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47 - Regolamento Difensore Civico
PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41/20.04.2011 In vigore dal 1° giugno 2011 SOMMARIO Articolo 1 - Finalità del regolamento _______________________________________________ 3 Articolo. 2 - Sede______________________________________________________________ 3 Articolo. 3 - Requisiti___________________________________________________________ 3 Articolo 4 - Motivi ostativi alla nomina _____________________________________________ 3 Articolo 5 - Presentazione delle candidature _________________________________________ 4 Articolo 6 - Elezione __________________________________________________________ 4 Articolo 7 - Revoca o dimissioni __________________________________________________ 4 Articolo 8 - Funzioni ___________________________________________________________ 5 Articolo 9 - Soggetti legittimati ad avvalersi del Difensore civico _________________________ 5 Articolo 10 - Presentazione istruttoria ed esito delle istanze______________________________ 5 Articolo 11 - Convenzione con il Difensore civico regionale_____________________________ 6 Articolo 12 - Bilancio __________________________________________________________ 6 Articolo 13 - Convenzione con i comuni ____________________________________________ 6 Articolo 14 - Indennità _________________________________________________________ 6 Articolo 15 - Accesso agli atti e tutela della riservatezza ________________________________ 6 Articolo. 16 - Rapporti con il Consiglio Provinciale ____________________________________ 6 Articolo 17 - Informazione ai cittadini______________________________________________ 7 Articolo 18 - Entrata in vigore ___________________________________________________ 7 Articolo 1 - Finalità del regolamento 1. È istituito l’ufficio del Difensore civico territoriale per la Provincia di Livorno. 2. Il Difensore civico svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge con riferimento all’attività amministrativa posta in essere dall’Amministrazione Provinciale, nonché da enti, aziende e istituzioni controllati dalla medesima Amministrazione o concessionarie di pubblico servizio. 3. Se disciplinato da apposite convenzioni, il Difensore civico può espletare funzioni anche in ordine all’attività amministrativa dei Comuni e, se previsto dalla medesima convenzione, anche in ordine all’attività amministrativa di enti, aziende e istituzioni controllati dai comuni medesimi o concessionarie di pubblico servizio. 4. Il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico è disciplinato dal presente regolamento, attuativo delle previsioni dello Statuto provinciale. Articolo. 2 - Sede 1. Il Difensore civico ha sede presso la Provincia di Livorno, dove assicura la presenza negli orari stabiliti con apposito provvedimento e da rendere noti nel territorio provinciale. Esercita inoltre le proprie funzioni presso sedi messe a disposizione da singoli Comuni attraverso apposite convenzioni. Articolo. 3 - Requisiti 1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a consigliere provinciale, nonché del titolo di studio della Laurea in discipline giuridico-amministrative o in possesso di comprovata esperienza amministrativa. Articolo 4 - Motivi ostativi alla nomina 1. Non sono eleggibili coloro che, alla data della prima seduta del Consiglio Provinciale finalizzata alla nomina del Difensore civico: - ricoprano una carica pubblica elettiva; - abbiano ricoperto la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere o Assessore nei cinque anni precedenti; - siano stati candidati alle ultime elezioni dei Consigli Comunali e Provinciali e non siano risultati eletti; - siano dipendenti a qualsiasi titolo di Provincia, Enti, Aziende o istituzioni indipendentemente dal livello di controllo che può esercitare la Provincia su di essi; - abbiano ruoli direttivi in partiti politici o sindacati; - ricoprano cariche presso Enti o imprese che hanno in essere contratti d’appalto di lavori, servizi o forniture con la Provincia o con i Comuni; - siano ministri di culto; - siano parenti di amministratori e di dipendenti apicali della Provincia e dei Comuni ricadenti nel territorio, che abbiano aderito alla predetta convenzione, ai sensi del codice di procedura civile; - abbiano ricoperto l’incarico per due mandati. Articolo 5 - Presentazione delle candidature 1. La Provincia di Livorno rende noto, attraverso apposito bando, l’intenzione di procedere alla nomina del Difensore civico, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature corredate dal curriculum vitae et professionis degli interessati. 2. Scaduti i termini, il Dirigente responsabile del procedimento esamina le candidature ed accerta esclusivamente l’insussistenza di cause di ineleggibilità, segnalando i nominativi da sottoporre al Presidente del Consiglio Provinciale. Lo stesso Dirigente responsabile del procedimento è tenuto ad apportare anche utili elementi di conoscenza all’organo deliberante. 3. Il Presidente del Consiglio Provinciale sottopone l’elenco dei candidati ammessi alla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Provinciale. Articolo 6 - Elezione 1. Il Consiglio Provinciale elegge il Difensore civico con la maggioranza dei 2/3 più uno dei consiglieri assegnati in prima o in seconda votazione in due distinte sedute. Nel caso di mancato raggiungimento del predetto quorum funzionale si procede all’elezione in altre sedute distinte, fino all’ottenimento della maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Articolo 7 - Revoca o dimissioni 1. Il Difensore civico può essere revocato per gravi fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, sulla base di una mozione firmata da almeno 1/3 dei Consiglieri Provinciali. 2. La mozione di revoca deve essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio e discussa entro i successivi 30 giorni. Alla mozione devono essere allegate le deduzioni formulate dal Difensore civico. 3. La revoca è deliberata dal Consiglio mediante votazione segreta con la maggioranza dei 2/3 più uno dei componenti assegnati al Consiglio. Ove approvata, la mozione di revoca deve essere notificata all’interessato e il Difensore civico cessa dalle sue funzioni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione all’Albo pretorio della Provincia di Livorno. 4. Le dimissioni sono presentate per scritto dal Difensore civico al Presidente del Consiglio Provinciale. Queste devono essere assunte nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 5. L’elezione del nuovo Difensore civico si effettua entro 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni, con le stesse modalità di cui all’art. 6 del presente regolamento. 6. In caso di morte o di impedimento permanente nell’esercizio delle funzioni, l’elezione del Difensore civico dovrà avvenire entro 60 giorni dal verificarsi del decesso o dell’evento impeditivo, con le stesse modalità di cui all’art. precedente. Articolo 8 - Funzioni 1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento delle attività dell’Amministrazione Provinciale, degli enti, delle aziende o istituzioni di carattere pubblico del territorio provinciale di cui abbia competenza. 2. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale rappresentando una autorità indipendente caratterizzata da posizioni di terzietà. 3. In particolare il Difensore civico si attiva, d’ufficio o su istanza di parte, segnalando abusi, disfunzioni, omissioni, carenze o ritardi dell’amministrazione verso i cittadini. 4. Si pronuncia sulle richieste di riesame dei provvedimenti, espressi o taciti, di diniego del diritto di accesso a documenti amministrativi della Provincia o dei Comuni, come previsto dall’art. 25 della legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Partecipa, se richiesto dal Presidente del Consiglio Provinciale, o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, rispettivamente, alle sedute del Consiglio o della Giunta nelle quali si discuta di pratiche a lui sottoposte. 6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di apposita struttura dell’Amministrazione Provinciale. Articolo 9 - Soggetti legittimati ad avvalersi del Difensore civico 1. Possono sottoporre istanze e sollecitare l’intervento del Difensore civico: - i cittadini singoli o associati della Provincia di Livorno in riferimento alle attività delle Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, nonché chiunque sia titolare di una situazione giuridica qualificata di diritto soggettivo oppure di interesse legittimo oppure di interesse collettivo e/o diffuso; - coloro ai quali sia stato negato a qualunque titolo, l’accesso a un documento amministrativo, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 241/90. Articolo 10 - Presentazione istruttoria ed esito delle istanze 1. L’intervento del Difensore civico può essere richiesto con istanza scritta od oralmente, senza altre formalità, ed a titolo gratuito. Il difensore civico redige il verbale dell’istanza stessa e lo fa sottoscrivere immediatamente. In nessun caso il Difensore civico può attivarsi sulla base di segnalazioni anonime. Qualora si ritenga di procedere ad archiviazione, ne da informazione motivata per iscritto al richiedente. 2. Diversamente, istruisce l’istanza, dandone comunicazione al Presidente della Provincia o al Sindaco e/o al Dirigente responsabile del servizio, ed avvia gli opportuni accertamenti. 3. Entro 30 giorni il Difensore civico riferisce per iscritto ai soggetti presentatori dell’istanza ed ai responsabili delle Amministrazioni interessate. Può altresì attivarsi per segnalare disfunzioni riscontrate nell’azione amministrativa. 4. In nessun caso l’intervento del Difensore civico impedisce il successivo ricorso al Giudice Ordinario o al Giudice Amministrativo, mentre risulta possibile la facoltà di presentazione di istanza al Difensore civico anche in presenza di ricorso giurisdizionale od amministrativo. 5. Trattandosi di pubblico ufficiale il Difensore civico ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui ha avuto notizia a causa delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 361 del Codice penale. Articolo 11 - Convenzione con il Difensore civico regionale 1. Il Difensore civico provinciale può stabilire, attraverso il Consiglio Provinciale, una convenzione con il Difensore civico regionale. Nella suddetta convenzione sono indicate le modalità di espletamento del servizio in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari di Provincia e Regione. Articolo 12 - Bilancio 1. Nel Bilancio della Provincia di Livorno viene istituito un apposito intervento di spesa destinato allo svolgimento delle competenze di difesa civica. Articolo 13 - Convenzione con i comuni 1. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con i Comuni singoli o tra loro associati del territorio provinciale, per lo svolgimento delle attività del Difensore civico in modo decentrato e presso le predette strutture comunali. Tali convenzioni possono disciplinare da un punto di vista logistico e finanziario le attività presso i Comuni. Articolo 14 - Indennità 1. Al Difensore civico spetta un’indennità di funzione, pari ad 1/3 di quella percepita dal Presidente della Provincia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico, secondo le modalità e nelle misure previste dalla legge per i Consiglieri provinciali. Articolo 15 - Accesso agli atti e tutela della riservatezza 1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico ha accesso a tutti gli atti e documenti dell’amministrazione, senza spesa e senza limite del segreto d’ufficio, fatte salve le ipotesi in cui tale accesso sia vietato dalle vigenti disposizioni normative in materia. Lo stesso è tenuto al segreto d’ufficio e al mantenimento della riservatezza anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni. È incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. Articolo. 16 - Rapporti con il Consiglio Provinciale 1. Il Difensore civico presenta al Consiglio Provinciale una relazione scritta sull’attività svolta entro il 30 settembre ed il 30 marzo di ciascun anno solare. La relazione deve evidenziare, tra l’altro, il numero e la tipologia dei casi trattati, di quelli archiviati, l’esito di quelli istruiti, eventuali proposte tese al miglioramento dell’attività amministrativa e gli elementi di criticità riscontrati. Articolo 17 - Informazione ai cittadini 1. La Provincia provvede ad informare adeguatamente i cittadini e gli altri soggetti interessati dell’attivazione dell’Ufficio, delle competenze del Difensore civico, delle sedi ed orari ed in ordine a tutti i dati necessari per un’utile fruizione del servizio. Provvede inoltre ad informare i cittadini come tale servizio abbia carattere esclusivamente gratuito. Articolo 18 - Entrata in vigore 1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 2. Della esecutività del presente regolamento verrà data conoscenza ai Sindaci dei Comuni della provincia di Livorno, ai Difensori civici provinciali della Toscana, al Difensore civico regionale. Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale – 01.06.2011