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Le garanzie accettate dalla IATA possono essere:

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Le garanzie accettate dalla IATA possono essere:
GARANZIE PER VENDITE DI BIGLIETTERIA AEREA ED INCASSO FIDUCIARIO
DA PARTE DEGLI AGENTI DEI RELATIVI PROVENTI
Le garanzie accettate dalla IATA possono essere:
BANCARIE e/o ASSICURATIVE
•
Sono allegati i prospetti/facsimile da presentare all’Ente garante.
Eventuali modifiche o aggiunte sono causa di rigetto da parte di
IATA. Per sicurezza, suggeribile sottoporre in anticipo il testo a
IATA.l
• SI
ACCETTANO GARANZIE RILASCIATE DA PRIMARI ENTI BANCARI O
ASSICURATIVI E PREGHIAMO DI PRENDERE CONTATTO CON I NOSTRI
UFFICI SOTTOPONENDO UNA BOZZA CONFORME AI FACSIMILE.
•
IN CASO DI APPROVAZIONE DEL TESTO SARA’ CURA ED ONERE
DELL’AGENTE
RENDERE
EFFETTIVA
LA
GARANZIA,
INVIANDO
L’ORIGINALE ALLA IATA.
•
NEL CASO IN CUI DOVESSERO PERVENIRE GARANZIE NON CONFORMI
GIA’
SOTTOSCRITTE
APPROVAZIONE
E
NON
IATA,
AUTOMATICAMENTE RESPINTE.
13a
SOTTOPOSTE
QUESTE
IN
PRECEDENZA
DOVRANNO
AD
ESSERE
FACSIMILE DI GARANZIA BANCARIA
(per ogni tipo di modifica del testo si prega di contattare la IATA anticipatamente che si riserva la relativa valutazione ed
accettazione)
Spett.le I.A.T.A. International Air Transport Association
c/o Service Centre Europeo
Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95 planta 5
28046 Madrid, Spain
Oggetto: Prestazione di garanzia
* La ............(s.n.c./s.r.l./s.p.a. etc. etc.)..................., CF/PI ............................. con sede in............................, proprietaria
dell’Agenzia di Viaggi denominata “...................................” corrente in............................., alla Via ............................, di
seguito indicata come “Agenzia”,
OPPURE
* Il Signor ............................, residente in ......................., CF..........................quale titolare dell’Agenzia denominata
“.....................”, corrente in............................., alla Via ............................, di seguito indicata come “Agenzia”,
ci ha richiesto di prestare in Vostro favore e nell’interesse delle Compagnie Aeree una garanzia sino a
€._____________ ( ____________ ) per capitale, a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni
che, in relazione alla concessione di biglietteria aerea, l’Agenzia ha assunto e assumerà nei Vostri confronti.
A seguito dell’accoglimento di detta richiesta, con la presente ci costituiamo garanti dell’Agenzia, garantendo in via del
tutto autonoma ed indipendente l’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, che la
stessa ha assunto e assumerà nei Vostri confronti sino alla concorrenza massima di €._____________ ( ____________
) in linea capitale. Al riguardo specifichiamo:
a) la garanzia è da noi prestata in via del tutto autonoma e indipendente rispetto alle obbligazioni dell’Agenzia, nonché
nella forma più ampia e incondizionata senza riserva, eccezione o deroga alcuna;
b) pagheremo, dietro semplice e prima Vostra richiesta, senza indugio alcuno e, comunque, nel più breve tempo possibile
c)
d)
e)
f)
g)
h)
e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta, tutte le somme, nessuna esclusa, che ci saranno da Voi indicate come
dovute dall’Agenzia sino al predetto importo massimo di €._____________ ( ____________ ) in linea capitale. E ciò
senza necessità di costituzione in mora e senza che siate tenuti : * a proporre o continuare istanze contro l’Agenzia; *
ad escutere preventivamente l’Agenzia o qualsivoglia altro eventuale coobbligato o garante a qualunque titolo; * e
senza che la nostra Società possa opporre alla International Air Transport Association qualsivoglia eccezione,
comprese quelle spettanti all’Agenzia;
la garanzia manterrà tutti i suoi effetti anche se le obbligazioni dell’Agenzia saranno invalide o inefficaci per qualsivoglia
ragione, intendendo noi, per l’ipotesi di invalidità o inefficacia per qualsivoglia motivo o ragione delle obbligazioni
dell’Agenzia, ritenerci comunque obbligati come se le obbligazioni stesse fossero state da noi assunte in via diretta ed
autonoma nei Vostri confronti;
la garanzia manterrà validità ed efficacia anche dopo lo scioglimento o, comunque, la cessazione, per qualsivoglia
motivo o ragione del rapporto con l’Agenzia;
I Vostri diritti nei nostri confronti rimarranno, in ogni caso e senza deroga alcuna , del tutto integri sino a quando ogni
Vostra ragione di credito, nessuna esclusa, nei confronti dell’Agenzia, non sia stata interamente o totalmente
soddisfatta ed a prescindere da qualsivoglia incombenza, purché la richiesta di pagamento ci venga formulata, non oltre
3 (tre) mesi dopo la scadenza della garanzia, a mezzo lettera raccomandata a.r. da spedire entro il predetto termine:
la garanzia avrà validità dal _____ e durata sino al _____ data da cui si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in
anno, in mancanza di disdetta, che Vi dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a.r. che sarà nostro onere
farVi pervenire almeno 3 (tre) mesi prima della detta scadenza;
tutte le spese e gli oneri relativi e conseguenti all’eventuale registrazione della presente garanzia, saranno, anche a
titolo penale, ad esclusivo nostro carico;
per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità all’efficacia, all’interpretazione ed all’esecuzione della
presente garanzia, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
LA BANCA
13a
Spett.le I.A.T.A. International Air Transport Association
c/o Service Centre Europeo
Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95 planta 5
28046 Madrid, Spain
FACSIMILE DI CONDIZIONI DI GARANZIA ASSICURATIVA
Le previsioni aggiuntive, separate dalle presenti Condizioni di Garanzia, possono riguardare
esclusivamente i rapporti tra Contraente e Società
1.
Delimitazione del rischio: la garanzia è prestata in favore dell’Assicurato (IATA) a cauzione e
copertura del mancato pagamento degli incassi derivanti dalla vendita di biglietteria aerea evidenziati
dal “Billing and Settlement Plan” (BSP) ovvero d’inadempimenti colposi o dolosi ad obblighi del
Contraente (Agente di Viaggio) verso l’Assicurato, in quanto mandatario delle Compagnie Aeree in
relazione alla vendita di biglietti aerei in virtù del contratto di mandato con rappresentanza per
emissione e vendita di biglietti aerei “Passenger Sales Agency Agreement-PSAA”.
2.
Rinnovo: La garanzia si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, in mancanza di disdetta.
che dovrà essere comunicata dalla Società anche all’Assicurato con lettera raccomandata a.r. da far
pervenire almeno 60 giorni prima della detta scadenza.
3.
Somme garantite: l’importo di cui la Società garantisce il pagamento all’Assicurato nei limiti del
massimale dì garanzia è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all’Assicurato
per i fatti di cui all’art. 1. In caso di coesistenza di più garanzie a prima richiesta con massimale
eccedente le somme dovute, detto importo sarà ripartito proporzionalmente, ferma restando la
responsabilità solidale fra tutti i garanti per l’intero importo garantito. Dalle somme garantite verrà
dedotto – sempre proporzionalmente in caso di detta coesistenza - l’ammontare di eventuali somme
incassate dall’Assicurato prima del pagamento e dopo il recupero del debito non coperto da garanzia
ovvero indennizzato.
4.
Recesso: qualora la Società si sia riservata il diritto di recedere dalla presente garanzia mediante
lettera Raccomandata A/R inviata al Contraente ed all’Assicurato, il recesso avrà effetto trascorsi 60
giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Assicurato della lettera racc. A/R di comunicazione del
recesso, ferma la copertura fino alla data di efficacia del recesso.
5.
Obblighi in caso di sinistro: l’Assicurato darà avviso alla Società, mediante lettera raccomandata,
nei 10 giorni successivi dalla data in cui è venuto a conoscenza ed ha comunicato al Contraente la
situazione di “default” (mancato pagamento). Il pagamento delle somme dovute, nei limiti della
somma garantita sarà versato dalla Società all’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione relativa al “default” ed al suo ammontare. A detto fine sarà ritenuta documentazione
idonea e sufficiente: i documenti elaborati dal BSP ed in particolare il “Breakdown of agent sales per
carrier” (Dettaglio del riepilogo di vendita), la “Agent Billing Analysis” (Analisi di fatturazione) o, se
eventualmente emessi dalle singole Compagnie Aeree, gli ”Agency Debit Memo”. . Resta inteso che
la Società non gode del beneficio della preventiva escussione del Contraente e non può opporre
all’Assicurato qualsivoglia ulteriore eccezione, comprese quelle spettanti al Contraente, e che
l’Assicurato non è tenuto a proporre o continuare istanze giudiziali contro il Contraente o la Società,
rinunciando espressamente la Società a qualsiasi eccezione, anche ai sensi dell’Art. 1957 del C.C.. Il
pagamento verrà corrisposto dalla Società dopo un primo e semplice avviso alla Società e/o al
Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo che nulla potrà eccepire
in merito al pagamento e, comunque, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
di 30 giorni di cui sopra.
10a
6.
Efficacia e prevalenza: le presenti condizioni (IATA)" prevalgono su qualsiasi altra eventuale
difforme pattuizione tra le parti relativa all’oggetto della garanzia.
7.
Diritto di surrogazione: dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza. la
Società resta surrogata all’Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri
eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati per il recupero di tutte le somme da essa
corrisposte per capitali e interessi e di tutte le spese sostenute.
8.
Cessazione della garanzia: la garanzia cessa al momento nel quale nei confronti del Contraente sia
stato preso dall’Assicurato un provvedimento di “default” o è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto
tra l’Assicurato ed il Contraente, ferma la copertura per tutti i danni riconducibili al “default”, anche se
contabilizzati successivamente e comunque non oltre il termine di 12 mesi.
9.
Comunicazioni: Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società dovranno essere effettuati
presso la sede legale della Società.
10.
Foro competente: per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità all’efficacia,
all’interpretazione e all’esecuzione della presente garanzia, sarà competente, in via esclusiva, il Foro
di Roma.
La Società
10a
Il Contraente
L’Assicurato
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