OGGETTO PREROGATIVE DEL SOSTITUTO DI UN DIRETTORE DI
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OGGETTO PREROGATIVE DEL SOSTITUTO DI UN DIRETTORE DI
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PREROGATIVE DEL SOSTITUTO DI UN DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA QUESITO (posto in data 28 luglio 2013) Per questioni di economicità si diffonde sempre più la tendenza ad attribuire incarico ad interim di struttura complessa su più strutture che possono essere situate in presidi distanti molti chilometri. Poiché il dono dell'ubiquità non è dato, si impone l’esigenza di individuare in ciascuna di tali strutture un dirigente medico che svolga le funzioni dirigenziali in nome e per conto del direttore di struttura complessa incaricato. Affinché possa svolgere queste funzioni in modo appropriato è possibile che riceva da parte del direttore di struttura complessa incaricato l’esonero dai turni di guardia notturna, che sarebbero non compatibili con queste mansioni superiori? RISPOSTA (inviata in data 3 agosto 2013) La sostituzione del direttore di una struttura complessa è disciplinata dall’articolo 18 del CCNL 1998_2001, che non prevede che il dirigente al quale, ai sensi del comma 8 del citato articolo, sia conferito l’incarico ad interim di direzione di più strutture complesse, possa conferire a sua volta un incarico di facente funzioni ad un dirigente delle diverse strutture complesse interessate. Tale incarico può essere conferito solo dalla direzione aziendale ad un dirigente della struttura interessata, che dovrebbe essere stato individuato entro il 31 gennaio di ogni anno, dal responsabile della stessa, ma che può essere comunque scelto secondo quegli stessi criteri di merito che adotterà il facente funzione e che potrebbe egli stesso suggerire alla direzione aziendale. Tale dirigente, al quale a pieno titolo sarà conferito un incarico di facente funzioni, deve essere esonerato dai turni di guardia e dal servizio di pronta disponibilità sostitutivo della guardia, al pari di un qualsiasi direttore di struttura complessa. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall’articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l’atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 previste dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’articolo 16 del CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 per le sostituzioni previste dai commi 1 e 2 e di euro 267,52 per la sostituzione prevista dal comma 3. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI Alla corresponsione di tali indennità per tutta la durata della sostituzione si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it