...

La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali

by user

on
Category: Documents
24

views

Report

Comments

Transcript

La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali
scheiden
La nuova disciplina della separazione e
del divorzio consensuali
adempimenti prescritti per l’ufficiale di stato civile
1
Separare - riconciliare - divorziare
•separazione personale
•riconciliazione
•scioglimento del matrimonio
•cessazione degli effetti civili del
matrimonio
•modifica delle condizioni di separazione
•modifica delle condizioni di divorzio
2
Effetti dell’accordo
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali
che definiscono i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione
o divorzio
Gli stessi effetti delle decisioni giudiziarie sia sul piano dei rapporti
personali sia sul piano dei rapporti patrimoniali (ad es. scioglimento
della comunione legale dei beni esistente tra i coniugi)
Art.89 c.c.
divieto temporaneo di nuove nozze: la donna divorziata con
convenzione di negoziazione assistita da avvocati o accordo
innanzi all'ufficiale dello stato civile in genere può contrarre
nuovo matrimonio senza attendere i 300 gg. (presupposto è la
separazione protratta ininterrottamente da almeno tre anni
dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale)3
Separazione personale - divorzio
Normativa nazionale
Normativa internazionale
Legge 1.12.1970 n. 898 e
succ.modifiche
Convenzione dell’Aja 1.6.1970 (in
vigore per l’Italia dal 20 aprile
1986)
Legge 10.11.2014 n.162
Normativa europea
Legge 31 .5.1995, n. 218
Regolamento (CE) 1347 del 29
maggio 2000 in vigore dall’ 1
marzo 2001 (giurisdizione)
fattispecie transnazionali
collegate cioè con più
ordinamenti giuridici
-chi applicherà il diritto?
-quale diritto si dovrà applicare?
-quale efficacia avrà un atto o
provvedimento straniero?
Regolamento (CE) 2201/2003 in
vigore dall’1 agosto 2004 e si
applica dall’1 marzo 2005
(giurisdizione)
Regolamento CE 1259/2010 si
applica a decorrere dal 21 giugno
2012 (legge applicabile)
4
•giudiziario
L. 898/1970 e succ.modifiche
Percorsi diversi
•negoziazione assistita dall'avvocato
Legge 162/2014 art.6
•dichiarazioni/ accordo innanzi all'ufficiale di stato civile
Legge 162/2014 art.12
Circolari Ministero
dell’Interno 19 e 21/2014
5
Innanzi agli avvocati
gli avvocati danno atto che :
hanno tentato di conciliare le parti -
obbligo di conciliazione -
art. 708 c.p.c. "all'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione".
hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione
familiare
obbligo di informazione art. 337-octies “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro
consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che
i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”.
hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi
adeguati con ciascuno dei genitori obbligo di informazione -
ciascuna parte deve essere
assistita da almeno un avvocato
6
Convenzione di negoziazione
senza figli
Maggiorenni
minori
incapaci
portatori di
economicamente
handicap
non autosufficienti
grave(art.3. co. 3,
L.104/1992)
dichiarazioni degli interessati che
assumono la responsabilità
7
Procedimento per l’avvocato
Accordo da trasmettere a cura di un avvocato della
parte entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica del
Tribunale ?
Il P.M. non ravvisa irregolarità -controllo
di legittimità-
P.M. comunica all’avvocato che ha trasmesso l’accordo il nulla
osta
L’avvocato per la parte che rappresenta deve trasmettere
entro 10 gg. all’u.s.c. copia, autenticata dallo stesso,
dell’accordo con certificazioni prescritte
8
Convenzione di negoziazione
con figli
•maggiorenni
•minori
incapaci
portatori di
economicamente
handicap
non autosufficienti
grave(art.3. co. 3,
L.104/1992)
dichiarazioni degli interessati che
assumono la responsabilità
9
Procedimento per l’avvocato
Accordo da trasmettere a cura di un avvocato della parte entro 10 gg.
al Procuratore della Repubblica del Tribunale (competenza c.p.c.)
Per il P.M. l’accordo risponde
all’interesse dei figli - controllo di
merito
per il P.M. l’accordo non
risponde all’interesse dei figli
P.M. comunica all’avvocato
l’autorizzazione
P.M. trasmette al Presidente del
Tribunale entro 5 gg.
L’avvocato per la parte che
rappresenta deve trasmettere
entro 10 gg. all’u.s.c. copia
autenticata dallo stesso
dell’accordo con certificazioni
prescritte
Presidente del Tribunale
fissa udienza di
comparizione delle parti
entro 30gg.
10
Tribunale di Torino ordinanza15.1.2015
Procedimento
dinanzi a quale
organo?
Presidente come nel caso di separazione consensuale
o Tribunale in composizione collegiale, come nel
caso di divorzio a domanda congiunta o modifica
delle condizioni di separazione o divorzio
Quale tipo di provvedimento
adottare?
•Decreto di omologa
•Sentenza di cessazione
effetti.civili o di scioglimento
•decreto art.710 cpc per
modifica condizioni
la richiesta delle parti ex art.99 c.p.c.?
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve
proporre domanda al giudice competente (diritto di
difesa art.24 Costituzione)
11
Percorso nuovo
Presidente fissa
l’udienza
Le parti si adeguano ai
rilievi formulati dal P.M.
Presidente
autorizza
Presidente fissa
l’udienza
Le parti non si adeguano ai
rilievi formulati dal P.M.
Presidente non
autorizza
Presidente fissa
l’udienza
Le parti intendono
modificare le
condizioni e possono
depositare
Nuovo procedimento
giurisdizionale
Ciò comporta la
rinuncia all’accordo
•ricorso per separazione
consensuale
•o ricorso congiunto per
cessazione effetti civili o
scioglimento
•o ricorso per modifica delle
condizioni di separazione o
divorzio
12
Tribunale di Termini Imerese ord. 24.3.2015
•il parere del pubblico ministero è obbligatorio
ma non vincolante
•il presidente del tribunale può, in difformità
dal parere del pubblico ministero, ravvisare
l’adeguatezza delle condizioni e concedere
l’autorizzazione
l’accordo viene autorizzato
Obbligo per gli avvocati di trasmettere all’u.s.c.
copia autenticata dell’accordo
e copia del provvedimento autorizzativo del Tribunale
entro il termine di 10 gg. dalla data dell'ordinanza
13
Comune competente
L’inoltro all’ufficiale dello stato civile del
Comune (non è necessaria alcuna istanza)
•- di iscrizione dell'atto di matrimonio civile
•- trascrizione dell’atto di matrimonio con rito religioso
•- trascrizione del matrimonio contratto all'estero
www. servizidemografici.interno.it
Ministero dell’Interno con il Consiglio
Nazionale Forense e l’ISTAT
Modulo standard da utilizzare per
trasmissione della convenzione art.6
14
Modulo pdf
All’ Ufficio di Stato Civile
del Comune di ……………………..….
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI
DELL’ART.6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10
NOVEMBRE 2014 N. 162
L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… )
nell’interesse del proprio assistito signor ………………………………………………………
nato a …………………………………………... , il ………………………………………….. ,
codice fiscale ………………………………………………………… ,
titolo di studio ……………………………………………………………….…...., (v. codifica 1)
condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2)
posizione nella professione …………………………………………………….…, (v. codifica 3)
elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….………….
via ……………………………………………….…… (fax …………………………..……)
e
L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… )
nell’interesse della propria assistita signora …………………………………………………………
nata a …………………………………………... , il ………………………………………….. ,
codice fiscale ………………………………………………………… ,
titolo di studio ……………………………………………………………….…...., (v. codifica 1)
condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2)
posizione nella professione ………………………………………….……………, (v. codifica 3)
elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….………….
via ……………………………………………….…… (fax …………………………..……)
15
PREMESSO
che le parti hanno contratto matrimonio a …………………………………………..
iscritto
trascritto
nel Comune di ……………….………(anno …..…atto ……Parte… serie ….);
a. che le parti in data ………………………………. hanno sottoscritto, con l’assistenza dei
rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale
della:
separazione personale
scioglimento del matrimonio
cessazione degli effetti civili del matrimonio
modifica delle condizioni della separazione
modifica delle condizioni del divorzio;
b. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data
……….…………..………….. agli avvocati:
il nulla osta
l’autorizzazione
per gli adempimenti ai sensi dell’ art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014
16
TRASMETTE/ONO
al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione
assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme
imperative e all'ordine pubblico, di cui all’ art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle
comunicazioni previste dalla legge.
Firma congiunta
Avv. ………………………………… Avv. ………………………………………
Data …………………………………………….
Firma disgiunta
Avv. ……………………………………
Data
CODIFICHE
1. Codifiche titolo di studio
1= Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3= Laurea di primo livello + ITS; 4= Diploma
superiore + IFTS; 5= Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare;
7=Nessun titolo; 8= Sconosciuto;
2. Codifiche condizione professionale o non professionale
1= Occupato/a; 2= Casalingo/a; 3= Studente/studentessa; 4= Disoccupato/In cerca di prima
occupazione; 5= Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6= Altra condizione non professionale;
7= Sconosciuta/non fornita;
3. Codifiche posizione nella professione
Lavoratore dipendente: 1= dirigente privato; 2= dirigente pubblico; 3=quadro/impiegato
privato; 4=quadro/impiegato pubblico; 5= operaio o assimilato privato; 6= operaio o assimilato
pubblico;
Lavoratore autonomo: 7= imprenditore/ libero professionista; 8= lavoratore in proprio;
9= coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10= Collaboratore coord-continuativa/prestazione
opera occasionale; 11= Sconosciuta/non fornita.
17
Modalità di trasmissione
Consegna a mano
Per posta
PEC e firma digitale
Autenticazione da parte dell’avvocato
di copia dell’accordo conforme
all’originale da lui redatto e conservato
Autenticazione da parte dell’avvocato di
copia dell’accordo conforme all’originale da
lui redatto e conservato
autenticità - non ripudio - integrità
D. Lgs. n. 82/2005 art.45 (C.A.D.)
Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte
di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
18
Soggetto obbligato all’invio
Art.6, c.3
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere
all’u.s.c. copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo
munito delle certificazioni di cui all’art.5
uno degli avvocati che ha rappresentato la parte A
uno degli avvocati che ha rappresentato la parte B
Ognuno è responsabile per la parte che ha rappresentato
(il legislatore lo definisce quale obbligo)
entro 10 gg.
dalla data in cui ha ricevuto il
n.o./autorizzazione/
provvedimento Tribunale (art.
2963 del c.c.)
sanzioni: da € 2000 a 10.000
legge 24 novembre 1981, n.689
19
Oggi ... io sottoscritto..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ...(indicare se nella
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), avendo ricevuto
dall’avvocato (generalità) quale avvocato di (generalità della parte assistita) in data
…protocollo… e dall’avvocato (generalità) quale avvocato di (generalità della parte
assistita) in data …protocollo… la copia autenticata dell’accordo raggiunto a seguito
di convenzione di negoziazione assistita di
1. separazione
2. scioglimento del proprio matrimonio/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
3. modifica delle condizioni di separazione/ divorzio
(specificare indicazioni per identificare il documento)
munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme ed alla conformità dello
stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico, nonché corredato del seguente
provvedimento dell’autorità giudiziaria : (nulla osta (autorizzazione) del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di …. emesso in data … depositato in
data/comunicato agli avvocati delle parti in data…; provvedimento del Presidente del
Tribunale di …. in data ... depositato in data/comunicato agli avvocati delle parti in
data…).
Aderendo a tale richiesta , provvedo alla trascrizione del documento, come segue:
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo
registro le note di trasmissione e la copia (le copie) del documento trascritto.
20
L’ufficiale dello stato civile
Verifiche dell’u.s.c.
•la propria competenza
•che si tratti di copia dell'accordo autenticata dall'avvocato/i
•che siano apposte le sottoscrizioni delle parti e che gli avvocati
abbiano certificato l'autografia delle firme dei coniugi (art. 5)
•che gli avvocati abbiano dichiarato la conformità dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5)
•che sia indicata la data dalla quale decorreranno gli effetti
degli accordi che deve corrispondere alla “data certificata"negli
accordi stessi.
•che vi sia il nulla osta/autorizzazione del procuratore della
repubblica (controllo di regolarità, di merito rispetto tempi di
trasmissione)
non si controlla la legittimità
dell'accordo
L. 162/2014 e circolare n. 16/201421
Avvio del procedimento dell’u.s.c.
Artt.7 segg L.241/1990
si dà atto che è stato ricevuto l’accordo
si indicano:
Comunicazione
all’avvocato
•l’Amministrazione competente
•l’oggetto del procedimento
•l’ufficio e la persona responsabile del
procedimento
•i tempi di conclusione del procedimento
•l'ufficio in cui si può prendere visione
degli atti
•i rimedi contro l’inerzia dell’ amm.ne
22
Registrazione
Si trascrive nei registri di matrimonio- p. II serie C
Art. 63, co. 2,
lettera: «h-bis)
D.P.R. n.396/2000
trascrizione per
riassunto
Formula 193 ter
Art.63 co.3 in cui si
precisano gli atti da
trascrivere per intero
rilascio copia integrale dell’accordo a
cura dell’avvocato con tutti i dati
23
Annotazioni
A seguito convenzione
di negoziazione assistita
da avvocati ……….
atto di
matrimonio
Con convenzione di negoziazione assistita dagli
avvocati … e … conclusa in data ... trascritta nei
registri di matrimonio (di questo ufficio dello stato
civile) del comune di ... al n... parte ... serie …anno, è
stato concluso l’accordo di separazione personale tra
i coniugi (indicare le generalità dei coniugi) di cui
all’atto di matrimonio controscritto.
Data e firma dell’u.s.c.
Form.175 quater
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati … e …
conclusa in data ... trascritta nei registri di matrimonio (di questo ufficio
dello stato civile) del comune di ... al n... parte ... serie …anno, è stato
concluso l’accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del
matrimonio controscritto.
Data e firma dell’u.s.c.
Form.175 sexies
24
Annotazioni
Decreto ministeriale Form.138 bis
atto di
nascita
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati
…e….conclusa in data…, trascritta nei registri di
matrimonio dell’ufficio dello stato civile del Comune di
… al n…. Parte… serie, è stato concluso l’accordo di
scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del
matrimonio di … con…di cui all’annotazione in data…
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati… e
…conclusa in data...annotata nell’atto di matrimonio in data …
è stato concluso l’accordo di scioglimento del matrimonio,
(cessazione degli effetti civili del matrimonio), di … con …, di
cui all’annotazione in data…
Data e firma dell’u.s.c.
Form 138 bis resa coerente con il vigente sistema di
registrazione
25
Conclusione del procedimento
Spett.le Avvocato
c/o Studio Legale
Oggetto: convenzione di negoziazione assistita per separazione personale
(scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio)- art.6 L.162/2014
Si comunica di avere trascritto nei registri di matrimonio di questo Comune
al n…. parte.. serie.. vol.. anno… la convenzione di cui all’oggetto sottoscritta
in data….
dai Sigg.ri: ………………….. .…………e……………………………………….
pervenuta il…., quindi entro(oltre) il termine di cui all’art.6, c.3, L.162/2014.
La relativa annotazione è stata apposta a margine dell’atto di matrimonio in
data…..
Distinti saluti.
L’Ufficiale dello stato civile
26
Modifica delle condizioni
Art.337 bis c.c. - Esercizio della
responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione
degli effetti civili, annullamento, nullità
del matrimonio ovvero all'esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori
del matrimonio
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su
di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art. 710 c.p.c. Le parti possono sempre chiedere, con le forme
del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la
separazione ….
27
Adempimenti conseguenti
Necessità del nulla osta o autorizzazione del Procuratore
Condizione sine qua non
Invio all’u.s.c. competente
Trascrizione dell’accordo per sunto
Non vengono apposte annotazioni
(anche per le modifiche relative alle condizioni di separazione e divorzio
concluse davanti all'autorità giudiziaria non è prescritta annotazione: vedi
28
art. 69 e 49 DPR396/2000).
Si trascrive
nella convenzione ci sono patti di trasferimento
patrimoniale ma non c’è autenticazione e
registrazione del notaio
indicazione errata di scioglimento e si tratta di cessazione effetti
civili o viceversa (sentenza Corte di Cassazione, sez I, sent. 5
marzo - 7 giugno 2012 n. 9236)
non è menzionato il tentativo di conciliazione delle parti e/o la
possibilità di esperire la mediazione familiare
Si trascrive + comunicazione al Procuratore
Risultano dichiarazioni in merito ai figli difformi da quanto noto
Si trascrive + verbale di sanzione amministrativa
l’atto è arrivato oltre il termine dei 10 gg dalla data del
nullaosta/autorizzazione del Procuratore si trascrive e si commina
la sanzione amministrativa
29
-documento inviato a comune che non è competente
-indicazione errata dei dati relativi al matrimonio o agli sposi
- atto regolare con n.o., ma quello che è inviato é una copia
semplice privo di autenticazione
-invio tramite mail
-invio tramite pec senza firma digitale
Non si trascrive
Legge 241/1990 art.2
nei casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità,
infondatezza della domanda (presupposti): provvedimento espresso
in forma semplificata -motivazione con sintetico riferimento al punto di
fatto e di diritto risolutivo
30
Rifiuto a trascrivere
per mancato rispetto di requisiti di
legge per cui la convenzione di
negoziazione assistita non esiste
n.o./autorizzazione del Procuratore: è allegata al documento
-
mancano le firme/ la data
manca l’autenticazione delle firme
mancano le certificazioni di cui all’art.5 L.162/2014
nell’atto si menziona la presenza di un solo legale
atto di matrimonio: annotazione di separazione o divorzio già esistente –
perviene una convenzione che non è definita quale modifica delle
condizioni
manca n.o./autorizzazione del Procuratore o provvedimento del Presidente
del Tribunale
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990
Rifiuto art.7 DPR396/2000
avvocato
comunicazione Procuratore della Repubblica
31
innanzi all’ufficiale di stato civile
comune di residenza di uno dei
coniugi
comune in cui è iscritto l'atto di
matrimonio a seguito di celebrazione
(parte I o parte II C per delegazione)
comune in cui è trascritto l’atto di
matrimonio celebrato con rito
religioso (parte II serie A)
comune in cui è trascritto l’atto di
matrimonio celebrato all'estero
Sindaco e dipendenti con delega per esercizio totale delle funzioni
32
Riconciliazione
gli effetti della separazione cessano, ma è necessaria
la ricostituzione di una vera comunione di vita tra i
coniugi
I coniugi separati possono, di comune accordo, far
cessare gli effetti della separazione, senza l'intervento del
Giudice, con una dichiarazione di riconciliazione davanti
all'Ufficiale di Stato Civile (396/2000 art. 63, co. 1, lett. g. e
art.157 Codice Civile).
L’u.s.c.del comune ove il matrimonio fu celebrato o del
comune di residenza/ oppure l'autorità diplomatica o
consolare del luogo di residenza all’estero dei coniugi
ricevono la dichiarazione da iscriversi o trascrivere nei
registri di matrimonio.
L’u.s.c. appone una annotazione sull’atto di matrimonio, la trasmette anche
al Comune ove è stato trascritto il matrimonio e alla Procura/Prefettura
competente
Non si invia comunicazione all’anagrafe
33
Condizioni per la separazione e il divorzio
I coniugi non devono avere
figli minori
figli maggiorenni incapaci
figli portatori di handicap grave(art.3. co. 3, L.104/1992)
figli economicamente non autosufficienti
anche di uno solo dei coniugi
dichiarazioni degli
interessati che assumono
la responsabilità
34
Dichiarazioni
Circolare 19/2014
D.M. 9.12.2014
L’u.s.c. acquisisce da ciascuno dei coniugi
adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una sola parte ricadenti nelle predette condizioni, da rendere
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445
negozio giuridico di natura personale
riceve da ciascuna delle parti, personalmente,
la dichiarazione di volontà (art.12 co.3)
35
- di essere/non essere parti in giudizio pendente concernente la
separazione personale tra gli stessi (indicare autorità giudiziaria
in caso affermativo)
I coniugi possono essersi rivolti in primis al Tribunale
competente e poi scegliere invece il procedimento
amministrativo
in caso affermativo l'ufficiale di stato civile trasmette comunicazione
alla cancelleria del tribunale
dove sia iscritta la causa per
la separazione/ divorzio
o alla cancelleria del giudice presso
cui sono state stabilite le condizioni
di separazione/divorzio oggetto di
modifica
- di non concordare tra di loro alcun patto di
trasferimento patrimoniale
- di volersi separare consensualmente/divorziare
36
La presenza degli avvocati
sono comparsi i coniugi (generalità del primo
coniuge)… con l’assistenza dell’avvocato
(indicare generalità dell’avvocato che assiste la
parte) e…(generalità del secondo coniuge) con
l’assistenza dell’avvocato…(avvocato che
assiste la parte anche se trattasi dello stesso)
L’atto contenente l’accordo è chiuso con le firme:
•dei coniugi in qualità di dichiaranti,
•degli avvocati (funzione analoga a quella dei testimoni)
•dell'ufficiale di stato civile
37
Separazione
I fase
conferimento di dati e acquisizione documenti:
•atto di matrimonio
•atti di nascita
•scheda anagrafica
•copia di documenti di riconoscimento
– identificazione degli intervenuti
– si ricevono le dichiarazioni di volontà delle
parti al fine di concludere l’accordo per la
separazione
–esclusi patti di trasferimento patrimoniale
– sottoscrizioni delle parti, dell’avvocato,
dell’interprete e dell’u.s.c.
– comunicazione di avvio del procedimento
alle parti (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990)
–pagamento del diritto fisso non superiore a
16,00 €
II fase
form 121 ter
formazione atto
p.II serie C
art.2643 c.c.
art.2683 c.c.
art. 1378 c.c.
38
III fase
form 121
quinquies
IV fase
conferma dell’accordo con dichiarazione delle
parti all’u.s.c. del Comune che ha registrato
l’accordo: formazione atto p.II serie C
annotazione su atto di matrimonio (form 175
quinquies)
o comunicazione per annotazione su atto/i
trascritto/i in altro Comune
rilascio estratto atto di matrimonio
39
Divorzio
I fase
conferimento di dati e acquisizione documenti:
•atto di matrimonio
•atti di nascita
•scheda anagrafica
•copia di documenti di riconoscimento
1.annotazione di separazione nell’atto di matrimonio
2.data della separazione: tre anni (art. 3 co. 2 L. n. 898/1970)
II fase
controlli
•dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale
nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale
•dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art.6 L.162/2014);
•dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi
all’u.s.c. (art. 12 L.162/2014).
40
– identificazione degli intervenuti
III fase
form 121 quater
formazione atto
p.II serie C
art.2643 c.c.
art.2683 c.c.
art. 1378 c.c.
– si ricevono le dichiarazioni di volontà delle parti al
fine di concludere l’accordo per la separazione
(esclusi patti di trasferimento patrimoniale ossia
trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di
denaro)
– sottoscrizioni delle parti, avvocato, interprete e
dell’u.s.c.
– comunicazione di avvio del procedimento alle parti
(artt. 7 e 8 L. n. 241/1990)
–pagamento del diritto fisso non superiore a 16,00 €
IV fase
form 121 quinquies
•conferma dell’accordo con dichiarazione delle parti all’u.s.c.
del Comune che ha registrato l’accordo: formazione di atto di
stato civile p.II serie C
41
V fase
annotazione su atto di matrimonio (form.175
septies)
o comunicazione per annotazione su atto/i
trascritto/i in altro Comune
annotazione su atto di nascita/anche trascritto
(form 138 ter)
comunicazione all’ufficio anagrafe
42
Avvio del procedimento dell’u.s.c.
Artt.7 segg L.241/1990
•si dà atto dell’accordo registrato in data... n.
•si ricorda che diverrà efficace solo a seguito di
Comunicazione
ulteriore dichiarazione congiunta all’u.s.c. da
consegnata a ciascuna rendere nella data ….. (secondo quanto
delle parti
concordato non prima di 30 gg. dalla data
dell’accordo)
si indicano:
•l’amministrazione competente
•l’oggetto del procedimento
•l’ufficio e la persona responsabile del procedimento
•i tempi di conclusione del procedimento
•l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
•i rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione
43
Al Sig.
Alla Sig.ra
Si comunica che oggi … è stato iscritto nei registri di stato civile di questo Comune al
n. …parte..serie.. Vol..anno.. l’accordo di separazione personale (di scioglimento del
matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si ricorda che lo stesso diverrà efficace solo a seguito di ulteriore dichiarazione
congiunta all’u.s.c. da rendere in data…(secondo quanto concordato e non prima di
30 gg. dalla data dell’accordo).
La presente nota costituisce pertanto comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi artt.7 e segg. L.241/1990.
Nel merito si comunica altresì quando segue:
•amministrazione competente
•l’oggetto del procedimento
•l’ufficio e la persona responsabile del procedimento
•i tempi di conclusione del procedimento
•l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
•i rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione
data
firma
44
Effetti dell’accordo
sostituisce i provvedimenti che
definiscono i rispettivi
procedimenti giudiziali
tra le parti
dalla data della sottoscrizione delle parti e
dell’u.s.c.
nei confronti dei terzi
dalla data dell’avvenuta annotazione sull’atto di
matrimonio
45
Conclusione del procedimento
Al Sig.
Alla Sig.ra
Si assicura la conclusione del procedimento inerente la registrazione
e conferma dell’accordo di separazione personale/divorzio tra i
coniugi ai sensi dell’art.12 Legge 162/2014.
Si comunica che la data da cui decorrono gli effetti giuridici di tale
accordo è la seguente: …..(data dell’accordo).
L’accordo suddetto è stato debitamente annotato a margine dell’atto
di matrimonio.
Distinti saluti
firma dell’u.s.c.
46
Mancata conferma dell’accordo
Le parti non si presentano alla
data convenuta
Oggi …, nel giorno stabilito per la conferma dell’accordo
di separazione personale, o di scioglimento, o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’atto
iscritto al n…. Parte…serie…anno…., avanti a me ….
Ufficiale dello stato civile...
non sono comparsi….(indicare le complete generalità del primo
coniuge non comparso) e... ….(indicare le complete generalità del
secondo coniuge non comparso, se del caso).
Chiusura finale
Il presente atto viene da me sottoscritto.
(nell’ipotesi in cui non si presenti nessuno)
è comparso/a il Sig…. la Sig.ra… (assistito/a dall’avvocato) … ma non è
comparso/a….l’altro coniuge Sig…/Sig.ra... (indicare le complete generalità dell’altro
coniuge non comparso).
Il presente atto viene letto ai comparenti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono.
47
Accordo di modifica delle condizioni di
separazione o divorzio
escluse clausole aventi carattere dispositivo sul
piano patrimoniale es. uso della casa coniugale,
assegno di mantenimento, qualunque utilità
economica tra i coniugi dichiaranti
– identificazione degli intervenuti
– si ricevono le dichiarazioni delle parti
– di seguito si redige l’accordo
– (esclusi patti di trasferimento patrimoniale ossia trasferimenti di beni
immobili, mobili o somme di denaro)
– sottoscrizioni delle parti, (dell’avvocato) e dell’u.s.c.
–pagamento del diritto fisso non superiore a 16,00 € che il Comune esige
alla conclusione del procedimento
Form. 121 septies
Non si effettuano annotazioni
48
è possibile su richiesta di
una delle parti o di
entrambi, per gravi
motivi, la modifica della
data di comparizione per
l'atto di conferma?
L’u.s.c.è tenuto a
verificare le
dichiarazioni dei
coniugi circa la
presenza di figli
minori o di
maggiorenni non
autosufficienti?
Nella circolare si parla di "figli anche di una sola
parte": qualora si presenti una coppia nei quali
una delle parti ha un figlio minorenne avuto fuori
dal matrimonio, si dovrà rifiutare di ricevere la
dichiarazione per incompetenza, invitandoli a
rivolgersi ad un avvocato?
Dubbi
Quando si procede a dare
comunicazione all’anagrafe
della modifica di status?
Matrimonio presso il consolato straniero in Italia
tra cittadini stranieri residenti in Italia. E'
possibile procedere a ricevere le dichiarazioni di
separazione e/o divorzio se il matrimonio non e'
stato trascritto nello Stato di cittadinanza dei
coniugi?
I comparenti comunicano
verbalmente all'U.S.C. di voler
successivamente regolare i loro
rapporti patrimoniali con atto
notarile. Si accetta comunque
la loro dichiarazione che tra
loro non vengono fatti accordi
patrimoniali?
E’ possibile che uno dei
coniugi
o
entrambi
nominino un rappresentante
con procura speciale?
49
Rappresentanza
L. 898/1970 art.4, c.7
Divorzio
Cassaz. civile , sez.I,
2.6. 1978 , n. 2757
Art.111.c.c. art.8 L.74/1970
I coniugi devono comparire davanti al
presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi, e con
l'assistenza di un difensore...."
La mancata comparizione del ricorrente all'udienza di
comparizione personale dei coniugi divorziandi dinanzi al
presidente del tribunale, ove sia giustificata da gravi e
comprovati motivi, non rende improcedibile l'azione e non
impone di fissare una nuova udienza per l'esperimento del
tentativo di conciliazione (nella specie, in cui il ricorrente si
era fatto rappresentare all'udienza presidenziale da un
procuratore speciale, la cassazione, affermata l'irrilevanza
della presenza del procuratore, ha ritenuto che
correttamente il presidente aveva desunto dall'atto notarile
di procura sia l'esistenza dell'impedimento, sia
l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione). 50
Tribunale Verona, 2.4.1988
Qualora i coniugi intendano proporre ricorso congiunto di
divorzio e uno dei due sia impossibilitato a comparire, il
tribunale, stante l'essenzialità della comparizione personale di
entrambi i coniugi nel procedimento camerale, può autorizzare
il coniuge impedito a farsi rappresentare da un procuratore
speciale all'udienza dell'instaurando procedimento, in
applicazione analogica di quanto previsto per il matrimonio per
procura (art.111 c.c.). Nel caso l'autorizzazione è stata chiesta
dal marito e accordata alla moglie, che viveva in America con
tre figli da accudire.
Trib. Messina 5/2/2001
La domanda di divorzio può anche essere presentata dai coniugi
congiuntamente; nel qual caso la mancata comparizione di uno
dei coniugi in camera di consiglio non impedisce al Tribunale di
provvedere sulla domanda
51
Separazione
Art.707 c.p.c.
art.8 c. 7 L. 74/1987
I coniugi devono comparire personalmente
davanti al presidente con l'assistenza del
difensore (1) [82 ss.].
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la
domanda non ha effetto (2).
Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente può fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata (3).
esclude la perdita di efficacia della domanda qualora la
mancata presentazione di uno dei coniugi sia giustificata da
gravi e comprovati motivi.
1
se l'impedimento è temporaneo si avrà un rinvio dell'udienza
2 in caso di impedimento non temporaneo è consentito al coniuge
ricorrente di comparire a mezzo di procuratore speciale
52
Conclusioni
I coniugi presentano una richiesta di separazione o divorzio
consensuali
Uno dei due o entrambi si avvalgono di un incaricato munito di
procura speciale, redatta da un notaio (atto pubblico)
Dovrà essere emessa specifica autorizzazione rilasciata dal
Tribunale (decreto non impugnabile) previa valutazione dei
gravi motivi.
procura notarile + decreto del Tribunale
L’ufficiale di stato civile può procedere
53
Forme di incapacità
il tutore dell'interdetto per infermità di mente
non può proporre domanda di divorzio per lo
interdizione
stesso; legittimato a proporre la domanda di
Cass. Civ., Sez. I, divorzio per l'interdetto è un curatore
21.7.2000, n. 9582 speciale, la cui nomina può essere richiesta
dal tutore
Si ammette l’iniziativa dell’amministratore di
sostegno nella proposizione della domanda di
divorzio,…. ma deve essere attentamente vagliata
dal giudice mediante un accertamento positivo della
Trib. Cagliari, sez.civ corrispondenza della stessa alla volontà del titolare
15.6.2010
del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che
attengono all’essenza più intima della persona
Beneficiario
amministrazione di
sostegno
Amministratore di sostegno = curatore speciale
54
Trib. Milano,
beneficiario di amministrazione di sostegno –
sez. IX, decreto separazione personale– nomina del curatore speciale
19.2.2014
– necessità – esclusione – condizioni –
competenza – tribunale – esclusione – giudice
tutelare(art. 410 c.c.)
La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno
conserva il diritto a separarsi.
La competenza funzionale ed esclusiva per la
decisione in ordine alla designazione o non di un
curatore speciale al beneficiario che intende proporre
domanda di separazione, compete al Giudice Tutelare,
anche attraverso il modulo decisionale di cui all’art.
410 c.c.
55
Conclusioni
E’ presentata richiesta di separazione o divorzio consensuali
Uno dei due coniugi è sostituito da un curatore speciale
munito di specifica autorizzazione del Tribunale oppure
dall’amministratore di sostegno nel cui decreto di nomina ha
compresa in modo espresso tale funzione
decreto del Tribunale
o decreto Giudice tutelare
L’ufficiale di stato civile può procedere
56
Percorso giudiziario
l’accordo di separazione consensuale richiede l’omologa di un
giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei
coniugi, dopo aver tentato di conciliarli.
separazione giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi:
causa che si conclude con una sentenza.In qualsiasi momento la
separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.
Il Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio la comunicazione di
omologa di separazione consensuale o della separazione giudiziale
L’Ufficiale di Stato Civile appone annotazione sull’atto di matrimonio, la trasmette
anche al Comune ove è stato trascritto il matrimonio e alla Procura/Prefettura
competente
di stato
civile
avvocati
L’Ufficiale
di Anagrafe non effettuaufficiale
alcuna modifica
perché
lo status del matrimonio
non viene a cessare con la separazione legale
57
Elementi di estraneità
fattispecie transnazionali collegate cioè con
più ordinamenti giuridici
Diritto internazionale norme fanno parte del diritto interno e
privato L.218/1995
regolano i rapporti tra privati
Disposizioni processuali
Diritto applicabile
Norme di natura
sostanziale
Riconoscimento di atti e
provvedimenti stranieri
collegamento tra il nostro ordinamento
giuridico e quello di altri Stati
58
Convenzione dell’Aja 1.6.1970
Australia, Cina (Hong Kong), Cipro, Danimarca, Egitto,
Finlandia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia,
Svizzera
Decisione riconoscibile in Italia, a
prescindere dalle cause di divorzio
invocate, a meno che non sia
“manifestamente incompatibile”
con il suo ordine pubblico (art.10)
Irreversibile rottura o dissoluzione del vincolo coniugale
59
59
Ambito comunitario
Regolamento CE
2201/2003
ha sostituito Reg.1347/2000
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria
•la decisione deve riguardare una pronuncia di separazione
personale, o divorzio, o annullamento di matrimonio
• dev’essere ottenuta in un procedimento civile e non religioso
• dev’essere emessa da una autorità giudiziaria o amministrativa
60
60
Sussistenza della giurisdizione
L.218/1995
separazione personale, scioglimento,
nullità, annullamento del matrimonio
•uno dei coniugi è cittadino
italiano (art.32 L.218/1995);
•oppure se il matrimonio è
stato celebrato in Italia (art. 32
L. 218/1995);
•oppure se il convenuto non ha
residenza o domicilio ma ha la sua
dimora in Italia (art. 18 c.p.c.);
•oppure se non sussiste alcuna delle
situazioni indicate o la dimora è
• oppure se il convenuto è
sconosciuta, si fa riferimento al
domiciliato o residente in Italia giudice del luogo in cui ha residenza
o ha in Italia un rappresentante
autorizzato a stare in giudizio l’attore (art.18 c.p.c. Cass. Civ. S.U. 12056
del 27.11.1998; Cass. Civ. S.U. 1994 del
(art. 3 L.218/1995);
3.2.2004)
61
Regolamento CE 2201/2003
Sono competenti le autorità dello Stato membro
1. nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora
— la residenza abituale del convenuto
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un
anno immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei
mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato
membro stesso o,nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il
proprio«domicile»;
2. di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e
dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.
Criteri alternativi
Non solo residenza anagrafica ma il luogo del concreto e continuativo
62
svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa
(Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15328)
Giudice straniero privo di competenza
Cassazione, I sez.civile
sent. 5710/2014
Rifiuto
dell’u.s.c.
Divorzio Repubblica Dominicana
- coniugi entrambi cittadini italiani
- residenti in Italia
- matrimonio celebrato in Italia
Mancato rispetto del requisito di cui all’art.64,n.1,lett.a) L.218/1995
- mancata osservanza dei principi sulla competenza giurisdizionale
propri dell’ordinamento italiano, come stabiliti agli artt.3 e 32 delle
legge citata.
Per la Corte la giurisdizione italiana, nel caso in esame, è
inderogabile riguardando la modifica di uno status
esclusivamente regolato e regolabile, per le parti ricorrenti,
dalla legge italiana
Esclude che la causa verta su diritti disponibili e che la
scelta del regime giuridico applicabile ad uno status possa
essere frutto della sola determinazione dei coniugi
63
Annullamento decisioni di divorzio
Inghilterra, Family Court
Division, sent. 30.9.2014
richiedenti avevano lo
stesso indirizzo - casella
postale di una società
180 domande di divorzio presentate da
cittadini italiani non erano fondate su un
titolo di giurisdizione effettivamente
esistente, idoneo a fondare la competenza
dei giudici inglesi (91 casi di annullamento
del decree absolute)
frode alla legge
regolamento 2201/2003 prevede che possa essere
adito il giudice dello Stato membro in cui l’attore
ha la residenza abituale se sussiste per sei mesi
immediatamente prima della domanda
effetti nel nostro ordinamento dell’annullamento di tali
provvedimenti
64
Legge applicabile – questione di merito
L.218/1995
art.31
Il criterio di riferimento è la
1) legge nazionale comune dei coniugi
oppure, in mancanza
2) il riferimento è alla legge dello Stato in cui la
vita matrimoniale si localizza
3) se non previsti dalla legge straniera, si applica
la legge italiana.
ma... attenzione
dal 21/06/2012 si applica il Reg.UE1259/2010
carattere universale (art.4 )per cui le norme interne sono sostituite
completamente nel loro ambito di applicazione materiale da quelle scelte
dalle parti (in Italia art. 31 L.281/1995)
65
Regolamento UE 1259/2010
applicabile dal
21/06/2012
erga omnes
legge applicabile alle controversie in
materia di separazione personale e divorzio
i coniugi avranno la facoltà di scegliere, in
accordo, la legge applicabile al divorzio e
alla separazione (art.5)
criteri equivalenti
•legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della
conclusione dell’accordo
•legge dello stato di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di
essi vi risiede ancora alla conclusione dell’accordo
•legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza alla
conclusione dell’accordo
•legge del foro (applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico a
cui il giudice appartiene).
66
Forma dell’accordo
L’accordo è redatto per iscritto, datato e
firmato da entrambi i coniugi
(scrittura privata)
•forma scritta: requisito formale minimo di validità
•data: anteriore all’instaurazione della lite (regola generale)
non è richiesto l’atto pubblico
l’ordinamento italiano non ha previsto
disposizioni speciali nel merito
67
Regolamento UE 1259/2010
se non vi è stata una scelta da parte dei
coniugi, la legge applicabile al divorzio e alla
separazione sarà quella dello Stato (art.8)
criteri in ordine gerarchico
1.di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l’autorità giurisdizionale
2.di ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale
periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse
adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede
ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale
3.di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è
adita l’autorità giurisdizionale;
4.in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
68
Regolamento UE 1259/2010
Se la legge di rinvio, sia nei casi di cui all’art.5
sia nei casi di cui all’art.8, non prevede il
divorzio o non conceda a uno dei coniugi,
perché appartenente all’uno o all’altro sesso,
pari condizioni di accesso al divorzio o alla
separazione personale, si applica la legge del
foro
per noi, legge italiana
69
Casi particolari
art. 9 Reg.UE
1259/2010
in caso di conversione della separazione
personale in divorzio, la legge applicata
alla separazione personale si applica anche
al divorzio, a meno che le parti non
abbiano convenuto diversamente ai sensi
dell’art. 5
Coniugi entrambi italiani, residenti in Germania, ottengono la
separazione in Germania chiedendo l’applicazione della legge
italiana.
Sent.2 F1057/11, del
13. 10.2011
Successivamente chiedono il divorzio senza avere concluso
alcun accordo> art.8 c.1 legge del luogo di residenza abituale
Tribunale di Essligen respinge la richiesta e applica la legge
italiana (art.9, c.1)
70
Applicabilità
Austria, Belgio, Bulgaria, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta,
Portogallo, Romania, Slovenia,
Spagna, Ungheria, Grecia (dal
29/5/2015)
le norme non si applicano ai seguenti ambiti:
· esistenza, validità, annullamento del matrimonio;
· nome dei coniugi
· obblighi di mantenimento;
· responsabilità verso i figli;
· effetti patrimoniali del matrimonio;
· trust o successioni;
· capacità giuridica delle persone fisiche
71
Definizioni
1) "autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri
competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del
presente regolamento a norma dell'articolo 1;
2) "giudice": designa il giudice o il titolare di competenze
equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel
campo di applicazione del presente regolamento;
3) "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della
Danimarca;
4) "decisione": una decisione di divorzio, separazione personale dei
coniugi o annullamento del matrimonio
72
Autorità designata
L’ufficiale di stato civile è autorità designata
all’applicazione dei Regolamenti comunitari
CE 2201/2003 e UE 1259/2010 (competenza e
legge applicabile)
Rinvio a legge straniera con analisi del testo
che dovrà essere prodotto dalle parti ed
eventuali informazioni presso consolato
italiano all’estero o consolato straniero in Italia
Rimangono confermati i limiti di competenza prescritti
dalle norme italiane: esclusione di figli secondo
indicazioni di cui all’art.12 L. 162/2014 , esclusione di
accordi di natura patrimoniale o economica, ecc.
73
Regolamento (CE) del Consiglio europeo
27 novembre 2003 n. 2201
per il riconoscimento la parte deve
produrre
•una copia della decisione in forma
integrale e la relativa traduzione
•il certificato di cui all’art.39 del reg. che
non richiede traduzione
documenti esenti da legalizzazione (art.52)
avvocato/ufficiale di stato civile
L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine
rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il
modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) 74
Matrimonio in Italia
Accordi come da art.12 L.162/2014
capacità giuridica (art. 20 L.218/1995)
rapporti personali tra coniugi (art.29 L.218/1995)
legge applicabile (L.218/95 - Reg. europeo)
adempimenti successivi: modifica dello status
art. 24 L.218/1995
Cittadini stranieri
residenti
Matrimonio all’estero
Accordi come da art. 12 L.162/2014
previa produzione dei documenti necessari
(atto di matrimonio, documentazione che
comprovi la capacità giuridica, ecc. )
Adempimenti successivi: modifica dello status
art.24 L.218/1995
75
Tribunale di Pordenone, sent. 21 aprile 2009, n. 377- Scioglimento
del matrimonio tra cittadini albanesi contratto in Albania –
Trasferimento della residenza dei coniugi in Italia –legge applicabile
albanese–Accordo dei coniugi – Ammissibilità - Art. 31, c. 1, L. n. 218/95.
Tribunale di Firenze sentenza n.1723/2009 - Scioglimento del matrimonio coniugi
italiano e spagnola - matrimonio contratto in Italia - vita prevalentemente localizzata
in Spagna - legge richiesta spagnola - Art. 31, c. 1, L. n. 218/95.
Tribunale Napoli, 26 aprile 2000 -divorzio in Italia tra cittadini stranieri matrimonio all'estero - rinvio legge nazionale comune dei coniugi: non rileva la
circostanza che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla legge italiana per il
divorzio (applicazione della legge della Repubblica di Capo Verde - divorzio senza
previa separazione dei coniugi) art.31, c.1, L.218/1995
Tribunale di Treviso sent.2063/2012 Scioglimento del matrimonio coniugi
italiano e messicana- matrimonio contratto in Italia -- scelta della legge
spagnola art.5,lett.c ,reg.U.E.1259/2010
Tribunale di Parma sent.599/2014 Scioglimento del matrimonio coniugi italiano e
spagnola - matrimonio contratto in Italia - accordo per la legge da applicare
76
scrittura privata - scelta della legge spagnola art.5,lett.c, reg.U.E.1259/2010
Grazie per
la cortese a t t e n z i o n e
[email protected]
77
Fly UP