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esodati: la settima salvaguardia Convalida dimissioni di mamme e
osservatorio legislativo
a cura di Manageritalia
osservatorio
Convalida dimissioni
di mamme e papà lavoratori
L
a direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ha pubblicato la lettera circolare (prot. 22350 del
18 dicembre 2015) con la quale comunica alle proprie direzioni territoriali del lavoro la modifica del modello di convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte delle lavoratrici madri e
dei lavoratori padri.
La compilazione del nuovo modello, valido dall’inizio dell’anno, è stata
predisposta per far conoscere esaustivamente ai lavoratori interessati le
possibili alternative alle dimissioni e i relativi diritti, come la possibilità di
fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32, decreto legislativo
151/2001) o il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part-time come alternativa al congedo parentale (art.
8, comma 7, decreto legislativo 81/2015).
Oltre al report per la rilevazione statistica, al fine di agevolare l’indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzioni consensuali, sono state aggiunte al modulo due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli
istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.
Lettera circolare:
http://bit.ly/dir1-1-16
Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015 - “Modalità di comunicazione delle
dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016:
http://bit.ly/dir1-2-16
Esodati: la settima salvaguardia
L
a settima procedura di salvaguardia, prevista dalla legge di
stabilità 2016, riguarda 26.300 soggetti penalizzati dall’innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione operato dalla
riforma pensionistica di cui al decreto legge 201/2011.
Salgono così a 172.466 i lavoratori tutelati, tenuti presenti i
risultati provenienti dall’attività di monitoraggio e verifica
relativa alle precedenti misure di salvaguardia.
Vengono individuate nuove categorie di soggetti beneficiari
e incrementati i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i
vecchi requisiti.
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vi-
22
gennaio/febbraio 2016
gore della riforma pensionistica Fornero si applicano a:
a) 6.300 lavoratori in mobilità o in trattamento speciale
edile a seguito di accordi governativi e non, stipulati entro
il 31/12/2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da
aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti
procedure concorsuali, cessati dall’attività lavorativa entro
il 31/12/2014 e che perfezionino i requisiti pensionistici
ante legge Fornero entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, o mediante il versamento di contributi volontari, entro 24 mesi
dalla fine dello stesso periodo; per tali lavoratori, già stati
autorizzati ai versamenti volontari prima dell’1/1/2016 e
per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai 12
mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’inden-
nità di mobilità. La pensione per tutti i predetti lavoratori
non potrà avere decorrenza anteriore all’1/1/2016.
b) 9.000 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari i quali
maturino la decorrenza della pensione entro il 6/1/2017;
c) 6.000 esodati entro il 30/6/2012; agli esodati tra l’1/7/2012
e il 31/12/2012; ai licenziati fra il 2007 e il 2011 che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/1/2017;
d) 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave che maturino la decorrenza della pensione entro
il 6/1/2017;
e) 3.000 lavoratori (tranne agricoli e stagionali) con contratto a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro
tra l’1/1/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo
indeterminato, che maturino la decorrenza della pensione
entro il 6/1/2017.
La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
del ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 36 del 31
dicembre 2015 contenente le istruzioni operative e corredata, tra
l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie descritte dalla legge di stabilità.
Circolare n. 36/2015: Istruzioni operative sulla settima
procedura di salvaguardia:
http://bit.ly/dir1-3-16
Modulo istanza salvaguardati 2015:
http://bit.ly/dir1-4-16
proposta di legge sulle pensioni
di reversibilità
A
causa delle regole di calcolo molto stringenti che sono
state stabilite, soprattutto in seguito alla legge 335/95,
l’importo delle pensioni di reversibilità è in genere molto modesto. Il coniuge superstite ha diritto solo al 60% del trattamento di pensione di cui godeva il deceduto e, nel caso in cui il
beneficiario abbia redditi propri superiori a tre volte il minimo
di pensione (circa 1.500 euro), c’è un parziale divieto di cumulo con gli altri redditi e la pensione viene ulteriormente ridotta.
La conseguenza è che spesso il coniuge superstite va incontro
a uno stato di vera e propria difficoltà a continuare a gestire le
ordinarie incombenze economiche.
Nel tempo sono state presentate varie proposte di legge in
Parlamento tendenti ad assicurare un più adeguato assegno
pensionistico ai familiari superstiti (C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi).
La commissione Lavoro della Camera aveva, in passato, chiesto
al governo di esprimere un parere sul tema della reversibilità.
Non arrivando però una proposta, la commissione Lavoro ha
continuato il suo iter costituendo un comitato ristretto che,
recentemente, ha predisposto un disegno di legge unificato per
migliorare i trattamenti pensionistici ai superstiti (pensione di
reversibilità e pensione indiretta) che spettano ai parenti del
defunto. Il testo della proposta unificata prevede di innalzare,
salvo che l’applicazione delle altre aliquote percentuali dia diritto a trattamenti più favorevoli, l’aliquota percentuale della
pensione liquidabile al superstite sino al 100%, in misura tale
da garantire al beneficiario il raggiungimento di un importo non superiore a tre
volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore il 1° gennaio dell’anno di
riferimento (circa 20mila euro annui). La
proposta della commissione Lavoro vuole poi incrementare le aliquote di cumulabilità del trattamento pensionistico con
i redditi del beneficiario, portandole
all’80% per redditi ricompresi tra le 3 e
le 6 volte il minimo e lasciandole al 50%
per i redditi superiori a 6 volte il minimo
Inps in modo da tutelare i redditi della
classe media.
Purtroppo, nella relazione tecnica del governo, la Ragioneria
generale dello Stato ha espresso un parere negativo sul provvedimento, rilevando che, per gli 800 milioni di oneri stimati su
base annua, manca la copertura finanziaria. L’esame delle
proposte di legge riprenderà quindi in comitato ristretto al fine
di rivedere il testo unificato, anche alla luce delle indicazioni che
emergono dalla relazione tecnica.
Il presidente della
commissione
Lavoro della
Camera, Cesare
Damiano.
Testo del disegno unificato:
http://bit.ly/dir1-5-16
gennaio/febbraio 2016
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