Comments
Description
Transcript
Firenze piazza stazione - FIRENZE
CIRCOLAZIONE STRADALE & CONTRAVVENZIONI FIRENZE Piazza Stazione: corsia preferenziale “invisibile” A seguito della documentazione inviataci da una nostra associata, relativa a una contravvenzione elevata in Piazza della stazione a Firenze, abbiamo svolto un’attività istruttoria per valutare la corretta applicazione del Codice della Strada da parte del gestore della strada nel porre limitazioni alla circolazione stradale. Sulla base dei rilievi effettuati è emerso che l’apposizione della segnaletica da parte del gestore non era avvenuta nel rispetto del Codice della Strada, rendendo così non percepibili le limitazioni dirette all’utente della strada. Poiché le motivazioni inserite nel ricorso erano esaustive per un rapido accoglimento nonché per evitare di gravare il Giudice di Pace di udienze, il ricorso è stato presentato al Prefetto (Ufficio Depenalizzazione). È stata altresì preparata l’istanza da inviare al Sindaco di Firenze per conoscere l’ordinanza istitutiva di tali limitazioni, i verbali inerenti l’installazione della segnaletica verticale nonché la richiesta di documentazione utile a comprendere il ruolo degli organi accertatori della presunta violazione visto che non appartenevano alla Polizia Municipale. Il ricorso al Prefetto e l’istanza al Sindaco sono altresì propedeutici per la sostituzione e/o integrazione della segnaletica al fine di migliorare la circolazione stradale. Vale ricordare l’opportunità di eliminare la corsia preferenziale al fine di consentire a chi proviene da Via Alamanni e deve raggiungere il parcheggio adiacente i locali della stazione di evitare la deviazione in Via della Scala, percorrere i viali, svoltare in Via Santa Caterina d’Alessandria e proseguire in Via Nazionale e poi immettersi in Piazza della Stazione. In parole povere lasciare liberi poco più di 100 metri per evitare di far percorrere chilometri, congestionando i viali, producendo inutile e dannoso inquinamento acustico ed atmosferico. ------------------I DOCUMENTI Raccomandata A/R Al Prefetto di Firenze Via Giacomini Antonio, 8 50132 FIRENZE La sottoscritta …. omissis … nata a …. omissis … il …. omissis … ed ivi residente in …. omissis … al nc …. omissis …, PREMESSO CHE: • in data 08 novembre 2007 le veniva notificato il verbale di accertamento di violazione n. 460069/T del 10/07/2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze, per violazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice della Strada, perché alle ore 8.55 del 10 luglio 2007 in Firenze, Piazza della Stazione, nc 6 “circolava impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico”; • nella piazza oggetto di accertamento vi sono alcuni cantieri e si è in presenza di segnaletica temporanea; • il verbale è stato redatto da personale della ATAF S.p.A. soggetto alla autorizzazione all’accertamento di violazioni in base all’articolo 17 della Legge n. 127/97; • la violazione NON è stata contestata per i seguenti motivi: “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia”. PROPONE RICORSO ALLA S.V. AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE SULLA BASE DEI SEGUENTI MOTIVI: a) la sottoscritta percorreva Via Alamanni, una strada a senso unico con due corsie di marcia che sfocia in piazza della stazione ed era posizionata sulla corsia di sinistra (Allegato n. 1, foto). Entrando in piazza della stazione, dopo il semaforo svoltava a sinistra (Allegato n. 2, foto); b) nel suddetto tratto di strada vi è la totale assenza di frecce direzionali, in violazione dell’articolo 147 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; c) la segnaletica verticale che precede il semaforo è collocata unicamente sul lato destro della strada dove si trova un cantiere. Essa è costituita da quattro cartelli temporanei disposti ai margini del cantiere: tre sono posti sulla carreggiata e uno è posto all’interno del cantiere (Allegato n. 3, foto). Tale segnaletica verticale non è percepibile da un utente che, come la ricorrente, si trova ad essere posizionato sulla corsia di sinistra e ha un autobus a fianco, come ben evidenziano le fotografie (Allegato n. 2,foto - Allegato n. 4, foto - Allegato n. 5, foto); d) l’articolo 39, comma 2, del Codice della Strada prevede che “Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione”; e) l’articolo 104, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada dispone che “I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata”; f) l’articolo 79, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede che “Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di prescrizione che nel caso in questione deve essere di metri 80. Il comma 8, del medesimo articolo, sancisce che “Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale”. g) nello specifico si rileva che: 1. i due segnali di passaggio obbligatorio a sinistra (Allegato n. 6, foto) inducono l’utente della strada a tenersi sulla sinistra e con ciò si pongono in contraddizione con i segnali successivi; 2. l’Allegato n. 6, foto - evidenzia che tali cartelli violano l’articolo 122, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada secondo il quale i segnali di passaggio obbligatorio devono essere posti sulla testata dell’isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente ovvero posizionati sull’ostacolo o sull’ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l’indicazione del passaggio obbligatorio; 3. appare altresì la violazione dell’articolo 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per mancata indicazione sul retro della segnaletica dell’ente o amministrazione proprietari della strada (Allegato n. 7, foto); 4. poco oltre i due segnali di passaggio obbligatorio a sinistra è installato all’interno del cantiere un segnale di direzione obbligatoria a destra. Come si vede (Allegato n. 8, foto) 5. tale segnale non è visibile a causa di un pannello posto sulla rete che delimita il cantiere. Come si può notare (Allegato n. 9, foto) risulta evidente la NON percezione del segnale, soprattutto, da parte del conducente che è posizionato sulla corsia di sinistra; 6. oltre il segnale posto all’interno del cantiere, è collocato sulla sede stradale in via temporanea un segnale di direzione obbligatoria a destra (Allegato n. 10, foto) e per esso valgono le considerazioni su esposte relative alla mancata visibilità del segnale, collocazione sul solo lato destro della strada, assenza delle indicazioni di cui all’articolo 77 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Allegato n. 11, foto); 7. violazione del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002) che reca i principi del segnalamento temporaneo disponendo al punto 2.1.2 che “nei sistemi di segnalamento temporaneo, ogni segnale deve essere coerente con la situazione per cui ne è disposto l’impiego… Non possono permanere in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro”. Inoltre al punto 2.1.4. si legge che “per essere visibili e leggibili, i segnali devono: avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari; essere in numero limitato (non devono essere posti sullo stesso supporto o affiancati più di due segnali); essere posizionati correttamente (giusto spazio di avvistamento, orientamento e cura della verticalità);… Per garantire la visibilità dei segnali è consigliabile, in alcune condizioni, ripeterli in sinistra”; 8. una volta oltrepassato il semaforo la sottoscritta ha svoltato a sinistra, confortata anche dal segnale di passaggio obbligatorio (Allegato n. 12, foto). La ricorrente è stata ulteriormente tratta in inganno in quanto la strada oggetto di accertamento non è delimitata da striscia gialla che indichi corsia riservata, in ottemperanza all’articolo 140, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, unitamente all’articolo 40 del Codice della Strada. Il segnale verticale che riserva la corsia ai mezzi pubblici di trasporto è chiaramente percepibile solo allorquando si è già impegnata la strada, non permettendo cambiamenti di direzioni tanto più se se si considera che vi è un incrocio. Oltre a ciò tale segnale è privo degli estremi dell’ordinanza istitutiva come previsto sul retro della segnaletica dall’articolo 77 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Allegato n. 13, foto); 9. la mancata contestazione immediata è stata motivata con la seguente perifrasi “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia” ma detta motivazione appare generica ed insufficiente in quanto redatta con una mera formula di rito, oltreché contraddittoria perché, com’è noto, le corsie preferenziali, proprio in quanto adibite al solo trasporto pubblico, non sono caratterizzate da un grande flusso di traffico. Inoltre essendo in pieno centro, la velocità di percorrenza della strada in questione, risultando estremamente bassa, consente di fermare un veicolo non autorizzato per contestare immediatamente la violazione; 10. l’articolo 68, comma 1, Legge n. 488/1999 ha autenticamente interpretato i commi 132 e 133 dell’articolo 17 della Legge n. 127/1997 (i quali prevedono la possibilità di conferire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico) nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12 del Codice della Strada, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile. Per quanto sopra, l’inadeguata e contraddittoria collocazione della segnaletica verticale, la totale assenza di segnaletica orizzontale (frecce direzionali) e l’assenza di striscia gialla che indica corsia riservata, traggono in inganno l’utente della strada che non viene messo in grado di percepire le prescrizioni. Da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente la violazione delle disposizioni richiamate sopra. In particolare si rinviene un’illegittima e falsa applicazione degli articoli 5, 37, 38, 40 e 45 del codice della strada. PER TUTTI QUESTI MOTIVI LA SOTTOSCRITTA RICORRENTE CHIEDE: • l’accoglimento del presente ricorso, la sospensione dell’esecutività del verbale impugnato attesa la fondatezza dei motivi addotti e l’annullare il verbale pronunciando ordinanza di archiviazione degli atti ex art. 204 del Codice della strada. • l’audizione personale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 204 del Codice della Strada. Firenze, 3 dicembre 2007 In fede, ……………………………………………. Allegati: • 13 fotografie, • originale in due pagine del Verbale di accertamento di violazione n. 460069/T del 10/07/2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze -----------------Raccomandata A/R Al Sindaco del Comune di Firenze Piazza Signoria - Palazzo Vecchio 50122 FIRENZE Oggetto: Richiesta di atti ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche. La sottoscritta …. omissis … nata a …. omissis … il …. omissis … ed ivi residente in via …. omissis … al nc …. omissis …, PREMESSO CHE: • in data 08 novembre 2007 le veniva notificato il verbale di accertamento di violazione n. 460069/T del 10/07/2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze, per violazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice della Strada, perché alle ore 8.55 del 10 luglio 2007 in Firenze, Piazza della Stazione, nc 6 “circolava impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico” (Allegato 1, foto); • nella piazza oggetto di accertamento vi sono alcuni cantieri e si è in presenza di segnaletica temporanea; • il verbale è stato redatto da personale della ATAF S.p.A. soggetto alla autorizzazione all’accertamento di violazioni in base all’articolo 17 della Legge n. 127/97; CHIEDE alla S.V. l’invio per posta di fotocopia NON in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti: 1) Originale del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada redatto dal personale ispettivo ATAF; 2) Delibera inerente la concessione all’ATAF delle attività per il controllo e la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada; 3) Ordinanza e/o ordinanze istitutive della limitazione alla circolazione stradale in Piazza della Stazione; 4) Verbali di installazione della segnaletica stradale afferenti le limitazioni in oggetto (Allegato 1, foto e Allegato 2, foto); 5) I provvedimenti di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della Legge n. 127/1997 con cui sono state conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico e con cui si individuano nominativamente i soggetti che possono espletarle; 6) Documentazione relativa alla valutazione dell’idoneità e alla formazione professionale delle persone alle quali sono state conferite le funzioni suddette; 7) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) La documentazione attestante l’importo destinato alla SpA ATAF sulle contravvenzioni elevate dai suoi dipendenti; l’importo destinato dalla SpA ATAF ai suoi dipendenti sulle contravvenzioni elevate; l’effettiva presenza in servizio dei dipendenti che hanno effettuato il contravvenzionamento; la sussistenza o meno di modalità di servizio qualificabili quale servizio inerente il Codice della Strada e la loro idoneità allo scopo; la regolarità della posizione lavorativa e contributiva dei suddetti dipendenti secondo le normative vigenti; l’utilizzo e dislocazione dei dipendenti medesimi in modo razionale ed adeguato alle effettive esigenze di servizio; l’esatta natura giuridica della Società ATAF, della sua attività e dei suoi atti, l’autorità giurisdizionale presso cui è possibile chiedere tutela avverso le attività e/o atti lesivi posti in essere dalla Società ATAF; l’esistenza di una convenzione tra il Comune e la Società ATAF, i rapporti tra questa e il Comune e qualunque altro aspetto di rilievo; la conformità delle suddette condizioni, tariffe, sanzioni e/o contravvenzioni alle normative vigenti; il trasferimento ai dipendenti della Società di poteri pubblicistici di riscossione e/o esazione e/o sanzionamento e/o contravvenzionamento e/o imposizione tributaria e/o altre tipologie di poteri; gli atti e/o modalità di tale trasferimento; la conformità alle normative vigenti del suddetto trasferimento di poteri e dei suddetti atti e/o modalità di trasferimento; l’iscrizione della Società e/o dei suoi titolari e/o rappresentanti e/o dipendenti ai registri e/o albi previsti dalla normativa vigente; l’obbligo per la suddetta Società di resa del conto giudiziale; la sussistenza nei confronti della Società della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica della Corte dei Conti. LA SOTTOSCRITTA RICORDA ALLA S.V. CHE: • è essenziale comunicarci a quale legge rispondono i requisiti obbligatori per ricoprire il ruolo di “accertatore” perchè l’assenza di requisiti previsti a livello nazionale invalida tutti i verbali d'accertamento eseguiti e consegnati al Comando Polizia Municipale. • la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter esperire la procedura contemplata per un eventuale ricorso in sede Giurisdizionale e/o al Giudice di Pace nonché per esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada. • qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, sarà ritenuta responsabile della mancata presentazione del ricorso previsto all’articolo 37 sopra citato e degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso. • qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per l’onere di dover presentare ricorsi solo al fine di bloccare gli effetti di una contravvenzione che ha una sua specifica procedura anche in assenza dei presupposti per i quali è stata elevata. • un’eventuale attività omissiva tenuta da codesto Comune violerebbe in modo inequivocabile l’articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/90, che riporta: Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. • la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del congruo termine da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell’articolo 24 della Carta costituzionale. Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda nel termine richiesto ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell’interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente. In fede, ……………………………………… Firenze, 3 dicembre 2007 Allegati: • 2 fotografie, • Fotocopia in tre pagine del Verbale di accertamento di violazione n. 460069/T del 10/07/2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze.