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C10513 - BRICO BUSINESS CORPORATION/RAMO DI AZIENDA

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C10513 - BRICO BUSINESS CORPORATION/RAMO DI AZIENDA
C10513 - BRICO BUSINESS CORPORATION/RAMO DI AZIENDA DI FASCIGLIONE FRATELLI
Provvedimento n. 20965
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2010;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società BRICO BUSINESS CORPORATION S.r.l., pervenuta in data 8 marzo 2010;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
BRICO BUSINESS CORPORATION S.r.l. (di seguito anche BBC), con sede legale a Cologno Monzese (MI), è una società
attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per il bricolage tramite esercizi specializzati di medie e grandi superfici.
Il capitale sociale di BBC è detenuto per il 51% da Unicoop Firenze soc. coop. - aderente al consorzio Coop Italia e
attiva prevalentemente nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo
consumo - e per il restante 49% dalla società di diritto tedesco OBI AG, che opera in Italia soltanto tramite BBC.
Il fatturato della BBC è stato pari, nel 2008, a circa 2,3 miliardi di euro, interamente realizzato in Italia.
Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda della società FASCIGLIONE FRATELLI DI FASCIGLIONE VITO, DONATO E
PASQUALE S.n.c., attivo nella vendita al dettaglio di articoli di arredamento, con una superficie di vendita di 2.994 m2,
localizzato in Prato.
Il fatturato attribuibile al punto vendita oggetto di acquisizione è stato, nel 2008, pari a circa 987 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo, da parte di BBC, del ramo d’azienda descritto, al fine di
fine di aprire un nuovo esercizio commerciale attivo nel settore del bricolage.
L’operazione si perfezionerà solo al momento dell’ottenimento del trasferimento dell’autorizzazione.
Sulla base del contratto di compravendita preliminare, BBC si è riservata la facoltà di nominare, almeno 10 giorni
prima del rogito, la persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto stesso; in particolare,
l’acquisto del punto vendita potrebbe anche essere effettuato da Unicoop Firenze, che lo concederebbe in affitto a BBC.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del
Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della
medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle
imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato rilevante del prodotto
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione al dettaglio di prodotti di bricolage, c.d.
DIY (Do It Yourself).
Tale settore comprende diverse categorie merceologiche (hobbistica, ferramenta, illuminotecnica, giardinaggio ecc.) e
diverse tipologie di punto vendita. In particolare, sono presenti nel settore sia esercizi commerciali di piccole
dimensioni, generalmente specializzati per categoria (ferramenta, negozi di elettricità e simili) che grandi superfici di
vendita; queste ultime, a loro volta, possono essere specializzate nella vendita di una sola categoria merceologica,
ovvero essere dedicate alla vendita dell’intera gamma di prodotti di bricolage; infine, vanno incluse nel settore anche
le superfici di vendita rappresentate dai reparti specializzati collocati all’interno dei punti vendita della Grande
Distribuzione Alimentare (il c.d. segmento GDA), sia di piccole che di grandi dimensioni.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel recente provvedimento C9738 – GROUPE ADEO/CASTORAMA ITALIA1, il
mercato rilevante della tipologia di punto vendita GSB comprende quanto meno l’insieme dei canali distributivi
caratterizzati da superficie superiore ai 400 m2 (GSB + GSA + specializzati, comprensivi di mercatoni ed Ikea),
1 [ Cfr. Provvedimento n. 19481 del 29 gennaio 2009, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 6/09.]
essendo invece stata lasciata aperta la possibilità di includere o meno nel mercato il canale tradizionale (che pure
costituisce un riferimento significativo per le politiche di prezzo degli altri segmenti).
Anche ai fini della presente valutazione, peraltro, non appare necessario addivenire ad una conclusione definitiva circa
l’appartenenza del canale distributivo tradizionale al mercato rilevante del DIY.
I mercati geografici
Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione essenzialmente locale, in considerazione dei comportamenti
di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita.
L’esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei
bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione; in prima
approssimazione, essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.
Nel caso di specie, il mercato geografico rilevante è rappresentato pertanto dall’ambito del territorio della provincia di
Prato, ove sarà attivo il ramo d’azienda oggetto di compravendita.
Effetti dell’operazione
Nel mercato del DIY della provincia di Prato, BBC opera attualmente con una quota, stimata dalla parte notificante,
pari a circa il 12%. La stima è stata effettuata su un’ipotesi di mercato comprensiva dei punti vendita tradizionali.
Pur non avendo informazioni precise sull’importanza del dettaglio tradizionale nella provincia di Prato, è ragionevole
supporre, anche sulla base delle analoghe stime disponibili per altre province2, che esso non incida in misura superiore
al 50%; pertanto, a seguito dell’operazione in esame, la quota dell’acquirente su un mercato rilevante più ristretto
(che escluda il dettaglio tradizionale) rimarrebbe, in ogni caso, ampiamente al di sotto del 30%.
L’operazione in esame non modifica quindi significativamente l’assetto concorrenziale del mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese
interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
2 [Cfr. Provvedimento n. 19481, già citato, tabella n. 7.]
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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