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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari

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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
I l n u ovo
Giornale Militari
dei
PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO
Anno XV - n. 11 - NOVEMBRE 2013 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
www.ilnuovogiornaledeimilitari.it
E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati
ALL’INTERNO
Revisione dello strumento militare
Circolare
INPS/INPDAP
Statali:
la nuova via
dei ricorsi
amministrativi
Chi vuole rottamarci
e per favorire chi?
a pag 9
PENSIONI
Sistema
contributivo
pro-rata.
Benefici previsti
per il pensionamento
di vecchiaia
a pag 11
ALLOGGI
Il flop
delle vendite
a pag 13
ra accuse di “scivoli d’oro”,
scarsa trasparenza e
parlamentari “turbati” si
consuma un dibattito fuorviante a
danno degli uomini e donne delle
FF.AA. In queste ultime
settimane, infatti, sulla riforma
delle FF.AA. (legge delega
proposta dall’ex Ministro Di Paola
ed approvata alla fine del 2012 dal
Parlamento) si sono espressi in
vario modo vari esponenti del
T
mondo politico, sindacale ed
accademico. Tra questi Michele
Nones, consigliere scientifico
dello IAI, il Prof. Maurizio Del
Conte della Bocconi, Giuliano
Cazzola ex deputato PDL e Pietro
Ichino, giuslavorista e ora
deputato di Scelta civica.
Il v. pres. del Cocer Aeronautica,
ten. Col. Guido Bottacchiari
risponde e attacca
a pag. 2
Legge di Stabilità: un salasso
per i pensionati: ecco cosa
si perde dal 2011 al 2016
a pag. 6
IL PATTO
D’ACCIAIO
fra vertici miltari
manager di Stato
e politici
onnipotenti
a pag. 4
TRIBUNALI
MILITARI
Cosa si fa pur
di sopravvivere…
a pag. 7
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2014
Non dare per scontata
la nostra esistenza!
✓ NIENTE finanziamenti pubblici.
✓ SCARSA pubblicità.
✓ TOTALE INDIPENDENZA
proprio grazie
a persone come te.
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N UOVO SE RVI Z I O: N ESSU N N U M E RO P E RSO
Se per disguidi postali qualche numero non venisse recapitato, il tuo abbonamento
verrà automaticamente prolungato fino al recupero dei numeri che non hai ricevuto.
Il nuovo
2
■
Giornale Militari
dei
In queste ultime settimane il dibattito sulla riforma delle FF.AA. (legge delega proposta dall’ex Ministro Di Paola ed approvata alla fine
del 2012 dal Parlamento) ha improvvisamente attirato l’attenzione di vari esponenti del mondo politico, sindacale ed accademico. Tra
questi Michele NONES,consigliere scientifico, il Prof. Maurizio Del Conte della Bocconi, Giuliano Cazzola ex deputato PDL e Pietro
Ichino, giuslavorista e ora deputato di scelta civica di Monti. Il v. pres. Del Cocer Aeronautica, ten. Col. Guido Bottacchiari risponde…
Revisione dello strumento militare: i decreti attuativi all’esame del Parlamento: il taglio degli organici e i dati fasulli sui costi reali del personale
«Chi vuole rottamarci e perché?»
Il Ten. Col. Guido Bottacchiari
n queste ultime settimane il
dibattito sulla riforma delle
FF.AA. (legge delega proposta
dall’ex Ministro Di Paola ed approvata alla fine del 2012 dal Parlamento) ha improvvisamente attirato l’attenzione di vari esponenti del mondo politico, sindacale ed accademico.
Tutto è scaturito da un articolo
pubblicato sul Corriere della Sera dal titolo Lo «scivolo d’oro»
dei militari italiani.
Un articolo che ha suscitato
molte reazioni che non è possibile
riportare in questa edizione ma
tutte facilmente reperibili sul
nostro sito.
Un interessante intervista al
Ten. Col. Bottacchiari, v. pres. Del
Cocer Aeronautica, fa capire che
«la battaglia si sta facendo dura,
i poteri forti si agitano e cercano
di screditare e mettere in un angolo il Cocer tentando di mischiare le questioni del personale
con gli affari e gli investimenti in
armamenti dando un taglio scandalistico.
La domanda che si pone è: chi
ve lo ha lo ha chiesto di rottamarci? C’ è stato un referendum in
tal senso?
«Si - incalza Bottacchiari - se
lo tengano loro lo scivolo: politici
nominati e pensionati dopo una
legislatura, manager confindustriali dalle liquidazioni e bonus
milionari, giornalisti prezzolati,
e fancazzisti tutti!».
«A noi militari “usi ad obbedir
tacendo e tacendo morir“ non sono mai venuti meno la voglia di
servire il Paese e la consapevolezza di essere parte integrante del
I
| NOVEMBRE 2013 |
Popolo. Questo è il tentativo meschino fatto da chi ha, anche grazie ai finanziamenti della politica e dei grandi gruppi economici
di questo Paese, il potere di orientare la pubblica opione ora in
una direzione ora nell’ altra come se il cittadino fosse un burattino».
«Sappiano però Lor Signori
che noi non siamo fessi e risponderemo colpo su colpo, “à la guerre comme à la guerre“, magari facendo una operazione verità sui
trattamenti economici e previdenziali di tutti quelli (e sono
molti ed in parecchi ambiti) che,
a turno e lautamente foraggiati,
fanno i censori dell’ altrui operato e le pulci agli istituti giuridici
ed economici del personale militare che molti tra loro vorrebbero
rottamare per dirottare i soldi ai
loro Padroni!».
«Nel merito vorrei dire alla
opinione pubblica che nessuno di
noi al Cocer ha chiesto “scivoli
d’oro” o di altro pregiatissimo
metallo; noi vogliamo che il personale delle Forze Armate rimanga al proprio posto sino alla prevista età e che i ragazzi in ferma
(precari sino a dieci anni anche
dopo due o tre missioni in teatro)
abbiano la possibilità di essere
stabilizzati e continuare a servire
il Paese. E’ paradossale che coloro
( i militari) che hanno contrastato sul nascere l’ esigenza di una
riforma ulteriore, che si abbatte
unicamente sul personale in servizio, siano ora additati come dei
privilegiati che fuggono dieci anni prima del necessario dalle
proprie responsabilità. Non siamo usi a far questo!».
«Il Cocer ha contestato sul nascere tale proposta di legge, ci sono atti a profusione per chi li
vuole leggere, parlamentari distratti inclusi e giornalisti redivivi; abbiamo detto a più riprese
che non vi era la necessità di intervenire, tagliando personale, su
di un modello di difesa nato poco
meno di dieci anni fà ed ancora
da attuare completamente. Abbiamo dimostrato che non c’era
sbilanciamento di spesa fra le varie poste (personale, funzionamento, investimento) e che se
proprio bisognava reiquilibrare
non al personale si doveva guardare , anche se chi doveva saperlo
era forse preso da altri pensieri
ed interessi. Altri hanno deciso
diversamente».
Tra accuse agli scivoli d’oro, scarsa trasparenza e parlamentari turbati, si consuma un dibattito fuorviante sul
futuro degli uomini e donne delle FF.AA.
«Forse il nuovo modello lo vogliono(?) e per altri motivi, i politici (erano distratti o assenti i
parlamentari che saltano ora sulla sedia quando si approvava la
legge “truffa” che non diceva come stavano realmente le questioni finanziarie sugli investimenti?), gli stati maggiori, confindustria, la finanza e le imprese d’
armamento ed i loro fedeli scudieri?».
«Noi militari sappiamo solo
che così come siamo strutturati e
formati facciamo la nostra parte
da tempo nei teatri operativi ove
siamo chiamati ad intervenire
con continue attestazioni e riconoscimenti da parte dei nostri alleati, oltre a garantire in silenzio
(è questo il problema? Se sì ci attrezzeremo per rimediarvi!) la sicurezza e l’ integrità del Suolo Patrio, la fruibilità dei nostri mari e
l’ inviolabilità dei nostri cieli attraverso le varie funzioni di difesa espletate da tutte le componenti delle FF.AA., operando poi
a favore della collettività (sempre
con grande passione ed umanità)
anche per questioni non proprio
attinenti alla difesa , dalla “monnezza” di Napoli a quella di Palermo, passando per le calamità
naturali al Nord come al Centro
od al Sud, finendo con l’intervento per la questione immigrazione
ed anche in ausilio alle forze di
polizia in attività di controllo del
territorio compreso il presidio di
territori sensibili come i cantieri
dell’ Alta Velocità».
«Se poi qualcuno invece pensa
di “rottamarci” in blocco per favorire altri interessi inconfessabili esodandoci e dandoci una pedata nel sedere come fossimo noi
il male dell’ Italia allora sbaglia
di grosso. Sbaglia perchè non è
così , non siamo noi il male, anzi!
Sbaglia sopratutto perchè non così è stato per altre categorie di lavoratori pubblici e privati nel nostro Paese quando si è deciso di
ristrutturare un settore industriale o dei servizi; come è giusto
che sia quei lavoratori sono stati
accompagnati con tutte le garanzie del caso alla meritata pensione. Se servisse siamo pronti a ri-
cordarlo con nomi, cognomi, date, trattamenti economici, previdenziali e scivoli, talora sì d’oro,
percepiti».
«Non chiediamo privilegi – dice il colonnello Bottacchiari - ne
abbiamo uno grandissimo. Quello
di servire il Paese e il Popolo Italiano e vogliamo continuare a
farlo sino alla pensione! Non vogliamo che si dica il falso. Noi
siamo ben felici di fare il nostro
Dovere e di Servire i nostri cittadini sino in fondo alla nostra
carriera!».
Ma il v. Presidente del Cocer
non si è sottratto ad altri confronti con vari esponenti del
mondo accademico e politico che
sono entrati nel dibattito evidenziando da diverse angolazioni la
necessità di interventi incisivi sul
fronte dei “privilegi” di cui godrebbero i militari.
Bottacchiari ha risposto a Michele NONES,consigliere scientifico
dell’Istituto Affari Internazionali
(IAI) per l’area «Sicurezza e difesa»;
al. Prof. Maurizio Del Conte L.
Bocconi - Dipartimento di Studi
Giuridici;
a Giuliano Cazzola già sindacalista con incarichi di rilievo nella Cgil,
poi eletto nel 2008 nelle fila del Popolo della Libertà ed infine candidato nella lista Scelta Civica con Monti per l’Italia ;
A Pietro Ichino, ex dirigente
sindacale della Fiom-Cgil, giuslavorista, ex deputato Pd e ora con la lista civica di Monti, non c’è che dire;
si sono mosse firme prestigiose a cui
il t.col. Bottacchiari ha risposto; una
per tutte, riportiamo la risposta ad
un intervento del. Prof.Pietro Ichino.
<<Sono giorni che personaggi
eminenti del panorama politico ,
economico e cattedratico si esercitano al tiro allo “scivolo d’ oro”, strumento di prepensionamento pensato
dal Governo attuale per gestire le
previste eccedenze di militari nel periodo transitorio di attuazione del
processo di Riforma dello Strumento
Militare derivante dalla L. 244/2012 ,
legge di iniziativa governativa nata
durante il governo tecnico presiedu-
to dal Prof. Mario Monti .
Gli ultimi in ordine di tempo sono stati il giuslavorista Sen. Prof.
Pietro Ichino ed il Dott.Giuliano
Cazzola già sindacalisti ed onorevoli
, entrambi aderenti al movimento
Scelta Civica , forse dimentichi di
chi ha proposto la legge.
Comunque son felice. Auspicavo
da tempo un risveglio delle coscienze civiche , al fine di portare il dibattito sulle questioni riguardanti il nostro mondo fuori dagli “angusti”
spazi autoreferenziali delle Caserme.
Credo però che tale interesse non
si dovrebbe limitare ad un fatto seppur importante come quello enunciato, derivante da un processo epocale di riforma, ma che debba invece
rivolgersi all’ esame ed una approfondita analisi del “pianeta militare”
specie dopo che il nostro modello di
Forze Armate è divenuto “professionale”.
Dovremmo ad esempio parlare
dell’annosa questione dei “ diritti
negati” ai militari , questi sì imprescindibili per un ammodernamento
in senso veramente democratico delle Forze Armate.
Ai militari italiani, infatti, al contrario di quanto avviene in molte
parti d’ Europa , è per legge imposto
il divieto di costituire o iscriversi ad
associazioni professionali di natura
sindacale e che per di più è vietata
loro la libera costituzione di associazioni fra militari in barba ai più elementari diritti Costituzionali (Artt.
2,18,39 e 52) e della CEDU( artt. 11 e
14).
Tale impedimenti hanno portato
nel tempo alcuni di noi a ricorrere
dapprima al T.A.R del Lazio , poi alla
Suprema Corte Costituzionale ,che
con una sentenza in chiaroscuro ( n.
449/1999) , ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità e
recentemente ad un ricorso in sede
di Corte Europea Dei Diritti Dell’
Uomo a Strasburgo di cui si attende
la sentenza a breve.
Dovremmo poi interrogarci sulla
necessità, opportunità ed economicità della permanenza di una giurisdizione speciale per i militari, di una
riorganizzazione sistematica dei co-
SEGUE A PAGINA 3
Il nuovo
Giornale Militari
dei
SEGUE DA PAGINA 3
dici penali militari in tempo di pace
e di guerra e sulla loro attualità rispetto agli interventi extraterritoriali
delle nostre FF.AA. su mandato di
varie organizzazioni sovranazionali
(caso Marò), della attualità di esecuzione di ordini legittimi e illegittimi
e sulla opportunità che il militare
continui ad eseguire quest’ ultimi
nel caso non risultino manifestamente reato, sulla opportunità che la
Difesa del Paese sia definita nei suoi
tratti essenziali attraverso linee chiare e sopratutto sottoposte all’approvazione Parlamentare, sull’ applicazione vera del principio di trasparenza dell’ azione amministrativa
anche in un difficile ambito come
quello militare, sicuramente di organici di militari e di bilanciamenti tra
gradi, ma anche di spese militari per
armamento utili e meno utili e in linea con il dettato costituzionale di
difesa dello Stato e forse di molto altro ancora .
Invece stiamo sulla notizia , anzi
“stanno, le prime trombe” unicamente sulla notizia “scandalistica”
dello scivolo quasi come per un riflesso pavloviano all’ agitarsi delle
bacchette dei tanti direttori d’ orchestra ( chi sono ? ognuno è libero di
pensare a chi crede).
Tutti a parlare di sbilanciamento
dei costi del bilancio della Difesa sul
fronte delle spese per il personale
senza conoscere(?) neanche i dati
reali .
Invece i dati di bilancio agli atti
del Parlamento (riferiti allo Stato di
Previsione Difesa E.F. 2013) delineano un sostanziale equilibrio tra i vari
settori di spesa, tenendo conto degli
oltre 2,3 miliardi di euro allocati per
i programmi di armamento presso il
MISE (Ministero dello Sviluppo Economico.
Infatti, se si sommano tutte le risorse per il 2013 assegnate alla Funzione Difesa, si raggiunge la cifra di
16,9 miliardi di euro (14,6 miliardi
Funzione Difesa Bilancio Difesa Tabella 11» ai quali devono aggiungersi i «i 2,3 miliardi di fondi per i
programmi di armamento presso il
MISE).
Fatti i debiti calcoli la ripartizione
delle spese nelle varie voci del dicastero è pari al 57% Personale, 8%
Funzionamento, 35% Investimento,
molto vicina per talune voci al
“mantra” 50/25/25, e dove la sola voce Funzionamento pare compressa,
certamente non a vantaggio del Personale.
Purtroppo della vera questione,
non quella del falso sbilanciamento
tra le voci a favore del personale, ma
quella di una riforma farlocca che
non produce risparmi per il contribuente e che viceversa determina
unicamente lo spostamento di ingentissime risorse ( oltre 1,2 Mld di
euro) dal personale attraverso una
diminuizione di 40.000 posti di lavoro agli investimenti nel settore dell’
industria bellica, che già gode di oltre 6 Mld di euro di stanziamento
complessivo senza contare gli ulteriori stanziamenti previsti nella Legge di Stabilità in itinere, nessuno
parla .
Così come nessuno parla del fatto che gli esuberi di personale (uomini e donne per chi pensasse che
trattasi di numeri) sono tali perchè
si è voluto accelerare a dismisura il
processo di ristrutturazione e ridu-
■
«E' paradossale che
coloro ( i militari)
che hanno contrastato sul nascere l'
esigenza di una riforma ulteriore, che
si abbatte unicamente sul personale
in servizio, siano
ora additati come
dei privilegiati che
fuggono dieci anni
prima del necessario dalle proprie responsabilità».
zione del personale che naturalmente avrebbe necessità di svolgersi su
di un arco temporale di almeno 15
anni anzichè 9 come previsto.
Nessuno parla , neanche per
smentire le mie “parole di verita” .
Perchè?
Scrivevo in un recente articolo:
“si tenta di mischiare le questioni
del personale con gli affari e gli investimenti in armamenti dando un
taglio scandalistico ?
Il “magico limbo” dello scivolo d’
oro a dieci anni dal limite di età se lo
tengano loro! Noi non lo vogliamo!
Vogliono far passare la rottamazione
del personale come fossimo dei profittatori! Ma la domanda è: chi ve lo
ha lo ha chiesto di rottamarci? C’ è
stato un referendum in tal senso?
Siamo passati non accorcendocene
dal primo posto di gradimento degli
italiani all’ ultimo?”.
Ora cari “trombettisti” potete
continuare a proclamare le vostre
false verità , forti di casse di risonanza ben più potenti delle mie ma con
meno sicumera.
In particolare il Prof. Ichino discetta di mobilità per i militari in
questo modo:
“1. attivazione di una procedura
sostanzialmente equivalente alla
procedura di mobilità tra amministrazioni statali prevista dall’articolo
33 del t.u. del pubblico impiego
(d.lgs. n. 165/2001).....
2. dove questa opportunità di riutilizzazione presso altre amministrazioni statali si presenti, entro un raggio ragionevole dal luogo di ultimo
impiego del personale militare, previsione del trasferimento d’ufficio;
3. dove non si ravvisi alcuna possibilità di utile trasferimento ad amministrazioni statali, istituzione e attivazione di una procedura analoga
di trasferimento ad amministrazioni
pubbliche non statali....
4. dove non si ravvisi alcuna possibilità di utile trasferimento ad amministrazioni pubbliche nelle quali
si registrino carenze di organico,
promozione della mobilità verso il
tessuto produttivo generale...”
e ancora :
“Nella predisposizione di questo
protocollo speciale per la mobilità
può essere ragionevole prevedere
che il trattamento economico resti
attivo – in difetto di ricollocazione –
fino al raggiungimento dei requisiti
ordinari per il pensionamento. Ma
sarà molto importante che si condizioni il trattamento stesso alla disponibilità della persona interessata per
il contratto di ricollocazione, quando
questo le venga offerto, e poi per
3
Riforma delle FF.AA.
Troppi direttori
d’orchestra
tutto quanto necessario ai fini della
riqualificazione e inserimento nel
tessuto produttivo. Potrà accadere,
così, che qualche militare di difficilissima ricollocazione finisca col godere di questo sostegno del reddito
senza soluzione di continuità fino all’età del pensionamento; ma in altri
casi sarà possibile esigere la disponibilità anche per un trasferimento nel
tessuto produttivo generale (si ricorda in proposito che nel solo anno
2012, nonostante la situazione di
gravissima crisi economica, in Italia
sono stati stipulati ben 1,7 milioni di
contratti di lavoro a tempo indeterminato). Si sancirà così almeno il
principio secondo cui anche i cinquantenni possono e devono ritrovare un lavoro (principio corrispondente a un dato di fatto: il 12% del
flusso attuale delle assunzioni, dunque circa 200.000 contratti a tempo
indeterminato ogni anno, riguarda
persone con più di 50 anni di età); e,
se lo schema sarà stato implementato come si deve, si dimostrerà che
anche nel settore pubblico le crisi
occupazionali possono essere affrontate e risolte in modo non puramente assistenzialistico.”
Ora parrebbero cose interessanti
e con un certo tratto di novità. Chi
può obiettare sulla necessità di affermare tali generali e però , mi sia
consentito, anche generici principi?
Guarda caso però, da attuare inizialmente in un settore pubblico privo di garanzie sindacali, con scarsa
trasparenza nelle procedure d’ impiego del personale che configura
come “ordini” le disposizioni ineren-
Il senatore montiano e giuslavorista, Pietro Ichino,
analizza impianto
ed effetti della riforma della Difesa e
considera “ STRANO
il MODO IN CUI IL
MINISTERO DELLA
DIFESA INTENDE
RIDURRE I PROPRI
ORGANICI
criticando il PREPENSIONAMENTO A 50
ANNI e dice COME,
SECONDO SCELTA
CIVICA, SI PUÒ E
DEVE FARE ALTRIMENTI…”
ti che quindi sono sottratte allle garanzie tipiche cui è sottoposto l’ atto
amministrativo .
Un processo innovativo che dovrebbe riguardare personale con
uno specifico “status” che “giurando” sulla Bandiera e non firmando
contratti di lavoro ha deciso di dedicare la propria esistenza al servizio
della Nazione e dei cittadini finanche con il sacrificio della vita.
Quindi anche l’ invocare una “sostanzialmente equivalente procedura di mobilità” ex art. 33 Dlgs .
165/2001 pare semplicemente complicato e forse anche un pò ingeneroso, anche per l’ assenza di garanzie di trasparenza e di compartecipazione sociale e fuori dai criteri giuridici attuati da sempre per particolari
servitori dello Stato (per chi voglia
approfondire il Dlgs. in argomento
semplicemente non si applica al cd
personale in regime di diritto pubblico, tra cui i militari - art 3-) .
Se poi vogliamo parlare di “privilegi” in occasione di ristrutturazioni
aziendali e di servizi pubblici e privati credo si abbiano informazioni
diverse; vorrei ricordare almeno i
casi che per primi mi vengono in
mente : l’ Olivetti, l’ Autovox, le
FF.SS., la Sip/Telecom, le Poste Italiane, l’ Alitalia, l’ Enel dove veramente alcuni scivoli furono d’ oro
senza che si sentissero voci sì autorevoli levarsi.
Potremmo poi parlare dei meccanismi di cassa integrazione in deroga di alcune grandi industrie, ovvero
guardare più in generale ai “privilegi
retributivi e previdenziali” che le
guarentigie offrono a particolari lavoratori dello Stato e che mi pare
nessuno o pochi evidenzino (Politici
di ogni livello, manager di Stato, di
aziende di Stato o di autonomie locali e aziende miste, magistratura,
dipendenti di organi politici e costituzionali, authority, banca d’Italia,
dove peraltro mi pare non si blocchi
neanche il salario nel quadriennio
2010/14 come nel resto del pubblico
impiego...etc..etc).
Ora, a parte le obiezioni “ giuridiche e di opportunità” di cui sopra,
rimarrebbe pur sempre la difficoltà
concreta di riutilizzare professionalità militari in campo civile.
Inoltre, che ai militari si prospetti
senza garanzie (nell’ articolo non se
ne parla), di mantenimento almeno
pro - quota dei diritti maturati in
termini giuridici, economici, di carriera e previdenziali nonchè il riconoscimento “ reale “ delle competenze e professionalità unitamente ai titoli accademici posseduti , una nuova vita lavorativa profondamente diversa da quella vissuta magari per
trenta anni pare francamente un pò
vessatorio .
Chissà se il Professor Ichino sarebbe d’ accordo nel caso, non lontanissimo, si decidesse in maniera
analoga per settori come quello del
mondo accademico , prospettando
un impiego di cui non si conoscono i
contorni, senza garanzie e penalizzante sotto il profilo dell’ impiego
giuridico, economico e previdenziale.
A meno che Egli voglia affermare
che siamo tutti uguali, anche per
status ed in condizioni lavorative diverse, cosa della quale credo sarebbe
il primo a pentirsi.
Scegliere infatti di trattare tutti
allo stesso modo, seppur in presenza
oggettiva di diverse situazioni di status, impiego, rischio assoluto e limitazioni di diritti costituzionali e personalissimi, puo farci percipitare in
quella situazione che ben definiva
Cicerone due millenni ors sono in “
de officiis” come “ Summum ius,
summa iniura”.
GUIDO BOTTACCHIARI
V.Presidente Co.Ce.R. - A.M
La replica di ICHINO sul sito: www.pietroichino.it
Pubblico doverosamente questo
intervento critico, limitandomi,
in sede di replica, a tre brevi
note: 1. osservo con soddisfazione che il Tenente Colonnello
Bottacchiari, al di là di qualche
presa di distanza ben comprensibile, non oppone ragioni di
principio alla nostra proposta,
bensì soltanto una richiesta di
particolare attenzione, in sede
di implementazione del progetto, alle esigenze di trasparenza
e di tutela dei singoli interessati: queste precisazioni riguardo
alle modalità di attuazione non
sono affatto incompatibili con
gli elementi costitutivi essenziali del progetto; 2. il meccanismo dello “scivolo d’oro” non è
affatto imposto dalla legge n.
244/2012, voluta dal Governo
Monti, la quale si limita a prevedere la riduzione del personale, lasciando aperte le opzioni riguardo al come
realizzarla; 3. quanto SC propone non si pone affatto contro
gli interessi economici e professionali dei militari interessati da questa riduzione di organici: mentre da un lato le misure di sostegno alla mobilità indicate in quella proposta offrono una prospettiva di continuità di reddito e di esercizio della
professionalità, altrettanto non
garantiscono le misure indicate
nello schema di decreto ministeriale. (p.i.)
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
4
■ COMMENTI
Giornale Militari
dei
Un dibattito surreale sui costi del personale
…mentre le vere riforme attendono… e si inganna il Paese
Il patto d’acciaio tra vertici militari
manager di Stato e politici onnipotenti
■ ■ di Antonella MANOTTI
n articolo pubblicato recentemente dal Corriere
della sera con il titolo ben
noto: “Lo «scivolo d’oro» dei
militari italiani”, ha suscitato,
come c’era da aspettarsi, molte
reazioni.
Pubblicato tre giorni prima
della riunione del Consiglio
Spremo di Difesa (?) e ripreso
da molti giornali, blog e siti, ha
registrato anche la presa di
posizione “turbata” di alcuni
esponenti politici, a partire dal
sen. Scanu (PD) che al
giornalista del Corriere ha
dichiarato di aver fatto tre salti
sulla sedia quando ha letto la
norma incriminata. “Così com’è
non passerà, ha detto, non è un
articolo di legge, è una
provocazione».
La fonte del giornalista del
Corriere è un vecchio ufficiale,
ora «consulente istituzionale»
che chiede l’anonimato (?).
Perché? E a nome di chi parla?
Tira fuori le carte e…poi il
giornalista passa in rassegna
una serie di dati e cifre in cui si
parla di tutto, dagli sprechi per
i circoli e spiagge, all’ausiliaria,
alle missioni all’estero, dagli
F35 alla digitalizzazione del
soldato futuro. Insomma un bel
frullatore.
Si alza il tiro quindi, e nel
farlo entrano in campo quelli
che il v. Presidente del Cocer
A.M. T.Col. Guido Bottacchiari,
chiama “i poteri forti” nel
tentativo di <<Screditarci e
metterci in un angolo
mischiando le questioni del
personale con gli affari e gli
investimenti in armamenti
dando un taglio scandalistico>>.
I militari si sentono colpiti da
quella che ritengono una vera
campagna mediatica che tende a
confondere l’opinione pubblica.
I Forum e la rete si riempiono
di commenti che assumono
U
| NOVEMBRE 2013 |
varie declinazioni, ma la più
ricorrente è rabbia e amarezza
perché – dicono - si è voluto
colpire nel mucchio…
E sì, perchè in un momento
in cui cresce il malessere per
una crisi economica sempre più
pesante per le famiglie, è facile
far passare il messaggio che
tutti i militari siano dei
privilegiati, facendo come si
suol dire, di tutta l’erba un
fascio…
E la politica? Ancora una
volta dimostra l’assoluta
incapacità di avere delle proprie
idee e convincimenti su un
tema così delicato come la
revisione dello strumento
militare. E’ sufficiente un
articolo di giornale per
predisporsi a modificare una
norma contenuta in un
impianto legislativo su cui non
vi è stata praticamente
concertazione con i
rappresentanti del personale,
essendo stati gli SS.MM. – nei
fatti – a confezionare i decreti
legislativi.
Da ben due anni Cocer,
Associazioni, Comitati, stampa
specializzata, hanno denunciato
l’operazione messa in campo
dall’ex ammiraglio- ministro Di
Paola, lanciata con lo slogan
«meno generali, più
tecnologia».
Gli atti del governo 32 e 33,
decreti attuativi della legge 244
del 2012 oggi all’esame del
Parlamento, discendono da lì.
Per due anni non abbiamo
fatto altro che ascoltare i
continui richiami di Giampaolo
Di Paola prima, ed ora del
Ministro Mauro, nonché le
prese di posizione dei vari capi
di stato maggiore, tutti in lista
per rivendicare la necessità dei
tagli….«Trentacinquemila
uomini in meno in dodici anni»;
la formula magica con cui si
vuole fortemente la
redistribuzione dei carichi di
spesa: meno costi per il
personale ed il mantra di Di
Paola (50% per il personale, 25%
per il funzionamento e 25% per
l’investimento).
Sin dal febbraio del 2012
evidenziavamo i pericoli di
questa “operazione”poco
trasparente che ha visto tutte le
forze politiche, anche quelle che
ora balzano sulla sedia,
decisamente ripiegate su
posizioni di accettazione
passiva della “linea Di Paola” .
Di riformare le FF.AA. c’è
necessità, nessuno lo ha mai
negato, ma oggi emerge con
chiarezza la strategia volta a far
credere che il problema della
insostenibilità del modello di
Difesa, peraltro pensato
soltanto nel 2000, dipenda
soprattutto dai costi del
personale.
Ne è convito il gen. Fabio
Mini dal quale abbiamo appreso
di essere stato contattato dal
giornalista del Corriere col
quale – ci dice - ho parlato al
telefono per mezz’ora
spiegandogli la fava e la rava
delle lobby industrial-politicomilitari.
<<Da me voleva soltanto uno
straccio di nome da inserire
nell’articolo, ci dice, il suo
pezzo allude e non dice, cita e
non spiega, interpreta senza
capire. Anche lui si schiera con
il vincitore designato, quello
che porterà via soldi e risorse
alle forze armate per ungere le
macchine da soldi che non
conoscono crisi e che non si
spaventano certo per un
tintinnio di manette. Ha detto
tutto anche l’anonimo generale
pensionato ora consigliere
istituzionale (nuova figura
professionale?) che non si
capisce se è sconsolato per
quello che legge o per quello
che dice all’orecchio del
frequentatore di bar
argentini>>.
Il pensiero di Mini a
proposito della cosiddetta
riforma Di Paola è noto perchè
l’ha detto e scritto
esplicitamente. Più di una volta.
<<E’ una bufala rivolta
soltanto al mantenimento di
una partecipazione azionaria,
finanziaria e di potere da parte
di alcuni personaggi militari,
industriali e politici che non
hanno mai pensato in termini
tecnico-operativi. Personaggi sostiene Fabio Mini - partiti da
lontano travisando l’impianto
concettuale delle forze armate,
inventando esigenze operative,
rischi e minacce alla sicurezza
scopiazzate dalle fonti
americane e scimmiottate per
sottrarre fondi al personale
per darli ai cosiddetti
investimenti che, in realtà, sono
soltanto perdite secche di
patrimonio pubblico a favore di
lauti guadagni privati.
Gente partita da lontano con
i teoremi fantasiosi di quote
ottimali tra spese per il
personale, per l’esercizio e per
l’ammodernamento.
Gente che mentre parla di
quote firma contratti che le
smentiscono e soprattutto
smentiscono il modello di difesa
attuale senza proporre ofar
capire il modello al quale si
dovrebbe tendere>>.
Lo stupore di oggi, per Fabio
Mini è semmai un’ammissione
di colpa grave perchè questa
situazione va avanti da
trent’anni: <<Da quando il
dovere di sostenere l’industria
di stato nazionale si trasformò
in patto d’acciaio fra vertici
militari, manager di stato (un
ossimoro) e politici onnipotenti.
E in questi anni nessun membro
al vertice del comparto ha mai
resistito alle lusinghe, alle
pressioni, alle minacce e alle
fregature degli altri. Chi più chi
SEGUE A PAGINA 5
Il nuovo
Giornale Militari
dei
OPINIONI ■
5
La coperta è diventata corta e quindi è sempre più difficile mantenere in piedi un sistema che non “regge più” sotto il peso
di una azione politica deficitaria, che in questi anni ha fatto valere la priorità di taluni provvedimenti, soprattutto quando
si è trattato di assicurare di volta in volta quegli interventi misurati più sul consenso elettorale che sulla necessità di fare
riforme vere per il Paese. Ma chi paga le conseguenze? Per il gen. Fabio Mini le forze armate sono al fallimento. La demotivazione generale, il senso d'impotenza e di precarietà di tutto il personale militare sono i risultati di un fallimento morale, etico, concettuale ed organizzativo che ora può sperare soltanto in un curatore fallimentare più abile e meno avido.
SEGUE DA PAGINA 4
meno, chi per un piatto di
lenticchie o una pacca sulle
spalle chi per una lauta
pensione aggiuntiva, tutti
hanno rispettato il patto segreto
di scambio: alla faccia della
sicurezza, delle istituzioni e
della capacità operativa delle
nostre forze armate!
Se il gioco viene denunciato
adesso e la discussione diventa
una rissa perchè le risorse
mancano è soltanto una
dimostrazione aggiuntiva che
erano queste risorse i veri
obiettivi del contendere e non
l’evoluzione della difesa. Grazie
a questi personaggi, le forze
armate sono al fallimento. La
demotivazione generale, il senso
d’impotenza e di precarietà di
tutto il personale militare sono i
risultati di un fallimento
morale, etico, concettuale ed
organizzativo che ora può
sperare soltanto in un curatore
fallimentare più abile e meno
avido. Ma di questi tempi e fra
queste generazioni al potere
non se ne vedono molti…>>.
Le affermazioni del Gen. Mini
non lasciano spazio a
fraintendimenti; del resto non è
una novità che nell’industria
approdano moti vertici militari,
cooptati dalle cordate politiche.
Ma il “nostro” ha centrato
un’altra questione: quella delle
risorse.
Un problema che sta
investendo tutta la Pubblica
Amministrazione.
La coperta è diventata corta e
quindi è sempre più difficile
mantenere in piedi un sistema
che non “regge più” sotto il
peso di una azione politica
deficitaria, che in questi anni ha
fatto valere la priorità di taluni
provvedimenti, soprattutto
quando si è trattato di
assicurare di volta in volta
quegli interventi misurati più
sul consenso elettorale che sulla
necessità di fare riforme vere
per il Paese.
La percentuale del debito
pubblico italiano rispetto al Pil
è quasi raddoppiata nel corso di
un decennio (gli anni Ottanta).
Il che è stato sin da allora un
serio problema per lo sviluppo
economico-sociale del Paese.
Ma nei lunghi anni poi trascorsi
la classe politica non ha
avvertito l’urgenza di trovare
una soluzione. Anzi, la
situazione è ulteriormente
precipitata e quindi è entrata in
campo la scure dei tagli lineari.
Tagliare, tagliare, tagliare a
cominciare dalla Pubblica
Amministrazione.
Qualche settimana fa
ospitavamo sul nostro sito un
commento di alcuni delegati del
Cocer Finanza che invitavano a
prendere atto della brutale
lezione dei tagli, sollecitando i
colleghi <<A rivendicare
riforme strutturali senza le
quali a pagare sarà sempre il
personale più debole>> e a non
farsi più illusioni sulla falsa
specificità che si è tradotta in
un pretesto per ottenere
vantaggi che alla prima
picconata sono destinati a
crollare.
Quindi, il comparto sicurezza
ha bisogno di serie e profonde
riforme; sindacati e
rappresentanze devono
chiedere, se vogliono
recuperare risorse sostanziali da
destinare al personale,
smascherare chi vuole
conservare lo status quo ed
evitare la propria
delegittimazione.
Perché condividiamo questa
analisi.
Perché il ceto politico che con
i suoi provvedimenti tende
sempre più ad estendere la
Dei militari si parla o
quando vengono uccisi o
quando bisogna gridare
alla casta ma….in mezzo
c’è tanto altro. Ci sono
sprechi e privilegi, ma c’è
anche professionalità ed
impegno. Bisogna essere
pronti a rinunciare ai primi
per salvaguardare i secondi ed anteporre, alle
promesse di vantaggi economici (oggi non più elargibili), la battaglia sui
diritti
costituzionali,
troppo spesso sottovalutata dal personale militare.
propria sfera d’intervento
autoreferenziale, e una pubblica
amministrazione che misura la
propria efficienza dal livello
della spesa che sa imporre alla
politica, conseguono
sicuramente l’obiettivo di
accrescere il loro potere, ma
sono disfunzionali allo sviluppo
sociale, impediscono la crescita
e quindi alla fine, il costo viene
pagato dai cittadini in termini
di mancato sviluppo e di
peggioramento delle proprie
condizioni di vita.
Questo è ciò che è accaduto
in questi anni. Anche con
“guerre” di cifre e
contrapposizioni tra chi,
nell’ambito della P.A. riusciva a
rosicchiare di più.
E la politica? Ha sempre
qualche piano «strategico» da
tutelare, che poi è un modo per
«proteggere» interessi non
sempre limpidi e intrecci con
questo o quel gruppo di potere.
Con tecnica monotona, vengono
enfatizzati i risultati
immediatamente conseguibili e
si nasconde il fatto che
quell’intervento sottrae risorse
alle VERE riforme.
Anche dietro l’enfasi che ha
accompagnato li varo della
riforma voluta dall’ex Ministro
Di Paola, si è misurata la
“forza” di un apparato
autoreferenziale.
Ecco quindi che l’opinione
pubblica e lo stesso personale
militare meriterebbero
opinionisti che si sappiano
destreggiare con le furberie
ministeriali e sappiano parlare
il linguaggio dell’onestà.
L’informazione fa il suo
mestiere e non sempre lo fa
bene e spesso funzionando da
cassa di risonanza delle
posizioni più emotive, non
badando molto alla fondatezza
delle informazioni che vengono
diffuse; il dibattito sulle
questioni militari non si sottrae
a queste logiche.
Dei militari si parla o quando
vengono uccisi o quando
bisogna gridare alla casta
ma….in mezzo c’è tanto altro.
Ci sono sprechi e privilegi,
ma c’è anche professionalità ed
impegno. Bisogna essere pronti
a rinunciare ai primi per
salvaguardare i secondi ed
anteporre, alle promesse di
vantaggi economici (oggi non
più elargibili), la battaglia sui
diritti costituzionali, troppo
spesso sottovalutata dal
personale militare.
E’ un momento delicato, in
cui il vento dell’antipolitica e
dell’anti casta soffia forte. I
cittadini increduli vengono
risucchiati e travolti dalle
passioni violente, scritte od
urlate, degli slogan di un
linguaggio da rappresentazione,
che ottunde qualunque
possibilità di giudizio. E non è
un caso che dalle cronache e dai
compiaciuti riferimenti
giornalistici c’è chi cerca di
trarne vantaggio.
E poi c’è la debolezza della
politica che non riesce più ad
imbastire uno straccio di
strategia a lungo termine
lasciando che a governarci
siano organismi senza
legittimazione democratica (i
mercati, i poteri forti..), che
attraverso l’ampio potere di cui
si sono appropriati, rendono
prive di effetti le politiche di
riforma di cui avremmo
bisogno.
La politica dovrebbe usare
parole di verità e non lo fa,
dovrebbe farsi in quattro per
promuovere nuove occasioni di
lavoro, di welfare e non lo fà,
dovrebbe rispettare i patti con i
propri elettori e non lo fa’.
L’unico concetto che ricorre
nelle dichiarazioni dei
frammentati (e autoreferenziali)
poteri istituzionali è lo stato di
eccezione, nel quale - ci viene
costantemente ricordato stiamo vivendo.
Nello stato di eccezione si
giustifica il potere disperso
nelle varie corporazioni
pubbliche e private, si spiegano
gli abusi, ci si rassegna
all’abbandono del diritto, si
accetta l’informazione drogata.
Per quanto ancora vivremo
immersi nella fede supina in
falsi valori? In attesa che
qualcuno venga a restituirci ciò
che ci è stato levato? La dignità,
il rispetto e la solidarietà?
Ma i primi a mettersi in gioco
dobbiamo essere noi cittadini.
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
6
■ ATTUALITA’
Giornale Militari
dei
Legge di stabilità:
un salasso per i pensionati
a legge di stabilità
2014 ha già prodotto
un risultato significativo: mettere d’accordo
sindacati e partite Iva. Le
parti sociali sono infatti
concordi sul fatto che la finanziaria sarà un vero salasso per i pensionati, vanamente in attesa di una
riforma e ora alle prese
con le nuove norme. Il
dubbio è: quanto ci rimetteranno effettivamente coloro che incassano l’assegno pensionistico?
Dopo le stime di Spi-Cgil,
anche
Fipac
Confesercenti prova a
mettere ordine nelle nuove
norme che riguardano i
pensionati: ecco l’esito dello studio.
Di seguito il comunicato
di Fipac Confesercenti:
Il ddl di stabilità per il 2014
incide negativamente sui
pensionati, comportando
una riduzione del reddito
disponibile dell’ordine di
300 euro per i livelli di
pensione più diffusi.
E’ questo il risultato che
emerge tenendo conto di
tre misure previste dal disegno di legge: i) i cambiamenti apportati, per il periodo 2014-2016, al sistema
di perequazione automatica delle pensioni; ii)
l’esclusione dei redditi da
pensione dall’aumento della detrazione Irpef accordata solo al lavoro dipendente e ai altri redditi assimilati (eccetto, appunto, le
pensioni); iii) l’introduzione della TASI, ossia della
componente del TRISE
(Tributo sui servizi comu-
L
| NOVEMBRE 2013 |
nali), a fronte della copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
I tagli alla rivalutazione
delle pensioni
A regime (e dunque prima
dei tagli introdotti per il
2012 e 2013), il sistema di
perequazione automatica
delle pensioni fissava la
misura della rivalutazione
in misura piena (100%
dell’inflazione) per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo, in misura ridotta (90% del valore
dell’inflazione) per gli importi compresi fra tre e
cinque volte l’importo minimo e in misura parziale
(75%) per gli importi di
pensione eccedenti le cinque volte il livello minimo.
I mutamenti introdotti dal
ddl di stabilità sono di due
tipi, entrambi penalizzanti:
Intanto, fermo restando la
rivalutazione piena delle
pensioni fino a tre volte
l’importo minimo, si riduce al 90% quello riconosciuto per le pensioni comprese fra tre e quattro volte il trattamento minimo,
mentre sarà del 75% quello
previsto per gli importi
compresi fra quattro e cinque volte, e del 50% per
quelli superiori (con esclusione di ogni rivalutazione,
limitatamente al 2014) degli importi superiori a sei
volte il trattamento minimo Inps;
In secondo luogo, si passa
da un regime di rivalutazione che opera per scaglioni di pensione (ogni
scaglione con la sua per-
!
centuale di adeguamento
all’inflazione) ad un futuro
sistema che opera per classi (le pensioni di importo
eccedente tre volte il minimo, ad esempio, saranno
rivalutate al 90% per l’intero importo, vendendo meno la copertura del 100%
fino a tre volte il trattamento minimo.
L’esclusione dai benefici
Irpef
Storicamente, le detrazioni
Irpef assicurate alle pensioni sono state trattate in
sintonia con quelle riservate al lavoro dipendente;
tanto che le pensioni sono
considerate la prima tipologia di redditi “assimilata”
al lavoro dipendente.
Il ddl di stabilità “rompe”
tale sintonia, riconoscendo
un aumento delle detrazio
ni d’imposta ai dipendenti
ma non ai pensionati
(mentre ne fruiscono gli
altri redditi assimilati).
Tale diversità di trattamento comporta una penalizzazione relativa dei
pensionati, in una misura
che raggiunge i 182 euro
l’anno (il risparmio che
realizzerà il livello di reddito da lavoro dipendente
più “premiato” (15 mila
euro).
L’introduzione della Tasi
L’introduzione della Tasi
segue alla cancellazione
dell’IMU sulla prima casa.
Il pensionato proprietario
dell’immobile in cui abita
sarà soggetto a un prelievo
che potrà toccare il 2,5 per
mille del valore determinato con le regole IMU. Si
tratterà di un prelievo aggiuntivo rispetto al 2013,
con esclusione dei 30 centesimi di euro per metro
quadro compresi, allo stesso titolo, nel computo della
Tares.
La simulazione: le ipotesi assunte
Si sono considerate tre figure di pensionato, con un
importo di pensione com-
preso fra i 18,200 e i 45.500
euro l’anno (pari a 1120 e
2383 euro netti al mese).
Si è stimata l’entità delle
perequazione automatica
spettante per ciascun livello di pensione nel 2014, secondo le regole fissate a
regime e secondo le modifiche previste per il 2014
dalla legge di stabilità.
Si è definita la portata della detrazione Irpef spettante al lavoratore dipendente
per ciascuno dei tre livelli
di pensione oggetto della
simulazione.
Infine, si è calcolato l’onere della nuova Tasi su una
prima casa con rendita catastale di 600 euro (imponibile Tasi di poco superiore ai 100 mila euro), ipotiz-
zando un’aliquota dell’1,5
per mille (poco più della
metà del massimo opzionabile dai Comuni). Il risultato ottenuto è stato depurato di quanto già dovuto nel 2013 a fronte della
copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei
comuni.
La simulazione: i risultati
I risultati ottenuti , schematizzati nella tavola che
segue, indicano una riduzione del reddito disponibile 2014 dei pensionati
compresa fra i 294 e i 389
euro, per effetto di un taglio alle pensioni, di un
mancato sgravio fiscale e
di un aumento del prelievo
sulla casa di abitazione.
Dal 2011 al 2016 ecco
quanto ci rimettono
el 2014 non ci sarà rivalutazione rispetto all’inflazione
per i redditi da pensione superiori a 6 volte il minimo(circa 3.000 euro al mese). Ci sarà invece rivalutazione piena per i trattamenti Inps fino a tre volte al minimo.
Per gli importi tra tre e 5 volte il minimo (tra i 1.500 e i 2.500
euro al mese, ndr) ci sarà una rivalutazione pari al 90% rispetto all’inflazione. Per quelle superiori a 5 ma inferiori a 6
volte il minimo la rivalutazione sarà al 50%.
Oltre 6 volte il minimo nessuna rivalutazione. Nel 2016,
fra tre anni, la decurtazione rispetto alle norme ante riforma
2011 sarà di almeno il 5% del reddito annuale derivante da
pensione. Le penalità con le nuove regole di rivalutazione aumentano per i trattamenti previdenziali più elevati.
Ma quanto ci avranno rimesso, in concreto, i pensionati di
ogni fascia contributiva a seguito della mancata rivalutazione
che, insieme alla “vacanza contrattuale” colpisce anche gli
statali ?
Fino a 1405 euro mensili lordi (2011): non ci rimette
nulla. Sotto tre volte il trattamento minimo Inps la rivalutazione è stata e sarà piena., dunque nessun sacrificio in termini di indicizzazione all’inflazione.
1600 euro lordi (2011): – 1140 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012
è del 4,9%, pari a – 1140 euro.
2100 euro lordi (2011): – 1750 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012
è del 5,7%, pari a – 1750 euro.
2700 euro lordi (2011): – 2125 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012
è del 5,5%, pari a – 2700 euro.
3100 euro lordi (2011): – 2851 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012
è del 6,4%, pari a – 2851 euro.
N
Il nuovo
Giornale Militari
dei
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7
Una direttiva della Procura militare di Verona (una delle tre in Italia, con Roma e Napoli) inviata il 17 ottobre a tutti i comandanti di corpi e forze di polizia del Nord, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia all'Emilia Romagna, dalla Liguria al
Trentino spiega in quali casi è opportuno che i comandanti e la polizia giudiziaria militare inviino una “notizia di reato”
alla procura stessa…Segnalate tutto, ma proprio tutto, anche quello che può sembrare una sciocchezza. Saranno poi i magistrati a decidere cosa sia e cosa non sia penalmente rilevante….
Tribunali militari: pur di sopravvivere
perseguitano il personale militare
na direttiva della Procura militare di Verona (una delle tre in
Italia, con Roma e Napoli) inviata il 17 ottobre a tutti i comandanti di corpi e forze di
polizia del Nord, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia
all’Emilia Romagna, dalla Liguria al Trentino spiega in
quali casi è opportuno che i
comandanti e la polizia giudiziaria militare inviino una
“notizia di reato” alla procura stessa…Segnalate tutto, ma
proprio tutto, anche quello
che può sembrare una sciocchezza. Saranno poi i magistrati a decidere cosa sia e
cosa non sia penalmente rilevante. Anche se dovrebbe
essere la legge e non il Magistrato a stabilire i n modo
inequivocabile i compiti delle
varie figure che ruotano attorno al Processo Penale.
Questa è la prima osservazione del Cobar Palidoro,
l’unità che raggruppa le unità
mobili e speciali dell’Arma.
Un paragrafo della circolare dice anche che deve essere
segnalata alla Procura “ogni
assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata
superiore a trenta giorni”.
<<La direttiva in esame –
si legge in una delibera del
Cobar CC. Palidoro - costituisce un’indebita ingerenza
nell’operato dei medici, creando peraltro un’incredibile
disparità di trattamento tra
personale civile e militare
dello Stato (i referti medici riguardanti il personale civile
dipendente dello Stato non
sono trasmessi alle Procure
Ordinarie!
Inoltre, in questo particolare momento storico, in cui
il personale militare è già afflitto da gravi problemi economici (mancato rinnovo dei
contratti di lavoro, blocco degli aumenti legati alle promo-
U
zioni e degli assegni di funzione maturati), il contenuto
della direttiva in costituisce
ulteriore elemento di ingiustificata pressione su chi, in
condizioni sempre più difficili, è comunque tenuto ad assicurare il rispetto della Legge dello Stato>>.
Come mai tanta improvvisa severità? E che senso ha
innescare la miccia a una miriade di cause che nella stragrande maggioranza dei casi
certamente finiranno nel nulla?
Si sa, le procure e tribunali militari lavorano poco e
dagli ultimi dati disponibili si
contano per i 48 magistrati
pagati solo una sessantina di
cause l’anno.
Il punto è che c’è chi sospetta che dietro l’improvviso zelo della procura ci siano
altri motivi. Qualcuno suggerisce come la circolare esca
quattro o cinque giorni dopo
che al Senato il Governo ha
accettato una mozione dei senatori Francesco Russo, Felice Casson e Fabiola Anitori
che impegna l’esecutivo a
considerare la soppressione
dei tribunali militari annesse
procure.
Il 9 ottobre, infatti, il governo ha sottoscritto un ordine del giorno del Senato che
proponeva l’abolizione proprio della Procura militare di
Verona e di quella di Napoli.
«Si è assistito negli ultimi anni - dice il documento- ad
una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei
relativi tribunali e l’emergere
di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l’opportunità e/o l’utilità di una struttura, che è divenuta per di
più chiaramente antieconomica».
Felice Casson (PD) commenta che un documento del
genere non lo sorprende. “So-
no circolari abituali negli uffici giudiziari. Certo, aggiunge, la coincidenza di tempi è
un po’ sospetti.
La macchina dei tribunali
militari è costosa, con centinaia di dipendenti, auto blu e
palazzi storici, che in tempi
di tagli e sacrifici molti giudicano inutile: una Casta di
nicchia.
La circolare è «singolare
quanto irrituale», spiega l’avvocato Giovanni Surano,
membro della Ficiesse (Associazione finanzieri cittadini e
solidarietà) perché prevede la
denuncia penale per «simulazione d’infermità». «È un’iniziativa inaccettabile - dice
Surano - che preoccupa molto anche perché può costituire un precedente per le altre
procure d’Italia. Si tratta di
un obbligo generalizzato, che
sembrerebbe contra legem.
Bisogna assolutamente tornare indietro. Chiediamo l’intervento del ministro della
Difesa, del Consiglio della
magistratura militare o della
Procura generale presso la
Cassazione».
Il Coir di Palidoro chiede
ai rappresentanti nazionali di
farsi sentire dal governo e
dalle Camere.
Si preparano interrogazioni parlamentari al ministro
della Difesa Mario Mauro.
Diverse proposte di legge
prevedono di abolire gli uffici
giudiziari (tribunali e procure) nelle sedi di Verona e Napoli e ora c’è l’impegno del
governo a valutare queste
ipotesi sulla base della mozione firmata dai senatori Pd
Francesco Russo e Felice Casson e da Fabiola Anitori, ex
M5S ora nel gruppo Misto.
Nulla di più di buoni propositi, in realtà, ma la crisi e
la spending review stavolta
potrebbero davvero colpire
gli sprechi della giustizia militare. E sono in tanti a correre ai ripari.
Il testo della direttiva della
Procura militare di Verona
PROCURA MILITARE DI VERONA
PROCEDIMENTI PENALI DAVANTI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MILITARE
DIRETTIVE E LINEE GUIDA
PER I COMANDI DI CORPO E
PER LA POLIZIA GIUDIZIRIA
PREMESSA
Con la modifica dell’organizzazione giudiziaria militare operata dalla Legge n .244 del2 4/t2/2OO7,
la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di
Verona ha assunto competenza
e giurisdizione sui fatti illeciti previsti dalla legge penale militare
commessi da tutti gli appartenenti
alle Forze Armate dello Stato
nei territori dell’Italia Settentrionale: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.
Alla luce delle esperienze maturate dall’entrata in vigore della legge, la Procura Militare della
Repubblica di Verona reputa utile emanare una serie di direttive su
temi ricorrenti nella prassi
giudiziaria per uniformare le
procedure operative dei Comandanti di Corpo e degli Ufficiali di
Polizia Giudiziaria per rendere
omogenei i rapporti con l’Autorità
Giudiziaria: ciò anche al fine di
evitare non corrette applicazioni
della legge e di fugare dubbi interpretativi che sono stati occasionalmente riscontrati.
COMUNICAZIONE DELLE
NOTIZIE DI REATO
1. Oggetto
Le comunicazioni di notizie di
reato devono riguardare tutti gli
episodi suscettibili di inquadramento in fattispecie previste dal
codice penale militare o da altre leggi penali militari. Tali
fatti devono essere tempestivamente segnalati alla Procura Militare.
Le comunicazioni di notizie di
reato devono riguardare non soltanto
i reati perseguibili d’ufficio, ma an-
che quelli per i quali è prevista una
condizione di procedibilità. Tale
precisazione si rende necessaria,
anche al fine di superare prassi applicative finora registrate, perché:
l’art. 361 c.p. Prevede l’obbligo di
denunciare all’autorità giudiziaria
ogni reato di cui l’autorità di polizia
giudiziaria abbia avuto notizia, con
la sola eccezione di quelli punibili a
querela della persona offesa, reati
non contemplati dal codice penale
militare;
la qualificazione dei fatti è di
esclusiva competenza dell’autorità
giudiziaria, che potrebbe valutare la
vicenda in termini giuridicamente diversi da quelli ipotizzati dall’ufficiale
di polizia giudiziaria e individuare
reati perseguibili d’ufficio;
ogni fatto previsto da una norma
penale militare costituisce illecito da
comunicare all’autorità giudiziaria,
ancorché improcedibile per mancanza di una condizione (in tal caso,
si procederà ad archiviazione per improcedibilità dell’azione penale e
non per insussistenza del fatto);
ai sensi dell’art. 346 c.p.p., fino a
quando la condizione di procedibilità può ancora intervenire (ad esempio, entro il mese previsto dall’art.
260 c.p.m.p), può rendersi necessario il compimento di atti urgenti, necessari ad assicurare le fonti di prova; attività che risulterebbe compromessa in caso di mancata comunicazione;
possono risultare differenti l’autorità militare su cui incombe l’obbligo di segnalare la notizia di reato (comandante di corpo del luogo
del fatto) e quella a cui compete il potere di avanzare richiesta di procedimento /ad esempio, in caso di aggregazione di militare ad altro ente,
è competente all’inoltro della notizia di reato il comandante del reato
ove è avvenuto il fatto, mentre la richiesta di procedimento spetta al comandante del reparto a cui appartiene organicamente l’autore).
2. Tempi
L’art. 347 c.p.p. prevede che la co-
SEGUE A PAGINA 8
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
8
■ APPROFONDIMENTI
SEGUE DA PAGINA 7
municazione di notizia di reato vada
fatta “senza ritardo”.
Il concetto espresso dal codice di
procedura penale è elastico: nel
caso in cui siano stati effettuati o vi
sia necessità di compiere atti urgenti
(sequestro, arresto ecc.) la comunicazione dev’essere effettuata immediatamente, telefonicamente, nonché a mezzo fax o all’indirizzo di posta elettronica della Procedura Militare di Verona, oppure mediante
materiale deposito di procedure che,
in casi del genere, prevedono tempi estremamente ristretti (convalida
dell’arresto o del sequestro, giudizio
direttissimo ecc.).
Negli altri casi, la comunicazione può avvenire entro uno spazio di
tempo maggiore, strettamente necessario a permettere all’ufficiale di
polizia giudiziaria di raccogliere gli
elementi essenziali del fatto. A tal fine
si ricorda che i comandanti di corpo, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 301 c.p.m.p.,
hanno potere di svolgere indagini
preliminari, su delega del pubblico
ministero o di iniziativa, ma hanno
anche facoltà di richiedere l’intervento di altre forze di polizia giudiziaria militare.
Qualora siano compiuti atti per
i quali è richiesta l’assistenza del difensore, la comunicazione è trasmessa al più tardi entro 48 ore.
Si rammenta che la comunicazione di notizia di reato è obbligatoria
e la relativa omissione è penalmente sanzionata ai sensi degli articoli
361 e 362 del codice penale.
3. Forma
La segnalazione di notizia di reato dev’essere fatta con provvedimento redatto e sottoscritto dall’ufficiale di polizia giudiziaria, diretto
alla Procura Militare della Repubblica, con le modalità previste dall’art.
347 codice di procedura penale.
La comunicazione di notizia di
reato richiede particolari formalità,
ma deve contenere:
l’esposizione degli elementi essenziali di fatto, comprensiva di
data, ora e luogo;
le fonti di prova già note;
generalità complete, grado militare e domicilio della persona alla
quale il fatto è attribuito, ove sia noto;
generalità e grado militare dell’eventuale persona offesa;
generalità e grado militare di
ogni altra persona in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
l’indicazione di eventuali attività compiute e quelle in corso di svolgimento.
Dovrà essere trasmessa, anche in
un momento successivo, la documentazione matricolare e caratteristica della persona oggetto del procedimento penale e sarà tempestivamente comunicata, nei periodi
successivi e fino a quando il procedimento non sarà concluso, ogni variazione matricolare (come, ad esempio, il trasferimento o il collocamento
in congedo).
La comunicazione dovrà essere
trasmessa, preferibilmente, per esigenza di tempestività e semplificazione, dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha appreso la notizia di reato.
Si sottolinea l’esigenza di informare la procura Militare della data
in cui il comandante di Corpo abbia
| NOVEMBRE 2013 |
Giornale Militari
dei
Direttiva
Tribunali militari
Pur di sopravvivere…
avuto conoscenza dei fatti, al fine di
computare il decorso del termine
previsto dall’art. 260 c.p.m.p..
RIPORTIAMO UNA SINTESI
DELL’ALLEGATO ALLA DIRETTIVA OVVERO LE PRASSI APPLICATIVE RELATIVE A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI REATI MILITARI
La direttiva indica alcuni reati a
scopo meramente esemplificativo)
“REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA
Deve essere segnalato ogni episodio in cui, con qualsiasi modalità
e per qualunque motivo, un militare non si sia attenuto a disposizioni,
di carattere generale o particolare,
contenute in consegne o ordini di
servizio; oppure a disposizioni impartite da superiori gerarchici con ordini, scritti o verbali. Nella comunicazione saranno specificati:
circostanze e modalità dell’episodio;
le generalità complete (nominativo, luogo e data di nascita, residenza), il reparto di appartenenza e
il grado dei militari coinvolti e di
quelli che rivestono la posizione di
persone informate sui fatti.
Alla segnalazione andrà allegata
copia delle disposizioni violate (consegne regolanti il servizio, ordine di
servizio, foglio di servizio, ecc.).
Con specifico riferimento alla
ubriachezza in servizio, si rappresenta che il reato si configura soltanto quanto un militare sia “colto”
in stato di ubriachezza (o uso di sostanze stupefacenti) tale da “escludere o menomare” la capacità di prestare un servizio determinato, in corso di svolgimento oppure a cui il militare era stato comandato (per “servizio”, cioè, deve intendersi non la generica prestazione dell’attività lavorativa giornaliera, ma il “servizio
nel servizio”: piantone, servizio perlustrativo, attività di addestramento, ecc.).
REATI DI ASSENZA E DI SIMULAZIONE D’INFERMITA’
Alla Procura Militare di Verona
dovrà essere comunicata:
ogni assenza dal servizio che
non risulti in alcun modo giustificata,
della durata superiore ad un giorno
(ad esclusione del giorno d’inizio:
dies a quo non computatur in terminis). Si consiglia comunque di inoltrare l’informativa dopo cinque giorni di assenza dal servizio, quando
sarà possibile inquadrare definitivamente il fatto nel reato di “allontanamento illecito” (oltre un giorno)
o di “diserzione” (oltre cinque giorni).
ogni assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore ai tren-
ta giorni continuativi;
ogni assenza dal servizio, a prescindere dalla durata, per la quale, a
giudizio del comandante di corpo,
sussistano dubbi sulla effettiva inidoneità al servizio del militare.
Tali casi possono profilarsi, a titolo esemplificativo:
quando nascono sospetti sull’autenticità dei certificati medici
trasmessi dall’interessato;
per l’eccessiva durata della convalescenza in relazione alla malattia
lamentata;
dal venire a conoscenza che il militare assente per malattia svolga attività incompatibili con la malattia lamentata (sportive, lavorative o altro)
In tali casi, alla segnalazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
stralcio delle variazioni matricolari e sanitarie
posizione del militare prima dell’inizio dell’assenza denunziata (in
servizio, licenza ordinaria, riposo settimanale o altro)
data di eventuale rientro in servizio o, comunque, attuale posizione del militare
un elenco cronologico degli eventuali certificati medici trasmessi dall’interessato, da cui risultino possibilmente, in ordine a ciascun certificato, la data, il nominativo del
medico che lo ha rilasciato, la diagnosi e la prognosi formulate;
tutta la documentazione sanitaria riguardante il periodo di assenza (compresi gli esiti di eventuale visite fiscali o presso i D.M.M.L.)
copia del foglio matricolare aggiornato dell’interessato, del rapporto
informativo e dello specchio delle punizioni riportate.
REATI DI DISTRUZIONE,
ALIENAZIONE, ACQUISTO, RITENZIONE, DANNEGGIAMENTO
a) distribuzione o alienazione di
oggetti di armamento militare (art.
164 c.p.m.p.)
b) distribuzione o alienazione di
effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)
d) distribuzione o sabotaggio di
opere militari (art. 167 c.p.m.p.)
e) danneggiamenti di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)
f) distribuzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169
c.p.m.p.)
Con riferimento ai reati sopra indicati, dev’essere segnalato ogni
episodio dal quale siano derivati
danni all’Amministrazione Militare,
compresi quelli colposi e con la
sola esclusione dei fatti rispetto ai
quali sia palese ed evidente l’assenza di ogni profilo di colpa (fatti accidentali).
1. Incidenti stradali
Si ricorda, a tal fine, che costi-
tuiscono reato militare anche i fatti di danneggiamento colposo di
cose mobili militari (esempio, incidenti che coinvolgono veicoli militari, commessi per negligenza, imprudenza, imperizia); pertanto, è
doverosa la segnalazione, ancorché
siano perseguibili a richiesta del
Comandante di Corpo, di ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari, sempre che non sia evidente e palese la mancanza di ogni
profilo di colpa (fatti accidentali).
Ne seguirà rapida richiesta di archiviazione, dopo avere preso atto
della mancanza di richiesta di procedimento, ma costituisce atto dovuto la sua valutazione ad opera dell’autorità giudiziaria. A tal fine, si sottolinea ancora l’esigenza di informare
la Procura Militare della data in cui
il Comandante di Corpo abbia avuto conoscenza dei fatti, per computare il decorso del termine previsto
dall’art. 260 c.p.m.p..
2. Ritenzione di oggetti di armamento e di equipaggiamento
militare
Per il reato di ritenzione di oggetti
di armamento militare, che si configura quando un militare è colto in
possesso di armi e munizioni eccedenti la sua dotazione individuale, saranno analiticamente descritti e fotografati gli oggetti di armamento
rinvenuti, specificando se si tratti di
oggetti di armamento in uso al reparto e se siano risultati ammanchi
nei periodi precedenti. Identica procedura sarà seguita per altri fatti di
ritenzione, relativi a effetti di equipaggiamento o di altre cose mobili
militari.
3. Reati conessi all’uso delle
armi
Vanno segnalati tutti gli episodi
in cu un militare faccia uso improprio delle armi, ancorché nell’esercizi delle proprie funzioni…..
REATI CONTRO LA PERSONA
Deve essere segnalato ogni episodio che risulti offensivo dell’integrità fisica e morale (percosse, lesioni
personali, ingiuria, diffamazione) e
della libertà psichica (minaccia) posto in essere da un militare in danno di altro militare.
La maggior parte di questi reati
risulta punibile a richiesta del comandante di Corpo, ma per alcune
fattispecie si procede d’uficio ( lesioni
con malattia superiore a 10 giorni,
diffamazione con attribuzione di
fatto determinato o commessa con
mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità o con atto
pubblico, minaccia aggravata ecc.) In
ogni caso per le ragioni sopra esposte, devono essere segnalati tutti gli
episodi di cui si bbia notizia, anche
se sottoposti a condizione di procedibilità.”
La direttiva entra poi nel merito
delle varie fattispecie dei reati contro la persona (percosse e lesioni personali) se commesse in luogo militare, se commessi tra militari di
grado diverso..
Nel caso di decesso di un militare la direttiva stabilisce che: “ l’evento va segnalato alla Procura militare per accertare l’eventuale implicazioni di altri militari”.
Si prosegue poi con reati derivanti dall’utilizzo dei social networks stabilendo che; “ nel caso i cui
il comandante venga a conoscenza
dell’utilizzo improprio dei social
network per attentare all’onore di altri militari o per divulgare informazioni riservate, deve essere informata
l’autorità giudiziaria, rappresentando che i reati in tal modo commessi sono quasi esclusivamente perseguibili d’ufficio…”
Si passa poi ai reati contro il patrimonio.
In questo caso la direttiva indica
che debbono essere segnalati:
- la sottrazione di beni e denaro;
in questo caso “devono essere segnalati alla Procura tutti i casi di ammanchi anche quando non risulti ancora chiarita la natura dell’evento”…
- La rilevazione delle presenze in
servizio; “ogni anomalia va trasmessa immediatamente con la copia dei registri delle presenze, copia
dei registri di accesso alla struttura
militare e copia delle registrazioni degli impianti di video sorveglianza…”.
- Straordinari e altre indennità:
“ogni anomalia nella attribuzione di
questi emolumenti non spettanti
che non trovano riscontro nella documentazione amministrativa giustificativa”….
- Alloggi di sevizio- Eventuali irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni che sono alla base della richiesta di assegnazione emantenimento di lloggi di servizio che abbiano comportato ingiusto vantaggio a favore del militare”;
- Espost ianonimi: devono essere tempestivamente trasmessi all’ufficio della Procura esposti anonimi o apocrifi relativi a fatti astrattamente inquadrabili in fattispecie di
illecito penale militare.
Vengono infine indicate disposizioni articolari per la Guardia di finanza in relzione a reati di peculato, concussione e corruzione commessi da militari della gdf.
Segue infine una tavola riassuntiva dei reati militari di maggiore frequenza giudiziaria…
Gli abbonati che volessero
consultare la direttiva integrale,
possono acceder al nostro sito:
www.nuovogiornaledeimilitari.it
entrando nell’area riservata, nella sezione circolari.
Il nuovo
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9
Dal 1° gennaio 2014 i ricorsi amministrativi dei dipendenti pubblici possono essere presentati solo per via telematica. Ci si può rivolgere anche ai Patronati o consulenti abilitati
Statali: la nuova via dei ricorsi
Sempre più esteso l’uso dei canali telematici presso l’Inps. Dal 2010 a oggi, contributi e prestazioni
dei lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori sono divenuti accessibili solo via Internet grazie al
Pin, il codice individuale segreto, assegnato a ogni utente dell’istituto. Ed ora, avendo incorporato fra i
suoi compiti anche le funzioni dell’Inpdap, l’Inps estende la telematizzazione al vasto settore dei ricorsi presentati dai dipendenti pubblici. A partire dal prossimo 1° gennaio dovranno essere avanzati
per via telematica i ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di vigilanza
della Gestione Inps Dipendenti pubblici. I ricorrenti potranno chiedere il riesame delle pratiche in
materia di contributi (iscrizione, ricongiunzione, riscatto) e di pensioni (retribuzione annua pensionabile, varie prestazioni previdenziali). Gli iscritti e i pensionati della Gestione Inps Dipendenti
pubblici possono agire direttamente, se dotati di Pin, con accesso al sito www.inps.it. Oppure
possono rivolgersi agli avvocati, agli enti di patronato e altri soggetti (consulenti) abilitati
dall’ente. Per familiarizzare con la novità, è stato garantito un periodo transitorio, dal 31 ottobre
scorso fino al 31 dicembre, durante il quale è possibile presentare i ricorsi sia online sia in formato
cartaceo. Dal 2014 i reclami saranno validi solo in telematico. La nuova procedura consente di seguire
tutto l’iter del ricorso fino all’esito finale, con la stampa della relativa delibera. I ricorsi amministrativi
devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (per le pensioni
si conta dalla data del primo pagamento, in calendario il giorno 16 del mese) e devono essere definiti
entro 90 giorni dal Comitato di vigilanza della gestione di appartenenza dell’iscritto (enti locali, ufficiali giudiziari, dipendenti civili e militari dello Stato). Trascorsi senza esito i 90 giorni, si può adire la
Corte dei Conti, che ha competenza esclusiva sulle pensioni, oppure il Tar per la buonuscita. È consentito ricorrere direttamente alla Corte, ma in questo caso viene precluso il percorso al Comitato di
vigilanza. Estratti conto. Insieme ai ricorsi online, prende il via la consultazione sul sito Inps dei versamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni per i rispettivi dipendenti, per i debiti relativi ai benefici di pensione e per le sistemazioni contributive. Oltre agli enti pubblici, l’accesso diretto a questi
dati è disponibile anche per gli iscritti e i pensionati, limitatamente alle pratiche i cui contributi non
sono stati movimentati con ritenute sullo stipendio o sulla rata di pensione. Per utilizzare il nuovo servizio gli iscritti persone fisiche devono essere in possesso del Pin di autenticazione ed accedere, sul sito Inps, al percorso “servizi per il cittadino - servizi ex Inpdap”
Riportiamo il testo della
Circolare n. 151 diramata il
28 ottobre 2013 dall’INPS
OGGETTO:
Nuove
modalità di presentazione dei
ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza - Gestione
Dipendenti Pubblici. Utilizzo
del canale telematico.
SOMMARIO: 1) Premessa.
2) Presentazione del ricorso
amministrativo direttamente
da parte del cittadino, nonché
da parte di Amministrazioni/Enti datori di lavoro.
3) Presentazione del ricorso
amministrativo tramite patronati, intermediari e avvocati.
1.Premessa
L’Istituto è da tempo impegnato nel complesso e graduale processo di telematizzazione
dei servizi avviato dal 2010 a
seguito della determinazione
presidenziale n.75 – avente ad
oggetto “Estensione e potenziamento dei servizi telematici
offerti dall’INPS ai cittadini”–
con la quale è stato stabilito
l’utilizzo esclusivo del canale
telematico per la presentazione delle principali domande di
prestazioni/servizi.
A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nel-
la Legge n. 214 del 22.12.2011,
che ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, il
Presidente dell’Istituto, con determinazione n. 95 del 30 maggio 2012, ha esteso alla Gestione Dipendenti Pubblici il programma di telematizzazione
dei servizi e, da ultimo, con la
recente determinazione n. 174
del 27 settembre 2013, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2014 la presentazione dei
ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza della Gestione
Dipendenti Pubblici avvenga
esclusivamente attraverso modalità telematiche.
In relazione a quanto sopra,
a partire dal 1° gennaio 2014,
l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti
Pubblici (ricorsi avverso gli atti
assunti in materia di iscrizione,
ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di
contributi nonché di prestazioni previdenziali) dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico:
— In via diretta dai cittadini
(iscritti o pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici),
dotati di PIN, tramite accesso
al sito internet dell’Istituto
(www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”, nonché dalle loro Amministrazioni/Enti datori di lavoro.
— Tramite gli Avvocati, gli
Enti di patronato e gli altri
soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi
dell’articolo 1 della Legge 11
gennaio 1979, n. 12, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a
loro disposizione.
Al fine di informare tutti i
soggetti potenzialmente interessati all’innovazione introdotta e dare loro il tempo di familiarizzare con le nuove modalità di presentazione telematica dei ricorsi, è comunque
garantito un periodo transitorio durante il quale, a partire
dal 31 ottobre e fino al
31.12.2013, è possibile presentare i ricorsi amministrativi sia
telematicamente che, secondo
le consuete modalità, in formato cartaceo.
Al termine del periodo
transitorio l’impiego del canale
telematico diventerà esclusivo
ai fini della presentazione delle
istanze in oggetto.
2. Presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte
del cittadino, nonché da parte
di Amministrazioni/Enti da-
tori di lavoro
Per accedere alla procedura
Ricorsi online (RiOL), il cittadino e le Amministrazioni/Enti
datori di lavoro devono essere
in possesso del PIN.
Tale codice, se non già posseduto, può essere richiesto:
dal cittadino:
- tramite il sito internet
(www.inps.it): cliccando sul
link il PIN online – Richiedi
pin, ed inserendo le informazioni richieste a video;
- contattando telefonicamente il Contact Center dell’INPS, (tel. 803.164);
-direttamente presso una
Sede dell’Istituto.
dalle Amministrazioni/Enti
datori di lavoro:
- recandosi presso una Sede
dell’Istituto che, nell’ambito
dei servizi offerti nelle aree di
front-office, provvederà a rilasciarlo.
Una volta in possesso del
PIN, il cittadino accede al servizio di trasmissione telematica dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it- Servizi per
il cittadino - ricorsi on-line e
l’Amministrazione/Ente datore
di lavoro seguendo il percorso:
www.inps.it- Servizi on-line –
per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti
– ricorsi on-line.
L’accesso alla procedura
RiOL avverrà dopo la necessaria autenticazione inserendo il
codice fiscale ed il PIN e successivamente, l’utente dovrà:
compilare le schede della
procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.)
secondo il percorso guidato;
allegare il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto, precedentemente digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali
altri allegati in formato digitale.
La coerenza dei dati anagrafici e fiscali indicati nel ricorso è verificata con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.
Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di
“Inoltro”. Successivamente a
tale attivazione sarà possibile
scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero
di Protocollo Informatico Unificato (PIU) del ricorso presentato.
Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e
stampare le delibere conseguenti.
Nella sezione RiOL dei “servizi online” è comunque consultabile il manuale di riferimento per l’applicazione.
Per eventuali informazioni
è disponibile il Contact Center
integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con
servizio attivo dalle ore 8 alle
ore 20 dal lunedì al venerdì e, il
sabato dalle ore 8 alle 14. Il servizio è gratuito da rete fissa e
non è abilitato alle chiamate da
telefoni cellulari, per le quali è
disponibile il numero 06
164164, a pagamento in base
al piano tariffario del gestore
telefonico del chiamante.
3.Presentazione del ricorso
amministrativo tramite patronati, intermediari e avvocati
Anche la presentazione dei
ricorsi amministrativi da parte
di avvocati, Enti di patronato e
degli altri intermediari abilitati
ai sensi dell’articolo 1 della
Legge 11 gennaio 1979, n.12
avviene, previa autenticazione
e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura
Ricorsi online (RiOL), disponibile sul sito www.inps.it.
Gli Enti di Patronato e gli
intermediari utilizzeranno il
PIN in possesso, con lo specifico profilo assegnato, accedendo al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi
on-line – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.
Effettuato l’accesso alla
procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede
previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso,
il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione.
La coerenza dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti è
SEGUE A PAGINA 10
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Il nuovo
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Circolare del Dipartimento PS
Pensioni - Sistema contributivo pro rata:
I
guida alle novità
l Dipartimento della P.S ha
diramato la circolare 333H/N18 TER del 30 settembre 2013 avente ad oggetto
“Sistema contributivo pro-rata. Benefici previsti dall’art. 3,
comma 7 del Decreto Legislativo 165/97, e dall’art. 27 del
Decreto
Legislativo
334/2000. Cessazioni per limiti
di età”.
In particolare nella circolare vengono indicate le sostanziali modifiche introdotte nell’ordinamento dall’art. 24 del
D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge
214/2011, e limitatamente alla
cessazione per limiti di età
(65 anni per i Dirigenti Generali, 63 anni per i Dirigenti
Superiori e 60 anni per il restante personale, salvo i limitati casi di incrementi connessi al difetto dei preesistenti
requisiti per l’accesso a domanda).
La variazione più significativa è quella riguardante l’introduzione del calcolo del
trattamento pensionistico con
il sistema contributivo per le
anzianità
maturate
dall’1.1.2012, esteso anche a
coloro che al 31.12.1995 avevano maturato una anzianità
contributiva di almeno 18 anni.
Ciò comporterà al personale della Polizia di Stato, con
decorrenza 1.1.2012 e che cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età, il calcolo della
pensione tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 3, c.
7, del D.Lgs. 165/97, ovvero
del beneficio
dell’incremento del montante contributivo per un importo pari a 5 volte la base
imponibile dell’ultimo anno di
servizio.
Oltre a quanto sopra citato,
il personale della Polizia di
Stato appartenente al ruolo
dei Commissari e Dirigenti
(con qualifica inferiore a Dirigente Generale), in servizio
alla data del 25/6/1982 e che al
31.12.2011 era destinatario del
sistema retributivo, ai sensi
dell’art. 27, c.4, del D.Lgs.
334/2000, all’atto del collocamento in quiescenza, sarà beneficiario del coefficiente di
trasformazione relativo ai 65
anni. Infine nella circolare sono indicate le modalità operative ed il programma applicativo, nonché allegati gli esiti
dei quesiti precedentemente
posti
sull’argomento, che hanno
interessato anche l’INPS – Gestione Dipendenti pubblici.
le.
Rportiamo il testo integra-
“Premessa:
Come è noto l’art. 24 del
Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni nella
legge 214/2011 ha portato sostanziali modifiche in materia
di trattamenti pensionistici.
In particolare, viene introdotto, per le anzianità maturate dall’1/1/2012 il calcolo
secondo il sistema contributivo. Pertanto tale sistema viene esteso anche a coloro che
al 31/12/1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di
almeno 18 anni.
Per il personale della Polizia di Stato, a decorrere
dall’1/1/2012, che cessa dal
servizio per raggiunti limiti
d’età, la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici
previsti dall’art. 3, comma 7
del Decreto Legislativo
165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5
volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio.
Inoltre giova altresì rammentare che, l’introduzione
del sistema contributivo prorata a decorrere dal 1 gennaio
2012, per le figure professionali individuate dall’art. 27 del
Decreto Legislativo 334/2000
(direttivi e dirigenti già in servizio al 25/6/1982) che alla data del 31/12/2011 erano destinatari del sistema retributivo,
comporta l’applica zione del
disposto del comma 4 del citato articolo 27 del Decreto Legislativo 334/2000 e non del
successivo comma 5.
In buona sostanza il personale di cui si tratta sarà destinatario dell’applicazione del
coefficiente di trasformazione
relativo ai 65 anni oltre all’applicazione del già citato articolo 3 comma 7 del Decreto
Legislativo 165/2005.
Le modalità di applicazione
di tali istituti sono state già illustrate dall’Istituto di Previdenza nella circolare n. 6 del
23/03/2005.
L’Istituto di Previdenza ha
fornito, nel corrente mese di
settembre un aggiornamento
dell’applicativo S7 a seguito
dell’introduzione delle modifiche previdenziali introdotte
dalla “Riforma Monti-Ferrero”.
Tuttavia l’Istituto non ha previsto la gestione in via automatica di entrambi i benefici
descritti. Per tali considerazioni e per assicurare la loro corretta attribuzione al personale
destinatario si è provveduto a
formulare apposita richiesta al
fine di informare le sedi periferiche per una uniforme ap-
plicazione degli istituti pensionistici in questione.
In data 23/09/2013 l’INPS,
con la nota che si allega, ha
fornito le modalità operative
per procedere ad una corretta
applicazione dei benefici.
A) Beneficio di cui all’art.
27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 334/2000.
Per l’attribuzione del beneficio, codesti Uffici Periferici
avranno cura di indicare nella
lettera di trasmissione del modello PA04 la seguente dicitura da utilizzare per il solo personale interessato che cessa
per limiti di età:
“Si rappresenta che l’interessato è destinatario del benefizio di cui all’art. 27 comma 4 del Decreto Legislativo
334/2000 e pertanto codesta
Sede vorrà provvedere a determinare la quota contributiva applicando il coefficiente di
trasformazione relativo al 65°
anno di età così come riportato nella nota della Direzione
Centrale Previdenza Ufficio I
Pensioni dell’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici del
23/09/2013”.
Ad ogni buon fine si riporta il testo della circolare n.
6/2005 al punto 7.
7. Benefici di cui all’articolo 27, comma 3, del Dlgs n.
334/2000
Come già indicato a paragrafo 3.1 della presente circolare, l’articolo 13 del Dlgs n.
334/2000 ha introdotto, nei
confronti del personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti
della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data
del 25 giugno 1982, limiti di
età meno elevati rispetto a
quelli previsti dalla previgente
normativa, applicabili con
gradualità (art. 27, commi 1 e
2 del Dlgs n. 334/2000).
Il successivo comma 3 del
richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 2002, abbia
titolo all’attribuzione di quattro scatti del 2,5 % calcolati
sullo stipendio in godimento
all’atto del pensionamento. Il
trattamento di quiescenza, per
il periodo intercorrente tra la
data di collocamento a riposo
e quella di compimento del
sessantacin quesimo anno di
età, è riliquidato sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica ancora in
servizio, con conseguente rideterminazione anche delle
eventuali quote mensili previste dall’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Il beneficio dei quattro
scatti, effettuato considerando
la percentuale complessiva del
10% sulla voce stipendio (2,5%
per ogni singolo scatto), non
SEGUE A PAGINA 11
Segue / Circolare Inps sui ricorsi amministrativi
SEGUE DA PAGINA 9
confermata prima dell’ingresso
del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli
archivi dell’Istituto.
Qualora sprovvisti di PIN,
tali utenti potranno richiederlo
recandosi presso una Sede
dell’Istituto che, nell’ambito
dei servizi offerti nelle aree di
front-office, provvederà a rilasciarlo.
| NOVEMBRE 2013 |
Per il rilascio del PIN agli
avvocati, in particolare, le Sedi
territoriali procederanno all’assegnazione del PIN previa:
ricezione dell’allegato modulo di richiesta “RichiestaPINIndividuale.pdf”, compilato e
sottoscritto da parte dell’interessato;
ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine,
o relativa autocertificazione
sostitutiva;
identificazione del soggetto
richiedente;
verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online
dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet
degli Ordini Provinciali degli
Avvocati.
Ottenuto il PIN richiesto,
gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo
il percorso: – Servizio on line
– per tipologia di utente – Cittadino – ricorsi on line. All’atto dell’inserimento del PIN per
l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto
tale, abilitato alla trasmissione
dei ricorsi per i propri clienti.
Anche per avvocati, Enti di
patronato e intermediari è consultabile, nella sezione RiOL dei
“servizi online”, il manuale di
riferimento per l’applicazione
e, per ulteriori informazioni, è
sempre disponibile la funzione
diretta di connessione con il
Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al nu-
mero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle
ore 8 alle 14.
Il servizio è gratuito da rete
fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per
le quali è disponibile il numero
06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
Allegato modello richiesta
Pin Avvocati
Il Direttore Generale
Nori
Il nuovo
Giornale Militari
dei
■
11
Circolare del Dipartimento P.S. / Contributivo pro rata
Benefici previsti
per il pensionamento di vecchiaia
qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto
a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (art. 27, commi 1 e 2 del Dlgs n. 334/2000).
Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 2002, abbia
titolo all'attribuzione di quattro scatti del 2,5 % calcolati sullo stipendio in godimento all'atto del pensionamento. Il
trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento
del sessantacinquesimo anno di età, è riliquidato sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura
concessi al personale con la medesima qualifica ancora in servizio, con conseguente rideterminazione anche delle
eventuali quote mensili previste dall'articolo 161 della legge n. 312/1980.
Il beneficio dei quattro scatti, effettuato considerando la percentuale complessiva del 10% sulla voce stipendio (2,5%
per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge
all'importo del trattamento pensionistico già determinato. Si precisa, inoltre, che tali aumenti non vengono rivalutati
in base all'adeguamento annuale della retribuzione diversamente da quanto avviene per i benefici di cui all'art. 4 del
Dlgs n. 165/1997 (maggiorazione della base pensionabile). Si fa presente che nell'ipotesi in cui la pensione sia
liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo (art. 27, comma 4, del Dlgs n. 334/2000), al montante
contributivo individuale si applica il coefficiente
di trasformazione
relativo al sessantacinquesimo
anno di età
e si
delle problematiche
relative
con il sistema
contributivo
opera l'incremento di cui all'art. 3, comma
7 del27,
Dlgs
n. 165/1997).
(art.
comma
4, del Dlgs n. alla concessione del beneficio
SEGUE DA PAGINA 10
334/2000), al montante contri- si fornisce una dimostrazione
rientra nella base pensionabicriteri che dovranno esseapplica
il dei165/1997.
B) Beneficio di cuibutivo
all'art. individuale
3 comma 7 delsiDecreto
Legislativo
le,
rappresenta
una quota
Perma
l'attribuzione
del beneficio,
nella nota
del 23/09/2013
l'INPS ha fornito le modalità
operative
corretta
re seguiti
per per
unaunapuntuale
coefficiente
di trasformazione
pensione che si aggiunge relativo al sessantacinquesimo compilazione dei riquadri prediapplicazione.
Per una migliore visione delle problematiche relative alla concessione del beneficio si fornisce una dimostrazione dei
all’importo
del trattamento una puntuale
nella
S7per
perlala
di età compilazione
e si opera l’increcriteri che dovranno essere seguiti per anno
dei riquadri senti
presenti
nellaprocedura
procedura S7
pensionistico
determinato.
delperModello
di cui cura
all’art.
3, comma
compilazione delgià
Modello
PA04. Codestimento
Uffici avranno
di indicare,
per tuttocompilazione
il personale che cessa
limiti di
la seguente
dicitura:
Sietà,precisa,
inoltre,
che tali au- 7 del Dlgs n. 165/1997).
PA04. Codesti Uffici avranno
“Si rappresenta
che l'interessato
è destinatario del beneficio di cui all'art. 3 commacura
7 del Decreto
Legislativo
menti
non vengono
rivalutati
di indicare,
per165/1997
tutto il
e pertanto si è provveduto a compilare il mod. PA04 con l'indicazione all'ultimo giorno di servizio dell'importo della
in
base
all’adeguamento
anBeneficio
di
cui
all’art.
B)
che
cessa
limiti
personale
maggiorazione da attribuire, così come riportato nella nota della Direzione Centrale Previdenza Ufficio Iper
Pensioni
nuale
della
retribuzione
3 23/09/2013
comma 7che
delsi allega”.
Decreto Legi- di età, la seguente dicitura:
dell'INPS
Gestione
DipendentidiverPubblici del
samente da quanto avviene slativo 165/1997.
“Si rappresenta che l’inteModalità operative
per i benefici di cui all’art. 4
ressato
è destinatario del bePer
l’attribuzione
del
beneIn via preliminare, prima di procedere all'illustrazione delle modalità operative per l'indicazione del beneficio di cui
del
Dlgs
n. 165/1997
(maggioneficio di
all’art.destinatario
3 comma
ficio,
nellaoccorre
nota del
23/09/2013
all'art.
3 comma
7 del Decreto
Legislativo
165/1997,
rammentare
che nei confronti
delcui
personale
razione
della base
pensionabidel “contributivo
pro-rata”
dal 1/1/2012, l’INPS
va inserito,
colonna
degli importi reali
del programma
il beneficio
7 del
Decreto S7,
Legislativo
ha nella
fornito
le modalità
dei sei
di stipendio,che
previsto
dall'art.
4 del Decreto
165/1997,
le modalità
già illustrate
la
le).
Siscatti
fa presente
nel165/1997
e pertanto
si ècon
provoperative
perLegislativo
una corretta
ap-secondo
circolare n. 333/H/N18Ter del 14/04/2011, che ad ogni buon fine si allega.
l’ipotesi
in cui la pensione sia plicazione.
veduto a compilare il mod.
liquidata
in tutto
o insi parte
PA04
l’indicazione
all’ulPercessazione
una migliore
visione
L'esempio sotto
riportato
riferisce ad una
dal servizio
a decorrere
dal con
1/12/2013,
di un Ispettore
1) Si fa riferimento agli importi indicati nell’ultimo record relativo alla retribuzione annua:
Superiore Sostituto Commissario che alla data del 31/12/1995 ha maturato un'anzianità utile superiore ad anni 18.
1) Si fa riferimento agli importi indicati nell'ultimo record relativo alla retribuzione annua:
Importi Retribuzioni
Importi Euro Lire
Voce emolumento
Accessoria +18%
REALE
VIRTUALE
13^ delle retribuzioni fisse e cont.
NO
NO
! 3.609,15
! 0.00
Vacanza contrattuale 2010-2012
NO
SI
! 180,00
! 180,00
stipendio
NO
S
! 17.509,80
! 17.509,80
r.i.a
NO
SI
! 1.127,99
! 1.127,99
Indennità pensionabile
NO
NO
! 9.469,20
! 9.469,20
Indennità integrativa speciale
NO
NO
! 6.495,48
! 6.495,48
Incremento r.i.a. dl. 193/03
NO
SI
! 45,06
! 45,06
Benef. Per infermità l. 539/50
NO
SI
! 425,76
! 425,76
Assegno funzionale
NO
NO
! 3.531,00
! 3.531,00
Art. 44 della l.668/86
NO
SI
! 373,68
! 373,68
Art.4 del d.leg.vo 165/97
NO
NO
! 3.953,42
! 0,00
Art. 3 del d.p.r. 147/90
NO
SI
! 198,36
! 198,36
Emolumento accessorio
SI
NO
! 10.000,00
! 10.000,00
2) Si procede quindi alla determinazione della retribuzione effettiva, con le modalità previste dalla pro2) Si procede
alla determinazione
della
retribuzione annua”)
effettiva, con le modalità previste dalla procedura (copia
cedura
(copiaquindi
retribuzione
– deselezione
“retribuzione
retribuzione – deselezione “retribuzione annua”)
Modalità operative
In via preliminare, prima di
procedere all’illustrazione delle modalità operative per l’indicazione del beneficio di cui
all’art. 3 comma 7 del Decreto
Legislativo 165/1997, occorre
rammentare che nei confronti
del personale destinatario del
“contributivo pro-rata” dal
Importi Euro Lire
+18%
REALE
VIRTUALE
Vacanza contrattuale 2010-2012 NO
Accessoria
SI
! 165,00
! 165,00
stipendio
NO
SI
! 16.050,65
! 16.060,65
r.i.a
NO
SI
!1.033,99
! 1.033,99
Indennità pensionabile
NO
NO
! 8.680,10
! 8.680,10
Indennità integrativa speciale
NO
NO
! 5.954,19
! 5.954,19
Incremento r.i.a. dl. 193/03
NO
SI
! 41,30
! 41,30
Benef. Per infermità l. 539/50
NO
SI
! 390,28
! 390,28
Assegno funzionale
NO
NO
! 3.236,75
! 3.236,75
Art. 44 l.668/86
NO
SI
! 342,54
! 342,54
Art.4 del d.leg.vo 165/97
NO
NO
! 3.623,97
! 0,00
Art. 3 del d.p.r. 147/90
NO
SI
! 181,83
! 181,83
13^ solo pensione
NO
NO
! 3.308,38
! 0,00
Emolumento accessorio
SI
NO
! 9.166,67
! 9.166,67
3) calcolare separatamente gli importi da sostituire nel record di cui al punto 2 nella colonna degli importi reali.
In questa sede, così come indicato dall'INPS, nella nota dell'8/01/2013, non andrà considerato per il calcolo del cd
moltiplicatore il beneficio dei sei scatti che, pertanto, non andrò modificato nell'importo già presente nel record di cui
al punto 2.
Il criterio da seguire è sotto riportato, con la precisazione che per la determinazione dell'importo della tredicesima di
1/1/2012, va inserito, nella colonna degli importi reali del
programma S7, il beneficio dei
sei scatti di stipendio, previsto
dall’art. 4 del Decreto Legislativo 165/1997, secondo le modalità già illustrate con la circolare n. 333/H/N18Ter del
14/04/2011, che ad ogni buon
fine si allega.
L’esempio sotto riportato si
riferisce ad una cessazione dal
servizio a decorrere dal
1/12/2013, di un Ispettore Superiore Sostituto Commissario
che alla data del 31/12/1995 ha
maturato un’anzianità utile
superiore ad anni 18.
3) calcolare separatamente gli importi da sostituire nel record di
cui al punto 2 nella colonna degli importi reali.
In questa sede, così come indicato dall’INPS, nella nota
dell’8/01/2013, non andrà considerato per il calcolo del cd moltiplicatore il beneficio dei sei scatti che, pertanto, non andrò modificato nell’importo già presente nel record di cui al punto 2.
Il criterio da seguire è sotto riportato, con la precisazione che per la
determinazione dell’importo della tredicesima di cui alla colonna B
occorre non considerare il beneficio dei sei scatti.
Emolumenti
Vacanza cont. 20102012 Emolumenti
Stipendio
R.i.a.
Indennità
Vacanza
cont. 2010pensionabile
2012
Indennità integrativa
Stipendio
special
R.i.a.
Incremento r.i.a. Dl
A
Retribuzione effettiva
ultimo anno = ultimo
record retribuzione su
S7
B
Retribuzione annua
ultima = penultimo
record S7
!165,00
A
Retribuzione effettiva
!16.050,65
ultimo anno = ultimo
record retribuzione
su
!1.033,99
S7
!8.680,10
!165,00
!180,00
!900,00
!1065,00
B
C
D
Retribuzione annua Art. 3 comma 7 Dlgs
Totale da indicare
!17.509,80
!87.549,00
!103.599,65
ultima = penultimo
165/1997 (5 volte) =
sulla retribuzione
record !1.127,99
Bx5 !5.639,95 effettiva ultimo
S7
anno
!6.673,94
= C+A
!9.469,20
!47.346,00
!56.026,10
!180,00
!900,00
!1065,00
Emolumento
Art. 44 l. 668/86
accessorio
Art. 4 Dlgs 165/97
C
Art. 3 comma 7 Dlgs
165/1997 (5 volte) =
Bx5
D
Totale da indicare
sulla retribuzione
effettiva ultimo anno
= C+A
!5.954,19
!16.050,65
!6.495,48
!17.509,80
!32.477,40
!87.549,00
!38.431,59
!103.599,65
!1.033,99
!41,30
!8.680,10
!390,28
!5.954,19
!3.236,75
!41,30
!342,54
!1.127,99
!45,06
!9.469,20
!425,76
!6.495,48
!3.531,00
!45,06
!373,68
!5.639,95
!225,30
!47.346,00
!2.128,80
!32.477,40
!17.655,00
!225,30
!1.868,40
!6.673,94
!266,60
!56.026,10
!2.519,08
!38.431,59
!20.891,75
!266,60
!2.210,94
!2.128,80
!991,80
!3.623,97
!2.519,08
!1.173,63
!16.398,47
!17.655,00
!50.000,00
!1.868,40
!19.706,85
!20.891,75
!59.166,67
!2.210,94
non rientra nel calcolo
!52.636,02
!263.180,12
!198,36
!991,80
!3.623,97
!315.355,77
!1.173,63
193/03
Indennità
pensionabile
Benef. Per infermità
l.539/50
Indennità integrativa
special
Assegno funzionale
Incremento
r.i.a. Dl
Art.
44 l. 668/86
193/03
Art. 4 Dlgs 165/97
Benef. Per infermità
Art.
3 dpr 147/90
l.539/50
13^
solo pensione
Assegno
funzionale
!3.623,97
!390,28
!181,83
non rientra nel calcolo
!425,76
!198,36
!3.308,38
!3.236,75
!9.166,67
!342,54
!3.279,69
!3.531,00
!10.000,00
!373,68
!3.623,97
!52.175,65
!181,83
Art. 3 dpr 147/90
Importi Retribuzioni
Voce emolumento
timo giorno di servizio dell’importo della maggiorazione
da attribuire, così come riportato nella nota della Direzione
Centrale Previdenza Ufficio I
Pensioni dell’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici del
23/09/2013 che si allega”.
13^
soloilpensione
!3.308,38 effettiva” del!3.279,69
4)
Dopo
calcolo sopra operato la “retribuzione
record relativo dovrà!16.398,47
essere la seguente, così!19.706,85
come alla
colonna D di cui al punto 3:
Emolumento
!9.166,67
!10.000,00
!50.000,00
!59.166,67
accessorio
!263.180,12
4) Retribuzioni
Dopo il calcolo !52.175,65
sopra operato!52.636,02
la “retribuzione
effettiva” !315.355,77
del reImporti
Importicosì
Euro Lire
cord
relativo dovrà essere la seguente,
come alla colonna D di cui
4) Dopo il calcolo sopra operato la “retribuzione effettiva” del record relativo dovrà essere la seguente, così come alla
Voce
emolumento
VIRTUALE
D di cui
alcolonna
punto
3:al punto 3: Accessoria +18% REALE
Vacanza contrattuale 2010-2012 NO
SI
! 1.065,00
! 165,00
stipendioRetribuzioni
Importi
r.i.a
NO
SI
! 103.599,65
! 16.050,65
NO
SI
! 6.673,94
Importi
Euro Lire
! 66.026,10
REALE
! 1.033,99
Indennità
pensionabile
NO
Voce
emolumento
Accessoria
Indennitàcontrattuale
integrativa speciale
Vacanza
2010-2012 NO
NO
Incremento r.i.a. dl. 193/03
NO
stipendio
NO
NO
+18%
NO
SI
SI
SI
SI
SI
Benef. Per infermità l. 539/50
r.i.a
Assegno funzionale
Indennità
pensionabile
NO
NO
NO
NO
Art.
44 l.668/86
Indennità
integrativa speciale
Art.4
del d.leg.vo
165/97
Incremento
r.i.a. dl.
193/03
NO
NO
NO
NO
Art.
3 del
147/90
Benef.
Perd.p.r.
infermità
l. 539/50
13^
solo pensione
Assegno
funzionale
NO
NO
NO
NO
Emolumento
accessorio
Art. 44 l.668/86
SI
NO
NO
NO
NO
SI
Art.4 del d.leg.vo 165/97
NO
Art. 3 del d.p.r. 147/90
NO
13^ solo pensione
Emolumento accessorio
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
!! 38.431,59
1.065,00
!! 266,60
103.599,65
2.519,08
!! 6.673,94
20.891,75
!! 66.026,10
!! 2.210,94
38.431,59
!! 3.623,97
266,60
!! 1.173,63
2.519,08
!! 19.706,85
20.891,75
! 8.680,10
VIRTUALE
5.954,19
!! 165,00
41,30
!! 16.050,65
390,28
!! 1.033,99
3.236,75
!! 8.680,10
!! 342,54
5.954,19
!! 0,00
41,30
!! 181,83
390,28
!! 59.166,67
2.210,94
!! 19,706,85
3.236,75
!! 9.166,67
342,54
NO
! 3.623,97
! 0,00
SI
! 1.173,63
! 181,83
NO
NO
! 19.706,85
! 19,706,85
SI
NO
! 59.166,67
! 9.166,67
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
12
■
Giornale Militari
dei
Il tour africano per promuovere armi italiane
La portaerei Cavour diventa un caso
l Gruppo Navale Cavour –
costituito dalla fregata Bergamini, dalla nave di supporto logistico Etna, dal pattugliatore Borsini e dalla Portaerei Cavour – partirà il 13 novembre e tornerà in Patria il 7
aprile 2014.
Il viaggio è chiamato “Sistema paese in movimento” e prevede “l’utilizzo della portaerei
Cavour come spazio espositivo
itinerante per la mostra dei
propri prodotti da parte di alcune aziende italiane tra le
quali: la Beretta, gruppo Ferretti, Blackshape, Ferrero, Federlegno Arredo, Elettronica,
Intermarine, Mermec Group,
Pirelli e Finmeccanica”. Il tour
del gruppo navale italiano, nonostante le dichiarazioni dell’Ammiraglio De Giorgi il quale ha affermato che per il 70%
la missione è a scopo umanitario, ha come obiettivo primario
quello di promuovere i prodotti della cantieristica e della
componentistica (armi, sistemi
di navigazione ed elettronica)
italiana nei ricchi Paesi del
Golfo protagonisti di una massiccia corsa al riarmo. In
quest’area del mondo l’export
cantieristico italiano può decisamente migliorare le sue posizioni attualmente limitate alla
vendita di 4 pattugliatori alla
marina degli Emirati Arabi
Uniti e 4 motovedette all’Iraq.
Successivamente il gruppo navale italiano attraverserà nuovamente Hormuz spingendosi
nell’Oceano Indiano per circumnavigare l’Africa.
La Cavour farà tappa in 13
paesi africani e 7 del Golfo Persico, ovvero Jedda (Arabia Saudita), Gibuti (Gibuti), Abu Dhabi (E.A.U.), Mina Sulman (Barhein), Kuwait City (Kuwait),
Doha (Qatar), Mascate (Oman),
I
| NOVEMBRE 2013 |
Dubai (E.A.U.) e poi Mombasa
(Kenya), Antseranana (Madagascar) e via via Maputo (Mozambico), Durban (Sudafrica),
Cape Town (Sudafrica), Luanda (Angola), Pointe-Noire
(Congo), Lagos (Nigeria), Tema
(Ghana), Dakar (Senegal), Casablanca (Marocco) e Algeri
(Algeria)”. Tra questi ben 12
sono definiti dall’Indice di democrazia dell’Economist come
“Regimi autoritari” (Gibuti,
Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti, Bahrain, Kuwait, Qatar,
Oman, Madagascar, Angola,
Congo, Nigeria e Algeria), una
buona parte di essi presenta livelli di spese militari tra i più
alti al mondo (Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti, Bahrain,
Kuwait, Oman, Angola, Marocco e Algeria) mentre in 8 il
livello di sviluppo umano è tra
i più bassi del mondo.
L’iniziativa promossa dal
Ministero della Difesa in collaborazione con altri ministeri
mescola una serie di attività
che per loro natura hanno finalità e caratteristiche differenti e che sarebbe opportuno
continuare a tenere separate.
Si fa leva sulla necessità della ripresa economica per favorire non tanto la piccola-media
impresa bensì quelle aziende
del settore militare in cui lo
Stato ha il controllo di maggioranza e beneficia di ritorni diretti. Dall’altro, si promuovono
le attività di un settore come
quello dell’esportazione di armamenti che lo Stato, ai sensi
della legislazione vigente, dovrebbe rigorosamente regolamentare invece che incoraggiare. In questo modo si utilizzano le esportazioni di armi
per il rilancio dell’economia
reale mentre se ne minimizzano le conseguenze, come se
Il "tour" africano della portaerei Cavour diventa un caso, soprattutto per il silenzio del ministro della Difesa, Mario Mauro, davanti alle accuse mosse al governo da un'interrogazione dei parlamentari di Sel: la missione del gruppo
navale guidato dalla Cavour sarebbe sostanzialmente un'operazione di promozione di armi di produzione italiana, una 'fiera' viaggiante, in cui esporre il
"meglio" del made in Italy agli occhi delle autorità di 13 paesi africani e 7 del
Golfo Persico. Il costo previsto della missione è di circa 20 milioni di euro (un
giorno di navigazione della Cavour costa 200 mila euro) in parte a carico della
Difesa (7 milioni) e in parte delle aziende partecipanti (i restanti 13 milioni).
vendere armi fosse un’iniziativa equiparabile ad altre attività
commerciali».
Come dichiara l’ex Presidente della Commissione Difesa della Camera On. Accame
“si sta assistendo sempre più
alla privatizzazione della difesa, privatizzazione iniziata con
la gestione La Russa”. L’onorevole continua “il gruppo navale che si appresta a salpare da
Civitavecchia inaugura (forse)
un’epoca delle esposizioni
viaggianti del made in italy;
dalle armi, agli arredamenti, alle barche di lusso....Purtroppo
la spedizione è pagata con i
soldi del contribuente italiano”.
Il costo previsto della missione è di circa 20 milioni di
euro (un giorno di navigazione
della Cavour costa 200 mila
euro) in parte a carico della Difesa (7 milioni) e in parte delle
aziende partecipanti (i restanti
13 milioni).
L’operazione, che prevede la
partecipazione di organismi
umanitari come Croce Rossa
Italiana, Operazione Smile e
Fondazione Francesca Rava,
avrà anche delle ripercussioni
sulla funzione delle organizzazioni non governative e sui loro rapporti con le Forze Armate. Mentre la divisione tra
compiti delle FFAA e della coo-
perazione dovrebbe rimanere
chiara.
Sel in un’interrogazione ha
chiesto al Governo “se ritenga
idoneo l’utilizzo di un gruppo
navale della nostra flotta militare per scopi di natura commerciale, relativamente a prodotti
di natura bellica; se il governo,
in una fase come questa caratterizzata da considerevoli tagli
alla spesa pubblica, ritenga corretta la scelta di utilizzare ingenti risorse del bilancio dello
stato per un’iniziativa con tali
caratteristiche; se si consideri
legittima e opportuna la scelta
di andare a vendere armamenti
a paesi governati da regimi non
democratici e/o con conflitti interni in corso, utilizzando peraltro strutture dello stato italiano;
se il governo sia stato preventivamente messo a conoscenza di
tale iniziativa e se abbia dato il
suo assenso; se i ministri, per
quanto di competenza, non ritengano di dover intervenire
immediatamente per la cancellazione di questa crociera”.
Il Movimento Cinque Stelle
ha annunciato che presenteranno un ordine del giorno nel
corso dell’esame del decreto
missioni, in discussione in Aula alla Camera, per chiedere la
cancellazione della missione
della portaerei Cavour.
L’onorevole Scanu, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Difesa, ha
chiesto ragione al Ministro
Mauro del suo silenzio dato
che qualche settimana fa, il
PD aveva già chiesto chiarimenti in merito alla missione.
Scanu dice che “non vorremmo prendere atto che il silenzio del ministro sia espressione
di un certo snobbismo politico
e della indisponibilità a riconoscere i poteri del parlamento”.
Sempre più si chiede un
coinvolgimento pieno Parlamento al fine di esaminare con
attenzione questa iniziativa e
in generale la politica difesa,
lasciata per troppo tempo nelle
sole mani del Governo o dei
vertici militari, prima che passi
direttamente nelle mani dell’industria militare….
Il Ministro della Difesa Mauro è intervenuto velocemente
in Aula sulla questione, nel corso dell’esame del decreto sulle
missioni all’estero, perdire che:
“La missione non ha alcuno
scopo di vendere sistemi d’arma italiani all’estero, assicurando la sua piena disponibilità al
Parlamento a poter rispondere
nei tempi, nei modi e nei luoghi ritenuti più idonei….”
Aspettiamo fiduciosi!!!
Laura Zeppa
Il nuovo
Giornale Militari
dei
■
13
Nota di Casadiritto
Alloggi: il flop delle vendite
…mentre continua la guerra agli utenti
a potente macchina mediatica viene nuovamente messa in moto ed
attivata da chi ha interesse nel
prendere tempo e lasciare che tutto rimanga così com’è. Ci riferiamo a quanto
è accaduto prima dell’approvazione del
recente Ordine del Giorno CALIPARI ed
altri, approvato poi con una formulazione significativamente modificata, pena il
non impegno del Governo, che negli ordini del giorno, come noto, è determinante. CASADIRITTO ne rivela un ulteriore retroscena.
Dopo la presentazione dell’O.d.G. con
il dispositivo “...impegna il governo a
non dare seguito agli Atti Amministrativi.....” È stato imposta una meno
pregnante e più generica formulazione“...impegna il Governo a valutare
l’opportunità di...”. Dietro questa nuova formulazione imposta all’Aula ed ai
presentatori dell’O.d.G., c’è stato un
gran lavorio. Primo fra tutti, il proseguimento da parte di alcuni ma importantissimi settori della Difesa, di continuare
la vecchia linea, cioè quella di fornire informazioni nella sostanza molto lontane
dalla realtà, per dimostrare quello che
con la verità c’entra poco.
Sarebbero stati presentati , come risultati ottimi, quelli derivanti dalle vendite, come al solito gli zelanti applicano la teoria dell’ammucchiata, vale a
dire mettono assieme dati disomogenei
fra di loro e poi si fa di conto.
Ci riferiamo al dato fornito dalla Difesa, per le solite vie informative, poco
prima dell’approvazione dell’O.d.G. nella riformulazione “lieve”, pena il non
“impegno” se quella modifica non fosse
stata apportata. Tale dato fornito, infatti
accorpa adesioni all’acquisto della casa
assieme al diritto di opzione dell’acquisto dell’usufrutto che tecnicamente sempre acquisto è, con la semplice differenza che l’usufrutto non prevede nessun
passaggio di denaro, ma solo la continuazione di un pagamento mensile di
una quota pari al 20% del reddito mensile. Aggregando i due casi, vendita e usufrutto, tendenziosamente si vuole mettere in evidenza il “buon andamento delle
vendite”
Tale vizietto già si era verificato in
occasione del Comunicato n.53 del
19.12.2012, e stigmatizzato già da allora
da CASADIRITTO, comunicato emesso
dal “SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE” del Gabinetto Ministro, ove si
affermava che “ il 65% ha aderito all’acquisto” (piena proprietà e diritto all’usufrutto). Mettendo assieme le capre con i
cavoli, che, come noto non sono omologabili, ma si possono ambedue comprare.
Una straordinaria e singolare versione di comunicazione al servizio del cittadino. Ora si ritorna sulla stessa falsariga poiché alla vigilia di quel voto sull’O.d.G. che voleva mettere in discussione i Decreti La Russa e Crosetto, si gioca
L
sulla memoria corta o meglio sulla non
memoria. Da quando l’obiettivo 9 ha cominciato la sua attività, noi di CASADIRITTO cerchiamo di contrastarli. Adesso che CROSETTO e LA RUSSA non ci
sono più ad esercitare il loro ruolo, la loro “ linea” rimasta nei posti chiave, persiste ancora con maggior vigore. E allora
di fronte ai dati incredibili che girano
nei Palazzi, che fanno raggiungere quote
stratosferiche di vendita per contrastare
anche in Parlamento chi cerca di sospendere e sostituire ex novo quei Decreti, i dati quelli veri, vengono ora aggiornati e forniti da CASADIRITTO, attraverso un contatto capillare e attendibile che CASADIRITTO è in grado diramare.
Sui canoni Crosetto e la sua catastrofica opera monumentale spacciata
per “Nuovo Corso”
Il Grande Informatore Pubblico tace.
Il silenzio è d’oro. Forse un pò di vergogna poteva manifestarla. Per CASADIRITTO snocciolare il dramma che sta
provocando l’applicazione dei canoni
Crosetto, viene riportato quasi giorno
per giorno. Quello che si può affermare
senza smentite è, che ad un disastro provocato alle famiglie dei militari in servizio e in quiescenza, costretti dal Decreto
Crosetto ad un abbandono dell’alloggio,
con la conseguente catastrofe socio-economica all’interno di ciascun nucleo familiare che si può immaginare, ne consegue un disastro economico (interessa?) per gli incassi della Difesa.
Sulle vendite La Russa, parlano i dati,
quelli veri, resi noti per la prima volta.
Dati dell’informativa
L’informativa azzarda un non meglio
precisato 75%, dato che come abbiamo
visto, verrebbe dato nella versione aggregata e quindi drogata, mettendo nello
stesso calderone acquisto della proprietà
con l’acquisto dell’usufrutto e non si sa
cos’altro. Ci pare doveroso non dedicare
alcun commento oltre a quello già cortesemente loro dedicato il giorno 2 gennaio 2013
DATI FORNITI DA CASADIRITTO,
ALLA LUCE DEL SOLE, SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE
Alle vendite, complessivamente sono
interessate circa 1.500 alloggi abitati dei
3.022 alloggi messi in vendita. Andranno direttamente all’asta 1.522 alloggi già
vuoti. Dei 1.500 abitati , finora sono state inviate circa 1.000 proposte da parte
della Difesa. Di queste riportiamo i dati
più significativi, finora rigorosamente
censiti da CASADIRITTO su 716 proposte, che hanno ricevuto risposta, in
quanto di tante località non è dato ancora censire il dato.
Ne risulta quindi che su 716 (sui mille
inviati) casi censiti e accertati da CASADIRITTO, in varie località dell’Italia Meridionale, Centrale e Settentrionale, un
dato rilevantissimo di campionatura,
con significativi dati concentrati su Roma, ne risulta che le proposte di acquisto inviate dalla Difesa, raccolgono
il 31,84% di adesioni.
Un clamoroso ed incredibile fallimento, cui ne dovranno rispondere politicamente gli autori, La Russa e suo staff,
ma anche all’interno della Difesa, la folta ed ancora potente linea che ne ha
proposto e condiviso le scelte. Per la
Corte dei Conti offriamo un ulteriore
elemento, dopo le sue osservazioni, già
avanzate ai tempi della bozza di Decreto. Per il COCER , di cui apprezziamo il
volenteroso apporto di alcuni singoli
esponenti, diciamo che non c’è più tempo di litigare tra di loro.
PREZIOSO MATERIALE PER LE
COMMISSIONI DIFESA
Questi dati sono la dimostrazione
netta delle tesi , rivelatesi giuste da parte
di chi prevedeva i negativi risultati e poi
CITTA'/ENTE
VIA
N° ALLOGGI
CHI COMPRA
PERCENTUALE
Rimini - EI
Via Marecchiese
10
0
0%
Rimini - AM
Via Marecchiese
110
30 con ricorso
27,27%
Ciampino - MM
Via Mura dei Francesi
149
40
26,84%
98
53
54,08%
Roma Ostia - AM
Roma Montesacro - EI
Via d'Ovidio
20
3
15%
Roma Montesacro - EI
Via E. Praga
15
1
6,66%
Roma Montesacro - EI
Via Cesareo
32
4
12,5%
35
15
42,85%
Roma Rocca Priora - EI
Roma - EI
Via Luchino dal Verme
30
25
83,33%
Taranto
Via Magnaghi
40
4
10%
Vicenza - AM
24
1
0,04%
Spoleto - EI
6
0
0%
Ghioggia
4
1
25%
Albenga - EI
23
10
43%
16
2
12,5%
Trieste - EI
Via Dell'Ospitale
Trieste - EI
Via Rota
Brescia - EI
Via Longure
8
4
50%
Brescia - EI
Via Cucca
12
0
0%
Como - EI
Via Frigerio
8
2
25%
Mestre - EI
7
0
0%
Venezia Campalto - EI
2
0
0%
San Martino Buonalbergo
16
9
56,25%
Conegliano Veneto
9
0
0%
solo asta
Napoli - EI
Via Rossetti
16
8
50%
Napoli - EI
Via Metastasio
18
14
77,77%
Civitavecchia - EI
Via Aquaroni 7
4
1
25%
Civitavecchia - EI
Via Aquaroni 8
4
1
25%
di chi ha condotto una battaglia a favore
delle famiglie militari in servizio e in
pensione come CASADIRITTO contro
quei Decreti ed un ammonimento contro frange inconsapevoli che chiedevano
di vendere, vendere a qualsiasi costo pur
in assenza evidentissima di qualsiasi
parvenza di regola di vera tutela e di
metodologia credibile nella formazione
del prezzo. Ora, quelle famiglie che non
hanno potuto acquistare per colpe ben
definite, sanno chi ringraziare. Sarà utilissimo per le Commissioni Difesa Camera e Senato, utilizzare questo dato significativo per chiamare alle proprie responsabilità chi all’interno della Difesa
ha ancora qualche giorno addietro, propagandato altri dati sulle vendite, totalmente campati in aria, forniti per giustificare la piena avversione della Difesa
per cambiare il Decreto E’ ancora il caso
di ricordare che ad ogni mancata vendita, corrisponde in gran parte dei casi,
uno sfratto e sempre una vendita all’asta.
Si profila all’orizzonte una immensa
vendita all’asta, con migliaia di alloggi
messi in vendita all’asta, ove i furbetti
dentro e fuori l’Amministrazione, tenteranno di prendersi il bambino e gettare l’acqua sporca, Stiano pure poco
tranquilli: CASADIRITTO sarà in grado
di controllare passo, passo gli avventurieri di professione con pochi scrupoli e
gli affaristi allo sbaraglio dell’ultima ora.
CASADIRITTO comunque, non allenterà la presa.Ma sempre cercando l’interlocuzione con tutti, per primo il Parlamento e la Difesa. Altri, che sicuramente potrebbero far di meglio, si accomodino. Si facciano avanti, stiamo qui già
aspettando. Il gran lavorio che il Parlamento sta tentando di attuare modificando i Decreti, è un segnale della nostra interlocuzione. Nessuno può credere che il riflesso continuo che suscita
l’argomento all’interno delle Istituzioni,
avviene per caso o perché è un argomento che di per se, attira grande attenzione. Siamo poche migliaia e lo sappiamo. Una goccia nel mare dei problemi in
cui l’Italia è stata trascinata da altri avventurieri. Ma il nostro tema, seppure di
nicchia, così come è stato tentato di risolvere all’interno della Difesa da parte
di alcuni intrepidi e coraggiosi “obiettivisti” è uno scandalo. E come tale, in
uno Stato di diritto, deve essere eliminato e rimosso. I dati che CASADIRITTO
è in grado di divulgare, potranno aiutare
tutte le persone perbene, dentro e fuori
il Parlamento.
LE CRUDE CIFRE DI UN FALLIMENTO ANNUNCIATO
Campione: 716 proposte censite di
acquisto;
Accettate: con adesione di acquisto
228;
Percentuale di adesione all’acquisto
della piena proprietà 31,84%.
Sergio Boncioli
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
14
■ CIRCOLARI
Giornale Militari
dei
Disposizioni di Persociv
Sussidi per il personale civile della Difesa
E’ STATA DIRAMATA DALLA DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE CIVILE LA CIRCOLARE M_D GCIV 0063639
DEL 23-10-2013 CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. NE RIPORTIAMO IL TESTO INTEGRALE:
Premessa
La finalità degli interventi assistenziali è quella
di fornire ai dipendenti
civili in servizio ed in
quiescenza ed ai loro familiari conviventi ovvero
superstiti (purché titolari
di trattamenti pensionistici di riversibilità) un ristoro economico in circostanze di difficoltà contingente - attraverso la
parziale copertura delle
spese sostenute e oggetto
di valutazione - consentendo loro di affrancarsi
dallo stato di necessità
provocato da eventi straordinari e/o particolari.
Le presenti disposizioni
stabiliscono i requisiti di
accesso e le modalità di
determinazione dell’entità
dei sussidi, nei limiti delle
disponibilità annuali di
bilancio.
1. Criteri generali re-
golatori dell’attività assistenziale
L’intervento assistenziale:
1) deve essere fondato
su valida, regolare, documentata e tempestiva
istanza del dipendente
che può reperire il modello di domanda sul sito
istituzionale www.persociv.difesa.it, nella sezione
modulistica;
2) deve essere fondato
sull’esistenza imprescindibile di un grave, comprovato e contingente
stato di bisogno, non
astrattamente presupposto ma concretamente accertato, provocato da
eventi eccezionali e/o
particolari per la loro rilevanza ed entità della spesa ad essi correlata.
3) deve coprire, parzialmente, sensibili ed indi-
spensabili spese sostenute
in dipendenza dell’evento;
4) non deve avere carattere generalizzato, risarcitorio e periodico;
5) non deve essere motivato da insufficienza del
trattamento economico in
godimento;
6) deve tenere conto
degli interventi di natura
economica effettuati da
organismi mutualistici,
assicurativi sia pubblici
che privati.
2. Destinatari dell’assistenza
1) Il personale civile in
servizio ed in quiescenza;
2) il coniuge convivente
(compreso il convivente
more uxorio) quale risultante dai registri anagrafici del comune di residenza, purché non siano
erogate provvidenze da
parte del proprio datore
di lavoro;
3) i figli conviventi
sprovvisti di mezzi propri
di sostentamento;
4) i familiari superstiti
di ex dipendenti, purché
titolari di pensione di riversibilità.
3. Accertamento dello
stato di bisogno e determinazione dell’entità del
sussidio
1) Si considera sussistente lo stato di bisogno
se risultano contestualmente soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
- il valore di ISEE del
nucleo familiare non è superiore ad € 20.000,00;
- per ogni scaglione di
valori di ISEE la spesa sostenuta non è inferiore
agli importi indicati nel
prospetto allegato che costituisce parte integrante
del presente documento;
2) L’entità dell’intervento assistenziale è determinata applicando alla
spesa sostenuta la percentuale di rimborso prevista
nel citato prospetto.
4. Limiti di carattere
generale
1) Gli interventi assistenziali riconosciuti allo
stesso richiedente non
possono superare il limite
massimo di n. 3 nel quinquennio.
2) L’entità del sussidio
non può superare il limite massimo di € 3.000,00.
3) I sussidi sono erogati
nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti
sul relativo capitolo di
spesa del bilancio.
5. Tempestività e modalità di presentazione
delle istanze
1) La domanda di sussidio deve essere inoltrata
dall’interessato alla Direzione Generale per il Personale Civile tramite l’ente di appartenenza, il
quale la trasmetterà sollecitamente unitamente
ad una valutazione di
massima della sussistenza dello stato di bisogno
e della congruità della
SEGUE A PAGINA 15
Nota del Comando Regione CC Marche
Procedimenti disciplinari: trascuratezza nell’azione di comando
Il Comando Legione Carabinieri “Marche”ha
inviato ai Comandi Provinciali Carabinieri
Dipendenti, al Reparto di Comando e ai Comandi
di Compagnia e di Tenenza carabinieri dipendenti
la seguente comunicazione.
“1. L’equilibrato mantenimento della disciplina
costituisce leva primaria e prioritaria dell’azione di
comando di ogni livello ordinativo. Esso ha dirette
conseguenze sull’efficacia del servizio istituzionale,
sul benessere personale e sulla serenità
organizzativa dei reparti. Un procedimento
disciplinare tempestivo (l’incolpato deve percepire
soluzione di continuità tra comportamento e
sanzione), adeguato alle caratteristiche personali e
professionali del militare ed aderente e rispondente
alle esigenze dell’Amministrazione di ricostruire la
funzionalità rappresenta un elemento di
formidabile tenuta per il reparto e per l’istruzione.
2. ho, tuttavia, avuto modo di rilevare sintomi di
trascuratezza in tale comparto. Due esempi per
tutti: il primo l’aver concluso senza provvedimenti
alcuni procedimenti disciplinari di competenza,
palesando minor rigore nella conduzione degli
| NOVEMBRE 2013 |
stessi e determinando la necessità di annullare
taluni atti amministrativi: il secondo l’aver
adottato un provvedimento senza essere
competente, a seguito di trasferimento
dell’interessato.
3. Premesso quanto sopra, nel quadro delle
responsabilità e delle funzioni di direzione, di
coordinamento e controllo delle attività disciplinari
dei Comandi dipendenti, ferme restando le distinte
competenze previste tale comparto, dispongo che,
in relazione a ciascun procedimento disciplinare,
codesti Comandi:
mi informino preventivamente, per il tramite del
Comandante Provinciale, sugli orientamento del
tipo e della qualità della sanzione da infliggere
eventualmente, nell’ottica di individuare possibili
linee di azione condivise;
pongano particolare attenzione nel rilevare le
mancanze, qualificandole correttamente in
relazione al comportamento tenuto e contestandole
secondo normativa agli incolpati;
forniscano le dettagliate motivazioni in ordine alle
valutazioni effettuate sulle circostanze fornite a
discolpa senza limitarsi soltanto al dare atto di aver
vagliato le giustificazioni;
al termine facciano tempestivamente pervenire a
questo Ufficio Personale, direttamente e per
conoscenza alla scala gerarchica, tutti gli atti del
procedimento, anche in caso di mancata adozione
di provvedimenti affinché possa valutare il profilo
di legittimità di mia competenza ed eventualmente
agire in autonomia evitando che l’Amministrazione
possa soccombere in sede di possibile contenzioso,
con conseguenze evidentemente negative anche
sull’attività di Comando. Il livello gerarchico
interessato per conoscenza farà pervenire
nell’immediatezza ogni considerazione, qualora
ritenuta necessaria/opportuna.
4. Confido nella massima collaborazione dei
Comandanti Provinciali verso gli specifici obiettivi
delineati, e si dovrà concretizzare in una azione di
sensibilizzazione dei Comandi rispettivamente
dipendenti, i quali possono in ogni momento
avvalersi del diretto supporto tecnico giuridico del
Capo Sezione Disciplina Contenzioso legionale
anche in via preventiva”.
Il nuovo
Giornale Militari
dei
CONSULENZE ■
15
Persociv: sussidi per il personale della Difesa
SEGUE DA PAGINA 14
documentazione prodotta, entro 90 giorni dalla
data dell’evento che ha
determinato la necessità
economica (tale data
coincide con quella dell’ultimo documento di
spesa prodotto). Se il richiedente è in quiescenza
o è superstite di ex dipendente, entro lo stesso termine di scadenza, l’istanza deve essere trasmessa
direttamente alla Direzione Generale per il Personale Civile.
2) Eccezionalmente, sono prese in considerazione anche le istanze prodotte oltre il termine di
cui al punto precedente,
comunque non oltre 180
giorni, ove emerga scarsa
conoscenza dell’attività
assistenziale svolta dall’Amministrazione.
3) Per le cure a lungo
termine, che richiedono
esborsi diluiti nel tempo,
sono considerate valide ai
fini assistenziali tutte le
fatture di datazione compresa nei 12 mesi a ritroso a partire dalla data dell’ultimo documento di
spesa. Tali fatture, inoltre,
devono essere intervallate
l‘una dall’altra da un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.
4) La richiesta deve essere corredata di:
- certificazione ISEE;
- idonea documentazione probatoria attestante
la spesa sostenuta che ha
originato la richiesta di
intervento assistenziale;
- ulteriore idonea documentazione che risulti necessaria in relazione alle
singole fattispecie.
6. Motivi che possono
originare richieste di interventi assistenziali
1) Intervento di alta
chirurgia o di particolare
delicatezza e/o gravità,
anche di natura estetica,
qualora conseguente a
grave incidente;
2) malattia che abbia
comportato sensibili ed
indispensabili spese;
3) cure ed interventi
odontoiatrici ed ortodontici;
4) spese per acquisto di
ausili visivi, auditivi e
protesi in genere;
5) spese funebri, anche
per il decesso di genitori
e suoceri;
6) rapina, furto con
scasso, con violenza o
strappo;
7) calamità naturali, incendio;
8) altri motivi coerenti
con la finalità enunciata
in premessa.
7. Spese mediche
1) Rientrano in tali tipologie di spesa:
a) gli interventi di alta
chirurgia o di particolare
delicatezza e/o gravità;
b) le malattie che abbiano comportato sensibili
ed indispensabili spese;
c) le cure e gli interventi odontoiatrici ed ortodontici.
2) Per quanto riguarda
le spese sostenute per
prestazioni mediche (interventi chirurgici, controlli post intervento, terapie ecc.) fruite in strutture sanitarie distanti dal
proprio domicilio, site sia
nel territorio nazionale
che all’estero, sono sussidiabili oltre alle spese di
natura medica, anche
quelle sostenute per il
viaggio e l’alloggio per il
paziente ed un accompagnatore.
3) Gli oneri sostenuti
per la stessa esigenza sanitaria devono essere in
linea di massima rappresentati a conclusione degli impegni di spesa. Qualora, però, la particolare
necessità terapeutica del
paziente comporti spese
ripetute nel tempo e correlate allo stesso ciclo di
cura, protratto per lungo
periodo, sono esaminate,
di volta in volta, richieste
assistenziali motivate da
ogni esborso effettuato.
4) Le spese sostenute
per il pagamento dei tickets ovvero comprovate
da scontrini farmaceutici
provvisti di identificativo
del paziente (codice fisca-
le) sono sussidiabili soltanto se riconducibili, tramite certificazione del
medico, a gravi e/o particolari patologie che richiedano continue analisi
ed onerosi acquisti di medicinali.
8. Spese per l’acquisto
di occhiali, protesi acustiche ed ortopediche
1) Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute
per l’acquisto di apparecchi visivi, auditivi ed ortopedici.
9. Spese funebri
1) Rientrano in tali tipologie di spesa:
a) il servizio funebre;
b) la concessione del loculo;
c) la cremazione.
2) Per il personale civile deceduto in servizio, gli
oneri documentati di natura funeraria devono essere diversi da quelli previsti dalla circolare prot.
n. 2186 in data 4.02.2009
della disciolta Direzione
Generale della Sanità Militare.
3) Le fatture relative alle spese sostenute devono
essere intestate, necessariamente, al richiedente o
ai componenti il nucleo
familiare convivente dello
stesso.
4) Il sussidio per tali
spese può essere richiesto
anche per il decesso di
genitori e suoceri.
5) L’entità del sussidio
è pari ad € 700,00 per il
servizio funebre, € 600,00
per la concessione del loculo ed € 400,00 per la
cremazione.
10. Rapina, furto con
scasso, con violenza o
strappo (escluso il furto
di autovettura o su auto-
vettura)
1) L’intervento assistenziale è riferito alla
perdita di denaro contante e/o di beni non pignorabili a norma di legge
(art. 514 c.p.c.) che risultino dalla denuncia presentata alle autorità di P.G..
2) Per la perdita di denaro contante, fermi restando i requisiti previsti
dal par. 3 per l’accertamento dello stato di bisogno, l’entità del sussidio è
determinata applicando
alla somma sottratta la
percentuale di rimborso
indicata nel sopracitato
prospetto.
3) Per i beni di prima
necessità non pignorabili
l’entità del sussidio è
commisurata alla spesa
sostenuta per il riacquisto
dei beni medesimi.
4) E’ prevista, inoltre, la
sussidiabilità della spesa
sostenuta per la riparazione della porta d’ingresso e di altri infissi danneggiati, previa esibizione
dei documenti di spesa
comprovanti le prestazioni rese.
11. Calamità naturali o
incendio
1) L’intervento assistenziale è riferito alla
spesa sostenuta per riacquistare i beni di prima
necessità non pignorabili
perduti (sempre che non
sia prevista la corresponsione di analoghi benefici
da parte di Enti Pubblici e
di Società Assicuratrici).
12. Altri motivi
1) Motivi di carattere
residuale, non compresi
tra quelli tipici enumerati
al par. 6 (numeri 1-7),
coerenti con la finalità
enunciata in premessa,
saranno esaminati di vol-
ta in volta alla luce dei
criteri generali di intervento di cui al par. 1.
L’Amministrazione della Difesa, ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/2000, effettua controlli sulla veridicità dei dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando
quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 commi 1, 2 e
3 del citato DPR 445/2000,
qualora dal controllo
emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà automaticamente
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione
non veritiera.
Ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, la documentazione con i relativi dati
acquisiti necessari per la
valutazione e concessione
dell’assistenza, sarà raccolta e custodita presso il
Ministero della Difesa Direzione Generale per il
Personale Civile – 3° Reparto – 6^ Divisione –
Servizio Assistenza e Benessere del Personale Roma e sarà utilizzata
esclusivamente dall’Amministrazione della Difesa
per la stretta finalità di
trattazione della pratica.
Le presenti disposizioni
sostituiscono, limitatamente al personale civile,
quelle di cui alle circolari
prot. n. 2 in data
01/01/1985 e prot. n. 7330
in data 24/03/1997 adottate dalla disciolta Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. o dtt.ssa Enrica PRETI)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA
Scaglioni di ISEE
Spesa minima
Percentuale rimborsabile della spesa
0 - 8.000,00 euro
800,00 euro
40%
8.000,01-10.000,00 euro
1.000,00 euro
35%
10.000,01 - 12.000,00 euro
1.200,00 euro
30%
12.000,01 - 14.000,00 euro
1.400,00 euro
25%
14.000,01 - 16.000,00 euro
1.600,00 euro
20%
16.000,01 - 18.000,00 euro
1.800,00 euro
15%
18.000,01 - 20.000,00 euro
2.000,00 euro
10
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
16
■ ANALISI
Giornale Militari
dei
Elettorato passivo
degli appartenenti alle Forze di Polizia
artendo dall’assunto che la Costituzione garantisce gli stessi
diritti a tutti i cittadini italiani,
senza distinzione di sesso, razza, religione e status, (art. 2 e 3) diamo per
scontato che anche i cittadini in uniforme abbiano garantiti quelli politici
alla stessa stregua di ogni cittadino
italiano.
L’art. 49 della
Costituzione afferma che: “Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.”,
mentre l’art. 98 chiarisce che : “ Si
possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero.”.
Questa ipotesi di riserva di legge
non è stata mai attuata, almeno per
gli appartenenti al comparto
sicurezza e difesa, anche se vi fu un
progetto di legge che naufragò nel
1991 per mancata riproposizione
parlamentare del decreto legge.
Oggi i diritti politici del cittadino
in uniforme, ovvero l’esercizio dei
diritti politici del cittadino in
uniforme, si dividono su due grandi
direttrici, quella riguardante le Forze
di Polizia e quella riguardante le
Forze Armate.
Veramente vi sarebbe una terza,
quella dovuta alla duplice natura
giuridica delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare, cioè l’Arma dei
Carabinieri e il Corpo della Guardia
di Finanza, i quali però ormai,
secondo consolidata giurisprudenza e
prassi, vedono i loro appartenenti
soggetti, per l’elettorato passivo, alle
stesse regole delle Forze di Polizia
(Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria,
Corpo Forestale, etc.) e per
l’elettorato attivo invece al C.O.M.
(Codice dell’ordinamento militare) ed
al T.U.R.O.M.(Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare); insomma le
solite cose alla così detta
”amatriciana”.
In questo caso ci si occupa solo di
un aspetto della questione e cioè
quella relativa al diritto politico
passivo degli appartenenti alle
Forze di Polizia, comprese quelle a
ordinamento militare.
Questi sono soggetti, come altri
appartenenti alla PA, a diritti e
doveri, ovvero a diritti e obblighi
connaturati agli effetti giuridici
scaturenti da una eventuale
candidatura ad una qualsiasi tornata
P
| NOVEMBRE 2013 |
elettorale.
Proprio perché la campagna
elettorale è propedeutica
all’eventuale elezione politica o
politica amministrativa in caso di
elezioni locali, ai sensi dell’articolo 81
c. 2 della legge 1 aprile 1981 n. 121
(per intenderci quella sulla riforma
della Polizia) la legge ammette un
periodo di Aspettativa per campagna
elettorale.
Questo speciale riconoscimento
prevede che gli appartenenti alle
Forze di Polizia, candidati ad una
qualsiasi tornata elettorale, siano
posti giuridicamente in una
situazione di congelamento della
propria posizione lavorativa, con
mantenimento però degli assegni per
tutta la durata della candidatura,
potendo liberamente svolgere attività
politica e di propaganda, con
limitazioni solo di natura ambientale,
nel senso che è da escludere che
questa attività politica possa essere
svolta nell’ambito del servizio e
quindi possibile solo al di fuori degli
uffici e in abito civile.
Una volta eletto si prospettano al
personale delle FF PP delle situazioni
giuridiche di favore, e ovviamente di
distinzione rispetto alla propria
professione, per evitare un conflitto
d’interesse dovuto al doppio incarico
di natura pubblicistica e
amministrativa.
Per tale motivo, a richiesta
dell’interessato, è possibile
all’Amministrazione
dell’appartenente alle FF PP eletto, e
per esempio a quello appartenente
alla Polizia di Stato, di concedere, ai
sensi dell’articolo 53 c. 3 del D.P.R.
24.4.1982, n. 335, un’ Aspettativa per
mandato amministrativo per tutta la
durata del mandato.
Questo tipo di aspettativa, rivista
sotto il profilo economico a seguito
dell’abrogazione dell’articolo 3 della
legge 12 dicembre 1966 nr. 1078,
richiamato dall’art. 53 del DPR
335/1982, ad opera dell’articolo 28
della legge 27 dicembre 1985 n. 816,
afferente la nuova disciplina in tema
di aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali, prevede,
per tutti i lavoratori del comparto
sicurezza, che il suddetto beneficio,
ottenuto a domanda, è da intendersi a
titolo non retributivo, con il solo
rimborso e attribuzione di indennità
previste dalla legge cui sopra,
considerando i periodi di aspettativa
come servizio effettivamente
prestato.
Dunque occorre che
l’appartenente alle FF PP, in
occasione di richiesta di aspettativa
politico – amministrativa, prima di
optare per tale forma di beneficio
faccia due calcoli di natura
economica, perché nella maggior
parte dei casi le indennità per i
mandati elettorali incominciano ad
essere perequativi delle enormi
disparità tra queste e lo stipendio
percepito per il proprio servizio, solo
con un’elezione alle amministrative
regionali.
Nel qual caso il soggetto appena
eletto non si avvalesse
dell’aspettativa senza retribuzione,
perché la ritiene non congrua
economicamente per la sua
sussistenza, la legge gli permette di
avvalersi invece dell’istituto dei
Permessi per l’espletamento del
mandato che gli consentono di
assentarsi, qui invece, con la
copertura stipendiale totale per il
tempo necessario all’espletamento
del mandato, con l’attribuzione degli
assegni, indennità di carattere
speciale, ma soprattutto, e di
notevole interesse, con la
retribuzione degli emolumenti
straordinari.
Un’ultima disciplina favorevole
all’esercizio del diritto politico dei
professionisti del comparto sicurezza
è quella molto dibattuta e prevista
dall’art. 78 comma 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”
ovvero il Diritto all’avvicinamento
per il lavoratore dipendente
amministratore pubblico.
Detto articolo pone due questioni
sotto il profilo della tutela giuridica
dell’esercizio del diritto all’elettorato
passivo che della corretta e buona
amministrazione e cioè:
la prima, che i lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, eletti in
un’amministrazione locale, durante
l’espletamento del loro mandato
amministrativo, non possono essere
trasferiti, se non previo consenso
degli stessi, norma che configge con
il contenuto di quella prevista
dall’art. 81 secondo comma legge n.
121/1981 e specificatamente per gli
appartenenti alla Polizia di Stato
anche dall’articolo 53, primo comma
del D.P.R. 24.4.1982 n. 335, come
meglio si indicherà da qui a breve;
la seconda, che i lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, eletti in
un’amministrazione locale distante
dalla sede di servizio, possano
richiedere l’avvicinamento alla sede
amministrativa dove sono stati eletti
e per cui hanno attribuito il mandato
amministrativo.
Questo secondo diritto presenta
caratteristiche di priorità a cui il
datore di lavoro non può sottrarsi,
seppur è bene qui precisare però che
la giurisprudenza, anche di recente
(Consiglio di Stato, Sez, IV, n.
03865/2012 del 2 luglio 2012) ha
riconosciuto una natura non proprio
di diritto soggettivo al trasferimento
per l’esercizio del mandato politico,
evidenziando al contempo che,
seppur la legge non lo prevede, il
trasferimento a domanda
dell’interessato deve avvenire nel
rispetto generale del bilanciamento
degli interessi anche del datore di
lavoro, soprattutto di quelli di natura
economici e organizzativi e dunque a
maggior ragione se emerge un
interesse pubblico connesso ad
attività soggettive di espletamento di
funzioni pubbliche ( Consiglio Stato ,
sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638).
Per finire, oltre a queste note
altamente positive, rispetto
all’esercizio passivo del proprio
diritto in materia politica per gli
appartenenti alle FF PP, vi è una nota
dolente, prima solamente accennata,
che, contraddittoriamente a quanto
espresso in linea di principio e di
dritto ai sensi dell’art. 78 comma 6
del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”e
prevista ai sensi dell’art. 81 c. 2° della
legge n. 121/1981, obbliga gli
appartenenti alle FF PP alla fine a
non poter prestare servizio nella
giurisdizione della circoscrizione in
cui sono stati eletti.
Paradossalmente il medesimo
articolo prevede, ed è bene che tutti
gli operatori del comparto sicurezza
ne siano a conoscenza, che, anche in
caso di esito negativo della tornata
elettorale, non potranno espletare
servizio per tre anni nella
giurisdizione del collegio ove si
sono presentati come candidati!
Peraltro il provvedimento è ormai
del tutto automatico e avviene
d’ufficio senza possibilità alcuna di
dubbio, tenuto anche conto della
consolidata pronuncia
giurisprudenziale in materia, tanto
che il provvedimento di
trasferimento ad altra sede (pensate a
colui che si candida alle regionali a
quali conseguenze si espone) è
avviato automaticamente dallo stesso
momento in cui si notifica alla
propria amministrazione la
candidatura alla tornata elettorale.
Pubblicato da Carmelo Cataldi
Il nuovo
Giornale Militari
dei
RAPPRESENTANZA MILITARE ■
17
SIAP: riforma della rappresentanza
e funzione pubblica dei sindacati
corporativa. Lo Stato democratico non si sovrappone mai all’interesse
collettivo e pubblico tutelato dal sindacato se mai,
lo favorisce in nome delle
libertà fissate nei principi
costituzionali. La gravità
della crisi che attanaglia i
settori produttivi è pari
alla crisi di sistema che ha
reso ingovernabile il nostro Paese e la pressoché
totale delegittimazione
della politica, ha portato i
gruppi dirigenti a cercare
nuovi equilibri, forse un
nuovo sistema politico
ormai da tutti reclamato a
gran voce. Queste difficili
condizioni in cui versa il
Paese portano all’ineludibile esigenza di coinvolgere direttamente, meglio,
rendere sempre più protagonisti i sindacati nei futuri scenari dove si
giocano i destini e le scelte
di politica economica e dei
redditi. Lo strumento più
importante di confronto
anche in questa fase, resta
la concertazione, il sindacato è chiamato a partecipare alla gestione anche
d’attività riguardanti gli
Enti Pubblici; è il caso
Requisiti di continuità
Legge 104: comunicato
del Cocer Finanza
Con il RDM n. 318791/13 in data 05 novembre 2013 il
Comando Generale, nelle more dell’emanazione di
apposite e precise direttive volte a rivisitare le
disposizioni contenute nel Testo Unico sulla mobilità
del personale e nella Circolare n. 120000 sulle assenze
del personale, ha sostanzialmente recepito le
osservazioni mosse in più occasioni da questo Consiglio
e confortate dalla giurisprudenza consolidata in
relazione alle modifiche intervenute sulla normativa
relativa ai permessi ed all’assistenza a persone con
handicap gravi.
Più nel dettaglio, l’Organo di Vertice ha considerato
non più “attuali” i requisiti di“continuità” ed
“esclusività”, ovvero ha ritenuto le modifiche
intervenute sull’art. 33 della legge n. 104/1992 per
effetto dell’art. 24 della legge n. 183/2010 applicabili
anche al personale della Guardia di Finanza.
Con il RDM n. 318814/2013 in data 05 novembre 2013
il Comando Generale ha rappresentato:
- di aver elaborato un nuovo Piano degli Impieghi che
sarà sperimentato per l’anno 2014 per il solo personale
che aspira a essere trasferito nella regione Sicilia;
della partecipazione agli
enti previdenziali, esprime
pareri obbligatori nei procedimenti per la formazione d’atti amministrativi
complessi, su temi d’assoluta rilevanza come: cassa
integrazione, politiche
previdenziali e del lavoro
o, dei redditi e delle tariffe.
Nel caso della Polizia di
Stato, partecipa all’organizzazione degli uffici centrali e periferici o, degli
enti d’assistenza. La partecipazione del sindacato di
polizia in tema di funzione
legislativa, si sviluppa attraverso forme di consultazione e ascolto,
incidenter tantum , come
le audizioni parlamentari;
per quella giudiziaria,
come previsto per il rito
del lavoro, la legge prevede che il sindacato
possa rendere osservazioni, informazioni orali o
scritte su istanza di parte
o su richiesta del giudice,
come sancito dal C.P.C. ex
art, 421 e 425. Si può dunque affermare che, mentre
gli accordi interconfederali hanno la funzione di
regolare esclusivamente
alcuni istituti strategici, è
il caso appunto delle
forme di rappresentanza
partecipativa, diversamente nel livello di categoria professionale sono
stipulati CCNL che contengono una più puntuale
disciplina del rapporto di
lavoro. Alla contrattazione
decentrata è demandata la
responsabilità di risolvere
e disciplinare i problemi
del personale dei vari uffici, reparti o specialità dislocati sul territorio, detta
contrattazione ha una funzione meramente integrativa della disciplina
giuridica su cui si regge la
contrattazione nazionale.
Le novità introdotte nel sistema delle relazioni sindacali dall’accordo
interconfederale, sono altresì un’occasione utile
per intervenire ed eliminare quelle che si possono
- di aver differito, anche sulla base di quanto
sottolineato da questo Consiglio, il periodo di utile alla
presentazione delle domande all’arco temporale 09 – 19
dicembre 2013, al fine di consentire la massima
partecipazione.
A tal riguardo, il Consiglio si riserva di approfondire
la materia dopo aver analizzato il testo del piano di
impieghi 2014 e gli esiti della procedura sperimentale
riservata al personale che aspira ad essere trasferito
nella regione Sicilia.
Comunicato sede
Assodipro Marche
Dalla data odierna la Sezione Marche di Assodipro, grazie ai locali concessi in comodato dalla
Amm.ne Comunale, torna operativa presso la nuova
sede ubicata in C.da S. Girio 17 di Potenza Picena
(MC).
Restano invariate le utenze tel/fax (0733/672644)
e di p.e. [email protected] nonché gli orari di
apertura settimanali come di seguito: LUNEDIMERCOLEDI- VENERDI’ dalle 16.00 alle 19.30.
A.S.D.P. Marche Il Presidente Pasquale Capasso
Potenza Picena 05.11.2013
definire patologie degenerative del confronto, non
escluso il proliferare di
micro - sigle che, oggettivamente e da tempo,
stanno minando le istanze,
le conquiste e la credibilità
del movimento sindacale
dei poliziotti. Il S.I.A.P. ritiene indifferibile e necessario, aprire un confronto
con il Governo e l’Amministrazione sulla riforma
delle regole della rappresentanza sindacale nella
Polizia di Stato e nel Comparto Sicurezza. La responsabilità del complesso
ruolo e delle funzioni esercitate oggi dal Sindacato a
tutela dei Poliziotti o dei
lavoratori, non possono
consentire improvvisazioni di sorta ad alcuno.
Il Segretario Generale
Giuseppe TIANI
Il nuovo
Il 31 maggio scorso è
stato sottoscritto un accordo interconfederale,
definito storico, tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil
che ha creato le condizioni
per porre fine alla lunga
stagione di divisioni del
sindacato confederale.
L’accordo sulla delicatissima materia della democrazia partecipativa è un
punto di svolta nella regolazione dei rapporti tra le
parti e integra il quadro di
regole disegnato dall’accordo del 28 giugno 2011.
Misurare la rappresentanza significa determinare il “peso” sindacale e
selezionare le delegazioni
che possono sedere ai tavoli contrattuali. E’ innegabile, la rilevanza e la
complessità degli interessi
di cui il sindacato è portatore, la progressiva estensione del suo campo
d’azione, l’accresciuta
forza politica e sociale,
hanno dato un diverso e
nuovo ruolo al sindacato
moderno, attraverso la
partecipazione diretta a
pubbliche funzioni, certamente non paragonabile a
quella che fu l’esperienza
Giornale Militari
dei
Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI
AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
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Amministrazione
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| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
18
■ ANALISI
Giornale Militari
dei
CONSULENZE
Una tantum militari
in ausiliaria
Desidererei sapere se i militari in ausiliaria, come il
sottoscritto, possono beneficiare dell’assegno “una
tantum” stabilito per il personale in servizio che per
quest’anno dovrebbe essere del 47% sugli
automatismi stipendiali.
No, detto beneficio viene corrisposto senza ulteriore
sviluppo ai fini stipendiali e/o pensionistici a parziale
copertura del blocco degli automatismi stipendiali,
pertanto, non può essere corrisposto ai fini di
quiescenza e/o dell’ausiliaria.
Riammissione
in servizio
Nell’ambito del comparto ministeri, l’istituto della
riammissione in servizio – ex art. 132 del Dpr 3/1957
– del dipendente cessato dal servizio per dimissioni
volontarie o per giusta causa deve ritenersi vigente e
applicabile? In base a quali criteri discrezionali
l’amministrazione può negare o accogliere la
riammissione in servizio?
L’istituto della riammissione in servizio è rimasto in
vigore sia per il personale contrattualizzato degli enti
locali che per il personale dello Stato (articolo 60 del
Dpr 335/1982, articolo 132 del testo unico, Dpr
3/1997).
Non essendo abrogata la norma, rimane codificato
dal citato articolo 132 l’ambito di applicazione e cioè,
in caso di dimissioni, collocamento a riposo,
decadenza ai sensi delle lettere be c dell’articolo 127
dello stesso testo unico.
Secondo questa casistica, pertanto, non dovrebbe
rientrare nella riammissione l’ipotesi della decadenza
per “giusta causa”, anche se tale tipologia, essendo
introdotta con la contrattualizzazione del rapporto di
lavoro pubblico, andrà interpretata secondo la più
recente giurisprudenza. Su questo versante si deve
annotare l’indirizzo costante della giurisprudenza
amministrativa, che ha definito l’applicazione di una
mera facoltà della pubblica amministrazione,
soggetta a valutazione ampiamente discrezionale
riguardante le ragioni organizzative e di servizio,
dovendo prevalere l’interesse pubblico rispetto alla
positiva soggettiva dell’interessato, il quale, pertanto,
non può vantare un diritto soggettivo in merito (sul
punto, Tar Lazio, n. 7201 del 21 agosto 2012).
Tuttavia, poiché la decisione dell’eventuale diniego
dell’istanza di riammissione è soggetta a
impugnazione in relazione ai profili di illegittimità
deducibili in sede di ricorso giurisprudenziale
(violazione di legge, disparità di trattamento, eccesso
| NOVEMBRE 2013 |
di potere), la motivazione del provvedimento dovrà
essere congruamente motivata (Consiglio di Stato,
sezione terza, n. 3390 del 23 aprile 2013) e non ridursi
a mera dichiarazione “di stile”.
Legge 104 e obbligo
di visita medica
Sono beneficiario di causa di servizio ascritta alla
quarta categoria, tabella A, e assegnatario di
pensione privilegiata ordinaria.
Ai sensi dell’articolo, comma 5, della legge 488/1998,
“i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi
equiparati sono considerati persone handicappate in
situazione grave ai sensi ed effetti dell’articolo 3
della legge 104/1992 e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della
legge citata. La situazione di gravità è attestata dalla
documentazione rilasciata dai ministeri competenti
al momento della concessione dei benefici
pensionistici”.
Si chiede se avendo la causa di servizio citata, con
pensione privilegiata ordinaria, si ha diritto a quanto
disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge
104/1992 senza ulteriori visite sanitarie?
Si ritiene che, per avere diritto a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, dovrà
sottoporsi alla visita medica prevista dall’articolo 4
della citata legge, in quanto ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la categoria di pensione
privilegiata che gli è stata assegnata (la quarta) non è
sufficiente a sostituire la certificazione di handicap
in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni
ASL competenti, prevista dal citato articolo 4. Infatti,
per espressa previsione normativa dell’articolo 38,
comma 5, della legge 488/1998, soltanto i grandi
invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati
(titolari di pensione o di assegno temporaneo di
guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima
categoria, con o senza assegno di super-invalidità)
sono considerati persone handicappate in situazione
grave, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’attestato di pensione
rilasciato dal ministero del Tesoro (modello 699, o la
copia del decreto concessivo della stessa, può
validamente sostituire la certificazione di handicap
in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni
ASL. Dunque, per estendere alle persone affette da
infermità ascritte alle altre categorie della tabella A
del DPR 915/1978 lo stesso trattamento, come da
sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del
Tribunale di Agrigento, occorre un intervento di
carattere legislativo.
Pertanto, a eccezione di quanto disposto dal citato
articolo 38, comma 5, della legge 48871998, negli altri
casi di beneficio di pensione privilegiata relativa alle
altre categorie di pensione sarà necessario sottoporsi
alla visita medica prevista dall’articolo 4 della legge
104/1992, in quanto la concessione dei due “istituti”
(riconoscimento di infermità dipendente da causa di
servizio, e relativa concessione della pensione
privilegiata, e riconoscimento della situazione di
handicap) avvengono sulla base di visite mediche
effettuate da differenti organi sanitari per finalità
diverse. Infatti, il procedimento della concessione
della pensione privilegiata avviene mediante
l’accertamento medico da parte delle commissioni
mediche ospedaliere, cui segue il parere tecnico della
commissione di verifiche delle cause di servizio,
mentre il riconoscimento della situazione di
handicap avviene a cura delle apposite commissioni
Asl, che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, sono
integrate da un medico dell’Inps.(l’esperto risponde
S24)
Condominio
Manutenzione del tetto
Come viene suddivisa la spesa per la
manutenzione di un pezzo di tetto? Si può
modificare la tabella millesimale per il riparto
spese scale (articolo 1124 del Codice Civile)?
Salva diversa disposizione degli atti di acquisto
e del regolamento condominiale contrattuale, il
tetto è presunto come parte comune, a norma
dell’articolo 1117 del Codice Civile.
Conseguentemente, ove il regolamento
condominiale contrattuale non disponga
diversamente, la spesa di manutenzione del
tetto – che copra indistintamente le proprietà
esclusive – dev’essere ripartita tra tutti i
condomini, a norma dell’articolo 1123, primo
comma, del Codice Civile, per il quale “le spese
necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà millesimale di ciascuno”.
La tabella millesimale per il riparto delle spese
delle scale può essere modificata solo con
l’unanimità dei consensi, a mezzo di delibera
assembleare o di convenzione dei condomini
all’unanimità. In particolare, a seguito della
riforma del condominio (legge 220/2012,
entrata in vigore il 18 giugno 2013), la modifica
delle tabelle millesimali deve avvenire
all’unanimità, salvo il caso di errore o che, per
incremento delle superfici o incremento o
diminuzione delle unità immobiliari, sia
alterato per più di un quinto il valore
proporzionale dell’unità immobiliare, anche di
un solo condominio (articolo 69 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile). In
tal caso, per la modifica è sufficiente la
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo
comma, del Codice civile (maggioranza degli
intervenuti, oltre ai 500 millesimi). La
disposizione si applica anche alle tabelle di
gestione, a norma dell’ultimo comma del citato
articolo 69.
Il nuovo
Giornale Militari
dei
GIURISPRUDENZA ■
19
Tribunale di Palermo
Il blocco della perequazione
sulle pensioni è anticostituzionale
La sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il
biennio 2012/2013. Questa sentenza è un monito al Governo Letta/Alfano che sta per imboccare la via perdente del prelievo sulle pensioni già bocciato dalla
Consulta con la sentenza 116/2013 e del diniego per tre anni della perequazione delle pensioni superiori ai 3mila euro lordi (1800 netti) al mese.
Proprio mentre la legge di stabilità 2014 sta per
arrivare al giro di boa in
Senato, con la presentazione del testo dei circa
3mila emendamenti che
sono andati a completarlo in esame, viene giudicato incostituzionale uno
dei capitoli più importanti
per l’area welfare. Il blocco
delle indicizzazioni, nucleo
della nuova legge di bilancio attorno a cui ruotano le novità sul welfare, è illegittimo: così ha
sentenziato il tribunale
del Lavoro di Palermo.
il Tribunale, con ordinanza del 6 novembre
2013 della Sezione Lavoro, ha dichiarato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del blocco della perequazione automatica delle
pensioni superiori a tre
volte il minimo Inps per
il biennio 2012/2013, previsto dal comma 25,
dell’art. 24, D.L. 201/2011,
convertito in Legge n.
214/2011, e ha ordinato la
immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale..
“Tale principio - scrivono i giudici - ha portato più volte la Corte Costituzionale a dichiarare
l’illegittimità di disposizioni che non contenevano alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del
valore delle prestazioni
da loro erogate”. Così la
corte siciliana ha ricordato le bocciature della
Consulta sulle linee dei governi Berlusconi e Monti, i
quali, prima di Letta,
hanno tirato il freno all’indicizzazione.
A fronte di ciò, l’atteggiamento dell’esecutivo
sarebbe ancor più da censurare nella misura in
cui “non ha tenuto conto
del monito della Corte
Costituzionale sopra
enunciato e ciò tanto più
che il blocco della perequazione automatica
produce i suoi effetti in
modo permanente, non
essendo prevista alcuna
forma di recupero negli
anni successivi”.
A parere della corte siciliana, sarebbero tre
gli articoli della Costituzione violati: 36, 38 e 53, poiché non viene rispettata
la conservazione nel
tempo del valore della
pensione, viene alterato
il principio di eguaglianza, oltre a quello di ragionevolezza nel potere
di imposizione.
“In attesa del pronunciamento della Consulta
segnaliamo, peraltro, che
nei primi mesi del prossimo anno sono fissate
anche le udienze per le
altre iniziative giudiziarie “pilota” promosse sulla medesima questione
presso i Tribunali di
Avellino, Terni, Vicenza e
Modena”.
Questo il testo della
sentenza:
TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO
XXXXXX
omississ
<<Preliminarmente giova ricordare che nella scel-
ta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa
discrezionalità, atteso che il
combinato disposto dell’art. 36 e 38 Cost, impone
il raggiungimento del fine
(I’adeguamento delle pensioni all’incremento del costo della vita), senza imporre una particolare modalità attuativa del principio indicato. Tuttavia, sebbene non esista un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento
costante delle pensioni al
successivo trattamento
economico dell’attività di
servizio corrispondente, il
legislatore è tenuto ad individuare meccanismi che
assicurino la perdurante
adeguatezza delle pensioni
all’incremento del costo
della vita.
Tale principio ha portato
più volte la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità di disposizioni
che non contenevano alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del valore delle
prestazioni da loro erogate.
Esemplificativamente può
essere ricordata la vicenda
relativa alla rivalutazione
dei contributi versati ai fini
dell’assicurazione facoltativa per I’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione alla quale non era
previsto alcun criterio di
adeguamento del valore
della contribuzione versata
dall’ 1 gennaio 1948 in poi
all’Incremento del costo
della vita. In tale ipotesi
venne dichiarata l’illegittimità della disposizione in
quanto l’omessa previsione
di tale meccanismo rende-
va ineffettiva la norma
stessa (cfr. Corte Cost. 21
marzo 1989, n .141). Ancora più significativo è quanto deciso dal Giudice delle
leggi a proposito della disciplina relativa all’indennità di disoccupazione ordinaria. A tale proposito la
Corte ha osservato come
“la norma Impugnata mira
a dare attuazione all’art. 38
Cost., il quale riconosce ai
lavoratori il diritto sociale
a che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in
caso di disoccupazione involontaria” (ma il principio
non muta nel caso della tutela della vecchiaia). La
protezione così garantita ai
lavoratori postula requisiti
di effettività, tanto più che
essa si collega alla tutela
dei diritti fondamentali
della persona sancita dall’art. 2 Cost. Ora non può
ritenersi rispondente ai richiamati principi costituzionali una norma che, come quella impugnata, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma
di danaro (indennità)
quell’apprestamento di
mezzi adeguati alle esigenze di vita che è il contenuto
della protezione costituzionale in argomento, non
stabilisca, di fronte al fenomeno in atto della diminuzione del potere di acquisto
della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare
anche in prospettiva temporale l’adeguatezza nei
sensi suindicati dell’indennità” (cfr. Corte Costo 27
aprile 1988, n. 497). Ancora
è stato sostenuto che “il
perdurante necessario rispetto dei principi di suffi-
cienza e di adeguatezza
delle pensioni impone al
legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento
tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie di individuare un meccanismo in
grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del
costo della vita (. .. ) Con la
conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti deIl’entità delle
pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere di
acquisto della moneta sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in
concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla
sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e
dignitosa nel rispetto dei
principi e dei diritti sanciti
dagli articoli 36 e 38 della
Costituzione” (cfr. Corte
Cost, 23 gennaio 2004,
n.30).
Tale meccanismo è stato
individuato nel sistema
della perequazione automatica delle pensioni, introdotto con I’art. 18 della
legge n. 153/1969.
Nonostante iI suddetto
pronunciamento della Corte Costituzionale, il legislatore (successivamente all’entrata in vigore degli
artt. 16 l. n.843/1978, 2 d.l.
n.348/1992, convertito in L
n. 438/1992 e 59, comma
13, L n. 449/1997, che hanno previsto la sospensione
del meccanismo rivalutativo rispettivamente per gli
anni 1979, 1993 e 1998) con
SEGUE A PAGINA 20
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
20
■ GIURISPRUDENZA
Perequazione delle pensioni:
per il Tribunale di Palermo
è anticostituzionale
SEGUE DA PAGINA 19
la legge 24.12.2007 n. 247
ha nuovamente imposto
un ulteriore blocco della
perequazione automatica,
questa volta per l’anno
2008, dei trattamenti pensionistici eccedenti otto
volte il trattamento minimo INPS e precisamente
quelli di importo superiore
a 3542,88 euro.
La Corte, con sentenza
n.316 del 3 novembre 2010,
pur dichiarando la norma
costituzionale, in quanto la
mancata perequazione per
un solo anno sulle pensioni
di importo più elevato non
incide sull’adeguatezza delle stesse, ha avvertito che
“la frequente reiterazione
di misure intese a” paralizzare il meccanismo perequativo “esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni
con gli invalicabili principi
di ragionevolezza e proporzionalità. perché le pensioni. sia pure di maggiore
consistenza potrebbero
non essere sufficientemente difese in relazione ai
mutamenti del potere di
acquisto della moneta”.
La Consulta, quindi, ha
ritenuto il blocco della perequazione automatica sulle pensioni di rilevante importo conforme ai dettami
della Corte purché non divenga un meccanismo costantemente reiterato.
In altre parole, se è vero
che la Corte costituzionale
ha affermato che l’intervento sporadico del legislatore rivolto a contenere o
sopprimere per un breve
periodo la rivalutazione dei
trattamenti pensionistici
medio/alti non viola i predetti principi costituzionali, è altrettanto vero che tali affermazioni sono state
bilanciate dalla considerazione che, al contrario, non
é consentita la reiterazione
di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo.
II comma 25 dell’art. 24
del d.l. n. 201/2011, conver-
| NOVEMBRE 2013 |
tito con modificazioni in
legge n. 214/2011, ha introdotto una nuova disciplina
della rivalutazione automatica innovando su quella
precedente. Stabilisce la
norma: «in considerazione
della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è riconosciuta,
per gli anni 2012 e 2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS. nella misura
del 100 per cento. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spellante ai sensi del presente comma, l’aumento di
rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3, dell’art. 18 del decreto legge 6
luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modiflcazioni
e integrazioni, è abrogato».
Con tale disposizione,
quindi, non solo per le
pensioni elevate ma anche
per quelle di importo lordo
superiore a 1405 euro mensili è stata abolita qualsiasi
forma di perequazione e
ciò non più solo per un anno (come era avvenuto per
i “blocchi” rivalutativi precedenti) ma per due anni
consecutivi (2012 e 2013).
Appare evidente che il
legislatore non ha tenuto
conto del monito della
Corte Costituzionale sopra
enunciato e ciò tanto più
che il blocco della perequazione automatica produce i
suoi effetti in modo permanente, non essendo prevista alcuna forma di recupero negli anni successivi.
Osservazioni più specifiche, poi, possono proporsi
in riferimento alla violazione degli artt. 3, 36 comma l,
38 comma 2, e 53 della Costituzione, nonché del
combinato disposto degli
artt. 3, 36 e 38 Cost., in
quanto il “blocco” della perequazione viola i principi
di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della prestazione previdenziale e di conservazione del
trattamento pensionistico,
nonché quello di universalità della imposizione di cui
all’art. 53 Cost. e di non discriminazione ed uguaglianza ai fini dell’imposizione e di parità del prelievo a parità del presupposto
di imposta, di cui al combinato disposto degli artt.
3,23 e 53 Cost.
In particolare, si assumono violati:
a)il principio di cui all’art. 38, comma 2, Cost.,
perché la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza.
b)Il principio di cui all’art. 36, comma 1, Cost.,
poiché la mancata rivalutazione viola il principio di
proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione
della retribuzione goduta
in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante
l’attività lavorativa;
c) Il principio derivante
dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di
proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello
di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza,
causando una irrazionale
discriminazione in danno
della categoria dei pensionati;
d) Il principio di universalità dell’imposizione di
cui all’art. 53 Cost., nonché
quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione, di ragionevolezza nel-
l’esercizio del potere di imposizione, nonché il principio della parità di prelievo
a parità di presupposto di
imposta di cui al combinato
disposto degli art. 3, 23 e 53
Cost., perché, indipendentemente dal nomen
iuris utilizzato, la misura
adottata si configura quale
prestazione patrimoniale di
natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti (poiché lo Stato non ha alcun
titolo a modificare i trattamenti economici di cui non
è parte), collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente
rilevante (cfr. ex plurimis,
Corte Cost. nn. 223/2012,
141/2009,335/2008,334/2006
, 73/2005).
In proposito va inoltre
ricordato che, secondo la
giurisprudenza della Corte
costituzionale (cfr. Corte
Cost. n. 223/2012), se “l’eccezionalità della situazione
economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di
consentire al legislatore
anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile
conflitto di contemperare il
soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione
di cui tutti i cittadini necessitano. Tuttavia è compito dello Stato garantire,
anche in queste condizioni,
il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale,
certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può
consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul
quale è fondato l’ordinamento costituzionale…”.
Nel caso di specie. pure
considerando la discrezionalità legislativa in materia,
la norma in questione viola
il principio della parità di
prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante, data
l’imposizione di misure
(non più considerabili transitorie ed eccezionali) incidenti in modo drastico sul
trattamento pensionistico
solo di alcuni soggetti.
La questione di costituzionalità delle norme indi-
Giornale Militari
dei
cate appare quindi rilevante poiché dalla relativa decisione dipende l’accoglimento o il rigetto della domanda non manifestamente infondata alla luce delle
considerazioni suesposte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 134 della
Costituzione; 1 della legge
costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1; 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36
comma 1,38 comma 2, e 53
Cost., nonché con il combinato disposto degli art 3,
36 e 38. Cost e combinato
disposto degli artt. 2, 23, 53
Cost., la questione di legittimità costituzionale del
comma 25 dell’art. 24 del
d.I, n. 201/2011, convertito
con modificazioni in legge
n. 214/2011, nella parte in
cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34,
comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012
e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento. Per le
pensioni di importo superiore a tre volle il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di
rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, con
gli atti e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art.
23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (ex art.. 1 e 2 del
regolamento della Corte
costituzionale 16 marzo
1956), con sospensione del
giudizio per la fattispecie
oggetto della presente rimessione.
Manda alla cancelleria
per ogni adempimento di
competenza.
Così deciso in Palermo,
li 6.11.2013
Il nuovo
Giornale Militari
dei
LETTERE ■
21
LE VOSTRE LETTERE
Pensionati bancomat
della spesa pubblica
Quando leggo
“razionalizzazione della
spesa previdenziale”, mi
sento mancare il respiro. Mi
viene l’orticaria. Da diversi
anni “razionalizzare” significa
“tagliare” – “ridurre”. Verbi
che indicano pessime notizie
per i pensionati.
Per effetto della legge
finanziaria detta oggi di
“Stabilità” (cambia nome ma
non la sostanza), le pensioni
subiranno una notevole
riduzione del potere di
acquisto. In sostanza, in
forza della nuova disciplina
delle perequazioni ci sarà un
rilevante ridimensionamento.
Nell’intento di rendere
accessibile anche a chi di
previdenza non sa nulla di
nulla, faccio ricorso ad un
domestico esempio: chi
percepisce 1.500 euro lordi
mensili, non avrà nessuna
rivalutazione per effetto della
perequazione e come se la
pensione perdesse mille euro
nel corso dei prossimi tre
anni. Chi ne prende più di
2.500 subirà, virtualmente,
una riduzione di duemila
euro all’anno. Il tutto è
racchiuso nella nuova
disciplina della rivalutazione
rispetto all’inflazione. Il
nuovo sistema risulta
estremamente penalizzante
rispetto alle precedenti regole
di cui alla riforma del 2011.
Con il decreto Salva-Italia del
2011 la dinamica perequativa
era la seguente: le pensioni
fino a tre volte il minimo
ricevevano un adeguamento
pari al 100% dell’aumento
dell’inflazione, quelle fra le
tre e le cinque volte si
rivalutavano al 90% mentre
quelle dalle cinque volte in su
si dovevano accontentare del
75%. Il primo cambiamento
era intervenuto col governo
Monti: rivalutazione al 100%
per 2012 e 2013 solo per gli
assegni fino a tre volte il
minimo (e per quelli superiori
a quel limite ma inferiori a
tale limite incrementato della
quota di rivalutazione
automatica spettante).
Con la legge civettuolamente
chiamata di “Stabilità”, (altra
mazzata per i pensionati) la
situazione è la seguente:
Defiscalizzazione della “quota privilegio”
del trattamento pensionistico
Riceviamo E pubblichiamo una nota sulla
“Defiscalizzazione della csd. “quota privilegio” del trattamento pensionistico
riservato ai Militari” elaborata dall’ex
presidente del Gruppo Anupsa di salerno,
Antonio Izzo.
L’esigenza di rinverdire l’argomento in titolo
non è finalizzata a stimolare il lettore ad iniziare un contenzioso che, in quanto tale, rappresenta pur sempre un’incognita. Le presenti
note mirano esclusivamente ad arginare le
ambiguità ed alcuni incauti suggerimenti (per
voci infondate di soppressioni o trasformazioni della “quota privilegio” o necessità di promuovere nuove leggi per ottenere la defiscalizzazione ecc. ecc.), che si diffondono, al riguardo, allarmando e disinformando.
In via preliminare, appare utile analizzare il
problema dalle origini, dalla farsesca denominazione “privilegio” attribuita alla “quota”
(csd. decimo della pensione ordinaria che,
perciò, diventa “privilegiata”), riservata ai Militari che, in seguito a infortuni accaduti in
servizio, hanno contratto, per cause di servizio, invalidità permanenti ed insanabili.
Il significato della citata denominazione, derivando dal latino “privilegium” (privus e lex) si
associa all’eccezionalità di una legge che dovrebbe riguardare una sola persona (o categoria) per gratificarne un merito. Alla luce delle
seguenti tre considerazioni, scopriremo perché è l’esatto contrario:
in primis va chiarito che la “quota privilegio”
non è, come credono diversi amministratori,
giuristi e, persino, percettori, una forma di assistenza o beneficenza correlabile a motivazioni di merito o solidarietà sociale che, in
quanto tale, può, nel tempo, subire soppressioni o diminuzioni specifiche per esigenze
erariali. Trattasi, per contro, di una prestazione economica insopprimibile che, discendendo da norme attuative di principi costituzio-
nali (art. 32: diritto alla salute; art. 35: tutela
del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; art. 38: diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati … in caso di infortunio),
l’Amministrazione pubblica deve obbligatoriamente corrispondere a fronte di eventi lesivi
che, a causa delle attività di servizio, producono invalidità permanente o morte, sulla base
di un rapporto giuridico “ipso iure” (dalla legge stessa) per il fatto stesso della sua correlazione ad attività di servizio;
la “quota privilegio” non onora la sua denominazione nemmeno se riferita all’importo della
prestazione: così esiguo da non essere comparabile persino alle rendite INAIL assicurate
per infortuni alle casalinghe, corrisposte,
ESENTASSE, su base mensile, variabili da un
minimo di €. 148 per un’invalidità al 27% ad
un massimo di €. 1033 (importi che, rapportati
al decimo delle pensioni privilegiate, nel comparto militare, sono superiori se correlati, rispettivamente, sia ad un appuntato dei Carabinieri, sia ad un generale di Corpo d’Armata);
una terza considerazione, che riguarda proprio il tema in trattazione, e cioè la defiscalizzazione della “quota privilegio”, dimostra
senza ombra di dubbio il pasticcio della denominazione, laddove si consideri che, a tutt’oggi, è l’unica prestazione economica fra tutte le
altre (rendite INAIL, INPS, ecc.) corrisposta, a
fronte di invalidità permanente o morte per
eventi lesivi causati da attività di servizio, ad
essere assoggettata ad INIQUA, INGRATA
(perché riservata al comparto militare) ed
ABERRANTE tassazione.
Da qui, appare più che giustificata la rivendicazione dei Militari, espressa, da circa trenta
anni, in un contenzioso tributario da record
per portata storica e per durata. Purtroppo,
SEGUE A PAGINA 22
rivalutazione intera (100%)
per le pensioni fino a tre
volte il minimo, al 90% per
quelle tra le tre e le quattro
volte, al 75% per quelle tra le
quattro e le cinque volte.
Come si raggiunge il
quintuplo del minimo Inps
(cioè 2.405 euro) la
rivalutazione si ferma al 50%.
Peggio ancora per quanti
percepiscano una pensione
pari o superiore a sei volte il
minimo (quindi dai 2.886
euro in su): costoro non si
vedranno riconoscere alcun
incremento.
Si riporta stralcio del testo
definitivo della legge di
stabilità limitatamente
all’argomento in trattazione
con il quale viene modificata
in negativo l’indicizzazione
delle pensioni.
Articolo 12
(Razionalizzazione della
spesa previdenziale)
Comma 1 - La disposizione
reintroduce parzialmente per
il triennio 2014-2016 una
revisione dello schema di
indicizzazione per tutti i
trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a
tre volte il trattamento
minimo INPS. Rimane
confermata la indicizzazione
al 100% per le pensioni
complessivamente fino a tre
volte il trattamento minimo
INPS, intendendo per
“minimo INPS” riferito al
2013 la somma
di 6.440,6o euro annui, pari
a 495,4euro mensili.
Sulla base dei seguenti
presupposti si ricavano i
seguenti importi:
l’importo di 3 volte il
trattamento minimo INPS
risulta essere: 19.321,8 euro
annui (1.486,3 euro mensili);
l’importo di 4 volte il
trattamento minimo INPS
risulta essere: 25.762,4 euro
annui 1.981,7 euro mensili);
l’importo di 5 volte il
trattamento minimo INPS
risulta essere: 32.203 euro
annui (2.477,2 euro mensili);
l’importo di 6 volte il
trattamento minimo INPS
risulta essere: 38.643,5 euro
annui (2.972,6 euro mensili);
Per il triennio 2014-2016 la
rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici,
secondo quanto prevede la
Legge di Stabilità emanata dal
Consiglio dei ministri, è
riconosciuta:
nella misura del 90 per
cento per i trattamenti
pensionistici
complessivamente superiori a
tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS
con riferimento all’importo
complessivo dei trattamenti
medesimi;
nella misura del 75 per
cento per i trattamenti
pensionistici
complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento
minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS
con riferimento all’importo
complessivo dei trattamenti
medesimi;
nella misura del 50 per
cento per i trattamenti
pensionistici
complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei
trattamenti medesimi e, solo
per l’anno 2014, non è
riconosciuta per le fasce di
importo superiori a sei volte
il trattamento minimo (per
tali fasce di importo tale
mancato riconoscimento è
stato introdotto dal comma
236 dell’articolo 1, della legge
n. 228/2012, ora assorbito dal
complessivo ridisegno del
sistema di rivalutazione
automatica per il triennio
2014-2016).
E’ previsto il meccanismo di
salvaguardia in
corrispondenza di ogni limite
superiore delle classi di
importo considerate
finalizzato far sì che in ogni
caso che le pensioni superiori
a tale limite non risultino
inferiori, successivamente
all’applicazione del nuovo
schema di indicizzazione, al
predetto limite incrementato
della quota di rivalutazione
automatica spettante al
medesimo.
Dal 2017 la disposizione nulla
innova, riprendendo salvo
imprevisti (ci credo poco) il
meccanismo del vecchio
calcolo della indicizzazione.
Resta da vedere l’impatto
delle nuove misure nelle
tasche dei pensionati. Ci sarà
inevitabilmente una drastica
riduzione dei consumi con
conseguente riduzione delle
entrate fiscali.
L’ultima perla prevista dalla
“Legge di Stabilità” la
riduzione, con decorrenza
retroattiva, delle detrazioni
fiscali. Comprese le
sbandierate opere di
ristrutturazione edilizie e
quelle per il risparmio
energetico (valvole
termostatiche).
Le dichiarazioni del Ministro
del Lavoro e della Previdenza
Sociale non promettono nulla
di buono: «La messa in
sicurezza del sistema
pensionistico non assicurerà
necessariamente un futuro
dignitoso per tante persone».
I costi della politica? No.
Quelli non si toccano.
Producono ricchezza. Per loro
Vincenzo Ruggieri
| NOVEMBRE 2013 |
Il nuovo
22
■ LETTERE
Giornale Militari
dei
Il Cocer AM risponde Lo Stato arricchisce i burocrati
al sen. La Torre
Il senatore Latorre, presidente
della IV Commissione difesa
del senato,
assente all’incontro del 31 ottobre u.s. Con il cocer interforze si risveglia improvvisamente dal torpore e senza
confronto alcuno parla attraverso lettera al corriere della
sera del progetto di riforma
dello strumento militare.
Nel merito, il molto onorevole, denota una scarsa dimestichezza di bilanci, di numeri e
percentuali attribuendo al
personale militare e civile una
spesa eccessiva rispetto ai costi sostenuti dallo stato per la
funzione difesa.
Forse egli dimentica, nel suo
far di conto, la quota pari a
circa 2,3 mld di euro di risorse
destinate all’investimento militare presso il ministero dello
sviluppo economico che qualora correttamente valutata
permetterebbe di fare altre
analisi e valutazioni rispetto
alle ripartizioni di spesa che
ad oggi sono pari al 57% (personale) 8% (funzionamento) e
35% (investimento).
Sul passaggio relativo al presunto “scivolo d’oro” ricordiamo al presidente che il personale non è uso, e non ha chiesto privilegi essendo ben felice di servire i cittadini sino al
limite anagrafico previsto dalle norme di stato giuridico.
Per ciò che attiene infine alla
dichiarazione sulla impossibilità di scendere per gli investimenti militari “…al di sotto
delle esigenze minime... Non
è pensabile tagliare ulteriormente”, non comprendiamo
se tale dichiarazione sia conseguenza di interessi complessivi o particolari. Siamo
certi che l’on. Latorre, di cui
conosciamo la serietà, non
mancherà di ricercare un sereno ed immediato confronto
con questi rappresentanti"
delegati del Cocer Antonsergio BELFIORI, Giovanni
BOCCI, Guido BOTTACCHIARI, Marco CICALA,
Giuseppe D’ALO’, Alessandro GAGLIARDUCCI, Alfio
MESSINA, Cosimo SINESI.
I manager statali italiani
sono i più pagati al mondo.
Un apparato burocratico che
ci costa troppo e sottrae
risorse allo Stato. Intanto le
aziende chiudono e i poveri
aumentano. Quanto potrà
durare ancora?
L’interrogativo apre uno
studio pubblicato su
“Investire oggi” .la BCE ha
prestato alla banche italiane
530 miliardi di euro. Dove
sono finiti? Chi se li è
mangiati? Un’orgia
finanziaria di cui hanno
goduto solo banchieri, partiti
politici e boiardi di stato...
La spesa pubblica non
scende neanche a cannonate.
Al contrario lo Stato
continua ad ingrassare la
classe dei burocrati, ormai
più gonfia dell’Hindeburg
prima di scoppiare. Da una
parte ci sono troppi manager
e funzionari statali con
stipendi astronomici e
dall’altra una fascia di
popolazione sempre più
indigente che si sta
Segue / Defiscalizzazione p.p.o.
SEGUE DA PAGINA 21
spiace dover ammettere, solo per rendere più
comprensibile la materia, che il contenzioso
pregresso, instaurato dagli aventi causa fino
al 2004, si è dimostrato completamente ERRATO perché incardinato su una normativa (art.
34 del DPR 601/73) che riguardava e riguarda
tutt’altro argomento, e cioè “l’agevolazione
tributaria” per ESENTARE dalla tassazione
l’intero ammontare delle pensioni di guerra e,
a seguire, dei Militari di leva.
Come sempre, gli errori si pagano e, nella fattispecie, il prezzo sopportato, sia dai ricorrenti, sia dall’intero comparto militare, è stato alto poiché, nell’arco di un ventennio, ha consentito e agevolato la formazione invincibile
di una giurisprudenza centrale avversa ai ricorrenti, incentrata su un “pilastro costituzionale” della Corte Costituzionale e su un conseguente “indirizzo consolidato” della Cassazione.
Nel 2005 lo scrivente, in uno studio accolto
con favore dal Gruppo ANUPSA di Salerno, di
cui era Presidente, ha rinnovato totalmente i
cardini del contenzioso tributario. In estrema
sintesi, tale studio, dopo aver ripudiato il contenzioso pregresso, errato nell’impostazione:
etichettava la “quota privilegio” come una “restitutio in integrum” che, volta a reintegrare
un patrimonio (psico-fisico) già appartenente
al danneggiato, non si risolve in un vantaggio
patrimoniale per il soggetto leso;
si richiamava al principio generale del diritto
tributario secondo il quale, tenendo conto di
tutti i provvedimenti normativi intervenuti a
tutt’oggi, tutte le somme, ricevute a fronte di
danni permanenti e insanabili di natura fisica
(per la perdita di un arto o la ridotta funzionalità di un organo del corpo) o di natura psichica (per ridotta professionalità o perdita di opportunità), pur incrementando il patrimonio
| NOVEMBRE 2013 |
preesistente, potendo configurare una novella
ricchezza, sono ESENTASSE e non hanno in
alcun caso natura reddituale:
primo, perché, come già scritto innanzi, fungendo da “restitutio in integrum”, reintegrano
un patrimonio già appartenente al soggetto
leso;
secondo, perché non derivano da alcuna delle
fonti che la legge (artt. 6 e 46 del T.U. di cui al
DPR 917/86) considera indispensabile per la
nascita del reddito tassabile;
terzo, perché coincidono con “i proventi dipendenti da invalidità permanente o morte”,
SEMPRE ESCLUSI dall’imposizione fiscale, in
virtù del secondo comma dell’art. 6 del citato
T.U. DPR 917/86;
invitava i ricorrenti a non invocare più il “famigerato” art. 34 del DPR 601/73 e a incardinare il ricorso, alla luce delle suindicate considerazioni, sulla normativa richiamata e sui
principi esposti.
Per completezza di informazione si ricorda
che lo scrivente (non più avente causa nel
contenzioso in titolo per avere beneficiato del
giudicato favorevole formatosi sulla sentenza
di secondo grado 289/08 della CTR di Napoli,
perché non appellata dall’Avvocatura dello
Stato):
segue costantemente e con passione il contenzioso in atto, insieme all’Avv. Gianfranco Mobilio che ha già presentato in Cassazione, con
i nuovi profili giuridici sopra esposti alcuni
ricorsi o contro ricorsi dei Colleghi del Gruppo di Salerno, il primo dei quali, del Collega
Michele Romaniello, risale al lontano giugno
2009;
in previsione di sentenza contraria della Cassazione, è intato con lo studio di un noto ed
affermato Docente di Diritto internazionale
dell’Università di Salerno, per la preparazione
di un eventuale ricorso alla Corte Europea.
Gen.B.(ris.) Annio Izzo
allargando a macchia d’olio.
Mentre in Germania gli
stipendi dei top manager
statali non superano gli
80.000 euro lordi all’anno,
in Italia i burocrati, promossi
a pieni voti da questo o quel
partito politico ai vertici di
istituti ed enti con la
compiacenza dei sindacati,
guadagnano dieci volte
tanto. Il capo della Polizia,
tanto per fare un esempio,
ha uno stipendio di 650mila
euro all’anno, contro i
300.000 del collega inglese e
i 55.000 del collega tedesco.
Il presidente della RAI,
azienda pubblica che perde
soldi a bocca di barile,
guadagna 366mila euro
all’anno, mentre il collega
tedesco della ARD
(Arbeitsgemeinschaft der
öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik
Deutschland) ne porta a casa
meno di 50.000. Una
vergogna da far impallidire
anche i santi in paradiso
poiché pur essendo la
Germania più ricca
dell’Italia, paga i suoi
dipendenti molto meno di
quanto non faccia l’Italia.
Cinque milioni di italiani
sono sotto la soglia di
povertà e di questo passo
saliranno a 8 milioni entro il
2020. Secondo i calcoli
dell’Istat, gli indigenti sono
raddoppiati dal 2007 e il 13%
dei pensionati, quasi due
milioni e mezzo, riceve meno
di 500 euro al mese. La
pensione minima è di 495,43
(in Francia è di 700 euro)
mentre vengono erogati
miliardi di euro in pensioni
d’oro. E’ una follia, una
provocazione che sta
diventando intollerabile.
Quanto durerà ancora?
.Nella pubblica
amministrazione ci sono
dirigenti che prendono
stipendi d’oro, centinaia di
migliaia di euro l’anno (e
qualcuno più di mezzo
milione). Il presidente
Obama è un morto di fame
a confronto. Gli alti
papaveri dello Stato italiano
– secondo l’Ocse – sono i
meglio pagati al mondo, con
una media di 308 mila euro
per i top manager. Qui si
parla anche e soprattutto di
dirigenti, presidenti e
commissari di autorità
indipendenti, di
municipalizzate, di signorotti
e burocrati con stipendi
maturati in anni di privilegi
e vacche grasse ....
Il no alle doppie
poltrone è durato
solo 100 giorni
Il blocco alle doppie poltrone dei politici e dirigenti di
Regioni ed enti locali è durato 100 giorni. Nell’ultimo
passaggio parlamentare utile, il decreto «del Fare» ha
imbarcato la solita norma correttiva: tre righe, che bastano a
sospendere le nuove regole fino ai prossimi mandati.
A bloccare le ormai proverbiali «porte girevoli» fra politica
e cda ci si prova dal 2008. Prima un effetto collaterale del
referendum «sull’acqua pubblica» ha cancellato tutto, poi è
arrivato il Dlgs anti-corruzione, e oggi interviene il decreto
«del Fare», dove si spiega che negli enti locali le le
incompatibilità si applicheranno solo dalle prossime cariche,
senza azzoppare i mandati attuali. Con un paradosso non da
poco: gli incarichi nelle società e negli enti pubblici sono
aperti ai politici di oggi, ma sono chiusi ai politici di ieri
perché le regole che li riguardano sono operative. Non è
difficile spiegare la genersi dell’emendamento, ma forse erano
altri i problemi da correggere: perché, per esempio, tante
norme guardano solo ai consiglieri locali e si disinteressano
dei parlamentari?
Il nuovo
Giornale Militari
dei
LEGGI E DECRETI ■
23
PROVVIDENZE PER I GRANDI INVALIDI
E’ stato pubblicato
sulla gazzetta ufficiale il
decreto del MINISTRO
DELLA DIFESA
Avente per oggetto
Provvidenze in favore
dei grandi invalidi, per
l’anno 2013
RIPORTIAMO IL
TESTO –
Art. 1
1. Alla data del 30
aprile 2013, il numero dei
grandi invalidi affetti
dalle infermita’ di cui alle
lettere A, numeri 1), 2), 3)
e 4), secondo comma, e
A-bis della Tabella E
allegata al decreto del
Presidente della
Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, aventi titolo
all’assegno mensile di 900
euro sostitutivo
dell’accompagnatore ai
sensi dell’art. 1, comma 2,
della legge 27 dicembre
2002, n. 288, e’ di 406
unita’, per l’importo
annuo complessivo di
euro 4.384.800.
2. Gli assegni
sostitutivi erogabili con le
restanti disponibilita’
relative all’anno 2013,
pari ad euro 6.762.053,
sono liquidati, in via
prioritaria, nella misura
di 900 euro mensili, ai
grandi invalidi affetti
dalle infermita’ di cui al
comma 1 e,
successivamente,
nell’ordine, e secondo la
data di presentazione
delle domande per
ottenere il servizio di
accompagnamento, alle
seguenti categorie di
aventi diritto, affetti dalle
invalidita’ di cui alle
lettere A), numeri 1), 2),
3) e 4), secondo comma;
A-bis); B), numero 1; C);
D);ed E), numero 1, della
citata tabella E:
a) grandi invalidi che
hanno fatto richiesta del
servizio di
accompagnamento
almeno una volta nel
triennio precedente al 15
gennaio 2003 e ai quali
gli enti preposti non sono
stati in grado di
assicurarlo;
b) grandi invalidi che
dopo l’entrata in vigore
della citata legge n.288
del 2002 hanno fatto
richiesta del servizio di
accompagnamento senza
ottenerlo ovvero che
abbiano presentato
istanza per ottenere
l’assegno sostitutivo
direttamente al
competente Ufficio
dell’Economia e delle
Finanze.
3. Gli assegni
sostitutivi di cui ai
commi 1 e 2, nella misura
mensile di 900 euro
ovvero nella misura
ridotta del 50%, secondo
quanto previsto
dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’art. 1 della
legge n.288 del 2002, sono
corrisposti, a domanda
degli interessati, a
decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino al 31
dicembre dello stesso
anno, ovvero dal primo
giorno del mese
successivo alla data di
presentazione della
domanda per ottenere
l’assegno sostitutivo per
coloro che abbiano
richiesto il beneficio per
la prima volta nell’anno
2013.
4. Ai fini della
determinazione della data
di presentazione delle
domande di cui al comma
3 fa fede la data del
timbro postale.
Art. 2
1. Le domande per la
liquidazione degli assegni
sostitutivi per l’anno
2013, redatte secondo il
modello allegato al
presente decreto, di cui
costituisce parte
integrante, debbono
essere presentate entro il
31 dicembre 2013 al
Ministero dell’economia e
delle finanze Dipartimento
dell’amministrazione
generale, del personale e
dei servizi - Direzione dei
servizi del tesoro Ufficio 7, previa
specificazione delle
infermita’ da cui e’
affetto il richiedente. In
considerazione delle
risultanze dei
monitoraggi effettuati e
dell’integrazione delle
risorse finanziarie, di cui
alla legge n. 288 del 2002,
disposta dalla legge n.
228 del 2012, le domande
prodotte per l’anno 2013
continuano a produrre i
loro effetti anche per
l’anno 2014 salvo
monitoraggio da
compiersi con decreto da
emanarsi entro il 30
aprile 2014 ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della
citata legge n. 288 del
2002. Fino al 31 dicembre
2013, gli enti titolari dei
progetti di servizio civile
comunicano, entro 30
giorni dall’attivazione del
progetto stesso, alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per la
gioventu’ e per il servizio
civile nazionale e al citato
Ufficio 7 del Ministero
dell’economia e delle
finanze, per quanto di
rispettiva competenza, i
nominativi dei beneficiari
del servizio di
accompagnamento,
indicando il periodo di
fruizione del servizio
stesso.
2. Il pagamento
dell’assegno sostitutivo
dell’accompagnatore
viene anticipato dalle
amministrazioni e dagli
enti che provvedono
all’erogazione del
trattamento pensionistico,
previa comunicazione
autorizzatoria da parte
dell’Ufficio 7, indicato al
comma 1, che curera’ il
successivo rimborso alle
amministrazioni e agli
enti medesimi, a valere
sui fondi di cui ai capitoli
1316, 1319 e 2198
Economia.
Pensioni:
salvi i donatori
di sangue
Riforma Pensioni:
grazie alle ultime
modifiche nella legge di
stabilità risultano salvi i
donatori di sangue. La
questione aveva suscitato
moltissime polemiche
nell’opinione pubblica e
nelle Associazioni dei
consumatori che avevano
fatto di tutto per tutelare
i donatori di sangue che
con la Riforma Fornero
risultavano discriminati.
La Riforma Fornero
infatti precisava che tutti
coloro che avevano fatto
dei giorni di assenza dal
lavoro per donare il
sangue non si sarebbero
più visti conteggiare i
permessi a fini
pensionistici, sarebbe
stato quindi necessario,
secondo stime effettuate
su un donatore regolare,
recuperare dai 7 ai 9 mesi
di permessi nell’arco
dell’intera vita
lavorativa.
Altra soluzione
proposta per evitare di
andare in pensione dopo
era quella di andare alla
data prevista rinunciando
però al 2% della
pensione. Ora la Legge di
Stabilità è riuscita a
tutelare i donatori di
sangue, che possono dirsi
salvi.
Il decreto sulla
pubblica amministrazione
è divenuto legge facendo
chiarezza su questo
punto di assoluto
interesse per i tanti
cittadini donatori di
sangue, il provvedimento
pone fine al problema
insito nella Riforma
Fornero che costringeva i
cittadini a donare
giornate di lavoro.
Rimane fuori solo la
legge 104. Ricompresi i
giorni dedicati alla
donazione di sangue e i
congedi parentali,
rimangono però fuori i
congedi e i permessi ai
sensi della legge 104,
fruiti dai lavoratori per
assistere i familiari con
grave disabilità. “È
inspiegabile perché si sia
sanata questa
incongruenza solo per
alcune fattispecie –
commenta Francesco
Belletti, presidente del
Forum delle Associazioni
Familiari -. Capiamo e
condividiamo la battaglia
della Fish e delle altre
associazioni di famiglie
con disabili. Si tratta di
spazi di civiltà e di
solidarietà che è giusto
tutelare”.
| NOVEMBRE 2013 |
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