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PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEL COMUNE DI

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PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEL COMUNE DI
PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEL
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI:
REVISIONE DELLE PROCEDURE E DELLA
MODULISTICA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CASI
PROBLEMATICI.
A) Le autorizzazioni di polizia amministrativa in tema di
locali di pubblico spettacolo e trattenimenti:
inquadramento teorico.
Gli art. 68 e 69 Tulps prevedono che per esercitare pubblici spettacoli e trattenimenti
che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è necessaria licenza
rilasciata dal Sindaco ( ex dpr 616 del 1977 che ha trasferito alcune funzioni
amministrative ai Comuni ): la licenza è quindi l'atto amministrativo che autorizza ad
esercitare le attività citate, il presupposto necessario e sufficiente per poterle svolgere.
L'art.80 Tulps, invece, si occupa della sicurezza dei luoghi in cui si svolgeranno le
attività di cui sopra stabilendo l'obbligo di una verifica della agibilità dei luoghi da
parte di apposita commissione tecnica ( la c.d. Commissione provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento o, laddove istituita, la Commissione
comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo) preliminare e vincolante al rilascio
della licenza di cui sopra.
In esito al parere della commissione il Comune rilascia la licenza di Pubblico
Spettacolo ai sensi dell'art. 68.
I compiti e la composizione della Commissione Tecnica sono determinati dagli artt.
141 – 141 bis (Commissione comunale)- 142 (Commissione provinciale) del
Regolamento esecutivo Tulps così come modificati dal Dpr. 28 maggio 2001 n.311;
Art.141
Per l'applicazione dell'art.80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri ed altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di
sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le
cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la
sicurezza e l'incolumità pubblica;
ci) accertare ai sensi dell'art.4 D.lgs. n.3/98 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della L. 18 marzo 1968 n.337
cii) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino
regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo
comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo
degli ingegneri o all'albo dei geometri o nell'ambo degli architetti o nell'albo dei periti industriali ( figure professionali introdotte dal
DPR 293/02) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole stabilite con Decreto del Ministero dell'interno.
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui alla lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in
cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una verifica specifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova
verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale nella stessa provincia ,
o quella comunale nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
Con risoluzione prot. n. P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002, inoltre, il Ministero
dell'Interno – Dip. Protezione civile – ha precisato che “Con riferimento al quesito
pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n.
635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a
200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera
realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale,
mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza
l'espressione del parere sul progetto di detti locali”.
La circolare 3605 del 27 settembre 2002 del Ministero dell'interno ha precisato che:
1) per “capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone” deve intendersi il
numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi
autorizzati per cui non deve essere conteggiato il numero delle persone che
eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacolo
all'aperto, aree non delimitate da transenne.
2) per gli allestimenti temporanei con capienza pari o inferiore a 200 persone la
relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
Il DM 19 agosto 1996 ha escluso dall'ambito di applicazione del decreto “ i luoghi
all'aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche
con uso di palco o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m.0,8 e di
attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in
aree non accessibili al pubblico”. Lo stesso decreto stabilisce che “ per i luoghi e
spazi all'aperto , utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del
pubblico, è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza
di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione
a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché
l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio”.
Il comune di Bagno a Ripoli non ha istituito, né in proprio né in forma associata, la
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA, fatto che determina l’invio delle
pratiche relative all’Agibilità alla Commissione Provinciale di Vigilanza; a tal fine si
inviata ad una seria valutazione circa l’eventuale istituzione di detta commissione,
magari anche in forma associata, fatto che determinerebbe anche la possibilità,
proprio in seno alla commissione, di emanare un apposito Regolamento relativo ai
compiti e alle funzioni.
Un Regolamento apposito, inoltre, avrebbe il vantaggio di garantire il Dirigente che
rilascia gli atti autorizzatori e sarebbe un elemento di chiarezza e trasparenza nei
confronti degli utenti.
Ma allora: cos'è un locale di pubblico spettacolo e/o trattenimento ?
In generale gli spettacoli sono i divertimenti in cui il pubblico assiste in forma
prevalentemente passiva, i trattenimenti sono i divertimenti in cui il pubblico assiste
in forma prevalentemente attiva.
Per capire il concreto ricorrere delle fattispecie in oggetto bisogna guardare non al
Tulps che non contiene le definizioni che ci interessano ma ad altre fonti normative;
in particolare:
art.17 circolare 16 del 1951;
art.1 DM 19 agosto 1996 con particolare attenzione alla lettera l) comma 1 e a) comma 2 ) che
si riferiscono entrambe ai luoghi all'aperto stabilendo nel primo caso la verifica di agibilità
dell'art.80 , nel secondo, escludendola.
Corte Costituzionale, sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967 e n. 56 del 15 aprile
1970, che dichiara incostituzionale l'art.68 Tulps laddove richiede la licenza per
spettacoli o trattenimenti organizzati in luoghi aperti al pubblico o esposti al pubblico
non nell'esercizio di attività imprenditoriale.
Alla luce di queste sentenze emerge che:
la licenza occorre sempre se lo spettacolo o trattenimento pubblico è dato in luogo
pubblico;
la licenza è necessaria solo nell'ambito di attività imprenditoriale se lo spettacolo o
trattenimento pubblico è dato in luogo aperto o esposto al pubblico.
L'imprenditorialità ricorre non solo quando il soggetto organizzatore è un
imprenditore, ma anche quando, pur non essendo imprenditore l'organizzatore,
ricorrono altri elementi che rendono imprenditoriale l'evento e, cioè lo scopo di lucro
( biglietto d'ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni), pubblicità dell'evento,
attrattiva particolare della manifestazione, utilizzo di attrezzature e strutture
appositamente predisposte.
Quando l'Amministrazione Comunale ed altri Enti Pubblici organizza manifestazioni
di Pubblico Spettacolo che abbiano i connotati sopra elencati (in luogo pubblico,
onerosità del biglietto, ecc.....)deve dotarsi delle prescritte licenze autorizzative ex art.
68 nonché della agibilità ex art. 80 laddove necessaria, che verranno rilasciate al
Dirigente o altro soggetto rappresentativo dell'Ente.
La licenza di polizia per pubblico spettacolo dell'art.68 Tulps è disciplinata dall'art.20
L.241/1990 (silenzio-assenso) e il dpr 407/1994 alla voce n. 63 della tabella C ha
stabilito in 60 giorni il termine entro cui la domanda è accolta; il D.L. 35/2005
convertito nella L.80/2005 ha modificato l'art.20 della L.241 escludendo il silenzio
assenso per gli atti riguardanti (....) la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica
incolumità: da ciò si deduce che la licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento
pubblico di cui all'art 68 tulps e la licenza di agibilità di pubblico spettacolo di cui
all'art. 80 Tulps sono sempre soggette al rilascio del titolo autorizzativo.
Per il rilascio della licenza si veda la modulistica allegata
B) Casistica
SALE DA BALLO E DISCOTECHE
(nuova realizzazione, modifica a strutture già autorizzate, verifica delle
condizioni di solidità e sicurezza di impianti già esistenti)
• Parere di Fattibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS da presentare presso il
comune ove ha sede l’esercizio, che provvede all’invio presso la
Commissione provinciale la quale esprime parere sui progetti di nuovi
locali o per sostanziali modificazioni di quelli già esistenti (vedi
Modulistica allegata della Prefettura di Firenze )
• Richiesta di verifica di Agibilità da presentare presso il comune
competente che provvede all’invio presso la Commissione Provinciale, la
quale effettua verifica sulle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei
locali. Si precisa che detta verifica è necessaria e successiva anche al
parere di fattibilità, in quanto la commissione deve comunque verificare
che gli adempimenti contenuti nel parere sopra citato siano stati rispettati
(Vedi Modulistica Allegata n.1 della Prefettura di Firenze).
• Licenza relativa all’art. 68 TULP (licenza di esercizio) come evidenziato in
precedenza il comune può rilasciare la licenza solo dopo che è stata
conseguita l’Agibilità dei locali (Vedi modulistica allegata ).
La circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 Luglio
2005, alla quale ha fatto seguito la nota ANCI del 22.05.2006, ha chiarito che per
quanto riguarda i locali e le aree adibite a trattenimenti musicali e danzanti con
capienza inferiore alle 200 persone, le verifiche e i controlli della Commissione,
possono essere sostituiti da autocertificazione da parte di un tecnico abilitato ai sensi
dell’art. 141 comma II del regolamento di applicazione del TULPS, mentre rimane
necessario il PARERE della Commissione sopra citata.
CINEMA, TEATRI, ARENE ESTIVE:
Il D.Lvo 112/98 ha sottratto i teatri e i cinematografi dall’applicazione dell’art.
68 TULPS; attualmente detti spettacoli vengono normati dalla L.R. 78/2004 e dal
D.P.G.R. 42/2005.
Tuttavia per tali attività rimangono comunque in vigore i disposti di cui all’art.
80 TULPS, pertanto dovrà essere richiesto:
• Parere di Fattibilità (vedi modulistica allegata Prefettura di Firenze)
• Verifica di Agibilità (vedi modulistica allegata Prefettura di Firenze)
Valgono per entrambi le procedure sopra riportate.
TRATTENIMENTI DANZANTI E MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI
Se il trattenimento costituisce attività primaria esercitata nel locale anche
temporaneamente rispetto alla quale la somministrazione si configura come
accessoria, si rientra nel caso del pubblico spettacolo che deve essere autorizzato
art.68 Tulps.
Se invece il trattenimento si svolge all’interno di un locale ove viene effettuata la
somministrazione di alimenti e bevande, o nelle sue pertinenze esterne e non
costituisce attività prevalente, né si configura il parametro dell’imprenditorialità, è
sottoposto alla Dichiarazione di Inizio Attività.
L’art. 124 del regolamento del TULPS, stabilisce infatti che sia richiesta la
licenza di cui all’art. 69 TULPS, per i piccoli trattenimenti, di qualsiasi fattispecie,
che si danno in pubblici esercizi di cui all’art. 86 del medesimo testo unico.
Questa particolare casistica di trattenimenti, che di fatto non risulta prevalente
o di richiamo rispetto all’attività di somministrazione, dove è mancante l’aspetto
danzante e dello spettacolo, dove non sono previsti il montaggio di apposite strutture
(palco), o l’allestimento di spazi destinati allo scopo, è stata assoggettata appunto alla
disciplina dell’art. 69 TULPS, che prevede, come sopra detto l’utilizzo della D.I.A.
ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, per lo svolgimento dell’attività.
Pertanto l’utilizzo di apparecchi TV (solo in caso di installazione in una saletta
appositamente allestita con capienza superiore a 100 persone, oppure quando viene
fatto pagare un biglietto d’ingresso o venga aumentato il prezzo delle consumazioni),
l’attività di trattenimenti musicali mediante apparecchi meccanici esclusivamente in
locali e spazi all’aperto, nonché mediante D.J., ) musica dal vivo e Karaoke, svolte,
queste ultime tre attività, sia in locali al chiuso che in locali o spazi all’aperto,
vengono disciplinate mediante presentazione di una Dichiarazione di inizio attività
(D.I.A.), con efficacia immediata, purché completa e sottoscritta in ogni sua parte e
corredata della prescritta documentazione.
E’ stata quindi predisposta nuova modulistica, formulata in modo più
dettagliato ed integrata con autocertificazioni, che riguardano la conformità e la
sicurezza dei locali o degli spazi all’aperto, degli impianti utilizzati, nonché della
normativa relativa all’inquinamento acustico, strettamente connessa poi con le
problematiche del disturbo della quiete pubblica.
Per quanto concerne l’Agibilità dei locali, le attività sopra elencate non
rientrano nel campo di applicazione del DM 19 Agosto 1996, pertanto non ne
necessitano, dovranno tuttavia secondo i disposti di cui al titolo XI del DM,
rispettare le disposizioni relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e
all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, accertata e dichiarata da tecnici
abilitati e prodotta in allegato alla DIA .
Concludendo perchè si abbia pubblico esercizio senza sconfinare nel pubblico
spettacolo, è necessario che ricorrano alcune condizioni:
1) ingresso libero e gratuito (né biglietto d'ingresso né maggiorazioni sul
consumo)
2) attività di somministrazione presente e prevalentemente
3) assenza di spazi appositamente allestiti per attività di musica e/o ballo degli
avventori
4) assenza di ogni forma di pubblicità del trattenimento
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN
LOCALE O LUOGO ALL’APERTO
E' un caso molto diffuso e complesso in quanto, normalmente, le manifestazioni
temporanee si svolgono in aree pubbliche o in aree private in cui il pubblico può
accedere liberamente e presentano al proprio interno le più svariate attività ( es.
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti vari occasionale e
temporanea, tombole e pesche di beneficenza ...) soggette, ciascuna, alla propria
disciplina di settore. Il carattere di temporaneità si riferisce al fatto che deve trattarsi
di manifestazioni che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno
in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività: concerti, feste popolari, sagre,
feste paesane....
Ovviamente la licenza di cui agli artt. 68 e 69 tulps è necessaria solo quando la
riunione di persone assume la caratteristica di pubblico spettacolo ( partecipazione
passiva ) o intrattenimento ( partecipazione attiva).
Se il locale nel quale si svolgerà la manifestazione non ha l'agibilità si sensi dell’art.
80 TULPS, per il rilascio dell'autorizzazione dovranno essere richiesti e ottenuti
il parere di fattibilità e la verifica di agibilità con le modalità sopra descritte.
Per quanto concerne quelle manifestazioni effettuate in LUOGHI
ALL'APERTO, necessiteranno sempre di preventiva autorizzazione di cui all’art. 68
TULPS, ma dovranno richiedere la fattibilità ed agibilità solo nel caso che presentino
uno dei seguenti requisiti:
• allestimento di palco o pedana per artisti di altezza superiore a mt. 0,8;
• installazione di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora,
in aree accessibili al pubblico;
• allestimento di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie ( la Prefettura ha
specificato che in caso di apposizione di sedie devono essere ancorate al terreno
per rientrare in questo parametro).
Nel caso in cui la manifestazione all’aperto non presenti una delle fattispecie
sopra elencate, non sia effettuata in spazi delimitati, secondo i disposi di cui al Titolo
IX del D.M. 19.08.1996, dovranno allegare alla domanda atta all’ottenimento
dell’autorizzazione di cui all’art. 68 TULPS, l’idoneità statica delle strutture allestite,
la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma
di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.
Irrilevante, invece, la natura del soggetto che organizza gli spettacoli in quanto
l'autorizzazione temporanea è prevista per motivazioni di ordine pubblico, sicurezza e
incolumità dei partecipanti: anche la pubblica amministrazione dovrà munirsi di
idonea autorizzazione rilasciata dal competente dirigente del servizio/settore interno
nei confronti dell'altro dirigente del settore formalmente individuato come
organizzatore.
Normalmente le manifestazioni temporanee si svolgono su area pubblica per cui sarà
previsto il pagamento della relativa tassa di occupazione; qualora l'area interessata
alla manifestazione fosse privata, l'amministrazione comunale dovrà acquisire l'atto
di assenso del proprietario e non sarà dovuta la tassa occupazione area pubblica.
La connotazione giuridica dell'area e la sua destinazione urbanistica non rilevano per
lo svolgimento della manifestazione temporanea: la manifestazione si potrà svolgere
anche su terreni agricoli o su aree artigianali e industriali proprio in virtù della
occasionalità dell''utilizzazione.
Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande nel corso di una
manifestazione temporanea si rimanda al paragrafo seguente.
Altra attività spesso svolta nell'ambito delle manifestazioni temporanee, feste e sagre
comunque denominate, è rappresentata dalla vendita di prodotti vari, sia alimentari
che non; ricordiamo che la vendita può avvenire ad opera di titolari di autorizzazione
per il commercio su area pubblica, produttori diretti come industriali e artigiani,
coltivatori diretti, commercianti in sede fissa o autorizzati al commercio itinerante.
Rimangono esclusi i c.d. hobbisti che non sono soggetti legittimati ad effettuare la
vendita nel corso di manifestazioni temporanee tranne diversa disposizione normativa
regionale. (Vedi modulistica allegata )
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI EBEVANDE
A partire dal 25 febbraio 2005, è entrato in vigore in Regione Toscana Legge
Regionale n. 28 del 7 Febbraio 2005 – Testo Unico in materia di commercio in sede
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburante- ; gli art. 110 e 111 stabiliscono
che detto testo unico si applica limitatamente alla normativa della somministrazione
di alimenti e bevande.
All’art. 45 sono disciplinate le attività di somministrazione temporanea,
assoggettandole alla preventiva presentazione di D.I.A, con efficacia immediata. La
somministrazione temporanea può essere effettuata nelle seguenti casistiche:
1. nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell’ambito di manifestazioni
sportive o musicali all’aperto non è consentita la somministrazione di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione;
2. in occasione di riunioni straordinarie di persone, l’attività di somministrazione può
essere effettuata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui
si riferisce. Qualora nelle stesse siano programmati eventi specifici autonomamente
autorizzati (concerti, esibizioni ed altri eventi qualificabili come manifestazioni
sportive e/o musicali all’aperto) durante lo svolgimento degli stessi non sarà
consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica. Tale altra
limitazione è valida anche nell’ambito delle manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico di cui al comma 4° art. 45 legge reg. n.28/2005;
3. nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico e politico (debitamente
attestata in tal senso da apposita dichiarazione del responsabile della manifestazione)
la relativa denuncia inizio attività deve indicare esclusivamente il possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all’art.13 nonché il rispetto delle norme igienicosanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra specificato appare chiaro che in tali fattispecie
rientrano tutte quelle manifestazioni, sagre, feste che vengono organizzate a carattere
politico religioso e benefico, che hanno come caratteristica di somministrare alimenti
e bevande (per. es. Festa dell’Unità, Sagra del cinghiale, delle frittelle, ecc). Se poi
all’interno di tale manifestazione gastronomica, vengono organizzati, trattenimenti
danzanti, musicali ecc, questi dovranno essere separatamente autorizzati ai sensi
dell’art. 68 TULPS, facendo riferimento alle fattispecie sopra riportate. E’ stata
quindi predisposta, nuova ed apposita modulistica allegata alla presente .
FIERE PROMOZIONALI
La legge Regionale 34/2007 ha determinato l'entrata in vigore della parte della Legge
Regionale 28/2005 che norma il commercio su area pubblica, in conseguenza a ciò il
nostro Regolamento comunale, è da intendersi decaduto.
L'art. 29 comma I lett. g) della suddetta legge, definisce la fiera promozionale come
la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri
storici, specifiche aree urbane,centri o aree rurali, nonché attività culturali,
economiche e sociali o particolari tipologie merciologiche o produttive.
Gli articoli 33 e 34 comma III, stabiliscono inoltre che il comune rilasci concessione
temporanea di posteggio per consentire l'attività e che dette concessioni siano
rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate, o in caso di parità
l'anzianità rispetto all'inscrizione al registro ditte. Il comma si conclude stabilendo
che il comune determina ulteriori criteri di assegnazione. Alla luce di ciò ed in
considerazioni delle modifiche introdotte dalla normativa necessaria, sarebbe
opportuno programmare una nuova stesura del Regolamento comunale in materia.
Pertanto la fiera promozionale viene organizzata seguendo i seguenti iter:
●
●
●
●
Determina dirigenziale previo eventuale indirizzo espresso di Giunta Municipale
che riconosce il carattere promozionale della manifestazione in oggetto e nella
quale deve essere, eventualmente, previsto l'esonero dal pagamento del suolo
pubblico e l'eventuale onere di pagamento di una quota di partecipazione (per
quanto riguarda i problemi connessi al suolo pubblico si ritiene opportuno
procedere alla revisione del relativo regolamento);
se la manifestazione è organizzata dal Comune nella determinazione devono essere
indicati tutti i soggetti che vi parteciperanno e che potranno essere esclusivamente
operatori commerciali in sede fissa o su area pubblica, artigiani e coltivatori diretti,
in questo caso il comune non dovrà procedere a richiedere la concessione
temporanea per l'occupazione di suolo pubblico;
se la manifestazione è organizzata da un soggetto terzo, su incarico del comune,
sarà necessaria una determinazione di incarico che prescriva all'organizzatore di far
partecipare esclusivamente operatori commerciali in sede fissa o su area pubblica,
artigiani e coltivatori diretti. Il soggetto incaricato dovrà presentare 15 gg prima
della data di svolgimento della manifestazione apposita richiesta di
autorizzazione/concessione di posteggio al Settore Sviluppo Economico che una
volta rilasciato il titolo lo trasmetterà alla Polizia Municipale e all'IPE (non dovrà
essere né richiesta, né rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico da parte della
Polizia Municipale)
a latere della manifestazione potranno essere rilasciate delle concessioni
temporanee di vendita su area pubblica che hanno propria autonomia e si
inseriscono nell'ambito di altra manifestazione.
Se nella fiera promozionale è previsto il montaggio di strutture sarà necessario
acquisire il collaudo e corretto montaggio delle medesime nonché la conformità degli
impianti elettrici.
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO
La manifestazione commerciale a carattere straordinario è stata introdotta con
l'entrata in vigore della parte della L.R. 28/2005 che disciplina appunto il commercio
su area pubblica. L'art. 29 comma I lett. h) la definisce come la manifestazione
finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni
merciologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla
conoscenza delle produzioni etniche e allo svipluppo del commercio equo solidale
nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
Da una lettura della definizione si trovano molte assonanze con quella relativa alla
fiera promozionale, la nota che determina il discrimine tra le due fattispecie e che
nella fiera promozionale l'aspetto prevalente deve essere quello relativo alla
promozione, mentre nella manifestazione commerciale a carattere straordinario,
quello commerciale.
Anche questo tipo di manifestazione commerciale, potrà essere organizzata dal
comune, in questo caso sarà necessaria una Determinazione dirigenziale che dovrà
indicare tutti i soggetti partecipanti nonché la concessione temporanea per
l'occupazione di suolo pubblico che comporterà l'obbligo di pagare la tassa di suolo
pubblico anche se con l'abbattimento dovuto al fatto che il soggetto organizzatore è
il comune.
Se la manifestazione è organizzata da un soggetto terzo su incarico del comune,
sarà necessaria una determinazione di incarico che prescriva all'organizzatore di far
partecipare esclusivamente operatori commerciali in sede fissa o su area pubblica,
artigiani e coltivatori diretti. Il soggetto incaricato dovrà presentare 15 gg prima
della data di svolgimento della manifestazione apposita richiesta di
autorizzazione/concessione temporanea di posteggio al Settore Sviluppo
Economico che una volta rilasciato il titolo lo trasmetterà alla Polizia Municipale e
all'IPE (non dovrà essere né richiesta, né rilasciata alcuna concessione di suolo
pubblico da parte della Polizia Municipale).
Se infine l'organizzazione è in capo ad un soggetto esterno autonomo, questi dovrà
presentare 15 gg. Prima, apposita richiesta di autorizzazione/concessione
temporanea di posteggio al Settore Svipuppo Economico che una volta rilasciato il
titolo lo trasmetterà alla Polizia Munipale ed alla IPE ( non dovrà essere rilasciata
concessione di suolo pubblico da parte della Polizia Municipale). Il titolo
autorizzatorio potrà essere rilasciato o a ciascuno degli operatori autorizzazti
all'esercizio del commercio su area pubblica e partecipanti alla manifestazione o
anche con un unico atto al soggetto organizzatore per tutti i punti vendita ammessi e
con le eventuali prescrizioni. L'organizzatore risponderà del rispetto del suolo
pubblico occupato nella sua misura complessiva e non per le eventuali ripartizioni
interne (es. Mostra dei fiori in Antella l'occupazione effettiva dovrà essere quella
richiesta e concessa senza entrare nel merito di come siano ripartiti gli spazi tra
operatori).
Le autorizzazioni/concessioni di posteggio temporanee accessorie ad altre
manifestazioni ( pubblici trattenimenti, sagre, mostre ecc.) vengono rilasciate ai
singoli operatori (es. Rievocazione Venerdì Santo), previa richiesta al Settore
Sviluppo Economico il quale una volta rilasciato il titolo lo trasmette alla Polizia
Municipale e alla IPE.
IN CONCLUSIONE....
La trattazione di questa materia è stata lunga e assai complessa ed ha richiesto un
luogo periodo di tempo in quanto è stato necessario esaminare, approfondire e
mettere insieme numerose normative di settori diversi nel tentativo di riuscire a
definire delle procedure chiare e nel rispetto delle normative di settore.
La relazione a Voi inviata è il risultato del lavoro effettuato dal personale della
Polizia Municipale e del Settore Sviluppo Economico, condotto nella prospettiva e
convinzione che i due settori sono a stretto contatto e che dal lavoro congiunto
troverà sicuramente beneficio anche l’utente, con la predisposizione di una
modulistica e di una procedura definita e chiara.
Rimettiamo quindi alla vostra valutazione quanto da noi svolto ed in attesa di
vostre direttive, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, nella
speranza che il lavoro effettuato, abbia un seguito e che possa essere illustrato a breve
termine anche a tutti gli operatori e le organizzazioni di categoria del nostro comune.
Distinti saluti
L'Isp.re di P.M.
Cristina Bencini
Il Funzionario del Sett. Sviluppo Economico
Dott.sa Silvia Bramati
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