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Con questo articolo sul contratto di sale and lease back a firma di Alessandro Matteini, dello Studio Legale Baker & McKenzie, parte una nuova iniziativa a cura de ilQI: la rubrica Norme dedicata all’aggiornamento e all’approfondimento di tutte le novità in materia legislativa, con uno sguardo a 360° sul mondo immobiliare. Un contributo secondo noi fondamentale per tutti gli operatori del real estate, imprescindibile per chi abbia necessità di tenersi informato su tutte le novità di tipo fiscale, urbanistico, contrattuale, penale, amministrativo, societario. La rubrica è già online e quindi consultabile su il Quotidiano Immobiliare. La Redazione L’effetto della clausola marciana nel sale & lease back di Alessandro Matteini L’effetto della clausola marciana nel sale & lease back S 19 Con sentenza n. 1625 del 28 gennaio 2015, la Cassazione chiarisce il suo orientamento in materia di requisiti per la validità (i) del contratto di sale and lease back e (ii) del patto marciano nello stesso usualmente incluso a garanzia della società finanziaria. Il patto marciano è simile al patto commissorio, in quanto consente al creditore di appropriarsi del bene in caso di inadempimento del debitore ma se ne distingue poiché presuppone che: persona (i) si proceda a una previa stima indipendente e imparziale del bene stesso; (ii) il creditore sia tenuto al pagamento in favore del debitore dell’importo eccedente l’entità del credito. alessandro matteini Sono queste previsioni a fare la differenza tra un patto commissorio nullo e un patto marciano valido. Ai fini della validità del patto marciano, secondo la Cassazione, è necessario che, nel contratto stesso, “siano stati previsti dei meccanismi oggettivi e procedimentalizzati” che permettano la verifica della congruenza tra (i) valore del bene oggetto di garanzia (che verrebbe definitivamente acquisito dal creditore) ed (ii) entità del credito. società Tuttavia – affermano i giudici di legittimità – non avrebbe tale effetto salvifico la verifica del “giusto prezzo” effettuata al momento della conclusione del contratto: l’accertamento deve essere effettuato in occasione dell’inadempimento da parte del debitore mediante un procedimento avente tempi certi e modalità definite. Inoltre, la valutazione dovrà esse- L’effetto della clausola marciana nel sale & lease back baker & mckenzie S 20 re imparziale tramite l’impiego di parametri oggettivi automatici oppure dovrà essere affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri faccia riferimento. Quanto precede nell’ottica di assicurare una corretta determinazione del quantum dell’eventuale differenza da corrispondersi all’utilizzatore. Le parti potranno poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché – precisano i giudici di legittimità – siano rispettati i requisiti sopra indicati. L’essenziale è che risulti, dalla struttura del patto, che le parti abbiano in anticipo previsto che, nella sostanza dell’operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto, determinato al tempo dell’inadempimento, perché il surplus gli sarà restituito. iIQI I giudici di legittimità sembrano inoltre affermare che non sia necessario che la clausola marciana subordini, altresì, alla condizione del pagamento della differenza, l’acquisizione della disponibilità del bene da parte del creditore: infatti, al fine di non ricadere nel divieto ex art. 2744 c.c., la clausola marciana può essere articolata prevedendo che all’inadempimento il bene passi al creditore, ma che l’effetto traslativo della proprietà si verifichi solo ove sia corrisposta l’eventuale differenza. Clicca qui per sfogliare su ilQI la nuova rubrica “Norme” Alla luce di quanto precede, la sentenza n. 1625/2015 afferma quindi che il patto marciano, se impostato nel rispetto delle previsioni sopra delineate, tutela sufficientemente il debitore e consente di superare profili di possibile illiceità del sale and lease back per violazione dell’art. 2744 c.c. L’effetto della clausola marciana nel sale & lease back S 21