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REATI CONTRO LA PA
RASSEGNA LEX24 - PENALE Truffa la timbratura in un luogo diverso da quello di lavoro REATI CONTRO LA PA Corte di Cassazione Sezione 2 Penale - Sentenza del 2 luglio 2008, n. 26722 Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In genere - Pubblico dipendente - Allontanamento dal lavoro - Omessa timbratura del cartellino - Sussistenza del reato - Fondamento. La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale - Sentenza del 12 ottobre 2006, n. 34210 Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - elemento oggettivo (materiale) - In genere - Pubblico dipendente - Cartellini marcatempo e fogli di presenza - Falsa attestazione circa la presenza sul luogo di lavoro - Elemento fraudolento - Costitutivo del reato di truffa aggravata - Sussistenza. La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale - Sentenza del 10 m aggio 2006, n. 15983 Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte di pubblico dipendente - Configurabilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale - Esclusione - Ragioni - Natura giuridica del cartellino marcatempo - Atto pubblico - Esclusione. Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A.. (Fattispecie in cui gli imputati, pubblici dipendenti, si erano allontanati dal luogo di lavoro senza far risultare tale allontanamento, non dovuto a ragioni di servizio, attraverso la prescritta marcatura del cartellino). Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 15 ottobre 2003, n. 39077 Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Tentativo - Falsa attestazione di presenza nel luogo di lavoro mediante la timbratura del proprio cartellino elettronico da parte di altri - Integrazione del delitto tentato di truffa - Configurabilità. Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 cod. pen.), la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; né rileva, con riguardo all'idoneità dell'azione, il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione, posto che il consenso del superiore gerarchico, in tale ipotesi, può essere tacito ovvero intervenire successivamente. __