Comments
Description
Transcript
Massime Cassazione Art. 72 CP
SEZ. 2 ORD. 00277 DEL 02/03/1976 (CC.03/02/1976) RV. 132618 PRES. COLONNESE AA REL. DEL PASQUA G COD.PAR.442 IMP. PIETRAPESA PM. (CONF) PM 577011 132618 PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - MOMENTO TEMPORALE A CUI OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI FINI DEL CUMULO - PENE EVENTUALMENTE ESPIATE CON ANTICIPO - INCLUSIONE NEL CUMULO.* COD.PEN ART. 80 COD.PEN ART. 71 COD.PEN ART. 72 COD.PEN ART. 73 *COST. COD.PEN ART. 74 COD.PEN ART. 75 COD.PEN ART. 76 COD.PEN ART. 78 COD.PROC.PEN. ART. 582 IL MOMENTO TEMPORALE A CUI OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI FINI DEL CUMULO E LA DATA DI CONSUMAZIONE DELL'ULTIMO REATO COMMESSO PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE PENE CONSIDERATE AI FINI DEL CONCORSO, SENZA POSSIBILITA DI ESCLUDERE DAL CUMULO LE PENE EVENTUALMENTE ESPIATE CON ANTICIPO RISPETTO ALLE ALTRE, NON POTENDO LA POSIZIONE ESECUTIVA DEL CONDANNATO ESSERE INFLUENZATA DA EVENTI CASUALI, QUALI LE DIVERSE DATE DI IRREVOCABILITA O DI ESECUZIONE DELLE VARIE SENTENZE, O DAI RITARDI NELL'EFFETTUAZIONE DEL CUMULO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO.* SEZ. 1 ORD. 01946 DEL 01/03/1977 (CC.17/11/1976) RV. 135407 PRES. ALIOTTA E REL. DAVOS R COD.PAR.317 IMP. MORRA PM. (CONF) PM 577029 135407 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PENA DELL'ERGASTOLO PER CUMULO - CUSTODIA PREVENTIVA GIA SOFFERTA - DECORRENZA DEL TERMINE DI VENTOTTO ANNI - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA EFFETTIVA CARCERAZIONE E NON ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CUMULO.* COD.PEN ART. 72 COD.PEN ART. 176 NEL CASO DI CUMULO DI PIU CONDANNE NELLA PENA DELL'ERGASTOLO, AI FINI DEL CALCOLO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI VENTOTTO ANNI DI PENA ESPIATA PER L'AMMISSIONE ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, DOVENDOSI AVER RIGUARDO AL PERIODO DI PENA EFFETTIVAMENTE SCONTATO SI DEVE FAR RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELL'EFFETTIVA CARCERAZIONE DEL CONDANNATO E NON ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENA UNIFICATA STABILITA DAL PROVVEDIMENTO DI CUMULO.* SEZ. 1 SENT. 02750 DEL 21/07/1992 (CC.10/06/1992) RV. 191381 PRES. Vitale G REL. Carinci L COD.PAR.313 IMP. Potorti PM. (Conf.) 577001 Pena - In genere - Ergastolo concorrente con altre pene - Rilevanza giuridica di queste ultime. COD.PEN ART. 72 L'inizio dell'espiazione dell'ergastolo non puo' essere anticipato a una data anteriore a quella del reato per cui essa e' stata inflitta ovvero a quella del primo atto privativo della liberta' subito dopo che il reato e' stato commesso. Ed invero, il colpevole non puo' trovarsi avvantaggiato dal concorso di altre condanne per reati commessi prima di quello punito con l'ergastolo: e le pene temporanee residue per i reati commessi in precedenza conservano rilievo solo ai fini dell'eventuale applicazione o espansione dell'isolamento diurno, mentre, per ragioni di continenza, non hanno alcuna idoneita' a incidere sulla maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione dei condannati all'ergastolo ai benefici previsti dalla legge. (Non risultano precedenti). VEDI:RIFMP SEZ. 1 SENT. 02750 DEL 21/07/1992 (CC.10/06/1992) RV. 191382 PRES. Vitale G REL. Carinci L COD.PAR.316 IMP. Potorti PM. (Conf.) 577003 Pena - Applicazione - In genere - Cumulo - Pene da ricomprendervi Sono quelle concorrenti - Nozione. COD.PEN ART. 72 COD.PEN ART. 73 *COST. COD.PEN ART. 74 COD.PEN ART. 75 COD.PEN ART. 76 NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 657 Le pene espiate in anticipo rispetto alle altre o condonate separatamente da esse prima dell'effettuazione del cumulo non possono essere escluse da questo, poiche' la posizione del condannato non puo' essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilita' o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del P.M.. Tale principio, peraltro, si riferisce alle sole pene concorrenti, per tali dovendosi intendere quelle che, sebbene inflitte in sede di cognizione per reati diversi, sono riferibili in sede esecutiva a tutti i reati predetti per il fatto che - e nella parte in cui - non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo di essi. Da un lato, infatti, corrisponde a una fondamentale esigenza logica dell'ordinamento il principio secondo il quale la pena non puo' precedere il reato e incoraggiarne, anziche' frenare, la reiterazione, sicche' un periodo di carcerazione non puo' essere imputato a un cumulo che comprenda pene inflitte per reati commessi successivamente alla carcerazione di cui si tratta. Dall'altro, ciascun periodo di carcerazione cautelare o esecutiva, pur avendo a suo tempo trovato causa in uno o piu' determinati titoli di custodia o in una o piu' determinate condanne, allorche' si proceda in sede esecutiva all'unificazione delle pene, non puo' essere specificamente riferito a taluna di queste, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi prima del suddetto periodo detentivo. CONF 181990 SEZ. 1 SENT. 03004 DEL 21/07/1993 (CC.24/06/1993) RV. 194825 PRES. Valente A REL. La Cava P COD.PAR.442 IMP. P.M. in proc. Mosella PM. (Conf.) 577011 Pena - Esecuzione - Pene concorrenti - Concorso di pene detentive temporanee con l'ergastolo - Decorrenza della pena cumulata - E' sempre quella dell'inizio della carcerazione per il delitto punito con l'ergastolo - Eccezione nel caso di cumulo di due ergastoli - Decorrenza, in tal caso, dell'unica pena cumulata dall'inizio della carcerazione per il secondo delitto. 657046 Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene concorrenti - Concorso di pene detentive temporanee con l'ergastolo - Decorrenza della pena cumulata - E' sempre quella dell'inizio della carcerazione per il delitto punito con l'ergastolo - Eccezione nel caso di cumulo di due ergastoli - Decorrenza, in tal caso, dell'unica pena cumulata dall'inizio della carcerazione per il secondo delitto. COD.PEN ART. 72 COD.PEN ART. 80 NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 663 Nel cumulo di pena temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima e' sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa e' stata inflitta; e cio' sia che l'ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo. Fa eccezione a tale regola solo il caso del cumulo di due ergastoli, il secondo dei quali sia stato inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, decorrendo in tal caso la pena unificata ai sensi dell'art. 72 cod. pen. dalla data della carcerazione per il nuovo delitto, poiche' l'ergastolo inflitto per quest'ultimo copre e assorbe anche il precedente. VEDI 191381 SEZ. 1 SENT. 03748 DEL 02/11/1993 (CC.30/09/1993) RV. 195435 PRES. De Lillo M REL. Mocali P COD.PAR.313 IMP. P.M. in proc. Cappai PM. (Conf.) 577045 Pena - Pene detentive - Ergastolo - Cumulo con pene detentive temporanee - Decorrenza dell'ergastolo - Individuazione - Cumulo di due ergastoli - "Dies a quo" dell'espiazione - Individuazione. COD.PEN ART. 22 *COST. COD.PEN ART. 72 Nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima e' sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale e' stato inflitto l'ergastolo, e cio' sia che l'ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo. Qualora, invece, debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata ai sensi dell'art. 72 cod. pen. non puo' che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato, perche' l'ergastolo inflitto per il successivo reato copre e assorbe il precedente. VEDI 193730 * EDITA * SEZ. 1 SENT. 03748 DEL 02/11/1993 (CC.30/09/1993) RV. 195437 PRES. De Lillo M REL. Mocali P COD.PAR.314 IMP. P.M. in proc. Cappai PM. (Conf.) 609063 Reato - Concorso di reati - In genere - Concorso di reati puniti con l'ergastolo e di reati puniti con pene detentive temporanee - Ergastolo concorrente con altre pene - Assorbimento di queste ultime Sussistenza. COD.PEN ART. 72 In presenza di una pena dell'ergastolo, le pene detentive temporanee - salvo che non intervenga una causa estintiva - perdono ogni rilevanza e, ad ogni effetto, deve aversi riguardo in via esclusiva alla pena dell'ergastolo, senza alcuna possibilita' di far rivivere, per desumere conseguenze "in malam partem", le singole pene temporanee. Invero, una volta che si e' proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e si deve avere riguardo alla pena unica da espiare, restando in essa assorbite e neutralizzate quelle inflitte per i vari reati con la stessa sentenza o con una pluralita' di sentenze. * EDITA * VEDI:RIFMP 577045 Pena - Pene detentive - Concorso dell'ergastolo con pene detentive temporanee - Natura dei reati che hanno dato luogo a tali pene e loro eventuale inserimento in unico disegno criminoso - Rilevanza ai fini del cumulo - Esclusione. COD.PEN ART. 72 Il cumulo disciplinato dall'art. 72, comma secondo, cod. pen. prescinde totalmente dalla natura dei reati accertati e dall'unicita' del disegno criminoso, sicche' e' illegittima la reiezione della richiesta di cumulo della pena dell'ergastolo con altre pene detentive temporanee motivata dall'eterogeneita' delle violazioni commesse e dal notevole lasso di tempo intercorso tra di esse. VEDI 8912098 SEZ. 1 ORD. 01898 DEL 04/05/1998 (CC.01/04/1998) RV. 210568 PRES. Sacchetti F REL. Losana C COD.PAR.313 IMP. Leanza PM. (Conf.) 577045 PENA - PENE DETENTIVE - Cumulo dell'ergastolo con altre pene detentive - Inizio dell'espiazione - Rilevanza ai fini della liberazione condizionale e degli altri benefici penitenziari - Conseguente interesse del condannato alla sua esatta individuazione. COD.PEN ART. 72 Anche quando del provvedimento di cumulo faccia parte la pena dell'ergastolo, il condannato ha interesse a far rettificare, chiedendone la retrodatazione, l'inizio della sua espiazione, giacche', pur trattandosi di pena perpetua, la sua anticipazione consente l'accesso anticipato alla liberazione condizionale e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.