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ERRORI E DIMENTICANZE
ERRORI E DIMENTICANZE CORREZIONI DI ERRORI E DIMENTICANZE Introduzione Nella predisposizione della dichiarazione 730 è possibile che il contribuente abbia commesso errori o abbia dimenticato ad esempio di indicare un reddito, un onere, un versamento, così come è possibile che lo stesso CAF abbia commesso un errore nell’elaborazione del modello. Vengono ora esaminate le modalità di correzione previste dalle norme in caso di errori o dimenticanze. Comunicazione al Caf di eventuali errori Se il contribuente dopo la consegna da parte del CAF del modello 730 rielaborato e del prospetto di liquidazione, modello 730-3, si accorge di eventuali errori commessi dallo stesso CAF nel l’elaborazione della pratica deve dargliene tempestiva comunicazione affinché provveda alla loro correzione. Il modello rielaborato La correzione avviene attraverso la modifica dei dati errati sul modello rielaborato e la conseguente rettifica del modello 730-3 (liquidazione d’imposta) e del modello 730-4. I modelli rielaborati sostituiscono quelli precedentemente consegnati. Il modello 730 rettificativo In caso di rettifica formale della dichiarazione operata dal CAF al contribuente sarà ritirato il precedente modello e sarà consegnato un nuovo modello base rielaborato che riporterà la scritta “RETTIFICATIVO” ed un modello 730-3 nel quale sarà invece barrata la casella “rettificativo”. Al sostituto d’imposta sarà inviato un modello 730-4 nel quale sarà barrata la casella “rettificativo”.. Come elaborare un modello rettificativo La scritta “RETTIFICATIVO” è stampata automaticamente dalla procedura fiscale quando l’operatore risponde affermativamente alla richiesta di rettifica formale della dichiarazione. Tale opzione viene chiesta ogni volta che si procede alla conferma del prospetto di liquidazione di un 730 già stampato. Ovviamente si dovrà rispondere “no” nel caso in cui la correzione avvenga prima della spedizione del 730/4 al sostituto d’imposta. Quando presentare il modello rettificativo Il sostituto provvederà alla correzione del conguaglio d’imposta precedentemente operato nella mensilità corrisposta nel mese successivo a quello in cui gli è pervenuto il modello 730-4 rettificativo. Per questo motivo il modello rettificativo deve pervenire al sostituto in tempo utile per consentire di effettuare i conguagli entro l'anno. E’ comunque opportuno elaborare i modelli 730-4 rettificativi entro i termini ordinari di trasmissione telematica del modello 730 e cioè il 30 giugno, ciò per evitare di incorrere anche in sanzioni sui tardivi invii delle dichiarazioni. Sanzioni per il CAF L’invio di un modello rettificativo implica la possibilità di una sanzione al CAF in caso di tardivo versamento delle imposte e l’applicazione nei confronti del contribuente degli interessi su eventuali versamenti tardivi. Invio al sostituto del modello rettificativo che è stato preceduto da quello ordinario L’invio del modello 730-4 rettificativo presuppone che in precedenza sia avvenuto, per lo stesso sostituto, l’invio di un modello ordinario. Se non è mai stato inviato un modello ordinario, la dichiarazione dovrà essere eventualmente corretta e ristampata, ma non si dovrà procedere alla sua rettifica formale attraverso la barratura dell’apposita casella “rettificativo”, bensì all’invio di un modello 730-4 ordinario. Ha 1 Correzioni nei termini e oltre i termini Per gli errori e le dimenticanze commesse dal contribuente è necessario effettuare una distinzione riguardo al momento in cui il contribuente effettua la correzione prendendo a riferimento i termini previsti per la presentazione dei dichiarativi. Le correzioni si distinguono perciò in correzioni nei termini se effettuate entro le scadenze previste per l’invio delle dichiarazioni e correzioni oltre i termini se effettuate in data successiva. Le correzioni al modello 730 sono effettuate in genere attraverso la presentazione di un successivo modello Unico. Se il modello Unico è predisposto e presentato entro il termine di scadenza dell’invio telematico, cioè entro il 30 settembre si tratterà di un “modello correttivo nei termini”, se la presentazione è invece successiva a tale data si avrà un “modello integrativo”. Dal rettificativo al l’integrativo Se la correzione effettuata nei termini comporta un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati), in alternativa al modello Unico rettificativo, è possibile presentare ad un CAF o ad un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, un modello 730 integrativo. Ha 2 ERRORI E DIMENTICANZE IL MODELLO 730 INTEGRATIVO Perché si presenta il modello 730 integrativo Il modello 730 integrativo può essere presentato: esclusivamente nel caso in cui il contribuente nel modello 730 originario abbia omesso elementi, ad esempio un onere detraibile, che, se inseriti in dichiarazione, determinano un maggiore credito o un minor debito; nel caso in cui non siano indicati correttamente i dati del sostituto di imposta che effettua il conguaglio del modello 730, (cosiddetto integrativo neutro). Chi elabora il 730 integrativo Il modello 730 integrativo che determina una modifica del risultato contabile della dichiarazione può essere presentato unicamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se la dichiarazione originaria è stata elaborata da un sostituto d’imposta. Dati da riportare e verifica documentale Nel modello integrativo devono essere riportati, oltre alle modifiche ed integrazioni, anche tutti i dati riportati nella dichiarazione originaria. Il modello 730 integrativo, infatti, è sottoposto alla verifica documentale prevista per l’apposizione del visto di conformità. Tuttavia il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire, ai fini del controllo del visto di conformità, la sola documentazione relativa all'integrazione effettuata. Nel caso in cui, invece, il modello 730 originario, sia stato presentato al sostituto d’imposta o ad un CAF o professionista diverso da quello che elabora il modello integrativo, il contribuente dovrà presentare, ai fini del visto di conformità, tutta la documentazione, anche quella relativa alla dichiarazione originaria. Casella “730 integrativo”: il codice 1 l modello 730 integrativo si differenzia dal modello ordinario perché è compilata l’apposita casella “730 integrativo” sia nel frontespizio che nel modello 730-3. In caso di integrazione della dichiarazione che comporta modifiche al risultato contabile, nella casella sarà indicato il codice “1”. Inoltre, nel modello 730 integrativo saranno indicati, nel quadro F sezione VII, • gli importi già rimborsati dal sostituto di imposta in quanto risultanti dal modello 730 originariamente presentato, • gli importi dei crediti utilizzati tramite modello F24 per il pagamento del l’IMU, distinguendo tra IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale. Presentazione del modello 730 integrativo Il modello 730 integrativo e la relativa documentazione deve essere presentata al CAF o al professionista entro il 25 ottobre. Il CAF o il professionista abilitato elaborerà la dichiarazione integrativa e ne consegnerà copia al contribuente insieme ad un nuovo prospetto di liquidazione sul quale sarà barrata l'apposita casella "730 integrativo". Entro il 10 novembre • il modello 730-4 verrà inviato al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. • verranno trasmessi all'Amministrazione finanziaria, per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative. Ha 3 Vincolo del maggior credito o minor debito E’ possibile presentare il modello 730 integrativo anche se oltre ad un onere deducibile è stata omessa l’indicazione di un reddito. L’unico vincolo a cui è necessario far riferimento è la determinazione di un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione ordinaria. Se il risultato finale della dichiarazione soddisfa questo vincolo è possibile presentare il 730 integrativo. Mancata indicazione del sostituto d’imposta A partire dall’anno 2007 esiste la possibilità di presentazione di un modello 730 integrativo anche nel caso in cui, nel modello 730 originario, si riscontri la mancata identificazione del sostituto di imposta che deve effettuare il conguaglio per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio. A chi presentare il 730 integrativo per cambio sostituto. Il modello 730 integrativo per il solo cambio di sostituto può essere presentato unicamente al CAF o al professionista abilitato che ha prestato assistenza per la compilazione del modello originario. La casella “730 integrativo”: il codice 2 Il soggetto che ha prestato assistenza elabora quindi un nuovo modello 730, nel quale è compilata con il codice “2” l’apposita casella “730 integrativo” sia nel frontespizio che nel modello 730-3. Tale modello contiene le stesse informazioni del 730 originario, ad eccezione: • dei dati contenuti nel quadro “Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio”; • della sezione “risultato della liquidazione” del modello 730/3, che non viene compilata. Data la natura della modifica, il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa non è, in questo caso, obbligato ad esibire nuovamente la documentazione relativa alla dichiarazione originaria. Codice 2: scadenze e risultato contabile Il CAF elaborerà la nuova dichiarazione con le stesse modalità e scadenze previste in caso di modello integrativo che comporta una modifica del risultato della liquidazione ma in questo caso il risultato contabile della dichiarazione coinciderà con quello del modello originario. I conguagli del 730 integrativo Attenzione: la presentazione di una dichiarazione integrativa che comporta una modifica del risultato contabile della dichiarazione non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 originario. Il sostituto di imposta, quindi, è tenuto a effettuare un primo conguaglio relativo al risultato contabile del modello ordinario, e un successivo conguaglio relativo al nuovo modello 730/4 consegnato dal soggetto che ha prestato assistenza. Nel caso, invece, di integrazione riferita ai soli dati del sostituto di imposta, il conguaglio è unico e viene effettuato dopo la consegna, da parte del soggetto che ha prestato assistenza, del modello 730/4 che contiene i dati corretti del sostituto. Casella “730 integrativo”: il codice 3 E’ anche possibile presentare il modello 730-integrativo, sia per effettuare una correzione dei dati relativi al sostituto d’imposta sia per modificare il risultato contabile della dichiarazione. in questo caso: la casella “730 integrativo” sarà compilata con il codice “3” sia nel frontespizio che nel modello 730-3. il soggetto che ha elaborato l’assistenza elaborerà la nuova dichiarazione con le stesse modalità e scadenze previste in caso di modello integrativo che comporta una modifica del risultato della liquidazione. Ha 4 ERRORI E DIMENTICANZE PROBLEMATICHE NEL CONGUAGLIO DEL MODELLO 730 Il modello 730 rettificativo per errore commesso dal Caf La 1° situazione riguarda il caso in cui, successivamente all’invio del modello 730-4, il contribuente si accorge che il CAF ha commesso un errore nell’elaborazione del modello 730. In questo caso il CAF elabora un modello 730-4 rettificativo che sostituisce il precedente. Errori rilevati prima o dopo il 30 giugno Il modello 730-4 rettificativo deve essere elaborato in ogni caso prima del 30 giugno, data della spedizione telematica, ed inviato al sostituto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica, entro l’anno. In questo caso il sostituto applicherà su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Se il problema sorge dopo il 30 giugno la soluzione va individuata in base al risultato del conguaglio. In particolare: se dalla correzione emerge un minor debito o maggiore credito il contribuente può presentare entro il 25 ottobre dell’anno in corso un mod.730 integrativo (indicando il codice 1) oppure, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, un modello Unico integrativo a favore; se dalla correzione emerge un maggior debito o minor credito è possibile presentare entro il 30 settembre dell’anno in corso un modello Unico, correttivo nei termini oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo un modello Unico ravvedimento. 730 integrativo per cambio sostituto d’imposta La 2° situazione si verifica quando il contribuente ha cambiato sostituto d’imposta dopo aver fatto il modello 730 e non lo ha comunicato al CAF. In tal caso il CAF, che ha effettuato la comunicazione al sostituto indicato nel modello 730, avrà di ritorno una comunicazione di mancato abbinamento in quanto il contribuente non risulta più dipendente di quel sostituto. Il contribuente dovrà presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre. Se il modello integrativo viene presentato solo per integrare o per correggere i dati del sostituto dovrà riportare il codice 2 nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio. Se il modello integrativo viene presentato, oltre che per correggere ed integrare i dati del sostituto anche per inserire altri dati nella dichiarazione da cui scaturiscono un maggior credito o minor debito, dovrà riportare il codice 3 nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio. Casi di contribuente senza sostituto di riferimento La 3° situazione si verifica quando il contribuente, dopo aver fatto il modello 730, non è più lavoratore dipendente e quindi non ha più un sostituto di imposta di riferimento. Anche in questo caso il CAF, che ha effettuato la comunicazione al sostituto indicato nel modello 730, avrà di ritorno una comunicazione di mancato abbinamento. Se il contribuente è a debito, deve provvedere al versamento delle imposte dovute autonomamente, tramite modello F24. Se il contribuente è a credito, si dovrà compilare un modello UNICO correttivo, entro il 30 settembre, in modo da poter richiedere il rimborso o evidenziare il credito per l’anno successivo. Ha 5 Cambio sostituto prima del termine delle operazioni di conguaglio Un caso particolare si verifica quando il contribuente, che ha richiesto la rateizzazione, cambia sostituto di imposta prima che si concluda il conguaglio. Il sostituto d’imposta comunicherà al contribuente l’importo delle rate non ancora trattenute e il contribuente provvederà a versarle direttamente con il modello F24, alla scadenza di ogni singola rata. Decesso del contribuente. L’ultimo caso si verifica quando il contribuente decede prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio. Conguaglio a debito di contribuente deceduto Se il conguaglio risulta a debito, il sostituto d’imposta cessa di effettuare le ritenute e comunica agli eredi l’ammontare delle somme dovute che dovranno essere versate da questi ultimi. Attenzione! Gli eredi sono tenuti al versamento del solo saldo e non anche al versamento di eventuali acconti. Conguaglio a credito di contribuente deceduto Anche in caso di conguaglio a credito, il decesso del contribuente provoca l’interruzione delle operazioni di rimborso. Il sostituto comunica agli eredi le somme non rimborsate e riporta tale importo nel CUD che emetterà l’anno successivo. Recupero credito da parte degli eredi. Gli eredi potranno recuperare tale credito nella successiva dichiarazione dei redditi che gli stessi devono o possono presentare per conto del contribuente deceduto. In alternativa alla dichiarazione dei redditi, potranno recuperare il credito mediante istanza di rimborso. Dichiarazione congiunta del contribuente deceduto . Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il conguaglio non viene comunque effettuato. Il coniuge superstite deve quindi separare la propria posizione tributaria utilizzando i dati analitici contenuti nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere versato tempestivamente, senza alcuna sanzione per il tardivo versamento. Il credito può invece essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Ha 6 ERRORI E DIMENTICANZE IL MODELLO UNICO CORRETTIVO NEI TERMINI. Errori e dimenticanze sanabili con il modello Unico Se il contribuente si accorge di aver commesso un errore o una dimenticanza nella compilazione del modello 730 può correggerla presentando il modello Unico. Se l’integrazione comporta un minor debito o un maggior credito può presentare in alternativa il modello 730 integrativo. La correzione è prevista esclusivamente tramite il modello Unico quando la modifica comporta un maggior debito o un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria. Presentazione del l’Unico correttivo nei termini Il modello UNICO che corregge una precedente dichiarazione (730 o Unico) è detto correttivo nei termini se è presentato entro il termine ordinario di presentazione del modello UNICO e cioè entro il 30 settembre. Elementi da riportare nell’Unico correttivo nei termini. Nel modello UNICO correttivo devono essere riportati oltre le modifiche anche tutti gli elementi della dichiarazione originaria compresi gli importi dell’IRPEF, dell’addizionale regionale e comunale già conguagliata in sede di 730. La compilazione del modello Sul frontespizio del modello UNICO dovrà essere barrata la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione”. Inoltre, se il modello Unico viene presentato per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, dovrà essere barrata anche la casella "Dichiarazione integrativa a favore". Versamento effettuato oltre i termini L’integrazione effettuata tramite il modello Unico correttivo nei termini non comporta alcuna sanzione. Saranno dovuti invece sanzioni ed interessi in caso di versamento effettuato oltre i termini previsti (16 giugno senza maggiorazione o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%). L’istituto del ravvedimento operoso L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni consente di regolarizzare, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Sanzioni ed interessi a seguito di ravvedimento operoso La sanzione prevista in caso di versamento tardivo è pari al 30% della somma dovuta. Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso la sanzione prevista per il ritardato versamento è ridotta al: • al 3% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle scadenze prescritte (percentuale in vigore dal 1.2.2011). • al 3,75% se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (percentuale in vigore dal 1.2.2011). Ha 7 ATTENZIONE Qualora il contribuente si ravveda entro i primi quindici giorni dalla data di scadenza del pagamento dell’imposta dovuta, la sanzione sarà pari a 1/15 del 3% (0,2% giornaliero). Ad esempio per un versamento eseguito con 4 giorni di ritardo la sanzione da applicare sarà pari a 4/15 del 3% vale a dire 0,8%. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo fino ad annullarsi al quindicesimo giorno tornando al 3% (15/15). La differenza d’imposta, maggiorata degli interessi e la sanzione devono essere versati direttamente dal contribuente tramite il modello F24. Ricorso al ravvedimento per mancato versamento dell’acconto Per correggere un acconto dovuto e non versato in tutto o in parte è possibile utilizzare il ravvedimento operoso, applicando la sanzione nella misura ridotta del: o dello 0,2% giornaliero se il pagamento viene eseguito nei primi 15 giorni; o 3% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza fissata, (percentuale in vigore dal 1.2.2011) o 3,75% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza fissata e a condizione che l’acconto sia maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale (percentuale in vigore dal 1.2.2011). Recupero somme da Unico correttivo a credito In caso di modello UNICO correttivo a credito, presentato cioè perché nella dichiarazione originaria è stato omesso un onere o dati che hanno comportato un maggior debito o un minor rimborso, il maggior credito derivante dall’integrazione, potrà essere richiesto a rimborso o indicato in compensazione e recuperato come “eccedenza” nella successiva dichiarazione dei redditi. Unico correttivo e 730 integrativo a confronto Il modello 730 integrativo è più conveniente del modello Unico correttivo perché il credito è rimborsato nell’anno. Ci sono però alcuni casi in cui non è possibile presentare tale modello. Ad esempio: • quando il contribuente al momento della presentazione non ha più un sostituto d’imposta; • quando il contribuente non ritiene corretta l’esclusione di oneri operata dal CAF a seguito del controllo relativo al visto di conformità. Ha 8 ERRORI E DIMENTICANZE IL MODELLO UNICO INTEGRATIVO Errori e dimenticanze oltre i termini di presentazione Se il contribuente si accorge di aver commesso un errore o una dimenticanza nella compilazione della dichiarazione (730 o Unico), oltre i termini ordinari di presentazione del modello Unico (30 settembre), può comunque rettificare o integrare la propria dichiarazione. Termini entro i quali integrare la dichiarazione In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che daranno origine ad un maggior credito o un minor debito. In tal caso il credito risultante da tale rettifica può essere utilizzato in compensazione e recuperato nella successiva dichiarazione; entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che daranno origine a un maggior debito o un minor credito. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o minor credito salva l’applicazione delle sanzioni da parte del l’Amministrazione finanziaria. Il ravvedimento operoso La possibilità di modificare, oltre i termini, una dichiarazione validamente presentata, per il recupero di imposte non dovute è previsto dall’art. 2 comma 8bis del DPR 22 luglio 1998, n.322. La possibilità di regolarizzare entro l’anno successivo alla presentazione della dichiarazione, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Il ricorso al ravvedimento operoso è però possibile solo se la violazione non è già stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. La possibilità di correggere, entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o minor credito, salva l’applicazione delle sanzioni da parte del l’Amministrazione finanziaria è prevista dall’art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998. Presentazione del modello Unico integrativo. La rettifica o l’integrazione della dichiarazione avviene attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione Modello UNICO, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ha 9 La compilazione del modello In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori ed omissioni, che abbiamo determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, nel riquadro “tipo di dichiarazione” va barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, nell’ipotesi di ravvedimento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, oppure entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni, nel riquadro “tipo di dichiarazione” va barrata la casella “Dichiarazione integrativa”. In entrambi i casi di presentazione di dichiarazione integrativa è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione sono oggetto di aggiornamento e quali sono stati modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “tipo di dichiarazione “ del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura deve essere indicato uno dei seguenti codici: • "1" quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; • "2" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; • "3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Esenzione da sanzioni. Se un contribuente si accorge che nel modello 730 ha commesso un errore che non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta o sul versamento del tributo e che non ostacola l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, può correggerlo presentando un modello Unico integrativo, senza versamento di sanzioni. Applicazione delle sanzioni. Non sono dovute sanzioni neppure in caso di presentazione del modello UNICO integrativo a favore. In caso invece di presentazione di modello integrativo a debito, entro l’anno successivo, l’imposta a debito dovrà essere versata unitamente agli interessi legali ed alla sanzione, tramite il modello F24. L’ammontare delle sanzioni. Per individuare la sanzione da applicare in caso di errori od omissioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo è necessario far riferimento alla tipologia della violazione: per errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione quali ad esempio errori materiali e di calcolo degli imponibili e delle imposte è prevista la sanzione del 30% da calcolarsi sulla maggiore imposta dovuta. In caso di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta al 3,75% (percentuale in vigore dal 1.2.2011); per errori ed omissioni diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di Ha 10 per errori ed omissioni diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione, quali ad esempio omessa o errata indicazione di redditi è prevista la sanzione minima del 100% della maggiore imposta o del minor credito risultante. In caso di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta al 12,50%. Sanzioni per presentazione oltre i termini per l’accertamento In caso di presentazione del modello Unico integrativo a debito dopo il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo, le sanzioni a carico del contribuente saranno irrogate dall’Amministrazione Finanziaria. Il contribuente dovrà versare invece la maggior imposta dovuta aumentata degli interessi legali. Riferimenti Vedi tabella con sanzioni, aggiornata con modifiche in vigore dal 1.2.2011. Ha 11 La TABELLA delle SANZIONI VIOLAZIONE Omessi o insufficienti versamenti (acconto e saldo) SANZIONE ORDINARIA 30% dell’imposta non versata Omissioni o errori incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo rilevabili da controlli automatici e formali 30% della maggiore imposta SANZIONE RIDOTTA FINO AL 31/01/2011 DAL 01/02/2011 1/12 del 30% 1/10 del 30% pari al 2,5% pari al 3% entro 30 giorni 1/10 del 30% 1/8 del 30% pari al 3% pari al 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/10 del minimo 1/8 del minimo pari al 3% pari al 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/10 del minimo pari al 10% Dichiarazione infedele: omissioni o errori incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo non rilevabili da controlli automatici e formali Tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni) dal 100% al 200% della maggiore imposta da € 258 a € 1.032 + 30% dell’imposta eventualmente non versata Omessa presentazione del Mod. F24 a zero € 154 oltre 5 giorni Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti dal 100% al 200% del credito inesistente Violazioni formali che ostacolano l’attività di accertamento da € 258 a € 2.065 € 51 entro 5 giorni 1/8 del minimo pari al 12,5% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/12 del minimo 1/10 del minimo pari a € 21 pari a € 25 (entro 90 giorni) (entro 90 giorni) + + sanzione del 2,5% o del sanzione del 3% o del 3% se risulta imposta 3,75% se risulta imposta dovuta dovuta 1/10 di € 51 1/8 di € 51 pari a € 5 pari a € 6 1/10 di € 154 1/8 di € 154 pari a € 15 pari a € 19 1/12 del 100% 1/10 del 100% pari al 8,33% pari al 10% entro 30 giorni 1/10 del 100% 1/8 del 100% pari al 10% pari al 12,5% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/10 del minimo pari a € 25 Ha 12 1/8 del minimo pari a € 32