capitolato prestazionale per la realizzazione di un documentario
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capitolato prestazionale per la realizzazione di un documentario
giunta regionale – 8^ legislatura CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SULLE DISCRIMINAZIONI SUBITE DALLE DONNE SUL LAVORO IN PARTICOLARE IN OCCASIONE DELLA MATERNITA’ ALLEGATOA alla Dgr n. 2364 del 31 luglio 2007 pag. 2/4 ARTICOLO 1 – OGGETTO. La prestazione ha per oggetto la realizzazione di un documentario della durata di 50 minuti sulle discriminazioni subite dalle donne sul lavoro in particolare in occasione della maternità. ARTICOLO 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE La prestazione include la realizzazione di una indagine sul mondo del lavoro volta a rilevare comportamenti discriminatori basati sul sesso - su fonti qualificate anche su indicazione della Consigliera regionale di parità - la stesura della sceneggiatura e la produzione del documentario completa di commento audio e musiche e comprensiva dei materiali e noli e della post-produzione. Più specificatamente, il documentario dovrà: • raccontare episodi di discriminazione nei confronti delle lavoratrici soprattutto a causa della maternità: le difficoltà di conciliazione tra vita privata e professionale, i casi di demansionamento ed isolamento, fino alle scelte estreme di abbandono del posto di lavoro; • evidenziare i fenomeni di discriminazione multipla, con particolare riferimento ai fattori del sesso e della razza, delle origini etniche della religione o eventuali handicap; • documentare il fenomeno anche attraverso interviste, raccolta di testimonianze personali e spaccati di vita quotidiana delle donne lavoratrici, facendo attenzione che almeno il 60 % delle stesse riguardi il tessuto locale (Veneto); • dare una visione ampia e articolata del fenomeno, mettendo in luce il contesto in cui si trova a vivere la donna, molto spesso caratterizzato da pregiudizi, imposizioni culturali, carenza di politiche a sostegno della lavoratrice-madre e della famiglia; • presentare i percorsi per la soluzione efficace dei casi di discriminazione e gli strumenti istituzionali a disposizione delle lavoratrici, con particolare riferimento alla figura delle consigliere di parità. Il documentario dovrà avere le seguenti caratteristiche: • Formato: qualità broadcast • Riprese da effettuare per il 60% nel territorio del Veneto Al termine della realizzazione dovranno essere consegnate: • n. 3 copie in formato broadcast • n. 10 copie in formato DVD • n. 10 copie in formato VHS ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO Per lo svolgimento dell’incarico, in particolare con riferimento alla ricerca dei dati, alla segnalazione di casi, all’indicazione dei percorsi per la soluzione efficace dei casi di discriminazione e degli strumenti istituzionali a disposizione delle lavoratrici, il soggetto affidatario dovrà realizzare il lavoro in stretta collaborazione e confronto con la Consigliera regionale di parità, prevedendo con la stessa i seguenti incontri: - Riunione di inizio progetto - Riunione di approvazione sceneggiatura - Riunione di allineamento durante le riprese - Riunione di allineamento durante il montaggio - Riunione di fine progetto e consegna materiali A queste riunioni potranno essere legate le fatturazioni da parte delle case di produzione. La Consigliera regionale di parità si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico. ALLEGATOA alla Dgr n. 2364 del 31 luglio 2007 pag. 3/4 ARTICOLO 4 – ONERI PER L’AFFIDATARIO L’iniziativa va realizzata seguendo le indicazioni della Consigliera regionale di parità. Nei titoli di testa e/o di coda dovrà comparire anche l’indicazione della committenza. Il soggetto affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Consigliera regionale di parità. Il documentario dovrà essere completato entro 4 mesi dall’assegnazione dell’incarico. Proroghe rispetto la tempistica di consegna fissata potranno essere concesse dal Dirigente regionale della Struttura competente, su richiesta della Consigliera regionale di parità. ARTICOLO 5 - ONERI PER LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’ Costituisce onere della Consigliera regionale di parità, anche in collaborazione con i partner progettuali, l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità e le Consigliere provinciali di parità, fornire all’affidatario dati e pubblicazioni ai fini dell’espletamento della ricerca sull’oggetto del documentario, e, ove possibile, contatti per la raccolta delle testimonianze, nonché coadiuvare la ditta nello svolgimento dell’incarico, organizzando presso la propria sede gli incontri di cui all’art. 3 al fine di verificare la correttezza del lavoro. La Consigliera regionale di parità si riserva di autorizzare la versione finale del documentario sulla scorta di una bozza definitiva dello stesso. ARTICOLO 6 - ENTITA’ DELL’INCARICO Non verranno prese in considerazione offerte superiori a 50.000,00= Euro, IVA ed ogni altro onere escluso. ARTICOLO 7 – EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO La Consigliera regionale di parità verificherà la corretta esecuzione della prestazione a carico dell’affidatario, a seguito della quale la Struttura regionale competente darà corso al pagamento del corrispettivo di cui all’art. 6 secondo le seguenti modalità: • 30 % dell’importo spettante a titolo di anticipazione, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, riunione di inizio progetto con la Consigliera di parità, presentazione di una breve relazione e regolare fatturazione; • 35% dell’importo spettante nel corso della realizzazione dopo la riunione di allineamento durante le riprese, su presentazione di una breve relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e regolare fatturazione; • 35% dell’importo spettante ad ultimazione dell’opera, a consegna del prodotto ed esito positivo della verifica della rispondenza tra il progetto realizzato e concordato, e regolare fatturazione. Il pagamento sarà effettuato mediante Bonifico Bancario a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura presso la banca indicata dalla ditta nella richiesta di liquidazione, previo nulla-osta della Consigliera di parità sulla corretta esecuzione del lavoro, nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). In caso di variazione dei sopraccitati dati bancari, la ditta dovrà provvedere a darne immediata comunicazione mediante trasmissione della documentazione originale o in copia conforme a quella rilasciata dalla banca. ALLEGATOA alla Dgr n. 2364 del 31 luglio 2007 pag. 4/4 ARTICOLO 8 – PENALI Ove nel termine prescritto dall’art. 4 la Ditta non esegua la consegna, per ogni settimana di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore o dipendenti dalla committenza, potrà essere applicata una penale pari al 2.5% dell’importo totale fino ad un massimo del 10%. ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTO O MORA In caso di inadempimento o di mancato rispetto dei tempi di realizzazione (ritardo di oltre due mesi) il Dirigente regionale della Struttura competente, senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere o recedere dall’accordo entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata contenente l’atto di diffida ad adempiere. E’ fatto salvo altresì il diritto della Consigliera di parità di chiedere il risarcimento di eventuali danni. In caso di recesso immotivato e unilaterale dell’incaricato, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi al servizio offerto. Per quanto non previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente. ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia. ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI Le parti si danno atto che il presente contratto sarà registrato in caso d’uso. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, nonché a tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni del servizio. ARTICOLO 12 – PROPRIETÀ DELL’OPERA Il documentario realizzato è di proprietà della Consigliera regionale di parità, compreso il materiale fotografico raccolto e l’incaricato non potrà utilizzarlo per sé, né fornirlo a terzi senza la preventiva autorizzazione della Consigliera .