MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
I l n u ovo Giornale Militari dei PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO Anno XV - n. 11 - NOVEMBRE 2013 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB www.ilnuovogiornaledeimilitari.it E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati ALL’INTERNO Revisione dello strumento militare Circolare INPS/INPDAP Statali: la nuova via dei ricorsi amministrativi Chi vuole rottamarci e per favorire chi? a pag 9 PENSIONI Sistema contributivo pro-rata. Benefici previsti per il pensionamento di vecchiaia a pag 11 ALLOGGI Il flop delle vendite a pag 13 ra accuse di “scivoli d’oro”, scarsa trasparenza e parlamentari “turbati” si consuma un dibattito fuorviante a danno degli uomini e donne delle FF.AA. In queste ultime settimane, infatti, sulla riforma delle FF.AA. (legge delega proposta dall’ex Ministro Di Paola ed approvata alla fine del 2012 dal Parlamento) si sono espressi in vario modo vari esponenti del T mondo politico, sindacale ed accademico. Tra questi Michele Nones, consigliere scientifico dello IAI, il Prof. Maurizio Del Conte della Bocconi, Giuliano Cazzola ex deputato PDL e Pietro Ichino, giuslavorista e ora deputato di Scelta civica. Il v. pres. del Cocer Aeronautica, ten. Col. Guido Bottacchiari risponde e attacca a pag. 2 Legge di Stabilità: un salasso per i pensionati: ecco cosa si perde dal 2011 al 2016 a pag. 6 IL PATTO D’ACCIAIO fra vertici miltari manager di Stato e politici onnipotenti a pag. 4 TRIBUNALI MILITARI Cosa si fa pur di sopravvivere… a pag. 7 CAMPAGNA ABBONAMENTI 2014 Non dare per scontata la nostra esistenza! ✓ NIENTE finanziamenti pubblici. ✓ SCARSA pubblicità. ✓ TOTALE INDIPENDENZA proprio grazie a persone come te. SOSTIENICI! Senza il tuo aiuto non possiamo farcela. N UOVO SE RVI Z I O: N ESSU N N U M E RO P E RSO Se per disguidi postali qualche numero non venisse recapitato, il tuo abbonamento verrà automaticamente prolungato fino al recupero dei numeri che non hai ricevuto. Il nuovo 2 ■ Giornale Militari dei In queste ultime settimane il dibattito sulla riforma delle FF.AA. (legge delega proposta dall’ex Ministro Di Paola ed approvata alla fine del 2012 dal Parlamento) ha improvvisamente attirato l’attenzione di vari esponenti del mondo politico, sindacale ed accademico. Tra questi Michele NONES,consigliere scientifico, il Prof. Maurizio Del Conte della Bocconi, Giuliano Cazzola ex deputato PDL e Pietro Ichino, giuslavorista e ora deputato di scelta civica di Monti. Il v. pres. Del Cocer Aeronautica, ten. Col. Guido Bottacchiari risponde… Revisione dello strumento militare: i decreti attuativi all’esame del Parlamento: il taglio degli organici e i dati fasulli sui costi reali del personale «Chi vuole rottamarci e perché?» Il Ten. Col. Guido Bottacchiari n queste ultime settimane il dibattito sulla riforma delle FF.AA. (legge delega proposta dall’ex Ministro Di Paola ed approvata alla fine del 2012 dal Parlamento) ha improvvisamente attirato l’attenzione di vari esponenti del mondo politico, sindacale ed accademico. Tutto è scaturito da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera dal titolo Lo «scivolo d’oro» dei militari italiani. Un articolo che ha suscitato molte reazioni che non è possibile riportare in questa edizione ma tutte facilmente reperibili sul nostro sito. Un interessante intervista al Ten. Col. Bottacchiari, v. pres. Del Cocer Aeronautica, fa capire che «la battaglia si sta facendo dura, i poteri forti si agitano e cercano di screditare e mettere in un angolo il Cocer tentando di mischiare le questioni del personale con gli affari e gli investimenti in armamenti dando un taglio scandalistico. La domanda che si pone è: chi ve lo ha lo ha chiesto di rottamarci? C’ è stato un referendum in tal senso? «Si - incalza Bottacchiari - se lo tengano loro lo scivolo: politici nominati e pensionati dopo una legislatura, manager confindustriali dalle liquidazioni e bonus milionari, giornalisti prezzolati, e fancazzisti tutti!». «A noi militari “usi ad obbedir tacendo e tacendo morir“ non sono mai venuti meno la voglia di servire il Paese e la consapevolezza di essere parte integrante del I | NOVEMBRE 2013 | Popolo. Questo è il tentativo meschino fatto da chi ha, anche grazie ai finanziamenti della politica e dei grandi gruppi economici di questo Paese, il potere di orientare la pubblica opione ora in una direzione ora nell’ altra come se il cittadino fosse un burattino». «Sappiano però Lor Signori che noi non siamo fessi e risponderemo colpo su colpo, “à la guerre comme à la guerre“, magari facendo una operazione verità sui trattamenti economici e previdenziali di tutti quelli (e sono molti ed in parecchi ambiti) che, a turno e lautamente foraggiati, fanno i censori dell’ altrui operato e le pulci agli istituti giuridici ed economici del personale militare che molti tra loro vorrebbero rottamare per dirottare i soldi ai loro Padroni!». «Nel merito vorrei dire alla opinione pubblica che nessuno di noi al Cocer ha chiesto “scivoli d’oro” o di altro pregiatissimo metallo; noi vogliamo che il personale delle Forze Armate rimanga al proprio posto sino alla prevista età e che i ragazzi in ferma (precari sino a dieci anni anche dopo due o tre missioni in teatro) abbiano la possibilità di essere stabilizzati e continuare a servire il Paese. E’ paradossale che coloro ( i militari) che hanno contrastato sul nascere l’ esigenza di una riforma ulteriore, che si abbatte unicamente sul personale in servizio, siano ora additati come dei privilegiati che fuggono dieci anni prima del necessario dalle proprie responsabilità. Non siamo usi a far questo!». «Il Cocer ha contestato sul nascere tale proposta di legge, ci sono atti a profusione per chi li vuole leggere, parlamentari distratti inclusi e giornalisti redivivi; abbiamo detto a più riprese che non vi era la necessità di intervenire, tagliando personale, su di un modello di difesa nato poco meno di dieci anni fà ed ancora da attuare completamente. Abbiamo dimostrato che non c’era sbilanciamento di spesa fra le varie poste (personale, funzionamento, investimento) e che se proprio bisognava reiquilibrare non al personale si doveva guardare , anche se chi doveva saperlo era forse preso da altri pensieri ed interessi. Altri hanno deciso diversamente». Tra accuse agli scivoli d’oro, scarsa trasparenza e parlamentari turbati, si consuma un dibattito fuorviante sul futuro degli uomini e donne delle FF.AA. «Forse il nuovo modello lo vogliono(?) e per altri motivi, i politici (erano distratti o assenti i parlamentari che saltano ora sulla sedia quando si approvava la legge “truffa” che non diceva come stavano realmente le questioni finanziarie sugli investimenti?), gli stati maggiori, confindustria, la finanza e le imprese d’ armamento ed i loro fedeli scudieri?». «Noi militari sappiamo solo che così come siamo strutturati e formati facciamo la nostra parte da tempo nei teatri operativi ove siamo chiamati ad intervenire con continue attestazioni e riconoscimenti da parte dei nostri alleati, oltre a garantire in silenzio (è questo il problema? Se sì ci attrezzeremo per rimediarvi!) la sicurezza e l’ integrità del Suolo Patrio, la fruibilità dei nostri mari e l’ inviolabilità dei nostri cieli attraverso le varie funzioni di difesa espletate da tutte le componenti delle FF.AA., operando poi a favore della collettività (sempre con grande passione ed umanità) anche per questioni non proprio attinenti alla difesa , dalla “monnezza” di Napoli a quella di Palermo, passando per le calamità naturali al Nord come al Centro od al Sud, finendo con l’intervento per la questione immigrazione ed anche in ausilio alle forze di polizia in attività di controllo del territorio compreso il presidio di territori sensibili come i cantieri dell’ Alta Velocità». «Se poi qualcuno invece pensa di “rottamarci” in blocco per favorire altri interessi inconfessabili esodandoci e dandoci una pedata nel sedere come fossimo noi il male dell’ Italia allora sbaglia di grosso. Sbaglia perchè non è così , non siamo noi il male, anzi! Sbaglia sopratutto perchè non così è stato per altre categorie di lavoratori pubblici e privati nel nostro Paese quando si è deciso di ristrutturare un settore industriale o dei servizi; come è giusto che sia quei lavoratori sono stati accompagnati con tutte le garanzie del caso alla meritata pensione. Se servisse siamo pronti a ri- cordarlo con nomi, cognomi, date, trattamenti economici, previdenziali e scivoli, talora sì d’oro, percepiti». «Non chiediamo privilegi – dice il colonnello Bottacchiari - ne abbiamo uno grandissimo. Quello di servire il Paese e il Popolo Italiano e vogliamo continuare a farlo sino alla pensione! Non vogliamo che si dica il falso. Noi siamo ben felici di fare il nostro Dovere e di Servire i nostri cittadini sino in fondo alla nostra carriera!». Ma il v. Presidente del Cocer non si è sottratto ad altri confronti con vari esponenti del mondo accademico e politico che sono entrati nel dibattito evidenziando da diverse angolazioni la necessità di interventi incisivi sul fronte dei “privilegi” di cui godrebbero i militari. Bottacchiari ha risposto a Michele NONES,consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) per l’area «Sicurezza e difesa»; al. Prof. Maurizio Del Conte L. Bocconi - Dipartimento di Studi Giuridici; a Giuliano Cazzola già sindacalista con incarichi di rilievo nella Cgil, poi eletto nel 2008 nelle fila del Popolo della Libertà ed infine candidato nella lista Scelta Civica con Monti per l’Italia ; A Pietro Ichino, ex dirigente sindacale della Fiom-Cgil, giuslavorista, ex deputato Pd e ora con la lista civica di Monti, non c’è che dire; si sono mosse firme prestigiose a cui il t.col. Bottacchiari ha risposto; una per tutte, riportiamo la risposta ad un intervento del. Prof.Pietro Ichino. <<Sono giorni che personaggi eminenti del panorama politico , economico e cattedratico si esercitano al tiro allo “scivolo d’ oro”, strumento di prepensionamento pensato dal Governo attuale per gestire le previste eccedenze di militari nel periodo transitorio di attuazione del processo di Riforma dello Strumento Militare derivante dalla L. 244/2012 , legge di iniziativa governativa nata durante il governo tecnico presiedu- to dal Prof. Mario Monti . Gli ultimi in ordine di tempo sono stati il giuslavorista Sen. Prof. Pietro Ichino ed il Dott.Giuliano Cazzola già sindacalisti ed onorevoli , entrambi aderenti al movimento Scelta Civica , forse dimentichi di chi ha proposto la legge. Comunque son felice. Auspicavo da tempo un risveglio delle coscienze civiche , al fine di portare il dibattito sulle questioni riguardanti il nostro mondo fuori dagli “angusti” spazi autoreferenziali delle Caserme. Credo però che tale interesse non si dovrebbe limitare ad un fatto seppur importante come quello enunciato, derivante da un processo epocale di riforma, ma che debba invece rivolgersi all’ esame ed una approfondita analisi del “pianeta militare” specie dopo che il nostro modello di Forze Armate è divenuto “professionale”. Dovremmo ad esempio parlare dell’annosa questione dei “ diritti negati” ai militari , questi sì imprescindibili per un ammodernamento in senso veramente democratico delle Forze Armate. Ai militari italiani, infatti, al contrario di quanto avviene in molte parti d’ Europa , è per legge imposto il divieto di costituire o iscriversi ad associazioni professionali di natura sindacale e che per di più è vietata loro la libera costituzione di associazioni fra militari in barba ai più elementari diritti Costituzionali (Artt. 2,18,39 e 52) e della CEDU( artt. 11 e 14). Tale impedimenti hanno portato nel tempo alcuni di noi a ricorrere dapprima al T.A.R del Lazio , poi alla Suprema Corte Costituzionale ,che con una sentenza in chiaroscuro ( n. 449/1999) , ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità e recentemente ad un ricorso in sede di Corte Europea Dei Diritti Dell’ Uomo a Strasburgo di cui si attende la sentenza a breve. Dovremmo poi interrogarci sulla necessità, opportunità ed economicità della permanenza di una giurisdizione speciale per i militari, di una riorganizzazione sistematica dei co- SEGUE A PAGINA 3 Il nuovo Giornale Militari dei SEGUE DA PAGINA 3 dici penali militari in tempo di pace e di guerra e sulla loro attualità rispetto agli interventi extraterritoriali delle nostre FF.AA. su mandato di varie organizzazioni sovranazionali (caso Marò), della attualità di esecuzione di ordini legittimi e illegittimi e sulla opportunità che il militare continui ad eseguire quest’ ultimi nel caso non risultino manifestamente reato, sulla opportunità che la Difesa del Paese sia definita nei suoi tratti essenziali attraverso linee chiare e sopratutto sottoposte all’approvazione Parlamentare, sull’ applicazione vera del principio di trasparenza dell’ azione amministrativa anche in un difficile ambito come quello militare, sicuramente di organici di militari e di bilanciamenti tra gradi, ma anche di spese militari per armamento utili e meno utili e in linea con il dettato costituzionale di difesa dello Stato e forse di molto altro ancora . Invece stiamo sulla notizia , anzi “stanno, le prime trombe” unicamente sulla notizia “scandalistica” dello scivolo quasi come per un riflesso pavloviano all’ agitarsi delle bacchette dei tanti direttori d’ orchestra ( chi sono ? ognuno è libero di pensare a chi crede). Tutti a parlare di sbilanciamento dei costi del bilancio della Difesa sul fronte delle spese per il personale senza conoscere(?) neanche i dati reali . Invece i dati di bilancio agli atti del Parlamento (riferiti allo Stato di Previsione Difesa E.F. 2013) delineano un sostanziale equilibrio tra i vari settori di spesa, tenendo conto degli oltre 2,3 miliardi di euro allocati per i programmi di armamento presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti, se si sommano tutte le risorse per il 2013 assegnate alla Funzione Difesa, si raggiunge la cifra di 16,9 miliardi di euro (14,6 miliardi Funzione Difesa Bilancio Difesa Tabella 11» ai quali devono aggiungersi i «i 2,3 miliardi di fondi per i programmi di armamento presso il MISE). Fatti i debiti calcoli la ripartizione delle spese nelle varie voci del dicastero è pari al 57% Personale, 8% Funzionamento, 35% Investimento, molto vicina per talune voci al “mantra” 50/25/25, e dove la sola voce Funzionamento pare compressa, certamente non a vantaggio del Personale. Purtroppo della vera questione, non quella del falso sbilanciamento tra le voci a favore del personale, ma quella di una riforma farlocca che non produce risparmi per il contribuente e che viceversa determina unicamente lo spostamento di ingentissime risorse ( oltre 1,2 Mld di euro) dal personale attraverso una diminuizione di 40.000 posti di lavoro agli investimenti nel settore dell’ industria bellica, che già gode di oltre 6 Mld di euro di stanziamento complessivo senza contare gli ulteriori stanziamenti previsti nella Legge di Stabilità in itinere, nessuno parla . Così come nessuno parla del fatto che gli esuberi di personale (uomini e donne per chi pensasse che trattasi di numeri) sono tali perchè si è voluto accelerare a dismisura il processo di ristrutturazione e ridu- ■ «E' paradossale che coloro ( i militari) che hanno contrastato sul nascere l' esigenza di una riforma ulteriore, che si abbatte unicamente sul personale in servizio, siano ora additati come dei privilegiati che fuggono dieci anni prima del necessario dalle proprie responsabilità». zione del personale che naturalmente avrebbe necessità di svolgersi su di un arco temporale di almeno 15 anni anzichè 9 come previsto. Nessuno parla , neanche per smentire le mie “parole di verita” . Perchè? Scrivevo in un recente articolo: “si tenta di mischiare le questioni del personale con gli affari e gli investimenti in armamenti dando un taglio scandalistico ? Il “magico limbo” dello scivolo d’ oro a dieci anni dal limite di età se lo tengano loro! Noi non lo vogliamo! Vogliono far passare la rottamazione del personale come fossimo dei profittatori! Ma la domanda è: chi ve lo ha lo ha chiesto di rottamarci? C’ è stato un referendum in tal senso? Siamo passati non accorcendocene dal primo posto di gradimento degli italiani all’ ultimo?”. Ora cari “trombettisti” potete continuare a proclamare le vostre false verità , forti di casse di risonanza ben più potenti delle mie ma con meno sicumera. In particolare il Prof. Ichino discetta di mobilità per i militari in questo modo: “1. attivazione di una procedura sostanzialmente equivalente alla procedura di mobilità tra amministrazioni statali prevista dall’articolo 33 del t.u. del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001)..... 2. dove questa opportunità di riutilizzazione presso altre amministrazioni statali si presenti, entro un raggio ragionevole dal luogo di ultimo impiego del personale militare, previsione del trasferimento d’ufficio; 3. dove non si ravvisi alcuna possibilità di utile trasferimento ad amministrazioni statali, istituzione e attivazione di una procedura analoga di trasferimento ad amministrazioni pubbliche non statali.... 4. dove non si ravvisi alcuna possibilità di utile trasferimento ad amministrazioni pubbliche nelle quali si registrino carenze di organico, promozione della mobilità verso il tessuto produttivo generale...” e ancora : “Nella predisposizione di questo protocollo speciale per la mobilità può essere ragionevole prevedere che il trattamento economico resti attivo – in difetto di ricollocazione – fino al raggiungimento dei requisiti ordinari per il pensionamento. Ma sarà molto importante che si condizioni il trattamento stesso alla disponibilità della persona interessata per il contratto di ricollocazione, quando questo le venga offerto, e poi per 3 Riforma delle FF.AA. Troppi direttori d’orchestra tutto quanto necessario ai fini della riqualificazione e inserimento nel tessuto produttivo. Potrà accadere, così, che qualche militare di difficilissima ricollocazione finisca col godere di questo sostegno del reddito senza soluzione di continuità fino all’età del pensionamento; ma in altri casi sarà possibile esigere la disponibilità anche per un trasferimento nel tessuto produttivo generale (si ricorda in proposito che nel solo anno 2012, nonostante la situazione di gravissima crisi economica, in Italia sono stati stipulati ben 1,7 milioni di contratti di lavoro a tempo indeterminato). Si sancirà così almeno il principio secondo cui anche i cinquantenni possono e devono ritrovare un lavoro (principio corrispondente a un dato di fatto: il 12% del flusso attuale delle assunzioni, dunque circa 200.000 contratti a tempo indeterminato ogni anno, riguarda persone con più di 50 anni di età); e, se lo schema sarà stato implementato come si deve, si dimostrerà che anche nel settore pubblico le crisi occupazionali possono essere affrontate e risolte in modo non puramente assistenzialistico.” Ora parrebbero cose interessanti e con un certo tratto di novità. Chi può obiettare sulla necessità di affermare tali generali e però , mi sia consentito, anche generici principi? Guarda caso però, da attuare inizialmente in un settore pubblico privo di garanzie sindacali, con scarsa trasparenza nelle procedure d’ impiego del personale che configura come “ordini” le disposizioni ineren- Il senatore montiano e giuslavorista, Pietro Ichino, analizza impianto ed effetti della riforma della Difesa e considera “ STRANO il MODO IN CUI IL MINISTERO DELLA DIFESA INTENDE RIDURRE I PROPRI ORGANICI criticando il PREPENSIONAMENTO A 50 ANNI e dice COME, SECONDO SCELTA CIVICA, SI PUÒ E DEVE FARE ALTRIMENTI…” ti che quindi sono sottratte allle garanzie tipiche cui è sottoposto l’ atto amministrativo . Un processo innovativo che dovrebbe riguardare personale con uno specifico “status” che “giurando” sulla Bandiera e non firmando contratti di lavoro ha deciso di dedicare la propria esistenza al servizio della Nazione e dei cittadini finanche con il sacrificio della vita. Quindi anche l’ invocare una “sostanzialmente equivalente procedura di mobilità” ex art. 33 Dlgs . 165/2001 pare semplicemente complicato e forse anche un pò ingeneroso, anche per l’ assenza di garanzie di trasparenza e di compartecipazione sociale e fuori dai criteri giuridici attuati da sempre per particolari servitori dello Stato (per chi voglia approfondire il Dlgs. in argomento semplicemente non si applica al cd personale in regime di diritto pubblico, tra cui i militari - art 3-) . Se poi vogliamo parlare di “privilegi” in occasione di ristrutturazioni aziendali e di servizi pubblici e privati credo si abbiano informazioni diverse; vorrei ricordare almeno i casi che per primi mi vengono in mente : l’ Olivetti, l’ Autovox, le FF.SS., la Sip/Telecom, le Poste Italiane, l’ Alitalia, l’ Enel dove veramente alcuni scivoli furono d’ oro senza che si sentissero voci sì autorevoli levarsi. Potremmo poi parlare dei meccanismi di cassa integrazione in deroga di alcune grandi industrie, ovvero guardare più in generale ai “privilegi retributivi e previdenziali” che le guarentigie offrono a particolari lavoratori dello Stato e che mi pare nessuno o pochi evidenzino (Politici di ogni livello, manager di Stato, di aziende di Stato o di autonomie locali e aziende miste, magistratura, dipendenti di organi politici e costituzionali, authority, banca d’Italia, dove peraltro mi pare non si blocchi neanche il salario nel quadriennio 2010/14 come nel resto del pubblico impiego...etc..etc). Ora, a parte le obiezioni “ giuridiche e di opportunità” di cui sopra, rimarrebbe pur sempre la difficoltà concreta di riutilizzare professionalità militari in campo civile. Inoltre, che ai militari si prospetti senza garanzie (nell’ articolo non se ne parla), di mantenimento almeno pro - quota dei diritti maturati in termini giuridici, economici, di carriera e previdenziali nonchè il riconoscimento “ reale “ delle competenze e professionalità unitamente ai titoli accademici posseduti , una nuova vita lavorativa profondamente diversa da quella vissuta magari per trenta anni pare francamente un pò vessatorio . Chissà se il Professor Ichino sarebbe d’ accordo nel caso, non lontanissimo, si decidesse in maniera analoga per settori come quello del mondo accademico , prospettando un impiego di cui non si conoscono i contorni, senza garanzie e penalizzante sotto il profilo dell’ impiego giuridico, economico e previdenziale. A meno che Egli voglia affermare che siamo tutti uguali, anche per status ed in condizioni lavorative diverse, cosa della quale credo sarebbe il primo a pentirsi. Scegliere infatti di trattare tutti allo stesso modo, seppur in presenza oggettiva di diverse situazioni di status, impiego, rischio assoluto e limitazioni di diritti costituzionali e personalissimi, puo farci percipitare in quella situazione che ben definiva Cicerone due millenni ors sono in “ de officiis” come “ Summum ius, summa iniura”. GUIDO BOTTACCHIARI V.Presidente Co.Ce.R. - A.M La replica di ICHINO sul sito: www.pietroichino.it Pubblico doverosamente questo intervento critico, limitandomi, in sede di replica, a tre brevi note: 1. osservo con soddisfazione che il Tenente Colonnello Bottacchiari, al di là di qualche presa di distanza ben comprensibile, non oppone ragioni di principio alla nostra proposta, bensì soltanto una richiesta di particolare attenzione, in sede di implementazione del progetto, alle esigenze di trasparenza e di tutela dei singoli interessati: queste precisazioni riguardo alle modalità di attuazione non sono affatto incompatibili con gli elementi costitutivi essenziali del progetto; 2. il meccanismo dello “scivolo d’oro” non è affatto imposto dalla legge n. 244/2012, voluta dal Governo Monti, la quale si limita a prevedere la riduzione del personale, lasciando aperte le opzioni riguardo al come realizzarla; 3. quanto SC propone non si pone affatto contro gli interessi economici e professionali dei militari interessati da questa riduzione di organici: mentre da un lato le misure di sostegno alla mobilità indicate in quella proposta offrono una prospettiva di continuità di reddito e di esercizio della professionalità, altrettanto non garantiscono le misure indicate nello schema di decreto ministeriale. (p.i.) | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 4 ■ COMMENTI Giornale Militari dei Un dibattito surreale sui costi del personale …mentre le vere riforme attendono… e si inganna il Paese Il patto d’acciaio tra vertici militari manager di Stato e politici onnipotenti ■ ■ di Antonella MANOTTI n articolo pubblicato recentemente dal Corriere della sera con il titolo ben noto: “Lo «scivolo d’oro» dei militari italiani”, ha suscitato, come c’era da aspettarsi, molte reazioni. Pubblicato tre giorni prima della riunione del Consiglio Spremo di Difesa (?) e ripreso da molti giornali, blog e siti, ha registrato anche la presa di posizione “turbata” di alcuni esponenti politici, a partire dal sen. Scanu (PD) che al giornalista del Corriere ha dichiarato di aver fatto tre salti sulla sedia quando ha letto la norma incriminata. “Così com’è non passerà, ha detto, non è un articolo di legge, è una provocazione». La fonte del giornalista del Corriere è un vecchio ufficiale, ora «consulente istituzionale» che chiede l’anonimato (?). Perché? E a nome di chi parla? Tira fuori le carte e…poi il giornalista passa in rassegna una serie di dati e cifre in cui si parla di tutto, dagli sprechi per i circoli e spiagge, all’ausiliaria, alle missioni all’estero, dagli F35 alla digitalizzazione del soldato futuro. Insomma un bel frullatore. Si alza il tiro quindi, e nel farlo entrano in campo quelli che il v. Presidente del Cocer A.M. T.Col. Guido Bottacchiari, chiama “i poteri forti” nel tentativo di <<Screditarci e metterci in un angolo mischiando le questioni del personale con gli affari e gli investimenti in armamenti dando un taglio scandalistico>>. I militari si sentono colpiti da quella che ritengono una vera campagna mediatica che tende a confondere l’opinione pubblica. I Forum e la rete si riempiono di commenti che assumono U | NOVEMBRE 2013 | varie declinazioni, ma la più ricorrente è rabbia e amarezza perché – dicono - si è voluto colpire nel mucchio… E sì, perchè in un momento in cui cresce il malessere per una crisi economica sempre più pesante per le famiglie, è facile far passare il messaggio che tutti i militari siano dei privilegiati, facendo come si suol dire, di tutta l’erba un fascio… E la politica? Ancora una volta dimostra l’assoluta incapacità di avere delle proprie idee e convincimenti su un tema così delicato come la revisione dello strumento militare. E’ sufficiente un articolo di giornale per predisporsi a modificare una norma contenuta in un impianto legislativo su cui non vi è stata praticamente concertazione con i rappresentanti del personale, essendo stati gli SS.MM. – nei fatti – a confezionare i decreti legislativi. Da ben due anni Cocer, Associazioni, Comitati, stampa specializzata, hanno denunciato l’operazione messa in campo dall’ex ammiraglio- ministro Di Paola, lanciata con lo slogan «meno generali, più tecnologia». Gli atti del governo 32 e 33, decreti attuativi della legge 244 del 2012 oggi all’esame del Parlamento, discendono da lì. Per due anni non abbiamo fatto altro che ascoltare i continui richiami di Giampaolo Di Paola prima, ed ora del Ministro Mauro, nonché le prese di posizione dei vari capi di stato maggiore, tutti in lista per rivendicare la necessità dei tagli….«Trentacinquemila uomini in meno in dodici anni»; la formula magica con cui si vuole fortemente la redistribuzione dei carichi di spesa: meno costi per il personale ed il mantra di Di Paola (50% per il personale, 25% per il funzionamento e 25% per l’investimento). Sin dal febbraio del 2012 evidenziavamo i pericoli di questa “operazione”poco trasparente che ha visto tutte le forze politiche, anche quelle che ora balzano sulla sedia, decisamente ripiegate su posizioni di accettazione passiva della “linea Di Paola” . Di riformare le FF.AA. c’è necessità, nessuno lo ha mai negato, ma oggi emerge con chiarezza la strategia volta a far credere che il problema della insostenibilità del modello di Difesa, peraltro pensato soltanto nel 2000, dipenda soprattutto dai costi del personale. Ne è convito il gen. Fabio Mini dal quale abbiamo appreso di essere stato contattato dal giornalista del Corriere col quale – ci dice - ho parlato al telefono per mezz’ora spiegandogli la fava e la rava delle lobby industrial-politicomilitari. <<Da me voleva soltanto uno straccio di nome da inserire nell’articolo, ci dice, il suo pezzo allude e non dice, cita e non spiega, interpreta senza capire. Anche lui si schiera con il vincitore designato, quello che porterà via soldi e risorse alle forze armate per ungere le macchine da soldi che non conoscono crisi e che non si spaventano certo per un tintinnio di manette. Ha detto tutto anche l’anonimo generale pensionato ora consigliere istituzionale (nuova figura professionale?) che non si capisce se è sconsolato per quello che legge o per quello che dice all’orecchio del frequentatore di bar argentini>>. Il pensiero di Mini a proposito della cosiddetta riforma Di Paola è noto perchè l’ha detto e scritto esplicitamente. Più di una volta. <<E’ una bufala rivolta soltanto al mantenimento di una partecipazione azionaria, finanziaria e di potere da parte di alcuni personaggi militari, industriali e politici che non hanno mai pensato in termini tecnico-operativi. Personaggi sostiene Fabio Mini - partiti da lontano travisando l’impianto concettuale delle forze armate, inventando esigenze operative, rischi e minacce alla sicurezza scopiazzate dalle fonti americane e scimmiottate per sottrarre fondi al personale per darli ai cosiddetti investimenti che, in realtà, sono soltanto perdite secche di patrimonio pubblico a favore di lauti guadagni privati. Gente partita da lontano con i teoremi fantasiosi di quote ottimali tra spese per il personale, per l’esercizio e per l’ammodernamento. Gente che mentre parla di quote firma contratti che le smentiscono e soprattutto smentiscono il modello di difesa attuale senza proporre ofar capire il modello al quale si dovrebbe tendere>>. Lo stupore di oggi, per Fabio Mini è semmai un’ammissione di colpa grave perchè questa situazione va avanti da trent’anni: <<Da quando il dovere di sostenere l’industria di stato nazionale si trasformò in patto d’acciaio fra vertici militari, manager di stato (un ossimoro) e politici onnipotenti. E in questi anni nessun membro al vertice del comparto ha mai resistito alle lusinghe, alle pressioni, alle minacce e alle fregature degli altri. Chi più chi SEGUE A PAGINA 5 Il nuovo Giornale Militari dei OPINIONI ■ 5 La coperta è diventata corta e quindi è sempre più difficile mantenere in piedi un sistema che non “regge più” sotto il peso di una azione politica deficitaria, che in questi anni ha fatto valere la priorità di taluni provvedimenti, soprattutto quando si è trattato di assicurare di volta in volta quegli interventi misurati più sul consenso elettorale che sulla necessità di fare riforme vere per il Paese. Ma chi paga le conseguenze? Per il gen. Fabio Mini le forze armate sono al fallimento. La demotivazione generale, il senso d'impotenza e di precarietà di tutto il personale militare sono i risultati di un fallimento morale, etico, concettuale ed organizzativo che ora può sperare soltanto in un curatore fallimentare più abile e meno avido. SEGUE DA PAGINA 4 meno, chi per un piatto di lenticchie o una pacca sulle spalle chi per una lauta pensione aggiuntiva, tutti hanno rispettato il patto segreto di scambio: alla faccia della sicurezza, delle istituzioni e della capacità operativa delle nostre forze armate! Se il gioco viene denunciato adesso e la discussione diventa una rissa perchè le risorse mancano è soltanto una dimostrazione aggiuntiva che erano queste risorse i veri obiettivi del contendere e non l’evoluzione della difesa. Grazie a questi personaggi, le forze armate sono al fallimento. La demotivazione generale, il senso d’impotenza e di precarietà di tutto il personale militare sono i risultati di un fallimento morale, etico, concettuale ed organizzativo che ora può sperare soltanto in un curatore fallimentare più abile e meno avido. Ma di questi tempi e fra queste generazioni al potere non se ne vedono molti…>>. Le affermazioni del Gen. Mini non lasciano spazio a fraintendimenti; del resto non è una novità che nell’industria approdano moti vertici militari, cooptati dalle cordate politiche. Ma il “nostro” ha centrato un’altra questione: quella delle risorse. Un problema che sta investendo tutta la Pubblica Amministrazione. La coperta è diventata corta e quindi è sempre più difficile mantenere in piedi un sistema che non “regge più” sotto il peso di una azione politica deficitaria, che in questi anni ha fatto valere la priorità di taluni provvedimenti, soprattutto quando si è trattato di assicurare di volta in volta quegli interventi misurati più sul consenso elettorale che sulla necessità di fare riforme vere per il Paese. La percentuale del debito pubblico italiano rispetto al Pil è quasi raddoppiata nel corso di un decennio (gli anni Ottanta). Il che è stato sin da allora un serio problema per lo sviluppo economico-sociale del Paese. Ma nei lunghi anni poi trascorsi la classe politica non ha avvertito l’urgenza di trovare una soluzione. Anzi, la situazione è ulteriormente precipitata e quindi è entrata in campo la scure dei tagli lineari. Tagliare, tagliare, tagliare a cominciare dalla Pubblica Amministrazione. Qualche settimana fa ospitavamo sul nostro sito un commento di alcuni delegati del Cocer Finanza che invitavano a prendere atto della brutale lezione dei tagli, sollecitando i colleghi <<A rivendicare riforme strutturali senza le quali a pagare sarà sempre il personale più debole>> e a non farsi più illusioni sulla falsa specificità che si è tradotta in un pretesto per ottenere vantaggi che alla prima picconata sono destinati a crollare. Quindi, il comparto sicurezza ha bisogno di serie e profonde riforme; sindacati e rappresentanze devono chiedere, se vogliono recuperare risorse sostanziali da destinare al personale, smascherare chi vuole conservare lo status quo ed evitare la propria delegittimazione. Perché condividiamo questa analisi. Perché il ceto politico che con i suoi provvedimenti tende sempre più ad estendere la Dei militari si parla o quando vengono uccisi o quando bisogna gridare alla casta ma….in mezzo c’è tanto altro. Ci sono sprechi e privilegi, ma c’è anche professionalità ed impegno. Bisogna essere pronti a rinunciare ai primi per salvaguardare i secondi ed anteporre, alle promesse di vantaggi economici (oggi non più elargibili), la battaglia sui diritti costituzionali, troppo spesso sottovalutata dal personale militare. propria sfera d’intervento autoreferenziale, e una pubblica amministrazione che misura la propria efficienza dal livello della spesa che sa imporre alla politica, conseguono sicuramente l’obiettivo di accrescere il loro potere, ma sono disfunzionali allo sviluppo sociale, impediscono la crescita e quindi alla fine, il costo viene pagato dai cittadini in termini di mancato sviluppo e di peggioramento delle proprie condizioni di vita. Questo è ciò che è accaduto in questi anni. Anche con “guerre” di cifre e contrapposizioni tra chi, nell’ambito della P.A. riusciva a rosicchiare di più. E la politica? Ha sempre qualche piano «strategico» da tutelare, che poi è un modo per «proteggere» interessi non sempre limpidi e intrecci con questo o quel gruppo di potere. Con tecnica monotona, vengono enfatizzati i risultati immediatamente conseguibili e si nasconde il fatto che quell’intervento sottrae risorse alle VERE riforme. Anche dietro l’enfasi che ha accompagnato li varo della riforma voluta dall’ex Ministro Di Paola, si è misurata la “forza” di un apparato autoreferenziale. Ecco quindi che l’opinione pubblica e lo stesso personale militare meriterebbero opinionisti che si sappiano destreggiare con le furberie ministeriali e sappiano parlare il linguaggio dell’onestà. L’informazione fa il suo mestiere e non sempre lo fa bene e spesso funzionando da cassa di risonanza delle posizioni più emotive, non badando molto alla fondatezza delle informazioni che vengono diffuse; il dibattito sulle questioni militari non si sottrae a queste logiche. Dei militari si parla o quando vengono uccisi o quando bisogna gridare alla casta ma….in mezzo c’è tanto altro. Ci sono sprechi e privilegi, ma c’è anche professionalità ed impegno. Bisogna essere pronti a rinunciare ai primi per salvaguardare i secondi ed anteporre, alle promesse di vantaggi economici (oggi non più elargibili), la battaglia sui diritti costituzionali, troppo spesso sottovalutata dal personale militare. E’ un momento delicato, in cui il vento dell’antipolitica e dell’anti casta soffia forte. I cittadini increduli vengono risucchiati e travolti dalle passioni violente, scritte od urlate, degli slogan di un linguaggio da rappresentazione, che ottunde qualunque possibilità di giudizio. E non è un caso che dalle cronache e dai compiaciuti riferimenti giornalistici c’è chi cerca di trarne vantaggio. E poi c’è la debolezza della politica che non riesce più ad imbastire uno straccio di strategia a lungo termine lasciando che a governarci siano organismi senza legittimazione democratica (i mercati, i poteri forti..), che attraverso l’ampio potere di cui si sono appropriati, rendono prive di effetti le politiche di riforma di cui avremmo bisogno. La politica dovrebbe usare parole di verità e non lo fa, dovrebbe farsi in quattro per promuovere nuove occasioni di lavoro, di welfare e non lo fà, dovrebbe rispettare i patti con i propri elettori e non lo fa’. L’unico concetto che ricorre nelle dichiarazioni dei frammentati (e autoreferenziali) poteri istituzionali è lo stato di eccezione, nel quale - ci viene costantemente ricordato stiamo vivendo. Nello stato di eccezione si giustifica il potere disperso nelle varie corporazioni pubbliche e private, si spiegano gli abusi, ci si rassegna all’abbandono del diritto, si accetta l’informazione drogata. Per quanto ancora vivremo immersi nella fede supina in falsi valori? In attesa che qualcuno venga a restituirci ciò che ci è stato levato? La dignità, il rispetto e la solidarietà? Ma i primi a mettersi in gioco dobbiamo essere noi cittadini. | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 6 ■ ATTUALITA’ Giornale Militari dei Legge di stabilità: un salasso per i pensionati a legge di stabilità 2014 ha già prodotto un risultato significativo: mettere d’accordo sindacati e partite Iva. Le parti sociali sono infatti concordi sul fatto che la finanziaria sarà un vero salasso per i pensionati, vanamente in attesa di una riforma e ora alle prese con le nuove norme. Il dubbio è: quanto ci rimetteranno effettivamente coloro che incassano l’assegno pensionistico? Dopo le stime di Spi-Cgil, anche Fipac Confesercenti prova a mettere ordine nelle nuove norme che riguardano i pensionati: ecco l’esito dello studio. Di seguito il comunicato di Fipac Confesercenti: Il ddl di stabilità per il 2014 incide negativamente sui pensionati, comportando una riduzione del reddito disponibile dell’ordine di 300 euro per i livelli di pensione più diffusi. E’ questo il risultato che emerge tenendo conto di tre misure previste dal disegno di legge: i) i cambiamenti apportati, per il periodo 2014-2016, al sistema di perequazione automatica delle pensioni; ii) l’esclusione dei redditi da pensione dall’aumento della detrazione Irpef accordata solo al lavoro dipendente e ai altri redditi assimilati (eccetto, appunto, le pensioni); iii) l’introduzione della TASI, ossia della componente del TRISE (Tributo sui servizi comu- L | NOVEMBRE 2013 | nali), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. I tagli alla rivalutazione delle pensioni A regime (e dunque prima dei tagli introdotti per il 2012 e 2013), il sistema di perequazione automatica delle pensioni fissava la misura della rivalutazione in misura piena (100% dell’inflazione) per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo, in misura ridotta (90% del valore dell’inflazione) per gli importi compresi fra tre e cinque volte l’importo minimo e in misura parziale (75%) per gli importi di pensione eccedenti le cinque volte il livello minimo. I mutamenti introdotti dal ddl di stabilità sono di due tipi, entrambi penalizzanti: Intanto, fermo restando la rivalutazione piena delle pensioni fino a tre volte l’importo minimo, si riduce al 90% quello riconosciuto per le pensioni comprese fra tre e quattro volte il trattamento minimo, mentre sarà del 75% quello previsto per gli importi compresi fra quattro e cinque volte, e del 50% per quelli superiori (con esclusione di ogni rivalutazione, limitatamente al 2014) degli importi superiori a sei volte il trattamento minimo Inps; In secondo luogo, si passa da un regime di rivalutazione che opera per scaglioni di pensione (ogni scaglione con la sua per- ! centuale di adeguamento all’inflazione) ad un futuro sistema che opera per classi (le pensioni di importo eccedente tre volte il minimo, ad esempio, saranno rivalutate al 90% per l’intero importo, vendendo meno la copertura del 100% fino a tre volte il trattamento minimo. L’esclusione dai benefici Irpef Storicamente, le detrazioni Irpef assicurate alle pensioni sono state trattate in sintonia con quelle riservate al lavoro dipendente; tanto che le pensioni sono considerate la prima tipologia di redditi “assimilata” al lavoro dipendente. Il ddl di stabilità “rompe” tale sintonia, riconoscendo un aumento delle detrazio ni d’imposta ai dipendenti ma non ai pensionati (mentre ne fruiscono gli altri redditi assimilati). Tale diversità di trattamento comporta una penalizzazione relativa dei pensionati, in una misura che raggiunge i 182 euro l’anno (il risparmio che realizzerà il livello di reddito da lavoro dipendente più “premiato” (15 mila euro). L’introduzione della Tasi L’introduzione della Tasi segue alla cancellazione dell’IMU sulla prima casa. Il pensionato proprietario dell’immobile in cui abita sarà soggetto a un prelievo che potrà toccare il 2,5 per mille del valore determinato con le regole IMU. Si tratterà di un prelievo aggiuntivo rispetto al 2013, con esclusione dei 30 centesimi di euro per metro quadro compresi, allo stesso titolo, nel computo della Tares. La simulazione: le ipotesi assunte Si sono considerate tre figure di pensionato, con un importo di pensione com- preso fra i 18,200 e i 45.500 euro l’anno (pari a 1120 e 2383 euro netti al mese). Si è stimata l’entità delle perequazione automatica spettante per ciascun livello di pensione nel 2014, secondo le regole fissate a regime e secondo le modifiche previste per il 2014 dalla legge di stabilità. Si è definita la portata della detrazione Irpef spettante al lavoratore dipendente per ciascuno dei tre livelli di pensione oggetto della simulazione. Infine, si è calcolato l’onere della nuova Tasi su una prima casa con rendita catastale di 600 euro (imponibile Tasi di poco superiore ai 100 mila euro), ipotiz- zando un’aliquota dell’1,5 per mille (poco più della metà del massimo opzionabile dai Comuni). Il risultato ottenuto è stato depurato di quanto già dovuto nel 2013 a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La simulazione: i risultati I risultati ottenuti , schematizzati nella tavola che segue, indicano una riduzione del reddito disponibile 2014 dei pensionati compresa fra i 294 e i 389 euro, per effetto di un taglio alle pensioni, di un mancato sgravio fiscale e di un aumento del prelievo sulla casa di abitazione. Dal 2011 al 2016 ecco quanto ci rimettono el 2014 non ci sarà rivalutazione rispetto all’inflazione per i redditi da pensione superiori a 6 volte il minimo(circa 3.000 euro al mese). Ci sarà invece rivalutazione piena per i trattamenti Inps fino a tre volte al minimo. Per gli importi tra tre e 5 volte il minimo (tra i 1.500 e i 2.500 euro al mese, ndr) ci sarà una rivalutazione pari al 90% rispetto all’inflazione. Per quelle superiori a 5 ma inferiori a 6 volte il minimo la rivalutazione sarà al 50%. Oltre 6 volte il minimo nessuna rivalutazione. Nel 2016, fra tre anni, la decurtazione rispetto alle norme ante riforma 2011 sarà di almeno il 5% del reddito annuale derivante da pensione. Le penalità con le nuove regole di rivalutazione aumentano per i trattamenti previdenziali più elevati. Ma quanto ci avranno rimesso, in concreto, i pensionati di ogni fascia contributiva a seguito della mancata rivalutazione che, insieme alla “vacanza contrattuale” colpisce anche gli statali ? Fino a 1405 euro mensili lordi (2011): non ci rimette nulla. Sotto tre volte il trattamento minimo Inps la rivalutazione è stata e sarà piena., dunque nessun sacrificio in termini di indicizzazione all’inflazione. 1600 euro lordi (2011): – 1140 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012 è del 4,9%, pari a – 1140 euro. 2100 euro lordi (2011): – 1750 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012 è del 5,7%, pari a – 1750 euro. 2700 euro lordi (2011): – 2125 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012 è del 5,5%, pari a – 2700 euro. 3100 euro lordi (2011): – 2851 euro. La differenza fra l’importo determinato con la legge di Stabilità e quelle ante 2012 è del 6,4%, pari a – 2851 euro. N Il nuovo Giornale Militari dei ■ 7 Una direttiva della Procura militare di Verona (una delle tre in Italia, con Roma e Napoli) inviata il 17 ottobre a tutti i comandanti di corpi e forze di polizia del Nord, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia all'Emilia Romagna, dalla Liguria al Trentino spiega in quali casi è opportuno che i comandanti e la polizia giudiziaria militare inviino una “notizia di reato” alla procura stessa…Segnalate tutto, ma proprio tutto, anche quello che può sembrare una sciocchezza. Saranno poi i magistrati a decidere cosa sia e cosa non sia penalmente rilevante…. Tribunali militari: pur di sopravvivere perseguitano il personale militare na direttiva della Procura militare di Verona (una delle tre in Italia, con Roma e Napoli) inviata il 17 ottobre a tutti i comandanti di corpi e forze di polizia del Nord, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, dalla Liguria al Trentino spiega in quali casi è opportuno che i comandanti e la polizia giudiziaria militare inviino una “notizia di reato” alla procura stessa…Segnalate tutto, ma proprio tutto, anche quello che può sembrare una sciocchezza. Saranno poi i magistrati a decidere cosa sia e cosa non sia penalmente rilevante. Anche se dovrebbe essere la legge e non il Magistrato a stabilire i n modo inequivocabile i compiti delle varie figure che ruotano attorno al Processo Penale. Questa è la prima osservazione del Cobar Palidoro, l’unità che raggruppa le unità mobili e speciali dell’Arma. Un paragrafo della circolare dice anche che deve essere segnalata alla Procura “ogni assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore a trenta giorni”. <<La direttiva in esame – si legge in una delibera del Cobar CC. Palidoro - costituisce un’indebita ingerenza nell’operato dei medici, creando peraltro un’incredibile disparità di trattamento tra personale civile e militare dello Stato (i referti medici riguardanti il personale civile dipendente dello Stato non sono trasmessi alle Procure Ordinarie! Inoltre, in questo particolare momento storico, in cui il personale militare è già afflitto da gravi problemi economici (mancato rinnovo dei contratti di lavoro, blocco degli aumenti legati alle promo- U zioni e degli assegni di funzione maturati), il contenuto della direttiva in costituisce ulteriore elemento di ingiustificata pressione su chi, in condizioni sempre più difficili, è comunque tenuto ad assicurare il rispetto della Legge dello Stato>>. Come mai tanta improvvisa severità? E che senso ha innescare la miccia a una miriade di cause che nella stragrande maggioranza dei casi certamente finiranno nel nulla? Si sa, le procure e tribunali militari lavorano poco e dagli ultimi dati disponibili si contano per i 48 magistrati pagati solo una sessantina di cause l’anno. Il punto è che c’è chi sospetta che dietro l’improvviso zelo della procura ci siano altri motivi. Qualcuno suggerisce come la circolare esca quattro o cinque giorni dopo che al Senato il Governo ha accettato una mozione dei senatori Francesco Russo, Felice Casson e Fabiola Anitori che impegna l’esecutivo a considerare la soppressione dei tribunali militari annesse procure. Il 9 ottobre, infatti, il governo ha sottoscritto un ordine del giorno del Senato che proponeva l’abolizione proprio della Procura militare di Verona e di quella di Napoli. «Si è assistito negli ultimi anni - dice il documento- ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l’emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l’opportunità e/o l’utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica». Felice Casson (PD) commenta che un documento del genere non lo sorprende. “So- no circolari abituali negli uffici giudiziari. Certo, aggiunge, la coincidenza di tempi è un po’ sospetti. La macchina dei tribunali militari è costosa, con centinaia di dipendenti, auto blu e palazzi storici, che in tempi di tagli e sacrifici molti giudicano inutile: una Casta di nicchia. La circolare è «singolare quanto irrituale», spiega l’avvocato Giovanni Surano, membro della Ficiesse (Associazione finanzieri cittadini e solidarietà) perché prevede la denuncia penale per «simulazione d’infermità». «È un’iniziativa inaccettabile - dice Surano - che preoccupa molto anche perché può costituire un precedente per le altre procure d’Italia. Si tratta di un obbligo generalizzato, che sembrerebbe contra legem. Bisogna assolutamente tornare indietro. Chiediamo l’intervento del ministro della Difesa, del Consiglio della magistratura militare o della Procura generale presso la Cassazione». Il Coir di Palidoro chiede ai rappresentanti nazionali di farsi sentire dal governo e dalle Camere. Si preparano interrogazioni parlamentari al ministro della Difesa Mario Mauro. Diverse proposte di legge prevedono di abolire gli uffici giudiziari (tribunali e procure) nelle sedi di Verona e Napoli e ora c’è l’impegno del governo a valutare queste ipotesi sulla base della mozione firmata dai senatori Pd Francesco Russo e Felice Casson e da Fabiola Anitori, ex M5S ora nel gruppo Misto. Nulla di più di buoni propositi, in realtà, ma la crisi e la spending review stavolta potrebbero davvero colpire gli sprechi della giustizia militare. E sono in tanti a correre ai ripari. Il testo della direttiva della Procura militare di Verona PROCURA MILITARE DI VERONA PROCEDIMENTI PENALI DAVANTI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MILITARE DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER I COMANDI DI CORPO E PER LA POLIZIA GIUDIZIRIA PREMESSA Con la modifica dell’organizzazione giudiziaria militare operata dalla Legge n .244 del2 4/t2/2OO7, la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona ha assunto competenza e giurisdizione sui fatti illeciti previsti dalla legge penale militare commessi da tutti gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato nei territori dell’Italia Settentrionale: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Alla luce delle esperienze maturate dall’entrata in vigore della legge, la Procura Militare della Repubblica di Verona reputa utile emanare una serie di direttive su temi ricorrenti nella prassi giudiziaria per uniformare le procedure operative dei Comandanti di Corpo e degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria per rendere omogenei i rapporti con l’Autorità Giudiziaria: ciò anche al fine di evitare non corrette applicazioni della legge e di fugare dubbi interpretativi che sono stati occasionalmente riscontrati. COMUNICAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO 1. Oggetto Le comunicazioni di notizie di reato devono riguardare tutti gli episodi suscettibili di inquadramento in fattispecie previste dal codice penale militare o da altre leggi penali militari. Tali fatti devono essere tempestivamente segnalati alla Procura Militare. Le comunicazioni di notizie di reato devono riguardare non soltanto i reati perseguibili d’ufficio, ma an- che quelli per i quali è prevista una condizione di procedibilità. Tale precisazione si rende necessaria, anche al fine di superare prassi applicative finora registrate, perché: l’art. 361 c.p. Prevede l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria ogni reato di cui l’autorità di polizia giudiziaria abbia avuto notizia, con la sola eccezione di quelli punibili a querela della persona offesa, reati non contemplati dal codice penale militare; la qualificazione dei fatti è di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria, che potrebbe valutare la vicenda in termini giuridicamente diversi da quelli ipotizzati dall’ufficiale di polizia giudiziaria e individuare reati perseguibili d’ufficio; ogni fatto previsto da una norma penale militare costituisce illecito da comunicare all’autorità giudiziaria, ancorché improcedibile per mancanza di una condizione (in tal caso, si procederà ad archiviazione per improcedibilità dell’azione penale e non per insussistenza del fatto); ai sensi dell’art. 346 c.p.p., fino a quando la condizione di procedibilità può ancora intervenire (ad esempio, entro il mese previsto dall’art. 260 c.p.m.p), può rendersi necessario il compimento di atti urgenti, necessari ad assicurare le fonti di prova; attività che risulterebbe compromessa in caso di mancata comunicazione; possono risultare differenti l’autorità militare su cui incombe l’obbligo di segnalare la notizia di reato (comandante di corpo del luogo del fatto) e quella a cui compete il potere di avanzare richiesta di procedimento /ad esempio, in caso di aggregazione di militare ad altro ente, è competente all’inoltro della notizia di reato il comandante del reato ove è avvenuto il fatto, mentre la richiesta di procedimento spetta al comandante del reparto a cui appartiene organicamente l’autore). 2. Tempi L’art. 347 c.p.p. prevede che la co- SEGUE A PAGINA 8 | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 8 ■ APPROFONDIMENTI SEGUE DA PAGINA 7 municazione di notizia di reato vada fatta “senza ritardo”. Il concetto espresso dal codice di procedura penale è elastico: nel caso in cui siano stati effettuati o vi sia necessità di compiere atti urgenti (sequestro, arresto ecc.) la comunicazione dev’essere effettuata immediatamente, telefonicamente, nonché a mezzo fax o all’indirizzo di posta elettronica della Procedura Militare di Verona, oppure mediante materiale deposito di procedure che, in casi del genere, prevedono tempi estremamente ristretti (convalida dell’arresto o del sequestro, giudizio direttissimo ecc.). Negli altri casi, la comunicazione può avvenire entro uno spazio di tempo maggiore, strettamente necessario a permettere all’ufficiale di polizia giudiziaria di raccogliere gli elementi essenziali del fatto. A tal fine si ricorda che i comandanti di corpo, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 301 c.p.m.p., hanno potere di svolgere indagini preliminari, su delega del pubblico ministero o di iniziativa, ma hanno anche facoltà di richiedere l’intervento di altre forze di polizia giudiziaria militare. Qualora siano compiuti atti per i quali è richiesta l’assistenza del difensore, la comunicazione è trasmessa al più tardi entro 48 ore. Si rammenta che la comunicazione di notizia di reato è obbligatoria e la relativa omissione è penalmente sanzionata ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale. 3. Forma La segnalazione di notizia di reato dev’essere fatta con provvedimento redatto e sottoscritto dall’ufficiale di polizia giudiziaria, diretto alla Procura Militare della Repubblica, con le modalità previste dall’art. 347 codice di procedura penale. La comunicazione di notizia di reato richiede particolari formalità, ma deve contenere: l’esposizione degli elementi essenziali di fatto, comprensiva di data, ora e luogo; le fonti di prova già note; generalità complete, grado militare e domicilio della persona alla quale il fatto è attribuito, ove sia noto; generalità e grado militare dell’eventuale persona offesa; generalità e grado militare di ogni altra persona in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; l’indicazione di eventuali attività compiute e quelle in corso di svolgimento. Dovrà essere trasmessa, anche in un momento successivo, la documentazione matricolare e caratteristica della persona oggetto del procedimento penale e sarà tempestivamente comunicata, nei periodi successivi e fino a quando il procedimento non sarà concluso, ogni variazione matricolare (come, ad esempio, il trasferimento o il collocamento in congedo). La comunicazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente, per esigenza di tempestività e semplificazione, dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha appreso la notizia di reato. Si sottolinea l’esigenza di informare la procura Militare della data in cui il comandante di Corpo abbia | NOVEMBRE 2013 | Giornale Militari dei Direttiva Tribunali militari Pur di sopravvivere… avuto conoscenza dei fatti, al fine di computare il decorso del termine previsto dall’art. 260 c.p.m.p.. RIPORTIAMO UNA SINTESI DELL’ALLEGATO ALLA DIRETTIVA OVVERO LE PRASSI APPLICATIVE RELATIVE A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI REATI MILITARI La direttiva indica alcuni reati a scopo meramente esemplificativo) “REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA Deve essere segnalato ogni episodio in cui, con qualsiasi modalità e per qualunque motivo, un militare non si sia attenuto a disposizioni, di carattere generale o particolare, contenute in consegne o ordini di servizio; oppure a disposizioni impartite da superiori gerarchici con ordini, scritti o verbali. Nella comunicazione saranno specificati: circostanze e modalità dell’episodio; le generalità complete (nominativo, luogo e data di nascita, residenza), il reparto di appartenenza e il grado dei militari coinvolti e di quelli che rivestono la posizione di persone informate sui fatti. Alla segnalazione andrà allegata copia delle disposizioni violate (consegne regolanti il servizio, ordine di servizio, foglio di servizio, ecc.). Con specifico riferimento alla ubriachezza in servizio, si rappresenta che il reato si configura soltanto quanto un militare sia “colto” in stato di ubriachezza (o uso di sostanze stupefacenti) tale da “escludere o menomare” la capacità di prestare un servizio determinato, in corso di svolgimento oppure a cui il militare era stato comandato (per “servizio”, cioè, deve intendersi non la generica prestazione dell’attività lavorativa giornaliera, ma il “servizio nel servizio”: piantone, servizio perlustrativo, attività di addestramento, ecc.). REATI DI ASSENZA E DI SIMULAZIONE D’INFERMITA’ Alla Procura Militare di Verona dovrà essere comunicata: ogni assenza dal servizio che non risulti in alcun modo giustificata, della durata superiore ad un giorno (ad esclusione del giorno d’inizio: dies a quo non computatur in terminis). Si consiglia comunque di inoltrare l’informativa dopo cinque giorni di assenza dal servizio, quando sarà possibile inquadrare definitivamente il fatto nel reato di “allontanamento illecito” (oltre un giorno) o di “diserzione” (oltre cinque giorni). ogni assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore ai tren- ta giorni continuativi; ogni assenza dal servizio, a prescindere dalla durata, per la quale, a giudizio del comandante di corpo, sussistano dubbi sulla effettiva inidoneità al servizio del militare. Tali casi possono profilarsi, a titolo esemplificativo: quando nascono sospetti sull’autenticità dei certificati medici trasmessi dall’interessato; per l’eccessiva durata della convalescenza in relazione alla malattia lamentata; dal venire a conoscenza che il militare assente per malattia svolga attività incompatibili con la malattia lamentata (sportive, lavorative o altro) In tali casi, alla segnalazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: stralcio delle variazioni matricolari e sanitarie posizione del militare prima dell’inizio dell’assenza denunziata (in servizio, licenza ordinaria, riposo settimanale o altro) data di eventuale rientro in servizio o, comunque, attuale posizione del militare un elenco cronologico degli eventuali certificati medici trasmessi dall’interessato, da cui risultino possibilmente, in ordine a ciascun certificato, la data, il nominativo del medico che lo ha rilasciato, la diagnosi e la prognosi formulate; tutta la documentazione sanitaria riguardante il periodo di assenza (compresi gli esiti di eventuale visite fiscali o presso i D.M.M.L.) copia del foglio matricolare aggiornato dell’interessato, del rapporto informativo e dello specchio delle punizioni riportate. REATI DI DISTRUZIONE, ALIENAZIONE, ACQUISTO, RITENZIONE, DANNEGGIAMENTO a) distribuzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.) b) distribuzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.) d) distribuzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.) e) danneggiamenti di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.) f) distribuzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.) Con riferimento ai reati sopra indicati, dev’essere segnalato ogni episodio dal quale siano derivati danni all’Amministrazione Militare, compresi quelli colposi e con la sola esclusione dei fatti rispetto ai quali sia palese ed evidente l’assenza di ogni profilo di colpa (fatti accidentali). 1. Incidenti stradali Si ricorda, a tal fine, che costi- tuiscono reato militare anche i fatti di danneggiamento colposo di cose mobili militari (esempio, incidenti che coinvolgono veicoli militari, commessi per negligenza, imprudenza, imperizia); pertanto, è doverosa la segnalazione, ancorché siano perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo, di ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari, sempre che non sia evidente e palese la mancanza di ogni profilo di colpa (fatti accidentali). Ne seguirà rapida richiesta di archiviazione, dopo avere preso atto della mancanza di richiesta di procedimento, ma costituisce atto dovuto la sua valutazione ad opera dell’autorità giudiziaria. A tal fine, si sottolinea ancora l’esigenza di informare la Procura Militare della data in cui il Comandante di Corpo abbia avuto conoscenza dei fatti, per computare il decorso del termine previsto dall’art. 260 c.p.m.p.. 2. Ritenzione di oggetti di armamento e di equipaggiamento militare Per il reato di ritenzione di oggetti di armamento militare, che si configura quando un militare è colto in possesso di armi e munizioni eccedenti la sua dotazione individuale, saranno analiticamente descritti e fotografati gli oggetti di armamento rinvenuti, specificando se si tratti di oggetti di armamento in uso al reparto e se siano risultati ammanchi nei periodi precedenti. Identica procedura sarà seguita per altri fatti di ritenzione, relativi a effetti di equipaggiamento o di altre cose mobili militari. 3. Reati conessi all’uso delle armi Vanno segnalati tutti gli episodi in cu un militare faccia uso improprio delle armi, ancorché nell’esercizi delle proprie funzioni….. REATI CONTRO LA PERSONA Deve essere segnalato ogni episodio che risulti offensivo dell’integrità fisica e morale (percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione) e della libertà psichica (minaccia) posto in essere da un militare in danno di altro militare. La maggior parte di questi reati risulta punibile a richiesta del comandante di Corpo, ma per alcune fattispecie si procede d’uficio ( lesioni con malattia superiore a 10 giorni, diffamazione con attribuzione di fatto determinato o commessa con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o con atto pubblico, minaccia aggravata ecc.) In ogni caso per le ragioni sopra esposte, devono essere segnalati tutti gli episodi di cui si bbia notizia, anche se sottoposti a condizione di procedibilità.” La direttiva entra poi nel merito delle varie fattispecie dei reati contro la persona (percosse e lesioni personali) se commesse in luogo militare, se commessi tra militari di grado diverso.. Nel caso di decesso di un militare la direttiva stabilisce che: “ l’evento va segnalato alla Procura militare per accertare l’eventuale implicazioni di altri militari”. Si prosegue poi con reati derivanti dall’utilizzo dei social networks stabilendo che; “ nel caso i cui il comandante venga a conoscenza dell’utilizzo improprio dei social network per attentare all’onore di altri militari o per divulgare informazioni riservate, deve essere informata l’autorità giudiziaria, rappresentando che i reati in tal modo commessi sono quasi esclusivamente perseguibili d’ufficio…” Si passa poi ai reati contro il patrimonio. In questo caso la direttiva indica che debbono essere segnalati: - la sottrazione di beni e denaro; in questo caso “devono essere segnalati alla Procura tutti i casi di ammanchi anche quando non risulti ancora chiarita la natura dell’evento”… - La rilevazione delle presenze in servizio; “ogni anomalia va trasmessa immediatamente con la copia dei registri delle presenze, copia dei registri di accesso alla struttura militare e copia delle registrazioni degli impianti di video sorveglianza…”. - Straordinari e altre indennità: “ogni anomalia nella attribuzione di questi emolumenti non spettanti che non trovano riscontro nella documentazione amministrativa giustificativa”…. - Alloggi di sevizio- Eventuali irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni che sono alla base della richiesta di assegnazione emantenimento di lloggi di servizio che abbiano comportato ingiusto vantaggio a favore del militare”; - Espost ianonimi: devono essere tempestivamente trasmessi all’ufficio della Procura esposti anonimi o apocrifi relativi a fatti astrattamente inquadrabili in fattispecie di illecito penale militare. Vengono infine indicate disposizioni articolari per la Guardia di finanza in relzione a reati di peculato, concussione e corruzione commessi da militari della gdf. Segue infine una tavola riassuntiva dei reati militari di maggiore frequenza giudiziaria… Gli abbonati che volessero consultare la direttiva integrale, possono acceder al nostro sito: www.nuovogiornaledeimilitari.it entrando nell’area riservata, nella sezione circolari. Il nuovo Giornale Militari dei ■ 9 Dal 1° gennaio 2014 i ricorsi amministrativi dei dipendenti pubblici possono essere presentati solo per via telematica. Ci si può rivolgere anche ai Patronati o consulenti abilitati Statali: la nuova via dei ricorsi Sempre più esteso l’uso dei canali telematici presso l’Inps. Dal 2010 a oggi, contributi e prestazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori sono divenuti accessibili solo via Internet grazie al Pin, il codice individuale segreto, assegnato a ogni utente dell’istituto. Ed ora, avendo incorporato fra i suoi compiti anche le funzioni dell’Inpdap, l’Inps estende la telematizzazione al vasto settore dei ricorsi presentati dai dipendenti pubblici. A partire dal prossimo 1° gennaio dovranno essere avanzati per via telematica i ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di vigilanza della Gestione Inps Dipendenti pubblici. I ricorrenti potranno chiedere il riesame delle pratiche in materia di contributi (iscrizione, ricongiunzione, riscatto) e di pensioni (retribuzione annua pensionabile, varie prestazioni previdenziali). Gli iscritti e i pensionati della Gestione Inps Dipendenti pubblici possono agire direttamente, se dotati di Pin, con accesso al sito www.inps.it. Oppure possono rivolgersi agli avvocati, agli enti di patronato e altri soggetti (consulenti) abilitati dall’ente. Per familiarizzare con la novità, è stato garantito un periodo transitorio, dal 31 ottobre scorso fino al 31 dicembre, durante il quale è possibile presentare i ricorsi sia online sia in formato cartaceo. Dal 2014 i reclami saranno validi solo in telematico. La nuova procedura consente di seguire tutto l’iter del ricorso fino all’esito finale, con la stampa della relativa delibera. I ricorsi amministrativi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (per le pensioni si conta dalla data del primo pagamento, in calendario il giorno 16 del mese) e devono essere definiti entro 90 giorni dal Comitato di vigilanza della gestione di appartenenza dell’iscritto (enti locali, ufficiali giudiziari, dipendenti civili e militari dello Stato). Trascorsi senza esito i 90 giorni, si può adire la Corte dei Conti, che ha competenza esclusiva sulle pensioni, oppure il Tar per la buonuscita. È consentito ricorrere direttamente alla Corte, ma in questo caso viene precluso il percorso al Comitato di vigilanza. Estratti conto. Insieme ai ricorsi online, prende il via la consultazione sul sito Inps dei versamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni per i rispettivi dipendenti, per i debiti relativi ai benefici di pensione e per le sistemazioni contributive. Oltre agli enti pubblici, l’accesso diretto a questi dati è disponibile anche per gli iscritti e i pensionati, limitatamente alle pratiche i cui contributi non sono stati movimentati con ritenute sullo stipendio o sulla rata di pensione. Per utilizzare il nuovo servizio gli iscritti persone fisiche devono essere in possesso del Pin di autenticazione ed accedere, sul sito Inps, al percorso “servizi per il cittadino - servizi ex Inpdap” Riportiamo il testo della Circolare n. 151 diramata il 28 ottobre 2013 dall’INPS OGGETTO: Nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza - Gestione Dipendenti Pubblici. Utilizzo del canale telematico. SOMMARIO: 1) Premessa. 2) Presentazione del ricorso amministrativo direttamente da parte del cittadino, nonché da parte di Amministrazioni/Enti datori di lavoro. 3) Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati, intermediari e avvocati. 1.Premessa L’Istituto è da tempo impegnato nel complesso e graduale processo di telematizzazione dei servizi avviato dal 2010 a seguito della determinazione presidenziale n.75 – avente ad oggetto “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”– con la quale è stato stabilito l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nel- la Legge n. 214 del 22.12.2011, che ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, il Presidente dell’Istituto, con determinazione n. 95 del 30 maggio 2012, ha esteso alla Gestione Dipendenti Pubblici il programma di telematizzazione dei servizi e, da ultimo, con la recente determinazione n. 174 del 27 settembre 2013, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2014 la presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici avvenga esclusivamente attraverso modalità telematiche. In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2014, l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici (ricorsi avverso gli atti assunti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché di prestazioni previdenziali) dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico: — In via diretta dai cittadini (iscritti o pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici), dotati di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”, nonché dalle loro Amministrazioni/Enti datori di lavoro. — Tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione. Al fine di informare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’innovazione introdotta e dare loro il tempo di familiarizzare con le nuove modalità di presentazione telematica dei ricorsi, è comunque garantito un periodo transitorio durante il quale, a partire dal 31 ottobre e fino al 31.12.2013, è possibile presentare i ricorsi amministrativi sia telematicamente che, secondo le consuete modalità, in formato cartaceo. Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto. 2. Presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte del cittadino, nonché da parte di Amministrazioni/Enti da- tori di lavoro Per accedere alla procedura Ricorsi online (RiOL), il cittadino e le Amministrazioni/Enti datori di lavoro devono essere in possesso del PIN. Tale codice, se non già posseduto, può essere richiesto: dal cittadino: - tramite il sito internet (www.inps.it): cliccando sul link il PIN online – Richiedi pin, ed inserendo le informazioni richieste a video; - contattando telefonicamente il Contact Center dell’INPS, (tel. 803.164); -direttamente presso una Sede dell’Istituto. dalle Amministrazioni/Enti datori di lavoro: - recandosi presso una Sede dell’Istituto che, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, provvederà a rilasciarlo. Una volta in possesso del PIN, il cittadino accede al servizio di trasmissione telematica dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it- Servizi per il cittadino - ricorsi on-line e l’Amministrazione/Ente datore di lavoro seguendo il percorso: www.inps.it- Servizi on-line – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line. L’accesso alla procedura RiOL avverrà dopo la necessaria autenticazione inserendo il codice fiscale ed il PIN e successivamente, l’utente dovrà: compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato; allegare il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto, precedentemente digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale. La coerenza dei dati anagrafici e fiscali indicati nel ricorso è verificata con i dati residenti negli archivi dell’Istituto. Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato (PIU) del ricorso presentato. Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti. Nella sezione RiOL dei “servizi online” è comunque consultabile il manuale di riferimento per l’applicazione. Per eventuali informazioni è disponibile il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. 3.Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati, intermediari e avvocati Anche la presentazione dei ricorsi amministrativi da parte di avvocati, Enti di patronato e degli altri intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.12 avviene, previa autenticazione e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura Ricorsi online (RiOL), disponibile sul sito www.inps.it. Gli Enti di Patronato e gli intermediari utilizzeranno il PIN in possesso, con lo specifico profilo assegnato, accedendo al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line. Effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso, il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione. La coerenza dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti è SEGUE A PAGINA 10 | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 10 ■ Giornale Militari dei Circolare del Dipartimento PS Pensioni - Sistema contributivo pro rata: I guida alle novità l Dipartimento della P.S ha diramato la circolare 333H/N18 TER del 30 settembre 2013 avente ad oggetto “Sistema contributivo pro-rata. Benefici previsti dall’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/97, e dall’art. 27 del Decreto Legislativo 334/2000. Cessazioni per limiti di età”. In particolare nella circolare vengono indicate le sostanziali modifiche introdotte nell’ordinamento dall’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e limitatamente alla cessazione per limiti di età (65 anni per i Dirigenti Generali, 63 anni per i Dirigenti Superiori e 60 anni per il restante personale, salvo i limitati casi di incrementi connessi al difetto dei preesistenti requisiti per l’accesso a domanda). La variazione più significativa è quella riguardante l’introduzione del calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo per le anzianità maturate dall’1.1.2012, esteso anche a coloro che al 31.12.1995 avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni. Ciò comporterà al personale della Polizia di Stato, con decorrenza 1.1.2012 e che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, il calcolo della pensione tenendo conto di quanto previsto dall’art. 3, c. 7, del D.Lgs. 165/97, ovvero del beneficio dell’incremento del montante contributivo per un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. Oltre a quanto sopra citato, il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei Commissari e Dirigenti (con qualifica inferiore a Dirigente Generale), in servizio alla data del 25/6/1982 e che al 31.12.2011 era destinatario del sistema retributivo, ai sensi dell’art. 27, c.4, del D.Lgs. 334/2000, all’atto del collocamento in quiescenza, sarà beneficiario del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni. Infine nella circolare sono indicate le modalità operative ed il programma applicativo, nonché allegati gli esiti dei quesiti precedentemente posti sull’argomento, che hanno interessato anche l’INPS – Gestione Dipendenti pubblici. le. Rportiamo il testo integra- “Premessa: Come è noto l’art. 24 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ha portato sostanziali modifiche in materia di trattamenti pensionistici. In particolare, viene introdotto, per le anzianità maturate dall’1/1/2012 il calcolo secondo il sistema contributivo. Pertanto tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per il personale della Polizia di Stato, a decorrere dall’1/1/2012, che cessa dal servizio per raggiunti limiti d’età, la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. Inoltre giova altresì rammentare che, l’introduzione del sistema contributivo prorata a decorrere dal 1 gennaio 2012, per le figure professionali individuate dall’art. 27 del Decreto Legislativo 334/2000 (direttivi e dirigenti già in servizio al 25/6/1982) che alla data del 31/12/2011 erano destinatari del sistema retributivo, comporta l’applica zione del disposto del comma 4 del citato articolo 27 del Decreto Legislativo 334/2000 e non del successivo comma 5. In buona sostanza il personale di cui si tratta sarà destinatario dell’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni oltre all’applicazione del già citato articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/2005. Le modalità di applicazione di tali istituti sono state già illustrate dall’Istituto di Previdenza nella circolare n. 6 del 23/03/2005. L’Istituto di Previdenza ha fornito, nel corrente mese di settembre un aggiornamento dell’applicativo S7 a seguito dell’introduzione delle modifiche previdenziali introdotte dalla “Riforma Monti-Ferrero”. Tuttavia l’Istituto non ha previsto la gestione in via automatica di entrambi i benefici descritti. Per tali considerazioni e per assicurare la loro corretta attribuzione al personale destinatario si è provveduto a formulare apposita richiesta al fine di informare le sedi periferiche per una uniforme ap- plicazione degli istituti pensionistici in questione. In data 23/09/2013 l’INPS, con la nota che si allega, ha fornito le modalità operative per procedere ad una corretta applicazione dei benefici. A) Beneficio di cui all’art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 334/2000. Per l’attribuzione del beneficio, codesti Uffici Periferici avranno cura di indicare nella lettera di trasmissione del modello PA04 la seguente dicitura da utilizzare per il solo personale interessato che cessa per limiti di età: “Si rappresenta che l’interessato è destinatario del benefizio di cui all’art. 27 comma 4 del Decreto Legislativo 334/2000 e pertanto codesta Sede vorrà provvedere a determinare la quota contributiva applicando il coefficiente di trasformazione relativo al 65° anno di età così come riportato nella nota della Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici del 23/09/2013”. Ad ogni buon fine si riporta il testo della circolare n. 6/2005 al punto 7. 7. Benefici di cui all’articolo 27, comma 3, del Dlgs n. 334/2000 Come già indicato a paragrafo 3.1 della presente circolare, l’articolo 13 del Dlgs n. 334/2000 ha introdotto, nei confronti del personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (art. 27, commi 1 e 2 del Dlgs n. 334/2000). Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 2002, abbia titolo all’attribuzione di quattro scatti del 2,5 % calcolati sullo stipendio in godimento all’atto del pensionamento. Il trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacin quesimo anno di età, è riliquidato sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica ancora in servizio, con conseguente rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste dall’articolo 161 della legge n. 312/1980. Il beneficio dei quattro scatti, effettuato considerando la percentuale complessiva del 10% sulla voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non SEGUE A PAGINA 11 Segue / Circolare Inps sui ricorsi amministrativi SEGUE DA PAGINA 9 confermata prima dell’ingresso del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli archivi dell’Istituto. Qualora sprovvisti di PIN, tali utenti potranno richiederlo recandosi presso una Sede dell’Istituto che, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, provvederà a rilasciarlo. | NOVEMBRE 2013 | Per il rilascio del PIN agli avvocati, in particolare, le Sedi territoriali procederanno all’assegnazione del PIN previa: ricezione dell’allegato modulo di richiesta “RichiestaPINIndividuale.pdf”, compilato e sottoscritto da parte dell’interessato; ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine, o relativa autocertificazione sostitutiva; identificazione del soggetto richiedente; verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet degli Ordini Provinciali degli Avvocati. Ottenuto il PIN richiesto, gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo il percorso: – Servizio on line – per tipologia di utente – Cittadino – ricorsi on line. All’atto dell’inserimento del PIN per l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti. Anche per avvocati, Enti di patronato e intermediari è consultabile, nella sezione RiOL dei “servizi online”, il manuale di riferimento per l’applicazione e, per ulteriori informazioni, è sempre disponibile la funzione diretta di connessione con il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al nu- mero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Allegato modello richiesta Pin Avvocati Il Direttore Generale Nori Il nuovo Giornale Militari dei ■ 11 Circolare del Dipartimento P.S. / Contributivo pro rata Benefici previsti per il pensionamento di vecchiaia qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (art. 27, commi 1 e 2 del Dlgs n. 334/2000). Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 2002, abbia titolo all'attribuzione di quattro scatti del 2,5 % calcolati sullo stipendio in godimento all'atto del pensionamento. Il trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, è riliquidato sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica ancora in servizio, con conseguente rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste dall'articolo 161 della legge n. 312/1980. Il beneficio dei quattro scatti, effettuato considerando la percentuale complessiva del 10% sulla voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico già determinato. Si precisa, inoltre, che tali aumenti non vengono rivalutati in base all'adeguamento annuale della retribuzione diversamente da quanto avviene per i benefici di cui all'art. 4 del Dlgs n. 165/1997 (maggiorazione della base pensionabile). Si fa presente che nell'ipotesi in cui la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo (art. 27, comma 4, del Dlgs n. 334/2000), al montante contributivo individuale si applica il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età e si delle problematiche relative con il sistema contributivo opera l'incremento di cui all'art. 3, comma 7 del27, Dlgs n. 165/1997). (art. comma 4, del Dlgs n. alla concessione del beneficio SEGUE DA PAGINA 10 334/2000), al montante contri- si fornisce una dimostrazione rientra nella base pensionabicriteri che dovranno esseapplica il dei165/1997. B) Beneficio di cuibutivo all'art. individuale 3 comma 7 delsiDecreto Legislativo le, rappresenta una quota Perma l'attribuzione del beneficio, nella nota del 23/09/2013 l'INPS ha fornito le modalità operative corretta re seguiti per per unaunapuntuale coefficiente di trasformazione pensione che si aggiunge relativo al sessantacinquesimo compilazione dei riquadri prediapplicazione. Per una migliore visione delle problematiche relative alla concessione del beneficio si fornisce una dimostrazione dei all’importo del trattamento una puntuale nella S7per perlala di età compilazione e si opera l’increcriteri che dovranno essere seguiti per anno dei riquadri senti presenti nellaprocedura procedura S7 pensionistico determinato. delperModello di cui cura all’art. 3, comma compilazione delgià Modello PA04. Codestimento Uffici avranno di indicare, per tuttocompilazione il personale che cessa limiti di la seguente dicitura: Sietà,precisa, inoltre, che tali au- 7 del Dlgs n. 165/1997). PA04. Codesti Uffici avranno “Si rappresenta che l'interessato è destinatario del beneficio di cui all'art. 3 commacura 7 del Decreto Legislativo menti non vengono rivalutati di indicare, per165/1997 tutto il e pertanto si è provveduto a compilare il mod. PA04 con l'indicazione all'ultimo giorno di servizio dell'importo della in base all’adeguamento anBeneficio di cui all’art. B) che cessa limiti personale maggiorazione da attribuire, così come riportato nella nota della Direzione Centrale Previdenza Ufficio Iper Pensioni nuale della retribuzione 3 23/09/2013 comma 7che delsi allega”. Decreto Legi- di età, la seguente dicitura: dell'INPS Gestione DipendentidiverPubblici del samente da quanto avviene slativo 165/1997. “Si rappresenta che l’inteModalità operative per i benefici di cui all’art. 4 ressato è destinatario del bePer l’attribuzione del beneIn via preliminare, prima di procedere all'illustrazione delle modalità operative per l'indicazione del beneficio di cui del Dlgs n. 165/1997 (maggioneficio di all’art.destinatario 3 comma ficio, nellaoccorre nota del 23/09/2013 all'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997, rammentare che nei confronti delcui personale razione della base pensionabidel “contributivo pro-rata” dal 1/1/2012, l’INPS va inserito, colonna degli importi reali del programma il beneficio 7 del Decreto S7, Legislativo ha nella fornito le modalità dei sei di stipendio,che previsto dall'art. 4 del Decreto 165/1997, le modalità già illustrate la le). Siscatti fa presente nel165/1997 e pertanto si ècon provoperative perLegislativo una corretta ap-secondo circolare n. 333/H/N18Ter del 14/04/2011, che ad ogni buon fine si allega. l’ipotesi in cui la pensione sia plicazione. veduto a compilare il mod. liquidata in tutto o insi parte PA04 l’indicazione all’ulPercessazione una migliore visione L'esempio sotto riportato riferisce ad una dal servizio a decorrere dal con 1/12/2013, di un Ispettore 1) Si fa riferimento agli importi indicati nell’ultimo record relativo alla retribuzione annua: Superiore Sostituto Commissario che alla data del 31/12/1995 ha maturato un'anzianità utile superiore ad anni 18. 1) Si fa riferimento agli importi indicati nell'ultimo record relativo alla retribuzione annua: Importi Retribuzioni Importi Euro Lire Voce emolumento Accessoria +18% REALE VIRTUALE 13^ delle retribuzioni fisse e cont. NO NO ! 3.609,15 ! 0.00 Vacanza contrattuale 2010-2012 NO SI ! 180,00 ! 180,00 stipendio NO S ! 17.509,80 ! 17.509,80 r.i.a NO SI ! 1.127,99 ! 1.127,99 Indennità pensionabile NO NO ! 9.469,20 ! 9.469,20 Indennità integrativa speciale NO NO ! 6.495,48 ! 6.495,48 Incremento r.i.a. dl. 193/03 NO SI ! 45,06 ! 45,06 Benef. Per infermità l. 539/50 NO SI ! 425,76 ! 425,76 Assegno funzionale NO NO ! 3.531,00 ! 3.531,00 Art. 44 della l.668/86 NO SI ! 373,68 ! 373,68 Art.4 del d.leg.vo 165/97 NO NO ! 3.953,42 ! 0,00 Art. 3 del d.p.r. 147/90 NO SI ! 198,36 ! 198,36 Emolumento accessorio SI NO ! 10.000,00 ! 10.000,00 2) Si procede quindi alla determinazione della retribuzione effettiva, con le modalità previste dalla pro2) Si procede alla determinazione della retribuzione annua”) effettiva, con le modalità previste dalla procedura (copia cedura (copiaquindi retribuzione – deselezione “retribuzione retribuzione – deselezione “retribuzione annua”) Modalità operative In via preliminare, prima di procedere all’illustrazione delle modalità operative per l’indicazione del beneficio di cui all’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997, occorre rammentare che nei confronti del personale destinatario del “contributivo pro-rata” dal Importi Euro Lire +18% REALE VIRTUALE Vacanza contrattuale 2010-2012 NO Accessoria SI ! 165,00 ! 165,00 stipendio NO SI ! 16.050,65 ! 16.060,65 r.i.a NO SI !1.033,99 ! 1.033,99 Indennità pensionabile NO NO ! 8.680,10 ! 8.680,10 Indennità integrativa speciale NO NO ! 5.954,19 ! 5.954,19 Incremento r.i.a. dl. 193/03 NO SI ! 41,30 ! 41,30 Benef. Per infermità l. 539/50 NO SI ! 390,28 ! 390,28 Assegno funzionale NO NO ! 3.236,75 ! 3.236,75 Art. 44 l.668/86 NO SI ! 342,54 ! 342,54 Art.4 del d.leg.vo 165/97 NO NO ! 3.623,97 ! 0,00 Art. 3 del d.p.r. 147/90 NO SI ! 181,83 ! 181,83 13^ solo pensione NO NO ! 3.308,38 ! 0,00 Emolumento accessorio SI NO ! 9.166,67 ! 9.166,67 3) calcolare separatamente gli importi da sostituire nel record di cui al punto 2 nella colonna degli importi reali. In questa sede, così come indicato dall'INPS, nella nota dell'8/01/2013, non andrà considerato per il calcolo del cd moltiplicatore il beneficio dei sei scatti che, pertanto, non andrò modificato nell'importo già presente nel record di cui al punto 2. Il criterio da seguire è sotto riportato, con la precisazione che per la determinazione dell'importo della tredicesima di 1/1/2012, va inserito, nella colonna degli importi reali del programma S7, il beneficio dei sei scatti di stipendio, previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 165/1997, secondo le modalità già illustrate con la circolare n. 333/H/N18Ter del 14/04/2011, che ad ogni buon fine si allega. L’esempio sotto riportato si riferisce ad una cessazione dal servizio a decorrere dal 1/12/2013, di un Ispettore Superiore Sostituto Commissario che alla data del 31/12/1995 ha maturato un’anzianità utile superiore ad anni 18. 3) calcolare separatamente gli importi da sostituire nel record di cui al punto 2 nella colonna degli importi reali. In questa sede, così come indicato dall’INPS, nella nota dell’8/01/2013, non andrà considerato per il calcolo del cd moltiplicatore il beneficio dei sei scatti che, pertanto, non andrò modificato nell’importo già presente nel record di cui al punto 2. Il criterio da seguire è sotto riportato, con la precisazione che per la determinazione dell’importo della tredicesima di cui alla colonna B occorre non considerare il beneficio dei sei scatti. Emolumenti Vacanza cont. 20102012 Emolumenti Stipendio R.i.a. Indennità Vacanza cont. 2010pensionabile 2012 Indennità integrativa Stipendio special R.i.a. Incremento r.i.a. Dl A Retribuzione effettiva ultimo anno = ultimo record retribuzione su S7 B Retribuzione annua ultima = penultimo record S7 !165,00 A Retribuzione effettiva !16.050,65 ultimo anno = ultimo record retribuzione su !1.033,99 S7 !8.680,10 !165,00 !180,00 !900,00 !1065,00 B C D Retribuzione annua Art. 3 comma 7 Dlgs Totale da indicare !17.509,80 !87.549,00 !103.599,65 ultima = penultimo 165/1997 (5 volte) = sulla retribuzione record !1.127,99 Bx5 !5.639,95 effettiva ultimo S7 anno !6.673,94 = C+A !9.469,20 !47.346,00 !56.026,10 !180,00 !900,00 !1065,00 Emolumento Art. 44 l. 668/86 accessorio Art. 4 Dlgs 165/97 C Art. 3 comma 7 Dlgs 165/1997 (5 volte) = Bx5 D Totale da indicare sulla retribuzione effettiva ultimo anno = C+A !5.954,19 !16.050,65 !6.495,48 !17.509,80 !32.477,40 !87.549,00 !38.431,59 !103.599,65 !1.033,99 !41,30 !8.680,10 !390,28 !5.954,19 !3.236,75 !41,30 !342,54 !1.127,99 !45,06 !9.469,20 !425,76 !6.495,48 !3.531,00 !45,06 !373,68 !5.639,95 !225,30 !47.346,00 !2.128,80 !32.477,40 !17.655,00 !225,30 !1.868,40 !6.673,94 !266,60 !56.026,10 !2.519,08 !38.431,59 !20.891,75 !266,60 !2.210,94 !2.128,80 !991,80 !3.623,97 !2.519,08 !1.173,63 !16.398,47 !17.655,00 !50.000,00 !1.868,40 !19.706,85 !20.891,75 !59.166,67 !2.210,94 non rientra nel calcolo !52.636,02 !263.180,12 !198,36 !991,80 !3.623,97 !315.355,77 !1.173,63 193/03 Indennità pensionabile Benef. Per infermità l.539/50 Indennità integrativa special Assegno funzionale Incremento r.i.a. Dl Art. 44 l. 668/86 193/03 Art. 4 Dlgs 165/97 Benef. Per infermità Art. 3 dpr 147/90 l.539/50 13^ solo pensione Assegno funzionale !3.623,97 !390,28 !181,83 non rientra nel calcolo !425,76 !198,36 !3.308,38 !3.236,75 !9.166,67 !342,54 !3.279,69 !3.531,00 !10.000,00 !373,68 !3.623,97 !52.175,65 !181,83 Art. 3 dpr 147/90 Importi Retribuzioni Voce emolumento timo giorno di servizio dell’importo della maggiorazione da attribuire, così come riportato nella nota della Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici del 23/09/2013 che si allega”. 13^ soloilpensione !3.308,38 effettiva” del!3.279,69 4) Dopo calcolo sopra operato la “retribuzione record relativo dovrà!16.398,47 essere la seguente, così!19.706,85 come alla colonna D di cui al punto 3: Emolumento !9.166,67 !10.000,00 !50.000,00 !59.166,67 accessorio !263.180,12 4) Retribuzioni Dopo il calcolo !52.175,65 sopra operato!52.636,02 la “retribuzione effettiva” !315.355,77 del reImporti Importicosì Euro Lire cord relativo dovrà essere la seguente, come alla colonna D di cui 4) Dopo il calcolo sopra operato la “retribuzione effettiva” del record relativo dovrà essere la seguente, così come alla Voce emolumento VIRTUALE D di cui alcolonna punto 3:al punto 3: Accessoria +18% REALE Vacanza contrattuale 2010-2012 NO SI ! 1.065,00 ! 165,00 stipendioRetribuzioni Importi r.i.a NO SI ! 103.599,65 ! 16.050,65 NO SI ! 6.673,94 Importi Euro Lire ! 66.026,10 REALE ! 1.033,99 Indennità pensionabile NO Voce emolumento Accessoria Indennitàcontrattuale integrativa speciale Vacanza 2010-2012 NO NO Incremento r.i.a. dl. 193/03 NO stipendio NO NO +18% NO SI SI SI SI SI Benef. Per infermità l. 539/50 r.i.a Assegno funzionale Indennità pensionabile NO NO NO NO Art. 44 l.668/86 Indennità integrativa speciale Art.4 del d.leg.vo 165/97 Incremento r.i.a. dl. 193/03 NO NO NO NO Art. 3 del 147/90 Benef. Perd.p.r. infermità l. 539/50 13^ solo pensione Assegno funzionale NO NO NO NO Emolumento accessorio Art. 44 l.668/86 SI NO NO NO NO SI Art.4 del d.leg.vo 165/97 NO Art. 3 del d.p.r. 147/90 NO 13^ solo pensione Emolumento accessorio NO NO SI NO NO SI SI SI !! 38.431,59 1.065,00 !! 266,60 103.599,65 2.519,08 !! 6.673,94 20.891,75 !! 66.026,10 !! 2.210,94 38.431,59 !! 3.623,97 266,60 !! 1.173,63 2.519,08 !! 19.706,85 20.891,75 ! 8.680,10 VIRTUALE 5.954,19 !! 165,00 41,30 !! 16.050,65 390,28 !! 1.033,99 3.236,75 !! 8.680,10 !! 342,54 5.954,19 !! 0,00 41,30 !! 181,83 390,28 !! 59.166,67 2.210,94 !! 19,706,85 3.236,75 !! 9.166,67 342,54 NO ! 3.623,97 ! 0,00 SI ! 1.173,63 ! 181,83 NO NO ! 19.706,85 ! 19,706,85 SI NO ! 59.166,67 ! 9.166,67 | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 12 ■ Giornale Militari dei Il tour africano per promuovere armi italiane La portaerei Cavour diventa un caso l Gruppo Navale Cavour – costituito dalla fregata Bergamini, dalla nave di supporto logistico Etna, dal pattugliatore Borsini e dalla Portaerei Cavour – partirà il 13 novembre e tornerà in Patria il 7 aprile 2014. Il viaggio è chiamato “Sistema paese in movimento” e prevede “l’utilizzo della portaerei Cavour come spazio espositivo itinerante per la mostra dei propri prodotti da parte di alcune aziende italiane tra le quali: la Beretta, gruppo Ferretti, Blackshape, Ferrero, Federlegno Arredo, Elettronica, Intermarine, Mermec Group, Pirelli e Finmeccanica”. Il tour del gruppo navale italiano, nonostante le dichiarazioni dell’Ammiraglio De Giorgi il quale ha affermato che per il 70% la missione è a scopo umanitario, ha come obiettivo primario quello di promuovere i prodotti della cantieristica e della componentistica (armi, sistemi di navigazione ed elettronica) italiana nei ricchi Paesi del Golfo protagonisti di una massiccia corsa al riarmo. In quest’area del mondo l’export cantieristico italiano può decisamente migliorare le sue posizioni attualmente limitate alla vendita di 4 pattugliatori alla marina degli Emirati Arabi Uniti e 4 motovedette all’Iraq. Successivamente il gruppo navale italiano attraverserà nuovamente Hormuz spingendosi nell’Oceano Indiano per circumnavigare l’Africa. La Cavour farà tappa in 13 paesi africani e 7 del Golfo Persico, ovvero Jedda (Arabia Saudita), Gibuti (Gibuti), Abu Dhabi (E.A.U.), Mina Sulman (Barhein), Kuwait City (Kuwait), Doha (Qatar), Mascate (Oman), I | NOVEMBRE 2013 | Dubai (E.A.U.) e poi Mombasa (Kenya), Antseranana (Madagascar) e via via Maputo (Mozambico), Durban (Sudafrica), Cape Town (Sudafrica), Luanda (Angola), Pointe-Noire (Congo), Lagos (Nigeria), Tema (Ghana), Dakar (Senegal), Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria)”. Tra questi ben 12 sono definiti dall’Indice di democrazia dell’Economist come “Regimi autoritari” (Gibuti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Madagascar, Angola, Congo, Nigeria e Algeria), una buona parte di essi presenta livelli di spese militari tra i più alti al mondo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Oman, Angola, Marocco e Algeria) mentre in 8 il livello di sviluppo umano è tra i più bassi del mondo. L’iniziativa promossa dal Ministero della Difesa in collaborazione con altri ministeri mescola una serie di attività che per loro natura hanno finalità e caratteristiche differenti e che sarebbe opportuno continuare a tenere separate. Si fa leva sulla necessità della ripresa economica per favorire non tanto la piccola-media impresa bensì quelle aziende del settore militare in cui lo Stato ha il controllo di maggioranza e beneficia di ritorni diretti. Dall’altro, si promuovono le attività di un settore come quello dell’esportazione di armamenti che lo Stato, ai sensi della legislazione vigente, dovrebbe rigorosamente regolamentare invece che incoraggiare. In questo modo si utilizzano le esportazioni di armi per il rilancio dell’economia reale mentre se ne minimizzano le conseguenze, come se Il "tour" africano della portaerei Cavour diventa un caso, soprattutto per il silenzio del ministro della Difesa, Mario Mauro, davanti alle accuse mosse al governo da un'interrogazione dei parlamentari di Sel: la missione del gruppo navale guidato dalla Cavour sarebbe sostanzialmente un'operazione di promozione di armi di produzione italiana, una 'fiera' viaggiante, in cui esporre il "meglio" del made in Italy agli occhi delle autorità di 13 paesi africani e 7 del Golfo Persico. Il costo previsto della missione è di circa 20 milioni di euro (un giorno di navigazione della Cavour costa 200 mila euro) in parte a carico della Difesa (7 milioni) e in parte delle aziende partecipanti (i restanti 13 milioni). vendere armi fosse un’iniziativa equiparabile ad altre attività commerciali». Come dichiara l’ex Presidente della Commissione Difesa della Camera On. Accame “si sta assistendo sempre più alla privatizzazione della difesa, privatizzazione iniziata con la gestione La Russa”. L’onorevole continua “il gruppo navale che si appresta a salpare da Civitavecchia inaugura (forse) un’epoca delle esposizioni viaggianti del made in italy; dalle armi, agli arredamenti, alle barche di lusso....Purtroppo la spedizione è pagata con i soldi del contribuente italiano”. Il costo previsto della missione è di circa 20 milioni di euro (un giorno di navigazione della Cavour costa 200 mila euro) in parte a carico della Difesa (7 milioni) e in parte delle aziende partecipanti (i restanti 13 milioni). L’operazione, che prevede la partecipazione di organismi umanitari come Croce Rossa Italiana, Operazione Smile e Fondazione Francesca Rava, avrà anche delle ripercussioni sulla funzione delle organizzazioni non governative e sui loro rapporti con le Forze Armate. Mentre la divisione tra compiti delle FFAA e della coo- perazione dovrebbe rimanere chiara. Sel in un’interrogazione ha chiesto al Governo “se ritenga idoneo l’utilizzo di un gruppo navale della nostra flotta militare per scopi di natura commerciale, relativamente a prodotti di natura bellica; se il governo, in una fase come questa caratterizzata da considerevoli tagli alla spesa pubblica, ritenga corretta la scelta di utilizzare ingenti risorse del bilancio dello stato per un’iniziativa con tali caratteristiche; se si consideri legittima e opportuna la scelta di andare a vendere armamenti a paesi governati da regimi non democratici e/o con conflitti interni in corso, utilizzando peraltro strutture dello stato italiano; se il governo sia stato preventivamente messo a conoscenza di tale iniziativa e se abbia dato il suo assenso; se i ministri, per quanto di competenza, non ritengano di dover intervenire immediatamente per la cancellazione di questa crociera”. Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato che presenteranno un ordine del giorno nel corso dell’esame del decreto missioni, in discussione in Aula alla Camera, per chiedere la cancellazione della missione della portaerei Cavour. L’onorevole Scanu, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Difesa, ha chiesto ragione al Ministro Mauro del suo silenzio dato che qualche settimana fa, il PD aveva già chiesto chiarimenti in merito alla missione. Scanu dice che “non vorremmo prendere atto che il silenzio del ministro sia espressione di un certo snobbismo politico e della indisponibilità a riconoscere i poteri del parlamento”. Sempre più si chiede un coinvolgimento pieno Parlamento al fine di esaminare con attenzione questa iniziativa e in generale la politica difesa, lasciata per troppo tempo nelle sole mani del Governo o dei vertici militari, prima che passi direttamente nelle mani dell’industria militare…. Il Ministro della Difesa Mauro è intervenuto velocemente in Aula sulla questione, nel corso dell’esame del decreto sulle missioni all’estero, perdire che: “La missione non ha alcuno scopo di vendere sistemi d’arma italiani all’estero, assicurando la sua piena disponibilità al Parlamento a poter rispondere nei tempi, nei modi e nei luoghi ritenuti più idonei….” Aspettiamo fiduciosi!!! Laura Zeppa Il nuovo Giornale Militari dei ■ 13 Nota di Casadiritto Alloggi: il flop delle vendite …mentre continua la guerra agli utenti a potente macchina mediatica viene nuovamente messa in moto ed attivata da chi ha interesse nel prendere tempo e lasciare che tutto rimanga così com’è. Ci riferiamo a quanto è accaduto prima dell’approvazione del recente Ordine del Giorno CALIPARI ed altri, approvato poi con una formulazione significativamente modificata, pena il non impegno del Governo, che negli ordini del giorno, come noto, è determinante. CASADIRITTO ne rivela un ulteriore retroscena. Dopo la presentazione dell’O.d.G. con il dispositivo “...impegna il governo a non dare seguito agli Atti Amministrativi.....” È stato imposta una meno pregnante e più generica formulazione“...impegna il Governo a valutare l’opportunità di...”. Dietro questa nuova formulazione imposta all’Aula ed ai presentatori dell’O.d.G., c’è stato un gran lavorio. Primo fra tutti, il proseguimento da parte di alcuni ma importantissimi settori della Difesa, di continuare la vecchia linea, cioè quella di fornire informazioni nella sostanza molto lontane dalla realtà, per dimostrare quello che con la verità c’entra poco. Sarebbero stati presentati , come risultati ottimi, quelli derivanti dalle vendite, come al solito gli zelanti applicano la teoria dell’ammucchiata, vale a dire mettono assieme dati disomogenei fra di loro e poi si fa di conto. Ci riferiamo al dato fornito dalla Difesa, per le solite vie informative, poco prima dell’approvazione dell’O.d.G. nella riformulazione “lieve”, pena il non “impegno” se quella modifica non fosse stata apportata. Tale dato fornito, infatti accorpa adesioni all’acquisto della casa assieme al diritto di opzione dell’acquisto dell’usufrutto che tecnicamente sempre acquisto è, con la semplice differenza che l’usufrutto non prevede nessun passaggio di denaro, ma solo la continuazione di un pagamento mensile di una quota pari al 20% del reddito mensile. Aggregando i due casi, vendita e usufrutto, tendenziosamente si vuole mettere in evidenza il “buon andamento delle vendite” Tale vizietto già si era verificato in occasione del Comunicato n.53 del 19.12.2012, e stigmatizzato già da allora da CASADIRITTO, comunicato emesso dal “SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE” del Gabinetto Ministro, ove si affermava che “ il 65% ha aderito all’acquisto” (piena proprietà e diritto all’usufrutto). Mettendo assieme le capre con i cavoli, che, come noto non sono omologabili, ma si possono ambedue comprare. Una straordinaria e singolare versione di comunicazione al servizio del cittadino. Ora si ritorna sulla stessa falsariga poiché alla vigilia di quel voto sull’O.d.G. che voleva mettere in discussione i Decreti La Russa e Crosetto, si gioca L sulla memoria corta o meglio sulla non memoria. Da quando l’obiettivo 9 ha cominciato la sua attività, noi di CASADIRITTO cerchiamo di contrastarli. Adesso che CROSETTO e LA RUSSA non ci sono più ad esercitare il loro ruolo, la loro “ linea” rimasta nei posti chiave, persiste ancora con maggior vigore. E allora di fronte ai dati incredibili che girano nei Palazzi, che fanno raggiungere quote stratosferiche di vendita per contrastare anche in Parlamento chi cerca di sospendere e sostituire ex novo quei Decreti, i dati quelli veri, vengono ora aggiornati e forniti da CASADIRITTO, attraverso un contatto capillare e attendibile che CASADIRITTO è in grado diramare. Sui canoni Crosetto e la sua catastrofica opera monumentale spacciata per “Nuovo Corso” Il Grande Informatore Pubblico tace. Il silenzio è d’oro. Forse un pò di vergogna poteva manifestarla. Per CASADIRITTO snocciolare il dramma che sta provocando l’applicazione dei canoni Crosetto, viene riportato quasi giorno per giorno. Quello che si può affermare senza smentite è, che ad un disastro provocato alle famiglie dei militari in servizio e in quiescenza, costretti dal Decreto Crosetto ad un abbandono dell’alloggio, con la conseguente catastrofe socio-economica all’interno di ciascun nucleo familiare che si può immaginare, ne consegue un disastro economico (interessa?) per gli incassi della Difesa. Sulle vendite La Russa, parlano i dati, quelli veri, resi noti per la prima volta. Dati dell’informativa L’informativa azzarda un non meglio precisato 75%, dato che come abbiamo visto, verrebbe dato nella versione aggregata e quindi drogata, mettendo nello stesso calderone acquisto della proprietà con l’acquisto dell’usufrutto e non si sa cos’altro. Ci pare doveroso non dedicare alcun commento oltre a quello già cortesemente loro dedicato il giorno 2 gennaio 2013 DATI FORNITI DA CASADIRITTO, ALLA LUCE DEL SOLE, SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE Alle vendite, complessivamente sono interessate circa 1.500 alloggi abitati dei 3.022 alloggi messi in vendita. Andranno direttamente all’asta 1.522 alloggi già vuoti. Dei 1.500 abitati , finora sono state inviate circa 1.000 proposte da parte della Difesa. Di queste riportiamo i dati più significativi, finora rigorosamente censiti da CASADIRITTO su 716 proposte, che hanno ricevuto risposta, in quanto di tante località non è dato ancora censire il dato. Ne risulta quindi che su 716 (sui mille inviati) casi censiti e accertati da CASADIRITTO, in varie località dell’Italia Meridionale, Centrale e Settentrionale, un dato rilevantissimo di campionatura, con significativi dati concentrati su Roma, ne risulta che le proposte di acquisto inviate dalla Difesa, raccolgono il 31,84% di adesioni. Un clamoroso ed incredibile fallimento, cui ne dovranno rispondere politicamente gli autori, La Russa e suo staff, ma anche all’interno della Difesa, la folta ed ancora potente linea che ne ha proposto e condiviso le scelte. Per la Corte dei Conti offriamo un ulteriore elemento, dopo le sue osservazioni, già avanzate ai tempi della bozza di Decreto. Per il COCER , di cui apprezziamo il volenteroso apporto di alcuni singoli esponenti, diciamo che non c’è più tempo di litigare tra di loro. PREZIOSO MATERIALE PER LE COMMISSIONI DIFESA Questi dati sono la dimostrazione netta delle tesi , rivelatesi giuste da parte di chi prevedeva i negativi risultati e poi CITTA'/ENTE VIA N° ALLOGGI CHI COMPRA PERCENTUALE Rimini - EI Via Marecchiese 10 0 0% Rimini - AM Via Marecchiese 110 30 con ricorso 27,27% Ciampino - MM Via Mura dei Francesi 149 40 26,84% 98 53 54,08% Roma Ostia - AM Roma Montesacro - EI Via d'Ovidio 20 3 15% Roma Montesacro - EI Via E. Praga 15 1 6,66% Roma Montesacro - EI Via Cesareo 32 4 12,5% 35 15 42,85% Roma Rocca Priora - EI Roma - EI Via Luchino dal Verme 30 25 83,33% Taranto Via Magnaghi 40 4 10% Vicenza - AM 24 1 0,04% Spoleto - EI 6 0 0% Ghioggia 4 1 25% Albenga - EI 23 10 43% 16 2 12,5% Trieste - EI Via Dell'Ospitale Trieste - EI Via Rota Brescia - EI Via Longure 8 4 50% Brescia - EI Via Cucca 12 0 0% Como - EI Via Frigerio 8 2 25% Mestre - EI 7 0 0% Venezia Campalto - EI 2 0 0% San Martino Buonalbergo 16 9 56,25% Conegliano Veneto 9 0 0% solo asta Napoli - EI Via Rossetti 16 8 50% Napoli - EI Via Metastasio 18 14 77,77% Civitavecchia - EI Via Aquaroni 7 4 1 25% Civitavecchia - EI Via Aquaroni 8 4 1 25% di chi ha condotto una battaglia a favore delle famiglie militari in servizio e in pensione come CASADIRITTO contro quei Decreti ed un ammonimento contro frange inconsapevoli che chiedevano di vendere, vendere a qualsiasi costo pur in assenza evidentissima di qualsiasi parvenza di regola di vera tutela e di metodologia credibile nella formazione del prezzo. Ora, quelle famiglie che non hanno potuto acquistare per colpe ben definite, sanno chi ringraziare. Sarà utilissimo per le Commissioni Difesa Camera e Senato, utilizzare questo dato significativo per chiamare alle proprie responsabilità chi all’interno della Difesa ha ancora qualche giorno addietro, propagandato altri dati sulle vendite, totalmente campati in aria, forniti per giustificare la piena avversione della Difesa per cambiare il Decreto E’ ancora il caso di ricordare che ad ogni mancata vendita, corrisponde in gran parte dei casi, uno sfratto e sempre una vendita all’asta. Si profila all’orizzonte una immensa vendita all’asta, con migliaia di alloggi messi in vendita all’asta, ove i furbetti dentro e fuori l’Amministrazione, tenteranno di prendersi il bambino e gettare l’acqua sporca, Stiano pure poco tranquilli: CASADIRITTO sarà in grado di controllare passo, passo gli avventurieri di professione con pochi scrupoli e gli affaristi allo sbaraglio dell’ultima ora. CASADIRITTO comunque, non allenterà la presa.Ma sempre cercando l’interlocuzione con tutti, per primo il Parlamento e la Difesa. Altri, che sicuramente potrebbero far di meglio, si accomodino. Si facciano avanti, stiamo qui già aspettando. Il gran lavorio che il Parlamento sta tentando di attuare modificando i Decreti, è un segnale della nostra interlocuzione. Nessuno può credere che il riflesso continuo che suscita l’argomento all’interno delle Istituzioni, avviene per caso o perché è un argomento che di per se, attira grande attenzione. Siamo poche migliaia e lo sappiamo. Una goccia nel mare dei problemi in cui l’Italia è stata trascinata da altri avventurieri. Ma il nostro tema, seppure di nicchia, così come è stato tentato di risolvere all’interno della Difesa da parte di alcuni intrepidi e coraggiosi “obiettivisti” è uno scandalo. E come tale, in uno Stato di diritto, deve essere eliminato e rimosso. I dati che CASADIRITTO è in grado di divulgare, potranno aiutare tutte le persone perbene, dentro e fuori il Parlamento. LE CRUDE CIFRE DI UN FALLIMENTO ANNUNCIATO Campione: 716 proposte censite di acquisto; Accettate: con adesione di acquisto 228; Percentuale di adesione all’acquisto della piena proprietà 31,84%. Sergio Boncioli | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 14 ■ CIRCOLARI Giornale Militari dei Disposizioni di Persociv Sussidi per il personale civile della Difesa E’ STATA DIRAMATA DALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE LA CIRCOLARE M_D GCIV 0063639 DEL 23-10-2013 CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. NE RIPORTIAMO IL TESTO INTEGRALE: Premessa La finalità degli interventi assistenziali è quella di fornire ai dipendenti civili in servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari conviventi ovvero superstiti (purché titolari di trattamenti pensionistici di riversibilità) un ristoro economico in circostanze di difficoltà contingente - attraverso la parziale copertura delle spese sostenute e oggetto di valutazione - consentendo loro di affrancarsi dallo stato di necessità provocato da eventi straordinari e/o particolari. Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti di accesso e le modalità di determinazione dell’entità dei sussidi, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio. 1. Criteri generali re- golatori dell’attività assistenziale L’intervento assistenziale: 1) deve essere fondato su valida, regolare, documentata e tempestiva istanza del dipendente che può reperire il modello di domanda sul sito istituzionale www.persociv.difesa.it, nella sezione modulistica; 2) deve essere fondato sull’esistenza imprescindibile di un grave, comprovato e contingente stato di bisogno, non astrattamente presupposto ma concretamente accertato, provocato da eventi eccezionali e/o particolari per la loro rilevanza ed entità della spesa ad essi correlata. 3) deve coprire, parzialmente, sensibili ed indi- spensabili spese sostenute in dipendenza dell’evento; 4) non deve avere carattere generalizzato, risarcitorio e periodico; 5) non deve essere motivato da insufficienza del trattamento economico in godimento; 6) deve tenere conto degli interventi di natura economica effettuati da organismi mutualistici, assicurativi sia pubblici che privati. 2. Destinatari dell’assistenza 1) Il personale civile in servizio ed in quiescenza; 2) il coniuge convivente (compreso il convivente more uxorio) quale risultante dai registri anagrafici del comune di residenza, purché non siano erogate provvidenze da parte del proprio datore di lavoro; 3) i figli conviventi sprovvisti di mezzi propri di sostentamento; 4) i familiari superstiti di ex dipendenti, purché titolari di pensione di riversibilità. 3. Accertamento dello stato di bisogno e determinazione dell’entità del sussidio 1) Si considera sussistente lo stato di bisogno se risultano contestualmente soddisfatte le condizioni di seguito elencate: - il valore di ISEE del nucleo familiare non è superiore ad € 20.000,00; - per ogni scaglione di valori di ISEE la spesa sostenuta non è inferiore agli importi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente documento; 2) L’entità dell’intervento assistenziale è determinata applicando alla spesa sostenuta la percentuale di rimborso prevista nel citato prospetto. 4. Limiti di carattere generale 1) Gli interventi assistenziali riconosciuti allo stesso richiedente non possono superare il limite massimo di n. 3 nel quinquennio. 2) L’entità del sussidio non può superare il limite massimo di € 3.000,00. 3) I sussidi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti sul relativo capitolo di spesa del bilancio. 5. Tempestività e modalità di presentazione delle istanze 1) La domanda di sussidio deve essere inoltrata dall’interessato alla Direzione Generale per il Personale Civile tramite l’ente di appartenenza, il quale la trasmetterà sollecitamente unitamente ad una valutazione di massima della sussistenza dello stato di bisogno e della congruità della SEGUE A PAGINA 15 Nota del Comando Regione CC Marche Procedimenti disciplinari: trascuratezza nell’azione di comando Il Comando Legione Carabinieri “Marche”ha inviato ai Comandi Provinciali Carabinieri Dipendenti, al Reparto di Comando e ai Comandi di Compagnia e di Tenenza carabinieri dipendenti la seguente comunicazione. “1. L’equilibrato mantenimento della disciplina costituisce leva primaria e prioritaria dell’azione di comando di ogni livello ordinativo. Esso ha dirette conseguenze sull’efficacia del servizio istituzionale, sul benessere personale e sulla serenità organizzativa dei reparti. Un procedimento disciplinare tempestivo (l’incolpato deve percepire soluzione di continuità tra comportamento e sanzione), adeguato alle caratteristiche personali e professionali del militare ed aderente e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione di ricostruire la funzionalità rappresenta un elemento di formidabile tenuta per il reparto e per l’istruzione. 2. ho, tuttavia, avuto modo di rilevare sintomi di trascuratezza in tale comparto. Due esempi per tutti: il primo l’aver concluso senza provvedimenti alcuni procedimenti disciplinari di competenza, palesando minor rigore nella conduzione degli | NOVEMBRE 2013 | stessi e determinando la necessità di annullare taluni atti amministrativi: il secondo l’aver adottato un provvedimento senza essere competente, a seguito di trasferimento dell’interessato. 3. Premesso quanto sopra, nel quadro delle responsabilità e delle funzioni di direzione, di coordinamento e controllo delle attività disciplinari dei Comandi dipendenti, ferme restando le distinte competenze previste tale comparto, dispongo che, in relazione a ciascun procedimento disciplinare, codesti Comandi: mi informino preventivamente, per il tramite del Comandante Provinciale, sugli orientamento del tipo e della qualità della sanzione da infliggere eventualmente, nell’ottica di individuare possibili linee di azione condivise; pongano particolare attenzione nel rilevare le mancanze, qualificandole correttamente in relazione al comportamento tenuto e contestandole secondo normativa agli incolpati; forniscano le dettagliate motivazioni in ordine alle valutazioni effettuate sulle circostanze fornite a discolpa senza limitarsi soltanto al dare atto di aver vagliato le giustificazioni; al termine facciano tempestivamente pervenire a questo Ufficio Personale, direttamente e per conoscenza alla scala gerarchica, tutti gli atti del procedimento, anche in caso di mancata adozione di provvedimenti affinché possa valutare il profilo di legittimità di mia competenza ed eventualmente agire in autonomia evitando che l’Amministrazione possa soccombere in sede di possibile contenzioso, con conseguenze evidentemente negative anche sull’attività di Comando. Il livello gerarchico interessato per conoscenza farà pervenire nell’immediatezza ogni considerazione, qualora ritenuta necessaria/opportuna. 4. Confido nella massima collaborazione dei Comandanti Provinciali verso gli specifici obiettivi delineati, e si dovrà concretizzare in una azione di sensibilizzazione dei Comandi rispettivamente dipendenti, i quali possono in ogni momento avvalersi del diretto supporto tecnico giuridico del Capo Sezione Disciplina Contenzioso legionale anche in via preventiva”. Il nuovo Giornale Militari dei CONSULENZE ■ 15 Persociv: sussidi per il personale della Difesa SEGUE DA PAGINA 14 documentazione prodotta, entro 90 giorni dalla data dell’evento che ha determinato la necessità economica (tale data coincide con quella dell’ultimo documento di spesa prodotto). Se il richiedente è in quiescenza o è superstite di ex dipendente, entro lo stesso termine di scadenza, l’istanza deve essere trasmessa direttamente alla Direzione Generale per il Personale Civile. 2) Eccezionalmente, sono prese in considerazione anche le istanze prodotte oltre il termine di cui al punto precedente, comunque non oltre 180 giorni, ove emerga scarsa conoscenza dell’attività assistenziale svolta dall’Amministrazione. 3) Per le cure a lungo termine, che richiedono esborsi diluiti nel tempo, sono considerate valide ai fini assistenziali tutte le fatture di datazione compresa nei 12 mesi a ritroso a partire dalla data dell’ultimo documento di spesa. Tali fatture, inoltre, devono essere intervallate l‘una dall’altra da un periodo di tempo non superiore a 90 giorni. 4) La richiesta deve essere corredata di: - certificazione ISEE; - idonea documentazione probatoria attestante la spesa sostenuta che ha originato la richiesta di intervento assistenziale; - ulteriore idonea documentazione che risulti necessaria in relazione alle singole fattispecie. 6. Motivi che possono originare richieste di interventi assistenziali 1) Intervento di alta chirurgia o di particolare delicatezza e/o gravità, anche di natura estetica, qualora conseguente a grave incidente; 2) malattia che abbia comportato sensibili ed indispensabili spese; 3) cure ed interventi odontoiatrici ed ortodontici; 4) spese per acquisto di ausili visivi, auditivi e protesi in genere; 5) spese funebri, anche per il decesso di genitori e suoceri; 6) rapina, furto con scasso, con violenza o strappo; 7) calamità naturali, incendio; 8) altri motivi coerenti con la finalità enunciata in premessa. 7. Spese mediche 1) Rientrano in tali tipologie di spesa: a) gli interventi di alta chirurgia o di particolare delicatezza e/o gravità; b) le malattie che abbiano comportato sensibili ed indispensabili spese; c) le cure e gli interventi odontoiatrici ed ortodontici. 2) Per quanto riguarda le spese sostenute per prestazioni mediche (interventi chirurgici, controlli post intervento, terapie ecc.) fruite in strutture sanitarie distanti dal proprio domicilio, site sia nel territorio nazionale che all’estero, sono sussidiabili oltre alle spese di natura medica, anche quelle sostenute per il viaggio e l’alloggio per il paziente ed un accompagnatore. 3) Gli oneri sostenuti per la stessa esigenza sanitaria devono essere in linea di massima rappresentati a conclusione degli impegni di spesa. Qualora, però, la particolare necessità terapeutica del paziente comporti spese ripetute nel tempo e correlate allo stesso ciclo di cura, protratto per lungo periodo, sono esaminate, di volta in volta, richieste assistenziali motivate da ogni esborso effettuato. 4) Le spese sostenute per il pagamento dei tickets ovvero comprovate da scontrini farmaceutici provvisti di identificativo del paziente (codice fisca- le) sono sussidiabili soltanto se riconducibili, tramite certificazione del medico, a gravi e/o particolari patologie che richiedano continue analisi ed onerosi acquisti di medicinali. 8. Spese per l’acquisto di occhiali, protesi acustiche ed ortopediche 1) Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi visivi, auditivi ed ortopedici. 9. Spese funebri 1) Rientrano in tali tipologie di spesa: a) il servizio funebre; b) la concessione del loculo; c) la cremazione. 2) Per il personale civile deceduto in servizio, gli oneri documentati di natura funeraria devono essere diversi da quelli previsti dalla circolare prot. n. 2186 in data 4.02.2009 della disciolta Direzione Generale della Sanità Militare. 3) Le fatture relative alle spese sostenute devono essere intestate, necessariamente, al richiedente o ai componenti il nucleo familiare convivente dello stesso. 4) Il sussidio per tali spese può essere richiesto anche per il decesso di genitori e suoceri. 5) L’entità del sussidio è pari ad € 700,00 per il servizio funebre, € 600,00 per la concessione del loculo ed € 400,00 per la cremazione. 10. Rapina, furto con scasso, con violenza o strappo (escluso il furto di autovettura o su auto- vettura) 1) L’intervento assistenziale è riferito alla perdita di denaro contante e/o di beni non pignorabili a norma di legge (art. 514 c.p.c.) che risultino dalla denuncia presentata alle autorità di P.G.. 2) Per la perdita di denaro contante, fermi restando i requisiti previsti dal par. 3 per l’accertamento dello stato di bisogno, l’entità del sussidio è determinata applicando alla somma sottratta la percentuale di rimborso indicata nel sopracitato prospetto. 3) Per i beni di prima necessità non pignorabili l’entità del sussidio è commisurata alla spesa sostenuta per il riacquisto dei beni medesimi. 4) E’ prevista, inoltre, la sussidiabilità della spesa sostenuta per la riparazione della porta d’ingresso e di altri infissi danneggiati, previa esibizione dei documenti di spesa comprovanti le prestazioni rese. 11. Calamità naturali o incendio 1) L’intervento assistenziale è riferito alla spesa sostenuta per riacquistare i beni di prima necessità non pignorabili perduti (sempre che non sia prevista la corresponsione di analoghi benefici da parte di Enti Pubblici e di Società Assicuratrici). 12. Altri motivi 1) Motivi di carattere residuale, non compresi tra quelli tipici enumerati al par. 6 (numeri 1-7), coerenti con la finalità enunciata in premessa, saranno esaminati di vol- ta in volta alla luce dei criteri generali di intervento di cui al par. 1. L’Amministrazione della Difesa, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, effettua controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 commi 1, 2 e 3 del citato DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la documentazione con i relativi dati acquisiti necessari per la valutazione e concessione dell’assistenza, sarà raccolta e custodita presso il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile – 3° Reparto – 6^ Divisione – Servizio Assistenza e Benessere del Personale Roma e sarà utilizzata esclusivamente dall’Amministrazione della Difesa per la stretta finalità di trattazione della pratica. Le presenti disposizioni sostituiscono, limitatamente al personale civile, quelle di cui alle circolari prot. n. 2 in data 01/01/1985 e prot. n. 7330 in data 24/03/1997 adottate dalla disciolta Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale. IL DIRETTORE GENERALE (Dir. o dtt.ssa Enrica PRETI) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA Scaglioni di ISEE Spesa minima Percentuale rimborsabile della spesa 0 - 8.000,00 euro 800,00 euro 40% 8.000,01-10.000,00 euro 1.000,00 euro 35% 10.000,01 - 12.000,00 euro 1.200,00 euro 30% 12.000,01 - 14.000,00 euro 1.400,00 euro 25% 14.000,01 - 16.000,00 euro 1.600,00 euro 20% 16.000,01 - 18.000,00 euro 1.800,00 euro 15% 18.000,01 - 20.000,00 euro 2.000,00 euro 10 | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 16 ■ ANALISI Giornale Militari dei Elettorato passivo degli appartenenti alle Forze di Polizia artendo dall’assunto che la Costituzione garantisce gli stessi diritti a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, razza, religione e status, (art. 2 e 3) diamo per scontato che anche i cittadini in uniforme abbiano garantiti quelli politici alla stessa stregua di ogni cittadino italiano. L’art. 49 della Costituzione afferma che: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”, mentre l’art. 98 chiarisce che : “ Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.”. Questa ipotesi di riserva di legge non è stata mai attuata, almeno per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, anche se vi fu un progetto di legge che naufragò nel 1991 per mancata riproposizione parlamentare del decreto legge. Oggi i diritti politici del cittadino in uniforme, ovvero l’esercizio dei diritti politici del cittadino in uniforme, si dividono su due grandi direttrici, quella riguardante le Forze di Polizia e quella riguardante le Forze Armate. Veramente vi sarebbe una terza, quella dovuta alla duplice natura giuridica delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, cioè l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, i quali però ormai, secondo consolidata giurisprudenza e prassi, vedono i loro appartenenti soggetti, per l’elettorato passivo, alle stesse regole delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, etc.) e per l’elettorato attivo invece al C.O.M. (Codice dell’ordinamento militare) ed al T.U.R.O.M.(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare); insomma le solite cose alla così detta ”amatriciana”. In questo caso ci si occupa solo di un aspetto della questione e cioè quella relativa al diritto politico passivo degli appartenenti alle Forze di Polizia, comprese quelle a ordinamento militare. Questi sono soggetti, come altri appartenenti alla PA, a diritti e doveri, ovvero a diritti e obblighi connaturati agli effetti giuridici scaturenti da una eventuale candidatura ad una qualsiasi tornata P | NOVEMBRE 2013 | elettorale. Proprio perché la campagna elettorale è propedeutica all’eventuale elezione politica o politica amministrativa in caso di elezioni locali, ai sensi dell’articolo 81 c. 2 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (per intenderci quella sulla riforma della Polizia) la legge ammette un periodo di Aspettativa per campagna elettorale. Questo speciale riconoscimento prevede che gli appartenenti alle Forze di Polizia, candidati ad una qualsiasi tornata elettorale, siano posti giuridicamente in una situazione di congelamento della propria posizione lavorativa, con mantenimento però degli assegni per tutta la durata della candidatura, potendo liberamente svolgere attività politica e di propaganda, con limitazioni solo di natura ambientale, nel senso che è da escludere che questa attività politica possa essere svolta nell’ambito del servizio e quindi possibile solo al di fuori degli uffici e in abito civile. Una volta eletto si prospettano al personale delle FF PP delle situazioni giuridiche di favore, e ovviamente di distinzione rispetto alla propria professione, per evitare un conflitto d’interesse dovuto al doppio incarico di natura pubblicistica e amministrativa. Per tale motivo, a richiesta dell’interessato, è possibile all’Amministrazione dell’appartenente alle FF PP eletto, e per esempio a quello appartenente alla Polizia di Stato, di concedere, ai sensi dell’articolo 53 c. 3 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, un’ Aspettativa per mandato amministrativo per tutta la durata del mandato. Questo tipo di aspettativa, rivista sotto il profilo economico a seguito dell’abrogazione dell’articolo 3 della legge 12 dicembre 1966 nr. 1078, richiamato dall’art. 53 del DPR 335/1982, ad opera dell’articolo 28 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, afferente la nuova disciplina in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, prevede, per tutti i lavoratori del comparto sicurezza, che il suddetto beneficio, ottenuto a domanda, è da intendersi a titolo non retributivo, con il solo rimborso e attribuzione di indennità previste dalla legge cui sopra, considerando i periodi di aspettativa come servizio effettivamente prestato. Dunque occorre che l’appartenente alle FF PP, in occasione di richiesta di aspettativa politico – amministrativa, prima di optare per tale forma di beneficio faccia due calcoli di natura economica, perché nella maggior parte dei casi le indennità per i mandati elettorali incominciano ad essere perequativi delle enormi disparità tra queste e lo stipendio percepito per il proprio servizio, solo con un’elezione alle amministrative regionali. Nel qual caso il soggetto appena eletto non si avvalesse dell’aspettativa senza retribuzione, perché la ritiene non congrua economicamente per la sua sussistenza, la legge gli permette di avvalersi invece dell’istituto dei Permessi per l’espletamento del mandato che gli consentono di assentarsi, qui invece, con la copertura stipendiale totale per il tempo necessario all’espletamento del mandato, con l’attribuzione degli assegni, indennità di carattere speciale, ma soprattutto, e di notevole interesse, con la retribuzione degli emolumenti straordinari. Un’ultima disciplina favorevole all’esercizio del diritto politico dei professionisti del comparto sicurezza è quella molto dibattuta e prevista dall’art. 78 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ovvero il Diritto all’avvicinamento per il lavoratore dipendente amministratore pubblico. Detto articolo pone due questioni sotto il profilo della tutela giuridica dell’esercizio del diritto all’elettorato passivo che della corretta e buona amministrazione e cioè: la prima, che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti in un’amministrazione locale, durante l’espletamento del loro mandato amministrativo, non possono essere trasferiti, se non previo consenso degli stessi, norma che configge con il contenuto di quella prevista dall’art. 81 secondo comma legge n. 121/1981 e specificatamente per gli appartenenti alla Polizia di Stato anche dall’articolo 53, primo comma del D.P.R. 24.4.1982 n. 335, come meglio si indicherà da qui a breve; la seconda, che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti in un’amministrazione locale distante dalla sede di servizio, possano richiedere l’avvicinamento alla sede amministrativa dove sono stati eletti e per cui hanno attribuito il mandato amministrativo. Questo secondo diritto presenta caratteristiche di priorità a cui il datore di lavoro non può sottrarsi, seppur è bene qui precisare però che la giurisprudenza, anche di recente (Consiglio di Stato, Sez, IV, n. 03865/2012 del 2 luglio 2012) ha riconosciuto una natura non proprio di diritto soggettivo al trasferimento per l’esercizio del mandato politico, evidenziando al contempo che, seppur la legge non lo prevede, il trasferimento a domanda dell’interessato deve avvenire nel rispetto generale del bilanciamento degli interessi anche del datore di lavoro, soprattutto di quelli di natura economici e organizzativi e dunque a maggior ragione se emerge un interesse pubblico connesso ad attività soggettive di espletamento di funzioni pubbliche ( Consiglio Stato , sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638). Per finire, oltre a queste note altamente positive, rispetto all’esercizio passivo del proprio diritto in materia politica per gli appartenenti alle FF PP, vi è una nota dolente, prima solamente accennata, che, contraddittoriamente a quanto espresso in linea di principio e di dritto ai sensi dell’art. 78 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”e prevista ai sensi dell’art. 81 c. 2° della legge n. 121/1981, obbliga gli appartenenti alle FF PP alla fine a non poter prestare servizio nella giurisdizione della circoscrizione in cui sono stati eletti. Paradossalmente il medesimo articolo prevede, ed è bene che tutti gli operatori del comparto sicurezza ne siano a conoscenza, che, anche in caso di esito negativo della tornata elettorale, non potranno espletare servizio per tre anni nella giurisdizione del collegio ove si sono presentati come candidati! Peraltro il provvedimento è ormai del tutto automatico e avviene d’ufficio senza possibilità alcuna di dubbio, tenuto anche conto della consolidata pronuncia giurisprudenziale in materia, tanto che il provvedimento di trasferimento ad altra sede (pensate a colui che si candida alle regionali a quali conseguenze si espone) è avviato automaticamente dallo stesso momento in cui si notifica alla propria amministrazione la candidatura alla tornata elettorale. Pubblicato da Carmelo Cataldi Il nuovo Giornale Militari dei RAPPRESENTANZA MILITARE ■ 17 SIAP: riforma della rappresentanza e funzione pubblica dei sindacati corporativa. Lo Stato democratico non si sovrappone mai all’interesse collettivo e pubblico tutelato dal sindacato se mai, lo favorisce in nome delle libertà fissate nei principi costituzionali. La gravità della crisi che attanaglia i settori produttivi è pari alla crisi di sistema che ha reso ingovernabile il nostro Paese e la pressoché totale delegittimazione della politica, ha portato i gruppi dirigenti a cercare nuovi equilibri, forse un nuovo sistema politico ormai da tutti reclamato a gran voce. Queste difficili condizioni in cui versa il Paese portano all’ineludibile esigenza di coinvolgere direttamente, meglio, rendere sempre più protagonisti i sindacati nei futuri scenari dove si giocano i destini e le scelte di politica economica e dei redditi. Lo strumento più importante di confronto anche in questa fase, resta la concertazione, il sindacato è chiamato a partecipare alla gestione anche d’attività riguardanti gli Enti Pubblici; è il caso Requisiti di continuità Legge 104: comunicato del Cocer Finanza Con il RDM n. 318791/13 in data 05 novembre 2013 il Comando Generale, nelle more dell’emanazione di apposite e precise direttive volte a rivisitare le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla mobilità del personale e nella Circolare n. 120000 sulle assenze del personale, ha sostanzialmente recepito le osservazioni mosse in più occasioni da questo Consiglio e confortate dalla giurisprudenza consolidata in relazione alle modifiche intervenute sulla normativa relativa ai permessi ed all’assistenza a persone con handicap gravi. Più nel dettaglio, l’Organo di Vertice ha considerato non più “attuali” i requisiti di“continuità” ed “esclusività”, ovvero ha ritenuto le modifiche intervenute sull’art. 33 della legge n. 104/1992 per effetto dell’art. 24 della legge n. 183/2010 applicabili anche al personale della Guardia di Finanza. Con il RDM n. 318814/2013 in data 05 novembre 2013 il Comando Generale ha rappresentato: - di aver elaborato un nuovo Piano degli Impieghi che sarà sperimentato per l’anno 2014 per il solo personale che aspira a essere trasferito nella regione Sicilia; della partecipazione agli enti previdenziali, esprime pareri obbligatori nei procedimenti per la formazione d’atti amministrativi complessi, su temi d’assoluta rilevanza come: cassa integrazione, politiche previdenziali e del lavoro o, dei redditi e delle tariffe. Nel caso della Polizia di Stato, partecipa all’organizzazione degli uffici centrali e periferici o, degli enti d’assistenza. La partecipazione del sindacato di polizia in tema di funzione legislativa, si sviluppa attraverso forme di consultazione e ascolto, incidenter tantum , come le audizioni parlamentari; per quella giudiziaria, come previsto per il rito del lavoro, la legge prevede che il sindacato possa rendere osservazioni, informazioni orali o scritte su istanza di parte o su richiesta del giudice, come sancito dal C.P.C. ex art, 421 e 425. Si può dunque affermare che, mentre gli accordi interconfederali hanno la funzione di regolare esclusivamente alcuni istituti strategici, è il caso appunto delle forme di rappresentanza partecipativa, diversamente nel livello di categoria professionale sono stipulati CCNL che contengono una più puntuale disciplina del rapporto di lavoro. Alla contrattazione decentrata è demandata la responsabilità di risolvere e disciplinare i problemi del personale dei vari uffici, reparti o specialità dislocati sul territorio, detta contrattazione ha una funzione meramente integrativa della disciplina giuridica su cui si regge la contrattazione nazionale. Le novità introdotte nel sistema delle relazioni sindacali dall’accordo interconfederale, sono altresì un’occasione utile per intervenire ed eliminare quelle che si possono - di aver differito, anche sulla base di quanto sottolineato da questo Consiglio, il periodo di utile alla presentazione delle domande all’arco temporale 09 – 19 dicembre 2013, al fine di consentire la massima partecipazione. A tal riguardo, il Consiglio si riserva di approfondire la materia dopo aver analizzato il testo del piano di impieghi 2014 e gli esiti della procedura sperimentale riservata al personale che aspira ad essere trasferito nella regione Sicilia. Comunicato sede Assodipro Marche Dalla data odierna la Sezione Marche di Assodipro, grazie ai locali concessi in comodato dalla Amm.ne Comunale, torna operativa presso la nuova sede ubicata in C.da S. Girio 17 di Potenza Picena (MC). Restano invariate le utenze tel/fax (0733/672644) e di p.e. [email protected] nonché gli orari di apertura settimanali come di seguito: LUNEDIMERCOLEDI- VENERDI’ dalle 16.00 alle 19.30. A.S.D.P. Marche Il Presidente Pasquale Capasso Potenza Picena 05.11.2013 definire patologie degenerative del confronto, non escluso il proliferare di micro - sigle che, oggettivamente e da tempo, stanno minando le istanze, le conquiste e la credibilità del movimento sindacale dei poliziotti. Il S.I.A.P. ritiene indifferibile e necessario, aprire un confronto con il Governo e l’Amministrazione sulla riforma delle regole della rappresentanza sindacale nella Polizia di Stato e nel Comparto Sicurezza. La responsabilità del complesso ruolo e delle funzioni esercitate oggi dal Sindacato a tutela dei Poliziotti o dei lavoratori, non possono consentire improvvisazioni di sorta ad alcuno. Il Segretario Generale Giuseppe TIANI Il nuovo Il 31 maggio scorso è stato sottoscritto un accordo interconfederale, definito storico, tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che ha creato le condizioni per porre fine alla lunga stagione di divisioni del sindacato confederale. L’accordo sulla delicatissima materia della democrazia partecipativa è un punto di svolta nella regolazione dei rapporti tra le parti e integra il quadro di regole disegnato dall’accordo del 28 giugno 2011. Misurare la rappresentanza significa determinare il “peso” sindacale e selezionare le delegazioni che possono sedere ai tavoli contrattuali. E’ innegabile, la rilevanza e la complessità degli interessi di cui il sindacato è portatore, la progressiva estensione del suo campo d’azione, l’accresciuta forza politica e sociale, hanno dato un diverso e nuovo ruolo al sindacato moderno, attraverso la partecipazione diretta a pubbliche funzioni, certamente non paragonabile a quella che fu l’esperienza Giornale Militari dei Direttore Responsabile ANTONELLA MANOTTI AUTORIZZ. TRIB. DI ROMA N. 428 DEL 7/08/1996 ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Palestro 78 - 00185 Roma Tel/Fax 06/44360432 Abb. annuo Euro 59,00 Copie arretrate Euro 3,00 Concessionaria di pubblicità in esclusiva: PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi 00128 Roma Stampa FOTOLITO Moggio STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM) [email protected] tel. 0774/381922 - 382426 Fax 0774/509504 | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 18 ■ ANALISI Giornale Militari dei CONSULENZE Una tantum militari in ausiliaria Desidererei sapere se i militari in ausiliaria, come il sottoscritto, possono beneficiare dell’assegno “una tantum” stabilito per il personale in servizio che per quest’anno dovrebbe essere del 47% sugli automatismi stipendiali. No, detto beneficio viene corrisposto senza ulteriore sviluppo ai fini stipendiali e/o pensionistici a parziale copertura del blocco degli automatismi stipendiali, pertanto, non può essere corrisposto ai fini di quiescenza e/o dell’ausiliaria. Riammissione in servizio Nell’ambito del comparto ministeri, l’istituto della riammissione in servizio – ex art. 132 del Dpr 3/1957 – del dipendente cessato dal servizio per dimissioni volontarie o per giusta causa deve ritenersi vigente e applicabile? In base a quali criteri discrezionali l’amministrazione può negare o accogliere la riammissione in servizio? L’istituto della riammissione in servizio è rimasto in vigore sia per il personale contrattualizzato degli enti locali che per il personale dello Stato (articolo 60 del Dpr 335/1982, articolo 132 del testo unico, Dpr 3/1997). Non essendo abrogata la norma, rimane codificato dal citato articolo 132 l’ambito di applicazione e cioè, in caso di dimissioni, collocamento a riposo, decadenza ai sensi delle lettere be c dell’articolo 127 dello stesso testo unico. Secondo questa casistica, pertanto, non dovrebbe rientrare nella riammissione l’ipotesi della decadenza per “giusta causa”, anche se tale tipologia, essendo introdotta con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, andrà interpretata secondo la più recente giurisprudenza. Su questo versante si deve annotare l’indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa, che ha definito l’applicazione di una mera facoltà della pubblica amministrazione, soggetta a valutazione ampiamente discrezionale riguardante le ragioni organizzative e di servizio, dovendo prevalere l’interesse pubblico rispetto alla positiva soggettiva dell’interessato, il quale, pertanto, non può vantare un diritto soggettivo in merito (sul punto, Tar Lazio, n. 7201 del 21 agosto 2012). Tuttavia, poiché la decisione dell’eventuale diniego dell’istanza di riammissione è soggetta a impugnazione in relazione ai profili di illegittimità deducibili in sede di ricorso giurisprudenziale (violazione di legge, disparità di trattamento, eccesso | NOVEMBRE 2013 | di potere), la motivazione del provvedimento dovrà essere congruamente motivata (Consiglio di Stato, sezione terza, n. 3390 del 23 aprile 2013) e non ridursi a mera dichiarazione “di stile”. Legge 104 e obbligo di visita medica Sono beneficiario di causa di servizio ascritta alla quarta categoria, tabella A, e assegnatario di pensione privilegiata ordinaria. Ai sensi dell’articolo, comma 5, della legge 488/1998, “i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi ed effetti dell’articolo 3 della legge 104/1992 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della legge citata. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici”. Si chiede se avendo la causa di servizio citata, con pensione privilegiata ordinaria, si ha diritto a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 senza ulteriori visite sanitarie? Si ritiene che, per avere diritto a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, dovrà sottoporsi alla visita medica prevista dall’articolo 4 della citata legge, in quanto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la categoria di pensione privilegiata che gli è stata assegnata (la quarta) non è sufficiente a sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni ASL competenti, prevista dal citato articolo 4. Infatti, per espressa previsione normativa dell’articolo 38, comma 5, della legge 488/1998, soltanto i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di super-invalidità) sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’attestato di pensione rilasciato dal ministero del Tesoro (modello 699, o la copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni ASL. Dunque, per estendere alle persone affette da infermità ascritte alle altre categorie della tabella A del DPR 915/1978 lo stesso trattamento, come da sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, occorre un intervento di carattere legislativo. Pertanto, a eccezione di quanto disposto dal citato articolo 38, comma 5, della legge 48871998, negli altri casi di beneficio di pensione privilegiata relativa alle altre categorie di pensione sarà necessario sottoporsi alla visita medica prevista dall’articolo 4 della legge 104/1992, in quanto la concessione dei due “istituti” (riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, e relativa concessione della pensione privilegiata, e riconoscimento della situazione di handicap) avvengono sulla base di visite mediche effettuate da differenti organi sanitari per finalità diverse. Infatti, il procedimento della concessione della pensione privilegiata avviene mediante l’accertamento medico da parte delle commissioni mediche ospedaliere, cui segue il parere tecnico della commissione di verifiche delle cause di servizio, mentre il riconoscimento della situazione di handicap avviene a cura delle apposite commissioni Asl, che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, sono integrate da un medico dell’Inps.(l’esperto risponde S24) Condominio Manutenzione del tetto Come viene suddivisa la spesa per la manutenzione di un pezzo di tetto? Si può modificare la tabella millesimale per il riparto spese scale (articolo 1124 del Codice Civile)? Salva diversa disposizione degli atti di acquisto e del regolamento condominiale contrattuale, il tetto è presunto come parte comune, a norma dell’articolo 1117 del Codice Civile. Conseguentemente, ove il regolamento condominiale contrattuale non disponga diversamente, la spesa di manutenzione del tetto – che copra indistintamente le proprietà esclusive – dev’essere ripartita tra tutti i condomini, a norma dell’articolo 1123, primo comma, del Codice Civile, per il quale “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà millesimale di ciascuno”. La tabella millesimale per il riparto delle spese delle scale può essere modificata solo con l’unanimità dei consensi, a mezzo di delibera assembleare o di convenzione dei condomini all’unanimità. In particolare, a seguito della riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013), la modifica delle tabelle millesimali deve avvenire all’unanimità, salvo il caso di errore o che, per incremento delle superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari, sia alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare, anche di un solo condominio (articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In tal caso, per la modifica è sufficiente la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (maggioranza degli intervenuti, oltre ai 500 millesimi). La disposizione si applica anche alle tabelle di gestione, a norma dell’ultimo comma del citato articolo 69. Il nuovo Giornale Militari dei GIURISPRUDENZA ■ 19 Tribunale di Palermo Il blocco della perequazione sulle pensioni è anticostituzionale La sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Questa sentenza è un monito al Governo Letta/Alfano che sta per imboccare la via perdente del prelievo sulle pensioni già bocciato dalla Consulta con la sentenza 116/2013 e del diniego per tre anni della perequazione delle pensioni superiori ai 3mila euro lordi (1800 netti) al mese. Proprio mentre la legge di stabilità 2014 sta per arrivare al giro di boa in Senato, con la presentazione del testo dei circa 3mila emendamenti che sono andati a completarlo in esame, viene giudicato incostituzionale uno dei capitoli più importanti per l’area welfare. Il blocco delle indicizzazioni, nucleo della nuova legge di bilancio attorno a cui ruotano le novità sul welfare, è illegittimo: così ha sentenziato il tribunale del Lavoro di Palermo. il Tribunale, con ordinanza del 6 novembre 2013 della Sezione Lavoro, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il biennio 2012/2013, previsto dal comma 25, dell’art. 24, D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e ha ordinato la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.. “Tale principio - scrivono i giudici - ha portato più volte la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità di disposizioni che non contenevano alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del valore delle prestazioni da loro erogate”. Così la corte siciliana ha ricordato le bocciature della Consulta sulle linee dei governi Berlusconi e Monti, i quali, prima di Letta, hanno tirato il freno all’indicizzazione. A fronte di ciò, l’atteggiamento dell’esecutivo sarebbe ancor più da censurare nella misura in cui “non ha tenuto conto del monito della Corte Costituzionale sopra enunciato e ciò tanto più che il blocco della perequazione automatica produce i suoi effetti in modo permanente, non essendo prevista alcuna forma di recupero negli anni successivi”. A parere della corte siciliana, sarebbero tre gli articoli della Costituzione violati: 36, 38 e 53, poiché non viene rispettata la conservazione nel tempo del valore della pensione, viene alterato il principio di eguaglianza, oltre a quello di ragionevolezza nel potere di imposizione. “In attesa del pronunciamento della Consulta segnaliamo, peraltro, che nei primi mesi del prossimo anno sono fissate anche le udienze per le altre iniziative giudiziarie “pilota” promosse sulla medesima questione presso i Tribunali di Avellino, Terni, Vicenza e Modena”. Questo il testo della sentenza: TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO XXXXXX omississ <<Preliminarmente giova ricordare che nella scel- ta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalità, atteso che il combinato disposto dell’art. 36 e 38 Cost, impone il raggiungimento del fine (I’adeguamento delle pensioni all’incremento del costo della vita), senza imporre una particolare modalità attuativa del principio indicato. Tuttavia, sebbene non esista un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, il legislatore è tenuto ad individuare meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita. Tale principio ha portato più volte la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità di disposizioni che non contenevano alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del valore delle prestazioni da loro erogate. Esemplificativamente può essere ricordata la vicenda relativa alla rivalutazione dei contributi versati ai fini dell’assicurazione facoltativa per I’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione alla quale non era previsto alcun criterio di adeguamento del valore della contribuzione versata dall’ 1 gennaio 1948 in poi all’Incremento del costo della vita. In tale ipotesi venne dichiarata l’illegittimità della disposizione in quanto l’omessa previsione di tale meccanismo rende- va ineffettiva la norma stessa (cfr. Corte Cost. 21 marzo 1989, n .141). Ancora più significativo è quanto deciso dal Giudice delle leggi a proposito della disciplina relativa all’indennità di disoccupazione ordinaria. A tale proposito la Corte ha osservato come “la norma Impugnata mira a dare attuazione all’art. 38 Cost., il quale riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria” (ma il principio non muta nel caso della tutela della vecchiaia). La protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall’art. 2 Cost. Ora non può ritenersi rispondente ai richiamati principi costituzionali una norma che, come quella impugnata, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma di danaro (indennità) quell’apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita che è il contenuto della protezione costituzionale in argomento, non stabilisca, di fronte al fenomeno in atto della diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare anche in prospettiva temporale l’adeguatezza nei sensi suindicati dell’indennità” (cfr. Corte Costo 27 aprile 1988, n. 497). Ancora è stato sostenuto che “il perdurante necessario rispetto dei principi di suffi- cienza e di adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (. .. ) Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti deIl’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione” (cfr. Corte Cost, 23 gennaio 2004, n.30). Tale meccanismo è stato individuato nel sistema della perequazione automatica delle pensioni, introdotto con I’art. 18 della legge n. 153/1969. Nonostante iI suddetto pronunciamento della Corte Costituzionale, il legislatore (successivamente all’entrata in vigore degli artt. 16 l. n.843/1978, 2 d.l. n.348/1992, convertito in L n. 438/1992 e 59, comma 13, L n. 449/1997, che hanno previsto la sospensione del meccanismo rivalutativo rispettivamente per gli anni 1979, 1993 e 1998) con SEGUE A PAGINA 20 | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 20 ■ GIURISPRUDENZA Perequazione delle pensioni: per il Tribunale di Palermo è anticostituzionale SEGUE DA PAGINA 19 la legge 24.12.2007 n. 247 ha nuovamente imposto un ulteriore blocco della perequazione automatica, questa volta per l’anno 2008, dei trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS e precisamente quelli di importo superiore a 3542,88 euro. La Corte, con sentenza n.316 del 3 novembre 2010, pur dichiarando la norma costituzionale, in quanto la mancata perequazione per un solo anno sulle pensioni di importo più elevato non incide sull’adeguatezza delle stesse, ha avvertito che “la frequente reiterazione di misure intese a” paralizzare il meccanismo perequativo “esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. perché le pensioni. sia pure di maggiore consistenza potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”. La Consulta, quindi, ha ritenuto il blocco della perequazione automatica sulle pensioni di rilevante importo conforme ai dettami della Corte purché non divenga un meccanismo costantemente reiterato. In altre parole, se è vero che la Corte costituzionale ha affermato che l’intervento sporadico del legislatore rivolto a contenere o sopprimere per un breve periodo la rivalutazione dei trattamenti pensionistici medio/alti non viola i predetti principi costituzionali, è altrettanto vero che tali affermazioni sono state bilanciate dalla considerazione che, al contrario, non é consentita la reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo. II comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, conver- | NOVEMBRE 2013 | tito con modificazioni in legge n. 214/2011, ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica innovando su quella precedente. Stabilisce la norma: «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spellante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3, dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modiflcazioni e integrazioni, è abrogato». Con tale disposizione, quindi, non solo per le pensioni elevate ma anche per quelle di importo lordo superiore a 1405 euro mensili è stata abolita qualsiasi forma di perequazione e ciò non più solo per un anno (come era avvenuto per i “blocchi” rivalutativi precedenti) ma per due anni consecutivi (2012 e 2013). Appare evidente che il legislatore non ha tenuto conto del monito della Corte Costituzionale sopra enunciato e ciò tanto più che il blocco della perequazione automatica produce i suoi effetti in modo permanente, non essendo prevista alcuna forma di recupero negli anni successivi. Osservazioni più specifiche, poi, possono proporsi in riferimento alla violazione degli artt. 3, 36 comma l, 38 comma 2, e 53 della Costituzione, nonché del combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38 Cost., in quanto il “blocco” della perequazione viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della prestazione previdenziale e di conservazione del trattamento pensionistico, nonché quello di universalità della imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di non discriminazione ed uguaglianza ai fini dell’imposizione e di parità del prelievo a parità del presupposto di imposta, di cui al combinato disposto degli artt. 3,23 e 53 Cost. In particolare, si assumono violati: a)il principio di cui all’art. 38, comma 2, Cost., perché la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza. b)Il principio di cui all’art. 36, comma 1, Cost., poiché la mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa; c) Il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati; d) Il principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost., nonché quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione, di ragionevolezza nel- l’esercizio del potere di imposizione, nonché il principio della parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli art. 3, 23 e 53 Cost., perché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configura quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti (poiché lo Stato non ha alcun titolo a modificare i trattamenti economici di cui non è parte), collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (cfr. ex plurimis, Corte Cost. nn. 223/2012, 141/2009,335/2008,334/2006 , 73/2005). In proposito va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 223/2012), se “l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile conflitto di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano. Tuttavia è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l’ordinamento costituzionale…”. Nel caso di specie. pure considerando la discrezionalità legislativa in materia, la norma in questione viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante, data l’imposizione di misure (non più considerabili transitorie ed eccezionali) incidenti in modo drastico sul trattamento pensionistico solo di alcuni soggetti. La questione di costituzionalità delle norme indi- Giornale Militari dei cate appare quindi rilevante poiché dalla relativa decisione dipende l’accoglimento o il rigetto della domanda non manifestamente infondata alla luce delle considerazioni suesposte. P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1,38 comma 2, e 53 Cost., nonché con il combinato disposto degli art 3, 36 e 38. Cost e combinato disposto degli artt. 2, 23, 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.I, n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volle il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ex art.. 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del giudizio per la fattispecie oggetto della presente rimessione. Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. Così deciso in Palermo, li 6.11.2013 Il nuovo Giornale Militari dei LETTERE ■ 21 LE VOSTRE LETTERE Pensionati bancomat della spesa pubblica Quando leggo “razionalizzazione della spesa previdenziale”, mi sento mancare il respiro. Mi viene l’orticaria. Da diversi anni “razionalizzare” significa “tagliare” – “ridurre”. Verbi che indicano pessime notizie per i pensionati. Per effetto della legge finanziaria detta oggi di “Stabilità” (cambia nome ma non la sostanza), le pensioni subiranno una notevole riduzione del potere di acquisto. In sostanza, in forza della nuova disciplina delle perequazioni ci sarà un rilevante ridimensionamento. Nell’intento di rendere accessibile anche a chi di previdenza non sa nulla di nulla, faccio ricorso ad un domestico esempio: chi percepisce 1.500 euro lordi mensili, non avrà nessuna rivalutazione per effetto della perequazione e come se la pensione perdesse mille euro nel corso dei prossimi tre anni. Chi ne prende più di 2.500 subirà, virtualmente, una riduzione di duemila euro all’anno. Il tutto è racchiuso nella nuova disciplina della rivalutazione rispetto all’inflazione. Il nuovo sistema risulta estremamente penalizzante rispetto alle precedenti regole di cui alla riforma del 2011. Con il decreto Salva-Italia del 2011 la dinamica perequativa era la seguente: le pensioni fino a tre volte il minimo ricevevano un adeguamento pari al 100% dell’aumento dell’inflazione, quelle fra le tre e le cinque volte si rivalutavano al 90% mentre quelle dalle cinque volte in su si dovevano accontentare del 75%. Il primo cambiamento era intervenuto col governo Monti: rivalutazione al 100% per 2012 e 2013 solo per gli assegni fino a tre volte il minimo (e per quelli superiori a quel limite ma inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante). Con la legge civettuolamente chiamata di “Stabilità”, (altra mazzata per i pensionati) la situazione è la seguente: Defiscalizzazione della “quota privilegio” del trattamento pensionistico Riceviamo E pubblichiamo una nota sulla “Defiscalizzazione della csd. “quota privilegio” del trattamento pensionistico riservato ai Militari” elaborata dall’ex presidente del Gruppo Anupsa di salerno, Antonio Izzo. L’esigenza di rinverdire l’argomento in titolo non è finalizzata a stimolare il lettore ad iniziare un contenzioso che, in quanto tale, rappresenta pur sempre un’incognita. Le presenti note mirano esclusivamente ad arginare le ambiguità ed alcuni incauti suggerimenti (per voci infondate di soppressioni o trasformazioni della “quota privilegio” o necessità di promuovere nuove leggi per ottenere la defiscalizzazione ecc. ecc.), che si diffondono, al riguardo, allarmando e disinformando. In via preliminare, appare utile analizzare il problema dalle origini, dalla farsesca denominazione “privilegio” attribuita alla “quota” (csd. decimo della pensione ordinaria che, perciò, diventa “privilegiata”), riservata ai Militari che, in seguito a infortuni accaduti in servizio, hanno contratto, per cause di servizio, invalidità permanenti ed insanabili. Il significato della citata denominazione, derivando dal latino “privilegium” (privus e lex) si associa all’eccezionalità di una legge che dovrebbe riguardare una sola persona (o categoria) per gratificarne un merito. Alla luce delle seguenti tre considerazioni, scopriremo perché è l’esatto contrario: in primis va chiarito che la “quota privilegio” non è, come credono diversi amministratori, giuristi e, persino, percettori, una forma di assistenza o beneficenza correlabile a motivazioni di merito o solidarietà sociale che, in quanto tale, può, nel tempo, subire soppressioni o diminuzioni specifiche per esigenze erariali. Trattasi, per contro, di una prestazione economica insopprimibile che, discendendo da norme attuative di principi costituzio- nali (art. 32: diritto alla salute; art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; art. 38: diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati … in caso di infortunio), l’Amministrazione pubblica deve obbligatoriamente corrispondere a fronte di eventi lesivi che, a causa delle attività di servizio, producono invalidità permanente o morte, sulla base di un rapporto giuridico “ipso iure” (dalla legge stessa) per il fatto stesso della sua correlazione ad attività di servizio; la “quota privilegio” non onora la sua denominazione nemmeno se riferita all’importo della prestazione: così esiguo da non essere comparabile persino alle rendite INAIL assicurate per infortuni alle casalinghe, corrisposte, ESENTASSE, su base mensile, variabili da un minimo di €. 148 per un’invalidità al 27% ad un massimo di €. 1033 (importi che, rapportati al decimo delle pensioni privilegiate, nel comparto militare, sono superiori se correlati, rispettivamente, sia ad un appuntato dei Carabinieri, sia ad un generale di Corpo d’Armata); una terza considerazione, che riguarda proprio il tema in trattazione, e cioè la defiscalizzazione della “quota privilegio”, dimostra senza ombra di dubbio il pasticcio della denominazione, laddove si consideri che, a tutt’oggi, è l’unica prestazione economica fra tutte le altre (rendite INAIL, INPS, ecc.) corrisposta, a fronte di invalidità permanente o morte per eventi lesivi causati da attività di servizio, ad essere assoggettata ad INIQUA, INGRATA (perché riservata al comparto militare) ed ABERRANTE tassazione. Da qui, appare più che giustificata la rivendicazione dei Militari, espressa, da circa trenta anni, in un contenzioso tributario da record per portata storica e per durata. Purtroppo, SEGUE A PAGINA 22 rivalutazione intera (100%) per le pensioni fino a tre volte il minimo, al 90% per quelle tra le tre e le quattro volte, al 75% per quelle tra le quattro e le cinque volte. Come si raggiunge il quintuplo del minimo Inps (cioè 2.405 euro) la rivalutazione si ferma al 50%. Peggio ancora per quanti percepiscano una pensione pari o superiore a sei volte il minimo (quindi dai 2.886 euro in su): costoro non si vedranno riconoscere alcun incremento. Si riporta stralcio del testo definitivo della legge di stabilità limitatamente all’argomento in trattazione con il quale viene modificata in negativo l’indicizzazione delle pensioni. Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale) Comma 1 - La disposizione reintroduce parzialmente per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS, intendendo per “minimo INPS” riferito al 2013 la somma di 6.440,6o euro annui, pari a 495,4euro mensili. Sulla base dei seguenti presupposti si ricavano i seguenti importi: l’importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili); l’importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui 1.981,7 euro mensili); l’importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili); l’importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili); Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo quanto prevede la Legge di Stabilità emanata dal Consiglio dei ministri, è riconosciuta: nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l’anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell’articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016). E’ previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all’applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo. Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo salvo imprevisti (ci credo poco) il meccanismo del vecchio calcolo della indicizzazione. Resta da vedere l’impatto delle nuove misure nelle tasche dei pensionati. Ci sarà inevitabilmente una drastica riduzione dei consumi con conseguente riduzione delle entrate fiscali. L’ultima perla prevista dalla “Legge di Stabilità” la riduzione, con decorrenza retroattiva, delle detrazioni fiscali. Comprese le sbandierate opere di ristrutturazione edilizie e quelle per il risparmio energetico (valvole termostatiche). Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale non promettono nulla di buono: «La messa in sicurezza del sistema pensionistico non assicurerà necessariamente un futuro dignitoso per tante persone». I costi della politica? No. Quelli non si toccano. Producono ricchezza. Per loro Vincenzo Ruggieri | NOVEMBRE 2013 | Il nuovo 22 ■ LETTERE Giornale Militari dei Il Cocer AM risponde Lo Stato arricchisce i burocrati al sen. La Torre Il senatore Latorre, presidente della IV Commissione difesa del senato, assente all’incontro del 31 ottobre u.s. Con il cocer interforze si risveglia improvvisamente dal torpore e senza confronto alcuno parla attraverso lettera al corriere della sera del progetto di riforma dello strumento militare. Nel merito, il molto onorevole, denota una scarsa dimestichezza di bilanci, di numeri e percentuali attribuendo al personale militare e civile una spesa eccessiva rispetto ai costi sostenuti dallo stato per la funzione difesa. Forse egli dimentica, nel suo far di conto, la quota pari a circa 2,3 mld di euro di risorse destinate all’investimento militare presso il ministero dello sviluppo economico che qualora correttamente valutata permetterebbe di fare altre analisi e valutazioni rispetto alle ripartizioni di spesa che ad oggi sono pari al 57% (personale) 8% (funzionamento) e 35% (investimento). Sul passaggio relativo al presunto “scivolo d’oro” ricordiamo al presidente che il personale non è uso, e non ha chiesto privilegi essendo ben felice di servire i cittadini sino al limite anagrafico previsto dalle norme di stato giuridico. Per ciò che attiene infine alla dichiarazione sulla impossibilità di scendere per gli investimenti militari “…al di sotto delle esigenze minime... Non è pensabile tagliare ulteriormente”, non comprendiamo se tale dichiarazione sia conseguenza di interessi complessivi o particolari. Siamo certi che l’on. Latorre, di cui conosciamo la serietà, non mancherà di ricercare un sereno ed immediato confronto con questi rappresentanti" delegati del Cocer Antonsergio BELFIORI, Giovanni BOCCI, Guido BOTTACCHIARI, Marco CICALA, Giuseppe D’ALO’, Alessandro GAGLIARDUCCI, Alfio MESSINA, Cosimo SINESI. I manager statali italiani sono i più pagati al mondo. Un apparato burocratico che ci costa troppo e sottrae risorse allo Stato. Intanto le aziende chiudono e i poveri aumentano. Quanto potrà durare ancora? L’interrogativo apre uno studio pubblicato su “Investire oggi” .la BCE ha prestato alla banche italiane 530 miliardi di euro. Dove sono finiti? Chi se li è mangiati? Un’orgia finanziaria di cui hanno goduto solo banchieri, partiti politici e boiardi di stato... La spesa pubblica non scende neanche a cannonate. Al contrario lo Stato continua ad ingrassare la classe dei burocrati, ormai più gonfia dell’Hindeburg prima di scoppiare. Da una parte ci sono troppi manager e funzionari statali con stipendi astronomici e dall’altra una fascia di popolazione sempre più indigente che si sta Segue / Defiscalizzazione p.p.o. SEGUE DA PAGINA 21 spiace dover ammettere, solo per rendere più comprensibile la materia, che il contenzioso pregresso, instaurato dagli aventi causa fino al 2004, si è dimostrato completamente ERRATO perché incardinato su una normativa (art. 34 del DPR 601/73) che riguardava e riguarda tutt’altro argomento, e cioè “l’agevolazione tributaria” per ESENTARE dalla tassazione l’intero ammontare delle pensioni di guerra e, a seguire, dei Militari di leva. Come sempre, gli errori si pagano e, nella fattispecie, il prezzo sopportato, sia dai ricorrenti, sia dall’intero comparto militare, è stato alto poiché, nell’arco di un ventennio, ha consentito e agevolato la formazione invincibile di una giurisprudenza centrale avversa ai ricorrenti, incentrata su un “pilastro costituzionale” della Corte Costituzionale e su un conseguente “indirizzo consolidato” della Cassazione. Nel 2005 lo scrivente, in uno studio accolto con favore dal Gruppo ANUPSA di Salerno, di cui era Presidente, ha rinnovato totalmente i cardini del contenzioso tributario. In estrema sintesi, tale studio, dopo aver ripudiato il contenzioso pregresso, errato nell’impostazione: etichettava la “quota privilegio” come una “restitutio in integrum” che, volta a reintegrare un patrimonio (psico-fisico) già appartenente al danneggiato, non si risolve in un vantaggio patrimoniale per il soggetto leso; si richiamava al principio generale del diritto tributario secondo il quale, tenendo conto di tutti i provvedimenti normativi intervenuti a tutt’oggi, tutte le somme, ricevute a fronte di danni permanenti e insanabili di natura fisica (per la perdita di un arto o la ridotta funzionalità di un organo del corpo) o di natura psichica (per ridotta professionalità o perdita di opportunità), pur incrementando il patrimonio | NOVEMBRE 2013 | preesistente, potendo configurare una novella ricchezza, sono ESENTASSE e non hanno in alcun caso natura reddituale: primo, perché, come già scritto innanzi, fungendo da “restitutio in integrum”, reintegrano un patrimonio già appartenente al soggetto leso; secondo, perché non derivano da alcuna delle fonti che la legge (artt. 6 e 46 del T.U. di cui al DPR 917/86) considera indispensabile per la nascita del reddito tassabile; terzo, perché coincidono con “i proventi dipendenti da invalidità permanente o morte”, SEMPRE ESCLUSI dall’imposizione fiscale, in virtù del secondo comma dell’art. 6 del citato T.U. DPR 917/86; invitava i ricorrenti a non invocare più il “famigerato” art. 34 del DPR 601/73 e a incardinare il ricorso, alla luce delle suindicate considerazioni, sulla normativa richiamata e sui principi esposti. Per completezza di informazione si ricorda che lo scrivente (non più avente causa nel contenzioso in titolo per avere beneficiato del giudicato favorevole formatosi sulla sentenza di secondo grado 289/08 della CTR di Napoli, perché non appellata dall’Avvocatura dello Stato): segue costantemente e con passione il contenzioso in atto, insieme all’Avv. Gianfranco Mobilio che ha già presentato in Cassazione, con i nuovi profili giuridici sopra esposti alcuni ricorsi o contro ricorsi dei Colleghi del Gruppo di Salerno, il primo dei quali, del Collega Michele Romaniello, risale al lontano giugno 2009; in previsione di sentenza contraria della Cassazione, è intato con lo studio di un noto ed affermato Docente di Diritto internazionale dell’Università di Salerno, per la preparazione di un eventuale ricorso alla Corte Europea. Gen.B.(ris.) Annio Izzo allargando a macchia d’olio. Mentre in Germania gli stipendi dei top manager statali non superano gli 80.000 euro lordi all’anno, in Italia i burocrati, promossi a pieni voti da questo o quel partito politico ai vertici di istituti ed enti con la compiacenza dei sindacati, guadagnano dieci volte tanto. Il capo della Polizia, tanto per fare un esempio, ha uno stipendio di 650mila euro all’anno, contro i 300.000 del collega inglese e i 55.000 del collega tedesco. Il presidente della RAI, azienda pubblica che perde soldi a bocca di barile, guadagna 366mila euro all’anno, mentre il collega tedesco della ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) ne porta a casa meno di 50.000. Una vergogna da far impallidire anche i santi in paradiso poiché pur essendo la Germania più ricca dell’Italia, paga i suoi dipendenti molto meno di quanto non faccia l’Italia. Cinque milioni di italiani sono sotto la soglia di povertà e di questo passo saliranno a 8 milioni entro il 2020. Secondo i calcoli dell’Istat, gli indigenti sono raddoppiati dal 2007 e il 13% dei pensionati, quasi due milioni e mezzo, riceve meno di 500 euro al mese. La pensione minima è di 495,43 (in Francia è di 700 euro) mentre vengono erogati miliardi di euro in pensioni d’oro. E’ una follia, una provocazione che sta diventando intollerabile. Quanto durerà ancora? .Nella pubblica amministrazione ci sono dirigenti che prendono stipendi d’oro, centinaia di migliaia di euro l’anno (e qualcuno più di mezzo milione). Il presidente Obama è un morto di fame a confronto. Gli alti papaveri dello Stato italiano – secondo l’Ocse – sono i meglio pagati al mondo, con una media di 308 mila euro per i top manager. Qui si parla anche e soprattutto di dirigenti, presidenti e commissari di autorità indipendenti, di municipalizzate, di signorotti e burocrati con stipendi maturati in anni di privilegi e vacche grasse .... Il no alle doppie poltrone è durato solo 100 giorni Il blocco alle doppie poltrone dei politici e dirigenti di Regioni ed enti locali è durato 100 giorni. Nell’ultimo passaggio parlamentare utile, il decreto «del Fare» ha imbarcato la solita norma correttiva: tre righe, che bastano a sospendere le nuove regole fino ai prossimi mandati. A bloccare le ormai proverbiali «porte girevoli» fra politica e cda ci si prova dal 2008. Prima un effetto collaterale del referendum «sull’acqua pubblica» ha cancellato tutto, poi è arrivato il Dlgs anti-corruzione, e oggi interviene il decreto «del Fare», dove si spiega che negli enti locali le le incompatibilità si applicheranno solo dalle prossime cariche, senza azzoppare i mandati attuali. Con un paradosso non da poco: gli incarichi nelle società e negli enti pubblici sono aperti ai politici di oggi, ma sono chiusi ai politici di ieri perché le regole che li riguardano sono operative. Non è difficile spiegare la genersi dell’emendamento, ma forse erano altri i problemi da correggere: perché, per esempio, tante norme guardano solo ai consiglieri locali e si disinteressano dei parlamentari? Il nuovo Giornale Militari dei LEGGI E DECRETI ■ 23 PROVVIDENZE PER I GRANDI INVALIDI E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del MINISTRO DELLA DIFESA Avente per oggetto Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l’anno 2013 RIPORTIAMO IL TESTO – Art. 1 1. Alla data del 30 aprile 2013, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’ di 406 unita’, per l’importo annuo complessivo di euro 4.384.800. 2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’ relative all’anno 2013, pari ad euro 6.762.053, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D);ed E), numero 1, della citata tabella E: a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo; b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n.288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’Economia e delle Finanze. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge n.288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2013. 4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale. Art. 2 1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2013, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2013 al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro Ufficio 7, previa specificazione delle infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. In considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell’integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dalla legge n. 228 del 2012, le domande prodotte per l’anno 2013 continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2014 salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2013, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall’attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la gioventu’ e per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso. 2. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all’erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7, indicato al comma 1, che curera’ il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia. Pensioni: salvi i donatori di sangue Riforma Pensioni: grazie alle ultime modifiche nella legge di stabilità risultano salvi i donatori di sangue. La questione aveva suscitato moltissime polemiche nell’opinione pubblica e nelle Associazioni dei consumatori che avevano fatto di tutto per tutelare i donatori di sangue che con la Riforma Fornero risultavano discriminati. La Riforma Fornero infatti precisava che tutti coloro che avevano fatto dei giorni di assenza dal lavoro per donare il sangue non si sarebbero più visti conteggiare i permessi a fini pensionistici, sarebbe stato quindi necessario, secondo stime effettuate su un donatore regolare, recuperare dai 7 ai 9 mesi di permessi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Altra soluzione proposta per evitare di andare in pensione dopo era quella di andare alla data prevista rinunciando però al 2% della pensione. Ora la Legge di Stabilità è riuscita a tutelare i donatori di sangue, che possono dirsi salvi. Il decreto sulla pubblica amministrazione è divenuto legge facendo chiarezza su questo punto di assoluto interesse per i tanti cittadini donatori di sangue, il provvedimento pone fine al problema insito nella Riforma Fornero che costringeva i cittadini a donare giornate di lavoro. Rimane fuori solo la legge 104. Ricompresi i giorni dedicati alla donazione di sangue e i congedi parentali, rimangono però fuori i congedi e i permessi ai sensi della legge 104, fruiti dai lavoratori per assistere i familiari con grave disabilità. “È inspiegabile perché si sia sanata questa incongruenza solo per alcune fattispecie – commenta Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari -. Capiamo e condividiamo la battaglia della Fish e delle altre associazioni di famiglie con disabili. Si tratta di spazi di civiltà e di solidarietà che è giusto tutelare”. | NOVEMBRE 2013 |