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Vacanze rovinate Come comportarsi con il Tour Operator?

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Vacanze rovinate Come comportarsi con il Tour Operator?
consumatori
Vacanze rovinate
Come comportarsi
con il Tour Operator?
C
i scrive la Sig.ra M.P. da Roma per sottoporci il
seguente quesito.
Vorrei sottoporre alla Vs. attenzione quanto
accadutomi in occasione delle mie recenti vacanze in
Marocco. Ho acquistato un viaggio dalla mia Agenzia
di fiducia ma, purtroppo, arrivata ad Agadir ho dovuto
trascorrere quattro degli otto giorni di vacanza senza la
mia valigia in quanto non mi è stata riconsegnata al mio
arrivo in aeroporto. Non solo, la città di Agadir nel periodo
di agosto è afflitta dalla nebbia che in genere si dirada solo
verso le 15:00 del pomeriggio, ma questa informazione
non era presente nel catalogo che, anzi, descriveva il clima
come caldo anche durante i mesi invernali. Nonostante
il mio reclamo al Tour Operator, non ho ancora ricevuto
una risposta, come devo comportarmi?
Gentile Sig.ra M.p., anzitutto, essenziale ai fini del
risarcimento del danno, è lʼinvio del reclamo mediante
raccomandata con avviso di ricevimento allʼorganizzatore
(Tour Operator) o al venditore (Agenzia Turistica) del
viaggio, entro e non oltre dieci giorni dal rientro nella
località di partenza. In mancanza, si decade dallʼesercizio
dellaʼazione risarcitoria derivante dalla cattiva o inesatta
esecuzione del contratto di viaggio, il che vuol dire che
viene meno il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.
Il caso che riguarda la Sig.ra M.P. è un tipico caso di
inesatto adempimento dal quale deriva il diritto al c.d.
risarcimento danni da vacanza rovinata, e ciò tanto
nei confronti del Tour Operator che ha organizzato il
viaggio, che nei confronti dellʼAgenzia che lo ha venduto,
secondo le rispettive responsabilità. Per danno da vacanza
rovinata deve intendersi genericamente quel pregiudizio
derivante dalla lesione dellʼinteresse del viaggiatore a
beneficiare pienamente del viaggio organizzato come
occasione di distrazione e di riposo. Detto pregiudizio,
nel caso della Sig.ra M.P., è costituito proprio dal “danno”
derivante dallo smarrimento del bagaglio senza il quale
la viaggiatrice ha subito gli inevitabili fastidi connessi
allʼassenza degli indumenti nonché di tutto quanto in
esso presente per allietare il viaggio. Il danno lamentato
dalla Sig.ra M.P. sarà quindi il disagio o lo stress patito
a causa della mutata aspettativa sulla qualità e sulla
serenità della vacanza dovuto, tanto alla presenza della
nebbia, tipica del periodo ma non segnalata, che al tempo
perso per acquistare i vestiti a causa del temporaneo
smarrimento del bagaglio. Lʼinesatto adempimento, nelle
ipotesi appena descritte, assume importanza di fronte al
consumatore proprio perché egli ha sostenuto un costo
maggiore per usufruire dellʼoperato di un professionista
del settore quale è il Tout Operator. Pertanto, ben potrà la
Sig.ra M.P., dopo aver inviato il reclamo entro dieci giorni
dal rientro, citare in giudizio il Tour Operator o lʼAgenzia
di Viaggi, per chiedere la restituzione dei costo dei beni
acquistati per sopperire alla mancanza del bagaglio nonché
il risarcimento del danno da vacanza rovinata, purché vi
provveda entro un anno dal rientro a pena di prescrizione.
Avv. Massimiliano Tangorra
Redazione Codacons di Roma
Via Corridoni, n. 25
tel. 06.90287455
mail: [email protected]
www.codacons.it
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