concessione del servizio di ristorazione mediante distributori
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concessione del servizio di ristorazione mediante distributori
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, DI SNACK DOLCI E SALATI PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI BERGAMO: DURATA CINQUE ANNI PARTE NORMATIVA ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO Costituisce oggetto dell’appalto la concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati installati presso alcuni edifici del Comune di Bergamo. Le prestazioni che dovranno essere espletate sono quelle specificatamente previste dal successivo art.1 della parte Tecnica ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio dell’appalto è di € 80.000,00 (IVA esclusa) determinato moltiplicando il canone annuo di € 16.000,00 (€ 500,00 per ogni distributore) per la durata del contratto pari ad anni 5; l’importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero. ART. 3 - VARIAZIONI DELLA QUANTITA’ COMPLESSIVA Durante il corso della fornitura, i quantitativi posti a gara potranno essere aumentati o ridotti da parte dell’Amministrazione Comunale entro il limite del 20% dell’importo complessivo contrattuale, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni. Variazioni di entità superiore potranno essere concordate fra le parti. Pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale esecuzione del quinto d’obbligo risulta essere di € 96.000,00 (IVA esclusa). ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO La durata dell’appalto avrà decorrenza da 01/11/2014 o, se l’aggiudicazione intervenga dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio per anni 5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 90 giorni,e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione. Si applica il disposto del comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95/6.7.2012 convertito nella legge n. 135/ 7.8.2012 ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione del servizio avverrà in base alla migliore offerta economica scaturita in seguito all’individuazione dei seguenti parametri: maggior rialzo sul canone annuo e migliore media ponderata dei prezzi dei prodotti così come espressamente indicato nel successivo art.6. Non sono ammesse offerte al ribasso sulla base di gara. Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. Si procederà all’espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta. In caso di gara deserta o di deposito di offerte inaccettabili sotto il profilo degli offerenti e delle offerte si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57, comma 2) lettera a), del Dlgs 163/2006. ART. 6 – CRITERIO DI FORMULAZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO L’aggiudicazione andrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio economico complessivo più elevato, sino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: 1. MIGLIORE RIALZO SUL CANONE (annuo): massimo 70 punti 2. MEDIA PONDERATA DEI PREZZI (prodotti minimi erogati): massimo 30 punti L’offerta economica relativa al canone, è da presentarsi mediante la compilazione dell’ALLEGATO A inserendo la percentuale di rialzo del canone totale annuo di concessione posto a base di gara come segue: - nella colonna B il modello di distributore offerto; - nella colonna D nella casella “Totale complessivo” la percentuale di rialzo (espresso in cifre) del canone totale annuo di cui alla colonna C. Relativamente al canone totale annuo, verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti all’offerta che proporrà il rialzo più alto sul canone posto a base di gara. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: Offerta in esame x 70 _____________________________________ Migliore offerta L’offerta economica relativa alla media dei prezzi dei prodotti minimi, è da presentarsi mediante la compilazione dell’ALLEGATO B in formato excel: il concorrente dovrà indicare in cifre e in lettere, per ogni tipologia di prodotto come determinato dall’Amministrazione, il prezzo che intende applicare per l’erogazione del prodotto. Relativamente ai prezzi dei prodotti verrà presa in considerazione la media ponderata dei prezzi offerti che scaturirà in automatico e ottenuta rapportando il prezzo offerto ad un punteggio assegnato sulla base della frequenza di utilizzo del prodotto stesso. Individuata la media più bassa, alla medesima verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: miglior media ponderata x 30 _____________________________________ media ponderata in esame Si precisa che la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi dei prodotti comporterà l’impossibilità di valutazione dell’offerta e di attribuzione del punteggio. ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nel relativo bando di gara o disciplinare. La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata nel relativo bando o disciplinare, dovrà comprendere le dichiarazioni previste all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. ART.8 – SOPRALLUOGO Le imprese concorrenti, previo appuntamento da fissarsi con il Responsabile del Servizio Provveditorato o con suo delegato ai numeri telefonici 035/399735 oppure 329/2105141 dovranno preventivamente effettuare un’accurata visita dei luoghi. ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo. E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in alcuna forma di collegamento o controllo. ART. 10 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA Per la partecipazione alla gara, l’Impresa dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti: a. aver realizzato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento per un importo non inferiore ad € 50.000,00; b. comprovata esperienza nel settore attraverso la presentazione di un elenco dei principali servizi oggetto di gara prestati negli ultimi tre anni; c. dichiarazione bancaria, rilasciata da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs 385/93, la quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; . ART.11 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. L’Amministrazione comunale appaltante valuterà la congruità delle offerte che superano la media determinata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010. L’esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso è finalizzata esclusivamente alla determinazione della soglia di anomalia e non comporta la loro automatica esclusione dalla gara. L’Amministrazione comunale appaltante procederà, avvalendosi, se del caso, di apposita Commissione tecnica, alla verifica della prima migliore offerta , se la stessa appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 163/2006 e dell’ art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 con il procedimento previsto al successivo art. 88 del D.Lgs 163/2006. ART. 12 - CORRISPETTIVI Il corrispettivo (comprensivo di IVA), che l’operatore economico dovrà versare all’Amministrazione Comunale, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio. Per le modalità di versamento dei canoni si rimanda al successivo art. 2 della parte tecnica. ART. 13 – REVISIONE PREZZI A partire dal secondo anno ovvero dopo 12 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, i prezzi dei prodotti potranno essere variati annualmente, su motivata richiesta scritta dell’affidatario, sulla base dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi all’anno precedente. L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata ad autorizzazione del Dirigente della Direzione Bilanci e Servizi Finanziari, al quale verrà riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente. ART. 14 - CAUZIONI Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio. Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese. La cauzione definitiva, è da costituirsi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006. ART. 15 - AVVALIMENTO I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2) del predetto decreto e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010. L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49 del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara. ART. 16 - ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. L’aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente appaltante, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, i documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto. ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento. ART. 18 - SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO Il prestatore di servizi aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro). ART. 19 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione de\ll’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni. La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. La ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. ART. 20 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l’impresa appaltatrice è tenuta altresì, ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DEL SERVIZIO, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio (art.28, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008). A tal fine la ditta deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e la ditta. In attuazione di quanto disposto dall’art.28 del D.Lgs. N.81 del 09/04/2008, il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice, nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività della Ditta appaltatrice. Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. ART. 21 - PENALITA' Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato d’Oneri, nel Disciplinare di gara e nell’offerta presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo. GESTIONE ORDINARIA Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata penale pari a €. 20,00; Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: penalità pari al 15% del canone; Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari a €. 50,00; Presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato, penale pari ad € 100,00. INTERVENTI ORDINARI Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti dal presente Capitolato: penale pari a €. 50,00 per mancato passaggio; Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata: penale di €. 100,00; INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 24 ore: penali pari a €. 50,00 per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione comunale, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite fax o PEC con valore legale di ricevuta, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell’interessato, l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20, oltre ad agire per il risarcimento dei danni. Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall’Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale. ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi: - in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; - nel caso di cessione di contratto; - in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’appaltatore dei servizi per il fatto che ha determinato la risoluzione. ART.23 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE È fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. L’eventuale relativo silenzio e acquiescenza del Comune non potrà avere alcun effetto favorevole per il Concessionario. ART.24 - UTILIZZO DEGLI SPAZI Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con la massima cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti al Comune. Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con il Servizio Provveditorato ART.25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di ristorazione. In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanza non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all’Amministrazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Amministrazione si riserva il diritto alla richiesta di risarcimento danni subiti e all’applicazione delle sanzioni previste. ART.26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI La ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. La ditta si obbliga a inserire nei contratti con propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contrato di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. ART.27 – REVOCA DELLA CONCESSIONE L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti. In caso di revoca, o nell’ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario. ART. 28 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 34 del D.P.R. 327/1980 Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 37 del D.P.R. citato. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale dovuta. La Ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: provveda alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio; si adegui alle disposizioni impartite dal referente del Comune ed al rispetto delle norme di cui al D. Lgs, 81/2008 e s.m.i.; comunichi immediatamente al referente del Comune qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del servizio. Il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di divisa e cartellino di identificazione, riportante la Ragione sociale del Concessionario, il proprio nominativo, la qualifica e la propria fotografia. Il Concessionario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e disciplina antinfortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad ottemperare, all’interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell’offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui il contratto si svolge. Il Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell’offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario esonera, pertanto, il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare alle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. ART. 29 - CONTROLLI E RILIEVI La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà all'Amministrazione per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato. A tale fine l’appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio. ART. 30 - CONTROVERSIE Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà quello di Bergamo. ART. 31 - ALTRE NORME E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o parte dell'appalto, salva preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge in materia e di regolamento vigenti in materia, ed in particolare, la legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e di procedura civile, nonché nel regolamento dei contratti del Comune di Bergamo. ART.32 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE Il Concessionario solleverà il Comune da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone, cose o animali conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi dipendenti e/o collaboratori. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale unico per sinistro pari a €. 2.000.000,00 per danni provocati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima della stipulazione del contratto, il Comune nonché i propri dipendenti e/o collaboratori tutti dovranno risultare espressamente inclusi nel novero dei terzi. L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per l’Amministrazione e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo articolo 22. La polizza dovrà altresì contenere specifica estensione riferita ai danni causati ai consumatori da cibi e bevande quali a puro titolo esemplificativo e non limitativo, intossicazione, malori di ogni tipo, etc In ogni caso si precisa e si conviene che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi, scoperti e franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Parimenti il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissione dei beni forniti per l’esecuzione del servizio. ART. 33 - RESPONSABILITÀ PER DANNI L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’appaltatore stesso, cose e animali causate nell’esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore il quale, nell’ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati dal Comune di Bergamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bergamo. ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è: Dott.ssa Annarita Calia – Servizio Provveditorato PARTE TECNICA ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO Oggetto della presente concessione è il servizio di ristorazione mediante 32 distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack dolci e salati presso le sedi di seguito indicate: UBICAZIONE Palazzo Uffici – Piazza Matteotti, 3 Bibite Caffè e snack e bevande brioches calde 3 1 Palazzo Frizzoni – Piazza Matteotti 27 – Piano 1° Palazzo Frizzoni – Piazza Matteotti, 27 – Piano 2° 1 1 1 Comado Vigili – Via Coghetti – Piano Interrato 1 1 Servizi Sociali – Via San Lazzaro – Piano Sotto Tetto 1 1 Teatro Donizetti – Via Tasso – Piano Primo 2 2 Servizi Cimiteriali – Viale Pirovano 1 Uff. Concessioni Cimitero – Viale Pirovano 1 1 G.A.M.E.C. – Via San Tomaso – Piano Terra 1 1 Biblioteca Tiraboschi, Via S. Bernardino 1 Circoscrizione n. 2 – Largo Roentgen –Piano Terra 1 Circoscrizione n. 3 – presso Lazzaretto INTERNO 1 Circoscrizione n. 3 – presso Lazzaretto ESTERNO 1 Biblioteca A. MAI 1 Unità Operativa Minori - via San Martino della Pigrizia 52 Seminterrato ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA Centro Famiglia di Via Legrenzi Asilo Nido Villaggio Sposi – Via Promessi Sposi Accademia Carrara di Belle Arti - Piano Primo Totali 32 1 1 2 14 1 1 1 18 Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze del Comune al momento della concessione del servizio e potrà comunque subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia. ART.2 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione un canone annuale equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara, aggiornato a eventuali variazioni del numero dei distributori stessi. Tale canone sarà dovuto all’Amministrazione quale corrispettivo per: - la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici; - il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano; - lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi. Sul canone di concessione, da versare annualmente in un’unica rata anticipata entro trenta giorni dall’emissione della fattura da parte del Comune – Servizio Contabilità Fiscale, dovrà essere corrisposta l’I.V.A. La prima fatturazione avverrà entro il mese successivo alla firma del contratto; le seguenti, entro lo stesso mese di ogni anno. Qualora l’Amministrazione chieda l’installazione di ulteriori distributori, il concessionario dovrà versare, entro 15 giorni dalla data della richiesta, il relativo corrispettivo annuo offerto in sede di gara, calcolato sulla base degli effettivi giorni di installazione. Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, senza mai poterlo decurtare senza l’autorizzazione dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento superiore ai 30 giorni, anche solo parziale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno. ART.3 – RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO Il Concessionario dovrà indicare al Servizio Provveditorato, entro il termine comunicato con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile Rappresentante, referente nei confronti dell’Amministrazione per quanto attiene allo svolgimento del servizio. In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde evitare disservizi. ART.4 – INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI I distributori forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e di produzione non anteriore al 2012; dovranno essere installati nelle sedi comunali indicate all’art. 1 e nei punti concordati con il Servizio Provveditorato, al massimo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d’arte e in osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e CEI/UNI, l’installazione e gli allacciamenti dei distributori, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dal personale del Comune. Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica. Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del Concessionario con l’organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia. I distributori automatici dovranno garantire l’erogazione di: a) bevande calde b) acqua e bevande analcoliche fredde c) snack dolci e salati Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono o fax il referente della Ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti: comunque, le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l’immediato reintegro dei prodotti in esaurimento. In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione, a proprie spese, massimo entro otto ore lavorative dalla segnalazione. Il Comune, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario. La Ditta aggiudicataria potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipazione scritta al Comune che, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. È necessaria la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione anche nel caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d’appalto. Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile dall’acquirente, per ciascuno dei prodotti posti in distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n° 109 e s.m.i.. Sulla confezione dovranno essere chiaramente riportate la composizione e la data di confezione o il tempo minimo di conservazione. Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato. In conformità a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n° 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” art. 1 c. 363 e seguenti, i distributori dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce e prezzo. ART.5 – REQUISITI DI CONFORMITA’ I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature, nuove di fabbrica e prodotte non prima del 2012, dovranno: essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.P.R. 459/1996 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita; alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; munite del marchio CE; munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ); conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. In ordine specificamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa quanto segue: il Concessionario è responsabile nei confronti sia del Comune sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori. Il Concessionario dovrà inoltre: osservare le misure generali di tutela definite dall’art. 15 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.; rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dall’Amministrazione; controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale; fornire all’Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo. I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (compreso il taglio minimo di 0,05 euro) con “rendi resto”. I distributori, oltre alle monete e banconote, dovranno essere dotati di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo similare. La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo della Ditta aggiudicataria. Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l’Amministrazione. Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti non riciclabili che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora diventino inidonei allo scopo. ART.6 – SISTEMA HACCP Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D Lgs. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i. Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. La Ditta dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (Capitolo III Reg. CE n. 852/2004). ART.7 – DESCRIZIONE PRODOTTI MINIMI DA PORRE A BASE D’OFFERTA. Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da O.G.M. (organismi geneticamente modificati). Bevande calde 1. caffè di miscela arabica in percentuale minima del 30% macinato all’istante e con grammatura minima di 7g. di caffè per ogni erogazione; 2. latte in polvere grammatura minima 8 g per ogni erogazione; 3. cappuccino almeno 10 g di latte in polvere per ogni erogazione; 4. tè almeno 14 g di tè in polvere per ogni erogazione; 5. cioccolato almeno 25 g di miscela in polvere per ogni erogazione. Bevande fredde 6. 7. 8. 9. Acqua oligominerale: bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl. bevande in lattina da 33 cl. bevande fredde Tetrapak: succhi di frutta da 20 cl. yogurt 200 gr in confezione drink. Alimenti solidi preconfezionati 10. 11. 12. 13. 14. patatine busta 25 g merendine dolci 40 g wafer porzionati 45 g taralli 40 g. snack salati Altro 15. 16. Bicchiere Cauzione chiavetta elettronica Il concorrente dovrà indicare per tutte le tipologie dei prodotti sopraelencati, il prezzo di vendita con chiavetta elettronica e al pubblico. Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza o tempo minimo di conservazione. Il concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale. Si precisa che in conformità alle linee di indirizzo del D.M. 203/2003 e s.m.i., i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate e dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la sua esclusione. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri e sui distributori. L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l’Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione nonché di fare effettuare alle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione. I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di almeno 12 (dodici) mesi dall’inizio del servizio. Trascorso tale periodo la Ditta potrà richiedere la revisione di prezzo in presenza di documentabili aumenti nel settore merceologico specifico. Il Concessionario, in sede di comunicazione dell’aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Responsabile del Procedimento una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell’anno in corso. Il listino verrà aggiornato in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro. In ogni caso la revisione prezzi non ha efficacia retroattiva. ART.8 - REPORTISTICA Ai fini del monitoraggio del servizio, la Ditta concessionaria si impegna a trasmettere, con cadenza annuale e su supporto informatico (file excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi: tipologia e modello di macchina ubicazione data installazione data eventuale ritiro numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo periodo di rilevazione dati Il resoconto dovrà essere inviato al Servizio Provveditorato entro il mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo posta elettronica all’indirizzo che verrà comunicato. In caso di ritardata trasmissione, il Comune procederà all’applicazione delle penali di cui all’art. 21 del Capitolato Parte Normativa. Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sull’effettuazione dell’erogazione di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la Ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto. ART.9 – OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA La Ditta aggiudicataria della concessione si obbliga a: fornire distributori nuovi di fabbrica e di produzione non anteriore all’anno 2012; installare – entro il termine indicato al precedente articolo 4 della Parte Tecnica nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande o ogni altro genere di ristoro a marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) e con strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; fornire al servizio Provveditorato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di installazione dei distributori la tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione del Comune; fornire, contestualmente all’installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso d’appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normative CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l’uso nonché la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al richiamato sistema HACCP; mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell’operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate; effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale ed assicurando l’effettuazione di interventi di riparazione e sostituzione dei prodotti esauriti entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione del referente o suo delegato, salvo i festivi; utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dal presente Capitolato; comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle apparecchiature; procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell’erogazione dei prodotti e comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata; garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizie e l’igiene delle apparecchiature installate nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP; impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio; provvedere a proprie spese alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze del Comune; trasmettere al Servizio Provveditorato del Comune i resoconto/report di cui all’art. 13 del presente capitolato; comunicare al Servizio Provveditorato del Comune, entro il termine comunicato con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante della Ditta concessionaria, che si renderà disponibile, in qualità di referente nei confronti del Comune, di tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio.