...

Le nuove forme di separazione e divorzio consensuale

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Le nuove forme di separazione e divorzio consensuale
Consulenza legale
La parola agli esperti
Avv. Dr. Isabel Brunner
Lunedì, 12 gennaio
• PERSONALE DOMESTICO:
versamento dei contributi
INPS relativi al personale
domestico (trimestre
ottobre–dicembre 2014)
In questa nuova rubrica la parola spetta a voi, gentili lettrici e lettori! Avete delle domande che volete chiarire? La redazione, con garanzia di riservatezza, passerà i quesiti agli esperti dello studio legale Corti Deflorian &
Partners di Bolzano. Le risposte verranno pubblicate su questa pagina.
Aspettiamo le vostre domande all’indirizzo e-mail: [email protected].
Le nuove forme di separazione e divorzio
consensuale
Mia moglie ed io abbiamo l’intenzione di separarci. Abbiamo già trovato
un accordo circa le condizioni di separazione ed abbiamo sentito che
sussiste la possibilità di separarsi senza rivolgersi al Giudice. Che cosa
bisogna fare?
I
l decreto legge 12 settembre 2014, n 132, convertito nella legge 10
novembre 2014 n. 162 prevede la semplificazione delle procedure consensuali di separazione e di divorzio (e di modifica delle condizioni).
L’art. 6 della citata legge introduce la c.d. convenzione di negoziazione
assistita. In questa ipotesi le parti concludono un accordo con l’assistenza
di almeno un avvocato per parte. Gli accordi possono contenere statuizioni relative ai figli e trasferimenti patrimoniali. Al raggiungimento dell’accordo, esso viene sottoposto all’autorità giudiziaria. In mancanza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero
economicamente non autosufficienti, serve il nulla osta del Procuratore
della Repubblica, previa verifica della regolarità della convenzione. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave, ovvero economicamente non autosufficienti invece, il Procuratore
della Repubblica autorizza l’accordo solo se risponde all’interesse dei figli. In caso contrario, egli trasmette l’accordo al Presidente del tribunale,
il quale fissa un’udienza per sentire le parti. A seguito del passaggio in
Tribunale, gli avvocati trasmettono entro dieci giorni una copia autentica
dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune al fine di provvedere alle annotazioni sull’atto di matrimonio. L’art. 12 disciplina, invece,
la procedura consensuale innanzi all’ufficiale dello stato civile. I coniugi
possono concludere l’accordo di separazione o di divorzio (o di modifica
delle condizioni) innanzi al sindaco (o all’ufficiale delegato) del comune
di residenza di uno dei due o del comune presso cui è trascritto l’atto di
matrimonio. A differenza di quanto stabilito per la procedura di negoziazione assistita, l’assistenza dell’avvocato è facoltativa e la procedura non
è utilizzabile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
L’accordo non può inoltre contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti la dichiarazione che esse vogliono separarsi o divorziare (o modificare le condizioni)
secondo le condizioni tra esse concordate. Nei casi di separazione e di
divorzio consensuale (ma non nei casi di modifica) i coniugi devono poi
ricomparire non prima di trenta giorni innanzi all’ufficiale di stato civile
per la conferma dell’accordo.
Avv. Dr. Isabel Brunner
16
L’Artigiano gennaio 2015
Scadenze
Venerdì, 16 gennaio
• RITENUTE IRPEF: Versamento
delle ritenute sui redditi dei
dipendenti e assimilati, lavoratori
autonomi e intermediari del
commercio (mese di
dicembre 2014) – mod. F24
• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE:
Versamento dell’imposta
eventualmente a debito,
relativa al dicembre di
dicembre 2014 – mod. F24
• IVA – DICHIARAZIONI
D’INTENTO: Invio delle
dichiarazioni d’intento ricevute,
in relazione alle quali sono
state emesse fatture senza
applicazione dell’IVA nel mese
di dicembre 2014
• INPS – CONTRIBUTI MENSILI:
Versamento dei contributi
previdenziali dei dipendenti
relativi alle retribuzioni
maturate nel mese di
dicembre 2014 – mod. F24
• INPS – GESTIONE SEPARATA:
Versamento da parte dei
committenti e degli associanti
del contributo previdenziale sui
compensi corrisposti nel mese di
dicembre 2014 – mod. F24
• CONTRIBUTO ENTE BILATERALE
ARTIGIANO: Versamento
della quota mensile dovuta
al Fondo per il sostegno al
reddito ed alla professionalità
(F. S. R.) – mod. F24
Martedì, 20 gennaio
• CASSA EDILE: Versamento e
accantonamento del contributo
per il mese di dicembre 2014
Lunedì, 26 gennaio
• IVA COMUNITARIA MENSILE:
Invio telematico degli elenchi
INTRASTAT riguardanti il mese
precedente (contribuenti mensili)
Fly UP