1 - la tari 2 - chi gestisce la tari 3 - chi paga la tari
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1 - la tari 2 - chi gestisce la tari 3 - chi paga la tari
LE FAQ DELLA TARI : Domande e risposte sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Ferrara. 1 - LA TARI D - Che cos'è la TARI? R - La Tassa sui Rifiuti (TARI) è la tassa sulla raccolta, sul trasporto, sul recupero e sullo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. D - A cosa serve la TARI? R - La TARI serve a pagare il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Ferrara. 2 - CHI GESTISCE LA TARI D - Chi gestisce la TARI? R - La TARI viene applicata e riscossa dall'Ufficio TARI del Servizio Servizi Tributari del Comune di Ferrara. L'Ufficio TARI è situato in via Monsignor Luigi Maverna n. 4 - 44122 Ferrara (FE) ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, al mattino, dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina sono destinati alle utenze domestiche mentre la giornata del martedì è riservata alle utenze non domestiche. La PEC del Servizio Servizi Tributari è [email protected] D - A chi posso domandare informazioni sulla TARI? R - All'Ufficio TARI ed al Numero Verde 800654866, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Il Numero Verde fornisce informazioni e risponde alle domande generali sul tributo. Per ottenere informazioni sulla propria posizione TARI, occorre rivolgersi all'Ufficio TARI oppure accedere alla piattaforma LINKMATE. D - Come posso conoscere la mia posizione TARI / Come posso porre quesiti specifici relativi alla mia situazione TARI / Come posso conoscere la situazione dei miei versamenti? R - Può domandare all'Ufficio TARI oppure può accedere alla piattaforma LINKMATE collegandosi all'indirizzo http://sportellotel.servizienti.it/ferrara ed utilizzando per entrare USERID e PW che sono contenuti nell'invito al pagamento della TARI che il Comune invia, in corso d’anno, a tutti i contribuenti della TARI registrati in banca dati. D - Voglio chiedere che nella mia zona venga svolta la raccolta porta a porta, voglio che l'isola ecologica vicino a casa mia venga spostata o che nell'isola ecologica venga collocato un certo tipo di cassonetto per la raccolta differenziata, ho una segnalazione o un reclamo da presentare sul servizio dei rifiuti. R - Per questo si deve rivolgere ad HERA S.p.A., che gestisce il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Ferrara. Il Comune invece, attraverso l’Ufficio TARI, gestisce il tributo nella parte contabile ed amministrativa. Tuttavia il Comune inoltrerà ad HERA S.p.A., che sicuramente le risponderà, ogni comunicazione che lei volesse presentare ai nostri uffici. 3 - CHI PAGA LA TARI D - Chi deve pagare la TARI? R - Devono versare la TARI le famiglie (utenze domestiche) residenti e le persone (utenze domestiche) non residenti e le imprese individuali, le società, le associazioni, gli enti privi della personalità giuridica (utenze non domestiche) che detengono (a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, comodato od altro) o possiedono (anche di fatto) superfici (locali od aree scoperte) soggette alla TARI. I componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenti ed i soggetti (utenze domestiche) non residenti che abitano assieme ed i soci delle utenze non domestiche sono tenuti in solido al pagamento dell'unica obbligazione tributaria. D - Siamo comproprietari di un'abitazione (ad esempio perché l'abbiamo ereditata): possiamo intestarci separatamente la TARI, ciascuno per la propria quota? R - No, non è possibile: la TARI non è la TASI. Uno dei comproprietari dovrà assumersi il compito di presentare all'Ufficio TARI la dichiarazione TARI a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. Nel modello il soggetto prescelto indicherà se stesso come dichiarante ed inoltre indicherà il nominativo degli altri comproprietari nella parte relativa ai componenti. Si consiglia tuttavia di utilizzare anche il campo note del modello per spiegare la situazione. Il Comune invierà l'avviso di pagamento al solo dichiarante, mentre gli altri eventualmente risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria. La categoria tariffaria verrà determinata sulla base del numero dei componenti. Tuttavia nel caso, assai frequente, di un’abitazione tenuta a disposizione dagli eredi vuota ma con il mobilio e/o le utenze attive al contribuente dichiarante spetterà la relativa agevolazione. D - Siamo degli studenti ed abbiamo preso in affitto assieme un appartamento: possiamo intestarci separatamente la TARI, ciascuno per una parte? R – Intanto, dobbiamo distinguere. Se il contratto di locazione ha una durata inferiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare allora gli inquilini non devono fare nulla, in quanto la TARI è dovuta dal proprietario dell'abitazione. In caso contrario, nel caso cioè il contratto di locazione abbia durata superiore a sei mesi nell'anno solare, allora uno degli studenti dovrà presentare la dichiarazione, intestandosi la TARI ed indicando gli altri coinquilini nella parte del modello relativa ai componenti, ai fini della determinazione della categoria tariffaria. Il dichiarante riceverà l'avviso di pagamento della TARI, mentre gli altri occupanti eventualmente risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria. D - Io non produco rifiuti, perché ... (esempio: vivo o lavoro o studio: all'estero o in un altro comune, torno a casa solo per dormire, viaggio continuamente, in realtà non abito in quella casa, è in vendita, la tengo per affittarla, ho ereditato la casa ma non la uso, ecc. ...) ... quindi non voglio pagare la TARI! R - Mi dispiace, ma non è possibile. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Ferrara. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'utente non comporta l'esonero dal tributo. Alcune delle fattispecie sopra elencate tuttavia rientrano in una delle situazioni che il regolamento dispone comportino una riduzione della TARI. D - Io i miei rifiuti me li smaltisco da solo e quindi non voglio pagare la TARI! R - Innanzi tutto vorremmo sapere come fa a smaltirli, stante il divieto di abbandonare rifiuti nell'ambiente. Comunque la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa. La decisione dell'utente di non utilizzare il servizio, che gli viene tuttavia messo a disposizione, non comporta l'esonero dal tributo. 4 - I PRESUPPOSTI DELLA TARI D - Quali sono le superfici soggette alla TARI? R - Sono soggette alla TARI tutte le superfici (locali ed aree scoperte) suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In particolare, per le utenze domestiche, sono soggette alla TARI: i locali adibiti ad abitazione (compresi i solai, le cantine ed i garages) mentre, per le utenze non domestiche sono soggetti alla TARI: i locali delle attività produttive (commerciali, industriali, artigianali, professionali ed altro) e delle comunità e le aree scoperte cosiddette operative (destinate cioè a carico / scarico merci, deposito, parcheggio). D - Quindi esistono anche superfici che non soggette alla TARI. R - Certamente. Non sono soggette alla TARI le superfici che non possono produrre rifiuti o che non ne producono in misura apprezzabile per la loro natura o per l'uso particolare al quale sono stabilmente destinate. In particolare non sono soggetti alla TARI: A) Per le utenze domestiche: 1) le abitazioni prive di mobilio ed utenze (acqua, gas, internet, luce, telefono) attive; 2) i balconi e le terrazze scoperte; 3) i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi; 4) le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; 5) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione). B) Per le utenze non domestiche: 1) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia di regola ovvero non sia compatibile la presenza di persone e/o operatori, quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere ad atmosfera controllata, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 2) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva; 3) i locali adibiti a sale espositive di musei e pinacoteche; 4) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 5) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e quelle visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio; 6) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 7) i locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l’esercizio delle attività di culto; 8) le unità prive di arredi ed utenze attive; 9) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione); D – Prosecuzione della domanda e della risposta precedente. Quesito specifico per le sole utenze non domestiche: R - Non sono soggette alla TARI le superfici che producono rifiuti speciali e/o pericolosi. Quindi non sono soggette alla TARI, in particolare: A) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; le superfici adibite all’allevamento di animali. B) Le superfici delle attività produttive ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi. Nonché la parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, che siano rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, la cui lavorazione genera rifiuti speciali. Tuttavia relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione e/o presenza di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie destinata alla produzione e/o al deposito la percentuale di abbattimento del 20%. C) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori. D - Nella mia abitazione svolgo un'attività professionale. R - La stanza dove svolge l'attività professionale verrà tassata con la tariffa dell'utenza non domestica corrispondente (ad esempio: studio professionale), mentre al resto della casa si applicherà la tariffa delle utenze domestiche. Segnali la situazione compilando il modello di dichiarazione TARI per le utenze domestiche ed utilizzando il campo note per descrivere l’attività svolta nell’abitazione; ricordi inoltre di indicare separatamente la superficie dell'abitazione e quella della stanza adibita ad attività professionale. D - Nella mia attività economica ci sono superfici destinate alla produzione, superfici destinate a laboratorio, superfici destinate al carico e scarico merci ed al magazzino, superfici destinate agli uffici. Le devo conteggiare separatamente e con tariffe diverse ai fini della TARI? R - No, la tariffa della TARI è unica ed è quella dell'attività economica prevalente. Per determinarla si utilizza il codice ATECO indicato dal contribuente nella propria dichiarazione TARI ovvero in mancanza la descrizione dell’attività svolta nelle superfici soggette al tributo. D - L'abitazione è vuota, quindi non pago la TARI! R – Non è così. Le abitazioni vuote ma con il mobilio o anche solo un'utenza (acqua, gas, internet, luce, telefono, ecc.) attiva pagano la TARI. Se proprio non vuole pagare deve togliere TUTTO il mobilio e staccare TUTTE le utenze. Tuttavia le abitazione tenute a disposizione vuote ma con il mobilio e/o anche una sola delle utenze attive fruiscono di una specifica agevolazione. D - Sono tornato in possesso di locali o aree scoperte di cui sono proprietario ma che avevo affittato ad un'attività economica, che adesso però è cessata. I locali adesso sono vuoti. Devo pagare la TARI? R - Affermativo. La TARI in precedenza era dovuta dal titolare dell'attività economica ma adesso è dovuta da lei in quanto attuale occupante delle superfici. La tariffa sarà quella dell'attività a cui lei concretamente destinerà i locali / le aree scoperte (ad esempio: deposito merci) oppure quella corrispondente all'uso al quale le superfici venivano ovvero per loro natura potrebbero essere potenzialmente destinate (ad esempio: bar, laboratorio artigiano, negozio, stabilimento industriale, ufficio). Se non vuole pagare la TARI deve togliere tutti gli arredi e staccare completamente tutte le utenze. D – Ho affittato o venduto un alloggio, ma mi sono tenuto il garage. Continuo a pagare la TARI con la tariffa delle utenze domestiche riducendo semplicemente la superficie oppure si applica una tariffa diversa? R – Dipende dal fatto se lei possiede o meno altre utenze abitative nel Comune. Da regolamento infatti le cantine, i solai e le autorimesse (senza abitazione) condotti da una persona fisica con utenze abitative nel Comune si considerano e vengono tariffate come utenze non domestiche. La tariffa sarà quella dell’uso al quale vengono concretamente adibiti i locali, come ad esempio: autorimessa, archivio di ufficio, magazzino di laboratorio, ecc. Mentre i medesimi locali si considerano e vengono tariffati come utenze domestiche se sono condotti da una persona fisica priva di utenze abitative nel Comune. Nel primo caso la tariffa sarà di regola minore per via della superficie, che sarà presumibilmente ridotta, stante la presenza, nel secondo caso, di una quota variabile che non dipende dalla misura della superficie. D - Ho preso in affitto o acquistato un garage: lo devo pagare come utenza domestica o come utenza non domestica? R – Dipende dal fatto che lei possieda o meno delle utenze abitative nel Comune. Da regolamento infatti le cantine, i solai e le autorimesse condotti da una persona fisica priva di utenze abitative nel Comune si considerano e vengono tariffate come utenze domestiche. Mentre i medesimi locali si considerano e vengono tariffati come utenze non domestiche se condotti da una persona fisica con utenze abitative nel Comune. 5 - LA TARIFFA DELLA TARI D - In base a cosa viene determinato l’importo della TARI? R - La TARI serve a pagare il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il costo del servizio viene ripartito tra le singole utenze, domestiche e non domestiche, sulla base di coefficienti di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti per mq./anno che tengono conto tanto del numero dei soggetti presenti nelle superfici quanto dell'attività che vi viene svolta. I coefficienti utilizzati per il calcolo della TARI derivano da uno Studio di Settore specifico svolto nel Comune di Ferrara, il quale ha determinato la produzione media, per tipo e quantità, di rifiuti per le utenze domestiche, a seconda del numero dei componenti e, per le utenze non domestiche, in base alla destinazione d'uso delle superfici. D - Come si compone la tariffa? R - La tariffa della TARI si articola in una quota fissa ed in una quota variabile. Per le utenze domestiche la quota fissa dipende dalla superficie dei locali e dal numero degli occupanti mentre la quota variabile dipende soltanto dal numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che la quota variabile dipendono dalla superficie dei locali e delle aree scoperte operative e dalla loro destinazione d'uso. D - Come si determina il numero dei soggetti che occupano i locali ai fini della TARI? R - Per le famiglie (utenze domestiche) residenti nel Comune il numero degli occupanti ai fini TARI è quello dei componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'Anagrafe del Comune. Sono considerati presenti nella famiglia anagrafica anche i membri della famiglia che sono temporaneamente domiciliati altrove, con le eccezioni di cui si dirà appresso. Mentre per le persone (utenze domestiche) non residenti nel Comune il numero degli occupanti è quello dichiarato dall'utente. In mancanza di dichiarazione si calcola un’unità di componente ogni 40 mq. di superficie imponibile, con arrotondamento all’unità superiore. D - Ha parlato di eccezioni nella determinazione del numero degli occupanti delle famiglie anagrafiche. Mi può dire quali sono? R - Certamente, non vengono conteggiate nel nucleo familiare ai fini della determinazione della tariffa della TARI, sempre che l’assenza sia adeguatamente documentata: 1) Le persone che studiano, lavorano o prestano servizio di volontariato all’estero. 2) I militari di carriera assenti per servizio. 3) I soggetti degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all’anno. 4) I soggetti che tengono a disposizione, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione dopo aver trasferito il proprio domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari. E' bene ricordare tuttavia che anche in questi casi il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all’unità. D - Mio figlio, pur risultando residente nella mia famiglia, in realtà abita da un'altra parte nel Comune oppure vive o studia o lavora in un altro Comune: posso toglierlo dal numero dei componenti il nucleo familiare ai fini della TARI? R - No, mi dispiace. I membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove sono considerati presenti nella famiglia anagrafica ai fini della TARI e le eccezioni sono soltanto quelle tassativamente previste dal regolamento. Consideri a questo proposito che la TARI viene introitata dal Comune per pagare il costo del servizio di gestione dei rifiuti a Ferrara e che tale costo viene ripartito tra la generalità degli utenti e le riduzioni tariffarie vengono pagate dagli altri utenti e che quindi ogni agevolazione che viene riconosciuta e concessa ad un contribuente di fatto comporta un aggravio di spesa per tutti gli altri contribuenti. D - Ma così mio figlio paga la TARI due volte: una qui e l'altra nel Comune dove vive o studia o lavora. Non è giusto! R – In realtà è giusto e adesso mi spiego. Una persona che conserva la propria residenza anagrafica a Ferrara ma che poi in concreto vive / studia / lavora in un altro Comune in realtà è una persona che si sposta continuamente da un Comune all'altro e quindi è giusto che paghi la TARI in entrambi i Comuni. Se invece a Ferrara questa persona proprio non ci torna più allora è corretto che trasferisca la propria residenza da Ferrara al Comune in cui effettivamente vive / studia / lavora. D - E le badanti e le colf che vivono in famiglia, si conteggiano? R – Sì, e bisogna distinguere. Se la badante / colf è presente nel proprio nucleo familiare anagrafico allora non occorre far nulla, in quanto il programma della TARI ne tiene già conto ai fini del calcolo della tariffa. Si ricordi solamente di controllare anche questo, oltre a tutti gli altri dati, quando riceve l'invito al pagamento dal Comune. In caso contrario, le persone (badanti, colf, altro) che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare devono essere formalmente dichiarate ai fini dell'attribuzione del numero dei componenti per il calcolo della tariffa. D - Nel mio nucleo familiare anagrafico sono ancora presenti persone che non ci sono più o mi ritrovo persone che non c'entrano nulla o non c’entrano più nulla con la mia famiglia. Me le dovete togliere dalla TARI! R - Mi dispiace, ma come Ufficio TARI non possiamo farlo. Per le famiglie residenti il numero degli occupanti ai fini TARI è tassativamente e per regolamento quello dei componenti il nucleo familiare risultante dall'Anagrafe Comunale, salvo le eccezioni espressamente previste. Piuttosto si deve rivolgere non all’Ufficio TARI bensì all'Anagrafe del Comune ed iniziare il procedimento di cancellazione anagrafica. Una volta concluso il procedimento il nuovo numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico sarà quello che verrà utilizzato dagli Uffici per il calcolo della TARI. D - Siamo più famiglie che vivono insieme nel medesimo alloggio. R - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Naturalmente la dichiarazione TARI verrà presentata da una sola persona che risulterà l'intestataria del tributo e che indicherà nel modello i nominativi di tutti i presenti nell'abitazione. D - Come si determina la superficie soggetta alla TARI? R - La superficie dei locali soggetta alla TARI è quella calpestabile, al netto dei muri, esclusa la parte di superficie con altezza inferiore a 1.60 metri. D - Dove trovo le tariffe della TARI? R – Può trovare la delibera tariffaria sul sito istituzionale del Comune di Ferrara, all'indirizzo http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6890 6 – IL VERSAMENTO DELLA TARI D - Come si paga la TARI? R - La TARI si versa mediante un modello F24 semplificato che viene allegato all'invito al pagamento che il Comune invia, in corso d'anno, a tutti i soggetti che sono presenti nella banca dati dei contribuenti della TARI. D - Dove si paga la TARI? R - La TARI si versa, senza addebito di commissioni, presso gli sportelli bancari o gli uffici postali. D - Quando si paga la TARI? R - La TARI si versa alle scadenze indicate dal Comune nel regolamento. Nell'anno 2014 le scadenze sono state: il 30 giugno (prima rata di acconto), il 30 settembre (seconda rata di acconto) ed il 31 dicembre (terza rata di saldo). D - Sono un cittadino residente all'estero / un ente pubblico e quindi non posso utilizzare il modello F24 EP che mi avete inviato, per pagare la TARI. R – Non si preoccupi. I cittadini residenti all'estero e gli enti pubblici che non possono utilizzare il modello F24 EP per pagare la TARI possono effettuare comunque il versamento della TARI mediante un bonifico bancario a favore del Comune di Ferrara – Servizio Tesoreria. Le istruzioni per il versamento sono sul sito istituzionale del Comune di Ferrara all'indirizzo http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6852 D - E' possibile rateizzare il versamento della TARI? R – Certamente. I contribuenti possono pagare la TARI in rate mensili, alle seguenti condizioni: non più di 24 rate, di importo non inferiore a € 50,00, per ogni annualità di imposta, previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali. In concreto il contribuente dovrà scaricare dal sito del Comune all’indirizzo http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6891 il modulo per la richiesta di rateizzazione e poi farlo pervenire all’Ufficio TARI compilato e con allegato il piano di rateizzazione. E’ importante ricordare che la richiesta di rateizzazione tassativamente deve essere presentata entro la data di scadenza della rata che si vuole rateizzare. Si ricordi inoltre che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. D - Ho inviato al Comune la domanda di rateazione della TARI ed adesso aspetto che il Comune mi mandi a casa il piano di rateizzazione con le date e gli importi dei versamenti e gli F24 precompilati. R - Mi dispiace, ma non funziona così. E’ il contribuente che ha presentato la richiesta di rateazione del tributo a doversi calcolare il proprio piano di rateizzazione (che deve essere allegato alla richiesta), con gli importi dovuti (comprensivi degli interessi) e le date dei versamenti mensili ed è sempre il contribuente che deve autonomamente compilare da se il modello F24, che provvederà a pagare alle scadenze indicate dal piano. Per calcolare il piano di rateizzazione è possibile utilizzare il calcolatore presente sul sito del Comune, all’indirizzo sopra indicato. Mentre per pagare si può utilizzare il modello F24 semplificato compilabile online che è presente sempre al medesimo indirizzo sul sito del Comune. D - Posso compensare un debito TARI con un credito di altra natura? R - Sì, è possibile compensare un debito TARI con un credito erariale (IRPEF, IVA). Per informazioni su come procedere alla compensazione guardi sul sito del Comune all’indirizzo http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6852 e consulti le Istruzioni alla Compilazione del Modello F24 nonché l'articolo 36, commi 2 – 4, del regolamento della TARI e gli articoli da 35 a 38 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie. D - Io ho un credito TARI. R - Il Comune di regola rimborsa gli importi TARI riconosciuti a credito agli utenti in occasione dell'invio del successivo invito al pagamento, mediante compensazione tra l'importo del rimborso e la rata della TARI. Nel caso la compensazione non fosse possibile il Comune provvede al rimborso, dietro presentazione di formale richiesta da parte del contribuente, mediante l'emissione di un mandato di pagamento. D - Mi sono dimenticato di pagare la TARI alla scadenza. Cosa posso fare? R - Può pagare facendo il cosiddetto ravvedimento. Pagherà cioè l'importo dovuto maggiorato di una sanzione, il cui importo dipenderà dalla data in cui lei materialmente effettuerà il versamento (maggiore il ritardo, maggiore la sanzione) e degli interessi. In concreto è possibile calcolarsi da se il ravvedimento collegandosi al sito Norme e Tributi all’indirizzo http://www.normeetributi.it/ravvedimento/ravvedimento.htm e compilando il campo presente seguendo le seguenti istruzioni: • • • • Importo da regolarizzare: indicare l'importo non versato. Scadenza originaria: indicare la data di scadenza della rata TARI non pagata. Data regolarizzazione: indicare la data in cui si effettuerà il versamento. Cod. Tributo: selezionare Altro Codice Tributo dal menu a tendina. E quindi cliccare su prosegui per ottenere il calcolo del ravvedimento operoso. Ovvero in pratica: totale tributo + totale interessi + sanzione da versare = totale ravvedimento. Dopo di che bisognerà compilare un nuovo F24 con gli stessi dati di quello non pagato, salvo l'importo che non sarà più ovviamente quello dell'importo dovuto bensì quello del totale ravvedimento. Occorre inoltre ricordarsi di barrare il campo ravv. Presente nel modello F24. 7 - IL TRIBUTO PROVINCIALE D - Leggo nell'invito al pagamento che oltre al tributo comunale devo pagare anche una quota provinciale 5%. Di cosa si tratta esattamente? R - Il cosiddetto Tributo Provinciale viene applicato, nella misura del 5%, alla tariffa della TARI. Il relativo importo non viene incassato dal Comune, ma dalla Provincia. 8 – LE AGEVOLAZIONI DELLA TARI D - Sono previste agevolazioni per gli utenti della TARI? R - Sì, il regolamento della TARI prevede numerose agevolazioni tanto per le utenze domestiche quanto per le utenze non domestiche. D - Quali sono le agevolazioni previste per le utenze domestiche ? R - Per le utenze domestiche sono previste le seguenti agevolazioni: 1) Le abitazioni tenute a disposizione da soggetti, residenti e non residenti nel Comune vuote, ma con il mobilio e/o le utenze attive, pagano la TARI con la tariffa da 1 componente. 2) Le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per un altro uso limitato e discontinuo per non più di 183 giorni nell'anno solare (cosiddette case vacanza) da soggetti non residenti nel Comune hanno diritto ad una riduzione del 15% del tributo. 3) Le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi nell'anno solare hanno diritto ad una riduzione del 15% del tributo. 4) Le persone che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti domestici hanno diritto ad una riduzione del 7,5% del tributo. 5) Le persone che conferiscono i propri rifiuti domestici nelle isole ecologiche di secondo livello hanno diritto ad una riduzione del tributo in ragione alla tipologia dei rifiuti conferiti. Vale a dire: €/Kg 0,30 per pile, farmaci scaduti e RUP; €/Kg 0,20 per plastica, olio vegetale, olio minerale e batterie; €/Kg 0,05 per carta e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti metallici, TV – RAEE, ingombranti e stracci; €/Kg 0,01 per gli inerti. 6) Le abitazioni poste ad una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti (misurata dall’accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata) hanno diritto ad una riduzione del 40% del tributo. D - Come funziona il compostaggio domestico? R - La compostiera, che è necessaria per effettuare il compostaggio dei rifiuti domestici, deve essere richiesta ad HERA S.p.A.. HERA S.p.A. consegna la compostiera al richiedente e rilascia una ricevuta che l'utente presenta all'Ufficio TARI per farsi riconoscere la riduzione del 7,5% annuo della tariffa. Naturalmente HERA S.p.A. potrà sempre verificare l'effettivo utilizzo della compostiera da parte del richiedente. D - Come funziona l'agevolazione per il conferimento dei rifiuti domestici nelle isole ecologiche di secondo livello? R - L'utente nel corso dell'anno conferisce i rifiuti nell'isola ecologica. HERA S.p.A. gli consegna una ricevuta. Successivamente HERA S.p.A. comunica al Comune il nominativo degli utenti che hanno conferito i rifiuti e lo loro quantità e tipologia. Il Comune provvede al rimborso dell'importo riconosciuto all'utente in occasione dell'invio del primo invito al pagamento dell'anno successivo mediante compensazione tra l'importo dell'agevolazione e la prima rata della nuova TARI. Nel caso la compensazione non fosse possibile il Comune provvederà al rimborso mediante l'emissione di un mandato di pagamento. D - Io faccio la raccolta differenziata in quanto conferisco la carta, l'organico, la plastica, le ramaglie ed il vetro separatamente negli appositi contenitori. Mi spetta per questo una riduzione della TARI? R – Non direttamente. La raccolta differenziata di carta e cartone, organico, plastica, sfalci e ramaglie, vetro e lattine effettuata nelle isole ecologiche di primo livello è un dovere per il cittadino. Tuttavia il risparmio sulla spesa di gestione del servizio che deriva dalla raccolta differenziata si traduce in tariffe più basse per tutti gli utenti. D - Quali agevolazioni sono previste invece per le utenze non domestiche ? R - Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti agevolazioni: 1) I locali e le aree scoperte operative delle attività economiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, hanno diritto ad una riduzione del 30% del tributo. 2) Le attività economiche che provvedono al riciclaggio dei propri rifiuti assimilati hanno diritto ad una riduzione della parte variabile del tributo nella misura percentuale del rapporto esistente tra la quantità di rifiuti prodotti e la quantità di rifiuti assimilati avviato al riciclo. 3) I locali e le aree scoperte operative delle utenze non domestiche posti ad una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti (misurata dall’accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata) hanno diritto ad una riduzione del 40% del tributo. D - Dove posso trovare il regolamento della TARI? R – Lo trova sul sito istituzionale del Comune http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6890 di Ferrara, all'indirizzo specifico: 9 - LA DICHIARAZIONE TARI D - Quali sono gli adempimenti del contribuente ? R - Il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione TARI. Il contribuente che inizia a detenere o occupare un locale o un'area scoperta deve presentare la DICHIARAZIONE INIZIALE. La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel qual caso il contribuente che si trasferisce (vale a dire esce da un'utenza e contemporaneamente entra in un'altra utenza) deve presentare la DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO. Il contribuente che varia il numero dei componenti (soltanto per i contribuenti non residenti) o la superficie dell'utenza deve presentare la DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE. La persona che subentra all'intestatario della TARI nell'ambito del medesimo nucleo familiare deve compilare la DICHIARAZIONE DI CAMBIO INTESTAZIONE. Il contribuente che cessa di detenere o possedere un locale o un'area scoperta deve presentare la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE. D - Chi deve presentare la dichiarazione TARI ? R - Per le utenze domestiche la dichiarazione TARI deve essere presentata dall'intestatario della scheda di famiglia (o da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare) e dalla persona non residente che detiene o occupa il locale (o da una tra le persone non residenti che insieme detengono / occupano il locale) in caso di pluralità di componenti. Per le utenze non domestiche la dichiarazione TARI deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o dal presidente delle associazioni e degli enti privi di personalità giuridica che detiene o occupa il locale o l’area scoperta operativa. D - E' possibile delegare qualcuno a presentare la dichiarazione TARI? R - Certamente. Trova il modello dell'atto di delega sul sito del Comune, all'indirizzo http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6891 L’atto di delega deve essere accompagnato da un documento di identità del delegante. D - Il mio inquilino se ne è andato ed io voglio chiudere la sua posizione TARI / Sono il nuovo proprietario o inquilino dell'alloggio e, oltre ad aprire la mia posizione TARI, voglio chiudere quella del precedente proprietario o inquilino. R - Può farlo, ma soltanto se dispone di una delega (con allegato il documento di identità del delegante) da parte di chi deve cessare la propria posizione. La dichiarazione TARI è strettamente personale. Ciascuno deve presentare la propria. D – Dopo aver venduto (o affittato) l'alloggio ho consegnato il modello F24 della TARI, col mio nome, che mi ha inviato il Comune al nuovo proprietario (o all'inquilino) dicendogli che deve pagarlo lui, dal momento che l'importo si riferisce ad un periodo nel quale non ero io ma lui ad occupare i locali. R - No, è sbagliatissimo. Nessuno deve pagare modelli F24 intestati ad un altro contribuente. L'Ufficio TARI non li rimborserà. Chi lascia un locale deve compilare e consegnare al Comune la propria dichiarazione di cessazione, mentre chi subentra deve presentare la propria dichiarazione di inizio occupazione. L'Ufficio TARI provvederà alla rideterminazione dell'importo TARI dovuto dal cedente ed all'eventuale rimborso ed all'invio al subentrante di un modello F24 intestato a lui, con l'importo dovuto a decorrere dal momento dell'inizio dell'occupazione. D - Entro quando si deve presentare la dichiarazione TARI? R - Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziata la detenzione o l'occupazione dei locali o delle aree scoperte ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo al trasferimento, alla variazione, al subentro, alla cessazione. D - Ho presentato la dichiarazione di cessazione (entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo) indicando come data di cessazione una data anteriore a quella della presentazione della dichiarazione. R - Va bene. La dichiarazione è stata presentata nei termini. Tuttavia chi indica nella dichiarazione di cessazione una data di cessazione anteriore a quella della presentazione della dichiarazione deve dimostrare, con idonea documentazione (copia del contratto di compravendita dell'immobile o della disdetta della locazione e / o del verbale di riconsegna dei locali), qual è la data di effettiva cessazione dell’utenza. In caso contrario si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione. D - Dove posso trovare il modello per la dichiarazione TARI? R - Presso l'Ufficio TARI del Servizio Servizi Tributari oppure può scaricarla sul sito del Comune di Ferrara, all'indirizzo: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6891 D - A chi va inviata la dichiarazione TARI? R - All'Ufficio TARI (in via Monsignor Luigi Maverna n. 4 - 44122 Ferrara) mediante consegna a mano o per posta (con raccomandata AR) o PEC ( [email protected] ). Per non sovraccaricare il Protocollo si invitano i contribuenti a mandare la dichiarazione una sola volta ed utilizzando uno solo dei canali di spedizione sopra proposti. D - Cosa devo indicare nella dichiarazione TARI? R - E' sufficiente compilare la modulistica in ogni sua parte. Comunque la dichiarazione TARI deve necessariamente contenere: A) Per le utenze domestiche: i dati identificativi del dichiarante (ed anche del proprietario dei locali e dell'intestatario della scheda di famiglia, se diversi dal dichiarante), il tipo di dichiarazione (iniziale, di trasferimento, di variazione componenti o superficie, di subentro, di cessazione), la data di decorrenza dell'inizio / del trasferimento / della variazione / del subentro / della cessazione, l'indirizzo dell'utenza, il titolo di detenzione o possesso dei locali, la destinazione d'uso dei locali, la superficie dei locali ed i dati catastali, il numero ed i dati dei soggetti presenti nei locali (soltanto per le utenze domestiche non residenti, in quanto le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero e la variazione dei componenti la famiglia anagrafica). B) Per le utenze non domestiche: i dati identificativi del dichiarante (ed anche del proprietario dei locali se diverso dal dichiarante), il tipo di dichiarazione (iniziale, di trasferimento, di variazione superficie, di subentro, di cessazione), la data di decorrenza dell'inizio / del trasferimento / della variazione / del subentro / della cessazione, l'indirizzo dell'utenza, il titolo di detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte operative, la destinazione d'uso dei locali (compreso il codice ATECO), la superficie dei locali ed i dati catastali. D - Devo allegare qualcosa alla dichiarazione TARI? R - Sì, alla dichiarazione TARI bisogna sempre allegare copia di un documento di identità del dichiarante. Inoltre, ma soltanto per le utenze non di proprietà, bisogna allegare anche la copia del contratto di locazione (o di comodato) dei locali e, per le dichiarazioni di cessazione, la copia della disdetta e / o del verbale di riconsegna dei locali. 10 - LA TARI GIORNALIERA D - Esiste anche una TARI giornaliera? R – Certamente. Il regolamento prevede una TARI giornaliera che è dovuta dalle utenze non domestiche che detengono o possiedono locali od aree scoperte operative pubbliche o di uso pubblico per meno di 183 giorni nell’anno solare. La tariffa giornaliera viene determinata rapportando a giorno la tariffa annuale con una maggiorazione del 10%. D – Ma sono solo gli ambulanti a dover pagare la tariffa giornaliera? R – Di regola la tariffa giornaliera della TARI si applica agli ambulanti ma non necessariamente e non solo a loro. Un ambulante che occupi una superficie tariffabile per più di 183 giorni nell’anno solare pagherà la tariffa TARI intera e non la giornaliera. Mentre pagherà la tariffa giornaliera anche chi, senza essere un ambulante, per pochi giorni occupa locali oppure il suolo pubblico per manifestazioni culturali, ludiche, propagandistiche o sportive.