Controversie in materia di ritenute d`acconto indebite: competenza
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Controversie in materia di ritenute d`acconto indebite: competenza
Newsletter “FareFisco” n. 1/14 26 febbraio 2014 Sommario Sotto la lente 1. Controversie in materia di ritenute d’acconto indebite: competenza del giudice ordinario e di quello tributario Attualità 1. Sospese le ritenute sui bonifici esteri percepiti da persone fisiche 2. Costo del lavoro: meno Irap per le imprese; revisione detrazioni Irpef e defiscalizzazione delle nuove assunzioni per i lavoratori 3. La riforma del catasto: uno dei cardini principali della delega fiscale Controversie in materia di ritenute d’acconto indebite: competenza del giudice ordinario e di quello tributario Con l’ordinanza 29 gennaio 2013, n. 2133, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della giurisdizione sulle controversie tra sostituto d’imposta e sostituito. Tale ordinanza riguarda un ricorso per Cassazione presentato dall’INPDAP avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato da due pensionati in merito alle ritenute IRPEF operate sulle somme loro erogate a titolo di capitalizzazione delle rispettive pensioni, ritenute poi giudicate indebite. Tale ultimo giudizio si era concluso con la condanna dell’Ente previdenziale al versamento della differenza tra l’importo trattenuto alla fonte e quello effettivamente dovuto dai pensionati in questione. Riprendendo quanto già deciso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 26 giugno 2009, n. 15031, con l’ordinanza 29 gennaio 2013, n. 2133, peraltro solo recentemente resa pubblica, la Corte di Cassazione ha precisato che «la controversia tra il sostituto e il sostituito d’imposta ha ad oggetto il diritto di rivalsa del primo contro il secondo, ossia nasce o dal fatto che il sostituito contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto – per mancanza del presupposto di fatto (omesso versamento diretto della ritenuta) o per mancanza del presupposto giuridico (il sostituto non doveva versare la ritenuta) – ovvero dal fatto che il Fisco pretenda dal sostituto o dal sostituito, mediante notifica di un atto impositivo, un maggior versamento rispetto a quello effettuato e il destinatario di tale pretesa intenda rivalersi sull’altro soggetto. In tutti questi casi, la lite nasce perché le parti private, nei loro rapporti diretti (privati), ritengono che siano state erroneamente interpretate e/o applicate le norme che regolano quei rapporti, e non rileva che successivamente il fisco eserciti un’azione ex autoritate, in relazione alla quale le parti possono difendersi direttamente (nei confronti 2 dell’ente impositore) dinanzi al giudice speciale tributario. Per questi motivi la controversia non è di competenza del giudice tributario». La pronuncia ha particolare importanza in quanto consolida un orientamento giurisprudenziale su una questione che è stata oggetto di una annoso e controverso dibattito e di oscillazioni giurisprudenziali, anche successivamente alla citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. In ipotesi di ritenute trattenute indebitamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), poi versate all’Erario, il sostituito (lavoratore dipendente) può quindi agire direttamente nei confronti del sostituto. Nell’ipotesi in cui manchino i presupposti, di diritto o di fatto, per l’esercizio della rivalsa esercitata dal sostituto, il soggetto legittimato passivo non può che essere il sostituto stesso. L’identificazione della controparte processuale e, dunque, della natura del rapporto giuridico cui ci si riferisce, determina il soggetto competente a giudicare. Nel caso in cui la domanda di rimborso sia rivolta all’Amministrazione finanziaria, la giurisdizione esclusiva spetta al giudice tributario; nell’ipotesi in cui la controversia si instauri tra il sostituto d’imposta e il sostituito, a giudicare sarà il giudice ordinario. Nella seconda ipotesi non siamo più di fronte ad un rapporto pubblicistico di carattere tributario, quello tra Fisco e contribuente, ma a un mero rapporto privatistico, ossia al rapporto di rivalsa del sostituto sul sostituito. In tal caso, infatti, non rileva che il Fisco agisca o abbia agito nei confronti delle parti per soddisfare la pretesa erariale, mentre è solo contro quest’ultima che le parti possono difendersi dinanzi al giudice tributario. Il ricorso al rito ordinario invece che a quello speciale comporta una serie rilevante di conseguenze sotto vari aspetti di carattere processuale, come, ad esempio, quello della esecutività immediata della sentenza di primo grado, prevista nel rito civile e non in quello speciale tributario, o quello della prova testimoniale, anch’essa ammessa nel rito civile e non in quello tributario. 3 Sospese le ritenute sui bonifici esteri percepiti da persone fisiche Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, assunto su impulso del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha “congelato” l’applicazione della ritenuta del 20% sui bonifici dall’estero che banche e intermediari finanziari erano obbligati a trattenere secondo la Legge 6 agosto 2013, n. 97. Tale sospensione precede soltanto una prossima legge, attesa per giugno, che dovrebbe cancellare completamente tale obbligo. La ratio risiede nell’incompatibilità di tale disposizione rispetto ai recentissimi interventi, sul versante internazionale, in materia di contrasto all’evasione fiscale: si tratta di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi che ha posto le basi per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), approvato al meeting di febbraio del G20. Si precisa che gli acconti eventualmente già trattenuti dagli intermediari finanziari saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli intermediari stessi. Costo del lavoro: meno Irap per le imprese; revisione detrazioni Irpef e defiscalizzazione delle nuove assunzioni per i lavoratori Per maggio 2014, il premier incaricato Renzi ha annunciato una riforma del fisco che si prevede passerà per l’attuazione della delega fiscale, attualmente già approvata alla Camera ed ora in esame al Senato. L’annunciato progetto di riforma si dovrebbe muovere su due versanti: • per le imprese, si punta ad una riduzione dell’Irap che grava sul costo del lavoro, sugli interessi passivi anche per i soggetti in perdita e sul valore della produzione, oltre ad un progetto di defiscalizzazione delle nuove assunzioni; • per i lavoratori, si prevede di ridisegnare la curva Irpef ai fini delle detrazioni fiscali da lavoro dipendente o, in alternativa, al taglio di un punto dell’aliquota Irpef fino a 15.000 euro (oggi fissata al 23%). 4 Altre risorse, forse non particolarmente consistenti, potrebbero provenire da una revisione verso l’alto della tassazione delle rendite finanziarie. La riforma del catasto: uno dei cardini principali della delega fiscale La legge delega in materia fiscale prevede di determinare il valore catastale degli immobili non più sul numero dei vani, ma sui metri quadrati e stabilire tale valore sulla base di un algoritmo che tenga conto del mercato e di una serie di coefficienti collegati alle condizioni dell’immobile. Stesso procedimento varrà per la rendita catastale invece legata agli affitti: essa sarà determinata da una formula matematica che metterà in relazione tutto, dal valore di mercato alla posizione. Siamo attualmente alla terza lettura al Senato. ********** 5