ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Il signor X si è arruolato nel
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ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Il signor X si è arruolato nel
ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Il signor X si è arruolato nel lontano 1987 nell’Arma dei Carabinieri, nella quale ha prestato oltre vent’anni di regolare servizio. Nel 2001 è stato coinvolto insieme ad altro militare, nell’ambito dell’attività lavorativa, in un procedimento penale per reati di peculato e falso al termine del quale è stato condannato alla pena principale di anni due e due mesi (e non tre, come indicato nel provvedimento) e alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno con sentenza della Corte d’appello di Trento d.d. 25 marzo 2009. Divenuta irrevocabile la condanna con sentenza della Corte di cassazione d.d. 5 maggio 2011, con decreto d.d. 25 agosto 2011 il Vice Direttore Generale per il Personale del Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del signor X la perdita del grado di appuntato scelto ai sensi dell’art. 866 co. 1 del Codice dell’ordinamento militare approvato con D.Lgs . n. 66/2010. Per l’effetto, ha statuito la cessazione del rapporto di impiego del signor X e la sua iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi dell’art. 923, comma 1 lettera i del medesimo codice. Alla data dell’emanazione del provvedimento il signor X risultava formalmente in servizio presso il Comando Regione Carabinieri “trentino Alto Adige” di Bolzano. Egli tuttavia non svolgeva effettivamente attività lavorativa già dal 25 marzo 2009 quando, in seguito alla pubblicazione della sentenza penale di condanna della Corte d’appello di Trento, era stato precauzionalmente sospeso dal servizio. Alla sospensione era seguito, fra l’altro, il dimezzamento dello stipendio mensile. Nelle lezioni di diritto amministrativo del prossimo 11 marzo gli studenti verranno preparati: 1) a redigere l’atto giudiziario più opportuno al fine di tutelare gli interessi del signor X, tenendo conto del fatto che a seguito del decreto d.d. 25 agosto 2011 il medesimo è rimasto privo di stipendio; 2) a redigere l’atto giudiziario più opportuno a tutelare gli interessi dell’amministrazione