Comments
Description
Transcript
DIVORZIO E SEPARAZIONE PER SITO
SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per concludere un accordo di: - separazione consensuale; - di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio. N.B. In seguito all’entrata in vigore della Legge 6.5.2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a SEI MESI nel caso di separazione consensuale e a UN ANNO nel caso di separazione giudiziale. - modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (quindi il comune dove è stato celebrato il matrimonio) oppure il Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso oppure il Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero oppure il Comune di residenza di uno dei coniugi. L’assistenza degli avvocati è facoltativa. NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata in presenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci (vengono considerati i figli comuni dei coniugi richiedenti) L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà essere inserito nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio. Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale di Stato Civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (cd. Liquidazione una tantum). PROCEDIMENTO Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando la dichiarazione disponibile nella modulistica dei Servizi Demografici. Tale modello debitamente sottoscritto può essere consegnato direttamente all’Ufficio di Stato Civile o inviato per posta o all’indirizzo mail: [email protected], allegando copia di un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti. L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge, l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in 1 accordo con le parti. In tale occasione dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti. Durante tale incontro le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio. Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento). Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorrerà fissare un altro incontro per riformulare l’accordo. SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, che i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati. Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale. In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di: • • separazione personale; di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio N.B. In seguito all’entrata in vigore della Legge 6.5.2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a SEI MESI nel caso di separazione consensuale e a UN ANNO nel caso di separazione giudiziale. • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi e dovrà essere trasmesso in copia autenticata al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci. L'avvocato trasmetterà infine la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso o contratto all’estero) o iscritto (in caso di matrimonio civile). La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente anche da uno solo degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione. L’accordo potrà essere inviato a mano o trasmesso con raccomandata o via posta elettronica certificata (in questo caso il documento inviato dovrà essere firmato digitalmente) al seguente indirizzo: [email protected]. Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni previste dalla legge. In pubblicazione sul sito dal 26/05/2015 2