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III Sessione - Sandri

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III Sessione - Sandri
LE EMERGENZE
RADIOLOGICHE E
NUCLEARI
6-7 marzo 2008
ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI,
ROMA
Sandro SANDRI
Istituto di Radioprotezione
Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
La “nuova” norma
Decreto Legislativo
6 febbraio 2007, n. 52
Attuazione della Direttiva 2003/122/Euratom
sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate
ad alta attività e delle sorgenti orfane
07 marzo 2008
Istituto Superiore Antincendi, Roma
S. Sandri – ENEA Istituto di Radioprotezione
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Emergenze e nuova normativa
Registrazione delle singole sorgenti AA
Traccia dei trasferimenti
Verifica interna delle autorizzazioni
Maggior controllo in detenzione (safety & security)
Garanzie per la dismissione
Un responsabile in più
Sistema di formazione e informazione
Consulenza a opera di enti centrali e strutture locali
Stimolo all’organizzazione di raccolta e deposito
Resoconti e registri a livello nazionale
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Campo di applicazione D.Lgs 52/07
sorgenti di alta attività (AA) e sorgenti orfane
AA: una sorgente sigillata (tale cioè da offrire garanzia
tecnica circa il contenimento delle materie radioattive in
esse contenute) contenete una quantità di radioattività
che al momento della fabbricazione o della prima
immissione sul mercato, è uguale o superiore ai valori di
attività riportati nella Direttiva di riferimento e richiamati
nell’allegato 1 al D.Lgs 52/2007.
La sorgente orfana è definita come una sorgente sigillata la
cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla
soglia riportata nella citata tabella VII.1 del D.L.vo n.
230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle
autorità.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Libretto sorgente AA
Ogni sorgente AA deve avere suo libretto di sorgente
Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati:
dell'allegato III;
i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla
sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della
stessa;
gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati;
i luoghi di utilizzazione.
Il libretto accompagna la sorgente AA durante tutto il suo
utilizzo
e' aggiornato dal responsabile della sorgente
In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il
libretto e' consegnato al successivo detentore
il detentore sottoscrive il libretto in ogni pagina prima del
trasferimento
07marzo
2008
Istituto
Superiore
S. Sandri
– ENEA Istituto di Radioprotezione
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trattiene
copia
per Antincendi,
almenoRoma
cinque
anni.
Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Registro sorgenti
Schede conformi all'allegato III
Deve essere istituito dal detentore entro trenta giorni;
Vi si riportano le variazioni entro trenta giorni dal
momento in cui le variazioni si verificano;
Si custodisce in armadi o strutture resistenti al fuoco;
Se informatico tenerne almeno due copie su supporti
diversi;
Le copie devono essere rinnovate ogni mese salvo
diversa autorizzazione.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Allegato III (anche nella direttiva)
1. Numero identificazione HASS:
2. Generalità del detentore autorizzato
Codice Fiscale:
Nome :
Indirizzo :
Paese:
4. Registrazione
Data della prima registrazione :
Data di trasferimento della registrazione nel file
cronologico:
Fabbricante: □ Fornitore :
5. Autorizzazione
Numero :
Data del rilascio :
Data di scadenza:
7. Caratteristiche HASS
Radionuclide :
Attività alla data di fabbricazione o della prima
immissione in mercato:
Data di fabbricazione :
Fabbricante/Fornitore: ()
Nome :
8. Ricezione HASS
Data di ricezione :
Provenienza :
Codice fiscale :
Nome :
Indirizzo :
Paese:
Fabbricante: □
Indirizzo:
□
Utilizzatore: □
3. Ubicazione HASS (uso o stoccaggio)
se diversa da 2
Nome:
Indirizzo :
Uso fisso □
Stoccaggio (mobile) □
6. Controllo operativo HASS
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Fornitore: □
Altro Utilizzatore: □
Data:
Data:
Paese :
Caratteristiche fisiche e chimiche:
9. Trasferimento HASS
10. Altre informazioni
Smarrimento
□
Identificazione del tipo di sorgente:
Data del trasferimento :
Identificazione della capsula:
Destinatario :
Codice fiscale :
Nome :
Indirizzo :
Paese:
Classificazione ISO :
Classificazione ANSI :
Certificato Speciale
Certificato Speciale :
Numero catalogo IAEA :
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Furto:
Smarrimento :
□
Data del Furto :
Ritrovamento
si □
data
no□
luogo
Fabbricante: □
Fornitore: □
Impianto riconosciuto :
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Data dello
Altro Utilizzatore: □
Altre informazioni:
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Trasferimenti di AA in Italia
1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente
ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano e' tenuto ad
accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento
autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attività della
sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1;
a tale scopo il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di
tale provvedimento.
2. Il cedente e' tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia
per almeno cinque anni:
a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7.
3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attività di
servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230
del 1995, non sono considerati trasferimenti.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Safety & Security
il richiedente il nulla osta all'impiego di una nuova sorgente deve
documentare che:
a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la
fabbricazione e' effettuata in uno Stato appartenente all'Unione
europea, oppure da un soggetto che si e' conformato alle
disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione
stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente;
b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente
sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica di
settore nazionali o internazionali, o comunque a queste
equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione
dalle radiazioni ionizzanti;
c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al
fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le
sorgenti;
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Garanzie per la dismissione
misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua
utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività;
ovvero:
1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente
fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o
assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una
compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti
all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a
revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata;
3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale;
tale accordo dovrà prevedere, oltre al trasferimento di proprietà della sorgente, il trasferimento
dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad
un deposito finale.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Il responsabile
Nominato dal datore di lavoro, sentito l’Esperto qualificato (Art.
3, comma 3, lettera a)
Obbligo di legge: aggiorna libretto
Possibili deleghe (secondo ANPEQ):
organizza formazione/informazione
prove periodiche di manutenzione
messa in atto procedure gestionali di sicurezza
aggiornamento del Libretto di sorgente (Art. 7)
aggiornamento del registro delle sorgenti detenute (Art. 8)
apposizione/controllo contrassegno di identificazione (Art. 11)
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Formazione e informazione
ENEA incaricata dell’organizzazione (art. 12)
Il corso si deve rivolgere alla “direzione ed al personale degli impianti in cui è
più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti
orfane, ed alla direzione ed al personale di importanti nodi di transito”.
A titolo di esempio “i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio di rottami
metallici” e “le dogane”.
L’opera divulgativa generale è già in corso
La formazione sarà affrontata con:
Impiego dei mezzi informatici
Promozione di corsi specifici
Corsi in collaborazione con enti locali
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Impegno e competenza ENEA
Legge istitutiva prevede anche
(indirettamente) compiti formativi
ENEA propone varie tipologie di formazione:
formazione a distanza (e-learning)
corsi proposti e gestiti dall’Ente
corsi organizzati con altri enti e istituzioni (scuole,
università)
competenza dell’ENEA nel settore della
radioprotezione e della gestione dei residui
radioattivi
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
C@MPUS IL PORTALE PER LA FORMAZIONE
E I SERVIZI E-LEARNING
Le infrastrutture e i servizi offerti in questo portale sono
stati realizzati nell'ambito del progetto Campus, finanziato
dal MIUR.
Tali infrastrutture e servizi sono a disposizione, oltre che
di tutte le Unità dell'ENEA anche del mondo Accademico,
delle Imprese, di Organismi e Soggetti esterni.
C@mpus ha avuto come obiettivo la progettazione e
realizzazione di un complesso sistema e-learning
costituito da reti, elaboratori, applicazioni software e
multimediali, facilities per la produzione di contenuti ed
ambienti per l’erogazione di corsi, destinato a supportare
processi formativi in svariati ambiti applicativi.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Altro progetto e-learn
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Formazione in radioprotezione,
impegno interno
Esigenze formative specifiche in ENEA:
anche obblighi di legge
Modalità di formazione in radioprotezione
Formazione iniziale
Opuscoli
Formazione multimediale dedicata
Conferenze interne periodiche
Struttura di formazione differenziata per
utenti (interni):
Esposti e non esposti
Ospiti, borsisti, laureandi
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Attività innovative di formazione
anche esterna
Tirocinio per esperti qualificati
I, II e III grado
Iniziative ENEA per corsi e conferenze
sul territorio o per componenti
cittadinanza
Patrocinio alle associazioni per eventi
divulgativi
Supporto all’AIRP e ad altre associazioni
del settore
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Predisposizione piani di intervento
(art. 14)
SSN
ARPE/APAP
PREFETTO
Corpo
nazionale
VVF
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Direzioni
Provinciali
del Lavoro
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Consulenza per attività non normate
ENEA
CONSULENZA
ARPE/APAP
ASSISTENZA
TECNICA
SPECIALISTICA
Forme di consulenza possono essere estese
ad attività normate
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Acciaio radioattivo dalla Cina
sequestrate 30 tonnellate
I carabinieri del Comando Tutela Ambiente hanno
sequestrato nelle province di Brindisi, Campobasso,
Treviso, Milano, Lucca, Frosinone, Latina e Mantova
trenta tonnellate di acciaio inox contaminato da
Cobalto 60
Il carico contaminato da Cobalto 60 era arrivato
al porto di La Spezia,
era destinato a usi industriali: pulegge, cappe,
serbatoi e tramogge
I carabinieri del Comando Tutela Ambiente
escludono rischi per la salute
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Rottami metallici
Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di
rottami metallici o altri materiali metallici di risulta
introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile
organizzazione fuori dal territorio italiano, anche
appartenenti a Stati membri della Unione europea, le
autorità dispongono, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessità di tutelare le persone e
l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente
orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di
esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del
carico stesso in Italia.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
sistemi diretti alla localizzazione e
valutazione di sorgenti orfane
Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove
l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di
materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei
principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi
depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami
metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del
decreto legislativo n. 230 del 1995.
I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi
dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute
norme tecniche nazionali ed internazionali.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Campagna di recupero delle
sorgenti orfane
Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del
passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1
dell'articolo 13, l'ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a
termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia
dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti
radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorità competenti
nonche' ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli
13 e 14.
L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in collaborazione con il
Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane.
Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di
sorgenti orfane, e' redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti già
effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle
finanze e sentiti il Dipartimento della protezione civile e le regioni, e' approvato il piano
triennale di cui al comma 2.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Operatore nazionale e Gestore del
servizio integrato
L'Operatore nazionale deve:
a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive
dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un
immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei
rifiuti radioattivi di origine energetica;
c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).
L'Operatore nazionale e' la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.).
Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti
non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la
caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito
provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti
riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito
provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.
Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA.
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Resoconti e registro nazionale
Relazioni sull'esperienza acquisita
Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro
il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta
una relazione alla Commissione europea sull'esperienza
acquisita nell'attuazione del presente decreto
legislativo.
E' istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi
detentori. Il Registro e' formato ed aggiornato sulla base
delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti
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Le emergenze radiologiche e nucleari: normativa sulle sorgenti orfane
Invarianza degli oneri
Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono
all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
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