co pia tr atta da g ur itel — g azzetta uffic iale o n-line
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SER IE GENER ALE Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma 126 PARTE PR IMA REDA ZIONE La PRESSO Gazzetta PRESSO IL L'ISTITUTO Ufficiale, MINISTERO DELL A POL IGRAFICO E oltre alla ZECCA GIUSTIZIA DELLO Serie - STATO UFFICIO - PUBBL ICA ZIONE L IBRERIA generale, DELLO pubblica STATO LEGGI - cinque DECRETI Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõÁ) 2 Á) Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõÁ e il giovedõ 3 Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4 Á) Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõÁ e il venerdõ 5 Á, il mercoledõÁ e il venerdõÁ) Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedõ a a P U B BL I C A G I OR N I ARENUL A 00198 speciali, I ROMA - ciascuna 70 N ON - TU T TI FESTIV I 00186 CENTRALINO ROMA 06 85081 contraddistinta ET a VIA - SI TA 1 a - G. VERDI 10 Serie da autonoma numerazione: a E PIAZ Z A IC E AMMINISTRAZIONE Roma - Venerd|©, 30 maggio 2008 UF F DIRE ZIONE IA LE ON -L I NE Anno 149ë Ð Numero LEGGI ED ALTRI ATTI GA ZZ S O M M A R I O DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI NORMATIVI MINISTRI 17 aprile 2008. — DECRETO-LEGGE 30 maggio 2008, n. 95. . .. Pag. 3 Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007, relativo ad una assegnazione finanziaria alla regione Siciliana . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . Pag. 37 DECRETI GU RI TE ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria L Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del DECRETI, PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell'economia e delle finanze DA MINISTRI 1 aprile 2008. DELIBERE Modalita© e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario A nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle DECRETO 31 marzo 2008. AT T risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita© penitenziaria .. . .. . .. . .. . . .. . .. Pag. 3 Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, TR DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI A MINISTRI 8 aprile 2008. del programma ûInterreg III A Italia-Greciaý (regione Puglia), inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - sezione transfrontaliera. (Decreto n. 18/2008). Pag. 39 Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la diffusione . .. . .. . .. . . .. . . Pag. 32 DECRETO 22 maggio 2008. CO PI delle tecnologie per l'innovazione DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008. Comunicazione della fine della sperimentazione, presso le regioni Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007, relativo ad una assegnazione finanziaria alla regione Piemonte .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . . Pag. 36 Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte e le province autonome di Bolzano e Trento, delle operazioni di monitoraggio della spesa sanitaria appropriatezza delle prescrizioni sanitarie . .. . .. . . e di Pag. 41 GAZZETTA UFFICIALE 30-5-2008 DELLA Serie generale - n. 126 REPUBBLICA ITALIANA anni dalla data di efficacia del presente decretoý sono Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del sostituite dalle seguenti: 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso legislativo 19 feb- braio 1998, n. 51; della sua pubblicazione nella l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre la conversione in legge. 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 28 febbraio 2008, n. 31; Ritenuta la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per UF F Visto 31 dicembre IC decreto il IA LE Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; del oltre Art. 2. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA l'articolo 245 ûnon 2009ý. ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Visto ON -L I DECRETO-LEGGE 30 maggio 2008, n. 95. NE LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI necessita© straordinaria ed urgenza di sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E zioni giudiziarie a magistrati onorari, in ragione delle que spetti di osservarlo e di farlo osservare. TA emanare disposizioni per consentire l'esercizio di fun- disfunzioni che la cessazione della loro attivita© recherebbe agli uffici giudiziari; deliberazione del Consiglio dei ET la Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; NAPOLITANO Berlusconi, il seguente decreto-legge: L Art. 1. Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, — Emana GA ZZ Vista Dato a Roma, add|© 30 maggio 2008 Ministro della giu- stizia Visto, il Guardasigilli: Alfano TE 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legisla- GU RI tivo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ûnon oltre nove PRESIDENZIALI DA DECRETI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008. 08G0123 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e A Modalita© e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)ý e, in particolare l'art. 2, comma 283, secondo cui, al fine di risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in dare completa attuazione al riordino della medicina materia di sanita© penitenziaria. penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 AT T nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle del 1999, TR IL PRESIDENTE glienza DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A sanitaria, a recante norma ûRiordino dell'art. 1, della norma negli ospedali psichiatrici giudiziari, con dell'art. 5 giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le recante norma per il riordino della medicina penitena e legge Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, 1998, n. 419ý; negli della 23 ottobre 1992, n. 421ý; ziaria, sanitaria proposta del Ministro della salute e del Ministro della modificazioni, CO disciplina PI successive dell'assistenza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comprensivo istituti penitenziari minorili, nei centri di prima acco- della legge 30 novembre regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita© e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero ö 3 ö DELLA della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le A decreto. , che costituisce parte integrante del presente renti alla sanita© penitenziaria; organizzazioni 126 ON -L I legato finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, affe- le - n. mita© ai principi definiti dalle linee guida di cui all'al- funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse Sentite Serie generale REPUBBLICA ITALIANA NE GAZZETTA UFFICIALE 30-5-2008 Art. 3. sindacali Trasferimento dei rapporti di lavoro maggiormente rappresentative in data 14 e 18 marzo 2008; 1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie di Trento e di Bolzano, in data 20 marzo 2008; nell'ambito del IA LE Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, e© trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e alle le innovazioni nella pubblica amministrazione; nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti peni- IC Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'eco- sanitarie locali del Servizio sanitario UF F Aziende tenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio. Decreta: 2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella B, viene Ambito operativo inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili pre- TA Art. 1. ET visti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B, l'art. 2, comma 283, Fermo restando la corresponsione dell'indennita© pro- n. 244, le modalita© , i criteri e le procedure per il trasfe- fessionale specifica prevista per la categoria e il profilo rimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, lavoro, delle delle risorse legge 24 dicembre che costituisce parte integrante del presente decreto. 2007, sanitarie, della GA ZZ 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione del- finanziarie, attrezzature, arredi e dei di nell'ambito della categoria di inquadramento, e© deter- strumentali minata, facendo riferimento ai parametri contrattuali rapporti beni relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto del matu- — relativi alla sanita© penitenziaria. stipendio tabellare e dell'indennita© penitenziaria, deter- L Art. 2. rato economico corrispondente alla sommatoria dello minati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri con- Trasferimento delle funzioni sanitarie TE trattuali relativi al biennio 2006/2007, decurtato del valore della predetta indennita© professionale specifica; GU RI ove 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre- l'importo cos|© determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Diparti- immediatamente inferiore e la differenza e© mantenuta mento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipar- come assegno timento della giustizia minorile del Ministero della giu- porto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti stizia, quelle concernenti il rimborso al dipendente ad personam viene assegnata la fascia . Con il trasferimento, il rap- alle disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del comunita© terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute servizio prestato alle dipendenze del Ministero della A comprese DA sente decreto, vengono trasferite al Servizio sanitario giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita© detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6- , del testo giuridiche, previdenziali ed economiche. Per i dirigenti unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica medici penitenziari il trattamento economico e© deter- 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non- minato sulla base del corrispondente profilo del Servi- chë per il collocamento, disposto dall'autorita© giudizia- zio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che bis TR AT T per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei verra© assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo delle 28 luglio 1989, n. 272. Le regioni assicurano l'espleta- entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta mento delle funzioni trasferite con il presente decreto del PI A ria, nelle comunita© terapeutiche per minorenni e per attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel pro- rateo di in stipendio corso di in godimento maturazione alla alla data stessa di data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianita© . CO prio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubi- classi Qualora l'importo del trattamento economico comples- 2. Nell'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi di quello corrispondentemente spettante nella nuova del comma 1, le regioni disciplinano gli interventi da posizione di inquadramento, la relativa differenza e© attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in confor- conservata come assegno cati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili sivo in godimento alla predetta data per stipendio ini- di riferimento. ziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore ö 4 ö ad personam . GAZZETTA UFFICIALE 30-5-2008 DELLA Serie generale REPUBBLICA ITALIANA - n. 126 8. Il Fondo unico di amministrazione del Ministero della giustizia viene ridotto della quota corrispondente esaurimento al trattamento erogato al personale non dirigenziale dell'area III della dirigenza ON -L I nell'ambito sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, NE 3. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo viene inquadrato in apposito ruolo ad trasferito ai sensi del presente articolo. articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in 9. A seguito del trasferimento del personale di ruolo, sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in le vigenti dotazioni organiche del Dipartimento del- fase di prima applicazione, del trattamento economico l'amministrazione iniziale della dirigenza sanitaria non medica. della giustizia minorile del penitenziaria e del Dipartimento IA LE Ministero della giustizia sono conseguentemente ridotte in misura corrispon4. I rapporti di lavoro del personale sanitario instau- dente alle unita© di personale trasferite, in attuazione rati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere n. 244. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio mativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli isti- in materia di contenimento delle spese di personale, tuti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferi- possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi esple- mento e continuano ad essere disciplinati dalla citata tati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza del trasferimento al Servizio sanitario nazionale. 31 marzo 2009, sono del prorogati per TA minorile UF F Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente nor- al giustizia 10. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero anteriore della ET Dipartimento IC dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal la in vigore del presente decreto. 5. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e© consentita la facolta© di optare tra le — Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'art. 2 del pre- L sente decreto. TE 6. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la Art. 4. GA ZZ durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali 1. Le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali affe- renti alle attivita© sanitarie di proprieta© del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, cos|© come elencati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in apposito inventario redatto dal Ministero della giustizia e tra- sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nel cui smesso alle singole regioni e da esse convalidato con territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari apposito atto formale, vengono trasferiti, in base alle e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con competenze territoriali, alle Aziende sanitarie locali, il Ministero della giustizia apposite convenzioni non con la sottoscrizione di un verbale di consegna. I sud- onerose detti della durata non superiore GU RI continuita© dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende a dodici mesi, beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 5 del decreto legi- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica- e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine zioni, e vengono sottoposti al regime giuridico di cui al di avvalersi della collaborazione degli esperti conven- citato art. 5. A DA redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Confe- AT T zionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 8 2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, cos|© come elencati in apposito inventario alla data del del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 31 dicembre 2007 redatto dal Ministero della giustizia TR 7. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di e trasmesso alle singole regioni e da esse convalidato con apposito atto formale, sono concessi in uso a titolo ad apposito decreto direttoriale del direttore generale gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie del personale del Dipartimento dell'amministrazione locali del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio A lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e© annesso penitenziaria e del direttore generale del personale del sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferi- Dipartimento mento, PI della giustizia minorile del Ministero CO della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data sulla base di apposite convenzioni stipulate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del pre- di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle sente decreto, secondo schemi tipo approvati in sede di unita© da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le di rapporto alle regioni a statuto ordinario, a statuto regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. speciale e alle province autonome e© indicato nell'al- Gli inventari dovranno includere anche i locali gia© uti- legato lizzati gratuitamente dalle aziende sanitarie per attivita© D decreto. , che costituisce parte integrante del presente connesse alle patologie da dipendenza. ö 5 ö GAZZETTA UFFICIALE 30-5-2008 DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. Art. 7. Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia Rapporti di collaborazione ON -L I NE Art. 5. 126 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza permanente le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto- giudiziari Le nome, sono definite le forme di collaborazione relative attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle alle funzioni della sicurezza e sono regolati i rapporti attivita© sanitarie, sono trasferiti, con le modalita© di cui di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordina- all'art. 4, alle Aziende sanitarie locali territorialmente mento penitenziario, anche in materia di patologie da competenti. Le regioni disciplinano gli interventi da dipendenza. ubicati nel territorio delle medesime. IA LE 1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, sono trasferite alle regioni IC attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformita© ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per l'attuazione delle linee guida di cui Trasferimento alle regioni a statuto speciale UF F 2. Art. 8. e alle province autonome al comma 1, e© istituito, presso la Conferenza permanente nome di Trento e di Bolzano, apposito comitato parite- 1. Con le modalita© previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione si provvede a trasfe- TA per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto- rire alle regioni a statuto speciale e alle province auto- tico interistituzionale. nome di Trento e Bolzano le funzioni, i compiti, le ET risorse umane, finanziarie e organizzative trasferiti dal Art. 6. presente decreto alle regioni a statuto ordinario. GA ZZ 2. Nelle more dell'attuazione da parte delle regioni a Trasferimento risorse finanziarie statuto speciale e delle province autonome di Trento e 1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medi- cina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle del Servizio sanitario nazionale sono — disponibilita© quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro L per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno TE 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo dell'accantonamento operato ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, GU RI n. 296, e tenuto conto per l'anno 2008 di quanto previ- Bolzano delle disposizioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le relative funzioni finanziarie e e le corrispondenti strumentali restano risorse umane, temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. sto dal successivo comma 3 del presente articolo. Roma, 1 aprile 2008 2. In fase di prima applicazione del presente decreto le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono ripartite Il Presidente DA tra le regioni, sulla base anche della tipologia delle Prodi del Consiglio dei Ministri strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonchë dei flussi di A accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Il Ministro dell'economia regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Padoa Schioppa AT T e delle finanze 3. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali per il tramite delle regioni delle risorse finanzia- Turco Il Ministro della salute tembre TR rie di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 set2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile Scotti Il Ministro della giustizia A del Ministero della giustizia continuano a svolgere le PI funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie CO Il Ministro per le riforme e le innovazioni locali del Servizio sanitario nazionale. Nicolais nella pubblica amministrazione 4. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori all'ammontare delle risorse complessivamente trasferite al Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 1. Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 60 ö 6 ö