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OGGETTO PREROGATIVE DEL SOSTITUTO DI UN DIRETTORE DI

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OGGETTO PREROGATIVE DEL SOSTITUTO DI UN DIRETTORE DI
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
PREROGATIVE DEL SOSTITUTO DI UN DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA
QUESITO
(posto in data 28 luglio 2013)
Per questioni di economicità si diffonde sempre più la tendenza ad
attribuire incarico ad interim di struttura complessa su più strutture che
possono essere situate in presidi distanti molti chilometri. Poiché il dono
dell'ubiquità non è dato, si impone l’esigenza di individuare in ciascuna
di tali strutture un dirigente medico che svolga le funzioni dirigenziali
in nome e per conto del direttore di struttura complessa incaricato.
Affinché possa svolgere queste funzioni in modo appropriato è possibile
che riceva da parte del direttore di struttura complessa incaricato
l’esonero dai turni di guardia notturna, che sarebbero non compatibili
con queste mansioni superiori?
RISPOSTA
(inviata in data 3 agosto 2013)
La sostituzione del direttore di una struttura complessa è disciplinata
dall’articolo 18 del CCNL 1998_2001, che non prevede che il dirigente
al quale, ai sensi del comma 8 del citato articolo, sia conferito
l’incarico ad interim di direzione di più strutture complesse, possa
conferire a sua volta un incarico di facente funzioni ad un dirigente
delle diverse strutture complesse interessate. Tale incarico può essere
conferito solo dalla direzione aziendale ad un dirigente della struttura
interessata, che dovrebbe essere stato individuato entro il 31 gennaio
di ogni anno, dal responsabile della stessa, ma che può essere
comunque scelto secondo quegli stessi criteri di merito che adotterà
il facente funzione e che potrebbe egli stesso suggerire alla direzione
aziendale. Tale dirigente, al quale a pieno titolo sarà conferito un
incarico di facente funzioni, deve essere esonerato dai turni di guardia
e dal servizio di pronta disponibilità sostitutivo della guardia, al pari
di un qualsiasi direttore di struttura complessa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
(il testo dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base
delle integrazioni e modifiche apportate dall’articolo 11, comma 1,
lettere A) e B) del CCNL 2002_2005)
CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del
direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda
ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali
che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano
secondo l’atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da
parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto,
ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31
gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa
che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura
semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’articolo 27 (incarichi di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca,
ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto,
alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti
interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture
semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse
ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato
dall’incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita
per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
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previste dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico.
In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
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CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti,
sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per
il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore
sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi
regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato
elettorale o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e
provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’articolo 16 del
CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell’incarico conferito è quella
prevista dall’articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992
e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed
altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente
allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso
di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio,
il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è
soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio
tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del
nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali
e il raggiungimento degli obiettivi di budget.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano
come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo
e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato
della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto
alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si
protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente
compete una indennità mensile di euro 535,05 per le sostituzioni
previste dai commi 1 e 2 e di euro 267,52 per la sostituzione
prevista dal comma 3.
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CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
Alla corresponsione di tali indennità per tutta la durata della
sostituzione si provvede o con le risorse del fondo per la
retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato.
La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di
sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno.
L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi
frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui
ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico.
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