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528.50 kb - Progetto SIAM
SIAM
Sustainable Industrial Area Model
Life04 ENV/IT/000524
RAPPORTO FINALE TASK 3
MODELLO DI AREA INDUSTRIALE
SOSTENIBILE (SIAM)
Redazione
Verifica
Approvazione
Alessio di Paolo
Augusto Peruzzi
Ferdinando Frenquellucci
Augusto Peruzzi
Laura Cutaia
Maurizio Montalto
Ivano Olivetti
Andrea Forni
Rev. 2 Data emissione 30/11/2005
Cod. Doc. Siam/RF/Igeam/3/01/05
PROGETTO LIFE AMBIENTE 524/04 SIAM
RAPPORTO FINALE TASK 3
1
INDICE
1. ANALISI DELLO SCENARIO........................................................... 3
1.1
1.2
1.3
LE AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ARTIGIALNALI ........................................ 3
LE INTERAZIONI TRA LE AREE INDUSTRIALI ED IL TERRITORIO .................................................. 4
LE AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE........................................................................................... 6
2. LE AREE INDUSTRIALI SOSTENIBILI............................................ 9
2.1
2.2
2.3
GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE INDUSTRIALI SOSTENIBILI ............................................................. 9
REQUISITI DELL’AREA INDUSTRIALE SOSTENIBILE ........................................................................ 12
MARCHI DI SOSTENIBILITA’...................................................................................................................... 15
3. CRITERI DI SOSTENIBILITA’ DELL’AREA INDUSTRIALE ............. 17
4. INDICATORI............................................................................... 19
5. DEFINIZIONI.............................................................................. 20
ALLEGATI

Appendice n°1 “Soggetto Gestore”

Appendice n°2 “Analisi di sostenibilità”

Appendice n°3 “Valutazione Iniziale”

Appendice n°4 “Piano di Miglioramento”

Appendice n°5 “Infrastrutture”

Appendice n°6 “Monitoraggio”

Set indicatori di sostenibilità
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RAPPORTO FINALE TASK 3
2
1. ANALISI DELLO SCENARIO
1.1 LE AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ARTIGIALNALI
In base al DPR 23 marzo 1998, n. 138 che stabilisce le norme per la revisione delle zone
censuarie
ai
fini
della
definizione
delle
imposte
comunale
sugli
immobili
(ICI),
le
Amministrazioni comunali debbono provvedere a ripartire il proprio territorio in microzone
intese come delimitazione di differenti ambiti territoriali comunali, in relazione al prevalente
destino d’uso.
Nei comuni di media consistenza di popolazione ed estensione territoriale, ovvero anche di
limitata estensione, ma variamente articolati, ad esempio per vocazione turistico–ricettiva
(culturale-artistica, marina, montana, ecc.) o per circostanze diverse possono di norma essere
distintamente individuate le seguenti zone:
•
centro storico;
•
zona centrale;
•
zona semicentrale;
•
zona periferica;
•
zona artigianale-industriale;
•
zona rurale.
Ciascuna delle suddette zone potrebbe inoltre richiedere una ulteriore articolazione. Va
sottolineato che la classificazione rigida di alcuni ambiti territoriali, ad esempio le zone
industriali, non è sempre applicabile. Si deve spesso parlare di zone produttive integrate, nel
senso che, attorno alla funzione produttiva, si sviluppano attività legate alla logistica, ai servizi,
al commercio, integrando cioè produzione, distribuzione e marketing.
Questo comporta che le zone produttive integrate si caratterizzano per la necessità di dover
disporre di alcune infrastrutture (aree espositive, parcheggi, mense, ecc.), diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle specifiche sia delle aree residenziali che di quelle tipicamente
connesse all’attività industriale.
In aggiunta a queste zone sono anche da considerare le aree geografiche di più vasta
dimensione in cui, oltre agli insediamenti civili, sono presenti sistemi produttivi locali diffusi sul
territorio,
caratterizzati
da
una
elevata
concentrazione
di
imprese
ed
una
spiccata
specializzazione produttiva.
Le zone destinate agli usi industriali e produttivi, individuate dai comuni e indicate nei Piani
Regolatori e le più vaste aree in cui si sviluppano sistemi produttivi complessi sono state
oggetto, in ragione della loro importanza economica, di specifiche norme, finalizzate in
particolare a favorirne lo sviluppo e l’introduzione di innovazioni tecnologiche. In base alle
citate norme, i territori caratterizzati da aggregazioni di imprese si distinguono principalmente
in due categorie:
1. Distretti industriali (DI)
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3
2. Aree di sviluppo industriale (ASI)
I Distretti Industriali (DI) sono definiti dalla L 317 del 5 ottobre 1991, in materia di
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", come sistemi
territoriali, limitati geograficamente e costituiti da aree contigue, in cui si verifica una
concentrazione di piccole imprese, caratterizzate da una stessa specializzazione produttiva.
La delimitazione territoriale di queste aree è stata affidata alle Regioni. Per la loro
identificazione sono stati stabiliti, mediante il Decreto 21/04/1993 del Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato, specifici indirizzi e parametri di riferimento. Esistono poi
Distretti Industriali “di fatto”, che pur non essendo stati puntualmente individuati da una legge
regionale, hanno tutte le caratteristiche previste dalla L 314/1991.
Accanto alle norme che tendono a favorire lo sviluppo organico di aggregazioni di imprese
presenti sul territorio, sono state recentemente introdotte nuove disposizioni volte a garantire
la presenza nelle aree industriali delle infrastrutture dedicate alla salvaguardia ambientale.
In conformità a tale esigenza sono state definite le Aree Ecologicamente Attrezzate.
Le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) sono disciplinate dalla L 634/1957, L 64/1986 e L
317/1991 e successive modifiche. Esse si possono articolare in più nuclei industriali
identificando un territorio (ampio e tendenzialmente omogeneo) di pertinenza di uno o
più
Comuni all’interno del quale sussistono le condizioni per attuare una trasformazione
economica. Le A.S.I. sono uno strumento capace di contemperare insieme le esigenze sia
generali sia specifiche delle imprese per conseguire, al meglio determinati obiettivi, tra cui:
a) L’ottimizzazione dell’offerta d'infrastrutture e di suoli;
b) La riduzione dei conflitti tra i richiedenti d’uso, dei suoli migliori, per ubicazione e locazione;
c) L’offerta dei servizi alle imprese;
d) La difesa ed il controllo ambientale.
1.2 LE INTERAZIONI TRA LE AREE INDUSTRIALI ED IL TERRITORIO
La presenza di un’area industriale o di un distretto industriale in un territorio genera modifiche
agli elementi che compongono il Sistema Ecologico, il Sistema Sociale ed il Sistema Economico.
I tre sistemi sono spesso interdipendenti infatti le modifiche che subiscono dovute alla
presenza di un Area Industriale possono essere negativi su un sistema e positivi su un altro e
manifestare effetti diversi nel tempo sullo stesso sistema.
Infatti, ad esempio, un’area industriale può modificare:
negativamente il Sistema Ecologico alterando il paesaggio, la qualità dell’aria, la disponibilità
delle risorse naturali presenti ed altro;
positivamente il Sistema Economico aumentando il reddito procapite degli addetti delle aziende
insediate ed il reddito procapite dei proprietari delle abitazioni data la maggiore domanda che
si viene a determinare nel mercato immobiliare;
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negativamente il Sistema Sociale in quanto l’aumento rapido della popolazione residente
dovuto al flusso migratorio di lavoratori e delle loro famiglie se non è supportato da un
incremento dei servizi sociali (scuole, asili nido, impianti sportivi, mobilità ed altro) da parte
del Comune causerà un disagio sociale di tutta la popolazione.
Inoltre il peggioramento di un elemento del Sistema Ecologico quale ad esempio la riduzione
della disponibilità della risorsa idrica per usi civili causato dall’eccessivo emungimento delle
aziende causa indirettamente sia un maggior disagio della popolazione che deve accedere a
sistemi alternativi o è soggetta ad un uso razionato, sia un maggior costo economico per
l’acquisto di acqua minerale o acqua potabile da distributori privati.
Quindi si può affermare che l’Area Industriale incide sul Sistema Produzione-TerritorioPopolazione.
L’area industriale è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti, privati e/o pubblici
che condividono spesso obiettivi diversi, con ruoli differenti, che generano i loro effetti sullo
stesso Sistema Locale cioè l’insieme dei Sistemi Produzione-Territorio-Popolazione. Quindi il
miglioramento delle componenti ambientali, economiche e sociali che caratterizzano il sistema
di pertinenza non potrà prescindere da una logica di partenariato e condivisione tra le imprese
insediate, gli enti e le aziende pubbliche che operano nel contesto e delle altre parti interessate
presenti. La logica del partenariato, che è una specificità della gestione sostenibile di un’area
industriale, è un elemento imprescindibile anche in considerazione ai gradi diversi di
responsabilità degli impatti sul sistema: collettive a livello di area industriale e singole proprie
delle aziende e degli Enti Locali competenti.
La gestione di un’area industriale secondo principi di sostenibilità dovrebbe da un lato
costituire un vantaggio per le imprese insediate in termini di ottimizzazione dei costi diretti ed
indiretti dall’altro migliorare la qualità della vita all’interno del territorio in cui è inserita e
conseguentemente ottimizzare i costi degli Enti Locali e dei cittadini presenti.
Sistema Locale
Sistema Ambiente
Sistema
Economico
Area
Industriale
Sistema
Sociale
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1.3 LE AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
La nozione di Area Ecologicamente Attrezzata è stata introdotta nell’ordinamento
legislativo italiano dal D.Lgs. n. 112/98 (Bassanini), che prevede all’art. 26 che “le Regioni
disciplinino, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate
delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente”.
Osservando il panorama legislativo regionale italiano sull’attuazione dell’art.26 del D.lgs.
n.112 del 1998, si rileva come a legiferare in modo completo, cioè con legge regionale e
relativo regolamento attuativo, siano state solo la Liguria (LR 9/1999 e DGR 648/2003),
l’Emilia Romagna (LR 20/2000) e recentemente le Marche (LR 20/2003 e DGR 157/2005).
Altre due Regioni hanno emanato una legge in materia ma entrambe senza regolamento di
completamento, Toscana e Puglia.
Sulla legge della Regione Puglia è intervenuta la sentenza 69/2004 della Corte Costituzionale
che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.4 per violazione delle norme Costituzionali in
materia d’attribuzione di potere - artt. 114, 117 e 120.
Altre Regioni hanno provveduto solo ad emanare una legge di recepimento di quanto previsto
sul conferimento delle funzioni amministrative dal D.lgs. n. 112/1998, a Regioni, Province e
Comuni e non specificamente sull’art.26.
All’interno di tale legge di recepimento generalmente si prevede che la Regione emani entro
congruo termine la legge che individui criteri e parametri per la definizione di aree industriali
attrezzate e di aree ecologicamente attrezzate e si delineano sommariamente le competenze di
Regione, Province e Comuni, rimandando a una legge ad hoc sull’argomento e a un
regolamento che predisponga gli strumenti concreti di attuazione della legge
L’introduzione di questo nuovo concetto di area produttiva, pensata in chiave ambientale,
dotata di requisiti tecnici ed organizzativi finalizzati a minimizzare ed a gestire in modo
integrato le pressioni sull’ambiente, nasce dalla necessità di sostituire il cosiddetto approccio
“end of pipe” (abbattimento dell’inquinamento a fine ciclo) con il principio di precauzione e
prevenzione dall’inquinamento.
In particolare non si tratta di agire sulle specifiche dotazioni ambientali delle imprese, come
avvenuto fino ad ora, ma di organizzare il sito produttivo in modo da agevolare, sia
economicamente sia tecnicamente, le singole imprese insediate a realizzare i loro obiettivi
ambientali, siano essi prescrittivi o volontari.
Le aree ecologicamente attrezzate devono essere progettate, realizzate e gestite sulla base di
criteri di ecoefficienza, al fine di garantire un sistema di gestione integrato degli aspetti
ambientali, la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la
tutela della salute e della sicurezza nonché un miglioramento ambientale diffuso del territorio.
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Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati
dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti.
In estrema sintesi, gli elementi minimi caratterizzanti un’area industriale ecologicamente
attrezzata sono:
1. Presenza di infrastrutture, servizi ed attrezzature comuni per la difesa dell’ambiente
(impianti per la depurazione delle acque, trattamento dei rifiuti, sistemi di monitoraggio
ambientale, trasporti collettivi, impianti centralizzati per la produzione di energia, ecc.);
2. Esistenza di un gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature comuni;
3. Standard di qualità ambientale superiori rispetto a quelli ottenibili singolarmente dalle
imprese (maggiore garanzia del rispetto delle norme ambientali, prestazioni ambientali
più elevati con minori costi, ecc.);
Da questo modello si deduce che le imprese facenti parte dell’area riceverebbero un beneficio,
sia potenzialmente in termini economici sia in termini di minore impatto ambientale sul
territorio, che è maggiore della somma dei benefici che ogni azienda
realizzerebbe
ottimizzando esclusivamente le proprie performances ambientali.
Le aree ecologicamente attrezzate rappresentano anche occasione di sviluppo per il territorio
interessato dato che la presenza di efficienti infrastrutture dedicate alla difesa dell’ambiente,
costituisce elemento di attrazione per l’insediamento di nuove imprese.
Benché le aree ecologicamente attrezzate costituiscano la soluzione più avanzata per
perseguire contestualmente ed efficacemente, in un determinato e delimitato territorio, lo
sviluppo produttivo e la difesa dell’ambiente, esse da sole non consentono di dare risposte
esaustive sul lato sociale ed economico.
In altre parole, la realizzazione e la gestione delle aree ecologicamente attrezzate, obiettivo
peraltro non di facile ottenimento e non ancora diffusamente perseguito dato il numero limitato
di Regioni che si sono adeguate alla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 112/98), se da un lato
costituisce un fattore determinante per coniugare le esigenze di sviluppo industriale con quelle
di difesa dell’ambiente in un determinato territorio, dall’altro risulta ancora insufficiente per
dare pratica attuazione agli indirizzi della politica comunitaria in favore della sostenibilità.
Il principio per cui l’aggregazione di imprese a livello territoriale ed a livello produttivo
consente di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di
sussidiarietà verticale ed orizzontale, è presupposto di politiche economiche nazionali e
regionali come affermato anche dalle recenti disposizioni di finanziamento a livello regionale e
dal Disegno di Legge Finanziaria 20061.
Infatti queste disposizioni riconoscono alle imprese identificate all’interno di aggregazione quali
i Distretti produttivi (Sistemi produttivi, Sistemi produttivi, Locali, Distretti Industriali e
Consorzi di Sviluppo Industriale) agevolazioni allo scopo di sviluppare le sinergie provenienti da
tali integrazioni.
1
Disegno di Legge 3613 Finanziaria 2006 - Titolo I “Parte ordinaria-disposizioni per la correzione dei conti
pubblici” art. 53.
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Gli ambiti nei quali sono previste le agevolazioni sono i seguenti:

fiscali che prevede ad esempio l’esercizio dell’opzione per la tassazione di Distretto;

contabile-amministrativo che ad esempio al fine di favorire la massima semplificazione ed
imprese che appartengono ai Distretti consente di intrattenere rapporti con le pubbliche
amminstrazioni e con gli enti pubblici ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti
amministrativi per il tramite del distretto;

finanziario ad esempio al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative
imprese sono individuate semplificazioni alle operazioni di cartolizzazione aventi ad oggetto
crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti
parte del Distretto e ceduti ad una unica società cessionaria.
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2. LE AREE INDUSTRIALI SOSTENIBILI
2.1 Gli elementi caratterizzanti le Aree Industriali sostenibili
Sulla base dell’analisi di scenario (Capitolo n° 1), è infatti da rilevare che la protezione
ambientale costituisce solo uno dei tre pilastri su cui poggia lo sviluppo sostenibile ed
ulteriori elementi debbono pertanto essere presi in considerazione perché si applichi in modo
chiaro il concetto di sviluppo sostenibile.
Gli elementi che caratterizzano la gestione sostenibile di una area industriale sono:
1.
L’introduzione del concetto di “accettazione” dell’Area Industriale da parte del Sistema
Locale, quale elemento da considerare in tutti i momenti della vita di Area Industriale,
dalla scelta della zona dove essere ubicata alla sua riqualificazione. Questo elemento deve
consentire, agli enti istituzionalmente coinvolti di fare delle scelte, di individuare il territorio
più “adatto” per ricevere gli impatti positivi e negativi in termini economici, sociali ed
ambientali dell’Area Industriale sul Sistema Locale.
L’estensione del concetto
di
accettazione del territorio anche agli elementi sociali ed economici è in linea con le ultime
disposizioni normative per la valutazione dei progetti in ambito territoriale. Infatti nella
Legge della Regione Toscana (LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il
governo del territorio si fà riferimento all’art. 74 punto 4 lettera c) “alla presenza nei
programmi di riqualificazione insediativa anche di una valutazione degli effetti sui sistemi
insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la
realizzazione degli interventi proposti comporta”. Questo è un evidente segnale di come la
valutazione di un programma si estende anche ai sistemi sociali ed economici.
2. La presenza e la gestione di infrastrutture comuni che consentano di ottimizzare i
comportamenti in campo ambientali, economico e sociale delle singole insediate nell’area
industriale;
3. Una visione sistemica della gestione dell’Area e delle singole aziende insediate che
consenta di affrontare con continuità le criticità presenti e potenziali secondo la
metodologia nota come PDCA Plan-Do-Check-Act (pianificare, attuare, verificare, agire). La
metodologia PDCA applicata alla gestione di un’Area Industriale può essere brevemente
descritta nel modo seguente:
A. – Pianificare: stabilire gli obiettivi di miglioramento dell’Area considerata come unica
entità ed individuare i programmi che consentono di raggiungere gli obiettivi definiti con
il coinvolgimento di tutti gli attori che possono per per attribuzione di compiti istituzionali
e volontari effettuare scelte per l’area industriale;
B. - Attuare i processi e le attività necessarie per migliorare le prestazioni Ambientali,
economiche e sociali dell’Area Industriale
C. - Sorvegliare e monitorare lle prestazioni dell’area e delle singole aziende per tenere
sotto controllo le interazioni tra l’Area Industriale ed il Sistema Produzione – Territorio e
Popolazione.
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D. - Intraprendere le azioni necessarie per migliorare, a seguito dell’analisi dei risultati del
monitoraggio, le prestazioni dell’Area Industriale.
4) la condivisione delle scelte con le parti interessate presenti nel Sistema Locale che
consente di affrontare le criticità presenti con l’accettazione e la sinergia di tutti i
responsabili individuati (pubblici e privati).
Occorre
cioè
definire
un
nuovo
percorso
logico
che,
partendo
dagli
elementi
che
contraddistinguono le Aree Industriali e, dove esistenti, le Aree Industriali Ecologicamente
Attrezzate (AIEA), conduca alle Aree Industriali Sostenibili (AIS).
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L’Area industriale sostenibile presenta dunque gli elementi che caratterizzano un’Area ecologicamente attrezzata ai quali dovranno essere associati
ulteriori elementi che investono considerazioni di natura economica e sociale, secondo lo schema sotto illustrato.
Tabella n° 1 Lo sviluppo della gestione sostenibile nelle Aree Industriali
AIS
AEA
AI
Elementi
Protezione
e
Gestionali
prevenzione ambientale
Sviluppo
Miglioramento
Economico
Sociale
INFRASTRUTTURE
Economica
Sociale
Ambientale
Sistema
gestione
ACCETTAZIONE DEL SISTEMA LOCALE
di
Condivisione con le
parti interessate
GESTIONE SISTEMICA E CONDIVISA
Legenda: AI = Area Industriale tradizionale AEA = Area Ecologicamente Attrezzata AIS = Area Industriale Sostenibile
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2.2 REQUISITI DELL’AREA INDUSTRIALE SOSTENIBILE
I requisiti dell’AIS sono gli elementi essenziali che costituiscono la conditio sine qua non per
poter attribuire ad un’Area industriale la qualifica di “sostenibile”.
I requisiti descritti nel seguito devono essere presenti nell’Area Industriale affinchè sia
possibile riconoscere la sostenibilità della sua gestione.
REQUISITI
1. Soggetto Gestore
L’AIS viene gestita da un Soggetto definito “Soggetto Gestore” con funzioni e capacità in campo
gestionale2.
•
Il Soggetto Gestore deve essere rappresentativo delle imprese insediate e riconosciuto dal
sistema pubblico locale;
•
Deve avere una forma giuridica riconoscibile;
•
Deve documentare le regole di funzionamento dell’AIS ed aggiornarle;
•
Deve ricoprire un ruolo di interfaccia con gli Enti Locali e le parti interessate;
•
Deve curare la formazione, la sensibilizzazione e l’informazione dei soggetti insediati
nell’AIS.
•
Il Soggetto Gestore deve garantire, attraverso processo definiti, lo scambio di informazioni
tra tutti i soggetti insediati nell’AIS al fine di garantire il funzionamento dell’AIS.
2 Politica dell’AIS
- Il Soggetto Gestore adotta una Politica di sostenibilità (Ambientale, Economica e Sociale)
dell’AIS. Tale Politica deve essere misurabile attraverso opportuni indicatori e tendere
all’ottimizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali e al miglioramento continuo delle
prestazioni dell’AIS e dei singoli soggetti insediati.
- Nella Politica deve essere esplicitamente indicato l’impegno del Soggetto Gestore sia per il
mantenimento della conformità normativa dei servizi da lui forniti, sia per il sostegno al
mantenimento della conformità normativa dei singoli soggetti insediati e collettivamente delle
loro attività.
- Nella Politica deve essere esplicitamente indicato l’impegno del Soggetto Gestore ad ottimizzare i
costi diretti ed indiretti dei singoli soggetti insediati e delle parti interessate attraverso
programmi di interventi che migliorano le prestazioni ambientali, economiche e sociali dell’AIS.
- La Politica di sostenibilità dell’AIS deve essere:
•
definita in modo da risultare sinergica e considerando le politiche di pianificazione e sviluppo
stabilite dagli Enti Locali competenti sul territorio;
2
•
documentata, attuata e mantenuta attiva;
•
condivisa con le parti interessate;
•
diffusa alle parti interessate e resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta.
La Capacità gestionale si intende comprensiva delle competenze specifiche in campo Ambientale,
Sociale, Sicurezza sul lavoro ed Economico.
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3 Identificazione e Valutazione degli Aspetti di Sostenibilità
3.1 Valutazione Iniziale
La Valutazione Iniziale deve essere effettuata da un Soggetto Valutatore ed è propedeutica
all’insediamento e alla progettazione di un’Area Industriale Sostenibile.
- La Valutazione Iniziale deve essere documentata, condivisa dalle parti interessate e deve
comprendere:
•
l’inquadramento territoriale e normativo;
•
l’individuazione degli aspetti di sostenibilità;
•
l’identificazione del sistema locale dove ricadranno gli impatti ambientali, sociali e economici
delle diverse ipotesi ubicative dell’AIS;
•
la definizione di una metodologia per individuare la “migliore” scelta ubicativa e progettuale
dell’AIS;
•
l’individuazione dell’area destinata all’insediamento dell’AIS e della scelta progettuale
effettuate in base alla metodologia precedentemente definita.
- La metodologia adottata deve essere generale, verificabile, riproducibile e condivisa dalle parti
interessate.
3.2 Analisi di sostenibilità
- Il Soggetto Gestore deve effettuare una Analisi di sostenibilità dell’Area interessata.
- L’analisi di sostenibilità deve essere documentata, condivisa dalle parti interessate, aggiornata
periodicamente e deve comprendere:
•
l’inquadramento territoriale e normativo;
•
l’identificazione del sistema locale dove ricadono gli effetti dell’AIS;
•
l’individuazione degli aspetti di sostenibilità;
•
la definizione di una metodologia per valutare la significatività degli aspetti;
•
la valutazione degli aspetti di sostenibilità sulla base della metodologia definita;
•
l’elenco degli aspetti di sostenibilità ritenuti significativi.
- Gli aspetti di sostenibilità da considerare nel corso dell’Analisi sono suddivisi in:
•
aspetti diretti (quelli sotto il controllo diretto del Soggetto Gestore);
•
aspetti indiretti (quelli per i quali il controllo non è completo, ma sui quali può avere
un’influenza).
- La metodologia adottata deve essere generale, verificabile, riproducibile e condivisa dalle parti
interessate.
- L’individuazione degli aspetti significativi di natura ambientale, economica e sociale dell’Area
Industriale, è finalizzata all’elaborazione del Piano di miglioramento e alla gestione dell’AIS.
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4 Piano di miglioramento
- Il Soggetto Gestore deve predisporre un Piano con lo scopo di definire e programmare le azioni
volte al miglioramento delle prestazioni (economiche, sociali ed ambientali) dell’area industriale,
sulla base degli aspetti significativi emersi dall’Analisi di sostenibilità.
- Il Piano deve:
•
indicare chiari e specifici obiettivi da raggiungere ed azioni da intraprendere, che devono
tenere conto degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dagli Enti Locali
competenti sul territorio;
•
essere documentato e periodicamente aggiornato dal Soggetto Gestore;
•
contenere modalità, mezzi, tempi e responsabilità per la realizzazione delle azioni
individuate.
- Le azioni del piano di miglioramento devono essere accettate e condivise dalle parti interessate.
- Il Soggetto Gestore deve verificare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano di
Miglioramento.
5 Infrastrutture e loro gestione
-
L’AIS deve essere dotata di impianti comuni per la gestione degli aspetti ambientali, sociali ed
economici in coerenza con la Politica di sostenibilità. In particolare:
•
le infrastrutture comuni ricadono sotto la responsabilità del Soggetto Gestore;
•
la responsabilità del Soggetto Gestore nella gestione degli impianti comuni deve essere
documentata in modo appropriato.
-
L’AIS può essere dotata anche di impianti di pertinenza dei singoli soggetti insediati, ma la loro
operatività dovrà risultare coerente con la Politica di sostenibilità dell’AIS. In tal caso:
•
il Soggetto Gestore deve garantire un ruolo di indirizzo sulle modalità di gestione dei singoli
impianti (riferiti a singole imprese) attraverso un atto formale sottoscritto dai soggetti
insediati;
•
il Soggetto Gestore deve assicurare che ogni singolo impianto, benché individuale, funzioni
in modo sinergico, ove possibile, con gli altri o, comunque, senza interferire negativamente
con essi;
-
L’AIS deve essere dotata di reti di servizi a gestione comune per ciò che concerne gli aspetti di
carattere ambientale, sociale ed economico coerentemente con la Politica dell’AIS.
-
La gestione di tali reti di servizi può essere garantita dal Soggetto Gestore senza oneri
economici aggiuntivi per le imprese rispetto i prezzi di libero mercato.
-
Gli ambiti di pertinenza delle responsabilità dei soggetti insediati e del Soggetto Gestore devono
essere opportunamente documentati.
6 Monitoraggio e valutazione
- Il Soggetto Gestore deve sorvegliare e misurare regolarmente gli aspetti dell’AIS, che possono
avere una ricaduta in termini ambientali, sociali ed economici sul Sistema Locale di riferimento.
- Il Soggetto Gestore deve predisporre ed attuare un Piano di Monitoraggio condiviso dalle parti
interessate.
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14
- Il Piano di monitoraggio deve:
•
stabilire i requisiti di qualità e di affidabilità dei dati ambientali, economico e sociali;
•
individuare gli strumenti, la metodologia, gli standard e la periodicità di raccolta ed analisi
dei dati;
•
stabilire la procedura di analisi e di validazione dei dati;
•
stabilire le modalità con cui effettuare il Data Entry;
•
identificare un sistema informativo di gestione dei dati;
•
identificare le reti comuni di monitoraggio;
•
implementare un Data Base di Gestione.
In particolare il sistema informativo dovrà monitorare sia la pressione che lo stato di tutti gli aspetti
ambientali. Nell’ambito del progetto SIAM saranno sviluppati a scopo dimostrativo solo il
monitoraggio dell’aspetto energia (come pressione) e dell’aspetto aria (come stato).
- Il Soggetto Gestore deve rendere accessibili i dati alle parte interessate.
7 Dichiarazione di Sostenibilità
-
Il Soggetto Gestore deve predisporre una “Dichiarazione di Sostenibilità” con lo scopo di
mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni sugli aspetti di sostenibilità e sul
loro miglioramento.
-
La Dichiarazione di Sostenibilità, costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con le
parti interessate in materia di sostenibilità.
-
I requisiti minimi delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Sostenibilità sono:
•
una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’Area e un sommario delle attività e dei
prodotti e servizi ad essa associati;
•
la Politica di Sostenibilità e una breve illustrazione del suo sistema di gestione della
sostenibilità dell’Area;
•
una descrizione di tutti gli aspetti significativi, diretti e indiretti emersi nel corso dell’Analisi
di Sostenibilità
•
una descrizione degli obiettivi che debbono essere perseguiti in relazione agli aspetti
significativi e dei tempi di realizzazione;
•
-
un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell’Area;
Il Soggetto Gestore deve aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella
Dichiarazione di Sostenibilità e prevedere comunque una nuova edizione della Dichiarazione
ogni tre anni.
2.3 MARCHI DI SOSTENIBILITA’
Per la riconoscibilità della gestione sostenibile del Soggetto Gestore, così come definito dal
modello, e per la verifica da parte di un Ente Terzo indipendente si potrebbe prevedere un
processo di rilascio di un Marchio di Area Industriale Sostenibile.
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Il MARCHIO rilasciato al Soggetto Gestore per la svolgimento della sua attività e per la
conduzione dei servizi, erogati di seguito denominato “SIA Management”, si differenzia da
quello che possono ottenere le singole aziende insediate nell’area industriale sostenibile.
Il Soggetto Gestore potrà ottenere il Marchio solo provando il suo concreto impegno nel
miglioramento delle proprie prestazioni economico sociali e ambientali e di quelle complessive
dell’area che gestisce e rispettando puntualmente i requisiti del modello costruito per definire
un’Area industriale come Sostenibile.
Un Regolamento disciplinerà il processo di rilascio, mantenimento, ritiro e rinuncia del Marchio
SIA Management.
Il nome ed il logo del marchio è registrato e può essere usato dai Gestori di Aree industriale
solo alle condizioni specificate nel Regolamento.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il MARCHIO rilasciato alle aziende insediate
all’interno dell’Area industriale Sostenibile. In questo caso il rilascio del marchio
rappresenta per il Soggetto Gestore il processo con cui verificare il comportamento delle
singole realtà appartenenti all’Area Industriale e dare un riconoscimento pubblico alle realtà
che si attengo alla Politica di Sostenibilità del Soggetto Gestore.
Il “Marchio” di Area, per la sua riconoscibilità e diffusione, costituisce un veicolo significativo
non solo per l’identificazione del territorio protetto e delle strutture/servizi dell’ente di
gestione, ma anche per la promozione delle attività economiche integrate e compatibili con la
tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali.
La concessione del ”Marchio” viene identificata ed evidenziata dall’utilizzo di un “logo/dicitura”.
Tale “logo/dicitura” potrà essere utilizzato solo congiuntamente al ”Marchio” dell’area secondo
le prescrizioni contenute nel Regolamento che disciplina il rilascio del marchio.
Il soggetto preposto al rilascio della concessione ovvero l’Ente di gestione dell’Area che si
avvarrà, durante l’istruttoria delle domande per il rilascio e il rinnovo della concessione, della
collaborazione di auditor interni qualificati appositamente incaricati dall’Ente Gestore della
suddetta area.
Il MARCHIO denominato “EURO SIA” è un segno che certifica l’appartenenza di una
determinata azienda ad un’area industriale sostenibile, la sua adesione alla Politica e alla
Dichiarazione di sostenibilità predisposte dal Soggetto Gestore dell’area industriale e il suo
concreto e provato impegno nel miglioramento delle proprie prestazioni economico sociali e
ambientali e di quelle complessive dell’area su cui questa insiste.
Un Regolamento disciplinerà il processo di rilascio, mantenimento, ritiro e rinuncia del
MARCHIO EURO SIA.
Nelle varie fasi dell'assegnazione del marchio è necessario tentare di assicurare l'impiego
efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione ambientale ed economico sociale.
Il nome ed il logo del marchio è registrato e può essere usato dalle aziende solo alle condizioni
specificate nel Regolamento che ne disciplina il rilascio.
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3. CRITERI DI SOSTENIBILITA’ DELL’AREA INDUSTRIALE
I criteri sono i principi guida sui quali costruire la Politica ed il Piano di miglioramento dell’AIS,
costituiscono i riferimenti chiave per sviluppare sia l’Analisi di sostenibilità, sia la Valutazione
Iniziale e definiscono gli elementi necessari per fornire, in modo trasparente, al pubblico
informazioni sugli aspetti e sulle prestazioni economiche, sociali ed ambientali dell’Area
interessata.
N.
TIP. DESCRIZIONE
1.
Valutazione di alternative d’uso rispetto alla destinazione industriale dell’area, dopo
ALTERNATIVE
analisi dal punto di vista economico, sociale ed ambientale
D’USO
ACCETTABILITA’ E
CONDIVISIONE
3.
CONFORMITA’
Corretta comunicazione alla popolazione locale del bilancio costi benefici per il territorio e
Trasversale
2.
per i cittadini stessi, al fine di ottenere la necessaria accettazione del progetto
Capacità del Soggetto Gestore e delle aziende dell’AIS di garantire la propria conformità
normativa
NORMATIVA
4.
Capacità di integrazione delle prospettive sociali, economiche ed ambientali collegate allo
INTEGRAZIONE
sviluppo delle attività nell’area
5.
Uso efficiente delle risorse e riduzione rifiuti: uso efficiente dell’energia, dell’acqua e delle
USO RAZIONALE
risorse naturali; minimizzazione dei rifiuti, loro riciclo e riuso, conservazione delle risorse
DELLE RISORSE
naturali; preservazione dal deterioramento irreversibile e dallo sfruttamento eccessivo
LOCALI
delle risorse naturali; preferenza nell’uso di risorse locali rinnovabili rispetto a quelle
esterne.
Sviluppo delle attività sinergiche sul territorio (simbiosi industriali, indotto dei servizi e
dei prodotti…).
6.
Preferenza
TRASPORTO
per
mezzi
di
trasporti
efficienti
ed
a
ridotto
impatto
ambientale;
ottimizzazione del loro impiego dal punto di vista economico ed ambientale e sociale.
SOSTENIBILE
8.
TECNOLOGIE
VERDI
Mantenimento della biodiversità nel territorio circostante.
Ambientale
7.
BIODIVERSITA’
Garanzia della continuità biologica all’interno dell’area industriale.
Massimo utilizzo di tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale
9.
Modalità di costruzione e mantenimento delle infrastrutture e degli edifici, con il minore
EDILIZIA
impatto ambientale (sia dal punto di vista delle attività svolte che dei materiali utilizzati)
SOSTENIBILE
10.
Approvvigionamento di prodotti e servizi con valore aggiunto ambientale sia in fase di
ACQUISITI VERDI
produzione del prodotto sia in fase di utilizzazione e dismissione del prodotto (Prodotti
con registrazione Ecolabel, Dichiarazione Ambientale di Prodotto).
Approvvigionamento di servizi da organizzazioni qualificate (certificate ISO 14001 o
registrate EMAS, certificate SA 8000, certificate OHSAS 18001).
11.
Capacità delle aziende ubicate nell’area industriale di produrre e commercializzare
PRODOTTI VERDI
prodotti con contenuto ambientale sia per l’utilizzo del analisi del LCA sia per la presenza
di certificazioni di prodotto (Ecolabel, marchi territoriali) o di Dichiarazioni ambientali di
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prodotto volontarie (EPD):
11.
Capacità di attrarre risorse e nuovi finanziamenti: finanziarie le attività esistenti,
ATTRAZIONE
accrescere le professionalità, introdurre nuove tecnologie, realizzare progetti di ricerca
12.
RICICLO RISORSE
FINANZ.
scientifica e innovazione tecnologica;
Economico
RISORSE
ECONOMICHE
13.
Capacità di riciclo delle risorse finanziarie all’interno del sistema (impresa territorio e
cittadini) mediante l’acquisto di beni e servizi locali
Crescita del valore economico degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture;
VALORE
ricadute positive in termini di redditività delle imprese
ECONOMICO
14.
Garanzia di ricaduta dei benefici economici su tutto il sistema (territorio e cittadini);
EQUITA’ E
introduzione di elementi di equità e coesione anche dal punto di vista inter-generazionale
COESIONE
SOCIALE
15.
Rispetto dei diritti dei dipendenti, salvaguardia delle condizioni di lavoro, applicazione dei
DIRITTI DEI
principi internazionali di etica sociale. Prevenzione degli infortuni. Comunicazione di un
LAVORATORI
piano di sviluppo del miglioramento della qualità della vita nei luoghi di lavoro
16.
Inalterabilità e preservazione delle diversità culturali e massima valorizzare delle
IDENTITA’
condizioni e delle specificità locali; rivalutazione, da un punto di vista culturale, storico e
paesaggistico, del territorio limitrofo all’area industriale.
VOCAZIONE
Predilezione per lo sviluppo e la valorizzare delle imprese che tengono conto della
DELL’AREA
17.
QUALITA’ DELLA
Sociale
CULTURALI E
naturale predisposizione culturale ed economica dell’area, anche incrementando e
favorendo le scuole di specializzazione locale.
Mantenimento/miglioramento di standard adeguati qualità di vita a livello per la
popolazione locale (salute, servizi alle persone, ecc.);
VITA
18.
Sviluppo di programmi educativi rivolti all’acquisizione di comportamenti sostenibili da
EDUCAZIONE
parte di cittadini ed operatori economici e per la formazione di nuove professionalità
legate allo sviluppo sostenibile;
19.
INFORMAZIONE E
Garanzia di una informazione trasparente, periodica e sistematica nei confronti delle parti
interessate e garanzia di partecipazione della popolazione alle scelte politiche
PARTECIPAZIONE
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4. INDICATORI
La fase di gestione e controllo della sostenibilità di una zona industriale “AIS”, comporta la
necessità di valutare i migliori indicatori possibili di tipo socio-economico-ambientale, che
meglio possano rappresentare il grado di sostenibilità dell’AIS rispetto al Sistema Lavoro che
l’area stessa genera e influenza.
Quindi l’obiettivo di ogni indicatore scelto dovrà supportare tale valutazione e l’insieme degli
stessi dovrà fornire il livello di sostenibilità che l’area in oggetto raggiunge in rapporto alle altre
aree industriali che desiderano entrare in questa “classifica”.
Ci si potrà quindi riferire a indicatori di tipo “misto” e “normalizzato”, al fine di contemplare la
duplice necessità di monitorare, ad esempio, aspetti economici rispetto ad elementi territoriali
o aspetti sociali rispetto ad elementi economici e di poter confrontare aree diverse con lo
stesso metro di misura o imprese della stessa area tra loro.
Quindi dovranno essere sostanzialmente scelti indicatori di due generi:
Indicatori d’Area: ASPETTO d’AREA (economico/sociale/ambientale) rispetto al Territorio di
riferimento.
Indicatori d’Impresa: ASPETTO D’IMPRESA (economico/sociale/ambientale) rispetto all’AIS.
La scelta potrà essere effettuata in funzione di elementi Generici alle diverse aree industriali
(e quindi valutabili in maniera assolutamente uniforme) e di elementi Particolari che tengano
conto di specifiche caratteristiche del Sistema Lavoro di riferimento.
Riassumendo, quindi, l’analisi della sostenibilità di un’Area Industriale sarà effettuata con
diversi obiettivi:

Grado di sostenibilità: gradimento economico/ambientale e integrazione sociale dell’AIS
con il Territorio di Riferimento. La valutazione potrà avvenire con l’utilizzo di indicatori
d’area e la scelta di livelli di guardia sopra i quali l’aspetto a cui l’indicatore si riferisce
risulta “sostenibile”;

Percentuale di sostenibilità: livello di “presenza” dell’impresa nell’AIS, valutato attraverso
indicatori d’impresa come percento sul totale dell’area. L’insieme di tali indicatori fornisce la
valutazione
dell’impatto
socio/economico/ambientale
dell’impresa
nell’area
(sostanzialmente il primo passo del sistema di gestione ambientale secondo EMAS).

Livello di sostenibilità: classifica di sostenibilità relativa delle AIS. Tale livello potrà essere
valutato con classifica biennale alla quale tutte le aree partecipano, con punteggio calcolato
in funzione dei livelli raggiunti dagli indicatori d’area (generici e particolari).
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5. DEFINIZIONI
AREA INDUSTRIALE SOSTENIBILE
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenendo conto delle indicazioni fornite
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (“eco-industrial park”), un’Area Industriale Sostenibile può
essere così definita: “Comunità di imprese manifatturiere e di servizi, comprese all’interno di
un ambito territoriale fisico o virtuale, che attraverso una collaborazione nella gestione delle
problematiche connesse all’ambiente ed alle risorse (economiche ed umane) intendono
migliorare le loro prestazioni ambientali, economiche e sociali. “dotandosi di specifici strumenti
organizzativi, e gestionali e di adeguate infrastrutture”. L’Area Industriale Sostenibile intende
ricercare benefici anche per le comunità limitrofe al fine di assicurare che l’impatto netto del
suo sviluppo sia positivo”.
AMBITO TERRITORIALE FISICO
“La porzione di territorio che delimita fisicamente la singola area o l’insieme delle singole aree,
contigue tra loro, ove hanno sede le diverse imprese, manifatturiere e/o di servizi che
costituiscono la comunità”;
AMBITO TERRITORIALE VIRTUALE
“Il raggruppamento territoriale su uno spazio vasto, per fini di sostenibilità industriale, delle
imprese manifatturiere e di servizi che costituiscono la comunità quando queste sono dislocate
sul territorio in modo non contiguo”.
ASPETTI DI SOSTENIBILITA’
Le attività dei soggetti operanti direttamente e indirettamente nell’Area Industriale che
producono effetti economici, sociale ed ambientali nel Sistema Locale.
SOGGETTO GESTORE
Società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma
associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e
amministrativa che svolge il ruolo di gestore dell’AI, di coordinamento con i soggetti insediati e
le altre parti interessate e di rappresentanza dell’intera Area Industriale.
SISTEMA PUBBLICO LOCALE
L’insieme degli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni ed altro) che hanno competenza
territoriale sul Sistema Locale.
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