Comments
Transcript
Le nuove forme di separazione e divorzio consensuale
Consulenza legale La parola agli esperti Avv. Dr. Isabel Brunner Lunedì, 12 gennaio • PERSONALE DOMESTICO: versamento dei contributi INPS relativi al personale domestico (trimestre ottobre–dicembre 2014) In questa nuova rubrica la parola spetta a voi, gentili lettrici e lettori! Avete delle domande che volete chiarire? La redazione, con garanzia di riservatezza, passerà i quesiti agli esperti dello studio legale Corti Deflorian & Partners di Bolzano. Le risposte verranno pubblicate su questa pagina. Aspettiamo le vostre domande all’indirizzo e-mail: [email protected]. Le nuove forme di separazione e divorzio consensuale Mia moglie ed io abbiamo l’intenzione di separarci. Abbiamo già trovato un accordo circa le condizioni di separazione ed abbiamo sentito che sussiste la possibilità di separarsi senza rivolgersi al Giudice. Che cosa bisogna fare? I l decreto legge 12 settembre 2014, n 132, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162 prevede la semplificazione delle procedure consensuali di separazione e di divorzio (e di modifica delle condizioni). L’art. 6 della citata legge introduce la c.d. convenzione di negoziazione assistita. In questa ipotesi le parti concludono un accordo con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Gli accordi possono contenere statuizioni relative ai figli e trasferimenti patrimoniali. Al raggiungimento dell’accordo, esso viene sottoposto all’autorità giudiziaria. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, serve il nulla osta del Procuratore della Repubblica, previa verifica della regolarità della convenzione. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti invece, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo solo se risponde all’interesse dei figli. In caso contrario, egli trasmette l’accordo al Presidente del tribunale, il quale fissa un’udienza per sentire le parti. A seguito del passaggio in Tribunale, gli avvocati trasmettono entro dieci giorni una copia autentica dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune al fine di provvedere alle annotazioni sull’atto di matrimonio. L’art. 12 disciplina, invece, la procedura consensuale innanzi all’ufficiale dello stato civile. I coniugi possono concludere l’accordo di separazione o di divorzio (o di modifica delle condizioni) innanzi al sindaco (o all’ufficiale delegato) del comune di residenza di uno dei due o del comune presso cui è trascritto l’atto di matrimonio. A differenza di quanto stabilito per la procedura di negoziazione assistita, l’assistenza dell’avvocato è facoltativa e la procedura non è utilizzabile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. L’accordo non può inoltre contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti la dichiarazione che esse vogliono separarsi o divorziare (o modificare le condizioni) secondo le condizioni tra esse concordate. Nei casi di separazione e di divorzio consensuale (ma non nei casi di modifica) i coniugi devono poi ricomparire non prima di trenta giorni innanzi all’ufficiale di stato civile per la conferma dell’accordo. Avv. Dr. Isabel Brunner 16 L’Artigiano gennaio 2015 Scadenze Venerdì, 16 gennaio • RITENUTE IRPEF: Versamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti e assimilati, lavoratori autonomi e intermediari del commercio (mese di dicembre 2014) – mod. F24 • IVA LIQUIDAZIONE MENSILE: Versamento dell’imposta eventualmente a debito, relativa al dicembre di dicembre 2014 – mod. F24 • IVA – DICHIARAZIONI D’INTENTO: Invio delle dichiarazioni d’intento ricevute, in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell’IVA nel mese di dicembre 2014 • INPS – CONTRIBUTI MENSILI: Versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2014 – mod. F24 • INPS – GESTIONE SEPARATA: Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese di dicembre 2014 – mod. F24 • CONTRIBUTO ENTE BILATERALE ARTIGIANO: Versamento della quota mensile dovuta al Fondo per il sostegno al reddito ed alla professionalità (F. S. R.) – mod. F24 Martedì, 20 gennaio • CASSA EDILE: Versamento e accantonamento del contributo per il mese di dicembre 2014 Lunedì, 26 gennaio • IVA COMUNITARIA MENSILE: Invio telematico degli elenchi INTRASTAT riguardanti il mese precedente (contribuenti mensili)