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III Sessione - Sandri
LE EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI 6-7 marzo 2008 ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI, ROMA Sandro SANDRI Istituto di Radioprotezione Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane La “nuova” norma Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 Attuazione della Direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 2 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Emergenze e nuova normativa Registrazione delle singole sorgenti AA Traccia dei trasferimenti Verifica interna delle autorizzazioni Maggior controllo in detenzione (safety & security) Garanzie per la dismissione Un responsabile in più Sistema di formazione e informazione Consulenza a opera di enti centrali e strutture locali Stimolo all’organizzazione di raccolta e deposito Resoconti e registri a livello nazionale 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 3 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Campo di applicazione D.Lgs 52/07 sorgenti di alta attività (AA) e sorgenti orfane AA: una sorgente sigillata (tale cioè da offrire garanzia tecnica circa il contenimento delle materie radioattive in esse contenute) contenete una quantità di radioattività che al momento della fabbricazione o della prima immissione sul mercato, è uguale o superiore ai valori di attività riportati nella Direttiva di riferimento e richiamati nell’allegato 1 al D.Lgs 52/2007. La sorgente orfana è definita come una sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia riportata nella citata tabella VII.1 del D.L.vo n. 230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 4 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Libretto sorgente AA Ogni sorgente AA deve avere suo libretto di sorgente Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati: dell'allegato III; i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati; i luoghi di utilizzazione. Il libretto accompagna la sorgente AA durante tutto il suo utilizzo e' aggiornato dal responsabile della sorgente In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto e' consegnato al successivo detentore il detentore sottoscrive il libretto in ogni pagina prima del trasferimento 07marzo 2008 Istituto Superiore S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 5 trattiene copia per Antincendi, almenoRoma cinque anni. Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Registro sorgenti Schede conformi all'allegato III Deve essere istituito dal detentore entro trenta giorni; Vi si riportano le variazioni entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano; Si custodisce in armadi o strutture resistenti al fuoco; Se informatico tenerne almeno due copie su supporti diversi; Le copie devono essere rinnovate ogni mese salvo diversa autorizzazione. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 6 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Allegato III (anche nella direttiva) 1. Numero identificazione HASS: 2. Generalità del detentore autorizzato Codice Fiscale: Nome : Indirizzo : Paese: 4. Registrazione Data della prima registrazione : Data di trasferimento della registrazione nel file cronologico: Fabbricante: □ Fornitore : 5. Autorizzazione Numero : Data del rilascio : Data di scadenza: 7. Caratteristiche HASS Radionuclide : Attività alla data di fabbricazione o della prima immissione in mercato: Data di fabbricazione : Fabbricante/Fornitore: () Nome : 8. Ricezione HASS Data di ricezione : Provenienza : Codice fiscale : Nome : Indirizzo : Paese: Fabbricante: □ Indirizzo: □ Utilizzatore: □ 3. Ubicazione HASS (uso o stoccaggio) se diversa da 2 Nome: Indirizzo : Uso fisso □ Stoccaggio (mobile) □ 6. Controllo operativo HASS Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Fornitore: □ Altro Utilizzatore: □ Data: Data: Paese : Caratteristiche fisiche e chimiche: 9. Trasferimento HASS 10. Altre informazioni Smarrimento □ Identificazione del tipo di sorgente: Data del trasferimento : Identificazione della capsula: Destinatario : Codice fiscale : Nome : Indirizzo : Paese: Classificazione ISO : Classificazione ANSI : Certificato Speciale Certificato Speciale : Numero catalogo IAEA : 07 marzo 2008 Furto: Smarrimento : □ Data del Furto : Ritrovamento si □ data no□ luogo Fabbricante: □ Fornitore: □ Impianto riconosciuto : Istituto Superiore Antincendi, Roma Data dello Altro Utilizzatore: □ Altre informazioni: S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 7 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Trasferimenti di AA in Italia 1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano e' tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attività della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento. 2. Il cedente e' tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni: a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d); b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7. 3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attività di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 8 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Safety & Security il richiedente il nulla osta all'impiego di una nuova sorgente deve documentare che: a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione e' effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente; b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti; 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 9 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Garanzie per la dismissione misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività; ovvero: 1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata; 3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovrà prevedere, oltre al trasferimento di proprietà della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 10 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Il responsabile Nominato dal datore di lavoro, sentito l’Esperto qualificato (Art. 3, comma 3, lettera a) Obbligo di legge: aggiorna libretto Possibili deleghe (secondo ANPEQ): organizza formazione/informazione prove periodiche di manutenzione messa in atto procedure gestionali di sicurezza aggiornamento del Libretto di sorgente (Art. 7) aggiornamento del registro delle sorgenti detenute (Art. 8) apposizione/controllo contrassegno di identificazione (Art. 11) 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 11 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Formazione e informazione ENEA incaricata dell’organizzazione (art. 12) Il corso si deve rivolgere alla “direzione ed al personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, ed alla direzione ed al personale di importanti nodi di transito”. A titolo di esempio “i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio di rottami metallici” e “le dogane”. L’opera divulgativa generale è già in corso La formazione sarà affrontata con: Impiego dei mezzi informatici Promozione di corsi specifici Corsi in collaborazione con enti locali 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 12 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Impegno e competenza ENEA Legge istitutiva prevede anche (indirettamente) compiti formativi ENEA propone varie tipologie di formazione: formazione a distanza (e-learning) corsi proposti e gestiti dall’Ente corsi organizzati con altri enti e istituzioni (scuole, università) competenza dell’ENEA nel settore della radioprotezione e della gestione dei residui radioattivi 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 13 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane C@MPUS IL PORTALE PER LA FORMAZIONE E I SERVIZI E-LEARNING Le infrastrutture e i servizi offerti in questo portale sono stati realizzati nell'ambito del progetto Campus, finanziato dal MIUR. Tali infrastrutture e servizi sono a disposizione, oltre che di tutte le Unità dell'ENEA anche del mondo Accademico, delle Imprese, di Organismi e Soggetti esterni. C@mpus ha avuto come obiettivo la progettazione e realizzazione di un complesso sistema e-learning costituito da reti, elaboratori, applicazioni software e multimediali, facilities per la produzione di contenuti ed ambienti per l’erogazione di corsi, destinato a supportare processi formativi in svariati ambiti applicativi. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 14 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Altro progetto e-learn 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 15 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Formazione in radioprotezione, impegno interno Esigenze formative specifiche in ENEA: anche obblighi di legge Modalità di formazione in radioprotezione Formazione iniziale Opuscoli Formazione multimediale dedicata Conferenze interne periodiche Struttura di formazione differenziata per utenti (interni): Esposti e non esposti Ospiti, borsisti, laureandi 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 16 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Attività innovative di formazione anche esterna Tirocinio per esperti qualificati I, II e III grado Iniziative ENEA per corsi e conferenze sul territorio o per componenti cittadinanza Patrocinio alle associazioni per eventi divulgativi Supporto all’AIRP e ad altre associazioni del settore 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 17 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Predisposizione piani di intervento (art. 14) SSN ARPE/APAP PREFETTO Corpo nazionale VVF 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma Direzioni Provinciali del Lavoro S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 18 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Consulenza per attività non normate ENEA CONSULENZA ARPE/APAP ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA Forme di consulenza possono essere estese ad attività normate 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 19 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Acciaio radioattivo dalla Cina sequestrate 30 tonnellate I carabinieri del Comando Tutela Ambiente hanno sequestrato nelle province di Brindisi, Campobasso, Treviso, Milano, Lucca, Frosinone, Latina e Mantova trenta tonnellate di acciaio inox contaminato da Cobalto 60 Il carico contaminato da Cobalto 60 era arrivato al porto di La Spezia, era destinato a usi industriali: pulegge, cappe, serbatoi e tramogge I carabinieri del Comando Tutela Ambiente escludono rischi per la salute 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 20 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Rottami metallici Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 21 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 22 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Campagna di recupero delle sorgenti orfane Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorità competenti nonche' ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli 13 e 14. L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di sorgenti orfane, e' redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e sentiti il Dipartimento della protezione civile e le regioni, e' approvato il piano triennale di cui al comma 2. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 23 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato L'Operatore nazionale deve: a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni; b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica; c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a). L'Operatore nazionale e' la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.). Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 24 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Resoconti e registro nazionale Relazioni sull'esperienza acquisita Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta una relazione alla Commissione europea sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto legislativo. E' istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il Registro e' formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 25 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane Invarianza degli oneri Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 07 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendi, Roma S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione 26 Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane