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concessione del servizio di ristorazione mediante distributori

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concessione del servizio di ristorazione mediante distributori
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, DI SNACK DOLCI
E SALATI PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI BERGAMO: DURATA CINQUE ANNI
PARTE NORMATIVA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto la concessione del servizio di ristorazione mediante
distributori automatici di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati installati presso alcuni
edifici del Comune di Bergamo.
Le prestazioni che dovranno essere espletate sono quelle specificatamente previste dal
successivo art.1 della parte Tecnica
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio dell’appalto è di € 80.000,00 (IVA
esclusa) determinato moltiplicando il canone annuo di € 16.000,00 (€ 500,00 per ogni distributore)
per la durata del contratto pari ad anni 5; l’importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero.
ART. 3 - VARIAZIONI DELLA QUANTITA’ COMPLESSIVA
Durante il corso della fornitura, i quantitativi posti a gara potranno essere aumentati o ridotti
da parte dell’Amministrazione Comunale entro il limite del 20% dell’importo complessivo
contrattuale, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria
possa sollevare eccezioni. Variazioni di entità superiore potranno essere concordate fra le parti.
Pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale esecuzione del quinto d’obbligo
risulta essere di € 96.000,00 (IVA esclusa).
ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto avrà decorrenza da 01/11/2014 o, se l’aggiudicazione intervenga
dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio per anni 5.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di
90 giorni,e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini
contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.
Si applica il disposto del comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95/6.7.2012 convertito nella
legge n. 135/ 7.8.2012
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base alla migliore offerta economica scaturita in
seguito all’individuazione dei seguenti parametri: maggior rialzo sul canone annuo e migliore
media ponderata dei prezzi dei prodotti così come espressamente indicato nel successivo art.6.
Non sono ammesse offerte al ribasso sulla base di gara.
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.
Si procederà all’espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta.
In caso di gara deserta o di deposito di offerte inaccettabili sotto il profilo degli offerenti e delle
offerte si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57, comma
2) lettera a), del Dlgs 163/2006.
ART. 6 – CRITERIO DI FORMULAZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
L’aggiudicazione andrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio economico
complessivo più elevato, sino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti:
1. MIGLIORE RIALZO SUL CANONE (annuo):
massimo 70 punti
2. MEDIA PONDERATA DEI PREZZI (prodotti minimi erogati):
massimo 30 punti
L’offerta economica relativa al canone, è da presentarsi mediante la compilazione
dell’ALLEGATO A inserendo la percentuale di rialzo del canone totale annuo di concessione
posto a base di gara come segue:
- nella colonna B il modello di distributore offerto;
- nella colonna D nella casella “Totale complessivo” la percentuale di rialzo (espresso in
cifre) del canone totale annuo di cui alla colonna C.
Relativamente al canone totale annuo, verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti all’offerta
che proporrà il rialzo più alto sul canone posto a base di gara.
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
Offerta in esame x 70
_____________________________________
Migliore offerta
L’offerta economica relativa alla media dei prezzi dei prodotti minimi, è da presentarsi
mediante la compilazione dell’ALLEGATO B in formato excel: il concorrente dovrà indicare in cifre
e in lettere, per ogni tipologia di prodotto come determinato dall’Amministrazione, il prezzo che
intende applicare per l’erogazione del prodotto.
Relativamente ai prezzi dei prodotti verrà presa in considerazione la media ponderata dei prezzi
offerti che scaturirà in automatico e ottenuta rapportando il prezzo offerto ad un punteggio
assegnato sulla base della frequenza di utilizzo del prodotto stesso.
Individuata la media più bassa, alla medesima verrà attribuito il punteggio massimo di 30
punti.
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
miglior media ponderata x 30
_____________________________________
media ponderata in esame
Si precisa che la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi dei prodotti comporterà
l’impossibilità di valutazione dell’offerta e di attribuzione del punteggio.
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nel relativo bando di gara o
disciplinare.
La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata nel
relativo bando o disciplinare, dovrà comprendere le dichiarazioni previste all’art. 38 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i..
ART.8 – SOPRALLUOGO
Le imprese concorrenti, previo appuntamento da fissarsi con il Responsabile del Servizio
Provveditorato o con suo delegato ai numeri telefonici 035/399735 oppure 329/2105141 dovranno
preventivamente effettuare un’accurata visita dei luoghi.
ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del
medesimo Decreto Legislativo.
E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in alcuna forma di
collegamento o controllo.
ART. 10 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA
Per la partecipazione alla gara, l’Impresa dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
a. aver realizzato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di
affidamento per un importo non inferiore ad € 50.000,00;
b. comprovata esperienza nel settore attraverso la presentazione di un elenco dei principali
servizi oggetto di gara prestati negli ultimi tre anni;
c. dichiarazione bancaria, rilasciata da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati, ai
sensi del D.Lgs 385/93, la quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni
con regolarità e puntualità;
.
ART.11 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE
BASSE.
L’Amministrazione comunale appaltante valuterà la congruità delle offerte che superano la
media determinata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 121 del D.P.R.
207/2010.
L’esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso è finalizzata
esclusivamente alla determinazione della soglia di anomalia e non comporta la loro
automatica esclusione dalla gara.
L’Amministrazione comunale appaltante procederà, avvalendosi, se del caso, di apposita
Commissione tecnica, alla verifica della prima migliore offerta , se la stessa appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 163/2006 e dell’ art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 con il
procedimento previsto al successivo art. 88 del D.Lgs 163/2006.
ART. 12 - CORRISPETTIVI
Il corrispettivo (comprensivo di IVA), che l’operatore economico dovrà versare
all’Amministrazione Comunale, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del
servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla
gestione del servizio.
Per le modalità di versamento dei canoni si rimanda al successivo art. 2 della parte tecnica.
ART. 13 – REVISIONE PREZZI
A partire dal secondo anno ovvero dopo 12 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, i
prezzi dei prodotti potranno essere variati annualmente, su motivata richiesta scritta dell’affidatario,
sulla base dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
relativi all’anno precedente. L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata ad
autorizzazione del Dirigente della Direzione Bilanci e Servizi Finanziari, al quale verrà riservata la
valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.
ART. 14 - CAUZIONI
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio.
Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.
La cauzione definitiva, è da costituirsi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
ART. 15 - AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, presentando in tale
caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2) del predetto decreto e dall’art. 88 del D.P.R.
207/2010.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente
contenuto nel citato art. 49 del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
ART. 16 - ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per
l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di
modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che i concorrenti
possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente appaltante, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, i
documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto.
ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza
giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti,
l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta
decaduta spese e danni derivanti da tale evento.
ART. 18 - SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Il prestatore di servizi aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali
dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria
ed eventuali imposte di registro).
ART. 19 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI
LAVORO
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro,
di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e sicurezza dei
lavoratori” di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione de\ll’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive
modificazioni.
La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati
nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è
perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di
salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico,
gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche,
assistenziali, previdenziali.
La ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature
utilizzate nei vari plessi, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie
durante il servizio.
ART. 20 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l’impresa appaltatrice è tenuta
altresì, ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DEL SERVIZIO, a dimostrare di aver effettuato una
congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della
stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio (art.28, comma 2, lett.a) del
D. Lgs. N.81 del 09/04/2008). A tal fine la ditta deve redigere la relazione sulla valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i
dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Comune
che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo
massimo di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il
Comune e la ditta.
In attuazione di quanto disposto dall’art.28 del D.Lgs. N.81 del 09/04/2008, il Comune
promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice, nell’attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i
servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non
si estende ai rischi specifici propri dell’attività della Ditta appaltatrice.
Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa
vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
ART. 21 - PENALITA'
Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel
rispetto di quanto previsto dal presente capitolato d’Oneri, nel Disciplinare di gara e nell’offerta
presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa
procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.
GESTIONE ORDINARIA
Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata penale pari a €. 20,00;
Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente
Capitolato: penalità pari al 15% del canone;
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari a
€. 50,00;
Presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il
prodotto deve essere consumato, penale pari ad € 100,00.
INTERVENTI ORDINARI
Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti dal presente Capitolato: penale pari
a €. 50,00 per mancato passaggio;
Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione
accertata: penale di €. 100,00;
INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA
Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 24 ore: penali pari a €. 50,00 per ogni
giorno di ritardo.
L’Amministrazione comunale, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne
comunicazione al Concessionario, tramite fax o PEC con valore legale di ricevuta, il quale entro il
minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e provvedere in merito, informando
l’Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell’interessato,
l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine
per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai
sensi del successivo art. 20, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate
dall’Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità indicati,
verranno trattenute dal deposito cauzionale.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 gg. nei
seguenti casi:
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso di cessione di contratto;
- in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore.
La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore
dell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla
parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’appaltatore dei
servizi per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART.23 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
È fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso
iure del contratto stesso per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile. L’eventuale relativo silenzio e acquiescenza del Comune non potrà avere alcun effetto
favorevole per il Concessionario.
ART.24 - UTILIZZO DEGLI SPAZI
Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con la massima cura;
eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti al
Comune.
Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà asportare le proprie installazioni nei modi
e nei tempi da concordarsi con il Servizio Provveditorato
ART.25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità
di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di ristorazione.
In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto
dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale,
imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare pur
agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanza non imputabili
al Concessionario, questi si trovi nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo
nel più breve tempo possibile all’Amministrazione, affinché quest’ultima possa adottare le
opportune misure.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Amministrazione si
riserva il diritto alla richiesta di risarcimento danni subiti e all’applicazione delle sanzioni previste.
ART.26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
La ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La ditta si obbliga a inserire nei contratti con propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità
assoluta del contrato di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.27 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il servizio non fosse
ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.
In caso di revoca, o nell’ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla
potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.
ART. 28 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze
alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di
cui all’art. 34 del D.P.R. 327/1980 Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o
normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di
cui all’art. 37 del D.P.R. citato.
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché
ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale dovuta.
La Ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti
disposizioni:
provveda alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che
dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
si adegui alle disposizioni impartite dal referente del Comune ed al rispetto delle norme di
cui al D. Lgs, 81/2008 e s.m.i.;
comunichi immediatamente al referente del Comune qualunque evento accidentale (es.
danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del servizio.
Il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di divisa e cartellino di identificazione,
riportante la Ragione sociale del Concessionario, il proprio nominativo, la qualifica e la propria
fotografia.
Il Concessionario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e disciplina antinfortunistica nei
confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad ottemperare, all’interno della propria azienda, agli
adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da
applicarsi, alla data dell’offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui il contratto si svolge. Il
Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento
dell’offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario esonera,
pertanto, il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare alle omesse assicurazioni
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da
qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
ART. 29 - CONTROLLI E RILIEVI
La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà all'Amministrazione per tutto il periodo
di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione
e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di
accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato.
A tale fine l’appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza
tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile
di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo
svolgimento del servizio.
ART. 30 - CONTROVERSIE
Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e
l’esecuzione del contratto, sarà quello di Bergamo.
ART. 31 - ALTRE NORME
E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o parte dell'appalto, salva preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione.
L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole
e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge in materia e di
regolamento vigenti in materia, ed in particolare, la legge sulla contabilità generale dello Stato e
relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e di procedura civile, nonché
nel regolamento dei contratti del Comune di Bergamo.
ART.32 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario solleverà il Comune da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per
danni a persone, cose o animali conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi dipendenti e/o
collaboratori. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare adeguata
polizza RCT/RCO, per un massimale unico per sinistro pari a €. 2.000.000,00 per danni provocati
a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del
Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio. In tale
polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima della stipulazione
del contratto, il Comune nonché i propri dipendenti e/o collaboratori tutti dovranno risultare
espressamente inclusi nel novero dei terzi. L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali
periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per l’Amministrazione e pertanto
qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura
assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo articolo 22.
La polizza dovrà altresì contenere specifica estensione riferita ai danni causati ai consumatori da
cibi e bevande quali a puro titolo esemplificativo e non limitativo, intossicazione, malori di ogni tipo,
etc
In ogni caso si precisa e si conviene che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo
esclusivo carico eventuali rischi, scoperti e franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla
polizza.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza di energia
elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se
dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Parimenti il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissione dei beni
forniti per l’esecuzione del servizio.
ART. 33 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità
che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’appaltatore
stesso, cose e animali causate nell’esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento.
La responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore
il quale, nell’ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno
trattati dal Comune di Bergamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la
successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comune di Bergamo.
ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è: Dott.ssa Annarita Calia – Servizio Provveditorato
PARTE TECNICA
ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente concessione è il servizio di ristorazione mediante 32 distributori automatici
di bevande calde e fredde e di snack dolci e salati presso le sedi di seguito indicate:
UBICAZIONE
Palazzo Uffici – Piazza Matteotti, 3
Bibite
Caffè e
snack e bevande
brioches
calde
3
1
Palazzo Frizzoni – Piazza Matteotti 27 – Piano 1°
Palazzo Frizzoni – Piazza Matteotti, 27 – Piano 2°
1
1
1
Comado Vigili – Via Coghetti – Piano Interrato
1
1
Servizi Sociali – Via San Lazzaro – Piano Sotto Tetto
1
1
Teatro Donizetti – Via Tasso – Piano Primo
2
2
Servizi Cimiteriali – Viale Pirovano
1
Uff. Concessioni Cimitero – Viale Pirovano
1
1
G.A.M.E.C. – Via San Tomaso – Piano Terra
1
1
Biblioteca Tiraboschi, Via S. Bernardino
1
Circoscrizione n. 2 – Largo Roentgen –Piano Terra
1
Circoscrizione n. 3 – presso Lazzaretto INTERNO
1
Circoscrizione n. 3 – presso Lazzaretto ESTERNO
1
Biblioteca A. MAI
1
Unità Operativa Minori - via San Martino della Pigrizia 52 Seminterrato
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Centro Famiglia di Via Legrenzi
Asilo Nido Villaggio Sposi – Via Promessi Sposi
Accademia Carrara di Belle Arti - Piano Primo
Totali 32
1
1
2
14
1
1
1
18
Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze del Comune al momento della concessione del
servizio e potrà comunque subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dai
regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.
ART.2 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione un canone annuale equivalente al
corrispettivo offerto in sede di gara, aggiornato a eventuali variazioni del numero dei distributori
stessi.
Tale canone sarà dovuto all’Amministrazione quale corrispettivo per:
- la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature
comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle
aree attigue ai distributori medesimi.
Sul canone di concessione, da versare annualmente in un’unica rata anticipata entro trenta giorni
dall’emissione della fattura da parte del Comune – Servizio Contabilità Fiscale, dovrà essere
corrisposta l’I.V.A. La prima fatturazione avverrà entro il mese successivo alla firma del contratto;
le seguenti, entro lo stesso mese di ogni anno.
Qualora l’Amministrazione chieda l’installazione di ulteriori distributori, il concessionario dovrà
versare, entro 15 giorni dalla data della richiesta, il relativo corrispettivo annuo offerto in sede di
gara, calcolato sulla base degli effettivi giorni di installazione.
Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, senza mai poterlo decurtare
senza l’autorizzazione dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento superiore ai 30 giorni, anche solo parziale, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.
ART.3 – RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà indicare al Servizio Provveditorato, entro il termine comunicato con la
lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile Rappresentante,
referente nei confronti dell’Amministrazione per quanto attiene allo svolgimento del servizio. In
caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare
preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde evitare disservizi.
ART.4 – INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
I distributori forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e di produzione non anteriore al 2012;
dovranno essere installati nelle sedi comunali indicate all’art. 1 e nei punti concordati con il
Servizio Provveditorato, al massimo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d’arte e in
osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e CEI/UNI, l’installazione e gli allacciamenti dei
distributori, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dal personale del
Comune.
Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro
idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.
Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del
Concessionario con l’organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
I distributori automatici dovranno garantire l’erogazione di:
a)
bevande calde
b)
acqua e bevande analcoliche fredde
c)
snack dolci e salati
Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello
stesso e le modalità per contattare via telefono o fax il referente della Ditta per eventuali reclami,
segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti: comunque, le operazioni di rifornimento
dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l’immediato
reintegro dei prodotti in esaurimento.
In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla
riparazione e/o sostituzione, a proprie spese, massimo entro otto ore lavorative dalla segnalazione.
Il Comune, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la
collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del
Concessionario.
La Ditta aggiudicataria potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri
che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre
anticipazione scritta al Comune che, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. È
necessaria la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione anche nel caso di ritiro e/o aumento
delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d’appalto.
Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, sui distributori debbono essere riportate in
lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile dall’acquirente, per ciascuno dei prodotti posti in
distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n° 109 e s.m.i..
Sulla confezione dovranno essere chiaramente riportate la composizione e la data di
confezione o il tempo minimo di conservazione.
Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti
con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato.
In conformità a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n° 244 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” art. 1 c. 363 e
seguenti, i distributori dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare,
distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce e prezzo.
ART.5 – REQUISITI DI CONFORMITA’
I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia
di igiene, sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature, nuove di fabbrica e prodotte non
prima del 2012, dovranno:
essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti delle
macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.P.R. 459/1996
(direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche
leggi;
rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali
e apparecchi automatici per la vendita;
alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
munite del marchio CE;
munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
In ordine specificamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa quanto
segue:
il Concessionario è responsabile nei confronti sia del Comune sia di terzi, della tutela della
sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro sia di carattere generale
che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
Il Concessionario dovrà inoltre:

osservare le misure generali di tutela definite dall’art. 15 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;

rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza
dall’Amministrazione;

controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da
parte del proprio personale;

fornire all’Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a
conoscenza che possa essere fonte di pericolo.
I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta
(compreso il taglio minimo di 0,05 euro) con “rendi resto”.
I distributori, oltre alle monete e banconote, dovranno essere dotati di dispositivo a chiave
magnetica o dispositivo similare. La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo della
Ditta aggiudicataria.
Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari
concordati con l’Amministrazione.
Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti non riciclabili che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e
sostituiti qualora diventino inidonei allo scopo.
ART.6 – SISTEMA HACCP
Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi
operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal
Regolamento CE 852/2004 e dal D Lgs. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i.
Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla
predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai
produttori.
La Ditta dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i
distributori automatici (Capitolo III Reg. CE n. 852/2004).
ART.7 – DESCRIZIONE PRODOTTI MINIMI DA PORRE A BASE D’OFFERTA.
Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, di
rinomanza nazionale e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari ed essere
totalmente esenti da O.G.M. (organismi geneticamente modificati).
Bevande calde
1.
caffè di miscela arabica in percentuale minima del 30% macinato all’istante e con
grammatura minima di 7g. di caffè per ogni erogazione;
2.
latte in polvere grammatura minima 8 g per ogni erogazione;
3.
cappuccino almeno 10 g di latte in polvere per ogni erogazione;
4.
tè almeno 14 g di tè in polvere per ogni erogazione;
5.
cioccolato almeno 25 g di miscela in polvere per ogni erogazione.
Bevande fredde
6.
7.
8.
9.
Acqua oligominerale: bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl.
bevande in lattina da 33 cl.
bevande fredde Tetrapak: succhi di frutta da 20 cl.
yogurt 200 gr in confezione drink.
Alimenti solidi preconfezionati
10.
11.
12.
13.
14.
patatine busta 25 g
merendine dolci 40 g
wafer porzionati 45 g
taralli 40 g.
snack salati
Altro
15.
16.
Bicchiere
Cauzione chiavetta elettronica
Il concorrente dovrà indicare per tutte le tipologie dei prodotti sopraelencati, il prezzo di vendita
con chiavetta elettronica e al pubblico.
Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla
normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti
oggetto di distribuzione e la relativa scadenza o tempo minimo di conservazione.
Il concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale.
Si precisa che in conformità alle linee di indirizzo del D.M. 203/2003 e s.m.i., i distributori di
bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e
compostabili per mescolare le bevande erogate e dovranno consentire la possibilità di scelta della
quantità di zucchero, compresa la sua esclusione.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri e sui distributori.
L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli
concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l’Amministrazione.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali,
per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione nonché di fare effettuare alle autorità
sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché
sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario
per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate
dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione.
I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di almeno 12
(dodici) mesi dall’inizio del servizio.
Trascorso tale periodo la Ditta potrà richiedere la revisione di prezzo in presenza di documentabili
aumenti nel settore merceologico specifico.
Il Concessionario, in sede di comunicazione dell’aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al
Responsabile del Procedimento una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti
giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i
prezzi in vigore nell’anno in corso. Il listino verrà aggiornato in conformità alle variazioni dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi saranno arrotondati per
difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro.
In ogni caso la revisione prezzi non ha efficacia retroattiva.
ART.8 - REPORTISTICA
Ai fini del monitoraggio del servizio, la Ditta concessionaria si impegna a trasmettere, con cadenza
annuale e su supporto informatico (file excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande
calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

tipologia e modello di macchina

ubicazione

data installazione

data eventuale ritiro

numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo

periodo di rilevazione dati
Il resoconto dovrà essere inviato al Servizio Provveditorato entro il mese successivo a ciascuna
scadenza annuale a mezzo posta elettronica all’indirizzo che verrà comunicato. In caso di ritardata
trasmissione, il Comune procederà all’applicazione delle penali di cui all’art. 21 del Capitolato
Parte Normativa.
Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sull’effettuazione
dell’erogazione di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che
la Ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.
ART.9 – OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA
La Ditta aggiudicataria della concessione si obbliga a:

fornire distributori nuovi di fabbrica e di produzione non anteriore all’anno 2012;

installare – entro il termine indicato al precedente articolo 4 della Parte Tecnica nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande o ogni altro
genere di ristoro a marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) e con
strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R.
327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali
e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;

fornire al servizio Provveditorato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
installazione dei distributori la tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente
aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa
comunicazione e approvazione del Comune;

fornire, contestualmente all’installazione dei distributori, in sede di affidamento del
servizio ovvero in corso d’appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di
conformità alla normative CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale
di istruzioni per l’uso nonché la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei
prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al
richiamato sistema HACCP;

mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione di almeno un
intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso
dell’operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle
apparecchiature danneggiate;

effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo, con almeno un passaggio
settimanale ed assicurando l’effettuazione di interventi di riparazione e sostituzione dei prodotti
esauriti entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione del referente o suo delegato, salvo i
festivi;

utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande
erogate conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dal
presente Capitolato;

comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle
vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi
controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle apparecchiature;

procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta
efficienza le apparecchiature senza interruzione nell’erogazione dei prodotti e comunque
conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;

garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizie e l’igiene delle
apparecchiature installate nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle
disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;

impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale,
munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed
infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature,
di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

provvedere a proprie spese alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo
trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze del Comune;

trasmettere al Servizio Provveditorato del Comune i resoconto/report di cui all’art. 13
del presente capitolato;

comunicare al Servizio Provveditorato del Comune, entro il termine comunicato con la
lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante della
Ditta concessionaria, che si renderà disponibile, in qualità di referente nei confronti del Comune, di
tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio.
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