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sentenze e pareri sulle spese dei balconi
Sentenze e pareri legali sulla competenza delle spese per balconi Diciamo, in premessa , che le due principali tipologie di balconi sono quella dei cosiddetti incassati e aggettanti . I balconi incassati sono quelli rientranti , cioè che non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’immobile ma sono incassati all’interno , nel corpo dell’immobile. Generalmente sono chiusi su due o tre lati e non sporgono rispetto ai muri perimetrali. Di conseguenza la soletta dei balconi è ritenuta prolungamento del solaio e pertanto con funzioni di separazione dei piani dell’edificio., di copertura e di sostegno .Per la loro manutenzione si applica l’art. 1125 c.c.e quindi sono a carico dei proprietari degli appartamenti il piano di calpestio e il soffitto . Al contrario, la parte frontale dei balconi incassati, inserendosi nella facciata dell’edificio, sono da considerarsi parte comune. Il balcone aggettante è quello che sporge rispetto alla facciata dell’edificio, rappresentando in tal modo un prolungamento del relativo appartamento. Il balcone aggettante è costituito da una struttura orizzontale sostenuta da mensole o a sbalzo dalla facciata, con ringhiera, parapetto o balaustra in legno, ferro o pietra. Detta tipologia di balconi sono di competenza in via esclusiva del proprietario dell’appartamento; solo i rivestimenti e gli elementi decorativi frontali ed inferiori si considerano parti comuni. Di conseguenza nei rapporti con il proprietario posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di balconi aggettanti, in cui la soletta del balcone ha funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, però non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti, non può parlarsi di parte a servizio di entrambi gli appartamenti posti su piani sovrastanti. In tali casi non si applica l’art. 1125 c.c. in quanto i balconi aggettanti anche se inseriti nella facciata non hanno funzione portante, ma formano solo parte integrante dell’appartamento cui accedono. In pratica il solaio del balcone aggettante è di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento che serve, laddove i rivestimenti della parte frontale nella parte inferiore (sottobalcone), in quanto incidenti sull’estetica dell’edificio, sono da considerarsi parti comuni. Infatti, l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione è nel senso di considerare comuni i sottobalconi solo nel caso in cui siano presenti degli ornamenti decorativi che incidano sulla estetica complessiva di tutto il fabbricato. 1 Sentenze e pareri legali sulla competenza delle spese per balconi Ciò premesso , esaminiamo la dottrina legislativa in merito al tema della ripartizione delle spese. In passato ( sentenze della Corte di cassazione n.4821/1983 e 283/1987 ) per la ripartizione delle spese per i balconi si applicava l’art. 1125 c.c. che riguardava la ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti e cioè si ripartivano a metà fra i due condomini le spese per la soletta, mentre erano a carico del proprietario del piano sottostante le spese del sottobalcone. In pratica si affermava il principio che la soletta del balcone non apparterrebbe al proprietario del balcone bensì in parti eguali a detto proprietario e a quello del piano sottostante perché detta soletta sarebbe una proiezione verso l’esterno del solaio. In tal senso si esprimeva la Corte di Cassazione con sentenza N.1181 del 6/5/1950 in cui affermava che il balcone è di proprietà esclusiva della proprietà a cui serve e a cui accede, ragion per cui ogni spesa deve essere sostenuta esclusivamente dal proprietario . Con riferimento ai sottobalconi in particolare si citano le che (vedi art. 1125 c.c. ) , Tale orientamento è stato però modificato con la sentenza n. 11155 del 1994 la Cassazione ritenendo non applicabile in via analogica il suddetto art. 1125 c.c. in quanto il balcone non ha una funzione di sostegno del piano sovrastante e quindi non può essere considerato come un elemento a servizio di due immobili posti su piani sovrastanti. Una sentenza del Trib. civ. Napoli, 18 dicembre 1991 recita che , in merito alla riparazione di balconi negli edifici condominiali, le relative spese sono in parte a carico del proprietario dell'appartamento di cui costituiscono accessorio, in quanto consentono il calpestio e l'affaccio , ed in parte a carico dei condomini, in quanto costituiscono elementi della facciata dell'edificio, di cui concorrono a formare la struttura. La Cassazione con la sentenza n. 8159/1996 è nuovamente intervenuta precisando che i balconi, non avendo una funzione portante rispetto alla struttura dell’edificio e non essendo destinati all’uso comune ma solo al godimento di una parte dell’immobile oggetto di proprietà esclusiva, sono da considerarsi come appartenenti in via esclusiva al proprietario del relativo appartamento cui costituiscono il prolungamento La Corte app. civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97 recita poi che la proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi aggettanti (frontalini) . In pratica nel passato c’è stata molta confusione sul tema , ragion per cui è necessario esaminare la dottrina più recente che pare faccia maggior chiarezza sul controverso tema. Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576 . Con detta sentenza la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti. Tale principio porta come conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di 2 Sentenze e pareri legali sulla competenza delle spese per balconi analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell'ipotesi di strutture completamente aggettanti (in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti ) non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. Cassazione. Sez. III Civile, n. 22370 del 29 novembre 2004 . Il condominio non è responsabile dei danni riscontrati sulla parte sottostante e sovrastante dei balconi, dei quali rispondono solo i proprietari degli appartamenti immobiliari corrispondenti superiore e inferiore. (Nel caso di specie, infiltrazioni d'acqua nell'appartamento, provenienti dal sovrastante immobile, con danni al soffitto del balcone, ove si era verificata anche caduta di calcinacci.) Cass. civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 : sono nulle le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose . I balconi devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Pertanto la manutenzione relativa ai balconi non puo' essere oggetto di deliberazioni impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio. Infatti sono nulle e sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità, le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione. Sentenza 1784/2007 della Cassazione : Balconi: la spesa è personale. Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativaornamentale dell'immobile. Così la ha messo i puntini sulle i dell'annosa questione. Nel concreto, la Cassazione ha affrontato il caso di una spesa sostenuta dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza, e costretto poi ad agire in giudizio per il recupero dell'importo anticipato ( posto a carico di tutti i condomini dello stabile ), non essendo stato ratificato il suo operato dall'assemblea dei condomini. La premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ( articolo 1130, n. 4 del Codice civile ). Non può però ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea ( articolo 1135 del Codice civile ). Nessun tipo di intervento sulle parti di proprietà privata può essere richiesto o spontaneamente eseguito all'amministratore salvo incarico personale su richiesta di un condomino: in tal caso l'incarico, se accettato, lo dovrà gestire a titolo personale e non in quanto amministratore. La Corte ha confermato l'orientamento ormai condiviso dai giudici di legittimità secondo cui " i balconi non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune ma soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell'edificio ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare della quale costituiscono naturale prolungamento " ( sentenza n. 8159/1996 ), in tutte le sue componenti salvo che le parti che lo compongono contribuiscono a costituire l'aspetto architettonico o abbellimento dell'edificio. 3 Sentenze e pareri legali sulla competenza delle spese per balconi La spesa dei frontalini dei balconi, pertanto, non può essere ripartita fra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di urgenza ( sentenza n. 1784/2007 ). Al di fuori di tale circostanza o in mancanza di prova, le spese dei frontalini vanno imputate solo ai condomini proprietari dei balconi ed è addirittura considerata illeggttima e viziata di nullità la delibera che impone spese ( e la relativa ripartizione ) riguardanti gli interventi di manutenzione dei balconi da considerarsi di proprietà esclusiva a chi non è titolare di balconi ( Cassazione, sentenza n. 21199/2005). Ai soli proprietari compete, invece, l'esecuzione degli interventi manutentivi che li riguardano e su di essi ricadono le responsabilità per eventuali danni, causati a terzi, da caduta di parti pericolanti. E' questa la conseguenza naturale e ovvia della natura " privata " dei balconi che la Suprema corte nella sentenza in commento n. 1784/2007 ha voluto fare emergere. Cass., Sez.II civ., sentenza del 30/01/2008, n. 2241 : Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti per il rifacimento dei frontalini dei balconi prospicienti la faccia dell'edificio sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile. La sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezione II del 14-3-2008, n. 6966 ritiene che i frontalini dei balconi assolvano alla funzione di elementi ornamentali della facciata dell’edificio condominiale e devono quindi considerarsi parti comuni a tutti gli effetti, le relative spese devono quindi essere ripartite tra tutti i condomini. Cassazione civile, Sezione 2, n. 218 del 5/1/2011 interviene sull’utilizzo illecito dei balconi da parte del Condominio. Riportiamo al riguardo una nota di commento dell’avv.Giuseppe Nuzzo Nei rapporti di vicinato, le I balconi aggettanti, – quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio con tre vedute, una frontale e due laterali – costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono. Non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio come viceversa accade per i balconi incassati nel corpo dell’edificio – essi non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; al contrario, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. La tipologia di balconi in esame, pertanto, non essendo destinata al servizio o al godimento collettivo, non rientra nella c.d. presunzione di condominialità, la quale si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni comuni indicati all’art. 1117 c.c. rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini. In virtù di tali caratteristiche, le spese di conservazione e manutenzione dei balconi aggettanti spettano per intero al condòmino proprietario; in particolare, non può trovare applicazione l’art. 1125 c.c. in tema di manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai. Inoltre, trattandosi di proprietà esclusiva, ogni diversa utilizzazione del balcone da parte del Condominio, destinata a soddisfare utilità comuni e non autorizzata dal proprietario, deve considerarsi illecita in quanto pregiudizievole del diritto di proprietà del singolo condòmino. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del proprietario di un appartamento in condominio, ubicato al piano terra, di ottenere la rimozione dei contatori del gas che il Condominio aveva affisso nella soletta sottostante uno dei balconi del predetto appartamento. Nella fattispecie, accertato che il balcone in questione non 4 Sentenze e pareri legali sulla competenza delle spese per balconi rientrava tra le parti comuni condominiali, esso non aveva altra funzione che quella di prolungare il piano di calpestio della proprietà individuale ed era di proprietà esclusiva dell’attrice, sicché illecita doveva considerarsi l’utilizzazione compiuta dal Condominio, che configurava turbativa ex art. 1170 c.c. A corredo dell’esposta panoramica riportiamo il giudizio conclusivo sul tema della ripartizione delle spese relative ai balconi aggettanti dell’avv. Avv. Barbara Laziosi Consulente legale UPPI (Unione piccoli proprietari immobiliari) . I balconi "aggettanti" sono quelli che sporgendo dalla facciata dell'edificio costituiscono un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. La ripartizione delle spese relative a tali balconi, peraltro, è piuttosto complessa ed è fonte di frequenti contrasti in sede di assemblea condominiale. In primo luogo, è bene ricordare che nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo sgretolamento del principio per cui ogni spesa relativa al balcone deve essere sostenuta dal proprietario dello stesso perché il balcone costituisce un prolungamento dell’appartamento. L’evoluzione giurisprudenziale, infatti, si è sviluppata nel senso di attribuire sempre più importanza anche alla funzione architettonica e decorativa assolta dai balconi per l’intera facciata condominiale. Oggi è pacifico che i balconi aggettanti hanno una duplice funzione: da un lato sono la proiezione dell'appartamento cui accedono, lo abbelliscono, gli danno luce ed aria e consentono al proprietario l’affaccio all’esterno; dall'altro, costituiscono parte integrante e strutturale della facciata e rappresentano un elemento decorativo dell’edificio. Si è ritenuto, quindi, di distinguere i vari elementi che compongono i balconi (piano di calpestio, pavimento, soletta, frontalini, parapetto, sottobalconi, ecc…) e di riconoscerne la proprietà esclusiva o la proprietà condominiale a seconda della funzione assolta. Ne consegue, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, che competono al proprietario dell'unità immobiliare dalla quale si accede al balcone le spese relative al piano di calpestio ed alla parte interna del balcone, mentre gravano sul condominio tutte le spese che concernono gli elementi esterni dei balconi, cioè quegli elementi che, concorrendo a conferire all’edificio le proprie caratteristiche estetiche ed architettoniche, vengono considerate parte integrante della facciata e, quindi, una parte comune dell'edificio. In concreto si può affermare, anche se non mancano oscillazioni ed incertezze da parte di dottrina e giurisprudenza circa la determinazione del regime giuridico dei singoli elementi del balcone, che spettano al proprietario dell’appartamento le spese effettuate per impermeabilizzare e pavimentare a nuovo il balcone, mentre spettano a tutti i condomini, (anche a quelli che eventualmente non sono proprietari di balconi) e vanno divise secondo le tabelle millesimali, le spese per il ripristino delle parti esterne dei balconi come i frontalini (parte bassa esterna dei balconi), le piantane, le fasce marcapiano, gli sporti, la ringhiera e il parapetto, ecc. Con riferimento alle spese per i “sottobalconi”, cioè la parte inferiore del balcone, l’orientamento è oscillante. La giurisprudenza, infatti, in alcuni casi ha affermato che le spese di manutenzione della parte sottostante il balcone sono a carico esclusivamente del proprietario dell’ appartamento inferiore, potendo, idealmente, corrispondere al soffitto, di cui sarebbero un prolungamento, con conseguente applicazione dell'art. 1125 c.c., che pone a carico del proprietario del piano sottostante le spese per l’intonacatura, la tinteggiatura e la decorazione dei soffitti. In altri casi, invece, è stato sostenuto che le spese di manutenzione dei sottobalconi debbono essere poste a carico di tutti i condomini poiché i sottobalconi sarebbero una parte condominiale in quanto visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l’intero fabbricato. Quest’ultimo orientamento sembra ormai condivisibile anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche recentemente (Corte Cass. 17/07/2007 n. 15913), ha confermato che i balconi aggettanti non possono considerarsi neppure in parte di proprietà del proprietario dell’appartamento sottostante. Ne 5 Sentenze e pareri legali sulla competenza delle spese per balconi consegue l’impossibilità di applicare, anche in via analogica, l’art. 1125 c.c. al fine di stabilire i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione del sottobalcone che, quindi, dovrebbero gravare o solo sul proprietario del balcone o su tutti i condomini, a seconda che i sottobalconi vengano considerati di proprietà esclusiva o di proprietà condominiale. IN CONCLUSIONE La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno considerato i balconi come elementi aventi la duplice funzione sia individuale (diritto di veduta) sia collettiva ( elemento decorativo della facciata), il che porta alla seguente ripartizione delle spese: spettano al proprietario dell’appartamento da cui si accede al balcone le spese riguardanti il piano di calpestio e la parte interna dei parapetti. Competono, invece, al condominio le spese concernenti gli elementi esterni dei balconi, quelli riguardanti l’aspetto estetico della facciata. Se da un lato quindi i principi giuridici appaiono oramai sufficientemente chiari e convergenti sulla teoria , in pratica non esiste un capitolato che specifichi e definisca in modo assoluto cosa costituisca aspetto estetico o meno , rinviando l’onere della prova di fatto al giudizio dei giudici ( sentenza 1784/2007 della Suprema Corte) . Per questo , al fine di evitare vertenze legali di nullità della delibera (sentenza Cassazione 21199 del 31/10/2005) , non esiste altra strada , ove rientri il caso specifico nell’ipotesi di alterazione estetica, che far deliberare all’unanimità la competenza delle quote di manutenzione attribuite ai i singoli proprietari e al condominio . 6