta, per esempio, della demanialità delle acque (art. 140, lett. a); dei limiti, dell'alveo e delle sponde dei corsi o bacini (art. 140, lett. b); dei diritti a derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (lett. c); delle occupazioni di fondi per l'esecuzione di opere idrauliche e della determinazione dei relativi indennizzi (lett. d), e così via. Il T.U. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2 richiamato dall'art. 140, parimenti riguarda il potere della pubblica amministrazione di statuire e provvedere sulle opere di qualunque natura, attinenti al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde dei corsi d'acqua e simili, alle eventuali decisioni sulla modifica, cessazione o distruzione delle opere in essere. I danni in relazione ai quali sussiste la competenza dei Tribunali delle acque sono quindi quelli collegati o conseguenti ad azioni od omissioni della P.A., rilevanti quali atti suscettibili di impugnazione, pur se di fatto non impugnati. I danni ascrivibili alla mera inazione od incuria, quindi a comportamenti di fatto, magari non consapevoli e non oggetto di scelta, quali quelli provocati dal deterioramento delle strutture e imputabili all'ente esclusivamente in virtù della sua posizione di custode di quelle strutture, non debbono necessariamente essere fatti valere davanti al Tribunale delle acque, ma ben possono essere esaminati e decisi dal giudice ordinario. Vanno confermati i principi enunciati da questa Corte, a proposito dell'interpretazione dell'art. 140, lett. e), per cui "La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche of Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995 comunque, le scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricolleghino solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, tipici delle funzioni pubbliche esercitate, ma restano nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi" (Cass. civ. Sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 368; conf. Cass. civ. Sez. 1, 21 febbraio 2006 n. 3755; Cass. civ. Sez. 3, 16 aprile 2009 n. 9026). La fattispecie in esame rientra per l'appunto in quest'ultima categoria di comportamenti. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 90, lett. e); della L. n. 183 del 1989, art. 10, lett. f; della L. n. 26 del 1994; del D.Lgs. n. 152 del 1999 ; della L.R. Campania n. 23 del 1985, art. 8 e di varie norme del codice di procedura civile, per avere la Corte di appello ritenuto che l'attività di sistemazione e manutenzione delle opere idrauliche di cui qui si tratta spetti ad esso Consorzio, anzichè alla Regione. 2.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè deduce la violazione di molteplici disposizioni della legislazione speciale in materia di acque senza precisare in che senso e sotto quali aspetti le norme richiamate e le argomentazioni difensive proposte confermerebbero l'assunto del ricorrente. La Corte di appello ha individuato la responsabilità del Consorzio essenzialmente in base alla disposizione della L.R. Campania 11 aprile 1985, n. 23, art. 8, comma 1 a norma del quale "I Consorzi di bonifica integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale", ed ha richiamato a conferma il contenuto dello Statuto del Consorzio ricorrente, il quale dispone che all'ente è stato affidato il compito di governare lo smaltimento delle acque superficiali.... tramite canali, manufatti idraulici e impianti di sollevamento, e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica. E' indubbio che il D.P.R. n. 616 del 1977 abbia trasferito alle Regioni le molteplici funzioni in tema di polizia delle acque, fermo restando il principio per cui la Regione si avvale della collaborazione dei Consorzi di bonifica per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche, nonchè per Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995 l'esecuzione degli interventi di pulitura dei canali e di rimozione dei materiali di risulta, ivi inclusi quelli abusivamente riversati nei corsi d'acqua. La citata L.R. Campania n. 23 del 1985, dispone altresì che i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche ed hanno fra le proprie finalità istituzionali l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica (T.U. n. 215 del 1933, art. 59; L.R. Campania, artt. 9 e 8). E' indubbio, quindi, che i Consorzi - ed in particolare quello convenuto nel presente giudizio - debbano contribuire allo svolgimento delle funzioni attribuite alle Regioni in materia di acque, tanto che il loro funzionamento è reso possibile da appositi finanziamenti regionali, ed è indubbio che - quali persone giuridiche - possano essere chiamate a rispondere in proprio dei danni arrecati a terzi nell'esercizio, o per il mancato esercizio, come nel caso in esame, delle funzioni loro attribuite. Gli addebiti del ricorrente potrebbero valere, tutt'al più, a configurare una responsabilità solidale della Regione con il Consorzio - responsabilità che nessuna delle parti ha prospettato in giudizio - ma non ad escludere l'obbligo del Consorzio di rispondere a sua volta dei danni. (La giurisprudenza citata nel ricorso concerne per l'appunto un caso in cui è stata affermata la responsabilità solidale della Regione e del Consorzio di bonifica al quale era stata delegata la manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi, per i danni derivati ai proprietari fondiari dallo straripamento di un fiume: cfr. Cass. civ. S.U. 5 dicembre 2011 n. 25928). L'addebito del ricorrente alla sentenza impugnata di avere confuso la natura delle opere idrauliche la cui manutenzione spetta alla Regione, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 90, lett. e) - che sarebbero i corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rivi e valloni) - con la natura delle opere di bonifica integrale, che sarebbero invece di competenza dei Consorzi, ai sensi della L. n. 23 del 1985, art. 8, comma 1 è a dir poco oscura, non avendo il ricorrente specificato quali sarebbero, nel caso di specie, le opere non di sua competenza alle quali andrebbe ascritto il danno. E' altresì contraddittoria rispetto alle sue stesse difese, ove si consideri che esso stesso ha citato la disposizione del proprio Statuto, ove è scritto che rientra fra i compiti del Consorzio "governare lo smaltimento delle acque superficiali". La sentenza impugnata, che si fonda sulla specifica e articolata disamina di tutta la normativa di settore, non può che essere sul punto confermata. 3.- Il terzo motivo denuncia ancora violazione della L. n. 47 del 1985 , violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione, nel Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995 capo in cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità del Comune di …., sebbene lo straripamento del Vallone sia stato causato da opere abusive realizzate nell'alveo del fiume. La responsabilità andrebbe desunta dal fatto che il Comune, dopo avere emesso nei confronti dell'autore dell'illecito un'ordinanza di demolizione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi, non avrebbe poi dato alcun seguito all'ingiunzione. 3.1.- Il motivo non è fondato. La Corte di appello ha rilevato che è stata acquisita prova documentale certa della consapevolezza da parte del Consorzio, in epoca precedente all'evento alluvionale, che nell'alveo del fiume era stata abusivamente realizzata una strada carrabile, con interramento e spostamento di alcuni fossi di bonifica , sbancamento di terra, demolizione di opere di bonifica, come briglie in calcestruzzo cementizio e muri spondali; che il guardiano idraulico aveva redatto verbale di contravvenzione a carico del costruttore, inviandone copia al Consorzio, con la comunicazione che le opere di sbancamento avevano comportato uno scavo di circa 5.000 mq di superficie con una profondità di 15 metri; che il vallone aveva perso la sua configurazione e che le opere murarie costruite dal Consorzio erano state completamente sommerse dai materiali, il che faceva temere, "in caso di piogge intense, danni incalcolabili sia alle campagne circostanti, che ai fabbricati civili a valle": come poi è effettivamente accaduto. Ha quindi ritenuto che la mancata adozione in via di urgenza da parte del Consorzio dei provvedimenti opportuni al fine di mettere in sicurezza il (OMISSIS) abbia avuto efficacia assorbente, quale causa dei danni, rispetto ad ogni altra, ivi incluso il mancato intervento del Comune, trattandosi di misure che rientravano nella specifica competenza del Consorzio. Trattasi di valutazione in fatto adeguatamente motivata, quindi non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità. 4.- Parimenti inammissibili per analoghe ragioni sono il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione nei capi in cui la Corte di appello ha escluso ogni responsabilità a carico della Comunità Montana …., a cui era stato assegnato il compito della riforestazione della zona, ed ha escluso che gli eventi atmosferici che hanno provocato lo straripamento abbiano costituito caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale fra la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ed il danno che si è verificato. Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995 Anche le questioni di cui ai suddetti motivi involgono valutazioni in fatto congruamente motivate, quindi non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità. 5.- Il ricorso è respinto. 6.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2015 Via Antonio Gramsci, 9 – 00197 Roma [email protected] Tel. +39 06 80690179 - +39 06 80690279 Fax +39 06 80687995