Vacanze rovinate Come comportarsi con il Tour Operator?
by user
Comments
Transcript
Vacanze rovinate Come comportarsi con il Tour Operator?
consumatori Vacanze rovinate Come comportarsi con il Tour Operator? C i scrive la Sig.ra M.P. da Roma per sottoporci il seguente quesito. Vorrei sottoporre alla Vs. attenzione quanto accadutomi in occasione delle mie recenti vacanze in Marocco. Ho acquistato un viaggio dalla mia Agenzia di fiducia ma, purtroppo, arrivata ad Agadir ho dovuto trascorrere quattro degli otto giorni di vacanza senza la mia valigia in quanto non mi è stata riconsegnata al mio arrivo in aeroporto. Non solo, la città di Agadir nel periodo di agosto è afflitta dalla nebbia che in genere si dirada solo verso le 15:00 del pomeriggio, ma questa informazione non era presente nel catalogo che, anzi, descriveva il clima come caldo anche durante i mesi invernali. Nonostante il mio reclamo al Tour Operator, non ho ancora ricevuto una risposta, come devo comportarmi? Gentile Sig.ra M.p., anzitutto, essenziale ai fini del risarcimento del danno, è lʼinvio del reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento allʼorganizzatore (Tour Operator) o al venditore (Agenzia Turistica) del viaggio, entro e non oltre dieci giorni dal rientro nella località di partenza. In mancanza, si decade dallʼesercizio dellaʼazione risarcitoria derivante dalla cattiva o inesatta esecuzione del contratto di viaggio, il che vuol dire che viene meno il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. Il caso che riguarda la Sig.ra M.P. è un tipico caso di inesatto adempimento dal quale deriva il diritto al c.d. risarcimento danni da vacanza rovinata, e ciò tanto nei confronti del Tour Operator che ha organizzato il viaggio, che nei confronti dellʼAgenzia che lo ha venduto, secondo le rispettive responsabilità. Per danno da vacanza rovinata deve intendersi genericamente quel pregiudizio derivante dalla lesione dellʼinteresse del viaggiatore a beneficiare pienamente del viaggio organizzato come occasione di distrazione e di riposo. Detto pregiudizio, nel caso della Sig.ra M.P., è costituito proprio dal “danno” derivante dallo smarrimento del bagaglio senza il quale la viaggiatrice ha subito gli inevitabili fastidi connessi allʼassenza degli indumenti nonché di tutto quanto in esso presente per allietare il viaggio. Il danno lamentato dalla Sig.ra M.P. sarà quindi il disagio o lo stress patito a causa della mutata aspettativa sulla qualità e sulla serenità della vacanza dovuto, tanto alla presenza della nebbia, tipica del periodo ma non segnalata, che al tempo perso per acquistare i vestiti a causa del temporaneo smarrimento del bagaglio. Lʼinesatto adempimento, nelle ipotesi appena descritte, assume importanza di fronte al consumatore proprio perché egli ha sostenuto un costo maggiore per usufruire dellʼoperato di un professionista del settore quale è il Tout Operator. Pertanto, ben potrà la Sig.ra M.P., dopo aver inviato il reclamo entro dieci giorni dal rientro, citare in giudizio il Tour Operator o lʼAgenzia di Viaggi, per chiedere la restituzione dei costo dei beni acquistati per sopperire alla mancanza del bagaglio nonché il risarcimento del danno da vacanza rovinata, purché vi provveda entro un anno dal rientro a pena di prescrizione. Avv. Massimiliano Tangorra Redazione Codacons di Roma Via Corridoni, n. 25 tel. 06.90287455 mail: [email protected] www.codacons.it 37 pag25-40.indd 37 29-12-2008 10:39:43