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le nuove regole per le ispezioni strumenti di tutela per le
SLIDES
Pubblicato il 30 gennaio 2014
Gianluca Spolverato
Eufranio Massi
LE NUOVE REGOLE PER LE ISPEZIONI
STRUMENTI DI TUTELA PER LE AZIENDE E
RUOLO DEI PROFESSIONISTI
DI COSA PARLIAMO
IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA PER GLI ISPETTORI.
ACCESSO ISPETTIVO E MODALITA’ DI ACCERTAMENTO.
COME NASCE UN’ISPEZIONE: I POTERI DEGLI ISPETTORI.
LE DICHIARAZIONI DEI LAVORATORI: CHE VALORE HANNO?
IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI DURANTE L’ISPEZIONE.
LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRATTUALE
DELLE IMPRESE: IL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA.
7.  LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ISPETTIVI.
8.  VERBALIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO CODICE.
9.  PRESCRIZIONE E DIFFIDA: CONVIENE ADEMPIERE?
10. LE NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO,
RIPOSI E LAVORO NERO.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
le nuove regole per le ispezioni
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IL NUOVO CODICE PER GLI ISPETTORI
Il 15 gennaio 2014 è stato firmato il decreto di approvazione del NUOVO CODICE AD USO DEGLI
ISPETTORI DEL LAVORO, che sostituisce quello adottato con d.d. 20 aprile 2006.
ATTIVITA’ PROPEDEUTICA AGLI ACCERTAMENTI
Richieste di
intervento
(art. 3)
Le richieste di intervento devono essere circostanziate, con dettagliata
descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso
l’indicazione di eventuali testi e documenti.
Il personale ispettivo e/o amministrativo informa il lavoratore denunciante
della possibilità di definire la controversia in sede di conciliazione
monocratica.
Preparazione
dell’ispezione
(art. 5)
L’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria a
cura del personale ispettivo e/o amministrativo, diretta a raccogliere tutte le
informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a
controllo, avvalendosi delle banche dati disponibili.
Il personale ispettivo ha l’obbligo di acquisire, antecedentemente al primo
accesso, ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza
lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante la
consultazione, ad esempio, dei dati presenti su Registro delle imprese,
sistema Comunicazioni obbligatorie on line e Cassetto Previdenziale.
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ACCESSO ISPETTIVO: COSA DICE IL NUOVO CODICE (1)
Obbligo di
qualificarsi
(art. 6)
Il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo del
lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera
di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
Principio di
collaborazione
(art. 7)
I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai
principi di collaborazione e rispetto. L’accertamento deve essere condotto
in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attività dei soggetti ispezionati.
Informativa e
assistenza
all’ispezione
(art. 8)
All’inizio dell’attività, il personale ispettivo deve conferire con il datore di
lavoro o chi ne fa le veci. Il personale ispettivo informa il soggetto sottoposto
ad ispezione, o un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli
organi di vigilanza e del potere di sanzionare eventuali comportamenti
omissivi o commissivi diretti a impedire l’esercizio della attività di vigilanza o
comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di
ostacolare la stessa.
Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi
assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato.
Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si
avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di
abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In caso di
constatato esercizio abusivo delle professioni il personale ispettivo provvede
a darne immediata comunicazione alle autorità competenti.
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ACCESSO ISPETTIVO: COSA DICE IL NUOVO CODICE (2)
Procedura
ispettiva
(art. 9)
Corretta
informazione
(art. 10)
Acquisizione
ed esame dei
documenti
(art. 11)
Gli accertamenti ispettivi consistono:
•  nell’identificazione delle persone presenti;
•  nell’acquisizione delle dichiarazioni;
•  nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente;
•  nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro.
Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari,
tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali
del soggetto sottoposto a controllo.
Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e
indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa lavoristica
e previdenziale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato
possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle
posizioni ufficiali espresse dall’amministrazione.
Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire la
documentazione non verificabile direttamente d’ufficio.
L’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del
soggetto ispezionato ovvero presso l’ufficio di appartenenza del
personale ispettivo procedente o presso gli studi dei professionisti
abilitati, secondo le disposizioni impartite dall’amministrazione.
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POTERI DEGLI ISPETTORI (1)
in seguito a una DENUNCIA da parte dei LAVORATORI.
UN ACCERTAMENTO
ISPETTIVO PUÒ
COMINCIARE:
sulla base della SEGNALAZIONE da parte di un’ALTRA
AMMINISTRAZIONE o da parte di organi di POLIZIA
GIUDIZIARIA D’UFFICIO, nell’ambito dell’attività programmata.
•  L’accertamento ispettivo NON può avere inizio se la DENUNCIA è ANONIMA.
•  Le FUNZIONI DI VIGILANZA in materia di lavoro e legislazione sociale spettano al
PERSONALE ISPETTIVO in forza presso le DIREZIONI DEL LAVORO (DRL E DPL).
•  Le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale spettano anche al
personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste
la contribuzione obbligatoria.
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POTERI DEGLI ISPETTORI (2)
GLI ISPETTORI, NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI DI VIGILANZA, HANNO:
POTERE DI ACCESSO
ai luoghi di lavoro
(art. 8, comma 2, d.p.r. 520/1955)
POTERE DI ASSUMERE INFORMAZIONI
(art. 4 l. 628/1961; art. 3 l. 639/1993)
•  Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per l’accertamento di reati in materia di lavoro, hanno,
oltre che potere di accesso (art. 20 l. 833/1978; art. 8 d.p.r. 520/55), anche di
PERQUISIZIONE (art. 352 c.p.p.) e di SEQUESTRO (art. 354 c.p.p.).
•  La qualifica di UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA viene riconosciuta, nel rispetto della
normativa vigente, esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro.
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POTERI DEGLI ISPETTORI (3)
Gli ispettori del lavoro (e degli enti previdenziali) hanno facoltà di VISITARE i laboratori, gli
stabilimenti, i cantieri e QUALSIASI ALTRO LUOGO DI LAVORO (negozi, esercizi pubblici, studi
professionali), nonché i LOCALI ANNESSI, quando abbiano il sospetto che servano a compiere o
nascondere violazioni di legge.
Le ispezioni devono essere condotte IN MODO DA ARRECARE LA MINORE TURBATIVA
POSSIBILE allo svolgimento delle attività da parte dei soggetti ispezionati. Il personale ispettivo ha
l’obbligo di esibire la TESSERA DI RICONOSCIMENTO, e in mancanza l’accesso non può avere
luogo.
L’ISPETTORE PUÒ ACCEDERE NELLE CASE DI ABITAZIONE?
IN CHE ORARI PUO’ EFFETTUARSI UN’ISPEZIONE?
L’ATTIVITÀ ISPETTIVA SI SVOLGE ATTRAVERSO:
ESAME DEI LUOGHI
ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE DI
LAVORO
ASSUNZIONE DI
INFORMAZIONI DAI
LAVORATORI
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POTERI DEGLI ISPETTORI (4)
ESAMINARE = METTERE A DISPOSIZIONE DELL’ISPETTORE in modo che ne possa prendere
visione = FARE COPIA?
Quali SANZIONI scattano nel caso in cui l’azienda non metta a disposizione la documentazione
richiesta? ART. 3, COMMA 3, D.L. 463 CONVERTITO IN L. 638/1983
Nel caso di ispezioni incombono sul datore di lavoro OBBLIGHI DI COOPERAZIONE E
COLLABORAZIONE, che sono sanzionati anche sul piano penale:
•  integra il reato di INTERRUZIONE DI UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO (art. 340 c.p.) la
condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purchè
apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento;
•  commette il reato di cui all’art. 4 l. 22 luglio 1961, n. 628, il datore di lavoro che, ricevuta una
richiesta di documenti da parte dell’Ispettorato del lavoro, OMETTA DI CONSEGNARE I
DOCUMENTI LEGITTIMAMENTE E SPECIFICAMENTE RICHIESTI.
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DICHIARAZIONI: COSA DICE IL NUOVO CODICE (1)
Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma
durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di
arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le
dichiarazioni dalle RSA, dalle RSU, dal Comitato Pari Opportunità (CPO),
ove costituito, dal Consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica,
dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Acquisizione
delle
dichiarazioni
(art. 12)
Il personale ispettivo valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei
lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonchè di acquisire
dichiarazioni utili all’accertamento anche da parte di altri soggetti.
Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali
vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a
dubbi interpretativi.
Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno
riportati nel verbale di acquisizione di dichiarazione indicando le relative
motivazioni.
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DICHIARAZIONI: COSA DICE IL NUOVO CODICE (2)
In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la
presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
Acquisizione
delle
dichiarazioni
(art. 12)
Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di
acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinchè
ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo
sottoscriva.
Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi
oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni
rese da lavoratori o da terzi.
Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/
o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli
accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente
che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto
all’Amministrazione.
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DICHIARAZIONI: SINTESI (1)
L’acquisizione di informazioni deve avvenire, di regola, in azienda. Può avvenire anche presso la
sede della DPL, o dell’INPS, o dell’INAIL, come pure al di fuori del posto del lavoro, con il
consenso del lavoratore.
I lavoratori non possono rifiutarsi di fornire le proprie generalità, né possono dichiarare il falso
sulle proprie generalità. Ai lavoratori vanno rivolte domande chiare e comprensibili e le
dichiarazioni vanno riportate in modo chiaro e leggibile. I lavoratori possono rifiutarsi di
sottoscrivere le dichiarazioni, fermo restando l’obbligo di fornire le proprie generalità.
In sede di acquisizione delle informazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o del
consulente del lavoro e il lavoratore non può richiedere copia delle dichiarazioni prima del termine
dell’accertamento ispettivo.
QUALE VALORE PROBATORIO HANNO LE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI DEL
CUI RAPPORTO SI CONTROVERTE?
Il lavoratore è incapace a testimoniare (art. 246 e 247 c.p.c.), ma potrebbe essere liberamente
interrogato ai sensi dell’art. 421, ultimo comma, c.p.c., con valore di mero argomento di prova
l’incapacità a testimoniare va eccepita tempestivamente dalla parte, altrimenti la deposizione resta
valida.
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DICHIARAZIONI: SINTESI (2)
DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI ISPEZIONI DA CUI EMERGONO INDIZI DI REATO
•  Se l’accertamento riguarda illeciti penali gli ispettori possono assumere sommarie
informazioni dalla persona sottoposta alle indagini soltanto in presenza del difensore (art.
350 c.p.p.), mentre l’assistenza difensiva non è prevista per l’assunzione di informazioni
dalle altre persone a conoscenza dei fatti (art. 351 e 362 c.p.p.).
L’ONERE DELLA PROVA dei fatti invocati ai fini dell’irrogazione delle sanzioni o della pretesa
previdenziale incombe sulla pubblica amministrazione procedente. Ciò significa, ad esempio, che
in caso di contestazione da parte dell’INPS di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un
rapporto formalmente qualificato come autonomo spetta all’INPS provare la sussistenza della
subordinazione.
I VERBALI DI ACCERTAMENTO redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova, ai sensi della
normativa vigente, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati (art. 10, comma 5,
d.lgs. 124/2004). Le circostanze di fatto non percepite direttamente costituiscono fonti di prova
liberamente valutabili. Le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dall’ispettore devono essere
confermate in giudizio.
REGOLE DIVERSE valgono per le DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO.
•  La dichiarazione del datore di lavoro può avere valenza di confessione stragiudiziale e se è
resa a un ispettore che è parte del giudizio fa piena prova e rende inammissibile la prova
testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione.
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REGOLARITÀ CONTRATTUALE DELLE IMPRESE
Al fine di diffondere la cultura della legalità e semplificare gli adempimenti a carico dei datori di
lavoro, il Ministero del Lavoro ha stipulato un protocollo d’intesa con l'Ordine dei Consulenti
del Lavoro per l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di
retribuzione.
Secondo il protocollo d’intesa sottoscritto il 15 gennaio 2014, l’asseverazione, denominata
ASSE.CO., verrà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche
attraverso la propria Fondazione Studi, e consentirà di certificare la regolarità rispetto a lavoro
minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della
retribuzione, relativi al lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro.
L'ASSE.CO., rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro, avrà validità
annuale e prevede idonee verifiche quadrimestrali rivolte a constatare il permanere delle condizioni
di regolarità. La convenzione prevede l'applicazione del regime sanzionatorio penale nel
caso di falsa attestazione sia da parte del datore di lavoro che del consulente, il quale sarà
anche soggetto ai relativi provvedimenti disciplinari.
L'elenco dei datori di lavoro che otterranno l'ASSE.CO. sarà pubblicato sul sito del Ministero del
Lavoro e da quello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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PROCEDURA DI ASSEVERAZIONE
Possono avviare le imprese all’asseverazione solo i consulenti del lavoro che svolgano
l'attività in forma di lavoro autonomo e che risultino appositamente formati rispetto alle
procedure di asseverazione. A tal fine, il Consiglio nazionale individuerà i requisiti necessari
nonché i percorsi di formazione obbligatoria.
La richiesta di asseverazione è libera e volontaria e viene rivolta da una specifica impresa a un
consulente del lavoro, il quale accetta l’incarico e lo comunica al Consiglio nazionale, ovvero alla
Fondazione Studi, allegando:
1.  la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.p.r. 445/2000, rilasciata dal datore di
lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione
di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in
generale di quanto non a conoscenza del professionista;
2.  la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.p.r. 445/2000, del consulente del lavoro in
ordine a quanto di propria diretta conoscenza, come ad esempio il rispetto della contrattazione
collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), per come risultano al professionista alla data di
asseverazione.
Il consulente del lavoro, raccolte le dichiarazioni dell’impresa, avvia una verifica al fine di
riscontrare la correttezza degli adempimenti, delle tipologie contrattuali utilizzate, del rispetto dei
c.c.n.l., del regolare versamento dei contributi. Il consulente che ha rilasciato la dichiarazione si
obbliga a controllare ogni 4 mesi la permanenza dei requisiti di regolarità.
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VANTAGGI DELL’ASSEVERAZIONE
L’ottenimento della asseverazione determina una serie di vantaggi per l’impresa:
•  previsione che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro si orienteranno in via prioritaria
nelle imprese che non siano in possesso dell'asseverazione;
•  restano salve le attività di vigilanza relative a specifiche richieste di intervento ispettivo;
indagini demandate dall'autorità giudiziaria o amministrativa; controlli a campione
finalizzate alla verifica della veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente;
•  ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l’asseverazione potrà
essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle
imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti.
È inoltre aperta la possibilità per le parti firmatarie del protocollo di intesa, di individuare ulteriori
ipotesi di applicazione della ASSE.CO.
L'asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto
coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità
dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale.
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LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (1)
IL PRINCIPIO
GENERALE
GLI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
In base alla l. 241/1990, l’accesso agli atti amministrativi è la regola,
mentre il rifiuto l’eccezione. Il divieto di accedervi, dettato
essenzialmente dalla riservatezza o dalla protezione dei lavoratori
che hanno rilasciato le dichiarazioni in sede di accertamento
ispettivo, pone in secondo piano rispetto all’esigenza di tutela degli
interessi giuridici di chi ne ha fatto richiesta.
Modalità della richiesta
L’istanza di accesso deve essere adeguatamente motivata da un
interesse diretto del destinatario degli atti: deve cioè sussistere un
collegamento tra la richiesta di conoscenza del documento e la sua
utilità a tutelare una posizione giuridicamente rilevante.
Dal 2009 si è affermato il principio che il diritto di accedere agli atti
deve essere riconosciuto, ma non in modo incondizionato: l’eccesso
è lecito se c’è una motivazione del verbale ispettivo che non
consente l’esercizio del diritto di difesa del trasgressore.
Se la motivazione non garantisce il diritto di difesa, il datore può
accedere alle dichiarazioni dei dipendenti contenute negli atti.
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LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (2)
La sentenza 4035/2013 del Consiglio di Stato ha precisato che gli
uffici della P.A. possono negare l’accesso alle dichiarazioni dei
lavoratori sentiti durante una verifica ispettiva, anche se il diniego
deve essere motivato.
In seguito alla sentenza, il Ministero del Lavoro ha invitato le DTL a
L’ORIENTAMENTO uniformarsi a questo principio, chiarendo che neppure l’eliminazione
DEL MINISTERO DEL dei nominativi dai documenti è una pratica che possa garantire la
tutela dei lavoratori interessati.
LAVORO
(Circolare 43/2013)
Poiché i lavoratori coinvolti sono considerati “controinteressati”, le
DTL dovranno notificare loro le richieste di accesso alle dichiarazioni
effettuate dai datori di lavoro.
Se l’ente che ha emesso il verbale di accertamento dovesse negare
la visione della documentazione, l’interessato può ricorrere al Tar,
qualora ritenga non fondati i motivi di diniego.
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VERBALIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO CODICE (1)
Verbale di
primo accesso
(art. 13)
Compiute le verifiche, a conclusione della visita ispettiva, il personale
ispettivo redige il verbale di primo accesso che deve contenere:
•  l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro;
•  descrizione delle modalità del loro impiego, avendo cura di specificare le
mansioni svolte e ogni altra utile notizia concernente il contesto lavorativo
di riferimento.
Verbale
interlocutorio
(art.14)
Qualora siano necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un
verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti e
informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora
in corso.
Verbale unico e
comunicazione
di regolare
definizione
degli
accertamenti
(art. 15)
Il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a garantire una
cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa
del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo
accesso e/o al verbale interlocutorio.
Le conclusioni del personale ispettivo contenute nel verbale unico devono
essere adeguatamente motivate.
Nel caso non sia previsto alcun provvedimento sanzionatorio, il personale
ispettivo informa il soggetto ispezionato.
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pagina 20
VERBALIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO CODICE (2)
Rapporto al
direttore ex art.
14 l. 689/1981
(art. 16)
In caso di mancato pagamento di alcune o di tutte le sanzioni contestate, il
personale ispettivo è tenuto a redigere il rapporto al direttore indicando, con
chiarezza e dettagliatamente, tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai
fini della contestazione della sanzione.
Inoltre, il rapporto deve contenere apposite osservazioni necessarie per
valutare la gradualità della sanzione.
In presenza di scritti difensivi il rapporto deve indicare sintetiche
controdeduzioni sugli stessi.
Trasmissione
dei verbali ad
altre
amministrazioni
(art.17)
Illeciti penali
(art. 18)
Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale unico all’ufficio di
competenza della propria Amministrazione affinchè questa provveda a
inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
In caso di rilevazione di illeciti penali, il personale ispettivo riferisce in
maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa
denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato,
secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura penale, salva
l’adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria.
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pagina 21
PRESCRIZIONE E DIFFIDA (1)
L’ispettore che nel corso dell’accertamento rilevi violazioni che costituiscono reato, punite con la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al
contravventore una apposita PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA ai sensi del d.lgs. 758/1994.
Nella prescrizione devono essere indicati i TEMPI E I TERMINI della regolarizzazione.
•  Se adempie alla prescrizione, l’ispettore ammette il reo al pagamento di una SANZIONE
AMMINISTRATIVA pari a 1/4 del massimo dell’ammenda. Se non adempie, l’ispettore
ne dà comunicazione al PM. Il reato punito con la sola ammenda o con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda può essere estinto tramite OBLAZIONE, con il pagamento di
una somma pari a 1/3 del massimo della pena.
L’ispettore che nel corso dell’accertamento constata l’inosservanza di norme per cui sono previste
sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere a DIFFIDARE il datore alla
regolarizzazione delle INOSSERVANZE che siano SANABILI, fissando il relativo termine (art. 13,
d.lgs. 124/2004).
•  Se il datore di lavoro adempie alla diffida, il procedimento si estingue con il pagamento di
una SANZIONE AMMINISTRATIVA pari al minimo di legge, oppure in caso di
sanzione in misura fissa pari a 1/4 dell’importo. Se non adempie, salva diversa
previsione di legge, il datore di lavoro può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione
amministrativa nella misura prevista dall’ART. 16 L. 689/1981, pari a 1/3 del massimo
o, se più favorevole, al doppio del minimo.
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pagina 22
PRESCRIZIONE E DIFFIDA (2)
Qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivano sanzioni amministrative,
questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data
di notificazione del verbale.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso
al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il
termine di quindici giorni dalla scadenza del termine. Il pagamento dell’importo della
predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto
di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Il potere di diffida è esteso anche agli ispettori e ai funzionari degli enti previdenziali per
le inadempienze da essi rilevate e a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano
violazioni in materia di legislazione sociale.
le nuove regole per le ispezioni
pagina 23
ORARIO DI LAVORO E LAVORO NERO: LE NUOVE SANZIONI
Con il c.d. “decreto destinazione Italia” (d.l. 23 dicembre 2013, n. 145) sono state introdotte
alcune disposizioni che riguardano:
•  le SANZIONI PER IL LAVORO IRREGOLARE;
•  le SANZIONI PER LE VIOLAZIONI SUI RIPOSI E SULL’ORARIO DI LAVORO.
La lettera a) del comma 1 dell’art. 14 d.l. 145/2013 ha aumentato del 30% gli importi della
maxisanzione per lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione
dell’attività imprenditoriale, e per questi casi viene esclusa la procedura di diffida prevista
dall’art. 13 d.lgs. 124/2004.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 14 d.l. 145/2013 ha aumentato di dieci volte gli importi delle
sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis d.lgs. 66/2003, con esclusione di
quelle che fanno riferimento alla violazione dell’art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie.
Le sanzioni, quindi, riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne:
•  la DURATA MEDIA DEL LAVORO SETTIMANALE;
•  i RIPOSI GIORNALIERI;
•  i RIPOSI SETTIMANALI.
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pagina 24
ORARIO DI LAVORO: TABELLA DI SINTESI (1)
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI
ILLECITO
Violazione della durata media
dell’orario settimanale di
lavoro (48 ore, comprensive di
straordinario)
Violazione della normativa sui
riposi settimanali (anche intesi
come media su un periodo non
superiore a 14 giorni – 24 ore
consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica,
da cumulare con le 11 ore di
riposo giornaliero)
SANZIONE FINO AL 23
DICEMBRE 2013
SANZIONE DAL 24
DICEMBRE 2013
Sanzione amministrativa
compresa tra 100 e 750 euro.
Sanzione amministrativa
compresa tra 1.000 e 7.500
euro.
Se la violazione riguarda più di
5 lavoratori o si è verificata in
almeno tre periodi di riferimento
(4, 6 o 12 mesi) la sanzione
amministrativa è compresa tra
400 e 1.500 euro.
Se la violazione riguarda più di
5 lavoratori o si è verificata in
almeno tre periodi di riferimento
(4, 6 o 12 mesi) la sanzione
amministrativa è compresa tra
4.000 e 15.000 euro.
Se la sanzione riguarda più di
10 lavoratori o si è verificata in
almeno 5 periodi di riferimento,
la sanzione è compresa tra
1.000 e 5.000 euro e non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta.
Se la sanzione riguarda più di
10 lavoratori o si è verificata in
almeno 5 periodi di riferimento,
la sanzione è compresa tra
10.000 e 50.000 euro e non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta.
le nuove regole per le ispezioni
pagina 25
ORARIO DI LAVORO: TABELLA DI SINTESI (2)
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI
ILLECITO
Violazione della normativa sul
riposo giornaliero
SANZIONE FINO AL 23
DICEMBRE 2013
SANZIONE DAL 24
DICEMBRE 2013
Sanzione amministrativa
compresa tra 50 e 150 euro.
Sanzione amministrativa
compresa tra 500 e 1.500
euro.
Se la violazione riguarda più di
5 lavoratori o si è verificata in
almeno tre periodi di 24 ore, la
sanzione va da 300 a 1.000
euro.
Se la violazione riguarda più di
5 lavoratori o si è verificata in
almeno tre periodi di 24 ore, la
sanzione va da 3.000 a
10.000 euro.
Se la violazione riguarda più di
10 lavoratori o si è verificata
almeno in 5 periodi, la
sanzione è compresa tra 900
e 1.500 euro e non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta.
Se la violazione riguarda più di
10 lavoratori o si è verificata
almeno in 5 periodi, la
sanzione è compresa tra
9.000 e 15.000 euro e non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta.
le nuove regole per le ispezioni
pagina 26
LAVORO NERO: TABELLA DI SINTESI (1)
MAXI SANZIONE PER IL LAVORO SOMMERSO
ILLECITO
SANZIONE FINO AL 23
DICEMBRE 2013
SANZIONE DAL 24
DICEMBRE 2013
Impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva
comunicazione di
instaurazione del rapporto di
lavoro da parte del datore di
lavoro privato (con la sola
esclusione del datore di
lavoro domestico)
Si applica la sanzione
amministrativa da 1.500 a
12.000 euro per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorata di 150 euro per
ciascuna giornata di lavoro
effettivo.
Si applica la sanzione
amministrativa da 1.950 a
15.600 euro per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorata di 195 euro per
ciascuna giornata di lavoro
effettivo.
Lavoratore impiegato per un
periodo iniziale in nero e poi
regolarizzato
Sanzione compresa tra 1.000
e 8.000 euro per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorata di 30 euro per
ciascuna giornata di lavoro
irregolare.
Sanzione compresa tra
1.300 e 10.400 euro per
ciascun lavoratore irregolare,
maggiorata di 39 euro per
ciascuna giornata di lavoro
irregolare.
le nuove regole per le ispezioni
pagina 27
LAVORO NERO: TABELLA DI SINTESI (2)
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
SANZIONE FINO AL 23
DICEMBRE 2013
SANZIONE DAL 24
DICEMBRE 2013
Sospensione per lavoro
irregolare: impego di
personale non risultante dalle
scritture obbligatorie in
misura pari o superiore al
20% del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro
Per la revoca della
sospensione sarà necessario
regolarizzare i lavoratori non
risultanti dalle scritture
obbligatorie o da altra
documentazione e versare la
somma aggiuntiva di 1.500
euro.
Per la revoca della
sospensione sarà necessario
regolarizzare i lavoratori non
risultanti dalle scritture
obbligatorie o da altra
documentazione e versare la
somma aggiuntiva di 1.950
euro.
Sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
Per la revoca della
sospensione sarà necessario
ripristinare le regolari
condizioni di lavoro sul piano
della salute e della sicurezza
e versare la somma
aggiuntiva di 2.500 euro.
Per la revoca della
sospensione sarà necessario
ripristinare le regolari
condizioni di lavoro sul piano
della salute e della sicurezza
e versare la somma
aggiuntiva di 3.250 euro.
ILLECITO
le nuove regole per le ispezioni
pagina 28
I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 27 dicembre 2013, ha fornito indicazioni
operative circa l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative, in vigore dal 24 dicembre
2013.
In particolare:
•  i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale, in quanto mere "somme aggiuntive”, trovano applicazione in relazione alle
richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite
a condotte poste in essere prima di tale data;
•  quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media dell'orario
di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre 2013, si
ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali venga effettuata dopo la
conversione in legge del d.l. 145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia
della disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legge sarà infatti possibile
commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori;
•  le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media
dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24
dicembre 2013 saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria già prevista prima
dell'intervento del d.l. 145/2013.
N.B. In fase di conversione in legge del d.l. 145/2014, l’importo delle sanzioni in materia di
orario di lavoro potrebbe essere ridotto: è probabile, infatti, il passaggio dalla decuplicazione al
solo raddoppio degli importi sanzionatori, con un meccanismo di elevazione graduale degli
stessi nei casi di condotte illecite più gravi.
le nuove regole per le ispezioni
pagina 29
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